Tribunale Ordinario di Firenze Presidenza

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1 Tribunale Ordinario di Firenze Presidenza Il Presidente del Tribunale di Firenze, dott. Enrico Ognibene, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dott. Giuseppe Quattrocchi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, d.ssa Antonietta Fiorillo, il Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Firenze, avv. Sergio Paparo, il Presidente della Camera Penale di Firenze, prof. avv. Giovanni Flora, concordando sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Firenze si svolgano in modo da - dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo, - assicurare la ragionevole durata di ogni processo, - garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa, - rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo, - osservare rigorosamente tutte le norme processuali e sostanziali, convengono sull applicazione nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale delle regole condivise denominate nel loro complesso Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali. L articolato nasce dal confronto, promosso per iniziativa della Camera Penale, e dal comune, volontario contributo di avvocati e magistrati del settore penale, nella progressiva elaborazione diffuso, discusso e, da ultimo, approvato nel testo esaminato dai giudici del settore penale riuniti in assemblea in data 13 dicembre 2010, testo che, all esito delle modifiche apportate in sede di valutazione da parte del Presidente del Tribunale e delle successive osservazioni in merito comunicate con missiva in data 10 febbraio 2011 del Presidente della Camera Penale, viene di seguito definito e formulato. 1

2 Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali 1. L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale, inizia di regola alle ore L udienza per la convalida dell arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (art. 558 c.p.p.) inizia non prima delle ore In tale udienza potranno essere fissati solo processi in prosecuzione per i quali la prevedibile durata non superi le ore 10. Giudici e parti processuali dovranno impegnarsi a rispettare gli orari indicati. Il Pubblico Ministero incarica la polizia giudiziaria di dare avviso al difensore nominato o d ufficio della data e dell ora fissata per il giudizio per direttissima e di dare atto dell'avvenuta comunicazione. Nel rito collegiale il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei procedimenti urgenti in camere di consiglio di competenza del collegio. 2. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell aula prima che cominci l udienza (art. 21 del regolamento per l esecuzione del c.p.p.). L aula viene aperta quindici minuti prima dell udienza; l ufficiale giudiziario cura l afflusso delle parti e dei testimoni, identificando questi ultimi. Nel corso dell udienza l'ufficiale giudiziario deve indossare la toga prescritta, se fornita dall amministrazione, ovvero essere riconoscibile quanto meno per mezzo dell esposizione sulla persona di una scheda recante la dicitura del nome e della funzione. L ufficiale giudiziario dovrà immediatamente e preliminarmente verificare quali testimoni siano presenti per segnalarlo al Giudice ed alle parti, al fine di poter organizzare l udienza. 3. L udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice in modo che abbia una prevedibile durata di non meno di 4,30 ore effettive ( ) e in modo che non si protragga oltre le ore (con una sospensione di mezzora tra le 13,30 e le 14,30), fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la particolare necessità che si presenti di completare la trattazione di un procedimento o di una sua fase. Il Giudice organizza la prevedibile durata dell udienza anche con riguardo alle esigenze organizzative del servizio di cancelleria, ove tempestivamente segnalate. 4. I giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, sono fissati in prima comparizione dal Tribunale in fasce orarie. 2

3 5. I processi monocratici sono sempre rinviati dal Giudice con indicazione di orari differenziati per fasce (ore 9, 10, 11, 12 e 13,30) o ad orario fisso. I processi collegiali sono invece rinviati con indicazione dell orario fisso per ciascun procedimento. L orario indicato nell ordinanza di rinvio indica l ora prima della quale il procedimento non sarà chiamato. Il rinvio di un processo senza l indicazione dell ora s intende fatto per le ore Il giudice, all inizio di ogni fascia oraria verifica quali siano i processi ancora da celebrare e, qualora intervengano ritardi imprevisti, sentite le parti presenti interessate, dispone un nuovo ordine di chiamata nonché l eventuale rinvio ad altra udienza dei procedimenti che non possono essere celebrati per cause sopravvenute. 7. L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, con eccezione dei processi con imputato detenuto (anche agli arresti domiciliari) e di opposizione a decreto penale, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all ammissione delle prove, alla definizione dei processi per ragioni processuali, di prescrizione, per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. o di pronta decisione. In tale udienza non si assumono prove, né si dà corso all esame di imputati, periti o consulenti tecnici, salvo che non sia assolutamente indispensabile. Per tale ragione le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici ed il Giudice non ne dispone la citazione. Nella udienza di prima comparizione processi inseriti nel ruolo non potranno superare il numero massimo di P.M, e G.U.P. inseriscono in calce al decreto di citazione a giudizio e al decreto di fissazione dell'udienza preliminare il seguente avviso: la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno (ove ricorrano le condizioni indicate nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, o si tratti di vittima di violenza sessuale la persona offesa ha diritto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato). Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Ha, invece, l'obbligo di comparire qualora sia citata come testimone. La mancata comparizione senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda da euro 51,00 a euro 516,00 nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa; potrà essere inoltre disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria". 9. Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del 3

4 magistrato, l aula in cui si terrà l udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome degli imputati, quello della parte civile e del difensore, 1 ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione. Il ruolo non contiene i nomi delle persone offese o dei testimoni. 10. Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d orario di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché della prevedibile durata complessiva dell udienza secondo i criteri indicati al precedente art. 3, al fine di rispettare gli orari indicati negli avvisi di fissazione. Nell ambito delle singole fasce orarie, il Giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio. Nell ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga all ordine dei processi fissato nel ruolo, il Giudice, dopo aver effettuato preliminarmente l appello di tutti i processi chiamati e verificata la presenza delle parti e dei testimoni, al fine di accertare eventuali cause di rinvio, tratta con precedenza, in deroga all ordine indicato nel ruolo, i processi in cui intervenga remissione (e relativa accettazione) di querela, i processi che devono essere rinviati per legittimo impedimento dell imputato o del difensore o per altra causa, i processi nei quali è stata presentata istanza di patteggiamento o istanza di giudizio abbreviato, e gli incidenti di esecuzione. Nell ambito di ciascuna fascia oraria, esauriti i processi di cui al precedente comma e compatibilmente con le esigenze dei difensori che documentino concomitanti impegni professionali e particolari situazioni familiari, il Giudice tratta, nell' ordine, i processi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano: detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da Regioni diverse. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati all ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo al giudicante. Nel caso venga formalizzata richiesta di giudizio abbreviato, il Giudice rinvia la discussione del processo ad altra udienza salvo che ricorrano gli estremi della semplicità del fatto e delle questioni giuridiche nonché il consenso delle parti. 11. Nell udienza, il Giudice, esauriti i criteri di cui all art. 10, valuterà se anticipare o posticipare all interno della stessa fascia oraria un processo in ragione di documentati e concomitanti impegni dei difensori che saranno considerati contemperando gli stessi con le esigenze di ordinato svolgimento dell udienza e con quelle 4

5 eventualmente rappresentate dal PM, dagli altri avvocati, dalle parti private e dai testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per cui è richiesta l anticipazione o il differimento. I difensori devono comunicare al Giudice e al PM nei giorni precedenti l udienza eventuali concomitanti impegni professionali che importino il rinvio o il differimento del procedimento, segnalandolo anche alle altre parti interessate allo stesso procedimento e, quando è possibile, verificarne gli impegni e quindi la loro disponibilità al rinvio o al differimento. Dell avvenuta comunicazione alle altre parti, il difensore dovrà dare atto nell istanza di rinvio. 12. Nel rinviare i processi per l'istruttoria il giudice riserva le fasce di prima mattinata ai processi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattinata ai processi di durata prevedibilmente più lunga. Nel rinviare i processi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle fasce orarie delle h e delle h. 13,30 nel rito monocratico, e delle e delle nel rito collegiale. I processi inseriti nel ruolo non potranno, comunque, superare, di regola, il numero massimo di 15. Salvo diverso accordo delle parti o per la complessità degli atti processuali che richieda un rinvio ad altra udienza la decisione è assunta immediatamente dopo la conclusione dell' istruttoria dibattimentale. Per motivi di economia processuale e speditezza dell udienza il giudice - limitatamente alle decisioni su istanze ex art. 444 cpp, remissioni di querele, prescrizioni evidenti ed oblazioni - può tuttavia indicare un determinato orario nella stessa giornata, al termine di ciascuna fascia, nel quale darà lettura del dispositivo della sentenza. In tal caso le parti possono anche farsi rappresentare, dandosene specificamente atto nel verbale d udienza. Comunque, la motivazione contestuale potrà essere redatta solo qualora ciò non comporti ritardo nella chiamata dei processi successivi. Se redatta motivazione contestuale l ufficio, ove non sia possibile rilasciare copia conforme della sentenza il giorno stesso della deliberazione, rilascia copia - anche su supporto informatico o per posta elettronica - delle motivazioni alle parti che ne fanno richiesta a verbale. 13. Il detenuto attende la chiamata del giudizio nel quale deve intervenire, anche come testimone, dichiarante o parte offesa, nei locali di sicurezza. 5

6 Quando ciò non sia possibile, salvo che siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, attende la chiamata del processo in aula libero. 14. Il Giudice deferisce al Consiglio dell Ordine il difensore d ufficio nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p. che, senza addurre giustificazioni, non si presenti in udienza. Il Consiglio dell'ordine ne dà comunicazione anche alla Camera Penale qualora il difensore risulti iscritto alla locale Camera Penale. 15. Il Giudice, il pubblico ministero e i difensori hanno l obbligo di indossare la toga nella pubblica udienza; allo stesso obbligo sono tenuti, se fornita dall amministrazione, il cancelliere e l ufficiale giudiziario. 16. L'ufficio del Pubblico Ministero si impegna, quando è possibile ed in particolare modo nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, affinché sia presente in udienza lo stesso pubblico ministero che ha condotto le indagini o quanto meno lo stesso pubblico ministero che ha partecipato alla prima udienza istruttoria e/o a quelle comunque precedenti a quella fissata. Il Giudice e le parti concordano le date delle prosecuzioni delle udienze, tenendo conto - ove possibile - del programma di designazione alle udienze del P.M interessato. 17. Il Giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura, salvo che la sentenza riguardi l'ultimo processo e non si superino i limiti orari indicati nell'art. 3. La motivazione contestuale viene redatta preferibilmente quando ciò non comporti un ritardo nella chiamata dei procedimenti successivi. 18. Ove il rinvio di un processo sia - per qualsivoglia ragione - certo sin dai giorni precedenti l udienza, il Giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica. Qualora debba essere rinviata, per impedimento del Giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, l intera udienza, la Cancelleria dovrà esporre avviso nella Cancelleria stessa e darne comunicazione all Ufficio del Pubblico Ministero, alla segreteria del Consiglio dell'ordine che provvede a comunicarlo alla segreteria della Camera Penale affinché avverta gli iscritti. Qualora si conosca già la data del rinvio, le parti si impegnano a partecipare all udienza al fine di ricevere la notifica della data di rinvio. 19. Gli avvocati ed i Pubblici Ministeri, quando ciò sia possibile e senza che vengano pregiudicati i diritti delle parti, si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e di dame contestualmente comunicazione alla controparte e alle altre parti, 6

7 di eventuali ragioni di rinvio, di richieste di riti alternativi (potrà essere depositata istanza di patteggiamento con già acquisito il parere del Pubblico Ministero), di cause di estinzione del reato, così da consentire al Giudice di organizzare al meglio l udienza e quindi chiamare all'inizio i procedimenti di cui sia possibile una rapida definizione. Le istanze di rinvio, anche riferite all eventuale stato di detenzione dell'imputato, le richieste di patteggiamento, le istanze di definizione e eventuali memorie difensive, con esclusione della lista testimoniale possono essere anticipate a mezzo fax alla Cancelleria del Giudice ed alle altre parti, con riserva di depositare l originale in udienza. 20. I difensori presentano l istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato appena possibile anche in Cancelleria, utilizzando i moduli, in corso di elaborazione, del protocollo sul patrocinio a spese dello Stato ed in sede di conclusioni depositano il progetto di notula. I difensori depositano, altresì, il progetto di notula in sede di conclusioni nei giudizi ove assistono gli imputati dichiarati irreperibili. 21. All udienza preliminare si applicano, qualora non incompatibili, le regole previste per le udienze di trattazione dibattimentale. Il difensore si impegna a comunicare al Giudice ed al PM, almeno quattro giorni prima dell udienza preliminare, l'intenzione di definire il procedimento mediante rito abbreviato; una volta formalizzata la richiesta in udienza, il Giudice invita le parti alla discussione salvo che ricorrano gli estremi della complessità del fatto e delle questioni giuridiche nonché il consenso delle parti per rinviare la discussione del processo ad altra udienza. 22. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente del Tribunale, dopo opportune consultazioni con il Consiglio dell Ordine Forense e con la Camera Penale, indice un incontro aperto ai rappresentanti dell'avvocatura, nonché ai magistrati inquirenti e a quelli giudicanti del settore penale, ai rappresentanti del personale amministrativo del settore penale al fine di raccogliere osservazioni e proposte ed eventualmente formare una Commissione di lavoro che apporti al presente protocollo, previa discussione nell ambito dell Osservatorio per la giustizia penale previsto nell allegata dichiarazione d intenti, le variazioni ritenute opportune. 23. Il contenuto del suesteso protocollo in quanto compatibile si applica anche alle udienze fissate dal GIP, dal GUP e dal Tribunale di Sorveglianza. 7

8 24. Nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Sorveglianza e al Magistrato di Sorveglianza, il fascicolo sarà messo a disposizione dei difensori per la sua visione in cancelleria almeno tre giorni prima della udienza; (i difensori potranno estrarne copia senza pagamento dei diritti di urgenza). Nel corso della istruttoria relativa a richiesta di applicazione di misure alternative alle detenzione, i difensori si impegnano a comunicare prontamente al Tribunale, con apposita istanza, ogni mutamento del rapporto di lavoro instaurato o da instaurare (nuovo datore di lavoro, trasferimento in altra sede, ecc.), così da consentire, anche nell interesse del proprio assistito, una nuova istruttoria del caso prima della celebrazione della già fissata udienza. Nel caso di presentazione di istanza di riabilitazione, la medesima dovrà essere correlata dalla attestazione dell avvenuto pagamento delle spese di giustizia. 25. Informatizzazione del processo: allo scopo di agevolare la cancelleria e l organo giudicante nella intestazione e redazione dei provvedimenti, le parti pubbliche e private curano di depositare in atti anche su supporto informatico il capo di imputazione complesso, la relazione di perizia e di consulenza tecnica di parte, le memorie difensive e ogni altro atto o documento utile o necessario al giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento. 8

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