COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO Provincia di Cuneo

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1 COPIA COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO Provincia di Cuneo VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 20/12/2012 OGGETTO: Convenzione per la gestione associata delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale con i Comuni di Cossano Belbo e Rocchetta Belbo. Determinazioni. L anno duemiladodici addì venti del mese di dicembre alle ore 20 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. All'appello risultano: Cognome e Nome Carica Pr. As. ICARDI LUIGI GENESIO SINDACO X COLLA GIOVANNI VICE SINDACO X AMERIO CRISTIANO ASSESSORE X GATTI BARBARA ASSESSORE X MASSARO MARINELLA ASSESSORE X BARBERO MAURIZIO CONSIGLIERE X GALLINA CLAUDIO GIOVANNI CONSIGLIERE X GIACHINO FABRIZIO CONSIGLIERE X REVELLO GIANNI CONSIGLIERE X CERETTO GIOVANNI FRANCO CONSIGLIERE X CORBO LUIGI CONSIGLIERE X BORELLO ITALO CONSIGLIERE X ROTA EMMANUELA YIKONA CONSIGLIERE X Totale 11 2 Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. MASSIMO NARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ICARDI LUIGI GENESIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

2 IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n.122/2010, come successivamente modificato ed integrato dall art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a abitanti, ovvero abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane; PRESO ATTO che, in particolare: - l articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e sm.i, definisce quali funzioni fondamentali dei Comuni le seguenti: a) organizzazione generale dell amministrazione,gestione finanziaria e contabile e controllo b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di abito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute alla Stato dalla normativa vigente; c) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; d) Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; e) L organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; f) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall art. 118, quarto comma della Costituzione; g) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; h) Polizia Municipale e polizia amministrativa locale; i) Tenuta dei registri di Stato Civile rìe di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell esercizio delle funzioni di competenza statale; - l articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i, prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l esercizio delle restanti funzioni; RICHIAMATA la Legge Regionale n. 11 in data 28/09/2012 recante Disposizioni organiche in materia di Enti Locali emanata in adempimento della disposizione succitate; PRESO atto che il Comune Santo Stefano Belbo è rientrato nella zona omogenea Alta Langa e Langa Valli Bormida Uzzone e pertanto, è appartenuto alla Comunità montana Alta Langa, così come disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale in data n e s.m.i. (Riordino territoriale delle Comunità montane) e del DPGR n. 78 del (Costituzione Comunità montana tra i Comuni facenti parte della zona omogenea Alta Langa e Langa Valli Bormida Uzzone);

3 CONSIDERATO, pertanto, che il limite demografico minimo per l esercizio delle funzioni associate per questo ente è di abitanti e che al 30 novembre scorso al Comune di Santo Stefano Belbo risultavano n abitanti; RITENUTO opportuno, nonostante l obbligo di esercitare in forma associata almeno tre delle funzioni fondamentali non riguardi direttamente questo Comune, svolgere in forma associata - mediante convenzione - la funzione Polizia Municipale e polizia amministrativa locale (prevista tra le funzioni fondamentali dell ente), per andare incontro alle esigenze dei Comuni limitrofi, in un ottica di collaborazione, e per meglio adeguare la propria struttura organizzativa a criteri di economicità e di efficienza, garantendo a Santo Stefano Belbo un ruolo di maggior centralità; CONSIDERATO che il Comune di Santo Stefano Belbo, ai fini dell'individuazione delle aree territoriali omogenee per la gestione associata, è classificato come montano e, pertanto, rientra nell'area montana, così come previsto all'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11 del 28/09/2012; VISTA la bozza di convenzione per la gestione associata della funzione predetta, che ottempera quanto previsto dalla recente normativa statale in merito e dall art. 5 della L.R. 11/2012; ATTESO che detta convenzione verrà sottoscritta tra i Comuni di Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, e che il Comune capofila, così come concordato tra i Sindaci degli stessi Comuni, sarà Santo Stefano Belbo; CONSIDERATO, che la convenzione n questione mira a valorizzare le professionalità esistenti, garantisce il mantenimento delle sedi comunali, presupposto di base di un corretto efficace rapporto con i cittadini e soddisfa, nel contempo, il requisito di economicità in quanto non ha sovrastruttura e consente un più razionale impiego delle risorse disponibili di tutti gli enti, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di uffici e funzioni identiche garantendo un contenimento dei costi determinato dall ottimizzazione della gestione dei servizi; VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere previsto dell art.49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile; Si apre la discussione riportata, a norma dell art. 46, comma 3, del vigente Regolamento sull organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, nel verbale di seduta del Consiglio comunale del redatto dal Segretario comunale e depositato agli atti del Consiglio, al quale si rimanda; CON votazione UNANIME resa con scrutinio palese per alzata di mano

4 DELIBERA DI APPROVARE, per le premesse motivazioni, ai sensi dell art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, la convenzione con i Comuni di Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo per l esercizio della funzione fondamentale Polizia Municipale e polizia amministrativa locale nel testo composto di n.15 articoli che si allega sotto la voce a) alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. DI DARE ATTO che: - il Comune capofila è Santo Stefano Belbo. - la predetta convenzione rispetta il limite demografico minimo previsto dalla legge regionale 11/ la convenzione meglio garantisce in termini di risultati l efficacia, l efficienza l economicità dell esercizio della funzione in oggetto. - il Comune di Santo Stefano Belbo, ai fini dell'individuazione delle aree territoriali omogenee per la gestione associata, è classificato come montano e, pertanto, rientra nell'area montana, così come previsto all'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11 del 28/09/ la presente Convenzione costituisce proposta di aggregazione ai sensi dell art. 7, comma 1, della L.R. 11/2012. Successivamente, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

5 SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE Articolo 1 OBIETTIVI I comuni di istituiscono un servizio associato per la gestione delle funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale, prevedendo il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali già destinate a tale servizio nei singoli Enti aderenti. Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali: deliberazione del Consiglio comunale di n... del... deliberazione del Consiglio comunale di n... del... deliberazione del Consiglio comunale di n... del... Quale soggetto capo convenzione è individuato il Comune di Santo Stefano Belbo. Articolo 2 FINALITA La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità: a) realizzare la gestione coordinata del servizio di Polizia locale attraverso l impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate; b) garantire il presidio del territorio degli Enti convenzionati nell esercizio dell attività di vigilanza esercitandola attraverso l'espletamento coordinato e comune dei servizi di Polizia avanti elencati, nei termini previsti dalla normativa vigente; c) migliorare la qualità dei servizi erogati; d) contenere la spesa per la gestione di tali servizi. Articolo 3 ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI Il Servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei Comuni associati e durante lo svolgimento dei servizi pianificati e coordinati, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia municipale e di polizia amministrativa locale. Articolo 4 AMBITO TERRITORIALE L'ambito territoriale per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale oggetto della presente Convenzione è individuato nell intero territorio dei Comuni aderenti. Con riferimento alle competenze territoriali, il personale di Polizia Locale degli Enti aderenti opera, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti i comuni convenzionati mantenendo tutte le qualifiche previste dalle leggi e dai provvedimenti dell Autorità Comunale.

6 Il provvedimento di assegnazione dell arma in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, si intende esteso al territorio dei comuni convenzionati, previa comunicazione del Sindaco al Prefetto e agli altri Enti Locali interessati. Articolo 5 SISTEMA DIREZIONALE La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa. Per la corretta gestione di tale principio viene istituita la Conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti alla convenzione, costituita dai Sindaci o dai loro delegati, a cui vengono demandante le funzioni di indirizzo e controllo. La Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione. La Conferenza provvede a dettare gli indirizzi ed a porre in essere gli opportuni controlli per l attuazione della convenzione in argomento. La Conferenza deve riunirsi almeno 2 volte l anno al fine di: - adottare un documento programmatico in ordine alle attività da svolgere nell esercizio successivo al quale dovranno fare riferimento gli strumenti di programmazione finanziaria degli Enti aderenti; - adottare un documento di rendicontazione con il quale si prende atto dei risultati conseguiti attraverso la gestione associata nonché dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, recapitato anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso le rispettive sedi comunali almeno tre giorni liberi prima della data della riunione. La Conferenza dei sindaci delibera a maggioranza dei presenti. Per la validità delle sedute è prevista la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute della Conferenza assiste, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio associato di Polizia municipale e polizia locale amministrativa, nominato dal Comune capo convenzione, sentita la Conferenza dei Sindaci. Il Segretario comunale del Comune capo convenzione è incaricato della redazione di un verbale sintetico della riunione che viene, successivamente, trasmesso a tutti gli Enti convenzionati. La Conferenza è altresì competente a definire gli obiettivi strategici del servizio convenzionato di Polizia Locale, a svolgere una attività di direzione e vigilanza sul servizio convenzionato di Polizia Locale ed ad individuare un Comune quale Ente delegato per la presentazione di istanze di contributo alla Regione od ad altri enti;

7 Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale compete: - la pianificazione operativa delle attività da svolgersi in forma associata, in attuazione degli obiettivi strategici definiti dalla Conferenza; - l organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei Servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata; - la verifica ed il controllo delle attività gestite; - la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali; - la definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la formazione del personale di Polizia Locale; - la definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione; - la gestione dei flussi documentali relativi alle attività burocratiche di competenza del servizio di Polizia Locale. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza degli Enti che vi aderiscono. Al Responsabile del Servizio compete in particolare l adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli di valenza esterna, di organizzare le risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ha diritto di accesso agli atti e ai documenti degli Enti Associati, ove siano utili per l esercizio delle funzioni gestite in forma associata. Articolo 6 RISORSE UMANE Il personale impiegato per il servizio gestito in forma associata è il personale in servizio degli Enti aderenti alla convenzione. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, sulla base delle esigenze di servizio rappresentate dalla Conferenza, nonché delle esigenze ricorrenti peculiari presenti nei singoli territori, organizzerà il servizio da svolgersi nell ambito territoriale degli Enti aderenti. Articolo 7 BENI STRUMENTALI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli Servizi degli Enti convenzionati e quelli eventualmente acquistati da parte degli stessi. Nello svolgimento dei servizi in convenzione vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Enti i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative. Nessuna variazione avviene nella proprietà e nella disponibilità dei mezzi e/o strumenti operativi attualmente in possesso che restano in capo agli Enti attuali proprietari. Gli stessi mezzi e le attrezzature saranno utilizzate per lo svolgimento coordinato e associato dei servizi.

8 La custodia e la gestione delle attrezzature in proprietà sono a carico dell Ente proprietario, che provvederà altresì a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l utilizzo del servizio convenzionato, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra gli Enti associati, con apposita deliberazione della Conferenza. Articolo 8 RAPPORTI FINANZIARI Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa attraverso apposite deliberazioni della Conferenza dei sindaci. I Comuni convenzionati provvedono al conseguimento degli scopi di cui alla presente convenzione mediante trasferimenti finanziari al capo convenzione da effettuarsi periodicamente sulla base delle prestazioni rese. Nei confronti delle Amministrazioni comunali che mettono a disposizione proprio personale in posizione di comando funzionale potranno essere effettuate compensazioni finanziarie. I mezzi finanziari di cui al comma precedente saranno assegnati al Capo convenzione, che provvederà alla gestione delle entrate e delle spese relative al Servizio associato di Polizia Locale, iscritte nei competenti titoli del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale. I Comuni convenzionati convengono che l'ammontare delle spese relative alla gestione del servizio associato in oggetto, dedotti gli eventuali contributi statali, regionali ecc. e gli introiti relativi alle sanzioni comminate, sarà interamente a carico dei bilanci comunali secondo criteri quantitativi connessi all entità dei servizi svolti. Articolo 9 PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE Tutti i proventi contravvenzionali derivanti dall accertamento di illeciti amministrativi, per violazione delle norme dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e di ogni altra norma, sono di spettanza dell Amministrazione nel cui territorio sono state accertate le violazioni. La definizione degli eventuali contenziosi contravvenzionali rimane propria dei rispettivi Enti convenzionati. Articolo 10 DECORRENZA E DURATA La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed ha una durata pari ad anni tre. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali degli Enti. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, con preavviso di almeno 6 mesi, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare. L'efficacia del recesso decorre comunque dal 1 gennaio dell anno successivo.

9 L'Ente recedente è in ogni caso vincolato dell adempimento degli obblighi finanziari, anche di durata pluriennale, assunti dal comune capo convenzione in adempimento di atti di indirizzo della Conferenza dei rappresentanti. Articolo 11 AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI L istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, deve essere presentata al Comune capo convenzione. L adesione successiva alla convezione avviene con deliberazioni del Consiglio dell Ente Locale entrante, nonché del Consiglio di tutti gli Enti aderenti. Articolo 12 IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI Gli Enti convenzionati, oltre ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti con la sottoscrizione del presente atto. Articolo 13 SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE Il presente atto è esente dall imposta di bollo, ai sensi dell art. 16, tabella allegato B, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n Articolo 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l art. 18 del D.Lgs n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. Art. 15 NORMA DI RINVIO Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla vigente normativa. Letto e sottoscritto Il Sindaco di.. Il Sindaco di. Il Sindaco di..

10 Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolaritàtecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n Santo Stefano Belbo, lì 14/12/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Francesco Galluccio Parere di regolarità contabile: Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolaritàcontabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n Santo Stefano Belbo, lì 14/12/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Filippo Colombardo Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO F.to ICARDI LUIGI GENESIO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. MASSIMO NARDI RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Reg. n. Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente verbale è affisso all'albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 9/01/2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. Santo Stefano Belbo, 9/01/2013 IL MESSO COMUNALE F.to Daniela Canaparo CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. IL SEGRETARIO COMUNALE Copia, composta di n. fogli, conforme all originale esistente presso questo ufficio, in carta libera per uso amministrativo. Santo Stefano Belbo, 9/01/2013 L IMPIEGATO COMUNALE ==================================================================

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