Istituto Nazionale di Statistica
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- Graziano Longhi
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1 Circolare n. 2 Protocollo n Allegati: 1 Roma, 13/04/2016 Ai Responsabili della rilevazione e, p.c. Ai Responsabili degli Uffici territoriali Istat Oggetto: Rilevazione di controllo del Registro delle aziende agricole. Disposizioni in materia di obbligo di fornire dati statistici, accertamento della violazione e irrogazione delle sanzioni. Premessa La Rilevazione campionaria di controllo di copertura del Registro delle aziende agricole (cod. IST-02574), è inserita nel Programma statistico nazionale (Psn) Aggiornamento , approvato con D.P.R. 24 settembre 2015 (Supplemento Ordinario n. 62 alla G.U. - serie generale - n. 258 del 5 novembre 2015), e nel Programma statistico nazionale Aggiornamento 2016, in corso di approvazione. Nella presente Circolare l Istat definisce la procedura da seguire per l accertamento da parte degli organi della rilevazione delle violazioni in caso di mancata risposta ovvero in caso di dati e notizie fornite in modo scientemente errato o incompleto (art. 11 d.lgs. 322/89 cit.). Le normative relative all obbligo di risposta e accertamento delle violazioni sono state già richiamate nel paragrafo 4 della circolare n. 1 prot. N del , in cui si stabiliva che costituisce obbligo del Responsabile della rilevazione, o dei coordinatori regionali o territoriali specificamente delegati, di accertare l eventuale violazione dell obbligo di risposta a carico delle unità di rilevazione presenti nella lista predisposta dall Istat. 1. Soggetti tenuti al rispetto dell obbligo di risposta L obbligo di risposta per le unità agricole, da chiunque condotte, coinvolte nella rilevazione è sancito dall art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal D.P.R. 24 settembre 2015 di approvazione del Programma statistico nazionale Aggiornamento (allegato 2). La rilevazione ha inizio il 19 aprile 2016 e terminerà improrogabilmente il 29 luglio
2 Il soggetto obbligato a fornire i dati richiesti mediante il questionario di censimento è individuato nel conduttore di azienda agricola iscritta in lista. Qualora il conduttore dell azienda sia una persona giuridica, il soggetto obbligato a fornire i dati è il legale rappresentante. Nel caso in cui alla unità di rilevazione non sia stata consegnata, per qualsiasi motivo, la lettera A/R del Presidente dell Istat prot. SP/ del , sarà cura del Responsabile della rilevazione o di un suo delegato attivarsi come di seguito: qualora, aggiornando i dati anagrafici dell unità, si riesca ad effettuare l intervista, la mancata consegna della lettera informativa non influisce sul processo in quanto i dati vengono regolarmente acquisiti; qualora si individui la denominazione e/o l indirizzo corretto dell unità, e non sia possibile effettuare l intervista, è necessario effettuare una nuova spedizione della lettera informativa all indirizzo corretto. A tal fine il responsabile comunicherà all Istat i dati anagrafici corretti, all indirizzo della rilevazione ricofarm@istat.it. L Istat effettuerà la nuova spedizione con raccomandata A/R, comunicandone gli esiti al responsabile. Al rilevatore è fatto obbligo di registrare il quadro B Esito della rilevazione del questionario. Il quadro B attesta l avvenuta o la mancata partecipazione alla rilevazione. Nel caso in cui l unità agricola si rifiuti di: essere intervistata; fissare o rispettare un appuntamento per l intervista; fornire i propri riferimenti anagrafici, telefonici o telematici dietro esplicita richiesta del rilevatore per fissare/concordare un appuntamento per l intervista; completare l intervista, telefonica o diretta; fornire dati e notizie in modo completo e corretto; il rilevatore dovrà richiamare l attenzione sull esistenza dell obbligo di fornire dati statistici previsto dal D.lgs. n. 322/89, la cui violazione comporta l applicazione di una sanzione pecuniaria. Inoltre, il rilevatore dovrà informare il proprio coordinatore oppure, ove questo non sia nominato, direttamente il Responsabile della rilevazione. Il coordinatore o il Responsabile della rilevazione potrà assumere le ulteriori iniziative ritenute opportune per sollecitare la collaborazione delle unità agricole. Nel caso in cui le iniziative adottate non siano sufficienti, occorre registrare il questionario con l esito di unità non rilevata con modalità rifiuto (codice B2.b del questionario), affinché il Responsabile della rilevazione possa avviare il procedimento di accertamento dell illecito amministrativo in materia statistica. La procedura di accertamento non dovrà essere eseguita nei confronti delle unità di rilevazione che, anche a seguito della attività svolta sul campo, risultino al rilevatore essere in una delle seguenti situazioni: unità non esistente (punto B3 del quadro B esito della rilevazione del questionario); irreperibilità del conduttore (punto B2.a del quadro B esito della rilevazione del questionario); altra motivazione (punto B2.c del quadro B esito della rilevazione del questionario). Nel caso di rifiuto a rispondere al questionario accertato nei modi successivamente specificati, o quando i dati e le notizie richieste vengano fornite in modo scientemente errato o incompleto (art. 7 del d.lgs. n. 2
3 322/1989), l Ufficio di censimento territorialmente competente deve provvedere ad accertare la violazione dell obbligo di risposta, attuando le procedure di seguito descritte. Al rispondente, su sua richiesta, viene rilasciata una ricevuta di avvenuta partecipazione alla rilevazione. Se l intervista è avvenuta tramite telefono il rilevatore spedirà la ricevuta in formato PDF tramite posta elettronica, oppure in originale tramite posta ordinaria. 1.2 Comportamenti del rilevatore Il rilevatore nello svolgimento delle sue attività dovrà utilizzare uno strumento di lavoro appositamente predisposto nel sistema di gestione della rilevazione: il Diario del rilevatore. Esso rappresenta: lo strumento di lavoro quotidiano che contiene le informazioni anagrafiche e di contatto dell unità di rilevazione e in cui il rilevatore può annotare una serie di pro memoria per lo svolgimento della sua attività; lo strumento che certifica il comportamento dell unità di rilevazione in caso di rifiuto e che costituirà uno dei documenti che il Responsabile della rilevazione allegherà per l accertamento della violazione dell obbligo di risposta, come descritto nei paragrafi successivi. Nel Diario del rilevatore l Istat ha riportato le informazioni anagrafiche in proprio possesso. Queste informazioni possono essere aggiornate dal rilevatore nel corso della rilevazione. Nel diario il rilevatore deve indicare il tipo di contatto messo in essere con l unità e deve descrivere nel campo note informazioni utili, soprattutto nei casi di difficoltà di contatto. I rilevatori devono improntare la loro attività alla massima collaborazione con i soggetti sottoposti alla rilevazione. Ciascun rilevatore sarà munito di un tesserino di riconoscimento fornito dall Istat, con nome, cognome e foto del rilevatore. Durante lo svolgimento dell intervista, i rilevatori dovranno avere con sé, ben visibile, il tesserino di riconoscimento, che dovrà essere restituito non appena terminerà l attività di rilevazione. Durante lo svolgimento della rilevazione, i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di segreto statistico (art. 9 del d.lgs. n. 322/1989) e di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), con particolare riguardo a quanto previsto all'art. 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale in tema di raccolta dei dati (allegato A.3 del d.lgs. n. 196/2003 cit.). Ai rilevatori è vietato svolgere, nei confronti delle unità campionate, attività diverse da quelle previste dall incarico a loro conferito e raccogliere informazioni diverse da quelle contenute nel questionario di rilevazione. Nel contattare le unità di rilevazione, essi sono tenuti a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione nell eventualità della rilevazione diretta. I rilevatori devono, inoltre, fornire tutti i chiarimenti che consentano all interessato di rispondere in modo consapevole e adeguato alle domande del questionario. Nei casi in cui le informazioni anagrafiche fornite dall Istat per le unità agrarie della lista siano incomplete o errate ovvero nei casi di mancato recapito postale (inesitato) dovuto ad errori o incompletezze dell anagrafica e/o dell indirizzo, irreperibilità del destinatario, trasferimento, ecc. il rilevatore dovrà attivarsi 3
4 per recuperare le informazioni mancanti nonché informazioni aggiuntive relative ai recapiti telefonici e/o e- mail. A tal fine potrà effettuare opportune ricerche utilizzando Internet, elenchi/archivi specifici disponibili presso la Regione, elenchi telefonici, pagine gialle o similari. Il rilevatore, in base a quanto stabilito dal suo coordinatore o dal Responsabile della rilevazione, dovrà: inserire le informazioni aggiornate/corrette nel Diario del rilevatore di SGR; contattare telefonicamente o via l unità di rilevazione; effettuare l intervista telefonica o diretta; spedire, ove richiesto, il fac-simile della lettera informativa Istat all unità di rilevazione; organizzare un contatto diretto con l unità nella fase di uscita sul campo. In particolare, il rilevatore dovrà instaurare con l unità di rilevazione un contatto (telefonico o per ) al fine di concordare le modalità dell intervista. Il rilevatore dovrà in ogni caso: rendere nota la propria identità e il proprio ruolo al rispondente; fare riferimento alla lettera ai rispondenti inviata dall Istat a tutte le unità di rilevazione iscritte nella lista per informare dello svolgimento della rilevazione e spiegarne gli scopi; fornire tutte le ulteriori informazioni richieste relative alla rilevazione; invitare a contattare, qualora necessario, l Ufficio regionale della rilevazione di competenza o l Ufficio territoriale Istat per avere conferma della rilevazione in atto; fornire garanzie sulla riservatezza delle informazioni raccolte e sull utilizzo delle medesime esclusivamente a fini statistici; rappresentare che sia il rilevatore sia l Istat sono tenuti, in forza di legge, al rispetto del segreto statistico e che i dati raccolti non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura (ad es. accertamenti fiscali o di altro tipo). In caso di rifiuto del rispondente, il rilevatore dovrà fornire informazioni precise sull esistenza dell obbligo di risposta, avvertendo che la sua violazione comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Prima di registrare l esito di rifiuto sul questionario, il rilevatore dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso la residenza o sede legale dell unità. In tale occasione, sarà sua cura lasciare presso il recapito dell unità agricola una nota di preavviso di contatto. In tale nota deve essere esplicitato che a seguito di ripetuti contatti telefonici o per (eventualmente evidenziati in dettaglio) non andati a buon fine, si richiede di concordare un appuntamento per effettuare l intervista con il rilevatore. Contestualmente si forniscono i riferimenti dell ufficio di rilevazione. Nel caso in cui l unità si rifiuti ancora, allora potrà registrare tale esito sul questionario. In particolare, in corrispondenza del quesito B.2. Unità non rilevata dovrà barrare la modalità b. (Rifiuto). Il rilevatore svolgerà l intervista esclusivamente con le modalità stabilite dall Istat, ponendo le domande secondo l ordine e la formulazione riportati nel questionario. Nell impossibilità di contattare direttamente il conduttore dell unità, le notizie potranno essere richieste ad un familiare o a un parente dello stesso, ad un lavoratore non appartenente alla famiglia o ad altra persona di fiducia, che partecipi direttamente all'attività dell unità agricola. Qualora l unità sia una persona giuridica le 4
5 informazioni potranno essere fornite dal legale rappresentante o da altra persona che partecipi direttamente all'attività dell unità rilevata. La responsabilità per la violazione dell obbligo di risposta resta a carico del conduttore dell azienda agricola o del legale rappresentante. 2. Controlli sull operato del rilevatore Sia il Responsabile della rilevazione, o i coordinatori ove nominati, sia l Istat effettueranno controlli mirati sulle attività svolte dal rilevatore in riferimento agli esiti della rilevazione previsti nel quadro B del questionario. Tali controlli saranno effettuati: direttamente, nell ambito delle attività di coordinamento e gestione diretta dell ufficio di rilevazione da parte del Responsabile della rilevazione, o dei coordinatori ove nominati; mediante i Report di monitoraggio, che riguardano le attività dei rilevatori nelle varie fasi del processo, evidenziando eventuali comportamenti anomali; mediante contatti da parte dell Istat con le unità di rilevazione. 3. Accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici L accertamento dell illecito amministrativo in ambito statistico consiste nelle attività poste in essere dal Responsabile del competente ufficio, per appurare e certificare l avvenuta violazione dell obbligo di risposta da parte di un determinato soggetto a ciò tenuto in forza delle disposizioni normative sopra richiamate. Infatti, l accertamento della violazione dell obbligo giuridico di fornire i dati statistici (art. 7 del D.lgs. n. 322/1989 cit.) necessita di apposita indagine circa la sussistenza dei suoi elementi soggettivi e oggettivi, rispettivamente costituiti dalla specifica ed esatta individuazione del soggetto non rispondente e della conoscenza dell obbligo a cui è sottoposto. Il principio della personalità della responsabilità amministrativa impone l'individuazione del soggetto giuridicamente destinatario del procedimento amministrativo sanzionatorio connesso alla violazione dell obbligo di risposta che per la presente rilevazione è individuato nella figura del conduttore o del legale rappresentante. Il Responsabile dell accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici è il Responsabile della rilevazione, il quale è individuato come titolare della procedura di accertamento della violazione. L accertamento può essere eseguito anche da soggetto diverso, a ciò delegato. È necessario che l atto di delega sia trasmesso all Istat in copia autenticata come indicato nel successivo paragrafo Documentazione a supporto dell Accertamento della violazione dell obbligo di risposta Stante la particolarità della tecnica di rilevazione, che prevede l intervista del rilevatore come unica modalità di compilazione del questionario, il Responsabile della rilevazione, quale titolare del potere di accertamento, deve dotarsi degli strumenti formali per informare - ex art 13 Legge 689/ il non rispondente circa le conseguenze connesse alla mancata fornitura dei dati richiesti mediante apposita intervista. Gli strumenti 5
6 formali producono, nella sfera giuridica del soggetto, un preciso obbligo consistente nel fornire i dati richiesti entro e non oltre il 29 luglio 2016, cui seguono specifici effetti giuridici. Ciò comporta che il Responsabile della rilevazione, in caso di inadempimento del soggetto all obbligo di risposta, deve attestare l omessa partecipazione alla rilevazione da parte dell unità agricola. Gli strumenti summenzionati sono i seguenti: 1. Report estratto dal Diario del rilevatore; Il diario del rilevatore è uno strumento di lavoro e al contempo un atto formale che attesta la eventuale violazione dell obbligo di risposta dell unità di rilevazione. Successivamente alla scadenza del 29 luglio 2016, il Responsabile della rilevazione estrarrà e stamperà dalla funzione Chiudi indagine di SGR il Report finale di lavorazione per ciascuna unità contrassegnata da modalità rifiuto (punto B2.b) del questionario. Ciascun Report sarà datato e firmato dal rilevatore di competenza, in quanto il Report rappresenta una autodichiarazione del rilevatore attestante il numero e la tipologia di contatti con l unità non andati a buon fine per il caso di rifiuto alla compilazione. 2. Altra documentazione a supporto; Oltre al report del diario del rilevatore di cui al punto precedente, il Responsabile della rilevazione deve allegare ogni altra eventuale ulteriore documentazione a supporto per l esercizio delle procedure di accertamento della violazione dell obbligo di risposta. In particolare: o PEC inviata/e all unità di rilevazione; eventuale lettera o nota di preavviso di contatto spedita o rilasciata presso il recapito del conduttore, in cui deve essere esplicitato che a seguito di ripetuti contatti telefonici o per (eventualmente evidenziati in dettaglio) non andati a buon fine, si richiede all unità di rilevazione di concordare un appuntamento per effettuare l intervista con il rilevatore, si forniscono all azienda i contatti telefonici e di posta elettronica del rilevatore competente e i riferimenti dell ufficio di rilevazione della Regione. 5. Redazione dell Accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici (Allegato 1) Nel procedimento amministrativo sanzionatorio in materia statistica, l accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici riveste una particolare importanza. Infatti, il Responsabile della rilevazione, comunicando l esito dell accertamento in un apposito documento scritto, assicura ad esso efficacia probatoria, destinata a spiegare i suoi effetti anche nell eventuale giudizio di opposizione. La data apposta in calce all Accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici di cui all Allegato 1 della presente circolare, rappresenta il dies a quo di decorrenza del termine dei 90 giorni per la contestazione della violazione al trasgressore (v. paragrafo 6); la sua apposizione è quindi elemento essenziale per la validità dell atto. Tale data deve essere apposta dal Responsabile della rilevazione, o suo delegato, alla fine delle attività di accertamento della sussistenza di tutti gli elementi che configurano la eventuale violazione dell obbligo di risposta da parte del rispondente. 6
7 Il Responsabile della rilevazione, successivamente alla valutazione della sussistenza della violazione dell obbligo di risposta, deve trasmettere per PEC, all indirizzo i seguenti documenti in formato elettronico: 1. Lo stesso atto di Accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici, debitamente firmato e datato; 2. Il Report finale di lavorazione per ciascuna unità contrassegnata da modalità rifiuto (codice B2.b del questionario), debitamente datato e firmato dal rilevatore, come indicato al paragrafo 4 (la data di compilazione può essere anche antecedente alla data del documento di cui al punto precedente); 3. copia di tutte le eventuali comunicazioni elettroniche o cartacee inviate o consegnate alla unità di rilevazione ( , PEC con attestazione di consegna, nota di preavviso di contatto di cui al par. 1.2); 4. eventuale atto di delega del Responsabile della rilevazione, indicante il soggetto delegato per l accertamento della violazione. L invio all Istat della documentazione di cui sopra dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di redazione dell atto di Accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici e comunque non oltre il 30 settembre La documentazione di cui sopra dovrà essere successivamente trasmessa in originale, per plico raccomandato all indirizzo che sarà in seguito comunicato. Al fine di assicurare l efficacia della procedura di contestazione della violazione dell obbligo di fornire i dati richiesti, l Istat esegue sulla documentazione indicata un controllo di correttezza e completezza. A titolo puramente esemplificativo, si considera incompleta e/o difforme: la documentazione priva di uno o più degli atti necessari indicati ai precedenti punti; la documentazione indicata ai precedenti punti, quando: è priva di sottoscrizione autografa; è sottoscritta da un soggetto sfornito del potere di accertamento; è priva della data di redazione; è inesatta l indicazione e/o l individuazione dell unità agricola obbligata a fornire i dati statistici; è redatta in violazione dei tempi e delle modalità previsti dalla presente Circolare. Nei casi elencati, l Istat comunicherà al Responsabile della rilevazione interessato, tramite PEC, i vizi riscontrati e richiederà l invio degli atti mancanti, ovvero la rettifica degli stessi, ovvero la rinnovazione di quelli redatti in modo difforme dalle disposizioni impartite con la presente Circolare. 6. Contestazione della violazione da parte di Istat al trasgressore (ex art. 14 Legge 689/81) Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data in calce alla comunicazione di accertamento della violazione dell obbligo di fornire i dati statistici, l Istat notifica all unità agricola non rispondente, a mezzo 7
8 del servizio postale, la contestazione dell infrazione secondo il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, indicando l ammontare della sanzione e avvertendo che il trasgressore può definire la violazione mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione, più spese di notifica. I responsabili della rilevazione sono invitati al puntuale rispetto delle indicazioni fornite con la presente Circolare, nonché a fornire puntuali indicazioni e direttive al personale dell Ufficio coinvolto nella fase di accertamento della violazione, verificandone la corretta applicazione. Per quanto non espressamente previsto nella presente Circolare, si richiamano le disposizioni indicate dalla legge 24 novembre 1981, n Si invita il Responsabile della rilevazione e tutto il personale al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) nello svolgimento dell attività di accertamento della violazione dell obbligo di risposta. Il Direttore Centrale (Dott. Manlio Calzaroni) 8
9 Allegato 1 Fac-simile (Intestazione - Su carta intestata dell amministrazione che ha costituito l Ufficio di rilevazione) ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI (ex art. 7 D.lgs. n. 322/1989) Rilevazione di supporto al Registro delle aziende agricole (IST-02574) Il/La sottoscritto/a, in qualità di Responsabile della rilevazione della Regione/Provincia autonoma di, precisa che essendo scaduto il termine del 29 luglio 2016 per la compilazione e restituzione del questionario, dopo aver accertato: la mancata partecipazione alla rilevazione; la compilazione scientemente errata o incompleta del questionario; DICHIARA l avvenuta violazione dell obbligo di fornire i dati statistici relativi al questionario (codice questionario n. ), intestato a: Unità di rilevazione: Denominazione/Ragione sociale con sede all indirizzo: n. cap. comune prov. luogo e data Firma (Il Responsabile della rilevazione) Allegati: 1 Report del Diario del rilevatore 2 indicare altra documentazione eventuale 9
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