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1 UNIVERSITA AREA AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI Ufficio Affari Generali Prot Rep. 208/2015 del 06/02/2015 CONVENZIONE TRA L UNIVERSITÀ DI E IL CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO (C.U.S.I.) PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA NEL SETTORE SPORTIVO tra Università degli Studi di Firenze, c.f. O , di seguito denominato "Università", rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Tesi, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza San Marco, 4 Centro Universitario Sportivo Italiano, c.f , di seguito denominato CUSI, rappresentato dal Presidente del CUSI, Avv. e Lorenzo Lentini, domiciliato per la carica in Roma, Via Angelo Brofferio, 7 premesso che ai sensi della Legge 28/06/1977 n. 394 e del regolamento ivi previsto, emanato con D.M. del 18/09/1977, è stato istituito, presso l'università, il Comitato per lo Sport Universitario (di seguito"comitato") che sovrintende agli indirizzi i gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività; che il CUSI è un ente riconosciuto per lo svolgimento di attività sportive sul piano nazionale ed internazionale; tutto ciò premesso, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui al regolamento per lo sport universitario approvato con D.M. 18/09/1977 e,

2 UNIVERSITÀ DI in modo particolare, di incentivare la pratica sportiva nel quadro della formazione globale dello studente, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Oggetto l. L'Università affida al CUSI la realizzazione delle attività previste dal programma deliberato dal proprio Comitato per lo Sport Universitario, in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione. 2. La realizzazione delle predette attività è svolta dal CUSI per il tramite del suo organo periferico Comitato per lo Sport Universitario, che ne assume la piena responsabilità insieme al CUSI. ART.2 Attività del C USI Il CUSI: 1. si impegna alla gestione ed alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà o in uso dell'università descritti all'articolo 1 della Convenzione tra Università di Firenze e CUS Firenze, siglata in data 8 gennaio 2008, che si allega sub lettera A così formando parte integrante della presente convenzione, e mette a disposizione tutto quanto occorre per il loro funzionamento; 2. procede all'acquisto degli arredamenti, delle attrezzature e del materiale sportivo necessario per la realizzazione delle attività previste nel programma. Tali beni, preventivamente inventariati, restano di proprietà 3. dell'università; non è soggetto ad inventario il materiale destinato ad esaurirsi per l'uso conforme alla sua destinazione; 4. provvede all'eventuale realizzazione e/o ampliamento e/o adattamento e/o completamento di impianti sportivi di modesta entità; 5. organizza, in conformità al programma ed al piano finanziario, le attività sportive a qualsiasi livello ed in particolare: i.

3 UNIVERSITA a} l'attività promozionale nei vari sport fondamentali, in relazione alla disponibilità delle attrezzature; b} i corsi di iniziazione o perfezionamento nelle varie discipline sportive; c} la partecipazione ad attività agonistiche a carattere universitario o nell'ambito delle Federazioni sportive a livello nazionale ed internazionale a cura o sotto il controllo dei competenti Organi centrali del CUSI, il CONI e le Federazioni sportive competenti. ART.3 Personale del CUSI Il personale tecnico, amministrativo dipendente o legato da rapporti di collaborazione che il CUSI impiega per l'espletamento dei programmi e delle attività di cui all'art.1 è a suo esclusivo carico, pertanto l Amministrazione universitaria resta, in ogni caso, estranea ad ogni rapporto. ART.4 Proposta di attività e piano finanziario In relazione agli articoli precedenti il CUSI presenta, all'inizio di ogni anno e comunque entro il mese di febbraio, una proposta di attività da svolgere ed il relativo piano finanziario. ART.5 Comitato per lo Sport Universitario Il Comitato per lo Sport Universitario approva il programma ed il piano finanziario. Sulla base del programma e del piano finanziario, come sopra approvati, l'università, si impegna a corrispondere le relative somme. ART. 6 Fondi ministeriali 1. Sulla base del suddetto programma e del piano finanziario, l'università mette a disposizione una quota pari al 50% dei fondi all'uopo assegnati dal Ministero competente, non appena essi saranno disponibili, come anticipazione delle spese sostenute o da sostenere per attuare le iniziative di Mci 0.. "' ' J V'

4 UNIVERSITÀ DEGli STUDI cui all'art. 2 della presente convenzione. 2. Il CUS provvede al rendiconto delle spese di volta in volta sostenute. 3. L'Università provvede, su delibera del Comitato, al reintegro delle spese rendicontate fino ad un massimo del 75% dei fondi a disposizione. La residua somma è versata documentazione. a saldo, previa esibizione al Comitato della relativa 4. Nel caso in cui il Comitato non si riunisca entro il mese di maggio, è Previsto il versamento del contributo di un ulteriore 2 5% dei fondi ministeriali. La residua somma è versata a saldo, previa esibizione al Comitato della relativa documentazione. ART. 6 bis Fondi di ateneo 1. Sulla base del programma e del piano finanziario approvati secondo l'articolo 5, l'università provvede alla messa a disposizione del 50% della tassa di scopo introdotta dal Consiglio di amministrazione dell Ateneo in data 22 giugno 2012, suddivisa secondo le fasce contributive, non appena disponibile. 2. Sarà cura dell'ateneo comunicare contestualmente al versamento - l'entità dei contributi percepiti e la composizione degli stessi. 3. L'Università provvede, su delibera del Comitato, al reintegro delle spese rendicontate fino ad un massimo del 75% dei fondi a disposizione. La residua somma è versata a saldo, previa esibizione al Comitato della relativa documentazione. 4. Nel caso in cui il Comitato non si riunisca entro il mese di maggio, è previsto il versamento del contributo di un ulteriore 25% dei versamenti studenteschi percepiti allo scopo. La residua somma è versata a saldo, previa esibizione al Comitato della relativa documentazione.

5 UNIVERSITÀ ART. 7 Relazione annuale 1. Il CUSI, tramite il proprio ente federato CUS Firenze, presenta ogni anno al Comitato una relazione sull'attività svolta e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'ateneo. 2. La nota delle spese relative alla rendicontazione periodica deve essere conforme al piano finanziario. La relativa documentazione deve essere conforme alle norme fiscali, tributarie e agli oneri sociali. 3. Il Comitato potrà richiedere al CUSI un'articolazione aggiuntiva della relazione, corrispondente alle esigenze conoscitive suddivise programmi e attività di cui all'art. 2. ART. 8 Attività sportive a carattere nazionale ed internazionale 1. Il CUSI invierà ogni anno al Ministero competente ed all'università, attraverso il Comitato un piano delle attività di carattere nazionale ed internazionale che intende svolgere e promuovere lo sport universitario. suggerirà le iniziative atte a 2. Dovendo così il CUSI provvedere direttamente alle attività sportive a carattere nazionale ed internazionale, l'università verserà annualmente al CUSI stesso per le predette finalità, non appena disponibili i fondi all'uopo assegnati dal Ministero, una somma pari al 10% dell'intero importo di competenza del C USI. 3. Il CUSI rilascerà contestuale quietanza per il relativo discarico contabile. 4. La rendicontazione di tali fondi afferenti in via esclusiva ad un'attività promozionale globale non riferibile, stanti le premesse, alle singole attività locali, sarà dal CUSI resa direttamente al Ministero, e per conoscenza all'università, unitamente ad una relazione sulle attività svolte, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6 UNIVERSITA ART. 9 Tracciabilità finanziaria Il CUSI dovrà accendere un conto corrente bancario dedicato presso un istituto debitamente autorizzato all'esercizio del credito ai sensi della vigente normativa, sito nel Comune di Firenze, sul quale dovranno essere effettuate anche tutte le operazioni inerenti alla gestione dei fondi di cui all'articolo 6. ART. 10 Durata l. La presente convenzione ha durata di nove anni, decorrenti dalla stipula della stessa. 2. Resta comunque salva la possibilità di disdetta di una delle due parti da darsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. ART.ll Norme transitorie e finali Le spese relative alla stipula del presente atto sono a carico del CUSI senza diritto di rivalsa nei confronti dell'università. Firenze, per l'università degli Studi di Firenze Il Rettore Professor Alberto Tesi per il Centro Universitario Sportivo Italiano Avvocato Lorenzo Lentini

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