Ipotesi di Accordo rinnovo CCNL dipendenti degli Istituti per il sostentamento del Clero

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1 Ipotesi di Accordo rinnovo CCNL dipendenti degli Istituti per il sostentamento del Clero Roma, 17 Settembre 2002 Oggetto: Ipotesi di Accordo rinnovo CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero Alle TESTO FILCAMS UNITARIO Regionali e Comprensoriali L Cari O R compagni, O S E D I Alle nei giorni FILCAMS scorsi, Regionali termine del confronto con la direzione centrale delli.d.s.c., abbiamo provveduto a e definire Comprensoriali e sottoscrivere l ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL di cui vi alleghiamo copia. L Il contratto O R O S E era D scaduto I il 30 maggio 2002, sulla base delle disponibilita concedere aumenti calcolati assumendo a riferimento lindice dellinflazione reale, si riconosciuto un incremento salariale al terzo livello Alle nel biennio FILCAMS di Regionali , con una inflazione di riferimento cosripartita: e Comprensoriali 3% anno 2002 riproporzionata su 7 mesi L 3% O R anno O S 2003 E D I intero anno 2,5% anno 2004 riproporzionata su 5 mesi Oltre allincremento salariale, si sono incrementate di 12 ore le ore di permesso, convenendo sulla possibilit di utilizzare il monte ore complessivo dei permessi, per ridurre la prestazione oraria settimanale in alcuni periodi dellanno, previo accordo a livello di istituto. Si inoltre esteso a tutti gli istituti il diritto al servizio mensa attraverso linserimento del buono pasto che nel 2005 raggiungeril valore di Euro 5. Si introdotta la previdenza complementare, attraverso ladesione ad un fondo giesistente ed operativo, si e convenuto di aggiornare la parte normativa in base alle nuove disposizioni di legge. Nei prossimi giorni si avvierla consultazione nella direzione generale centrale, vi invitiamo pertanto ad informare i lavoratori degli istituti periferici, occupati nelle diocesi di cui allallegato elenco. Cordiali saluti. p/la FILCAMS-CGIL ALL. 2 ( Piero Marconi ) IPOTESI DI ACCORDO CCNL PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO Premesso che in data 30 luglio 2002, dopo un approfondito confronto con i lavoratori interessati, le OO.SS. Nazionale FilcamsCGIL e Fisascat-CISL trasmettevano alla direzione dellistituto Centrale per il Sostentamento del Clero la piattaforma contenente le richieste per il rinnovo del CCNL in scadenza il 31 maggio 2002; che le richieste contenute nella sopra citata piattaforma sono state predisposte ed avanzate in coerenza con quanto gidefinito e praticato dalle parti firmatarie il CCNL in tema di modello di Relazioni sindacali, nonché con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, sottoscritto dalle Parti Sociali ed il Governo Italiano; che in data 3 settembre 2002 veniva formalmente avviata la trattativa sulle richieste avanzate dalle OO.SS. nazionali per il rinnovo del CCNL; che in pari data, a conclusione del confronto, le parti concordavano sulla opportunitdi addivenire alla stesura della presente Ipotesi di Accordo, la cui efficacia condizionata dallesito delle necessarie consultazioni che le OO.SS. svolgeranno entro il 30 settembre 2002; tutto cipremesso si convenuto quanto segue 1. Art. 6 Turni di lavoro

2 Lindennitdi turno giornaliera, a partire dal , cosmodificata: LIVELLO IMPORTO II 5,20 III 4,92 IV 4,65 V 4,54 VI 4,37 2. Art. 27 Trattamento di missione Lindennitper ciascuna ora o frazione di ora di missione elevata, a decorrere dal mese di ottobre 2002, ad 1,70. Gli importi previsti a rimborso delle spese di pernottamento pari attualmente ad Euro 119,00, per ciascuno dei pasti giornalieri principali pari ad Euro 26,50 e per il singolo pasto giornaliero, attualmente pari ad Euro 40,00 vengono aggiornati dal mese di gennaio 2003 e dal mese di gennaio di ciascun annuo successivo sulla base dellaumento medio del costo della vita per lanno precedente, rilevato dallistat. 3. Art. Servizio di mensa Gli Istituti provvederanno a mettere a disposizione dei propri dipendenti un servizio di mensa presso la propria od altre strutture. Gli Istituti provvederanno, altres a concorrere alla spesa del pasto giornaliero con un contributo di misura pari al valore del buono pasto di cui al successivo paragrafo. Gli Istituti che non sono in grado di garantire un servizio di mensa provvederanno a riconoscere ai propri dipendenti una indennitsostitutiva della mensa attraverso un buono pasto giornaliero avente il seguente importo: Euro 3, a decorrere dal 1 ottobre 2002; Euro 4, a decorrere dal 1 giugno 2003; Euro 5, a decorrere dal 1 gennaio Il buono pasto riconosciuto per ogni giorno di presenza effettiva in servizio non inferiore a ore 5.30 Nel caso di presenza giornaliera inferiore a ore 5.30 il buono pasto comunque riconosciuto quando la prestazione effettuata sia nell arco della mattina che del pomeriggio Nei casi di orario di lavoro a tempo parziale, la presenza minima giornaliera di ore 5.30 viene riproporzionata. Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti in materia presso ogni singolo Istituto. 4. Art. 18 Ulteriori permessi Il monte ore annuo dei permessi previsto dallarticolo 18 (ore 72) ; elevato ad ore 84 a decorrere dal 1 gennaio Presso ogni singolo Istituto, le parti potranno concordare lutilizzazione del predetto monte ore annuo ai fini di una diversa articolazione dell orario settimanale di lavoro, anche con riferimento a determinati periodi dellanno. 5. Art Ferie Larticolo 13 viene integrato dal seguente testo, comprensivo della nota a verbale. Le ferie vanno godute entro il 18 mese successivo alla fine dell anno di maturazione. Fermo restando il predetto principio di irrinunciabilit nel caso eccezionale in cui, al predetto termine, dovessero residuare giorni di ferie, gli stessi saranno compensati con una indennitdeterminata, sulla base del trattamento economico in atto al mese di cui al 1 comma, con i criteri di cui al 3 comma dellart. 31.

3 NOTA A VERBALE Le parti, tenuto conto delle finalitalle quali sono preordinate le ferie, si impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale godimento, provvedendo alla loro programmazione entro il mese di aprile di ciascun anno. In ogni caso, non potressere corrisposta lindennitper i giorni di ferie per i quali sia stata anticipata la contribuzione previdenziale. 6. Art. Previdenza integrativa Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i dipendenti degli Istituti attraverso l adesione ad un fondo chiuso gicostituito ed operativo. Gli elementi di costo, dovranno prevedere, per i dipendenti che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori: 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; 0,55% ( di cui lo 0,05 costituite la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico degli Istituti; 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando da ciascun dipendente dal momento delliscrizione al fondo; una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all atto delliscrizione pari ad Euro 15,49 di cui Euro 11,88 a carico degli Istituti e Euro 3,62 a carico del dipendente. Per i dipendenti la cui prima occupazione iniziata successivamente al 28 aprile 1993 prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento delladesione al Fondo. Tale istituto potrriguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi. Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 2003 al fine di individuare il fondo chiuso al quale i dipendenti potranno liberamente aderire. Le parti convengono, altres di accettare che le aliquote di partecipazione, nelle misure sopra indicate,

4 potranno essere aumentate, ma in misura non superiore a quelle previste dal fondo chiuso FONTE. 7. Art. 31 Trattamento economico Le parti convengono di procedere ad un incremento delle retribuzioni tabellari come dal prospetto allegato. Definito quanto sopra, le parti convengono che, in fase di definitiva stesura dellarticolato contrattuale venga introdotta la disciplina del telelavoro e vengano, altres aggiornati sulla base dellattuale normativa di riferimento, tutti gli istituti previsti nel contratto. 1. Art. 6 Turni di lavoro Lindennitdi turno giornaliera, a partire dal , cosmodificata: LIVELLO IMPORTO II 5,20 III 4,92 IV 4,65 V 4,54 VI 4,37 2. Art. 27 Trattamento di missione Lindennitper ciascuna ora o frazione di ora di missione elevata, a decorrere dal mese di ottobre 2002, ad 1,70. Gli importi previsti a rimborso delle spese di pernottamento pari attualmente ad Euro 119,00, per ciascuno dei pasti giornalieri principali pari ad Euro 26,50 e per il singolo pasto giornaliero, attualmente pari ad Euro 40,00 vengono aggiornati dal mese di gennaio 2003 e dal mese di gennaio di ciascun annuo successivo sulla base dellaumento medio del costo della vita per lanno precedente, rilevato dallistat. 3. Art. Servizio di mensa Gli Istituti provvederanno a mettere a disposizione dei propri dipendenti un servizio di mensa presso la propria od altre strutture. Gli Istituti provvederanno, altres a concorrere alla spesa del pasto giornaliero con un contributo di misura pari al valore del buono pasto di cui al successivo paragrafo. Gli Istituti che non sono in grado di garantire un servizio di mensa provvederanno a riconoscere ai propri dipendenti una indennitsostitutiva della mensa attraverso un buono pasto giornaliero avente il seguente importo: Euro 3, a decorrere dal 1 ottobre 2002; Euro 4, a decorrere dal 1 giugno 2003; Euro 5, a decorrere dal 1 gennaio Il buono pasto riconosciuto per ogni giorno di presenza effettiva in servizio non inferiore a ore 5.30 Nel caso di presenza giornaliera inferiore a ore 5.30 il buono pasto comunque riconosciuto quando la prestazione effettuata sia nell arco della mattina che del pomeriggio Nei casi di orario di lavoro a tempo parziale, la presenza minima giornaliera di ore 5.30 viene riproporzionata. Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti in materia presso ogni singolo Istituto. 4. Art. 18 Ulteriori permessi Il monte ore annuo dei permessi previsto dallarticolo 18 (ore 72) ; elevato ad ore 84 a decorrere dal 1 gennaio Presso ogni singolo Istituto, le parti potranno concordare lutilizzazione del predetto monte ore annuo ai fini di una diversa articolazione dell orario settimanale di lavoro, anche con riferimento a determinati periodi dellanno. 5. Art Ferie Larticolo 13 viene integrato dal seguente testo, comprensivo della nota a verbale. Le ferie vanno godute entro il 18 mese successivo alla fine dell anno di maturazione. Fermo restando il predetto principio di irrinunciabilit nel caso eccezionale in cui, al predetto termine, dovessero residuare giorni di ferie, gli stessi saranno compensati con una indennitdeterminata, sulla base del trattamento economico in atto al mese di cui al 1 comma, con i criteri di cui al 3 comma dellart. 31.

5 NOTA A VERBALE Le parti, tenuto conto delle finalitalle quali sono preordinate le ferie, si impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale godimento, provvedendo alla loro programmazione entro il mese di aprile di ciascun anno. In ogni caso, non potressere corrisposta lindennitper i giorni di ferie per i quali sia stata anticipata la contribuzione previdenziale. 6. Art. Previdenza integrativa Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i dipendenti degli Istituti attraverso l adesione ad un fondo chiuso gicostituito ed operativo. Gli elementi di costo, dovranno prevedere, per i dipendenti che abbiano volontariamente aderito alla previdenza integrativa, i seguenti valori: 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; 0,55% ( di cui lo 0,05 costituite la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico degli Istituti; 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando da ciascun dipendente dal momento delliscrizione al fondo; una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all atto delliscrizione pari ad Euro 15,49 di cui Euro 11,88 a carico degli Istituti e Euro 3,62 a carico del dipendente. Per i dipendenti la cui prima occupazione iniziata successivamente al 28 aprile 1993 prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento delladesione al Fondo. Tale istituto potrriguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi. Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 2003 al fine di individuare il fondo chiuso al quale i dipendenti potranno liberamente aderire. Le parti convengono, altres di accettare che le aliquote di partecipazione, nelle misure sopra indicate, potranno essere aumentate, ma in misura non superiore a quelle previste dal fondo chiuso FONTE. 7. Art. 31 Trattamento economico Le parti convengono di procedere ad un incremento delle retribuzioni tabellari come dal prospetto allegato. Definito quanto sopra, le parti convengono che, in fase di definitiva stesura dellarticolato contrattuale venga introdotta la disciplina del telelavoro e vengano, altres aggiornati sulla base dellattuale normativa di

6 riferimento, tutti gli istituti previsti nel contratto. 1. Art. 6 Turni di lavoro Lindennitdi turno giornaliera, a partire dal , cosmodificata: LIVELLO IMPORTO II 5,20 III 4,92 IV 4,65 V 4,54 VI 4,37 2. Art. 27 Trattamento di missione Lindennitper ciascuna ora o frazione di ora di missione elevata, a decorrere dal mese di ottobre 2002, ad 1,70. Gli importi previsti a rimborso delle spese di pernottamento pari attualmente ad Euro 119,00, per ciascuno dei pasti giornalieri principali pari ad Euro 26,50 e per il singolo pasto giornaliero, attualmente pari ad Euro 40,00 vengono aggiornati dal mese di gennaio 2003 e dal mese di gennaio di ciascun annuo successivo sulla base dellaumento medio del costo della vita per lanno precedente, rilevato dallistat. 3. Art. Servizio di mensa Gli Istituti provvederanno a mettere a disposizione dei propri dipendenti un servizio di mensa presso la propria od altre strutture. Gli Istituti provvederanno, altres a concorrere alla spesa del pasto giornaliero con un contributo di misura pari al valore del buono pasto di cui al successivo paragrafo. Gli Istituti che non sono in grado di garantire un servizio di mensa provvederanno a riconoscere ai propri dipendenti una indennitsostitutiva della mensa attraverso un buono pasto giornaliero avente il seguente importo: Euro 3, a decorrere dal 1 ottobre 2002; Euro 4, a decorrere dal 1 giugno 2003; Euro 5, a decorrere dal 1 gennaio Il buono pasto riconosciuto per ogni giorno di presenza effettiva in servizio non inferiore a ore 5.30 Nel caso di presenza giornaliera inferiore a ore 5.30 il buono pasto comunque riconosciuto quando la prestazione effettuata sia nell arco della mattina che del pomeriggio Nei casi di orario di lavoro a tempo parziale, la presenza minima giornaliera di ore 5.30 viene riproporzionata. Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti in materia presso ogni singolo Istituto. 4. Art. 18 Ulteriori permessi Il monte ore annuo dei permessi previsto dallarticolo 18 (ore 72) ; elevato ad ore 84 a decorrere dal 1 gennaio Presso ogni singolo Istituto, le parti potranno concordare lutilizzazione del predetto monte ore annuo ai fini di una diversa articolazione dell orario settimanale di lavoro, anche con riferimento a determinati periodi dellanno. 5. Art Ferie Larticolo 13 viene integrato dal seguente testo, comprensivo della nota a verbale. Le ferie vanno godute entro il 18 mese successivo alla fine dell anno di maturazione. Fermo restando il predetto principio di irrinunciabilit nel caso eccezionale in cui, al predetto termine, dovessero residuare giorni di ferie, gli stessi saranno compensati con una indennitdeterminata, sulla base del trattamento economico in atto al mese di cui al 1 comma, con i criteri di cui al 3 comma dellart. 31. NOTA A VERBALE Le parti, tenuto conto delle finalitalle quali sono preordinate le ferie, si impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale godimento, provvedendo alla loro programmazione entro il mese di aprile di ciascun anno. In ogni caso, non potressere corrisposta lindennitper i giorni di ferie per i quali sia stata anticipata la contribuzione previdenziale. 6. Art. Previdenza integrativa Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa per i dipendenti degli Istituti attraverso l adesione ad un fondo chiuso gicostituito ed operativo. Gli elementi di costo, dovranno prevedere, per i dipendenti che abbiano volontariamente aderito alla

7 previdenza integrativa, i seguenti valori: 0,55% (di cui lo 0,05 costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore; 0,55% ( di cui lo 0,05 costituite la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico degli Istituti; 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando da ciascun dipendente dal momento delliscrizione al fondo; una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all atto delliscrizione pari ad Euro 15,49 di cui Euro 11,88 a carico degli Istituti e Euro 3,62 a carico del dipendente. Per i dipendenti la cui prima occupazione iniziata successivamente al 28 aprile 1993 prevista la integrale destinazione del TFR maturando dal momento delladesione al Fondo. Tale istituto potrriguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi. Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno 2003 al fine di individuare il fondo chiuso al quale i dipendenti potranno liberamente aderire. Le parti convengono, altres di accettare che le aliquote di partecipazione, nelle misure sopra indicate, potranno essere aumentate, ma in misura non superiore a quelle previste dal fondo chiuso FONTE. 7. Art. 31 Trattamento economico Le parti convengono di procedere ad un incremento delle retribuzioni tabellari come dal prospetto allegato. Definito quanto sopra, le parti convengono che, in fase di definitiva stesura dellarticolato contrattuale venga introdotta la disciplina del telelavoro e vengano, altres aggiornati sulla base dellattuale normativa di riferimento, tutti gli istituti previsti nel contratto. Le parti convengono, infine, che il contratto entrerin vigore dal 1 giugno 2002 e scadril 31 maggio 2006 per

8 la parte normativa e il 31 maggio 2004 per la parte economica, ferme restando le diverse decorrenze previste nei precedenti punti.

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