LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1962, n. 11
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- Bernardo Lamberti
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1 LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1962, n. 11 Istituzione dell'"istituto Trentino di Cultura" (b.u. 4 settembre n. 36) Art. 1 È istituito, con sede in Trento, l'istituto trentino di cultura. Le norme sulle finalità, sulle strutture e sul funzionamento dell'istituto sono fissate nello statuto allegato alla presente legge. Art. 1 bis 1. Per la realizzazione dei propri fini statutari, nei limiti delle disponibilità di bilancio e degli indirizzi della programmazione di sviluppo provinciale, l'istituto è autorizzato a partecipare ad associazioni, fondazioni, società di capitali o ad altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica ( 1 ). Art. 2 I bilanci preventivi dell'istituto sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini dell'istituto, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi dell'istituto, la Giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece una commissione di tre membri, la quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'istituto e promuovere, entro i tre mesi successivi alla sua nomina, la ricostruzione del consiglio di amministrazione. Art. 3 Per il funzionamento dell'istituto e delle sue iniziative, l'istituto stesso può valersi di personale di assunzione diretta delle varie categorie, di personale messo a disposizione dalla Provincia di Trento, nonché di persone di volta in volta incaricate in considerazione della loro particolare competenza o rinomanza. Art. 4 Qualora risulti necessario, la Provincia di Trento è autorizzata a mettere a disposizione dell'istituto un'apposita sede. Art. 5 La Provincia di Trento è autorizzata a versare all'istituto di cui all'art. 1, la somma di lire per l'esercizio finanziario 1962 e, per gli esercizi futuri, una somma, non inferiore a lire da determinarsi di anno in anno con legge di bilancio.
2 Art. 6 Disposizione transitoria In attesa della costituzione degli organi ordinari, il governo dell'istituto è attribuito ad una commissione di tre o cinque membri nominata dalla Giunta provinciale. La commissione provvederà alla convocazione della prima assemblea entro sei mesi dalla data di insediamento della commissione medesima. Art. 7 omissis ( 2 ) Art. 8 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione ( 3 ). Allegato Statuto dell'istituto trentino di cultura ( 4 ) Art 1 Finalità 1. L'Istituto trentino di cultura (di seguito citato come istituto), che ha sede in Trento. si propone attività di studio, di ricerca e di cultura nei campi delle scienze fisicomatematiche, naturali, delle tecnoscienze e delle scienze storiche, sociali e umane, in spirito di reciproca collaborazione con l'università di Trento, in coerenza con la specialità istituzionale della stessa, e con altri centri scientifico-culturali, nazionali ed internazionali, rilevanti nell'ambito dei programmi dell'istituto. 2. L'istituto persegue altresì la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni locali, in apertura alle culture nazionale ed europea. Art. 2 Norme e regime giuridico 1. L'istituto è ente pubblico provinciale a struttura associativa e persegue i suoi fini operando anche in regime di diritto privato. 2. Con piena autonomia gestionale, amministrativa e di programmazione scientifica, esso orienta la sua azione secondo specifici programmi pluriennali e bilanci annuali. 3. L'istituto riferisce annualmente alla Provincia autonoma di Trento circa i risultati conseguiti. 4. L'istituto ispira la sua azione al principio della trasparenza degli atti e dei processi amministrativi e decisionali, disciplinando con apposito regolamento le modalità di esecuzione. Art. 3
3 Soci 1. I soci dell'istituto si distinguono in: a) soci fondatori: b) soci sostenitori; c) soci ordinari. 2. Sono soci fondatori, sostenitori e ordinari quegli enti o persone che contribuiscono con quote rispettive annue non inferiori a quelle stabilite dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione. 3. Le nuove associazioni sono deliberate dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione. 4. Nei casi di mancato pagamento della quota sociale, di recesso e per gravi motivi da accertarsi da parte dell'assemblea, la perdita della qualità di socio è deliberata dall'assemblea stessa, su proposta del consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei soci. 1. Sono organi dell'istituto: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) la giunta esecutiva; d) il presidente; e) il collegio dei revisori dei conti. Art. 4 Organi Art. 5 Assemblea dei soci 1. L'assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, dai soci sostenitori e dai soci ordinari, legalmente rappresentati, in regola con le quote associative. 2. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci. 3. L'assemblea è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti (fatto salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 3). A parità di voti la proposta è respinta. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente dell'istituto ed in loro assenza da un membro designato dall'assemblea stessa. 4. L'assemblea provvede: a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; b) ad eleggere i membri del consiglio di amministrazione ed i revisori dei conti di propria spettanza; c) a deliberare le eventuali indennità da corrispondere agli amministratori ed ai revisori dei conti; d) a proporre eventuali modifiche dello statuto alla Provincia autonoma di Trento; e) a deliberare in merito all'acquisto o alla perdita della qualità di socio, come disposto dall'art. 3; f) a stabilire l'ammontare delle quote associative.
4 Art. 6 Consiglio di amministrazione 1. L'istituto è retto da un consiglio di amministrazione composto da 15 membri così suddivisi: a) sette (7) consiglieri nominati dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento: b) sette (7) consiglieri eletti dall'assemblea dei soci su designazione dei soci diversi dalla Provincia autonoma di Trento, dei quali cinque (5) espressi dai soci fondatori; c) il rettore dell'università degli studi di Trento. 2. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. 3. Il consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria ogni sei mesi, dal presidente, con preavviso scritto di cinque giorni. Il preavviso contiene l'ordine del giorno della seduta. Il consiglio di amministrazione è convocato in via straordinaria per iniziativa del presidente o a richiesta di un terzo dei consiglieri. 4. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. 5. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente. 6. Fatte salve le competenze dell'assemblea dei soci, spetta al consiglio di amministrazione ogni attribuzione relativa alla programmazione, gestione e amministrazione delle attività dell'istituto. Provvede altresì a quant'altro sia necessario per il raggiungimento degli scopi dell'istituto. Art. 7 Giunta esecutiva 1. Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno una giunta esecutiva alla quale delegare proprie funzioni, ad eccezione dei poteri di nomina, di approvazione delle proposte di bilancio (preventivo, variazione, consuntivo), nonché di approvazione o variazione della pianta organica del personale. 2. La giunta è formata dal presidente dell'istituto, che la presiede, dal vicepresidente e da 3 membri eletti dal consiglio di amministrazione, di cui almeno uno scelto tra i consiglieri nominati dalla Provincia autonoma di Trento. Art. 8 Presidente dell'istituto 1. Il consiglio di amministrazione elegge il presidente, che contemporaneamente è presidente dell'istituto, e un vicepresidente che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il presidente è scelto fra i membri designati dalla Giunta provinciale e deve possedere doti di comprovata esperienza e di accertata competenza scientifiche di rilievo nazionale. 2. Spetta al presidente l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci, nonché la gestione ordinaria nei limiti stabiliti con delibera di massima dal consiglio di amministrazione. 3. Il presidente rappresenta l'istituto. 4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e nelle materie eventualmente a lui delegate.
5 Art. 9 Consulta dei direttori dei centri 1. Il presidente si avvale della consulta dei direttori dei centri al fine di garantire il coordinamento delle attività di studio e ricerca facenti capo all'istituto. Art. 10 Centri di ricerca 1. L'istituto, nell'ambito delle proprie finalità, istituisce centri di ricerca e di studio dotati di autonomia culturale e scientifica. 2. I centri, disciplinati con appositi regolamenti dall'istituto secondo criteri organizzativi tendenzialmente omogenei, sono articolazioni dell'istituto senza personalità giuridica ed operano sulla base di deleghe amministrativo-gestionali del consiglio di amministrazione. 3. Essi hanno il compito di promuovere e realizzare attività di ricerca, di studio e culturali, in particolare in collaborazione con l'università degli studi di Trento. con la quale possono essere elaborati piani di sviluppo comune in spirito di reciprocità, nonché con istituti e strutture accademiche e di ricerca, nazionali ed internazionali. Art. 11 Consigli scientifici 1. Il consiglio di amministrazione nomina un consiglio scientifico per ciascun centro. 2. Il consiglio scientifico è organo di consulenza del consiglio di amministrazione e del presidente dell'istituto ed in questa veste fornisce pareri obbligatori, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, sui programmi annuali e pluriennali proposti dal direttore del centro, nonché sulle loro significative variazioni. 3. Esso è altresì organo di controllo della attività di ricerca svolta dal centro ed è organo di verifica in ordine allo stato di avanzamento delle ricerche ed al conseguimento degli obiettivi proposti. In tale veste il consiglio scientifico riferisce tramite il suo presidente al consiglio di amministrazione ed al presidente dell'istituto. 4. Il consiglio scientifico è composto da esperti, di comprovata esperienza nei settori di interesse del centro, in numero non inferiore a 3 e di norma non superiore a 12. I membri del consiglio scientifico non possono svolgere altre attività di ricerca o in genere attività culturali o di studio per conto dell'istituto. Essi sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente dell'istituto. 5. Ogni consiglio elegge nel suo seno il proprio presidente. Art. 12 Organi dei centri di ricerca 1. Sono organi dei centri il direttore ed il comitato consultivo, laddove deliberato dal consiglio di amministrazione. 2. In considerazione delle specificità e delle tradizioni dei singoli centri, il consiglio di amministrazione può istituire presso ciascun centro, con modalità da definire mediante regolamento, un comitato direttivo di nomina del direttore, con compiti di coordinamento e promozione delle attività scientifiche del centro stesso.
6 Art. 13 Direttori dei centri di ricerca 1. Il direttore di ciascun centro è nominato dal consiglio di amministrazione. La nomina avviene all'interno di una rosa di nomi proposta al consiglio di amministrazione dal presidente, il quale preventivamente acquisisce anche motivate segnalazioni del comitato direttivo e sente il comitato consultivo. 2. Il direttore propone i progetti della cui attuazione è responsabile; gestisce i beni e gli strumenti affidati al centro per l'esercizio della sua attività e di essi è parimenti responsabile: coordina l'attività di tutto il personale messo a disposizione del centro. 3. Il direttore è tenuto a sottoporre programmi di ricerca, previsioni di bilancio annuali e pluriennali, relazioni consuntive e relativi pareri del comitato consultivo (laddove previsto) all'approvazione del consiglio di amministrazione, tramite il presidente dell'istituto. 4. L'incarico di direttore è incompatibile con quello di membro del consiglio scientifico. Art. 14 Comitati consultivi dei centri di ricerca 1. Il comitato consultivo, laddove deliberato dal consiglio di amministrazione, è organo di consultazione obbligatoria del direttore del centro. Esso è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dal personale addetto alla ricerca, con modalità da definirsi mediante apposito regolamento. 2. Il comitato consultivo esprime al direttore pareri obbligatori sui progetti di ricerca, le previsioni di bilancio annuali e pluriennali e le relazioni consuntive. Il direttore, qualora si discosti dal parere del comitato, motiva la sua decisione nei termini previsti dal regolamento. Art. 15 Patrimonio e mezzi 1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti. 2. Le rendite dell'istituto sono costituite: a) dai frutti del patrimonio; b) dalle quote associative dei soci fondatori, sostenitori e ordinari; c) dai contributi straordinari dei soci, di persone ed enti; d) dalle vendite e dai proventi conseguiti a fronte delle attività dell'istituto. Art. 16 Gestione del patrimonio e anno sociale 1. La cassa è affidata ad un tesoriere, nominato dal consiglio di amministrazione, che può essere richiesto di idonea cauzione. 2. Le somme eccedenti i bisogni ordinari sono investite di regola in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato o assimilati a questi ultimi. 3. L'anno sociale e finanziario dell'istituto decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
7 Art. 17 Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, scelti tra persone iscritte al registro dei revisori contabili, di cui due di nomina dell'assemblea dei soci e uno di nomina della Giunta provinciale. 2. I revisori durano in carica per un biennio e possono essere confermati. 3. Il collegio ha l'obbligo di esaminare il conto consuntivo e di riferire alla assemblea dei soci. Copia della relazione e del consuntivo sono inviati alla Giunta provinciale. Art. 18 Scioglimento 1. Nel caso in cui vengano meno tanti soci quanti rappresentano i due terzi del contributo annuale al funzionamento dell'istituto, detratta la somma corrisposta dalla Provincia autonoma di Trento, la Giunta provinciale potrà disporre la messa in liquidazione dell'istituto. 2. Il patrimonio sarà amministrato da un commissario liquidatore nominato dalla Provincia, la quale assegnerà l'eventuale supero attivo ad uno o più enti con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto. Norme transitorie Art Il presente statuto entra in vigore il 1 gennaio In via transitoria il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti in carica a tale data mantengono le proprie funzioni fino al termine del proprio mandato. Art In attesa dell'approvazione dei rispettivi regolamenti dei centri, il consiglio di amministrazione può disciplinare la fase transitoria, sentiti i centri. Art La prima assemblea dei soci convocata in data successiva al 1 gennaio 1994 delibera in merito al comma 2 dell'art. 3 (quote di associazione) ed è composta da tutti i soci in possesso di tale qualifica all'entrata in vigore del presente statuto. 2. Sono soci fondatori gli enti che rivestono tale qualifica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto. Tale qualifica è mantenuta a condizione che venga versata la quota stabilita dall'assemblea dei soci. NOTE (1) Articolo aggiunto dall'art. 24 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.
8 (2) Disposizioni finanziarie. (3) Per la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 vedi ora il d.p.r. 31 agosto 1972, n (4) Statuto sostituito con deliberazione della Giunta provinciale 29 ottobre 1993, n , ai sensi dell'art. 32 della l.p. 30 luglio 1987, n. 12.
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