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1 Penale Sent. Sez. 3 Num Anno 2014 Presidente: SEZIONEPENALECAMERADICONSIGLIODEL COMPOSTADA:A Relatore: AMORESANO SILVIO Data Udienza: 16/10/2014 sui ricorsi proposti da: SENTENZA 1) Robaldo Gianna nata a Savona il ) Rossignoli Daniela nata a Ostiglia il ) Bassora Ave nata a S.Benedetto Po il ) Bertone William nato a Savona il ) Vallarino Roberta nata a Savona il ) Braga Daniele nato a Legnano il avverso l'ordinanza del del Tribunale di Savona udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano; udito il Pubblico Ministero, in persona del sost.proc.gen. Fulvio Baldi,che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Savona, con ordinanza in data , rigettava le richieste di riesame, proposte nell'interesse di Gianna Robaldo, Daniela Rossignoli, Ave Bassora, William Bertone, Roberta Vallarino, Daniele Braga, avverso il decreto del GIP presso il Tribunale di Savona, emesso il , con cui era stato disposto il sequestro preventivo "delle quattro unità immobiliari ricavate dall'originario immobile sito a Celle Ligure". Rilevava il Tribunale che i rilievi difensivi non erano idonei a contrastare la condivisibile motivazione del provvedimento impugnato e che sussistevano i presupposti di cui all'art.321 c.p.p. A prescindere dalla configurabilità dell'ipotizzato reato di cui all'art.388 c.p. (peraltro improcedibile non risultando proposta querela), il decreto del GIP, secondo il Tribunale, risultava motivato, sia con riferimento al fumus che al periculum in mora, anche riguardo al reato di cui all'art.44 DPR 380/2001. E tanto emergeva dalla intestazione del provvedimento, in cui era riportata al n.1 la descrizione degli abusi edilizi commessi, con espressa indicazione dell'incremento del carico urbanistico; dalla descrizione in motivazione, anche con richiamo ai rilievi fotografici allegati all'informativa della p.g. del , dell'illecito edilizio; dalla qualificazione dell'immobile come corpo di reato. Tanto premesso, riteneva il Tribunale sussistente il fumus del reato di cui all'art.44 DPR 380/2001, essendo stato l'immobile preesistente, trasformato, senza alcun permesso di costruire, in quattro unità immobiliari; sussisteva inoltre il periculum in mora, essendo indubitabile l'aggravamento del carico urbanistico determinato dall'insediamento di ulteriori tre nuclei familiari. Infine, assolutamente irrilevante era la circostanza che gli istanti Rossignoli, Bassora, Bertone, Vallarino e Braga non fossero indagati, potendo il sequestro preventivo essere disposto relativamente ad un bene a chiunque appartenente, purchè collegato al reato. 2. Ricorre per cassazione Gianna Robaldo, a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge ed il difetto di motivazione ex art.125 comma 3 c.p.p. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento del GIP fosse motivato, sia in punto di "fumus" che di "periculum". Quanto al periculum il GIP motiva con esclusivo riferimento al reato di cui all'art.388 c.p., per cui esso non è, contrariamente a quanto assume il Tribunale, "agevolmente evincibile" in relazione al reato edilizio. Peraltro, del tutto apoditticamente, viene affermato l'aggravamento del carico urbanistico, non specificandosi quale incidenza possa avere sull'equilibrio urbanistico e sull'ordinato assetto del territorio, l'insediamento di tre nuovi nuclei familiari. Il Tribunale, infine, non svolge alcuna indagine in ordine all'esistenza del fumus e del periculum in mora in relazione al reato di cui all'art.388 c.p., benché il provvedimento di sequestro (e la conseguente richiesta di riesame) fosse incentrato solo su siffatto reato. Con motivi nuovi in data si deduce la violazione del combinato disposto dell'art.17 comma 1 letta) n.2 del D.L n.133 e degli artt.3 comma 1 lett.b) e 37 comma 6 DPR 380/2001 e 2 comma 2 c.p., dovendosi ritenere ricompresi negli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli comportanti frazionamento o accorpamento di unità immobiliari purchè (come nel caso di specie) non venga modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia mantenuta l'originaria destinazione d'uso. Il fatto contestato al capo 1 non può, pertanto, considerarsi più reato. 3. Ricorrono per cassazione Daniela Rossignoli, Ave Bassora, William Bertone, Roberta Vallarino; Daniele Braga, a mezzo del difensore. Dopo una premessa in fatto, denunciano la violazione di legge in relazione all'art.125 co.3 c.p.p. ed il difetto di motivazione, nonché la inosservanza od erronea applicazione dell'art.388 co.7 c.p. 2

3 La convalida del sequestro ed il contestuale provvedimento di sequestro preventivo erano stati motivati con esclusivo riferimento al reato di cui all'art.388 c.p.; il Tribunale travisa completamente il provvedimento del GIP. Con il secondo motivo denunciano la violazione di legge in relazione all'art.125 co.3 c.p.p. ed il difetto di motivazione. Anche a voler ritenere, per mera ipotesi, che il provvedimento impugnato sia stato motivato anche in relazione al reato edilizio, non risultano indicate in concreto le conseguenze negative derivanti dall'aumento del carico urbanistico. Con il terzo motivo denunciano la violazione di legge ed il difetto di motivazione ex art.125 co.3 c.p.p. in relazione agli artt.1140 co. 2 e 1803 c.c., non avendo tenuto conto il Tribunale che i ricorrenti non erano indagati e si trovavano in condizione di perfetta buona fede in relazione all'occupazione degli immobili sequestrati. Peraltro il Tribunale contraddittoriamente, da un lato, ritiene che i ricorrenti non avessero alcun titolo legittimante l'occupazione degli immobili e, dall'altro, assume che essi detenessero in base ad rapporto "in nero". Con il quarto motivo denunciano la violazione di legge ed il difetto di motivazione ex art.125 co.3 c.p.p., non avendo il Tribunale tenuto conto che la violazione edilizia era stata realizzata e perfezionata da altro soggetto e che l'aggravamento del carico urbanistico va verificato in concreto e non può essere presunto. Con il quinto motivo, infine, denunciano l'inosservanza dell'art.8 della CEDU, essendo stata la misura cautelare reale applicata nei confronti di terzi in buona fede. Con motivi nuovi in data si denuncia la inosservanza dell'art2 comma 2 c.p. e dell'art.3 DPR 380/2001, come riformulato dal D.L n.133, dovendosi considerare l'intervento eseguito come di manutenzione straordinaria, che non necessita di permesso di costruire. Essendo sufficiente la semplice comunicazione di inizio lavori, il fatto non è più previsto come reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 2. Vanno preliminarmente esaminati i motivi nuovi, deducendosi con essi che sarebbe intervenuta, a seguito del D.L.n.133/2014 "abolitio criminis" in relazione alla fattispecie contestata. Si assume, invero, che l'intervento eseguito (trasformazione della originaria unica unità abitativa in quattro unità immobiliari), non avendo comportato né aumento di volumi né mutamento di destinazione d'uso, rientrerebbe, per effetto della nuova normativa, nelle ipotesi di manutenzione straordinaria, eseguibile quindi con semplice denuncia di inizio attività. Il fatto contestato al capo 1) non costituirebbe più reato, per cui il disposto sequestro sarebbe illegittimo. t Avl L'assunto difensivo non pcd essere condiviso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione alla normativa preesistente (cfr. ex multis Cass. pen. n.1893 del questa Corte) "In materia edilizia sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall'arti, comma primo lett. c) DPR n.380 del 2001, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari o modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire." (conf.cass.pen.sez.3 n del ). In motivazione si evidenzia che "la stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo" e dopo aver esaminato gli artt.10 comma 1 lett.c) e 22 comma 3 lett.a) DPR 3

4 380/01 conclude che "Dalle disposizioni legislative dianzi ricordate si deduce che sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle cioè che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle descritte nel citato DPR, art.10 comma 1 lett.c) che possono incidere sul carico urbanistico)" Il D.L. n.133/2014 ha indubbiamente innovato, avendo ricompreso nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria "anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso". I ricorrenti non tengono conto, però, che l'intervento di "frazionamento" dell'originaria unica unità abitativa in quattro ~distinte unità abitative, risulta eseguito su un immobile abusivo. Risulta pacificamente che in relazione all'immobile in questione era intervenuta sentenza di condanna nei confronti di Robaldo Gianna (emessa dal GIP della Pretura Circondariale di Savona il ), passata in giudicato, tanto che esso era stato oggetto di provvedimento esecutivo di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Savona. E questa Corte ha più volte affermato che "non è applicabile il regime della D.I.A. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente" (cfr.cass.pen.sez.3 n del ; conf.cass. sez. 3 n.1810 del ; v.anche di recente Cass. sez. 3 n del ). 3. Venendo ai motivi dei singoli ricorsi, possono essere trattati congiuntamente (perché comuni) quelli riguardanti la motivazione del provvedimento del GIP e la ritenuta sussistenza da parte del Tribunale del fumus e del periculum in mora A norma dell'art.309 comma 9 c.p.p. (richiamato dall'art.324 comma 7 c.p.p.) " il Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso". E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il potere-dovere attribuito al giudice del riesame dall'art.309, comma nono, ultima parte, cod.proc. pen., di confermare le ordinanze impugnate "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è esercitabile solo quando la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge (Cass.pen. sez. 2 n del ). E' illegittima, pertanto, l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame del sequestro preventivo disposto su conforme richiesta del pubblico ministero ai sensi del primo comma dell'art.321 cod.proc.pen., confermi la misura cautelare reale per finalità del tutto diverse, atteso che in tal modo lo stesso non si limita -come è nel suo potere- ad integrare la motivazione del decreto impugnato, ma sostanzialmente adotta un diverso provvedimento di sequestro in pregiudizio del diritto al contraddittorio dell'interessato" (cass. sez. 6 n del ) Il Tribunale, davanti al quale era stata dedotta l'insussistenza del fumus e del periculum non solo del reato di cui all'art.388 c.p. ma anche del reato di cui all'art.44 lett.b) DPR 380/2001 (pag.2 ordinanza), ha rilevato che, a prescindere dal delitto (allo stato improcedibile), risultava assorbente il rilievo che il provvedimento cautelare era stato "disposto, e motivato (anche) sulla base dell'esistenza di gravi indizi del reato di cui all'art.44 lett.b) d.p.r 380/2001, e del "periculum in mora" riscontrato in relazione a tale fattispecie". 4 4

5 Quanto al "fumus", il GIP aveva già evidenziato che l'indagata, oltre a non ottemperare all'ordine di demolizione, aveva, senza essere in possesso del necessario permesso a costruire, frazionato l'unità immobiliare, creando quattro unità abitative (pag.3 ordinanza GIP). Il Tribunale ha ulteriormente ribadito la sussistenza di un "robusto fumus commissi delicti", risultando, dalle indagini preliminari ed in particolare dall'annotazione della p.g. del che nell'immobile sottoposto a sequestro erano state realizzate, senza permesso di costruire, opere edilizie finalizzate al frazionamento dell'immobile. E che tale condotta integri il reato di cui all'art.44 lett.b) DPR 380/2001 non può essere revocato in dubbio, come si è visto in precedenza, e come del resto non è sostanzialmente contestato dagli stessi ricorrenti, i quali invocano piuttosto, con i motivi nuovi, l'intervenuta "abolitio criminis" per effetto del D.L.n.133/ In ordine al "periculum", non c'è dubbio che esso debba presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. In tal senso si sono pronunciate espressamente le Sezioni Unite (Cass. Sez. U Adelio), sottolineando che, "ancorché manchi per le misure cautelari reali una previsione esplicita di concretezza come quella codificata per le misure sulla libertà personale alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., è nella fisiologia del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., quale misura anch'essa limitativa di libertà costituzionalmente garantite, che il pericolo debba essere contrassegnato dalla effettività e dalla concretezza. Pertanto, spetta al giudice di merito con adeguata motivazione compiere una attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell'indagato o di terzi possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare, in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del c.d. carico urbanistico va delibata in fatto tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale ed intensità del pregiudizio paventato, tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento coercitivo" (Cass.Sez.Un.n del 2003). Anche la giurisprudenza successiva ha costantemente ribadito che il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche su un'opera ultimata, se la libera disponibilità di essa possa concretamente pregiudicare gli interessi attinenti alla gestione del territorio ed incidere sul carico urbanistico", il pregiudizio del quale va valutato avendo riguardo agli indici di consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare, nonché della domanda di strutture e di opere collettive (cfr. Cass.pen.sez.3 n.6599 del ed in precedenza Cass.sez.3 n del ; sez.4 n del ; Sez.3 n.4745 del ; sez.2 n del ) Il Tribunale, nel sottolineare che la sussistenza del periculum era chiaramente evincibile nel provvedimento del GIP (pag.3 ordinanza Trib.), ha integrato la motivazione precisando che dal frazionamento illegittimo dell'immobile emergeva con evidenza l'aumento del carico urbanistico dal momento che l'insediamento di tre nuovi nuclei familiari "con l'uso dell'immobile sulla domanda di strutture ed opere collettive quali servizi idrici, fognature, strade, parcheggi, opere pubbliche" gravava sulle strutture preesistenti e, comunque, comportava "ulteriori conseguenze sul bene giuridico tutelato, rappresentato dal regolare assetto del territorio" (pag.4 ord.). Tale motivazione non può dirsi certo apodittica o apparente, per cui non può essere denunciata in sede di legittimità. A norma dell'art.325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto, invero, soltanto per violazione di legge. Secondo le sezioni unite di questa Corte ( sentenza n.5876 del , P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv ), nella nozione concetto dì "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art.125 c.p.p., che 5

6 impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall'art.606 lett.e) c.p.p.. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n del Ivanov,Rv , secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 4. Quanto ai soggetti non indagati, va ricordato che oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene- a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reatopurchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove, lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovverodi agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti" (cfr.cass.pen.sez.5 n del ; conf.cass.pen.sez.4 n dell' ; sez.3 n del ). Il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica, invero, l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicchè possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà del terzo estraneo se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso "(Cass. Sez. 3 n.1806 del ). Conseguentemente, in relazione al sequestro disposto ai sensi dell'art.321 comma 1 c.p.p., da un lato, non è neppure necessario l'individuazione del responsabile del reato (cfr.cass.pen.sez.2 n del ) e, dall'altro, è irrilevante la buona fede del terzo (cfr.cass.pen.sez.3 n.40480/2010). E' necessario, però, che si accerti, come emerge dalle pronunce sopra richiamate, il collegamento specifico del bene, oggetto del sequestro, medesimo con il reato ed il periculum in mora (e si è visto in precedenza come tali elementi debbano ritenersi sussistenti). Peraltro, non può parlarsi neppure di buona fede dei soggetti non indagati. A parte il fatto che neppure in questa sede hanno fornito prova del titolo in base al quale si trovano nell'immobile sottoposto a sequestro (se non attraverso un generico richiamo ad un contratto di comodato ex art.1803 c.c.), essi, con il ricorso alla normale diligenza, avrebbero potuto accertare che si trattava di un immobile abusivo, in ordine al quale era stato emesso ordine di demolizione non ottemperato e che erano state anzi realizzate nuove opere (sempre abusive) per il frazionamento dell'originaria unica unità abitativa in quattro unità. P. Q. M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il

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