COMUNE DI PARMA SEGRETERIA GENERALE

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1 COMUNE DI PARMA SEGRETERIA GENERALE DELIBERAZIONE CC DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/06/2014 Oggetto: Variante normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Legge regionale n. 20 e ss.mm., art Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e all'allegato A1 - A3 e C3 delle NTA del RUE - Adozione. I.E. L anno 2014, questo giorno Diciassette (17) del mese di Giugno alle ore 15:15 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all oggetto. Con la presidenza dell adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano. Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l apertura delle operazioni di voto. Al momento della votazione dell argomento risultano presenti n. 22 Consiglieri e precisamente: VAGNOZZI MARCO FEDERICO PIZZAROTTI ADARDI OLIMPIA AGENO PATRIZIA BIZZI GIUSEPPE BOSI MARCO BUZZI PAOLO CACCIATORE BARBARA DALL'OLIO NICOLA DE LORENZI ANDREA DE LORENZI LUCIO ATTILIO FECI ALFONSO FORNARI STEFANO FURFARO ROBERTO GHIRETTI ROBERTO GIANFERRARI CHIARA GUARNIERI MARIA TERESA PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE ASSENTE ASSENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE ASSENTE PRESENTE ASSENTE ILARIUZZI LORENZO PRESENTE IOTTI MASSIMO PRESENTE MALLOZZI ALESSANDRO PRESENTE MANNO ETTORE ASSENTE MAZOLI SERENA ASSENTE MEDIOLI ANDREA PRESENTE NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO ASSENTE PELLACINI GIUSEPPE ASSENTE PIZZIGALLI SEBASTIANO PRESENTE RIZZELLI LUCA PRESENTE SAVANI FABRIZIO ASSENTE SCARPINO PIERPAOLO ASSENTE UBALDI ELVIO ASSENTE VESCOVI MAURIZIO PRESENTE VOLTA ALESSANDRO PRESENTE ZIONI MIRCO PRESENTE Risultano inoltre presenti, all inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Paci Nicoletta Lia Rosa, Folli Gabriele, Rossi Laura, Alinovi Michele, Casa Cristiano, Ferretti Marco. Fungono da scrutatori i sigg: Bizzi Giuseppe, Fornari Stefano, Furfaro Roberto. Con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 5 voti astenuti (Bizzi Giuseppe, Buzzi Paolo, Iotti Massimo, Vescovi Maurizio, Volta Alessandro) su n. 22 Consiglieri presenti e Consiglieri votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC ) e reca l oggetto sopra esplicitato. Escono i Consiglieri Bizzi, Iotti, Vescovi e Volta, presenti n. 18. Quindi con separata votazione unanime dei n. 18 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

2 Comune di Parma Proposta n PD-928 del 14/04/2014 OGGETTO: Variante normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Legge regionale n. 20 e ss.mm., art Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e all'allegato A1 - A3 e C3 delle NTA del RUE - Adozione. I.E. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: la L.R. n. 20 del e ss.mm. individua, quali strumenti della pianificazione urbanistica comunale, il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE); con deliberazione consiliare n. 46 del 27 marzo 2007 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) nel quale ha definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale; con deliberazione consiliare n. 57 del 28 maggio 2009 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC); con deliberazione consiliare n. 71 del 20 luglio 2010 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE); Preso atto che con deliberazione di C.C. n. 11 del 25 febbbraio 2014 si è proceduto al recepimento negli strumenti urbanistici vigenti delle definizioni tecniche uniformi per l urbanistica e l edilizia ai sensi dell art. 57, comma 4 della Legge regionale n. 15 del 30 luglio 2013, effettuando le prime misure di adeguamento alla L.R. N. 15/2013; Evidenziato che: dall approvazione del vigente RUE nel luglio 2010 è trascorso un periodo di assestamento che ha consentito di mettere in evidenza alcune difficoltà interpretative e criticità riscontrate nell applicazione del vigente testo normativo, in particolare segnalate da parte dello Sportello Unico Edilizia e Imprese; 1

3 in data 30 luglio 2013 la Regione Emilia Romagna ha emanato la Legge regionale n. 15, recante Semplificazione della disciplina regionale che costituisce un intervento organico, sostitutivo della legge regionale sull attività edilizia n. 31 del 2002, teso a dare attuazione alle recenti disposizioni statali intervenute nel campo dell attività edilizia; Esplicitato che la presente variante normativa al RUE si pone le seguenti finalità principali: - risoluzione di criticità applicative riscontrate ed evidenziate dai vari Uffici coinvolti nei procedimenti edilizi ed urbanistici e rilevate durante la fase successiva all approvazione della variante generale che ha introdotto il RUE cartografico e normativo; - applicazione di ulteriori misure di adeguamento alla L.R. N. 15/2013 con recepimento delle definizioni di ristrutturazione edilizia, oggetto di sostanziale revisione nella L.R. 15/2013, e di manutenzione straordinaria; - semplificazione e specificazione di modalità applicative di parametri edilizi ed urbanistici, a seguito del recepimento della DAL 279/2010 dell applicazione delle prime misure di adeguamento alla L.R. 15/2013 di cui alla Del.C.C. n. 11 del 2014; - attivazione di processi di densificazione del tessuto consolidato, per mezzo di inserimento di alcune misure volte a limitare l applicazione dell indice di visuale libera; - correzione di errori materiali. Ritenuto pertanto opportuno, al fine di introdurre nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) vigente le modifiche necessarie per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, proporre la rivisitazione di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del RUE vigente e dell Allegato A1-Disciplina delle Altezze e delle Distanze, e, in modo meno significativo, dell Allegato A3-Disciplinare tecnico per la conservazione e il recupero dell edilizia rurale storica e degli interventi in ambito agricolo e dell Allegato C3-Requisiti igienico sanitari del RUE, secondo le modalità riportate nei seguenti documenti: ALLEGATO A Relazione Illustrativa ALLEGATO B suddiviso in : Allegato B1 : -Estratto Norme Tecniche di Attuazione del RUE (testo vigente/testo coordinato/testo modificato); Allegato B2 : -Allegato A1 alle NTA del RUE Disciplina delle Altezze e delle Distanze (testo vigente/testo coordinato/testo modificato); -Estratto Allegato A3 alle NTA del RUE Disciplinare tecnico per la conservazione e il recupero dell edilizia rurale storica e degli interventi in ambito agricolo (testo vigente/testo coordinato/testo modificato); 2

4 -Estratto Allegato C3 alle NTA del RUE- Requisiti igienico sanitari (testo vigente/testo coordinato/testo modificato); che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono allegati al presente atto deliberativo in forma informatica; Esplicitato di seguito l elenco degli articoli del RUE vigente oggetto di proposta di modifica, e precisamente: - art Interventi disciplinati dagli strumenti comunale pre-vigenti; - art Definizioni delle altezze e distanze; - art Ristrutturazione edilizia; - art Manutenzione straordinaria; - art bis Edifici di valore architettonico ambientale e storico-testimoniale; - art Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola; - art Edifici soggetti a tutela in zona agricola; - art Interventi sugli edifici di valore architettonico-ambientale; - art Destinazioni d uso e disposizioni generali nelle zone a prevalenza residenziale ZB; - art Tessuto residenziale consolidato ZB2; - art Zona di completamento residenziale ZB3; - art Zona di completamento residenziale ZB5; - art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP1; - art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP2; - art Edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale; - art. 7.5 dell Allegato A3 alle NTA del RUE; - art. 14 dell Allegato C3 alle NTA del RUE, dando evidenza che l Allegato A Relazione illustrativa-, cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente atto, individua e illustra nel dettaglio le modifiche che si intendono apportare; Esplicitato, inoltre che: con la presente proposta di variante normativa si propone altresì la riscrittura dell Allegato al RUE A1-Disciplina delle altezze e delle distanze-, il quale si contraddistingue tra i documenti di maggior consultazione e utilizzo per l applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici; per il dettaglio e l illustrazione delle modifiche che si intendono apportare si rimanda all Allegato A Relazione illustrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto; Dato atto che, ai sensi dei quanto previsto all art. 12 della legge regionale 20/2000, a decorrere dalla data di adozione della presente variante sono sospese le determinazioni relative all autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni della norma di RUE adottata o tali da comprometterne e renderne più gravosa l attuazione. 3

5 Preso atto inoltre: - che per l esame della presente proposta di variante normativa di RUE, per approfondirne le tematiche e le problematiche, nonché per assicurare un efficace confronto, l Amministrazione ha avviato un processo partecipativo con Ordini, Collegi professionali e Associazioni di impresa, attraverso i seguenti incontri: - 27 marzo 2013: 1 incontro con Ordini e Collegi Professionali; - 9 aprile 2013: 2 incontro con Ordini e Collegi Professionali; - 17 maggio 2013: incontro con Associazioni d Impresa; - 29 gennaio 2014: incontro con Ordini, Collegi Professionali e Associazioni d Impresa; - 5 marzo 2014: incontro con Ordini e Collegi Professionali; - 6 marzo 2014: incontro con Associazioni d Impresa; - che a seguito degli incontri avvenuti sono stati condivisi e valutati gli elementi di variante proposti con il presente atto; Visti: la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, come modificata dalla L.R. 6/09; la L.R. 30 luglio 2013, n. 15, e ss.mm.ii; lo Statuto del Comune di Parma; Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti necessari per attivare una apposita variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, allo scopo di effettuare le modifiche conseguenti; Considerato che la variazione agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale apportata a seguito dell adozione della presente variante, interessa i seguenti elaborati (Allegato B al presente atto) : - RUE, Norme tecniche di Attuazione ed in particolare : art Interventi disciplinati dagli strumenti comunale pre-vigenti; art Definizioni delle altezze e distanze; art Ristrutturazione edilizia; art Manutenzione straordinaria; art bis - Edifici di valore architettonico ambientale e storico-testimoniale; art Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola; art Edifici soggetti a tutela in zona agricola; art Interventi sugli edifici di valore architettonico-ambientale A3; art Destinazioni d uso e disposizioni generali nelle zone a prevalenza residenziale ZB; art Tessuto residenziale consolidato ZB2; art Zona di completamento residenziale ZB3; art Zona di completamento residenziale ZB5; 4

6 art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP1; art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP2; art Edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale; - Allegato A1 alle NTA del RUE Disciplina delle Altezze e delle Distanze -; - Allegato A3 alle NTA del RUE Disciplinare tecnico per la conservazione e il recupero dell edilizia rurale storica e degli interventi in ambito agricolo e in particolare; art Allegato C3 alle NTA del RUE Allegato sulla qualità igienico sanitaria e ambientale-requisiti igienico sanitari e in particolare; art. 14 Visti gli Allegati A e B al presente atto deliberativo, contenenti: - la Relazione illustrativa (allegato A); - l estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE, l Allegato A1 alle NTA del RUE Disciplina delle Altezze e delle Distanze, l estratto degli Allegati A3 e C3 alle NTA del RUE e, precisamente, gli articoli 7.5 e 14 (allegato B) che vengono allegati al presente atto deliberativo in forma informatica; Visto l art. 33 della legge regionale , n. 20 modificata, che disciplina il procedimento di variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.); Dato atto inoltre che la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile della S.O. Pianificazione Generale dall arch. Emanuela Montanini, Responsabile del procedimento; Dato atto: - che la presente variante è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare Urbanistica ed Edilizia; - che la proposta della presente delibera è stata pubblicata sul sito istituzionale dell Ente per 15 giorni come previsto dal Programma Triennale per la trasparenza e l integrità, approvato con delibera di G.C. n. 267 del e ss.mm. e ii.; Ravvisata la necessità che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del , allo scopo di dare risposta, nel più breve tempo possibile alle richieste di maggior chiarezza e precisione in ordine all attuazione delle disposizioni normative. Acquisito l allegato parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e all Impresa e SUEI, dott.ssa Raffa Flora, 5

7 Acquisito l allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del Responsabile del Servizio competente reso ai sensi dell art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del ; Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell Ente; Acquisito il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, ai sensi dell art. 11 comma 7 dello Statuto Comunale come in atti; DELIBERA di adottare ai sensi dell art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m. per le ragioni, qui integralmente richiamate, indicate nelle premesse e illustrate negli elaborati contenuti nell allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, rubricati sotto la lettera A e lettera B, la variante normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) per la modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE, all Allegato A1-Disciplina delle Altezze e delle Distanze e agli articoli 7.5 e 14 rispettivamente degli Allegati A3 e C3 alle NTA del RUE; di dare atto che le sopraccitate variazioni comportano la modifica dei seguenti elaborati: - RUE, Norme tecniche di Attuazione ed in particolare : art Interventi disciplinati dagli strumenti comunale pre-vigenti; art Definizioni delle altezze e distanze; art Ristrutturazione edilizia; art Manutenzione straordinaria; art bis - Edifici di valore architettonico ambientale e storico-testimoniale; art Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola; art Edifici soggetti a tutela in zona agricola; art Interventi sugli edifici di valore architettonico-ambientale A3; art Destinazioni d uso e disposizioni generali nelle zone a prevalenza residenziale ZB; art Tessuto residenziale consolidato ZB2; art Zona di completamento residenziale ZB3; art Zona di completamento residenziale ZB5; art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP1; art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP2; art Edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale; 6

8 - Allegato A1 alle NTA del RUE Disciplina delle Altezze e delle Distanze -; - Allegato A3 alle NTA del RUE Disciplinare tecnico per la conservazione e il recupero dell edilizia rurale storica e degli interventi in ambito agricolo e in particolare; art Allegato C3 alle NTA del RUE Allegato sulla qualità igienico sanitaria e ambientale-requisiti igienico sanitari e in particolare; art. 14 Visti gli Allegati A e B al presente atto deliberativo, contenenti: - la Relazione illustrativa (allegato A); - l estratto delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE, l Allegato A1 alle NTA del RUE Disciplina delle Altezze e delle Distanze, l estratto degli Allegati A3 e C3 alle NTA del RUE e, precisamente, gli articoli 7.5 e 14 (allegato B) di dare atto inoltre che gli Allegati A e B al presente atto deliberativo, sono strutturati nel seguente modo: ALLEGATO A Relazione Illustrativa ALLEGATO B suddiviso in : Allegato B1 : -Estratto Norme Tecniche di Attuazione del RUE (testo vigente/testo coordinato/testo modificato); Allegato B2 : -Allegato A1 alle NTA del RUE Disciplina delle Altezze e delle Distanze (testo vigente/testo coordinato/testo modificato); -Estratto Allegato A3 alle NTA del RUE Disciplinare tecnico per la conservazione e il recupero dell edilizia rurale storica e degli interventi in ambito agricolo (testo vigente/testo coordinato/testo modificato); -Estratto Allegato C3 alle NTA del RUE- Requisiti igienico sanitari (testo vigente/testo coordinato/testo modificato); e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono allegati al presente atto in forma informatica; di dare atto che, ai sensi dei quanto previsto all art. 12 della legge regionale 20/2000 e ss.mm. e ii., a decorrere dalla data di adozione della presente variante sono sospese le determinazioni relative all autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni delle norme di RUE in adozione o tali da comprometterne e renderne più gravosa l attuazione; di dare atto altresì che: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 7

9 la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile della S.O. Pianificazione Generale arch. Emanuela Montanini, Responsabile del procedimento, la quale provvederà all istruttoria o, eventualmente, all adozione degli atti di gestione successiva; il Dirigente del Settore Urbanistica arch. Tiziano di Bernardo provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi conseguenti alla presente deliberazione, ivi compreso l eventuale adozione del provvedimento finale; il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell Ente. la proposta della presente delibera è stata pubblicata sul sito istituzionale dell Ente per 15 giorni come previsto dal Programma Triennale per la trasparenza e l integrità, approvato con delibera di G.C. n. 267 del e ss.mm.e ii.. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell Ente; di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del , allo scopo di dare risposta, nel più breve tempo possibile alle richieste di maggior chiarezza e precisione in ordine all attuazione delle disposizioni normative. 8

10 Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale P.D. n PD-928 del 14/04/2014 PARERI EX ART. 49, 1 comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000 Sulla proposta n PD-928 del 14/04/2014 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto: Variante normativa al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Legge regionale n. 20 e ss.mm., art Modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del RUE e all'allegato A1 - A3 e C3 delle NTA del RUE - Adozione. I.E. si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell Ente, e, pertanto, non è soggetto all attestazione di regolarità contabile. Parma, 29/04/2014 Sottoscritto digitalmente dal Dirigente responsabile Di Bernardo Tiziano 9

11 DELIBERAZIONE N. CC DEL 17/06/2014 Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all Albo Pretorio on line. IL SEGRETARIO GENERALE ASTERIA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VAGNOZZI

12 Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale PD n.928 del 14/04/2014 Sulla proposta n. 928 del di deliberazione di Consiglio Comunale che reca ad oggetto: VARIANTE NORMATIVA AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) - LEGGE REGIONALE N. 20 E SS.MM., ART MODIFICA ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL RUE E ALL'ALLEGATO A1 - A3 E C3 DELLE NTA DEL RUE - ADOZIONE. I.E. La sottoscritta Dr.ssa Raffa Flora Maria Stefania,esprime parere favorevole, per quanto di competenza del Settore Servizi al Cittadino e all Impresa e SUEI, sui contenuti esistenti al momento della sottoscrizione del presente parere. Parma, 29/4/2014 Sottoscritto digitalmente da Raffa Flora Maria Stefania

13 Comune di Parma Settore Urbanistica Servizio Pianificazione Generale Allegato A Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/00 e ss.mm Relazione illustrativa Adottata con atto di C.C. n del Approvata con atto di C.C. n del

14 Premessa Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Parma è stato approvato con D.C.C. n. 71 del 21 luglio A seguito dell approvazione del RUE nel 2010 sono state effettuate alcune varianti normative e cartografiche, resesi necessarie per problematiche specifiche. A livello generale, la presente Amministrazione intende procedere ad una rivisitazione del RUE vigente a fronte del trascorso periodo di assestamento durante il quale si sono manifestate alcune criticità, incongruenze e adeguamenti a nuovi disposti normativi. La presente variante tecnica normativa al RUE si pone pertanto, le seguenti finalità principali: risoluzione di criticità applicative riscontrate ed evidenziate dai vari Uffici coinvolti nei procedimenti edilizi ed urbanistici e rilevate durante la fase successiva all approvazione della variante generale che ha introdotto il RUE cartografico e normativo; applicazione di ulteriori misure di adeguamento alla L.R. N. 15/2013 con recepimento delle definizioni di ristrutturazione edilizia, oggetto di sostanziale revisione nella L.R. 15/2013, e di manutenzione straordinaria;

15 semplificazione e specificazione di modalità applicative di parametri edilizi ed urbanistici, a seguito del recepimento della DAL 279/2010 e dell applicazione delle prime misure di adeguamento alla L.R. 15/2013 di cui alla D.C.C. n. 11 del 25/02/2014; attivazione di processi di densificazione del tessuto consolidato, per mezzo di inserimento di alcune misure volte a limitare l applicazione dell indice di visuale libera; correzione di errori materiali. Si ritiene opportuno, al fine di introdurre nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) vigente, le modifiche ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, proporre la rivisitazione di alcuni articoli delle N.T.A del RUE vigente e in particolare dell Allegato A1- Disciplina delle Altezze e delle Distanze- del RUE, oltre a modifiche specifiche all Allegato A3 e C3 del RUE.

16 La proposta di Variante normativa Con la presente variante si propone di intervenire sulle seguenti tematiche principali (si riportando di seguito gli articoli oggetto di modifica): 1. MODALITA D INTERVENTO -Art Interventi disciplinati dagli strumenti comunali pre-vigenti -Art Definizioni delle altezze e distanze -Art Ristrutturazione edilizia -Art Manutenzione straordinaria 2. DISCIPLINA ZONE OMOGENEE -Art Destinazioni d uso e disposizioni generali nelle zone a prevalenza residenziale ZB -Art Tessuto residenziale consolidato ZB2 -Art Zona di completamento residenziale ZB3 -Art Zona di completamento residenziale ZB5 -Art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP1 -Art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP2 3. ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE -Art Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola -Art Edifici soggetti a tutela in zona agricola 4. EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO AMBIENTALE E STORICO-TESTIMONIALE -Art bis Edifici di valore architettonico ambientale e storico -testimoniale -Art Interventi sugli edifici di valore architettonico-ambientale -Art Edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale 5. ALLEGATO A1 alle NTA del RUE-DISCIPLINA DELLE ALTEZZE E DELLE DISTANZE 6. Art. 7.5 dell ALLEGATO A3 alle NTA DISCIPLINARE TECNICO PER LA CONSERVAZIONE E IL RECUPERO DELL EDILIZIA RURALE STORICA E DEGLI INTERVENTI IN AMBITO AGRICOLO 7. Art. 14 dell ALLEGATO C3 alle NTA ALLEGATO SULLA QUALITA IGIENICO SANITARIA E AMBIENTALE Requisiti igienico sanitari

17 1. MODALITA D INTERVENTO Art Interventi disciplinati dagli strumenti comunali pre-vigenti Si propone di modificare l art Interventi disciplinati dagli strumenti comunali previgenti, introducendo alcune specifiche in merito alle discipline di riferimento sulla regolamentazione degli strumenti urbanistici pre-vigenti facendo esplicito riferimento alle norme attuative del Rue approvato con DCC n.125/2002 e successive modificazioni, al fine di regolamentare le varie casistiche. Per le aree soggette a PUA con convenzione scaduta affinchè si possa procedere all assoggettamento dell area stessa alla disciplina delle Zone Urbanistiche (Capo 2), viene introdotta come ulteriore condizione : l ultimazione e l esaurimento degli interventi edilizi previsti. Art Definizione delle altezze e distanze Si ritiene opportuno procedere all eliminazione dell art , rinviando all Allegato A1- Distanze e altezze- l esplicitazione delle definizioni inerenti altezze e distanze, evitando in tal modo una ripetizione degli stessi parametri. Art Ristrutturazione edilizia Si propone di modificare la definizione di ristrutturazione edilizia in recepimento delle disposizione dell Allegato alla L.R. 15/2013 nel quale vengono ridefiniti gli interventi edilizi tra cui la ristrutturazione edilizia. Il nuovo concetto di ristrutturazione edilizia è stato introdotto dalla L.R. 15/2013, in recepimento delle disposizioni statali contenute nel D.L. n. 69/2013 (convertito con L.n. 98/2013) cosiddetto del fare col quale di introduce l intervento di ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. La nuova definizione di ristrutturazione edilizia derivante dal recepimento della lettera f) dell Allegato Definizione degli interventi edilizi alla Legge regionale 30 luglio 2013, n.15 specifica in particolare che gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione. Nella revisione dell articolo del RUE si propone inoltre di specificare che sono ammesse le trasformazioni attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino anche la riduzione del volume esistente.

18 Art Manutenzione straordinaria Si propone di specificare gli interventi configurabili come manutenzione straordinaria per una maggiore chiarezza applicativa, definendo quali opere si distinguono secondo la seguente suddivisione: opere interne opere sulle interfacce tra spazio interno ed esterno degli edifici opere sullo spazio aperto esterno Si ritiene opportuno effettuare le seguenti specifiche modificando il testo vigente nel comma che prevede che le opere ricadenti nell ambito della Manutenzione Straordinaria siano definite con apposita Direttiva Dirigenziale.

19 2. DISCIPLINA ZONE OMOGENEE Disciplina zone omogenee- indice di visuale libera Si propone di intervenire nei seguenti articoli del RUE, eliminando tra i parametri urbanistici indicati nelle specifiche zone, l indice di visuale libera, ritenendo tale modifica necessaria per attivare un processo di densificazione nelle zone di completamento: Art Tessuto residenziale consolidato ZB2 Art Zona di completamento residenziale ZB3 Art Zona di completamento residenziale ZB5 Art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP1 Art Zona mista direzionale-commerciale-residenziale ZP2 Si propone inoltre di modificare l Art Destinazioni d uso e disposizioni generali nelle zone a prevalenza residenziale ZB-, eliminando l ultimo comma relativo ai sovralzi, in quanto da ritenersi in contrasto alle disposizioni normative sovraordinate, in materia di distanze.

20 3. ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE La modifica proposta riguarda due articoli facenti parte della Sezione 1 del Rue -Zone agricoloambientali-, con finalità di apportare adeguamenti all apparato normativo, stante alcune criticità applicative riscontrate dagli uffici. Art Interventi sugli edifici esistenti non soggetti a tutela in zona agricola Per gli edifici residenziali civili non connessi all attività agricola si propone che gli interventi ammessi siano quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, eliminando la possibilità di effettuare l ampliamento una tantum per ogni unità immobiliare. Risulta comunque ammessa la trasformazione di superfici esistenti non residenziali in superfici accessorie. L articolo viene adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia proposto. Viene specificato che la classificazione di edificio incongruo prevale su eventuali altre classificazioni dell edificio. Art Edifici soggetti a tutela in zona agricola Si propone una modifica non sostanziale correzione rimandi.

21 3. EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO AMBIENTALE E STORICO-TESTIMONIALE Si propone di apportare alcune modifiche all apparato normativo riguardante gli edifici di valore architettonico,ambientale e storico testimoniale (cosiddetti edifici Rossi per la simbologia grafica che li contraddistingue), stante alcune criticità applicative riscontrate dagli uffici. Gli edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale sono normati dagli artt bis, , E opportuno agire sull articolato normativo citato in quanto non risultano chiare le modalità d intervento da applicare in particolare in merito alla localizzazione degli edifici di valore architettonico al di fuori o all interno della zona agricola produttiva. Art bis Edifici di valore architettonico ambientale e storico - testimoniale Viene modificato l articolo specificando che trattasi delle modalità d intervento sugli Edifici di valore architettonico -ambientale e storico testimoniale (localizzati al di fuori della zona agricola produttiva). L articolo viene adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia proposto. Art Interventi sugli edifici di valore architettonico-ambientale Viene modificato l articolo specificando che trattasi delle modalità d intervento sugli Edifici di valore architettonico -ambientale e storico testimoniale (localizzati in zona agricola produttiva). Viene conformato il presente articolo al bis. L articolo viene adeguato alla modifica del concetto di ristrutturazione edilizia proposto. Art Edifici di valore architettonico, ambientale e storico testimoniale Si elimina il comma che prevede l eventuale assoggettamento di alcune parti dell edificio ad intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto già normati dagli artt bis e

22 4. DISTANZE E ALTEZZE Allegato 1 Si propone una revisione generale dell Allegato 1 Distanze e altezze-al RUE finalizzata alla semplificazione dei concetti applicativi di alcuni parametri edilizi ed urbanistici al fine di contribuire a fornire massima chiarezza possibile, recependo criticità riscontrate nella fase di rodaggio del RUE approvato nel 2010 ed effettuando gli adeguamenti normativi e giurisprudenziali ritenuti opportuni e necessari. Tale revisione è successiva al recepimento delle definizioni di cui alla D.A.L. 279/2010 effettuata con D.C.C. n. 11 del 25/02/2014. Si è riscontrato che l apparato normativo relativo a distanze e altezze è riportato sia nelle norme tecniche di attuazione del RUE Art che nell Allegato 1; si provvede a confermare l Allegato 1 come elaborato di riferimento per l apparato normativo relativo a Distanze e altezze eliminando l articolato di cui all Art se non come rinvio all Allegato 1 stesso. Si esplicitano di seguito le principali modifiche proposte con la revisione dell Allegato A1. Art. 2 Aperture: luci e vedute In riferimento alle disposizioni di cui all art. 50 della L.R. 15/2013 sul principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, come ripreso nell art. 18-bis della L.R. n. 20/2000, si ritiene opportuno eliminare le parti che riportano le norme di Codice Civile, indicando solo il riferimento normativo. Si propone inoltre di eliminare gli schemi in quanto da ritenersi pleonastici. Art. 6 Quota media del terreno sistemato Art. 8 Altezza interno di piano (AP) Si propone l eliminazione degli Artt. 6 e 8 nei quali vengono definite rispettivamente la quota media del terreno sistemato e l altezza interna di piano, in quanto trattasi di definizioni non individuate dalla D.A.L. 279/2010. ex Art Indice di visuale libera (ora art. 9.1) Si esplicita nel presente articolo e viene ribadito nell art. ex 10.2 che nell applicazione del criterio della visuale libera e nelle misura delle distanze, sono fatte salve le sporgenze esterne del fabbricato con profondità inferiore ai 50 cm. Viene inoltre definita la modalità di calcolo della distanza tra fronti di edifici separati nello stesso lotto. ex Art Distanza tra edifici/distacco (De) (ora art. 9.3) Vengono effettuate alcune specifiche e precisazioni segnalate dagli Uffici coinvolti nei procedimenti edilizi ed urbanistici.

23 Viene introdotto un comma nel quale si esplicita la modalità di calcolo della distanza nel caso di pareti antistanti di un fabbricato della stessa proprietà ovvero previo raggiungimento di assenso da parte dei proprietari del edificio. Si specifica che nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione del fabbricato preesistente è ammessa una distanza minore di 10 comunque pari o superiore a quella preesistente. Si introduce un nuovo comma al fine di esplicitare quanto prescritto dall art. 9 del D.M. 1444/68 in merito alle distanze da rispettare all interno di PUA o PCC. Vengono eliminati gli schemi /schizzi in quanto ritenuti pleonastici e/o non esaustivi. Vengono inoltre eliminati i commi relativi agli edifici realizzati in data anteriore al 2/04/1968 in quanto da ritenersi in contrasto alle disposizioni normative sovraordinate, in materia di distanze. Vengono infine eliminati i commi nei quali si specificano le distanze dei manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio, collocandoli all art. ex Riduzione delle distanze ritenendola una collocazione più pertinente. Art Distanze e visuale libera in PUA e interventi diretti Si propone l eliminazione di questo articolo, in quanto le prescrizioni relative a distanze e visuale libera in PUA e interventi diretti sono state riportate negli articoli di riferimento dell Allegato A1. ex Art Distanza da un confine di proprietà (ora art. 9.4 Distanza dai confini di proprietà ) Si introduce un comma che norma la distanza dell edificio dai confini nei casi ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione. ex Art Distanza dal confine stradale (ora art. 9.5) Oltre ad alcune precisazioni, si introduce il comma 5 con il quale vengono esplicitate le prescrizioni di cui all art.9 del D.M. 1444/68 in merito alle distanze minime tra fabbricati nei casi siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli. Si propone inoltre di introdurre un comma col quale specificare che le distanze indicate nella tabella Distanze da osservare in prossimità delle strade prevalgono nei confronti delle fasce di rispetto stradale cartografate dal RUE. ex Art Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico (ora art. 9.6) Viene introdotto un nuovo comma con il quale si specifica che per tutte le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e gli ampliamenti si applica una distanza minima dai confini di zona o di ambito urbanistico pari a 5 m. ex Art Riduzione delle distanze (ora art. 9.9) Come già riportato all art. ex 10.3 vengono portati in questo articolo, in quanto ritenuta una collocazione più pertinente, i commi nei quali si specificano i valori di distanza minima dei manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio. ex Art Distanze per tubi,fosse, cisterne e canali (ora art. 9.10) Si propone di introdurre la modalità di misurazione della distanza dai confini, di canali e fossi.

24 5. MODIFICHE SPECIFICHE Allegato A3 e Allegato C3 Si propone di apportare le seguenti modifiche : ALLEGATO A3 alle NTA del RUE Disciplinare tecnico per la conservazione e il recupero dell edilizia rurale storica e degli interventi in ambito agricolo: Art. 7.5 Soppalchi La modifica comporta la riduzione della percentuale dal 60% al 50% quale limite della proiezione del soppalco sulla superficie del pavimento, per fienili e barchesse. Trattasi di modifica conseguente al recepimento delle definizioni regionali (soppalco) di cui alla DAL 279/2010 e conseguente all atto di adeguamento alla L.R. 15/2013 di cui alla D.C.C. n. 11 del 25/02/2014. ALLEGATO C3 alle NTA del RUE Allegato sulla qualità igienico sanitaria e ambientale- Requisiti igienico sanitari: Art. 14 Locali accessori per gioco bambini o di uso condominiale Si propone di introdurre una specifica in merito ai locali denominati gioco bimbi da attuarsi nelle zone residenziali di espansione, stabilendo che in tali casi, l A.C. possa stabilire, in sede di approvazione del progetto urbanistico -P.U.A.,P.C.C.-, che tali locali siano realizzati con indici diversi da quelli fissati al comma 2 lettere e),f) e h) dell art.14 dell Allegato C3, al fine di consentire la realizzazione di spazi di fruizione.

25 Comune di Parma Settore Urbanistica Servizio Pianificazione Generale Allegato B Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/00 e ss.mm ALLEGATO B1: estratto - Norme Tecniche di Attuazione del R.U.E.- ALLEGATO B2: Allegato A1 alle N.T.A. del R.U.E. estratto dell Allegato A3 alle N.T.A. del R.U.E. estratto dell Allegato C3 alle N.T.A. del R.U.E. Adottata con atto di C.C. n del Approvata con atto di C.C. n del

26 Comune di Parma Settore Urbanistica Servizio Pianificazione Generale Allegato B1 Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi dell art. 33 L.R. n. 20/00 e ss.mm Norme Tecniche di Attuazione del R.U.E.

27 Art Interventi disciplinati dagli strumenti comunali pre-vigenti RUE, N.T.A., Titolo 1 Capo 2 Attuazione del piano ART TESTO VIGENTE 1 Nelle tavole del RUE sono riportati i perimetri dei PUA, IEU e AUO e comunque gli interventi previsti dai pre-vigenti PRG e POC, che si intendono pertanto confermati e sono contraddistinti dalla sigla SUP (Strumento urbanistico pre-vigente), IEU (Intervento Edilizio Unitario), AUO (intervento edilizio soggetto ad Atto Unilaterale d Obbligo) e PRU (Programma di Riqualificazione Urbana). 2 Decorso il termine stabilito per l attuazione dei piani urbanistici attuativi, IEU ed interventi edilizi diretti di cui al precedente comma, le previsioni dei suindicati strumenti diventano inefficaci, fermo restando l obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazioni previste dagli strumenti medesimi e di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. 3 Nel caso di decorrenza dei termini stabiliti in convenzione e nelle aree soggette a piano particolareggiato ultimate prima della decorrenza dei termini di vigenza del piano stesso, le aree comprese in tali strumenti urbanistici saranno soggette alla disciplina delle Zone Urbanistiche (Capo 2), in cui si siano verificate le seguenti condizioni: a) ultimazione e collaudabilità delle opere di urbanizzazione previste; b) cessione avvenuta delle aree di U1 e U2 a favore della Pubblica Amministrazione; c) recepimento nella cartografia di RUE delle aree da assoggetare alla disciplina delle Zone Urbanistiche (Capo 2). 4 Qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, in attesa del recepimento nella cartografia di RUE, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza mutamento d uso. 5 La validità degli strumenti urbanistci comunali pre - vigenti si mantiene sino alla cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione. 6 Nella cartografia di RUE vengono altresì individuate aree perimetrate facenti di strumenti di attuazione ora terminati o scaduti per decorrenza dei termini di convenzione / atto d obbligo, ora inquadrate secondo destinazioni di zona a loro appropriate (ZB, ZP ecc); le aree siffatte corrispondenti alle zone ZB2 non usufruiscono dell incremento di Slu Una- Tantum previsto dalla norma stessa. Art TESTO COORDINATO - CONFRONTO CON TESTO VIGENTE (in grassetto colore rosso le parti aggiunte ) Interventi disciplinati dagli strumenti comunali pre-vigenti (barrate le parti eliminate) 1 Nelle tavole del RUE sono riportati i perimetri dei PUA, IEU e AUO e comunque gli interventi previsti dai pre-vigenti PRG e POC, che si intendono pertanto confermati; tali interventi e sono contraddistinti dalla sigla SUP (Strumento urbanistico pre-vigente), IEU (Intervento Edilizio Unitario), AUO (intervento edilizio soggetto ad Atto Unilaterale d Obbligo) e PRU (Programma di Riqualificazione Urbana) e sono regolamentati dalle Nta del Rue approvato con atto di CC. 125/2002 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell art Decorso il termine stabilito per l attuazione dei piani urbanistici attuativi, IEU ed e degli interventi edilizi diretti di cui al precedente comma, le previsioni dei suindicati strumenti diventano inefficaci, fermo restando l obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazioni previste dagli strumenti medesimi e di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. 3 Nel caso di decorrenza dei termini stabiliti in convenzione e nelle aree soggette a piano particolareggiato/urbanistico attuativo ultimate prima della decorrenza dei termini di vigenza del piano stesso, le aree comprese in tali strumenti urbanistici saranno soggette alla disciplina delle Zone Urbanistiche (Capo 2),in cui qualora si siano verificate le seguenti condizioni: a) ultimazione e collaudabilità delle opere di urbanizzazione previste; b) cessione avvenuta delle aree di U1 e U2 a favore della Pubblica Amministrazione; c) ultimazione ed esaurimento degli inteventi edilizi previsti. d) recepimento nella cartografia di RUE delle aree da assoggetare alla disciplina delle Zone Urbanistiche (Capo 2). 4 Qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, in attesa del recepimento nella cartografia di RUE a mezzo di determina dirigenziale, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza mutamento d uso. 5 La validità degli strumenti urbanistci comunali pre - vigenti si mantiene sino alla cessione e collaudo delle opere di urbanizzazione. 5 6 Nella cartografia di RUE vengono altresì individuate aree perimetrate facenti parte di strumenti di attuazione ora terminati o scaduti per decorrenza dei termini di convenzione/atto d obbligo, ora inquadrate secondo destinazioni di zona a loro appropriate (ZB, ZP ecc); le aree siffatte corrispondenti alle zone ZB2 non usufruiscono dell incremento di Slu Una-Tantum previsto dalla norma stessa.

28 Art Interventi disciplinati dagli strumenti comunali pre-vigenti TESTO MODIFICATO 1 Nelle tavole del RUE sono riportati i perimetri dei PUA, IEU e AUO e comunque gli interventi previsti dai pre-vigenti PRG e POC, che si intendono pertanto confermati; tali interventi sono contraddistinti dalla sigla SUP (Strumento urbanistico pre-vigente), IEU (Intervento Edilizio Unitario), AUO (intervento edilizio soggetto ad Atto Unilaterale d Obbligo) e PRU (Programma di Riqualificazione Urbana) e sono regolamentati dalle Nta del Rue approvato con atto di CC. 125/2002 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell art Decorso il termine stabilito per l attuazione dei piani urbanistici attuativi e degli interventi edilizi diretti di cui al precedente comma, le previsioni dei suindicati strumenti diventano inefficaci, fermo restando l obbligo di esecuzione delle opere di urbanizzazioni previste dagli strumenti medesimi e di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. 3 Nel caso di decorrenza dei termini stabiliti in convenzione e nelle aree soggette a piano particolareggiato/urbanistico attuativo ultimate prima della decorrenza dei termini di vigenza del piano stesso, le aree comprese in tali strumenti urbanistici saranno soggette alla disciplina delle Zone Urbanistiche (Capo 2), qualora si siano verificate le seguenti condizioni: a) ultimazione e collaudabilità delle opere di urbanizzazione previste; b) cessione avvenuta delle aree di U1 e U2 a favore della Pubblica Amministrazione; c) ultimazione ed esaurimento degli inteventi edilizi previsti. 4 Qualora ricorrano le condizioni di cui al punto precedente, in attesa del recepimento nella cartografia di RUE a mezzo di determina dirigenziale, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia senza mutamento d uso. 5 Nella cartografia di RUE vengono altresì individuate aree perimetrate facenti parte di strumenti di attuazione ora terminati o scaduti per decorrenza dei termini di convenzione/atto d obbligo, ora inquadrate secondo destinazioni di zona a loro appropriate (ZB, ZP ecc); le aree siffatte corrispondenti alle zone ZB2 non usufruiscono dell incremento di Slu Una-Tantum previsto dalla norma stessa.

29 RUE, N.T.A., Titolo 2 Capo 1 Parametri urbanistici ed edilizi ART TESTO VIGENTE Art Definizioni delle altezze e distanze A1 1 Disciplina sulle distanze 1 La disciplina sulle distanze si articola nella: a) disciplina sulle distanze tra edifici/distacco (De); b) disciplina sulle distanze dai confini di proprietà; c) disciplina sulle distanze dal confine stradale; d) disciplina sulle distanze dai confini di zona o di ambito urbanistico; 2 Ai fini dell applicazione della disciplina sulle distanze: a) si intendono finestrate le pareti di edifici aventi aperture con caratteristiche di vedute; b) sono fatte salve eventuali diverse prescrizioni statuite nelle singole zone riguardanti le distanze dai confini; c) prevalgono eventuali diverse prescrizioni statuite per le singole zone e riguardanti le distanze tra edifici e dalla strade; d) si applicano e prevalgono i disposti di cui alla presente disciplina per quanto attiene alla distanza tra edifici e alla disciplina sulle distanze dalle strade rispetto a quanto previsto nelle prescrizioni relative alle singole zone. 2 Indice di visuale libera (VL o Ivl) 1 Nelle zone ove è prescritta, l indice di visuale libera rappresenta il rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l altezza dei medesimi fronti. 2 Il criterio di visuale libera non si applica nei confronti di: a) opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione del territorio quali cabine elettriche ed altri impianti tecnici. b) fronti tra loro prospicienti nei quali non si aprono finestre, ovvero si aprono solo luci di locali non destinati a funzione abitativa. c) sporgenze del corpo di fabbrica inferiori ai 50 cm di profondità ed estese a meno del 5% della lunghezza del fronte del medesimo corpo di fabbrica. 3 Misura della distanza 1 La distanza di un edificio (da un altro edificio o da un confine considerato) si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell edificio stesso, finestrato o non finestrato, con i criteri di cui ai precedenti articoli. 2 Le misure delle distanze da considerare sono: a) D1 = distanza da un confine di proprietà, b) D2 = distanza da un confine di zona, c) D3 = distanza da un altro edificio. 3 Per le misure delle distanze di cui al comma precedente, nonché per gli indici di visuale libera conseguenti, debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti, salvo diversa esplicita indicazione degli strumenti urbanistici vigenti. 4 Le norme sulle misure minime delle distanze, stabilite agli articoli seguenti, non si applicano per la realizzazione di recinzioni - per le quali debbono rispettarsi le prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada - e per la realizzazione di strutture leggere da giardino, nonché per la realizzazione di cavedi, anche aperti su di un lato in cui possono essere presenti finestrature che non concorrono al soddisfacimento dei requisiti igienico sanitari ed illumino metrici degli ambienti di loro stretta pertinenza. 4 Distanza tra edifici/distacco (De) 1 Per distanza tra edifici si intende la lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio. Due pareti di edifici si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualsiasi di una delle due pareti incontra la parete opposta, limitatamente alla porzione di parete per cui esista tale condizione. L'obbligo del rispetto della disciplina sulle distanze tra edifici, di cui al presente comma, vale quando questi siano antistanti, anche solo in parte. In quest'ultimo caso, il rispetto delle distanze si applica limitatamente alla porzione di edificio effettivamente antistante.

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