PROPOSTE DI MODIFICA Regolamento di accesso dello Studente alle Risorse e ai Servizi Informatici dell'ateneo
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- Erico Carletti
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1 TESTO VIGENTE Regolamento di accesso dello Studente alle Risorse e ai Servizi Informatici dell'ateneo PROPOSTE DI MODIFICA Regolamento di accesso dello Studente alle Risorse e ai Servizi Informatici dell'ateneo Art. 1 Oggetto. 1. Il presente Regolamento di accesso dello Studente alle Risorse e ai Servizi Informatici dell'ateneo (di seguito indicato come Regolamento) disciplina le modalità di accesso dello Studente alle risorse informatiche dell Ateneo. 2. Le Risorse Informatiche sono disponibili per attività di studio, di didattica e di ricerca e in particolare l Università provvede a rendere disponibili i seguenti servizi: - assegnazione di un identificatore unico e di una password personale (credenziali elettroniche); - assegnazione di una casella di Posta Elettronica personale; - accesso e utilizzo dei Servizi Informatici Online disponibili; - accesso e utilizzo della rete informatica dai Laboratori Informatici. IDEM Art. 2 Modalità di accesso e responsabilità dello Studente. 1. Lo studente ha diritto all accesso alle Risorse Informatiche nel corso della durata della carriera universitaria tramite l assegnazione delle credenziali elettroniche che sono attribuite Art. 2 Modalità di accesso e responsabilità 1. IDEM dello Studente.
2 contestualmente all immatricolazione. 2. L accesso alle Risorse Informatiche è subordinato all accettazione elettronica di cui all art L efficacia del Regolamento e del disciplinare di cui all art. 6, avviene con l iscrizione all Ateneo e il pagamento delle relative tasse. Lo studente è comunque tenuto a prenderne analitica visione. 3. Lo Studente con l accettazione di cui all articolo precedente, si assume la piena responsabilità di tutte le azioni non conformi alla normativa in vigore ed, in particolare, si impegna a: - non utilizzare le credenziali elettroniche fornite da Università per scopi che non siano quelli di cui all'art. 1.2; - conservare con le necessarie cautele di riservatezza identificativo e password assegnati e a non consentirne l'uso a terzi; - notificare immediatamente all Università l'eventuale perdita di riservatezza esclusiva della password; - non consentire a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo dei servizi oggetto del presente regolamento; - non immettere, trasmettere, utilizzare, diffondere qualsiasi materiale che non possa essere distribuito in via telematica considerati i vincoli Regolamentari e normativi; - osservare il presente regolamento e attenersi al Disciplinare Tecnico di cui all art Lo Studente si impegna ad osservare la buona prassi di utilizzo del servizio adottata
3 dalla comunità di Internet ( Netiquette, ossia Network Etiquette) le cui regole di seguito si riassumono: - lo Studente dovrà leggere i messaggi con la dovuta frequenza (si consiglia almeno due volte alla settimana) in considerazione del fatto che il servizio è uno dei mezzi istituzionali di comunicazione tra Università e lo Studente; - ad ogni connessione, lo Studente è tenuto a scaricare la posta e a cancellarla dal server, in modo da non occupare inutilmente lo spazio disco del server stesso; - l'invio di files allegati ai messaggi deve essere utilizzato entro i limiti indicati nel Disciplinare Tecnico di cui all art. 6; inoltre, avendo uno spazio limitato sul server, inviare un numero cospicuo di allegati potrebbe saturare tale spazio non permettendo di ricevere ulteriori messaggi; - il servizio è destinato a scopi inerenti le attività istituzionali dell'università nel rispetto delle Norme di accesso alla rete GARR di cui all art. 4; - non inviare mai lettere a catena che causano un incremento del traffico in rete, comprese lettere per nobili cause vere o presunte; - inviare entro i limiti indicati nel Disciplinare Tecnico di cui all art. 6 lettere a indirizzi plurimi numerosi.
4 5. In caso di violazione del presente Regolamento il Rettore potrà comminare la sospensione temporanea fino a 60 gg delle credenziali elettroniche dello Studente fermo restando eventuali altri provvedimenti derivanti da obblighi di legge o di regolamento. Art. 3 - Obblighi dell'università degli Studi di Verona. 1. L Università, nei limiti delle risorse disponibili, si impegna a garantire il funzionamento dei servizi oggetto del presente Regolamento. L Università, in particolare, si impegna ad osservare le disposizioni di legge in materia al fine di garantire in particolare: - l adozione di procedure riservate e corrette per la gestione delle credenziali di autenticazione; - l utilizzazione di un sistema di autorizzazione; - l adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi nei limiti di quanto disposto dal Disciplinare Tecnico di cui all art. 6 del presente Regolamento; - l adozione degli strumenti correnti di sicurezza dei dati e della rete. IDEM Art. 4 Limiti all utilizzo della Rete G.A.R.R. L Università e lo Studente sono tenuti a rispettare le norme stabilite dalla rete nazionale G.A.R.R. ("Gestione Ampliamento IDEM
5 Rete Ricerca"), di cui l Università fa parte, di seguito richiamate: 1. Sulla rete GARR non sono ammesse le seguenti attività: - fornire a soggetti non autorizzati all'accesso alla rete GARR il servizio di connettività di rete o altri servizi che la includono, quali la fornitura di servizi di housing, di hosting e simili, nonché permettere il transito di dati e/o informazioni sulla rete GARR tra due soggetti entrambi non autorizzati all'accesso sulla rete GARR (third party routing); - utilizzare servizi o risorse di rete, collegare apparecchiature o servizi o software alla rete, diffondere virus, hoaxes o altri programmi in un modo che danneggi, molesti o perturbi le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili sulla rete GARR e su quelle ad essa collegate; - creare o trasmettere (se non per scopi di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale) qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo religioso; - trasmettere materiale commerciale
6 e/o pubblicitario non richiesto ("spamming"), nonchè permettere che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività; - danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password) e chiavi crittografiche riservate; - svolgere sulla rete GARR ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa Internazionale, nonchè dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di utilizzo delle reti e dei servizi di rete oggetto di accesso. 2. La responsabilità per il contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la rete è delle persone che li producono e diffondono. 3. I soggetti autorizzati (S.A.) all'accesso alla rete GARR, definititi nel documento "Regole approvate dalla CRCS", possono utilizzare la rete per tutte le proprie attività istituzionali. Si intendono come attività istituzionali tutte quelle inerenti allo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto di un soggetto autorizzato, comprese le attività all'interno di convenzioni o accordi approvati dai rispettivi organi competenti, purché l'utilizzo sia a fini
7 istituzionali. Rientrano in particolare nelle attività istituzionali, la attività di ricerca, la didattica, le funzioni amministrative dei soggetti e tra i soggetti autorizzati all'accesso e le attività di ricerca per conto terzi, con esclusione di tutti i casi esplicitamente non ammessi dal presente documento. Altri soggetti, autorizzati ad un accesso temporaneo alla rete (S.A.T.), potranno svolgere solo l'insieme delle attività indicate nell'autorizzazione. Il giudizio finale sulla ammissibilità di una attività sulla rete GARR resta prerogativa degli Organismi Direttivi del GARR. 4. Tutti gli utenti a cui vengono forniti accessi alla rete GARR devono essere riconosciuti ed identificabili. Devono perciò essere attuate tutte le misure che impediscano l'accesso a utenti non identificati. Di norma gli utenti devono essere dipendenti del soggetto autorizzato, anche temporaneamente, all'accesso alla rete GARR. Per quanto riguarda i soggetti autorizzati all'accesso alla rete GARR (S.A.) gli utenti possono essere anche persone temporaneamente autorizzati da questi in virtù di un rapporto di lavoro a fini istituzionali. Sono utenti ammessi gli studenti regolarmente iscritti ad un corso presso un soggetto autorizzato con accesso alla rete GARR. 5. E' responsabilità dei soggetti
8 autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla rete GARR di adottare tutte le azioni ragionevoli per assicurare la conformità delle proprie norme con quelle qui esposte e per assicurare che non avvengano utilizzi non ammessi della rete GARR. Ogni soggetto con accesso alla rete GARR deve inoltre portare a conoscenza dei propri utenti (con i mezzi che riterrà opportuni) le norme contenute in questo documento. 6. I soggetti autorizzati all'accesso, anche temporaneo, alla rete GARR accettano esplicitamente che i loro nominativi (nome dell'ente, Ragione Sociale o equivalente) vengano inseriti in un annuario elettronico mantenuto a cura degli Organismi Direttivi GARR. 7. In caso di accertata inosservanza di queste norme di utilizzo della rete, gli Organismi Direttivi GARR prenderanno le opportune misure, necessarie al ripristino del corretto funzionamento della rete, compresa la sospensione temporanea o definitiva dell'accesso alla rete GARR. 8. L'accesso alla rete GARR è condizionato all'accettazione integrale delle sopraesposte norme e delle altre ed esse connesse. Art. 5 Forme di pubblicità del Regolamento. Il Regolamento di accesso ai servizi informatici da parte degli studenti è pubblicizzato con le seguenti modalità: Art. 5 Forme di pubblicità del Regolamento. Il Regolamento di accesso ai servizi informatici da parte degli studenti è pubblicizzato oltre che nelle forme usuali previste dallo Statuto art. 43, anche con le seguenti modalità:
9 - Inserimento del regolamento nel sito Web di Ateneo - Informativa sul Regolamento inserita nel modulo di pre-immatricolazione e di immatricolazione; - L avvenuta presa visione del Regolamento e delle regole in esso individuate, che ha valore di esplicita accettazione, dovrà essere confermata in via elettronica al primo accesso dell utente ai servizi informatici; - Ogni modifica verrà comunicata tramite una allo Studente con conferma di ricevimento che ha valore di prova della consegna al destinatario; - Ogni modifica verrà comunicata anche tramite un allegato cartaceo inviato con la I o la II rata delle tasse universitarie. - Inserimento del regolamento nel sito Web di Ateneo - Informativa sul Regolamento inserita nel modulo di pre-immatricolazione e di immatricolazione; - Ogni modifica verrà comunicata tramite una alla casella istituzionale dello Studente Art. 6 Disciplinare tecnico. 1. Il Disciplinare Tecnico costituisce un allegato del presente Regolamento che, considerata la rapida evoluzione degli aspetti tecnologici/informatici, è suscettibile di periodici aggiornamenti finalizzati ad adeguare le eventualità di utilizzo delle risorse alle nuove possibilità. 2. Il Disciplinare è formulato e sarà poi aggiornato almeno una volta all anno con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo sentiti il Gruppo di Indirizzo del SIA, la Direzione Servizi Informatici di Ateneo e la Commissione sulla Privacy. IDEM
10 Art. 7 Entrata in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull Albo Ufficiale di Ateneo. IDEM
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