DCA N. 25 DEL 2 4 FEB. 2016

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1 DCA N. 25 DEL 2 4 FEB Oggetto: Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2016 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica con onere a carico del SSR. REGIONE IL COMMISSARIO CALABRIA AD ACTA (per l 'alluazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui ali 'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in dala f 5) VISTO l'articolo 120 della Costituzione; VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n.131; VISTO l'articolo 4, commi I e 2, del D.L. IO Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 Novembre 2007, n. 222; VISTO l'accordo sul Piano di rientro delia Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente p.t. della Regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010; RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzare; RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del D. L. n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; VISTO l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 28 ottobre e del 12 novembre 2014 con particolare riferimento all'adozione del Programma operativo ; VISTO il Patto per la salute di cui all'intesa Stato-Regioni del lo luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed, in particolare l'articolo 12 di detta Intesa; VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in particolare, l'articolo 1, commi da 569 a 572) che recepisce quanto disposto dal Patto per la salute , di cui alla citata Intesa Stato-Regioni del lo luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) statuendo che la nomina a Commissario ad acta è incompatibile con qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento; VIST A la nota prot. n.298/ucl397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'economia e delle Finanze ha trasmesso alla Regione Calabria la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del con la quale è stato nominato l'ing. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data con la quale è stato nominato il Dott. Andrea Urbani sub Commissario unico per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale; 2

2 RILEVATO che con l'anzidetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro l'incarico prioritario di adottare e attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventi prioritari: l. adozione del provvedimento di riassetto della rete ospedaliera, coerentemente con il Regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e con i pareri resi dai Ministeri affiancanti, nonché con le indicazioni formulate dai Tavoli tecnici di verifica; 2. monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale; 3. adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 4. adozione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificatamente previsto dal Patto per la salute ; 5. razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale; 6. razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi; 7. interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale; 8. definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con l'attivazione, in caso di mancata stipulazione del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quìnquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 17, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; 9. completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale; IO. attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale; Il. interventi sulla spesa relativa alla medicina di base; /2. adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti; 13. rimozione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti; /4. tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale; /5. conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'asp di Reggio Calabria; 16. puntuale riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 20 Il, recepita con decreto legislativo n. 192/20 I2; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell art. 1 della legge 23 ottobre 1992, e successive modifìcazioni" il quale, prevedendo norme attuative da parte del Governo centrale e di quello regionale, ribadisce l'obbligo per la Regione di definire il fabbisogno appropriato di prestazioni necessarie alla tutela della salute della popolazione; RILEVATO quanto previsto dall'articolo 8 quater, comma 8, del D. Lgs. 502 e s.m.i. per cui, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies, sono tenute a porre a carico del servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale. VISTO l'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. 502/92, che prevede che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui al suddetto ali. 8 quinquies; VISTO l'art. 8-bis, comma], del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., che stabilisce che "le Regioni assicllrano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui ali 'art. 1 ovvalendosi dei Presidi direttamente gestiti dalle Aziende USL, dalle Aziende Ospedaliere, dalle Aziende universitarie e dagli Istituti di ricovero e Cl/ra a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell 'art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui ali 'art. 8- quinquies"; 3

3 CONSIDERATO, che la giurisprudenza amministrativa (ex pluribus, Cons. di Stato, sez. 1II, n ; Cons. di Stato, sez V, n. 5847/2008; TAR Lazio, Roma, sez. III, n /07, che richiama, tra l'altro, Cons. di Stato, sez. V, n. 499/2003) ha rappresentato come la fissazione dei tetti di spesa costituisca oggetto di atto autoritativo di e- sclusiva competenza regionale e rappresenti un preciso e ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e che il provvedimento con il quale si fissa il tetto massimo per le prestazioni erogate da privati non viola il legittimo affidamento dei titolari delle strutture accreditate; RILEVA TO CHE: la recente giurisprudenza amministrativa, con sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/20 12 ha precisato che:... omissis... Alle Regioni è stato pertanto affidato il compito di adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria, in coerenza con l'esigenza che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianificazione finanziaria. Alla stregua di detta disciplina spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo annuale di spesa sostenibile con ilfondo sanitario per singola istituzione o per gruppi di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni"; altresì come la stessa sentenza del consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 3/ abbia rilevato come...omissis..."i principi di buona amministrazione rendono opportuna l'esplicazione sia pure provvisoria di scelte programmatorie all'inizio dell'anno..." RIBADITO CHE: la fissazione dei tetti di spesa per ambito territoriale costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza regionale e che spetta alla regione pianificare con ampia discrezionalità la spesa sanitaria pubblica; i limiti massimi delle risorse assegnabili in relazione all'attività di assistenza specialistica potranno in ogni caso subire delle modificazioni in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione e/o contenimento della spesa emanati a livello regionale c/o nazionale; la definizione e l'attribuzione del livello massimo di finanziamento rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR, entro il quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente; le competenti Aziende sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate, nonché la capacità produttiva accreditata per ciascuna struttura erogatrice; le Aziende Sanitarie Locali dovranno sottoscrivere il contratto con le strutture private accreditare sulla base delle procedure e dello schema di contratto di cui al DCA n. 92 del 02 Settembre 2015, recante "P.O Intervento P Integrazioni e modifiche al DCA n. 78/ Approvazione schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati; DATO ATTO che con DCA n. 14 del 2/04/2015, trasmesso formalmente ai Ministeri con prot. n. 75_2015/A, sono stati approvati i Programmi Operativi , predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 20, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135; nell'ambito de Programma 7 - Rapporti con gli erogatori, l'intervento P7.7.1) prevede l' <<lndividuazione dei volumi e dei relativi tetti di spesa per tutte le tipologie assistenziali (coerentemente con quanto disposto dal DL 95/2012)>>; CONSIDERATO CHE: con DCA n. 85 del 21 luglio 2015, avente per oggetto :"Programma Operativo Intervento P Determinazione tetti di spesa per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza specialistica per l'anno 2015", nel disciplinare l'attuazione per l'anno 2015 del disposto di cui all'art. 8-bis, comma l, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. i., è stato definito nel merito, tra l'altro, quanto segue: l. si è preso atto di quanto disposto con la legge n. 135/2012, e deliberato con DCA n. 68 del 20 ottobre 2014, recante "Determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica da privato. Anno Azione ", in cui il tetto di spesa complessivo per l'attività in questione per l'anno 2014 è stato determinato in complessivi euro ,00, al netto del ticket, sulla base delle risultanze di cui al CE consuntivo 2011 che riportavano per il2011 la cifra di euro ; 4

4 2. è stato stabilito, conseguentemente, per quanto stabilito nell' Intesa 2 luglio 2015, il tetto di spesa complessivo da applicare per l'anno 2015 per l'assistenza specialistica ambulatoriale privata accreditata, dedotto del I% rispetto al 2014, nella misura non superiore complessivamente all'importo di euro ,00, arrotondato ed al netto del ticket; 3. è stato stabilito che la somma di cui sopra costituisce il limite massimo di finanziamento delle risorse assegnabili complessivamente per l'anno 2015 alle strutture private accreditate con il SSR per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i tetti di spesa aziendali complessivi ivi specificati e nella distinzione per ciascun erogatore; 4. è stato stabilito che "il valore de/ticket per l'anno 2015 viene provvisoriamente stimato, SII base aziendale ed in relazione a quanto incassato dalle strutture nell'anno 2014, in ,42"; con il citato DCA n. 85 del 21 luglio 2015, è stato altresì definito, dal punto di vista delle procedure, tra l'altro, quanto segue: l. è stato dato mandato al Dipartimento tutela della salute di: effettuare la verifica del valore del ticket provvisoriamente stimato nel medesimo DCA, aggiornandone i valori ivi stabiliti, sulla base della rilevazione puntuale per ciascuna struttura erogatrice del ticket effettivamente riscosso; proporre sulla base delle verifiche di cui sopra, ove necessario, eventuali rettifiche integrative dei contratti sottoscritti; 2. è stato precisato che la Regione si riserva espressamente la facoltà di rettificare i limiti massimi di spesa sulla scorta delle eventuali osservazioni avanzate dai Ministeri affiancanti ovvero che gli stessi limiti massimi di spesa, potranno in ogni caso subire, nel loro complesso, delle modificazioni in considerazione degli eventuali provvedimenti di razionalizzazione/contenimento della spesa emanati a livello regionale e/o nazionale; con il DCA n.140 del 31/12/2015, avente per oggetto "Programma Operativo Intervento P Determinazione tetti di spesa per l'acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza specialistica per l'anno DCA n. 85 del21 luglio 2015: modifiche ed integrazioni", sono stati rettificati ed aggiornati: I. i limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2015 alle strutture private accreditate con SSR per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i tetti di spesa complessivi di seguito indicati: Proposta Tetto di spesa Tetto di spesa netto- ASP Tetto di spesa Ticket Stimato netto 1% Lordo COSENZA CROTONE CATANZARO VIBO VALENTIA REGGIO CALABRIA TOTALE REGIONALE i limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2015 alle strutture private accreditate con SSR per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per ciascun erogatore; PRESO ATTO che il citato DCA n. 140/2015 stabiliva, tra l'altro, che si sarebbe proceduto con successivo atto alla definizione del tetto di spesa programmatico 2016; RITENUTO che dopo la nomina dei Direttori Generali nelle Aziende Sanitarie Provinciali il S.S.R. sta avviando una nuova fase di stabilizzazione e consolidamento che consente un crescente coinvolgimento delle Aziende Sanitarie nella fase di valutazione del fabbisogno di salute in sede territoriale e di gestione flessibile delle prestazioni da acquistare dai privati accreditati e contrattualizzati per meglio tutelare la salute dei propri cittadini; CONSIDERATO che dal corrente anno 2016 le Aziende Sanitarie Provinciali potranno attribuire i tetti di spesa per gli acquisti di prestazioni di specialistica ambulatoriale alle singole strutture erogatrici private già autorizzate, 5

5 accreditate e contrattualizzate nel Che nella attribuzione del citato tetto di spesa dovranno tener conto del tetto di spesa 2015, del reale valore della produzione realizzata nei limiti del tetto di spesa stesso previo controllo puntuale del mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento nonché di appropriatezza erogativa rispetto alla normativa nazionale e regionale in vigore; RITENUTO dovere procedere pertanto all'assegnazione del tetto di spesa 2016 che costituisce il limite massimo di finanziamento delle risorse assegnabili per la medesima annualità alle strutture private accreditate con SSR per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ivi compresa la ripartizione per ciascun erogatore; RITENUTO necessario ribadire per il2016 i medesimi vincoli già in vigore per l'anno 2015 ed in particolare che: i limiti di spesa territoriale assegnati dal presente decreto hanno natura programmatica e di vincolo insuperabile e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S.R. da parte delle singole strutture erogatrici, in quanto rimane obbligo della ASP territorialmente competente di verificare, prima della stipula del contratto, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e nonnativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito del limite massimo prestazionale e di spesa prefissato dal presente decreto; i tetti di spesa annuali 2016, di cui al presente decreto, ricomprendono comunque la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei tetti di spesa medesimi; i limiti massimi di assegnazione delle risorse di cui al presente decreto sono comprensivi anche delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed e- xtracomunitari); le strutture sono tenute all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno, suddividendo pertanto in dodicesimi l'offerta di servizi con onere a carico del S.S. R.; l'indicazione del tetto di spesa mensile deve essere rispettata da ciascun erogatore, pena la non remunerabilità dell'eccedente ed emissione di nota di credito per la parte eccedente, fatta salva la possibilità di scostamenti dal limite mensile indicato nella misura non superiore al 10%, incrementabile fino al 25 % nei soli mesi di agosto e dicembre; eventuali economie rispetto al tetto di spesa complessivo di cui al presente decreto costituiranno risparmi per l'esercizio qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell'accreditamento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del livello massimo di risorse assegnabili, con la conseguenza che, a far data dalla notificazione del relativo provvedimento di sospensione elo revoca, la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatto salvo quanto previsto nei singoli provvedimenti commissariali di sospensione o revoca del titolo di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale; in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale, si applica l'art. 8-quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; in caso di contenzioso, l'asp accantonerà a valere sul limite di spesa le somme eventualmente spettanti alla struttura ricorrente, fino alla definizione del contenzioso stesso; è fatto obbligo alle ASP di monitorare i flussi e di verificare la piena corrispondenza tra i flussi regionali e nazionali; prima della sottoscrizione del contratto le ASP devono acceliare la regolarità di alimentazione del flusso SO- GEl da parte dell'erogatore, pena la n011sottoscrivibilità del contratto di servizio; le strutture private accreditate sono tenute ad inviare, con cadenza mensile, alle aziende sanitarie provinciali tutti i dati relativi alle prestazioni erogate, comprese quelle interamente coperte dal ticket; è fatto obbligo all'azienda sanitaria provinciale di monitorare i flussi di cui al sistema tessera sanitaria e di verificare la piena corrispondenza tra i vari flussi regionali e nazionali; spetta ai Direttori Generali delle ASP l'invio ed il controllo dei dati delle strutture private accreditate presenti nel proprio territorio; 6

6 VISTI: la legge 28 dicembre 2015, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), pubblicata nella G.U. Serie Generale n.302 del 30 dicembre Supplemento Ordinario n. 70; il decreto del Ministro della Salute del 9 dicembre Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescritti va delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2016, n. 15; RITENUTO quindi necessario nell'assegnazione del tetto di spesa 2016 tenere conto dei nuovi vincoli derivanti dalle disposizioni di cui ai citati provvedimenti (legge n. 208/205 ed DM 9 dicembre 2015), e sulla base dei seguenti criteri: l. diminuzione complessiva, proporzionalmente distribuita per ciascun erogatore, del tetto di spesa netto già assegnato nel 2015 complessivo di ,00 (quattromilioni,oo), quale stima dell'impatto delle misure di appropriatezza ed erogabilità di cui al DM 9 dicembre 2015, con accantonamento della somma complessiva in GSA; 2. vincolare le Aziende Sanitarie Provinciali, per l'acquisizione delle prestazioni di radiologia diagnostica all'acquisto in via prioritaria di prestazioni di cui all'art. 2, comma 2 del DM 9 dicembre 2015, anche al fine di ridurre liste di attesa e fenomeni di migrazione extra-regionale; ,00 (unmilione,oo) delle somme di cui sopra vengono accantonate per remunerare la quota parte di prestazioni radiologia diagnostica di cui all'art. 2, comma 2 del DM 9 dicembre 2015 effettuata da erogatori privati a favore di cittadini residenti in altre ASP della regione; 4. riequilibrare l'offerta di servizi di odontoiatria nei diversi territori aziendali, limitandola alle prestazioni di cui all'art. 2, comma 3 del DM 9 dicembre 2015 rivisitando e superando nel contempo le residue disposizioni di cui alla DGR n. 141/2010, così come modificata dalla DGR 510/2010, in palese contrasto con il citato DM 9 dicembre 2015; RITENUTO altresì di fare divieto alle ASP di imputare al tetto di spesa per la specialistica ambulatoriale l'eventuale acquisizione da erogatori privati di servizi e/o prestazioni per la produzione di attività ospedaliera o ambulatoriale pubblica; DATO ATTO altresì che l'ottimale individuazione del fabbisogno per prestazioni assistenziali di specialistica ambulatoriale, da acquistare dai privati accreditati è l'obiettivo cui tendere costantemente e che dovrà porre al centro la capacità delle aziende territoriali (ASP) di interpretarlo appropriatamente; CONSIDERATO che allo stato attuale è in corso la riorganizzazione dei servizi preposti nelle varie ASP sulla base dei prossimi atti aziendali di cui alla DCA 130/2015 nonché delle nuove reti assistenziali, si ritiene possibile ed opportuno avviare fin dal corrente anno un processo organizzativo che consenta alle ASP di essere protagoniste di questa nuova fase ed in particolare: l. attribuire direttamente i tetti di spesa, in coerenza con i criteri stabiliti dal presente decreto, alle singole strutture erogatrici con decorrenza O1 Gennaio 2016; 2. validare la coerenza della metodologia di allocazione delle risorse finalizzate ali 'acquisto di prestazioni sanitarie da privato con gli obiettivi dichiarati nel presente documento; 3. monitorare l'andamento delle prestazioni erogate mensilmente dalla strutture accreditate e contrattualizzate sia al fine di segnalare eventuali scostamenti rispetto alla programmazione e sia eventuali discrasie rispetto ai bisogni assistenziali della popolazione di riferimento proponendo opportuno correttivi ai tetti di spesa già assegnati. 4. Sottoscrivere il contratto di cui all'art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92, previa verifica del possesso del titolo di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, applicando le procedure di sottoscrizione e lo schema di contratto di al DCA n. 82/2015 avente ad oggetto "lntegrazioni e modifiche al DCA n. 78/ Approvazione schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati". RITENUTO altresì necessario, al fine di garantire comportamenti trasparenti, efficienti ed omogenei tra i diversi territori, nella logica di far lavorare sempre meglio il S.S.R., verrà costituita presso il Dipartimento Tutela della Salute una commissione interaziendale permanente, che lavorerà in stretta collaborazione con la Struttura Commissariale, al fine di consentire con decorrenza 1 Novembre 2016 la adozione di un sistema dinamico e flessibile che consenta alle ASP, anche in corso d'anno, ove necessario per finalità di tutela della salute dei cittadini, di trasferire i tetti di spesa non solo tra strutture erogatrici di prestazioni omogenee e nell 'ambito della stessa branca ma anche 7

7 tra branche diverse purchè nei limiti degli accreditamenti e della capacità produttiva posseduti da ciascuna struttura, nonchè, del tetto di spesa territoriale per le prestazioni specialistiche; RITENUTO conseguentemente di stabilire che: I. i limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2016 alle strutture private accreditate con SSR per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sono stabiliti secondo i tetti di spesa complessivi di seguito indicati: ASP Tetto di Ticket Stimato Tetto di spesa Tetto di spesa spesa (ex DCA Lordo netto mensile net- 140/2015) to COSENZA CROTONE CATANZARO VIBO VALENTIA REGGIO CALABRIA TOTALE REGIONALE i limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2016 alle strutture private accreditate con SSR per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per ciascun erogatore, sono costituiti dagli importi indicati nei singoli contratti sottoscritti dalle ASP e comunicati al Dipartimento Tutela della Salute entro 48 ore dalla sottoscrizione stessa; 3. l'assegnazione dell'accantonamento di ,00 (unmilione,oo) del tetto di spesa corrispondente alle prestazioni di radiologia diagnostica di cui all'art. 2, comma 2 del DM 9 dicembre 2015 effettuata da erogatori privati a favore di cittadini residenti in altre ASP della regione, avverrà a consuntivo (fine anno), previa istruttoria aziendale, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento tutela della salute, nei limiti massimi dell'accantonamento, da ridurre proporzionalmente tra i soggetti interessati in caso di superamento dello stesso limite: 4. i criteri per il riequilibrio dell'offerta di servizi di odontoiatria nei diversi territori aziendali, limitandola alle prestazioni di cui all'art. 2, comma 3 del DM 9 dicembre 2015 rivisitando e superando nel contempo le residue disposizioni di cui alla DGR n. 141/20 IO, così come modificata dalla DGR IO, in palese contrasto con il citato DM 9 dicembre 2015, verranno emanati con successivo atto a cura del Dirigente Generale del Dipartimento tutela della salute entro 90 giorni dall'emanazione del presente atto; DATO ATTO che il mancato rispetto di quanto indicato nei punti precedenti costituisce elemento di valutazione negativa dei Direttori Generali delle ASP ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e comporta, altresì, la decadenza degli stessi dai relativi incarichi; DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e sostanziale: I. i limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2016 alle strutture private accreditate con SSR per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, sono stabiliti secondo i tetti di spesa complessivi di seguito indicati: ASP Ticket Stimato Tetto di spe- Tetto di spesa Tetto di spesa (ex DCA sa men- Lordo netto 140/2015) sile netto COSENZA CROTONE CATANZARO VIBO VALENTIA REGGIO CALABRIA TOTALE REGIONALE i limiti massimi di finanziamento delle risorse assegnabili per l'anno 2016 alle strutture private accreditate con SSR per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per ciascun erogatore, sono costituiti dagli importi indicati nei singoli contratti sottoscritti dalle ASP e comunicati al Dipartimento Tutela della Salute entro 48 ore dalla sottoscrizione stessa; 3. l'assegnazione dell'accantonamento di ,00 (unmilione,oo) del tetto di spesa corrispondente alle prestazioni di radiologia diagnostica di cui all'art. 2, comma 2 del DM 9 dicembre 2015 effettuata da erogatori privati a favore di cittadini residenti in altre ASP della regione, avverrà a consuntivo (fine anno), previa istruttoria aziendale, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento tutela della salute, 8

8 nei limiti massimi dell'accantonamento, da ridurre proporzionalmente tra i soggetti interessati in caso di superamento dello stesso limite: 4. i criteri per il riequilibrio dell'offerta di servizi di odontoiatria nei diversi territori aziendali, limitandola alle prestazioni di cui all 'art. 2, comma 3 del DM 9 dicembre 2015 rivisitando e superando nel contempo le residue disposizioni di cui alla DGR n. 141/2010, così come modificata dalla DGR 510/2010, in palese contrasto con il citato DM 9 dicembre 2015, verranno emanati con successivo atto a cura del Dirigente Generale del Dipartimento tutela della salute entro 90 giorni dall'emanazione del presente atto; DI FARE DIVIETO alle ASP di imputare al tetto di spesa per la specialistica ambulatoriale l'eventuale acquisizione da erogatori privati di servizi e/o prestazioni per la produzione di attività ospedaliera o ambulatoriale pubblica; DI FARE OBBLIGO alle Aziende sanitarie provinciali ed agli erogatori di sottoscrivere il contratto relativo all'annualità 2016 entro 15 giorni dall'emanazione del presente atto; DI STABILIRE conseguentemente che il tetto di spesa 2016 non costituisce altro che il finanziamento programmatico per il corrente anno e non costituisce alcun diritto alla riconferma dello stesso tetto di spesa per gli anni a venire; DI RIBADIRE che: i limiti di spesa assegnati dal presente decreto hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del S.S. R., in quanto rimane obbligo della ASP territori almente competente di verificare, prima della stipula del contratto, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell'ambito del limite massimo prestazionale e di spesa prefissato dal presente decreto; i letti di spesa annuali 2016, di cui al presente decreto, ricomprendono comunque la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei tetti di spesa medesimi; i limiti massimi di assegnazione delle risorse di cui al presente decreto sono comprensivi anche delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed e- xtracomunitari); le strutture sono tenute all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno, suddividendo pertanto in dodicesimi l'offerta di servizi con onere a carico del SSR; l'indicazione del tello di spesa mensile deve essere rispettata da ciascun erogatore, pena la non remunerabilità dell'eccedente ed emissione di nota di credito per la parte eccedente, fatta salva la possibilità di scostamenti dal limite mensile indicato nella misura non superiore al 10%, incrementabile fino al 25 % nei soli mesi di agosto e dicembre; eventuali economie rispetto al tetto di spesa complessivo di cui al presente decreto costituiranno risparmi per l'esercizio qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell'accreditamento è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del livello massimo di risorse assegnabili, con la conseguenza che, a far data dalla notificazione del relativo provvedimento di sospensione e/o revoca, la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatto salvo quanto previsto nei singoli provvedimenti commissariali di sospensione o revoca del titolo di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale; in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale, si applica l'art. 8-quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs. 502/1992 e s.m. i.; in caso di contenzioso, l'asp accantonerà a valere sul limite di spesa le somme eventualmente spettanti alla struttura ricorrente, fino alla definizione del contenzioso stesso; è fatto obbligo alle ASP di monitorare i flussi e di verificare la piena corrispondenza tra i flussi regionali e nazionali; prima della sottoscrizione del contratto le ASP devono accertare la regolarità di alimentazione del flusso SO- GEI da parte dell'erogatore, pena la non sottoscrivibilità del contratto di servizio; le strutture private accreditate sono tenute ad inviare, con cadenza mensile, alle aziende sanitarie provinciali tutti i dati relativi alle prestazioni erogate, comprese quelle interamente coperte dal ticket; 9

9 è fatto obbligo all'azienda sanitaria provinciale di monitorare i flussi di cui al sistema tessera sanitaria e di verificare la piena corrispondenza tra i vari flussi regionali e nazionali; spetta ai Direttori Generali delle ASP l'invio ed il controllo dei dati delle strutture private accreditate nel proprio territorio; presenti DI PRECISARE che l'ottimale individuazione del fabbisogno per prestazioni assistenziali di specialistica ambulatoriale, da acquistare dai privati accreditati è l'obiettivo cui tendere costantemente e che dovrà porre al centro la capacità delle Aziende territoriali (ASP) di interpretarlo appropriatamente; DI AVVIARE fin dal corrente anno un processo organizzativo che consenta alle ASP di essere protagoniste di questa nuova fase ed in particolare: 1. attribuire direttamente i tetti di spesa, in coerenza con i criteri stabiliti dal presente decreto, alle singole strutture erogatrici con decorrenza O1 Gennaio 2016; 2. validare la coerenza della metodologia di allocazione delle risorse finalizzate all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato con gli obiettivi dichiarati nel presente documento; 3. monitorare l'andamento delle prestazioni erogate mensilmente dalla strutture accreditate e contrattualizzate sia al fine di segnalare eventuali scostamenti rispetto alla programmazione e sia eventuali discrasie rispetto ai bisogni assistenziali della popolazione di riferimento proponendo opportuno correttivi ai tetti spesa già assegnati. 4. Sottoscrivere il contratto di cui all'art. 8 quinquies D. Lgs. 502/92, previa verifica del possesso del titolo di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale, applicando le procedure di sottoscrizione e lo schema di contratto di al DCA n. 82/2015 avente ad oggetto "Integrazioni e modifiche al DCA n. 78/ Approvazione schema tipo di accordo contrattuale con gli erogatori privati accreditati". DI RIMETTERE, al fine di garantire comportamenti trasparenti, efficienti ed omogenei tra i diversi territori, nella logica di far lavorare sempre meglio il S.S.R., a successivo provvedimento la costituzione presso il Dipartimento Tutela della Salute di una commissione interaziendale permanente, che lavorerà in stretta collaborazione con la Struttura Commissariale, al fine di consentire con decorrenza I Novembre20l6 l'adozione di un sistema dinamico e flessibile che consenta alle ASP, anche in corso d'anno, ove necessario per finalità di tutela della salute dei cittadini, di trasferire i tetti di spesa non solo tra strutture erogatrici di prestazioni omogenee e nell'ambito della stessa branca ma anche tra branche diverse, purché nei limiti degli accreditamenti e della capacità produttiva posseduti da ciascuna struttura, nonché, del tetto di spesa territoriale per le prestazioni specialistiche; DI PREVEDERE, in caso di mancata sottoscrizione dei suddetti accordi, l'applicazione dell'art. 8-quinquies, comma 2 quinquies, D.Lgs e s.m. i.; DI FARE OBBLIGO a tutti gli erogatori d'inviare i flussi informativi secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente e da eventuali successive modifiche ed integrazioni; DI STABILIRE che il mancato rispetto di quanto indicato nei punti precedenti costituisce elemento di valutazione negativa dei Direttori Generali delle ASP ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e comporta, altresì, la decadenza degli stessi dai relativi incarichi; DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute; DI INVIARE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma I dell' Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente atto al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e agli interessati; DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Calabria nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il Sub Commissario Il Commissario 1 ad acta 10

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