Aseguito della recente sentenza del Consiglio di Stato del 15/03/2013, n. 1550, in tema di competenza

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1 La competenza degli ingegneri e degli architetti in materia di impianti Alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato 1550/2013, che ha confermato la competenza degli architetti in materia di impianti negli edifici, presentiamo un riepilogo della normativa e della giurisprudenza in merito, con l intento di fornire un quadro di insieme su un argomento quanto mai controverso e delicato, le cui problematiche sono riconducibili ad un apparato normativo datato ed ormai inadeguato agli odierni profili professionali di ingegnere e di architetto. A cura di Denis Peraro Fast Find : per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull argomento 1 Collegati al sito 2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR722 Aseguito della recente sentenza del Consiglio di Stato del 15/03/2013, n. 1550, in tema di competenza degli architetti in materia di impianti, che ha riacceso il dibattito tra ingegneri ed architetti in merito alle relative competenze professionali, proponiamo un breve riepilogo della normativa di riferimento e della giurisprudenza in materia. In primo luogo si osserva che il contenuto della sentenza in oggetto non è inedito, in quanto il principio sotteso a tale pronuncia è il medesimo espresso dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza del 31/07/2009, n Di seguito i passaggi rilevanti della sentenza 1550/2013. Sentenza del Consiglio di Stato del 15/03/2013, n Come già affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (sentenza 31 luglio 2009, n. 4866), la centralità delle disposizioni sopra indicate (articoli 51 e 52 del regio decreto n del 1925) è confermata dal fatto che anche le successive normative in tema di progettazione d impianti, ed in particolare la legge 5 marzo 1990, n. 46 (recante «Norme per la sicurezza degli impianti»), vigente al momento dell emissione del provvedimento gravato, prevede che sia «obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell ambito delle rispettive competenze», facendo in tal modo implicito rinvio alla disciplina del La disciplina del regio decreto n del 1925, fondamentale nella questione, è stata più volte vagliata dalla giurisprudenza, la quale ne ha dovuto sottolineare con maggior dettaglio le fattispecie comprese. In effetti, la delimitazione delle rispettive competenze è data da concetti non meglio definiti normativamente di «applicazioni della fisica» (art. 51) ed «opere di edilizia civile» (art. 52), e quindi di carattere descrittivo. La natura di tali elementi, che fanno riferimento a dati extragiuridici, è implicitamente collegata alla necessità di adeguare la disciplina all evoluzione della tecnica e delle qualificazioni professionali, permettendo così la sopravvivenza di norme anche risalenti nel tempo ma flessibili nella loro applicazione in concreto. Le ragioni appena richiamate inducono la Sezione a valutare gli apporti recenti, conseguenti alla funzione interpretativa ed adeguatrice svolta dalla giurisprudenza nella decisione di casi contermini. Bollettino di Legislazione Tecnica 1

2 Non può quindi non notarsi che, sempre valorizzando il discrimine tra le due professioni di architetto e di ingegnere, la giurisprudenza recente postula una lettura riduttiva del concetto di applicazione delle leggi della fisica, sulla ovvia considerazione che, in una lettura ampia, qualsiasi tipo di manufatto dovrebbe esservi considerato. Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico-scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica, di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 agosto 1998 n. 2751). Per altro verso, il secondo polo normativo di riferimento, ossia il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l esecuzione delle necessarie opere murarie (vedi Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21 gennaio 2005 n. 9, che, in relazione ad un sistema di videosorveglianza, ha ritenuto che si verta in un mero profilo di realizzazione di edilizia civile, dove invece il concetto di «applicazione della fisica» può rilevare semmai nella progettazione e realizzazione degli apparati industriali). Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di «opere di edilizia civile» si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un opera accessoria all edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto. Volendo trovare il discrimine tra le competenze riconosciute rispettivamente alle professioni di ingegnere e di architetto è necessario innanzitutto partire dagli articoli 51, 52 (citati dalla sentenza in commento) e 54 del R.D. 23/10/1925, n (Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto), che si riportano di seguito. R.D. 23/10/1925, n Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto Capo IV - Dell oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto Art Sono di spettanza della professione d ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Art Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall architetto quanto dall ingegnere. 2 Bollettino di Legislazione Tecnica

3 Art Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d ingegnere presso gli istituti d istruzione superiore indicati nell art. 1 della L. 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell art. 52 del presente regolamento. Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d ingegnere architetto presso gli istituti d istruzione superiore indicati nell art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali. La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nel termini suddetti, ad eccezione però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche. Con specifico riferimento agli impianti negli edifici, il D.M. 22/01/2008, n. 37 (Regolamento concernente l attuazione dell articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici), al comma 2 dell art. 5 (Progettazione degli impianti), prevede che: «Il progetto per l installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste». Risulta evidente che la disposizione sopra riportata individua quali soggetti competenti alla progettazione i professionisti iscritti agli albi professionali, senza però indicare quali siano le specifiche competenze tecniche richieste. In tale situazione le competenze devono essere ricercate nella disciplina degli albi professionali e nella giurisprudenza. La recente sentenza del TAR Lazio del 22/02/2012, n. 1798, richiamando l ordinanza del Consiglio di Stato dell 08/01/2002, n. 20, riassume le pronunce più significative in materia. Sentenza del TAR Lazio del 22/02/2012, n Il Consiglio di Stato, con l ordinanza 08/01/2002, n. 20: ha evidenziato che «pur non potendosi addivenire, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest ultimo in senso tecnico-scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non limiti pertanto l opera di progettazione dell illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale»; «segna il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2938/2000), secondo il quale la progettazione di opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza degli ingegneri e non degli architetti, e che trova conferma nella giurisprudenza del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. II, 29 marzo 2000, n. 3814) e nella successiva giurisprudenza del giudice amministrativo (T.A.R. Basilicata Potenza, 3 aprile 2006, n. 161), ove viene posta in rilievo l equiparazione della professione di architetto e di ingegnere (sancita dall art. 52 del R.D. n. 2537/1925) in relazione ai progetti di opere di edilizia civile». Bollettino di Legislazione Tecnica 3

4 Si riporta il passaggio appena citato della sentenza Cass. 3814/2000, che richiama anche la sentenza Cass. 05/11/1992, n Sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 29/03/2000, n «[ ] se [ ] sussiste una competenza professionale dell ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l architetto, attesa la completa equiparazione che l articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate. [ ] la progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli ingegneri e degli architetti (Cass n ).» Risulta evidente che la giurisprudenza si sia orientata verso una equiparazione delle figure professionali di architetto e di ingegnere per quanto concerne gli impianti negli edifici. Tale circostanza è anche confermata dallo stesso ISPESL (ora INAIL) che, come riportato nella Sentenza del Consiglio di Stato 1550/2013 con la quale è stata dichiarata la soccombenza dello stesso ISPESL nel caso di specie -, «in prossimità della pubblica udienza ha depositato una breve memoria con cui ha concluso che, nelle more del giudizio, l evoluzione giurisprudenziale è andata nel senso del riconoscimento della competenza professionale degli architetti (anche) in materia di impianti tecnologici a corredo dei fabbricati». Tale posizione riforma completamente la prassi diffusa presso l ISPESL di non accettare progetti di impianti firmati da architetti. Occorre però una breve riflessione sulla nozione di edilizia civile. La sentenza del Consiglio di Stato 1550/2013, ha affermato che il concetto di «opere di edilizia civile» vada esteso oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato, anche quelli di riscaldamento compresi nell edificazione. Quindi, nel caso di impianto accessorio ad un edificio, il collegamento univoco e funzionale con l opera civile permette che il progetto sia sottoscritto anche da un architetto. Inoltre, come affermato dal Consiglio di Stato con l ordinanza 20/2002, estendendo l interpretazione della nozione di edilizia civile, l opera di progettazione dell illuminazione viaria pubblica va intesa come efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio, e non come mera applicazione di energia elettrica, e quindi di pertinenza anche degli architetti. Tale principio parrebbe, tra l altro, applicabile anche ad altre tipologie di impianti non facenti parte di un determinato fabbricato. È opportuno, a questo punto, riprendere la parte della pronuncia del Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21/01/2005, n. 9 citata dalla sentenza del Consiglio di Stato 1550/2013, che recita testualmente: «In altri termini, il sistema di videosorveglianza oggetto dell appalto consiste in un montaggio di telecamere ed altre apparecchiature e strumentazioni, per le quali può venire in evidenza la costruzione di tutte le opere murarie necessarie (che ben può rientrare nella competenza professionale dell architetto), ma non anche il concetto di applicazione della fisica, presente, invece, nella progettazione e realizzazione di apparati industriali e che, a norma del richiamato art. 51 del regolamento del 1925, determina la competenza esclusiva dell ingegnere.». Da quanto riportato parrebbe che la competenza dell architetto sia limitata alle opere murarie necessarie ad accogliere l impianto, ma non riguarderebbe la progettazione dell impianto stesso. Questo varrebbe anche per altre tipologie di impianti, quali ad esempio un impianto termico, per il quale, seguendo il principio appena enunciato, l architetto avrebbe la competenza in merito alle opere murarie necessarie, ad esempio, all installazione della centrale termica, ma ciò non equivale ad estenderne la competenza in materia di dimensionamento della centrale stessa, attività quest ultima ricadente nella applicazione della fisica. Occorre, dunque, distinguere la progettazione della caldaia, che precede ed è necessaria alla sua costruzione, svolta dai tecnici della casa produttrice, la progettazione dell impianto di riscaldamento (caldaia, rete di distribuzione, radiatori, ecc...) e la progettazione delle opere murarie necessarie all installazione dei suddetti elementi costituenti l impianto. 4 Bollettino di Legislazione Tecnica

5 Inoltre il TAR Lazio, con la sentenza 04/03/2003, n (e con la sentenza 14/02/1995, n. 360) si è così espresso: «Secondo il sistema di ripartizione delle competenze professionali delineato dal r.d. 23 ottobre 1925 n relativo all esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto, la nozione di edilizia civile non può essere estensivamente interpretata, dovendosi da essa escludere alcuni lavori, opere, ed attività che implicano le applicazioni della fisica ai sensi dell art. 54, 4º comma, R.D. n del 1925, con la conseguenza che la verifica della sicurezza degli impianti disciplinata ai sensi della L. 5 marzo 1990 n. 46, con riferimento non solo agli impianti degli edifici civili ma a tutti i tipi di immobili deve essere ritenuta autonoma e distinta dall opera muraria nel suo complesso, e come tali rientranti nell esclusiva competenza professionale degli ingegneri.». Alla luce di quanto precede, occorre pertanto osservare che la distinzione di competenze tra ingegneri ed architetti delineata dagli artt. 51 e 52 R.D. 23/10/1925, n sia andata, con gli anni, assottigliandosi. Ad esempio, impianti un tempo esclusivo appannaggio degli ingegneri possono essere progettati anche dagli architetti, come ad esempio gli impianti di illuminazione pubblica (cf. Cass. 05/11/1992, n ). D altra parte rimangono di competenza esclusiva degli architetti opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico di cui all art. 52 del R.D. 23/10/1925, n Se sino ad oggi il dibattito giurisprudenziale ha supplito al vuoto normativo in materia, sembra doveroso a questo punto un intervento del legislatore che disciplini in maniera chiara e precisa le attribuzioni professionali degli ingegneri e degli architetti, rinnovando così un apparato normativo risalente al 1925 che risulta generico ed ormai inadeguato, considerata l evoluzione delle figure professionali stesse. Dovranno pertanto essere definite regole specifiche, che promuovano la distinzione delle competenze dei professionisti (non solo in materia di impianti) sulla base della conoscenza, acquisita nei percorsi di studio, di formazione e nella pratica professionale. Bollettino di Legislazione Tecnica 5

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