Tribunale Ordinario di Firenze Presidenza
|
|
- Lisa Damiano
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Ordinario di Firenze Presidenza Il Presidente del Tribunale di Firenze, dott. Enrico Ognibene, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dott. Giuseppe Quattrocchi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, d.ssa Antonietta Fiorillo, il Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Firenze, avv. Sergio Paparo, il Presidente della Camera Penale di Firenze, prof. avv. Giovanni Flora, concordando sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Firenze si svolgano in modo da - dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo, - assicurare la ragionevole durata di ogni processo, - garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa, - rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo, - osservare rigorosamente tutte le norme processuali e sostanziali, convengono sull applicazione nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale delle regole condivise denominate nel loro complesso Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali. L articolato nasce dal confronto, promosso per iniziativa della Camera Penale, e dal comune, volontario contributo di avvocati e magistrati del settore penale, nella progressiva elaborazione diffuso, discusso e, da ultimo, approvato nel testo esaminato dai giudici del settore penale riuniti in assemblea in data 13 dicembre 2010, testo che, all esito delle modifiche apportate in sede di valutazione da parte del Presidente del Tribunale e delle successive osservazioni in merito comunicate con missiva in data 10 febbraio 2011 del Presidente della Camera Penale, viene di seguito definito e formulato. 1
2 Protocollo per la gestione delle udienze penali monocratiche e collegiali 1. L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale, inizia di regola alle ore L udienza per la convalida dell arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (art. 558 c.p.p.) inizia non prima delle ore In tale udienza potranno essere fissati solo processi in prosecuzione per i quali la prevedibile durata non superi le ore 10. Giudici e parti processuali dovranno impegnarsi a rispettare gli orari indicati. Il Pubblico Ministero incarica la polizia giudiziaria di dare avviso al difensore nominato o d ufficio della data e dell ora fissata per il giudizio per direttissima e di dare atto dell'avvenuta comunicazione. Nel rito collegiale il pubblico dibattimento può essere preceduto dalla celebrazione dei procedimenti urgenti in camere di consiglio di competenza del collegio. 2. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell aula prima che cominci l udienza (art. 21 del regolamento per l esecuzione del c.p.p.). L aula viene aperta quindici minuti prima dell udienza; l ufficiale giudiziario cura l afflusso delle parti e dei testimoni, identificando questi ultimi. Nel corso dell udienza l'ufficiale giudiziario deve indossare la toga prescritta, se fornita dall amministrazione, ovvero essere riconoscibile quanto meno per mezzo dell esposizione sulla persona di una scheda recante la dicitura del nome e della funzione. L ufficiale giudiziario dovrà immediatamente e preliminarmente verificare quali testimoni siano presenti per segnalarlo al Giudice ed alle parti, al fine di poter organizzare l udienza. 3. L udienza penale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal Giudice in modo che abbia una prevedibile durata di non meno di 4,30 ore effettive ( ) e in modo che non si protragga oltre le ore (con una sospensione di mezzora tra le 13,30 e le 14,30), fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti e la particolare necessità che si presenti di completare la trattazione di un procedimento o di una sua fase. Il Giudice organizza la prevedibile durata dell udienza anche con riguardo alle esigenze organizzative del servizio di cancelleria, ove tempestivamente segnalate. 4. I giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, sono fissati in prima comparizione dal Tribunale in fasce orarie. 2
3 5. I processi monocratici sono sempre rinviati dal Giudice con indicazione di orari differenziati per fasce (ore 9, 10, 11, 12 e 13,30) o ad orario fisso. I processi collegiali sono invece rinviati con indicazione dell orario fisso per ciascun procedimento. L orario indicato nell ordinanza di rinvio indica l ora prima della quale il procedimento non sarà chiamato. Il rinvio di un processo senza l indicazione dell ora s intende fatto per le ore Il giudice, all inizio di ogni fascia oraria verifica quali siano i processi ancora da celebrare e, qualora intervengano ritardi imprevisti, sentite le parti presenti interessate, dispone un nuovo ordine di chiamata nonché l eventuale rinvio ad altra udienza dei procedimenti che non possono essere celebrati per cause sopravvenute. 7. L'udienza di prima comparizione, sia nel rito monocratico sia nel rito collegiale, con eccezione dei processi con imputato detenuto (anche agli arresti domiciliari) e di opposizione a decreto penale, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all ammissione delle prove, alla definizione dei processi per ragioni processuali, di prescrizione, per applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. o di pronta decisione. In tale udienza non si assumono prove, né si dà corso all esame di imputati, periti o consulenti tecnici, salvo che non sia assolutamente indispensabile. Per tale ragione le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici ed il Giudice non ne dispone la citazione. Nella udienza di prima comparizione processi inseriti nel ruolo non potranno superare il numero massimo di P.M, e G.U.P. inseriscono in calce al decreto di citazione a giudizio e al decreto di fissazione dell'udienza preliminare il seguente avviso: la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno (ove ricorrano le condizioni indicate nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, o si tratti di vittima di violenza sessuale la persona offesa ha diritto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato). Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. Ha, invece, l'obbligo di comparire qualora sia citata come testimone. La mancata comparizione senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda da euro 51,00 a euro 516,00 nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa; potrà essere inoltre disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della Polizia Giudiziaria". 9. Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale, camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del 3
4 magistrato, l aula in cui si terrà l udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome degli imputati, quello della parte civile e del difensore, 1 ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione. Il ruolo non contiene i nomi delle persone offese o dei testimoni. 10. Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d orario di cui ai precedenti artt. 4 e 5, nonché della prevedibile durata complessiva dell udienza secondo i criteri indicati al precedente art. 3, al fine di rispettare gli orari indicati negli avvisi di fissazione. Nell ambito delle singole fasce orarie, il Giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio. Nell ambito di ciascuna fascia oraria, e in deroga all ordine dei processi fissato nel ruolo, il Giudice, dopo aver effettuato preliminarmente l appello di tutti i processi chiamati e verificata la presenza delle parti e dei testimoni, al fine di accertare eventuali cause di rinvio, tratta con precedenza, in deroga all ordine indicato nel ruolo, i processi in cui intervenga remissione (e relativa accettazione) di querela, i processi che devono essere rinviati per legittimo impedimento dell imputato o del difensore o per altra causa, i processi nei quali è stata presentata istanza di patteggiamento o istanza di giudizio abbreviato, e gli incidenti di esecuzione. Nell ambito di ciascuna fascia oraria, esauriti i processi di cui al precedente comma e compatibilmente con le esigenze dei difensori che documentino concomitanti impegni professionali e particolari situazioni familiari, il Giudice tratta, nell' ordine, i processi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano: detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da Regioni diverse. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati all ufficiale giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo al giudicante. Nel caso venga formalizzata richiesta di giudizio abbreviato, il Giudice rinvia la discussione del processo ad altra udienza salvo che ricorrano gli estremi della semplicità del fatto e delle questioni giuridiche nonché il consenso delle parti. 11. Nell udienza, il Giudice, esauriti i criteri di cui all art. 10, valuterà se anticipare o posticipare all interno della stessa fascia oraria un processo in ragione di documentati e concomitanti impegni dei difensori che saranno considerati contemperando gli stessi con le esigenze di ordinato svolgimento dell udienza e con quelle 4
5 eventualmente rappresentate dal PM, dagli altri avvocati, dalle parti private e dai testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per cui è richiesta l anticipazione o il differimento. I difensori devono comunicare al Giudice e al PM nei giorni precedenti l udienza eventuali concomitanti impegni professionali che importino il rinvio o il differimento del procedimento, segnalandolo anche alle altre parti interessate allo stesso procedimento e, quando è possibile, verificarne gli impegni e quindi la loro disponibilità al rinvio o al differimento. Dell avvenuta comunicazione alle altre parti, il difensore dovrà dare atto nell istanza di rinvio. 12. Nel rinviare i processi per l'istruttoria il giudice riserva le fasce di prima mattinata ai processi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattinata ai processi di durata prevedibilmente più lunga. Nel rinviare i processi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente, nelle fasce orarie delle h e delle h. 13,30 nel rito monocratico, e delle e delle nel rito collegiale. I processi inseriti nel ruolo non potranno, comunque, superare, di regola, il numero massimo di 15. Salvo diverso accordo delle parti o per la complessità degli atti processuali che richieda un rinvio ad altra udienza la decisione è assunta immediatamente dopo la conclusione dell' istruttoria dibattimentale. Per motivi di economia processuale e speditezza dell udienza il giudice - limitatamente alle decisioni su istanze ex art. 444 cpp, remissioni di querele, prescrizioni evidenti ed oblazioni - può tuttavia indicare un determinato orario nella stessa giornata, al termine di ciascuna fascia, nel quale darà lettura del dispositivo della sentenza. In tal caso le parti possono anche farsi rappresentare, dandosene specificamente atto nel verbale d udienza. Comunque, la motivazione contestuale potrà essere redatta solo qualora ciò non comporti ritardo nella chiamata dei processi successivi. Se redatta motivazione contestuale l ufficio, ove non sia possibile rilasciare copia conforme della sentenza il giorno stesso della deliberazione, rilascia copia - anche su supporto informatico o per posta elettronica - delle motivazioni alle parti che ne fanno richiesta a verbale. 13. Il detenuto attende la chiamata del giudizio nel quale deve intervenire, anche come testimone, dichiarante o parte offesa, nei locali di sicurezza. 5
6 Quando ciò non sia possibile, salvo che siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze, attende la chiamata del processo in aula libero. 14. Il Giudice deferisce al Consiglio dell Ordine il difensore d ufficio nominato ex art. 97 comma 1 c.p.p. che, senza addurre giustificazioni, non si presenti in udienza. Il Consiglio dell'ordine ne dà comunicazione anche alla Camera Penale qualora il difensore risulti iscritto alla locale Camera Penale. 15. Il Giudice, il pubblico ministero e i difensori hanno l obbligo di indossare la toga nella pubblica udienza; allo stesso obbligo sono tenuti, se fornita dall amministrazione, il cancelliere e l ufficiale giudiziario. 16. L'ufficio del Pubblico Ministero si impegna, quando è possibile ed in particolare modo nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, affinché sia presente in udienza lo stesso pubblico ministero che ha condotto le indagini o quanto meno lo stesso pubblico ministero che ha partecipato alla prima udienza istruttoria e/o a quelle comunque precedenti a quella fissata. Il Giudice e le parti concordano le date delle prosecuzioni delle udienze, tenendo conto - ove possibile - del programma di designazione alle udienze del P.M interessato. 17. Il Giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura, salvo che la sentenza riguardi l'ultimo processo e non si superino i limiti orari indicati nell'art. 3. La motivazione contestuale viene redatta preferibilmente quando ciò non comporti un ritardo nella chiamata dei procedimenti successivi. 18. Ove il rinvio di un processo sia - per qualsivoglia ragione - certo sin dai giorni precedenti l udienza, il Giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica. Qualora debba essere rinviata, per impedimento del Giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, l intera udienza, la Cancelleria dovrà esporre avviso nella Cancelleria stessa e darne comunicazione all Ufficio del Pubblico Ministero, alla segreteria del Consiglio dell'ordine che provvede a comunicarlo alla segreteria della Camera Penale affinché avverta gli iscritti. Qualora si conosca già la data del rinvio, le parti si impegnano a partecipare all udienza al fine di ricevere la notifica della data di rinvio. 19. Gli avvocati ed i Pubblici Ministeri, quando ciò sia possibile e senza che vengano pregiudicati i diritti delle parti, si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e di dame contestualmente comunicazione alla controparte e alle altre parti, 6
7 di eventuali ragioni di rinvio, di richieste di riti alternativi (potrà essere depositata istanza di patteggiamento con già acquisito il parere del Pubblico Ministero), di cause di estinzione del reato, così da consentire al Giudice di organizzare al meglio l udienza e quindi chiamare all'inizio i procedimenti di cui sia possibile una rapida definizione. Le istanze di rinvio, anche riferite all eventuale stato di detenzione dell'imputato, le richieste di patteggiamento, le istanze di definizione e eventuali memorie difensive, con esclusione della lista testimoniale possono essere anticipate a mezzo fax alla Cancelleria del Giudice ed alle altre parti, con riserva di depositare l originale in udienza. 20. I difensori presentano l istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato appena possibile anche in Cancelleria, utilizzando i moduli, in corso di elaborazione, del protocollo sul patrocinio a spese dello Stato ed in sede di conclusioni depositano il progetto di notula. I difensori depositano, altresì, il progetto di notula in sede di conclusioni nei giudizi ove assistono gli imputati dichiarati irreperibili. 21. All udienza preliminare si applicano, qualora non incompatibili, le regole previste per le udienze di trattazione dibattimentale. Il difensore si impegna a comunicare al Giudice ed al PM, almeno quattro giorni prima dell udienza preliminare, l'intenzione di definire il procedimento mediante rito abbreviato; una volta formalizzata la richiesta in udienza, il Giudice invita le parti alla discussione salvo che ricorrano gli estremi della complessità del fatto e delle questioni giuridiche nonché il consenso delle parti per rinviare la discussione del processo ad altra udienza. 22. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente del Tribunale, dopo opportune consultazioni con il Consiglio dell Ordine Forense e con la Camera Penale, indice un incontro aperto ai rappresentanti dell'avvocatura, nonché ai magistrati inquirenti e a quelli giudicanti del settore penale, ai rappresentanti del personale amministrativo del settore penale al fine di raccogliere osservazioni e proposte ed eventualmente formare una Commissione di lavoro che apporti al presente protocollo, previa discussione nell ambito dell Osservatorio per la giustizia penale previsto nell allegata dichiarazione d intenti, le variazioni ritenute opportune. 23. Il contenuto del suesteso protocollo in quanto compatibile si applica anche alle udienze fissate dal GIP, dal GUP e dal Tribunale di Sorveglianza. 7
8 24. Nei procedimenti dinanzi al Tribunale di Sorveglianza e al Magistrato di Sorveglianza, il fascicolo sarà messo a disposizione dei difensori per la sua visione in cancelleria almeno tre giorni prima della udienza; (i difensori potranno estrarne copia senza pagamento dei diritti di urgenza). Nel corso della istruttoria relativa a richiesta di applicazione di misure alternative alle detenzione, i difensori si impegnano a comunicare prontamente al Tribunale, con apposita istanza, ogni mutamento del rapporto di lavoro instaurato o da instaurare (nuovo datore di lavoro, trasferimento in altra sede, ecc.), così da consentire, anche nell interesse del proprio assistito, una nuova istruttoria del caso prima della celebrazione della già fissata udienza. Nel caso di presentazione di istanza di riabilitazione, la medesima dovrà essere correlata dalla attestazione dell avvenuto pagamento delle spese di giustizia. 25. Informatizzazione del processo: allo scopo di agevolare la cancelleria e l organo giudicante nella intestazione e redazione dei provvedimenti, le parti pubbliche e private curano di depositare in atti anche su supporto informatico il capo di imputazione complesso, la relazione di perizia e di consulenza tecnica di parte, le memorie difensive e ogni altro atto o documento utile o necessario al giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento. 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO PROTOCOLLO UDIENZE PENALI. tra. Tribunale di Pesaro. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO PROTOCOLLO UDIENZE PENALI tra Tribunale di Pesaro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Pesaro 1. Udienza di prima
DettagliTRIBUNALE DI IMPERIA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IMPERIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA CAMERA PENALE IMPERIA- SANREMO ROBERTO MORONI
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE Giudizi dibattimentali monocratici relativi ad opposizione a decreto penale di condanna e giudizi immediati. a) I giudizi
DettagliAQ?M DIBATTIMENTALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE
RUO Allività AQ?M ~~~5l:UuLo~miffs~ ER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI DIBATTIMENTALI COLLEGIALI E MONOCRATICHE L L'udienza penale dibattimentale monocratica inizia alle ore 9.00. L'udienza penale collegiale
Dettagliconcordando sulla necessità che le udienze penali avanti ai Giudici di Pace di Milano si svolgano in modo da
Il Coordinatore dei Giudici di Pace di Milano, Avv. Vito Dattolico, il Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Milano, Avv. Paolo Giuggioli ed il Presidente della Camera Penale di Milano,
DettagliRoma 15 novembre 2006 ore 16,00 AULA MAGNA CORTE APPELLO CIVILE
Osservatorio per la Giustizia Penale di Roma Roma 15 novembre 2006 ore 16,00 AULA MAGNA CORTE APPELLO CIVILE Presentazione del Protocollo per la Gestione delle Udienze dibattimentali del Tribunale di Roma
DettagliCONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVVISO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVVISO Essendosi perfezionata solo ora la sottoscrizione del Protocollo allegato da parte di questo Ordine e della Camera penale, si invia agli iscritti il Protocollo
DettagliSTALKING E IPOTESI DI CONFINE
STALKING E IPOTESI DI CONFINE Introduzione... XIII I GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI 1 L ALTERNATIVITÀ DELLE CONDOTTE. STALKING A DANNO DI PIÙ PERSONE La questione... 3 Analisi
DettagliINDICE SOMMARIO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE. 1. Premessa... pag. 3. Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI
INDICE SOMMARIO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE 1. Premessa... pag. 3 Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI 1. La finalità della fase ed il ruolo dei suoi protagonisti.» 7 2. L obbligo del segreto...»
DettagliPROGRAMMA DELLE LEZIONI DEONTOLOGIA FORENSE
Scuola di Formazione Avvocati della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere FORMAZIONE PENALISTICA DI BASE CORSO DI PRIMO LIVELLO DI FORMAZIONE
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XIII I REATI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA 1 Gare clandestine. Riti alternativi e giudizio immediato (art. 9-bis c.d.s.) 3 Introduzione.... 3 Ordinanza di convalida dell arresto...
DettagliA) PREMESSE SUL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Istituzione di un "protocollo" per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori (d'ufficio o di fiducia) di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché ai difensori d ufficio di soggetti
DettagliLe fasi pre e post dibattimentale in primo grado.
Le fasi pre e post dibattimentale in primo grado. Con il presente articolo si intende tracciare un breve excursus degli adempimenti e delle sequenze di competenza della cancelleria del G.I.P. e della cancelleria
DettagliGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
INDICE SOMMARIO CAPITOLO I GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO 1 Il giudice competente per gli atti preliminari... 1 2 La competenza per l emissione, la modifica o la revoca dei provvedimenti cautelari...
DettagliAl comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste
Al comma 1, sostituire le parole da le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero
DettagliREGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO
REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO IL SISTEMA A) Il Consiglio dell Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale), dinanzi al: 1) Tribunale ordinario ed uffici Gip 2)
DettagliØ Tabella n. 1 sui compensi per le attività difensive svolte davanti al giudice di pace. omissis
TABELLE DEI COMPENSI DEI DIFENSORI DEI NON ABBIENTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, DEI DIFENSORI D UFFICIO E DI QUELLI DI IRREPERIBILI O LATITANTI Ø Tabella n. 1 sui compensi per le attività
DettagliCorso biennale di tecnica e deontologia del difensore penale
Ordine degli avvocati di Brescia e Camera Penale distrettuale della Lombardia Orientale Corso biennale di tecnica e deontologia del difensore penale anni 2019 e 2020 PROGRAMMA DEL CORSO Presentazione del
Dettaglidopo la Notizia di Reato Cenni sul procedimento penale
dopo la Notizia di Reato Cenni sul procedimento penale Reati classici (1) R. Urbanistici - art. 44 c.1 lett. a) DPR 380/01 - art. 44 c.1 lett. b) DPR 380/01 - art. 44 c.1 lett. c) DPR 380/01 bene giuridico
DettagliGLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
SOMMARIO Elenco delle principali abbreviazione... XIII CAPITOLO I GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO 1. Il giudice competente per gli atti preliminari... 1 2. La competenza per l emissione, la modifica
DettagliValore medio di liquidazione
INDICE TABELLE PARAMETRI IN MATERIA PENALE REGOLAMENTO MINISTERO GIUSTIZIA ( Decreto n. 55, firmato dal Ministro Orlando in data 10 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014)
DettagliSommario. Introduzione. Brevi nozioni sul procedimento penale in generale...1
Capitolo 1 Introduzione. Brevi nozioni sul procedimento penale in generale...1 1. Il diritto processuale penale...1 2. I modelli processuali. Procedimento e processo...2 3. Il giusto processo...2 Riepiloghiamo...4
Dettagli16 GENNAIO 2019, 14.30
16 GENNAIO 2019, 14.30 Aula polifunzionale dell Ordine degli Avvocati Palazzo di giustizia di Imperia via XXV Aprile 67, piano terra I CASI IN CUI OCCORRE L INTERPRETE L interprete è chiamato a svolgere
DettagliINDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.
V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XI Elenco delle principali abbreviazioni...» XIII Capitolo Primo GENERALITÀ 1. La nozione di camera di consiglio.... pag. 1 2. Il procedimento in camera di consiglio
DettagliLINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO
LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO PARTI FIRMATARIE: Presidente del Tribunale di Bolzano; Presidente della Sezione Penale del Tribunale
DettagliCodice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.
Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO. DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE. Art. 354. Scelta del difensore:
DettagliCALENDARIO DEL CORSO BIENNALE ANNO 2018
CALENDARIO DEL CORSO BIENNALE ANNO 2018 DEONTOLOGIA FORENSE INAUGURAZIONE SABATO 05.05.2018 ORE 09.30 12.30 TEATRO SAN MARCO 1) avv. Andrea de Bertolini, avv. Stefano Daldoss, avv. Paolo Demattè, avv.
DettagliPROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PROTOCOLLO DELLE UDIENZE PENALI DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI Definizione, funzione ed obiettivi. 1) Definizione Il protocollo per la gestione delle udienze penali è uno strumento operativo che si fonda sull
DettagliI nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO
I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO 1 CODICE PENALE Articolo 323 1 Abuso d ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale
DettagliSCUOLA PER L IDONEITA ALLA DIFESA D UFFICIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA CAMERA PENALE DI PAOLA SCUOLA PER L IDONEITA ALLA DIFESA D UFFICIO DIREZIONE Avv. Francesco Granata (Direttore responsabile e Presidente dell Ordine Avvocati di Paola) Avv.
DettagliTABELLA DI LIQUIDAZIONE STANDARDlZZATA
TABELLA DI LIQUIDAZIONE STANDARDlZZATA CRITERI DI LIQUIDAZIONE Ciascuna nota è formulala in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M. 55/14. che prevede 4 fasi processuali (studio, i ntroduttiva
DettagliMINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 26 maggio 2009, n. 57
Processo civile: le comunicazioni e le notificazioni per via telematica (Ministero della Giustizia, Decreto 26.5.2009 n. 57) Regolamento che fissa la data a decorrere dalla quale, nel Circondario del Tribunale
DettagliLINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PROTOCOLLO D'INTESA I Giudici penali del Tribunale di Busto Arsizio i Magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio i rappresentanti
DettagliSOMMARIO FORMULARIO DIRITTO CIVILE
SOMMARIO VII FORMULARIO DIRITTO CIVILE 1. Atto di citazione. 3 2. Comparsa di costituzione e risposta. 9 3. Comparsa di intervento volontario. 15 4. Istanza per il pagamento di somme non contestate. 18
DettagliTribunale di Monza. I dati relativi al Tribunale di Monza sono stati raccolti da: Camera Penale di Monza. Responsabile della ricerca:
Tribunale di Monza I dati relativi al Tribunale di Monza sono stati raccolti da: Camera Penale di Monza Responsabile della ricerca: Maura Traverso (Presidente), Federica Galbiati Hanno partecipato al monitoraggio
DettagliINDICE SOMMARIO TOMO I PROCEDIMENTI SPECIALI. CAPITOLO I L APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Antonio Angelo Arru)
INDICE SOMMARIO TOMO I PROCEDIMENTI SPECIALI CAPITOLO I L APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (Antonio Angelo Arru) 1. Considerazioni preliminari....................... p. 3 2. Cenni storici.............................»
DettagliCAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1 CAPITOLO II I SOGGETTI 7 SEZIONE I GIURISDIZIONE E COMPETENZA 7 SEZIONE II IL GIUDICE 17
SOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1 Giusto processo 4 Le fasi del procedimento penale ordinario 5 CAPITOLO II I SOGGETTI 7 GIURISDIZIONE E COMPETENZA 7 Giurisdizione del giudice penale 7 Cognizione
DettagliINDICE. Schemi. Prefazione... XIII
INDICE Prefazione... XIII Schemi 1A Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare (art. 438)... 3 1B Giudizio abbreviato non condizionato nei procedimenti con udienza preliminare
DettagliE DIBATTIMENTALI PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO. Condiviso dai magistrati del Tribunale,
PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI PRELIMINARI E DIBATTIMENTALI PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Condiviso dai magistrati del Tribunale, dell Ufficio Gip / Gup, della Procura della Repubblica, dal Consiglio
DettagliPROGRAMMA CORSO DI TECNICA E DEONTOLOGIA DELL AVVOCATO PENALISTA
PROGRAMMA CORSO DI TECNICA E DEONTOLOGIA DELL AVVOCATO PENALISTA 2019-2020 29 gennaio 2019 PRESENTAZIONE DEL CORSO: Principi Generali e deontologici della difesa di ufficio Presidente Ordine Avvocati Presidente
DettagliINDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Presentazione... Avvertenza... pag VII XI Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI 1. Costituzione della Repubblica Italiana... 3 2. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo
DettagliSommario. 1. I diritti della persona offesa nella fase delle indagini preliminari pag. 9
1. I diritti della persona offesa nella fase delle indagini preliminari pag. 9 1.1. Diritto di indicare elementi di prova di Lucia Galbiati pag. 9 1.1.1. Premessa pag. 9 1.1.2. I diritti e le facoltà della
Dettagli7. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN AMBITO PENALE - TRIBUNALE (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED EQUIPARATI) PROTOCOLLO (*)
7. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN AMBITO PENALE - TRIBUNALE (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ED EQUIPARATI) PROTOCOLLO (*) PREMESSA Atteso che, analogamente al d.m. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012
DettagliViene concordata una procedura standard, che preveda:
Protocollo per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti penali (L. n.147/13 e D.M. n.55/14), e procedure assimilate
DettagliINDICE-SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA NATURA E LA FUNZIONE DELL UDIENZA PRELIMINARE. di E. Aprile
Presentazione di Guglielmo Leo....................... Introduzione sinottica della materia...................... XI XXVIII CAPITOLO PRIMO LA NATURA E LA FUNZIONE DELL UDIENZA PRELIMINARE 1.1. L udienza
DettagliLe indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica
Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Le indagini preliminari sono state introdotte nel codice di procedura penale dall'art.
DettagliIl dibattimento nel processo penale
Il dibattimento nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Il dibattimento è la fase centrale del processo penale, nella quale si procede alla raccolta e acquisizione
DettagliMinistero della Giustizia
aggiornamento Marzo 25 Foglio Ministero della Giustizia RILEVAZIONE DEL DEI PROCEDIMENTI PENALI PROCURA DELLA REPUBBLICA Corte di appello di ANCONA Procura della repubblica di MACERATA Periodo //2-/6/2
DettagliDOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE
DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE Si informa che presso questo Ufficio Giudiziario sono ammessi tirocini formativi in affiancamento
DettagliCOstItuZIONE della REpuBBlICA ItAlIANA principi fondamentali diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili Rapporti etico-sociali
Indice sistematico Costituzione della Repubblica italiana Principi fondamentali... 9 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 11» II - Rapporti etico-sociali... 14» III -
DettagliGIUDICE UNICO. Capo VII Norme di coordinamento e transitorie Sezione V Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti
GIUDICE UNICO 1. D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 66 del 20 marzo 1998) ed errata corrige
Dettagli3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA B) SETTORE PENALE
3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Direzione Generale di Statistica Dati statistici 1 luglio 2010 30 giugno 2011 B) SETTORE PENALE 213 214 Analisi della durata nel settore Penale Dato nazionale per ufficio e
DettagliINDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA PENALE. LIBRO PRIMO Soggetti
Presentazione e legenda... pag. 7 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 19 CODICE DI PROCEDURA PENALE D.P.R.
DettagliLa parte civile nel processo penale
La parte civile nel processo penale Autore: Concas Alessandra In: Diritto processuale penale Quando si parla di parte civile si fa riferimento alla qualifica che assumono i soggetti danneggiati dal reato
DettagliIndividuazione. Casi in cui la Pg è obbligata a disporre l arresto in flagranza ex art.380, 1 cpp
Individuazione Durante le indagini preliminari il pm può procedere alla individuazione di cose o persone personalmente o mediante delega alla PG ( 361 cpp); si tratta di un atto simile a quel mezzo di
DettagliIndice FONTI PRIMARIE NORMATIVA ORDINARIA CODICE DI PROCEDURA PENALE
V Presentazione Premessa alla seconda edizione. Avvertenza Note per la consultazione. Principali abbreviazioni Autori XI XIII XV XVII FONTI PRIMARIE Costituzione della Repubblica italiana 1 Convenzione
Dettagli3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità [c.p.p. 177, 181].
Università degli Studi di Roma Tor Vergata a.a. 2016/2017 lezione del 13/6/2017 Ingegneria forense prof. Vittorio Capuzza Articoli del c.p.p. relativi all esame dibattimentale del perito 497. Atti preliminari
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 113 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PALMA e CALIENDO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Disposizioni in materia di sospensione del processo
DettagliINDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...
INDICE Prefazione... p. XV Schemi I GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO... 3 1 Giurisdizione (artt. 1 e 5 c.p.c.)... 7 2 Competenza: principi generali (artt. 5 e 6
DettagliProtocollo per le udienze. della Corte di Appello di Trieste. Collegio Lavoro. Comunicazioni. Articolo 1
Protocollo per le udienze della Corte di Appello di Trieste Collegio Lavoro Comunicazioni Articolo 1 Il difensore curerà di indicare, nell atto di appello o nella memoria di costituzione, il numero di
DettagliINDICE SISTEMATICO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
VII Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 3 PARTE PRIMA Diritti e doveri dei cittadini 4 TITOLO I Rapporti civili 4 TITOLO II Rapporti etico sociali 7 TITOLO III Rapporti
DettagliINDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...
SOMMARIO CAPITOLO 1 REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni... 1 2. I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi... 6 3. Termine a difesa... 16 CAPITOLO 2 LA DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI:
DettagliUdienza di prima comparazione delle parti e trattazione (art. 183 c.p.c.)
PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE DAL 1 MARZO 2006 IL RINVIO DELL UDIENZA in caso di mancata costituzione del convenuto,... per nullità della citazione per vizi inerenti la vocatio in jus (mancanza o incertezza
DettagliTRIBUNALE DI SIRACUSA
TRIBUNALE DI SIRACUSA PROTOCOLLO DELLE UDIENZE CIVILI Il presente protocollo è stato elaborato, su indicazione del Presidente del Tribunale e del Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di
DettagliIL DIBATTIMENTO. Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo:
IL DIBATTIMENTO Definizione: È la fase centrale del processo penale in quanto durante il dibattimento si procede alla raccolta ed acquisizione delle prove nel rispetto del contraddittorio delle parti.
DettagliNorme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.
Reg. Corte Cost. 27 novembre 1962. Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, visti l'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265, e l'art. 25 del
DettagliPROTOCOLLO CAUSE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO ART. 1
PROTOCOLLO CAUSE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO ART. 1 Nel formare l iscrizione a ruolo i difensori avranno particolare cura di indicare l esatto codice identificativo dell oggetto della causa.
DettagliINdICE sistematico COstItuZIONE della REpuBBlICA ItAlIANA principi fondamentali diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili
Indice sistematico Costituzione della Repubblica italiana Principi fondamentali... 9 Parte I: Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 11» II - Rapporti etico-sociali... 14» III - Rapporti
DettagliIndice FONTI PRIMARIE NORMATIVA ORDINARIA CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA LIBRO I SOGGETTI
Indice Presentazione Note per la consultazione. Principali abbreviazioni Autori XI XIII XV FONTI PRIMARIE Costituzione della Repubblica italiana 1 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo
DettagliDipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Direzione generale di statistica
aggiornamento marzo Ministero della Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Direzione generale di statistica Corte di Appello di SALERNO tei. 6/6885748/6885347
DettagliINDICE. Presentazione. Introduzione. pag. XVII CAPITOLO I CODICE DI PROCEDURA PENALE E CODICE PENALE 1
V Presentazione Introduzione XV XVII CAPITOLO I CODICE DI PROCEDURA PENALE E CODICE PENALE 1 001. Questioni pregiudiziali-istanza di sospensione del processo (art. 3 c.p.p.) 3 002. Ricorso per cassazione
DettagliCAMERA PENALE DI PRATO PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA PER I DIFENSORI D'UFFICIO DEL FORO DI PRATO PER IL BIENNIO 2016 2017.
CAMERA PENALE DI PRATO PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA PER I DIFENSORI D'UFFICIO DEL FORO DI PRATO PER IL BIENNIO 2016 2017. Finalità del Corso: il corso di studi si propone di
DettagliProtocollo per la gestione delle udienze civili e penali
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI Sottosezione di Taranto ORDINE DEGLI AVVOCATI di Taranto Protocollo per la gestione delle udienze civili e penali Tribunale e Corte d Appello di Taranto L Associazione
DettagliDisposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014)
Disposizioni di attuazione del C.P.C. Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile (Aggiornato al 01/12/2014) Titolo III Del processo di cognizione Capo I Del procedimento davanti al giudice
DettagliTITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1
CORTE COSTITUZIONALE Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale (1) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa
DettagliINDICE SOMMARIO TOMO I
INDICE SOMMARIO TOMO I Pag. Costituzione (artt. 1-139) (con commento all art. 111).................................. 1 Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)...............................................
DettagliDECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n. 168 - (GU n. 203 del 31-8-2016) convertito con modificazioni in Legge TAVOLE DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE IN TEMA DI PROCEDURA CIVILE Codice di procedura civile Testo attuale
DettagliINDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11
Presentazione... pag. 7 Avvertenza.......................................................» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947.
DettagliSOMMARIO. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO adottata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre
SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 Approvata dall Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (G.U. n. 298 del 27 dicembre
DettagliAssociazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati
Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza
DettagliLe ragioni della durata irragionevole del processo penale. La situazione del Tribunale di Napoli
Le ragioni della durata irragionevole del processo penale. La situazione del Tribunale di Napoli Avv. Annalisa Senese Consigliere della Camera Penale di Napoli Nella mia qualità di consigliere della Camera
DettagliProcedimento penale n. 3464/15-21 Integrazione incarico legale per valutazione posizione ed eventuali azioni a tutela dell'ente.
Deliberazione n. 7 del 8 febbraio 2019 Procedimento penale n. 3464/15-21 Integrazione incarico legale per valutazione posizione ed eventuali azioni a tutela dell'ente. Sono presenti: Presidente: Maurizio
DettagliProcedimenti e provvedimenti in materia penale dei Tribunali per i minorenni sezione GIP periodo 2 semestre semestre2008
Procedimenti e provvedimenti in materia penale dei Tribunali per i minorenni sezione GIP 2006/2007 2007/2008 noti ignoti Pendenti iniziali 1.444 1.474 Sopravvenuti 916 1.036 Esauriti totali 886 1.547 Pendenti
DettagliCODICE DI PROCEDURA PENALE. Libro Primo Soggetti
INDICE SOMMARIO Presentazione pag 7 Avvertenza» 9 Abbreviazioni» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1 Delibne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica Italiana» 25 CODICE
DettagliGiorgio SPANGHER Luca DELLA RAGIONE CODICE di PROCEDURA
Giorgio SPANGHER Luca DELLA RAGIONE CODICE di PROCEDURA RAGIONATO V edizione VII INDICE SISTEMATICO INDICE SISTEMATICO Premessa COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI 3 PARTE PRIMA
DettagliINDICE INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI
INDICE Capitolo I INTRODUZIONE ALLE MISURE CAUTELARI 1.1. Misure cautelari personali e reali: premessa........... 1 1.2. La collocazione delle misure cautelari nel codice di procedura penale..................................
DettagliCOSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione repubblicana... 3 LIBRO PRIMO SOGGETTI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Costituzione repubblicana... 3 LIBRO PRIMO SOGGETTI Titolo I Giudice... 33 Capo I - Giurisdizione... 33 Capo II - Competenza... 36 Sezione I - Disposizione generale...36
DettagliSOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1
SOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1 1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio. 1 2. Principi del giusto processo. 3 3. Schema del nostro processo penale, prevalentemente accusatorio. 5 3.1. Le
DettagliCOSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione repubblicana... 3 CEDU E PROTOCOLLI ADDIZIONALI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Costituzione repubblicana... 3 CEDU E PROTOCOLLI ADDIZIONALI Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali... 33 Protocollo
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Presidenza PROTOCOLLO DI INTESA PER L ATTUAZIONE DELL ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Presidenza PROTOCOLLO DI INTESA PER L ATTUAZIONE DELL ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA Il presente protocollo - redatto in collaborazione tra magistrati, avvocati e dirigente
DettagliIndice sommario. Parte Prima. La legge processuale penale, i soggetti del processo, gli atti. Capitolo Primo. Il processo penale
Indice sommario Premessa VII Parte Prima La legge processuale penale, i soggetti del processo, gli atti Il processo penale 1. Gli interessi in conflitto 3 2. Sistema accusatorio e sistema inquisitorio
DettagliIndice. Indice. Capitolo I. L udienza preliminare. di Francesco Alvino
V Capitolo I L udienza preliminare di Francesco Alvino 1. Premessa: tratti funzionali e strutturali dell udienza preliminare. L originaria disciplina 1 2. L evoluzione normativa dell istituto. I parametri
DettagliCOD 1A 2A 3 A 4A 5A 6A NI. 8A 9 A 10A HA I2A 13A 14A 15A lò A I_7A ISA 19A 20A PI 21 A 22A
Ministero della Giustizia Foglio Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Dire/ione generale di statistica tei. 6/688548/68854 fax. 6/68685/688955/68858 Corte di Appello
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo I GLI SFONDI NORMATIVI
INDICE SOMMARIO Gli Autori Presentazione Presentazione della seconda edizione XI XIII XV LA DISCIPLINA SOVRANAZIONALE di Silvia Buzzelli Capitolo I GLI SFONDI NORMATIVI 1. La delinquenza minorile in Europa
DettagliTARIFFA PENALE NORME GENERALI
TARIFFA PENALE TARIFFA PENALE NORME GENERALI 1. 1. Per la determinazione dell onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA CAMERA PENALE DI LUCCA CORSO BIENNALE PER DIFENSORI DI UFFICIO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA CAMERA PENALE DI LUCCA CORSO BIENNALE PER DIFENSORI DI UFFICIO 2015-2016 PRIMO ANNO 7 Settembre ore 14,30 Presentazione del Corso I lezione Principi generali di deontologia
DettagliINDICE SOMMARIO CODICE DI PROCEDURA PENALE. LIBRO PRIMO Soggetti
Presentazione e legenda... pag. 7 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 19 CODICE DI PROCEDURA PENALE D.P.R.
Dettagli