Servizi Previdenziali Valle d'aosta S.p.A.
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- Corrado Gentile
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1 Servizi Previdenziali Valle d'aosta S.p.A. DISCLAIMER: Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati. È vietato l utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali. In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta. Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili). Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all accuratezza, alla completezza ed all attualità delle informazioni contenute nel presente documento. PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all utente.
2 NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO Percentuali di contribuzione FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI: quota datore di quota dal al lavoro lavoratore 23/10/ /02/2004 * 24/02/ /12/ /01/ /12/2005 1,05%* 01/01/ /12/2006 1,55%* 01/01/2007 ad oggi 1,55%* * quota 50% 50% 50% 50% 50%; 100%** Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del maturando. * Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa. **Dal 1 gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del maturando ovvero mediante il solo conferimento del maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive". FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA quota datore di quota dal al quota lavoro lavoratore 09/07/ /02/ /02/ /12/2004 1% 01/01/ /12/2005 1,05% 01/01/ /12/2006 1,55% 01/01/2007 ad oggi 1,55% 1% 50% 50% 50% 50% 50%; 100%* Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del maturando. * Dal 1 gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del maturando ovvero mediante il solo conferimento del maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive". Opzioni quota lavoratore dal al quota lavoratore calcola su fonte 23/10/ /12/2004 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6% calcolo 23/10/ %, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 31/12/2004 calcolo 8%, 9%, 10%, 11% 01/01/2005 ad oggi 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5% calcolo 01/01/2005 ad oggi 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, calcolo
3 8%, 9%, 10% FOPADIVA dal al quota lavoratore calcola su fonte 09/07/ /12/2004 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6% calcolo 09/07/ %, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 31/12/2004 calcolo 8%, 9%, 10%, 11% 01/01/2005 ad oggi 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5% calcolo 01/01/2005 ad oggi 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, calcolo 8%, 9%, 10% Destinatari - FOPADIVA A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell anno. Altre informazioni SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE CCNL 03/11/1994 Ai sensi e per gli effetti dell'art Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota della ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli: - i rimborsi spese; - le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo; - le indennità sostitutive di preavviso; - le indennità sostitutive di ferie; - le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'irpef; - le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico del lavoratore; - gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di secondo livello. La normale retribuzione (art. 113) corrisposta al lavoratore è costituita dalle seguenti voci: - paga base nazionale conglobata; - indennità di contingenza; - terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti; - eventuali scatti di anzianità; - altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. VICENDE CONTRIBUTIVE Dal 1 gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione). I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del al Fondo non può essere sospeso. I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993: - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del al Fondo non può essere sospeso; - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all intero flusso di maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del al Fondo non può essere sospeso. Dal 1 gennaio 2007 qualora il conferimento del avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del maturando) il datore di lavoro trasferisce il maturando: - alla forma pensionistca collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del ad una forma collettiva; - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precendente punto il maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda; - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il maturando alal forma pensionistica istituita presso l'inps (FONDINPS).
4 Lo Statuto di prevede che l'associazione al Fondo permane anche nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, nonché nel caso di aspettative o di altre assenze. In tali fattispecie non si interrompe la anzianità di iscrizione ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni e la relativa contribuzione a carico dell 'azienda e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dai contratti e dagli accordi collettivi di riferimento. 1 Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.
5 CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL AZIENDA SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D AOSTA S.P.A. Indice: 02/12/2004 CCAL Accordo aziendale 02/12/2004 Accordo aziendale Aosta, addì 02/12/2004 La Società SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D AOSTA S.p.A. con sede in Aosta Avenue Conseil des Commis, 32, rappresentata dall Amministratore Delegato dott. Stefano Distilli Premesso - Che SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D AOSTA S.p.A. ha stipulato in data 24 febbraio 2004 un accordo aziendale con il proprio personale dipendente che consente di aderire a FOPADIVA - Che il suddetto accordo prevede che siano applicate le sottoindicate percentuali contributive e di destinazione delle quote di a accantonamento annuale al o quelle eventualmente stabilite in materia dal CCNL di riferimento ove migliorative: - a carico dell azienda: 1% calcolato sulla agli effetti del calcolo del ; - a carico dei lavoratori iscritti: 1% calcolato sulla agli effetti del calcolo del ; - quota prelevata sul maturando: 50% del per i lavoratori di prima occupazione precedente al 28/04/1993; - quota prelevata su maturando: 100% del per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/04/1993. Che il CCNL di riferimento ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi è stato modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati: - dal 1 gennaio 2005 il contributo a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore iscritto sarà pari all 1,05% della agli effetti del calcolo del ; - dal 1 gennaio 2005 il contributo a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore iscritto sarà pari all 1,55% della agli effetti del calcolo del. Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si conviene: che ai lavoratori dipendenti di SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D AOSTA S.p.A. che esprimano la propria adesione ad un Fondo pensione complementare, siano applicate a decorrere dal 1 gennaio 2005 le medesime percentuali contributive e di destinazione delle quote di accantonamento annuale al stabilite in materia di previdenza complementare dal CCNL di riferimento Per SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D AOSTA S.p.A. Stefano Distilli In rappresentanza del personale I lavoratori dipendenti: Huguette Grange Luca Merighi
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