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1 Istituto Nazionale di Statistica Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici Circolare n. 13 Protocollo 7705 Allegati n. 3 Ai Responsabili degli Uffici di Censimento (UCC) Ai Responsabili degli Uffici Provinciali di Censimento (UPC) e, p.c.: Ai responsabili degli Uffici Regionali di Censimento (URC) Al Ministero dell interno - Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno (S.S.A.I) - Direzione Centrale per i Servizi Demografici Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali di Governo e per le Autonomie Locali Roma, 11 ottobre 2011 Oggetto: 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Obbligo di risposta, accertamento della violazione e irrogazione delle sanzioni Premessa Il 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è previsto dal Programma statistico nazionale (codice IST2406) e inserito nell elenco approvato con DPR 14 settembre 2011 registrato il 7 ottobre 2011 alla Corte dei Conti Reg. n.19 Fog. n. 154 delle rilevazioni che comportano l obbligo di risposta per i soggetti privati, a norma dell articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni. La violazione 1

2 dell obbligo di risposta a causa di mancata fornitura dei dati richiesti mediante i questionari di censimento comporta, ai sensi del approvato con DPR 14 settembre 2011 registrato il 7 ottobre 2011 alla Corte dei Conti Reg. n.19 Fog. n. 154, l applicazione delle sanzioni amministrative previste dall articolo 11 del medesimo D.lgs. n. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell articolo 50, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 l Istat organizza le operazioni censuarie attraverso il Piano Generale di Censimento (PGC) e apposite circolari e, in particolare, è chiamato a definire gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del D.lgs. 6 settembre 1989, n In particolare, il PGC al paragrafo 5, individua i soggetti obbligati a fornire i dati richiesti mediante il questionario di rilevazione e al paragrafo 3 assegna agli Uffici Comunali di Censimento (UCC) il compito di accertare eventuali casi di violazione dell obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze, dandone tempestiva comunicazione all Istat. La presente circolare stabilisce la procedura da seguire per l accertamento da parte degli UCC delle violazioni dell obbligo di risposta. 1. Aspetti generali In conformità a quanto stabilito dal PGC, i soggetti tenuti al rispetto dell obbligo di fornire i dati richiesti mediante i questionari di censimento, ai fini dell eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, di cui agli artt. 7 e 11 del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, sono individuati, per le famiglie nell intestatario del foglio di famiglia e per le convivenze nella persona che normalmente le dirige. Tale obbligo si estende anche alle informazioni relative alle persone non abitualmente dimoranti presenti alla data del censimento, rispettivamente nell alloggio o nella convivenza. Per le unità di rilevazione del censimento (famiglie, convivenze, persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti alla data del censimento), l adempimento dell obbligo di risposta consiste nella compilazione, in modo completo e veritiero, dei questionari predisposti dall Istat, che saranno loro consegnati, nonché nella loro restituzione all UCC competente per territorio nei tempi e secondo le modalità stabilite dall Istat. 2

3 Si precisa che l obbligo di risposta non sussiste con riferimento ai quesiti concernenti dati personali sensibili appositamente individuati nel questionario rivolto alle famiglie (versione completa). In particolare, si richiama l attenzione sulla pluralità delle modalità di restituzione dei questionari compilati da parte delle famiglie. Queste ultime, a partire dal 9 ottobre 2011, potranno restituire i questionari compilati, utilizzando una delle modalità di seguito indicate: via internet con compilazione on-line; consegna presso uno dei Centri Comunali di Raccolta o al rilevatore comunale; consegna presso gli uffici postali. Al rispondente verrà rilasciata una ricevuta di avvenuta restituzione del questionario, qualunque sia la modalità prescelta dalla famiglia. L esito dell avvenuta restituzione verrà registrato sul Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR). Nel caso di rifiuto a rispondere e a restituire il questionario compilato ovvero quando i dati e le notizie richieste vengano fornite in modo scientemente errato o incompleto, l UCC competente per territorio deve provvedere ad accertare la violazione dell obbligo di risposta, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e ss. della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo le modalità descritte nei paragrafi 4 e Compiti e comportamenti del rilevatore A partire dal 21 novembre 2011, secondo quanto stabilito dal PGC e dal Manuale della rilevazione, avrà inizio la fase di completamento della rilevazione sul campo. L UCC provvederà all invio dei rilevatori sul territorio, presso le famiglie che non risultano aver restituito il questionario. Contestualmente al recupero delle mancate risposte, i rilevatori effettueranno la consegna dei questionari non spediti o non consegnati (qualora non sia stata effettuata nelle fasi precedenti), la rilevazione delle convivenze, la rilevazione delle unità non presenti in LAC e la rilevazione delle abitazioni non occupate. L intervento del rilevatore non attiene ai profili giuridici inerenti il procedimento di accertamento della violazione dell obbligo di risposta, che è di competenza del Responsabile dell UCC, ma è finalizzato a favorire la piena collaborazione dell unità di rilevazione, in modo da massimizzare il tasso di risposta del Censimento. Pertanto, nel caso di restituzione diretta del questionario al rilevatore, questi dovrà rilasciare al rispondente, contestualmente al ritiro del questionario, l apposita ricevuta di avvenuta restituzione. 3

4 Al rilevatore è fatto obbligo di registrare in SGR l avvenuta restituzione del questionario; la mancata registrazione causa infatti accertamenti non dovuti. Contrariamente, in caso di rifiuto (R) del rispondente: R1. a essere intervistato R2. a fissare o rispettare un appuntamento per l intervista R3. a completare la compilazione del questionario iniziata on line e non completata tramite intervista e/o aiuto da parte del rilevatore R4. a fornire dati e notizie in modo completo e corretto il rilevatore dovrà richiamare l attenzione del rispondente sull esistenza dell obbligo di risposta, avvertendo che la sua violazione comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di rifiuto da parte del rispondente, il rilevatore è tenuto ad informare il proprio coordinatore oppure, ove non nominato, direttamente il responsabile dell UCC. Il coordinatore o il responsabile dell UCC assumerà le ulteriori iniziative ritenute opportune per sollecitare la collaborazione della famiglia o della convivenza. Nel caso in cui le iniziative adottate non siano sufficienti, il coordinatore o, ove non nominato, il rilevatore deve comunicare il rifiuto, tramite apposita relazione scritta (v. Allegato 1) al responsabile dell UCC affinché questi possa avviare il procedimento di accertamento dell illecito amministrativo in materia statistica. Nel caso in cui sia impossibile prendere contatto diretto (I) con l unità da censire a causa di: I1) alloggio vuoto al passaggio del rilevatore dopo almeno tre tentativi di contatto I2) indirizzo errato o insufficiente (le informazioni a disposizione del rilevatore non consentono di individuare l alloggio corrispondente alla famiglia cercata) il rilevatore dovrà riferire, tramite apposita relazione quanto ha riscontrato al coordinatore di competenza o, ove non nominato, al responsabile dell UCC, al fine di consentire la valutazione delle iniziative da intraprendere per individuare l unità da censire e procedere alla rilevazione censuaria. 3. Accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici L accertamento dell illecito amministrativo in ambito statistico consiste nelle attività poste in essere dal responsabile del competente ufficio, per appurare e certificare l avvenuta violazione 4

5 dell obbligo di risposta da parte di un determinato soggetto a ciò tenuto in forza di una specifica disposizione normativa. Infatti, l accertamento della violazione dell obbligo giuridico di fornire i dati statistici necessita di apposita indagine circa la sussistenza dei suoi elementi soggettivi e oggettivi, rispettivamente costituiti dalla specifica ed esatta individuazione del soggetto non rispondente e della conoscenza dell obbligo a cui è sottoposto, che si sostanzia nella mancata fornitura dei dati, ovvero nella fornitura scientemente errata o incompleta (art. 7 del d.lgs. n. 322/1989). Per quanto riguarda il 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, i soggetti giuridicamente destinatari del procedimento amministrativo sanzionatorio connesso alla violazione dell obbligo di risposta sono: - per le famiglie, l intestatario del foglio di famiglia, - per le convivenze, la persona che normalmente le dirige. Tale obbligo si estende anche alle informazioni relative alle persone presenti ma non abitualmente dimoranti, rispettivamente, nell alloggio o nella convivenza, alla data del censimento. Responsabile dell accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici è il responsabile dell UCC nel cui territorio è abitualmente dimorante o temporaneamente presente il soggetto che viola l obbligo. Pertanto, il responsabile dell UCC competente per territorio, sulla base della relazione del rilevatore e sentito l eventuale coordinatore, ove riscontri che siano stati inutilmente esperiti i tentativi necessari a indurre l unità di rilevazione a collaborare per adempiere all obbligo di risposta, dispone l avvio della procedura di accertamento della violazione di tale obbligo, la quale si articola nelle seguenti fasi: A redazione dell atto di diffida; B notifica dell atto di diffida all unità di rilevazione; C redazione del Verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici (in caso di mancata risposta) ovvero di risposta scientemente errata o incompleta; D adempimenti da porre in essere in caso di risposta al questionario successiva alla diffida; E predisposizione e trasmissione ad Istat della documentazione necessaria per procedere alla contestazione della violazione accertata al soggetto non rispondente ed alla comminazione della sanzione. Il Responsabile dell UCC risponde del regolare svolgimento delle diverse fasi dell accertamento e quindi dell intera procedura, essendone responsabile sul piano amministrativo e contabile. 5

6 A. Redazione dell atto di diffida Lo strumento della diffida ad adempiere consente al titolare del potere di accertamento di informare, in sede di indagine di accertamento, ex art 13 Legge 689/1981, il non rispondente circa le conseguenze connesse alla mancata fornitura dei dati richiesti mediante il questionario di rilevazione. Una volta adottata, la diffida produce, nella sfera giuridica del soggetto, un preciso obbligo consistente nel fornire i dati richiesti entro e non oltre il termine indicato, cui seguono specifici effetti giuridici. Ciò comporta che il responsabile dell UCC, in caso di inadempimento del soggetto all obbligo di risposta entro il termine indicato, deve attestare l omessa compilazione del questionario da parte dell unità di rilevazione. A.1. Modalità Prima di redigere l atto di diffida il responsabile dell UCC deve necessariamente: 1. acquisire dal rilevatore e/o dal coordinatore le relazioni attestanti il rifiuto da parte del rispondente (da R1 a R4); le fattispecie I1 ei2 indicate al paragrafo 3 della presente circolare non danno luogo all avvio della procedura di accertamento; 2. controllare su SGR l eventuale compilazione da parte dell unità di rilevazione successiva al sollecito da parte del rilevatore. Solo dopo aver effettuato tali operazioni, il responsabile dell UCC procede alla redazione dell atto di diffida in tre esemplari originali (uno da inviare all unità da censire inadempiente, uno da inserire nel fascicolo d ufficio dell UCC, l altro da conservare ai fini dell eventuale invio all Istat per gli adempimenti di cui al successivo paragrafo 4), in conformità al fac-simile allegato alla presente circolare (v. Allegato 2). Considerata la rilevanza giuridica dell atto di diffida, si ritiene necessario richiamare l attenzione al rispetto degli elementi essenziali di tale atto amministrativo. In particolare, per quanto attiene la forma dell atto, e al fine di evitare vizi di forma, il responsabile dell UCC deve redigere la diffida, rispettando gli elementi evidenziati nel fac-simile (v. Allegato 2). Qualora si utilizzino testi diversi da quelli predisposti dall Istat, si deve avere la massima cura nell assicurare che essi contengano tutti gli elementi necessari per la corretta redazione di tale atto formale. Nell atto di diffida è indicato il termine (20 giorni dalla data riportata sulla relata di notifica) entro il quale l unità da censire è obbligata a compilare e restituire il questionario debitamente compilato. Tale termine non può essere in nessun caso modificato dal responsabile dell UCC. 6

7 A.2. Tempi Il responsabile dell UCC deve redigere la diffida nei confronti del soggetto non rispondente entro 15 giorni dal ricevimento della relazione (fac-simile v. Allegato 1) da parte del rilevatore. A.3. Titolare del procedimento di accertamento della violazione Il responsabile dell Ufficio di Censimento è individuato come titolare del procedimento di accertamento della violazione. L accertamento può essere eseguito anche da soggetto diverso, a ciò delegato, purché questi faccia parte del medesimo Ufficio comunale di censimento. E necessario che l atto di delega sia trasmesso all Istat in copia autenticata in allegato a ciascun plico raccomandato di cui al successivo punto E.1. B. Notifica dell atto di diffida all unità di rilevazione inadempiente Al fine di portare a conoscenza del non rispondente l atto di diffida ad adempiere, il responsabile dell UCC deve provvedere alla sua notifica mediante consegna dell originale o di copia conforme. La notifica, come noto, consiste nel dare certezza giuridica dell invio di una comunicazione ad un soggetto determinato. Il rispetto delle forme proprie della notifica determina una presunzione di conoscenza dell atto trasmesso in capo al soggetto obbligato a fornire l informazione statistica. La notifica deve essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti e dal codice di procedura civile (è possibile la notifica a mezzo di Poste Italiane S.p.A. - fornitore del servizio universale L. 890/1982; per il tramite del messo comunale o del funzionario dell amministrazione mentre non ha efficacia giuridica la notificazione a mezzo di agenzia privata concessionaria). L agente notificatore attesta l avvenuta notifica dell atto redigendo e sottoscrivendo, sia sulla copia da riconsegnare all UCC come prova di avvenuta notifica, sia su quella predisposta per il soggetto obbligato a compilare il questionario, la relata di notifica datata e sottoscritta che contiene l indicazione dell UCC e dell agente notificatore, del destinatario della notifica e della persona cui viene consegnato l atto, se diverso dal destinatario. Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale (art 149 c. p.c ), la notifica avviene mediante la trasmissione di un plico raccomandato, con avviso di ricevimento, al soggetto obbligato a compilare il questionario. In questa fattispecie, la relata di notifica è contenuta nella cartolina di ricevimento di colore verde che accompagna il plico. 7

8 C. Redazione del Verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici Nel procedimento amministrativo sanzionatorio in materia statistica, il verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici riveste una particolare importanza. Infatti, il responsabile dell UCC, documentando l esito dell accertamento in un apposito verbale, assicura ad esso efficacia probatoria, destinata a spiegare i suoi effetti anche nell eventuale giudizio di opposizione. C.1. Modalità Decorso il termine indicato nell atto di diffida, senza che l unità da censire abbia ottemperato all obbligo di risposta, il responsabile dell UCC predispone, previa effettuazione delle verifiche indicate nel successivo punto C.2, due esemplari originali del verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici (uno da inserire nel fascicolo d ufficio dell UCC, l altro da inviare all Istat per gli adempimenti di cui al successivo paragrafo 4), secondo il facsimile allegato alla presente circolare (v. Allegato 3). Il responsabile dell UCC deve riportare con particolare attenzione, nel verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici, gli estremi della notifica della diffida ad adempiere. C.2. Tempi e data del verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici Il responsabile dell UCC deve verbalizzare l omessa o scientemente errata o incompleta compilazione del questionario dopo aver acquisito la piena conoscenza dell avvenuta violazione dell obbligo di fornire i dati statistici. Trattandosi di un accertamento complesso, il responsabile dell UCC non può limitarsi a riscontrare il decorso del termine indicato nella diffida, ma deve verificare: - tramite SGR, l eventuale restituzione del questionario via Internet; - tramite SGR o presso il coordinatore competente per territorio, l eventuale restituzione presso il centro comunale di raccolta; - tramite SGR o presso il coordinatore, l eventuale restituzione presso gli Uffici postali; - tramite apposita nota del rilevatore o del coordinatore, l eventuale appuntamento per l intervista accordato oltre il termine indicato nella diffida (nel caso sia stato fissato l appuntamento con il rilevatore, la procedura resta sospesa in attesa dell esito dell intervista e potrà essere ripresa solo in caso di successivo rifiuto a rispondere). 8

9 Il termine per la redazione del verbale va inteso comprensivo del tempo necessario per la valutazione dell idoneità dei suindicati elementi ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) della violazione dell obbligo di risposta. Il responsabile dell UCC deve redigere il verbale non prima del 21-esimo giorno (in caso contrario l atto sarebbe nullo) e non oltre il 45-esimo giorno dalla data riportata nella relata di notifica della diffida ad adempiere. La data di redazione del verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici rappresenta il dies a quo di decorrenza del termine dei 90 giorni per la contestazione della violazione al trasgressore (v. punto E); la sua apposizione è quindi elemento essenziale per la validità dell atto. D. Adempimenti da porre in essere in caso di restituzione successiva alla diffida Successivamente alla notifica della diffida ad adempiere, le fattispecie configurabili nei confronti dei soggetti obbligati a fornire i dati richiesti mediante il questionario di censimento possono essere le seguenti: 1. entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica, i soggetti obbligati provvedono alla compilazione on-line o restituzione del questionario cartaceo compilato e consegnato ai Centri Comunali di raccolta o presso gli uffici postali distribuiti su tutto il territorio (contestualmente alla presa in carico del questionario, al rispondente verrà rilasciata l apposita ricevuta di avvenuta restituzione, il cui esito verrà registrato su SGR). In questo caso, il responsabile dell UCC deve concludere il procedimento di accertamento con l adozione di un provvedimento finale espresso, in cui dichiara l avvenuto adempimento; 2. dopo il termine di 20 giorni dalla data di notifica, i soggetti obbligati provvedono alla compilazione on-line o restituzione del questionario cartaceo presso i centri di raccolta Comunale o presso gli uffici postali distribuiti su tutto il territorio (contestualmente alla presa in carico del questionario, al rispondente verrà rilasciata l apposita ricevuta di avvenuta compilazione, il cui esito verrà registrato su SGR); il responsabile dell UCC: a. qualora non abbia ancora redatto il verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici, dovrà concludere il procedimento di accertamento con l adozione di un provvedimento finale espresso, in cui dichiara l adempimento tardivo; b. qualora abbia redatto e trasmesso all Istat il verbale insieme alla documentazione indicata nel punto seguente, non dovrà assolutamente procedere alla conclusione del 9

10 procedimento di accertamento, bensì informare l Istat dell avvenuta compilazione tramite raccomandata indirizzata a: ISTAT - DICA/SAC Via Cesare Balbo, ROMA o tramite fax al n E. Predisposizione e trasmissione ad Istat della documentazione necessaria per contestare al soggetto non rispondente la violazione accertata L art 14 della legge 689/1981 disciplina la contestazione e la notifica degli estremi della violazione amministrativa. In particolare, gli estremi della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni dal verbale di accertamento. Tale termine è perentorio: la sua inosservanza comporta la decadenza dell Istat dal potere di applicare la sanzione. Pertanto, il ritardo nella trasmissione della documentazione ad Istat (v. punto E.1) può causare la decadenza del potere di applicare la sanzione, con significative conseguenze in termini di responsabilità amministrativa e contabile del soggetto che si è reso responsabile di tale ritardo. E.1. Tempi e Documenti. Il responsabile dell UCC deve trasmettere per plico raccomandato all Istat (ISTAT DICA/SAC Via Cesare Balbo, ROMA), entro 10 giorni dalla data di redazione del verbale di accertamento, i seguenti documenti: i. originale della diffida ad adempiere con relata di notifica (vedi punto 3 -A.1); ii. originale del verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici (vedi punto 3 - C.1); iii. eventuale atto di delega (vedi punto 3 A.3). Nella lettera di trasmissione della suindicata documentazione, il responsabile dell UCC deve indicare un numero di fax e/o un indirizzo PEC, che consenta all Istat di comunicare gli esiti dei controlli di completezza e correttezza dei documenti. E.2. Controllo sulla correttezza e completezza della documentazione Al fine di assicurare l efficacia della procedura di contestazione della violazione dell obbligo di fornire i dati richiesti, mediante il questionario di censimento, l Istat esegue, sulla documentazione indicata nel punto precedente, un controllo di correttezza e completezza. A titolo puramente esemplificativo, si considera incompleta e/o difforme: 10

11 i. la documentazione priva di uno o più degli atti necessari indicati nel punto E.1: originale della diffida ad adempiere con relata di notifica; originale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici o l eventuale atto di delega; ii. la documentazione indicata nel punto E.1. quando è priva di sottoscrizione autografa o quando non è stata trasmessa copia autentica dell atto di delega (nel caso di sottoscrizioni di responsabili diversi vedi il punto 3-A.3); iii. la documentazione indicata nel punto E.1 quando è sottoscritta da un soggetto sfornito del potere di accertamento; iv. la documentazione indicata nel punto E.1 quando è priva della data di redazione; v. la documentazione indicata nel punto E.1 quando è inesatta l indicazione e/o individuazione del soggetto obbligato a fornire i dati statistici; vi. la documentazione indicata nel punto 3-A.1 e 3-C.1 quando è redatta in violazione dei tempi previsti dalla presente Circolare. Nei casi elencati, l Istat, tramite fax e/o Pec, comunicherà all Ufficio di censimento interessato i vizi riscontrati e richiederà l invio degli atti mancanti, ovvero la rettifica degli stessi, ovvero la rinnovazione di quelli redatti in modo difforme dalle disposizioni impartite con la presente Circolare. 4. Contestazione della violazione da parte di Istat al trasgressore (ex art 14 L.689/81) Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data presente sul verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici (v. punto C.2), l Istat notifica al trasgressore, a mezzo del servizio postale, la contestazione dell infrazione secondo il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, indicando l ammontare della sanzione (da un minimo di 206,00 a un massimo di 2.065,00) e avvertendo che il trasgressore può definire la violazione mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione sopraindicata ( 412,00), più spese di notifica. Nel caso in cui il trasgressore non provveda al pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della contestazione, l Istat redige un documentato rapporto in ordine alla violazione (ex art 17 L.689/1981) e lo trasmette al Prefetto, presso l Ufficio Territoriale del Governo in cui è stata commessa la violazione, ai fini dell emanazione dell ordinanza di ingiunzione di cui all art. 18 della legge n. 689/

12 Entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della contestazione della violazione, il trasgressore può far pervenire al Prefetto, presso l Ufficio Territoriale del Governo, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentito l interessato, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento. In caso contrario, l'autorità competente emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all Istat. I responsabili degli UCC sono invitati al puntuale rispetto delle indicazioni fornite con la presente Circolare, nonché a fornire puntuali indicazioni e direttive al personale dell Ufficio coinvolto nella fase di accertamento della violazione, verificandone la corretta applicazione. Per quanto non espressamente previsto nella presente Circolare, si richiamano le disposizioni indicate dalla legge 24 novembre 1981, n Si invita il responsabile dell UCC e tutto il personale al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) nello svolgimento dell attività di accertamento della violazione dell obbligo di risposta. Il Direttore del Dipartimento (dott. Andrea Mancini) 12

13 Fac-simile Relazione del rilevatore Allegato 1 (INTESTAZIONE) (Su carta intestata dell amministrazione che ha costituito l Ufficio di Censimento competente per territorio) Al Responsabile UCC Oggetto : 15 Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni Comunicazione delle problematicità riscontrate nella fase di completamento della rilevazione sul campo- Il sottoscritto, nato il, (tesserino n...) in qualità di addetto alle operazioni di rilevazione per il 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del Comune di, prov. COMUNICA la mancata, omessa o scientemente errata compilazione del questionario di rilevazione del Sig./della Sig.ra (cod. identificativo n. ), residente in via, n., cap., comune, prov., per la seguente motivazione (barrare): Rifiuto a essere intervistato; Rifiuto a fissare o rispettare un appuntamento per l intervista; Rifiuto a completare la compilazione del questionario iniziata on line e non completata tramite intervista e/o aiuto da parte del rilevatore; Rifiuto a fornire dati e notizie in modo completo, corretto ed esatto; Altro Luogo e data Firma del rilevatore/coordinatore 13

14 Fac-simile Diffida ad adempiere Allegato 2 (Intestazione) (Su carta intestata dell amministrazione che ha costituito l Ufficio di Censimento competente per territorio ) Sig./Sig.ra.. ) ( Indirizzo....) ( CAP..Provincia) Oggetto: 15 Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni. Obbligo di fornire i dati statistici (art. 7 d.lgs n. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni). DIFFIDA AD ADEMPIERE Gentile Signora, Gentile Signore, l articolo 50, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha indetto il 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.. Il 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è previsto dal Programma statistico nazionale (codice IST2406) e inserito nell'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali sussiste l'obbligo dei privati di fornire dati e notizie loro richiesti approvato con DPR. nonché nell'elenco delle rilevazioni statistiche per le quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 322/89 approvato con DPR 14 settembre 2011 registrato il 7 ottobre 2011 alla Corte dei Conti Reg. n.19 Fog. n Pertanto, per tale rilevazione è previsto l obbligo di fornire i dati e le notizie richieste, ad esclusione dei dati sensibili appositamente indicati. Poiché risulta che Ella non ha finora fornito i dati mediante la compilazione dell apposito questionario, La invitiamo a provvedere tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni dalla notifica della presente al corretto e completo adempimento del suddetto obbligo di legge. Si avverte che decorso inutilmente tale termine verrà attivata la procedura per l irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dall art. 11 del d.lgs n. 322/1989. Così come descritto nel materiale censuario a Lei pervenuto, consultabile anche sul sito è possibile compilare il questionario via web, oppure in forma cartacea, anche con l ausilio del rilevatore, e consegnarlo presso un ufficio postale o presso uno dei centri di raccolta istituiti presso il Suo Comune. La rassicuro, inoltre, sul rispetto del segreto d ufficio e statistico sui dati raccolti, ai sensi del d.lgs n. 322/1989 e che tutte le operazioni censuarie che comportano trattamento dei dati personali sono svolte nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 196/2003) e del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica nell ambito del Sistema statistico nazionale. Le ricordo che Titolare della rilevazione censuaria è l Istat, via Cesare Balbo, , Roma e che Responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile dell Ufficio di censimento comunale, al quale è possibile rivolgersi anche per l esercizio dei diritti dell interessato. Per eventuali chiarimenti e comunicazioni potrà rivolgersi ai recapiti di seguito riportati: Ufficio di censimento comunale.... Responsabile dell Ufficio di Censimento... Coordinatore..Rilevatore... Telefono..... Luogo e data FIRMA (Il responsabile dell Ufficio di censimento) 14

15 Allegato 3 Fac-simile Verbale di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici In due esemplari originali (INTESTAZIONE) (Su carta intestata dell amministrazione che ha costituito l Ufficio di Censimento competente per territorio) VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI FORNIRE I DATI STATISTICI Oggetto: 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici. La/Il sottoscritta/o, in qualità di Responsabile dell Ufficio di Censimento del Comune di, essendo inutilmente decorso il termine di giorni 20 di cui all atto di diffida ad adempiere all obbligo di fornire i dati richiesti mediante la compilazione del questionario del 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, notificato in data, dopo aver accertato: la mancata, scientemente errata o incompleta compilazione e restituzione del questionario via Internet; la mancata, scientemente errata o incompleta compilazione e restituzione del questionario al centro comunale di raccolta o gli Uffici postali; la mancata consegna del questionario al rilevatore comunale a seguito dell appuntamento per l intervista accordato oltre il termine indicato nella diffida; DICHIARA l avvenuta violazione dell obbligo di fornire i dati del questionario relativo all indagine censuaria in oggetto da parte del Sig./Sig.ra, residente in alla via, n., cap prov.. Per i successivi adempimenti, il presente Verbale, unitamente all originale dell atto di diffida e della relativa relata di notifica 1 è trasmesso per mezzo di plico raccomandato all Istat. Luogo e data Firma (Il responsabile dell Ufficio di Censimento) Ufficio di censimento... Responsabile dell Ufficio di Censimento. Coordinatore..- Rilevatore Telefono (e fax)... 1 In caso di notifica tramite Poste Italiane è necessaria la cartolina di ricevimento di colore verde 15

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