LA LEGGE N. 41 DEL 2016: LETTURA GUIDATA E ANNOTATA.

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1 LA LEGGE N. 41 DEL 2016: LETTURA GUIDATA E ANNOTATA. ART. 589 BIS e TER c.p.. (OMICIDIO STRADALE). Art. 589 bis, comma 1: Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni. a) E l ipotesi base. Rimangono ferme la figura astratta e la pena già previste dal previgente art. 589 co. 2 c.p.. b) Il delitto si consuma in tutti i casi di omicidio che si sono verificati sulle strade come definite dall art. 2, co. 1, CdS ( l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali ), anche se il responsabile non è conducente di veicolo; infatti il CdS regola anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli (Circolare Ministeriale sulla l. n. 41 del 2016). c) Questa ipotesi base è l unica che si può consumare anche conducendo un veicolo senza motore. d) La norma punisce solo la colpa specifica, non quella generica. La questione è depotenziata dall art. 140, co. 1 CdS ( Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale ). Ma possono rimanere spazi di colpa generica. La Cassazione ha infatti ritenuto che in tema di responsabilità da sinistri stradali, l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell'agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del neminem laedere, la cui violazione costituisce colpa per imprudenza. I conducenti, infatti, rimangono vincolati all'obbligo del neminem laedere, che caratterizza i casi di affermazione di responsabilità per reati colposi contro la vita e l'incolumità individuale, con la conseguenza che indipendentemente dall'eventuale disciplina legislativa della condotta posta in essere, la violazione di tale principio, anche se non sanzionata dalla legge, costituisce pur sempre colpa per imprudenza e determina responsabilità penale in caso di morte o lesioni (Cass., n ). e) Dire Chiunque cagioni per colpa significa non solo esigere il nesso causale (ovviamente), ma anche gli altri requisiti della colpa, e cioè la prevedibilità ed evitabilità. Comma 2: Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente: - degli artt. 186, co. 2, lettera c); - e 187 CdS, - cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni. a) Viene confermata la figura astratta dell art. 589 c.p., co. 3, previgente, ma sale molto (specie nel minimo) la pena. b) E aggravante ad effetto speciale (lo dirà l art. 590 quater c.p.). c) Questione: i reati ex artt. 186 e 187 CdS concorrono con l omicidio stradale, o si tratta di reato complesso ex art. 84 c.p.? ( art. 84 c.p. Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato ).

2 Ma il co. 2 dell art. 186 del CdS (non l art. 187 CdS), risolve il problema, recando già la clausola ove il fatto non costituisce più grave reato. Comunque, trattandosi di reati colposi, non sarebbe configurabile la continuazione (art. 81 c.p.), salvo (secondo un indirizzo giurisprudenziale) che si tratti di colpa cosciente (cioè con previsione dell evento non voluto). Tuttavia, per il co. 2 dell art. 589 bis c.p. è indifferente che la condotta presupposta (artt. 186 e 187 CdS) sia dolosa o colposa. d) In questa aggravante da un lato pare rilevare anche la colpa generica ( per colpa ). Da altro lato sembra non necessitare la causalità della colpa (di regola essenziale), almeno quella della colpa specifica, nel senso che pare irrilevante che l evento morte sia stato causato dallo stato di alterazione in cui guidava il reo. Quindi sussisterebbe la responsabilità aggravata in caso di incidente riconducibile alla colpa del conducente in condizioni alterate, pur se i profili di colpa nulla avessero a che fare con lo stato di alterazione (AMATO, in Guida al Diritto, n. 16/2016). Dubito che quella che precede sia l intenzione del legislatore, che invece è palesemente quella di sanzionare più gravemente la colpa specifica prevista dalla norma, e sanzionarla quando sia causale (diversamente non avrebbero ragionevolezza gli aumenti di pena, come vuole invece l art. 3 Cost.). Osservo che presupposti del reato di omicidio (probabilmente da intendersi come colpa specifica) sono contravvenzioni generalmente dolose (artt. 186 e 187 CdS), anche se (essendo contravvenzioni) per il loro elemento soggettivo basta la colpa. e) Non è concettualmente esclusa la configurabilità dell addebito a titolo di dolo eventuale, attraverso la valorizzazione dei relativi indici di adesione all evento di cui alle Sezioni Unite, n del 24 aprile V. infatti Cass., Sez. I, 26 marzo 2015, che, in linea con i principi delle Sezioni Unite, in una fattispecie in cui il reato di omicidio volontario con dolo eventuale era stato contestato a carico del conducente di un veicolo responsabile di un incidente stradale con esito mortale ai danni di un pedone, ha ritenuto motivata la decisione di condanna affermativa della sussistenza del dolo, essendosi valorizzate plurime circostanze dimostrative del dolo eventuale. Comma 3: La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'art. 186 bis, co. 1, lett. b), c) e d), del CdS (trasportatori importanti, esclusi quindi i neo patentati ), il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, co. 2, lett. b), del CdS, cagioni per colpa la morte di una persona. a) Per questi soggetti il trattamento è più severo: la soglia si abbassa alla lett. b). b) E aggravante ad effetto speciale (lo dirà l art. 590 quater c.p.). Comma 4): Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b), del CdS, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. a) E una figura minore (per pena edittale) rispetto alla figura base del co. 2. b) E aggravante ad effetto speciale (lo dirà l art. 590 quater c.p.). Comma 5): La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. a) Qui la colpa dell omicidio stradale non è più nel guidare in stato di ebbrezza, ma in alcune condotte (violazioni) particolarmente gravi. b) E aggravante ad effetto speciale (lo dirà l art. 590 quater c.p.). c) A proposito dell accertamento della velocità la Circolare Ministeriale contiene alcuni suggerimenti tecnici. Occorre però considerare che dovranno essere applicati gli artt. 354 c.p.p. (accertamenti urgenti di PG), 356 c.p.p. (diritto di assistere in capo al difensore, pur senza preavviso), 114 att. c.p.p. (obbligo di avvisare l indiziato che può farsi assistere dal difensore di fiducia, a pena di nullità). Questa regola vale per tutte le ipotesi di accertamenti ex art. 354 c.p.p.. d) Secondo la Circolare ministeriale, l'ipotesi di omicidio aggravato di cui all'art. 589 bis c.p., co. 5, n. 3 (sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale) si configura nel caso in cui un conducente di un veicolo a motore abbia sorpassato un altro veicolo che si fosse fermato o stesse rallentando per consentire ai pedoni di attraversare sugli appositi attraversamenti regolati, come previsto dall'art. 148, co. 13, C.d.S.. MA: la disposizione, almeno letteralmente, non presuppone un attraversamento del pedone in atto. e) L'aggravante di cui al n. 3) dell'art. 589 bis, co. 5. c.p., per la Circolare ministeriale si può concretizzare solo quando il conducente di un veicolo a motore che effettua il sorpasso in presenza dì striscia orizzontale continua, per compiere tale manovra, sia costretto a superare, anche solo in parte, la stessa striscia con il proprio veicolo. Qualora, invece, per le dimensioni della strada o dei veicoli, la manovra di sorpasso non richieda il superamento della predetta linea continua, non ricorre il caso di omicidio aggravato in argomento. Comma 6: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. a) Circostanza aggravante ad effetto ordinario (v. art. 590 quater c.p., che sottrae anche questa circostanza dal giudizio di prevalenza o equivalenza di altre circostanze). b) Per il rapporto fra questa circostanza e quelle di cui sopra vale l art. 63, co. 3, c.p., ove prevede che quando sussiste una circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze (compresa questa, quindi) non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta (sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo). c) Dovrebbe valere l art. 221, co. 1, CdS ( Connessione obiettiva con un reato. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa ). Ma per l opinione contraria v. Circolare Ministeriale. d) Rimane fuori dalla disposizione (anche per il divieto di analogia in materia penale) il caso della patente scaduta (SQUILLACI, in Diritto penale contemporaneo). Comma 7: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla metà.

4 a) E circostanza attenuante ad effetto speciale (art. 63 c.p.p.). b) Qui il concorso di cause (art. 41, co. 1, c.p.) funge da attenuante. Es.: il concorso di colpa della vittima. Naturalmente rimane impregiudicato il caso di interruzione del nesso causale (art. 41, co. 2, c.p.). c) AMATO, da Guida dir., n. 16/ 2016: stante la formulazione della disposizione, la diminuente consegue non solo al contributo colposo della vittima nel provocare l incidente, ma anche alla cooperazione colposa o al concorso di cause colpose indipendenti, allorquando cioè, anche a prescindere dalla colpa della vittima, l incidente sia riconducibile alla condotta di più conducenti. Comma 8: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. NOTA: a) E la riproduzione dell ultimo comma del previgente art. 589 c.p., salvo l aumento della pena massima. E una forma di cumulo giuridico. b) I singoli reati conservano ciascuno la propria autonomia, anche per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale e processuale che li concernono, compresa la eventuale procedibilità a querela di parte per il reato di lesioni colpose (Cass., Sez. IV, 19 marzo 2008) e compresa altresì la conseguente autonomia del computo della prescrizione per ciascuno dei reati unificati (Cass., Sez. IV, 29 ottobre 2008). Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). Nel caso di cui all'art. 589 bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni». NOTA: a) E una ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 63 c.p.). b) AMATO in Guida dir., n. 16/2016: pur nell assenza di coordinamento normativo, onde evitare un ingiustificata duplicazione del trattamento sanzionatorio è da ritenere che per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590 bis c.p. l aggravante della fuga, ex artt. 589 ter e 590 quater c.p. costituisce ipotesi speciale, che esclude l applicabilità dei corrispondenti reati di cui all art. 189 CdS. Osservo che: - più precisamente si tratta semmai di reato complesso, ex art. 84, co. 1, c.p.; ma il risultato (viene meno l autonomia del reato di cui all art. 189 CdS) sarebbe lo stesso; - il reato complesso assorbirebbe solo il delitto ex art. 189, co. 6 (obbligo di fermarsi), ma non quello ex co. 7 (obbligo di prestare assistenza, che è condotta diversa); - riguardo all elemento soggettivo della fuga ritengo trovi applicazione l art. 59, co. 2, c.p. ( soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa ). Art. 590 quater C.P.. (Computo delle circostanze). Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli artt. 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. NOTA: a) Il legislatore ha voluto evitare gli effetti (depotenziamento) del giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p..

5 b) Nel caso di concorso di circostanze aggravanti troverà applicazione l art. 63 c.p., commi 3-4. ART. 590 BIS (LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME). Comma 1: Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. a) E l ipotesi base (in parallelo all art. 589 bis, co. 1, c.p.), ma limitata alle lesioni gravi e gravissime (le altre lesioni rimangono previste nell art. 590 c.p.). b) Come nel caso dell art. 589 bis c.p., anche qui pare rilevare la sola colpa specifica. Vale quanto osservato in quella sede. c) Il reato di cui all art. 590 bis c.p. è procedibile a querela (come il reato base ex art. 590 c.p.) o d ufficio (come di regola, se non è previsto diversamente)? Dipende dalla natura giuridica del nuovo art. 590 bis c.p. (v. Sez. un., 26 giugno 2002, Fedi, in Diritto penale e processo, 2003, p. 295 s., sulla distinzione fra circostanza del reato e reato autonomo). * Se trattasi di autonoma fattispecie di reato il regime è quello officioso (così ritiene la Circolare ministeriale), a causa della mancanza di una specifica previsione di procedibilità a querela di parte. In tal senso depongono: autonomo nomen iuris, diversa collocazione topografica, pena non fissata per relationem, descrizione non per relationem. * Se si tratta di una serie di nuove circostanze aggravanti della fattispecie base rappresentata dall'art. 590, co. 1, c.p. si applicherà la procedibilità a querela ex art. 590 u. c. c.p.. Inoltre l aggravante base ex art. 590 bis, co. 1, c.p. sarebbe soggetta a giudizio di bilanciamento (si ricava a contrario dall art. 590 quater c.p.). In tal senso: gli artt. 590 (che continua a regolare le lesioni stradali non gravi né gravissime) e 590 bis c.p. tutelano lo stesso bene giuridico (salute). Inoltre, le lesioni personali stradali gravi o gravissime sarebbero caratterizzate da due elementi specializzanti, e cioè: sul piano oggettivo, la natura delle lesioni personali (classificabili come gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 c.p.), e sul piano soggettivo la violazione delle norme sulla circolazione stradale, da considerarsi come un'ipotesi di colpa specifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Per AMATO, in Guida dir., n. 16/2016, quello ex art. 590 bis c.p. è reato procedibile d ufficio. Comma 2: Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente - degli articoli 186, co. 2, lett. c), - e 187 CdS, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. b) E l esatto corrispondente dell art. 589 bis co. 2 c.p.. b) E aggravante ad effetto speciale (lo dice l art. 590 quater c.p.). Comma 3: Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'art. 186 bis, co. 1, lett. b), c) e d), del CdS, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b), del CdS, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

6 a) E l esatto corrispondente dell art. 589 bis c.p., co. 3. b) E aggravante ad effetto speciale (lo dice l art. 590 quater c.p.). Comma 4: Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del CdS, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. a) E l esatto corrispondente dell art. 589 bis co. 4 c.p.. b) E aggravante ad effetto speciale (lo dice l art. 590 quater c.p.). Comma 5: Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. a) E l esatto corrispondente dell art. 589 bis, co. 5, c.p.. b) E aggravante ad effetto speciale (lo dice l art. 590 quater c.p.). Comma 6: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. a) E l esatto corrispondente dell art. 589 bis, co. 6, c.p.. b) E aggravante ad effetto speciale (lo dice l art. 590 quater c.p.). Comma 7: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla metà. a) E l esatto corrispondente dell art. 589 bis, co. 7, c.p.. Comma 8): Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. a) E l esatto corrispondente dell art. 589 bis, co. 8, c.p., salvi adattamenti soprattutto sulla pena edittale. Art. 590-ter (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

7 a) E l esatto corrispondente dell art. 589 ter, c.p., salvo adattamento sulla pena. MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: ACCERTAMENTI SULLE PERSONE. a) all'art. 224 bis, co. 1, C.P.P., dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale». 1) La modifica serve a consentire anche per gli artt. 589-bis e 590-bis c.p. i prelievi coattivi finalizzati alla perizia (art. 224 bis comma 1: se per l esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all esame del perito, il giudice, anche d ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. ). 2) Gli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p. vennero coniati per rispettare l art. 13 Cost. anche in sede di accertamenti peritali e del CT del Pubblico Ministero, poiché il precetto costituzionale prevede che: a) Non è ammessa restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (riserva di giurisdizione e riserva di legge). b) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, la polizia può adottare provvedimenti provvisori, - che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, - se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (meccanismo c. d. del ). c) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. b) all'art. 359 bis c.p.p., (in sintesi: il PM chiede autorizzazione al GIP, e nei casi di urgenza provvede lui stesso, con il solito meccanismo della convalida: ore) dopo il co. 3 (quindi si recepiscono i casi di cui al suddetto art. 224 bis co. 1 c.p.p.) è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589 bis e 590 bis c.p., qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al co. 2 (provvedimento d urgenza del Pubblico Ministero) e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi e' data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 365 (nomina del difensore d ufficio). Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al GIP, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 224-bis c.p.p. (per quanto ci riguarda: non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni sono comunque

8 eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.) 1) La norma serve soprattutto a consentire al PM di provvedere immediatamente. Circa la corretta individuazione del dies a quo che incombe sul Pubblico Ministero per richiedere la convalida al GIP, la dottrina è divisa: alcuni autori ritengono che il termine decorra dall accompagnamento coattivo (se previamente disposto), in analogia a quanto avviene in tema di misure precautelari; altri, dall emanazione del decreto motivato dello stesso pubblico ministero. 2) Le suddette operazioni coattive previste dalla novella sono subordinate al rifiuto da parte dell indiziato di sottoporsi ai controlli ordinari previsti dagli artt. 186 (commi 3, 4 e 5: verifiche preliminari, etilometro, accertamenti nella struttura sanitaria) e 187 CdS (verifiche preliminari, accertamenti su mucosa orale, accertamenti su liquidi biologici, accertamenti in struttura sanitaria). A monte delle operazioni coattive ci sono quindi i reati previsti dagli artt. 186, co. 6, e 187, co. 8, CdS, i quali presuppongono che il rifiuto abbia ad oggetto solo quelle forme di accertamento previste dagli artt. 186 e 187 cit. 3) Per prelievi e accertamenti la PG può servirsi di ausiliari ex art. 348, co. 4 c.p.p. ( La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. ). 4) Si è sostenuto che delle suddette operazioni va redatto verbale (conf. Circolare ministeriale), semmai ex art. 357, co. 2, lett. f) ( f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini ). Altrimenti varrebbe la forma generale dell annotazione ex art. 357, co. 1, c.p.p.. 5) La resistenza dell indiziato alle operazioni coattive va perseguita anche ex art. 337 c.p., se ricorrano gli elementi costitutivi di tale reato. 6) Questione: è possibile il coattivo prelievo di sangue? 6.1 AMATO, in Guida al diritto, n. 16/2016: La disciplina dei prelievi coattivi, in quanto si tratta di limitazione della libertà personale ex art. 13 Cost. (preclusa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ), va interpretata in modo rigoroso e non estensivo. Quindi la predeterminazione per legge (art. 224 bis, comma 1, c.p.p.) dei modi con cui può procedersi al prelievo coattivo («prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale») non sarebbe meramente esemplificativa, bensì tassativa. Quindi, non sarebbe legittimo imporre il prelievo ematico (non compreso espressamente nel co. 1 dell art. 224 bis c.p.p.), che, pure è lo strumento più affidabile per accertare l alterazione psico-fisica indotta dall abuso di alcool o di droghe. L Autore invoca C. cost. n , per la quale il prelievo ematico comporta certamente una restrizione che viola la libertà personale, quando eseguito coattivamente. Quindi il prelievo ematico non potrebbe essere imposto coattivamente, anche se potrebbe essere utilizzato per dimostrare lo stato di alterazione il certificato medico relativo all accertato tasso di alcool e/o alla presenza di tracce di stupefacenti nel sangue dell interessato, se e qualora l analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici e a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto. 6.2 Anche BIGIARINI, in Diritto penale e processo, 2016, n. 4, p. 445, ritiene che, nel rispetto della riserva di legge sui casi e modi di restrizione della libertà personale (ex art. 13, comma 2, Cost.), l elenco di cui al comma primo dell art. 224 bis c.p.p. deve ritenersi tassativo. 6.3 Dubito della fondatezza di questa tesi, perché: - l art. 224 bis c.p.p., co. 1, letteralmente pone proprio un elenco esemplificativo ( atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ). Inoltre (in ipotesi di tassatività dell elencazione suddetta), il vincolo di scopo previsto dalla norma ( ai fini della determinazione del profilo del DNA ) restringerebbe drasticamente le possibilità applicative della norma.

9 Inoltre: il prelievo ematico non può essere compreso fra gli accertamenti medici previsti dall art. 224 bis, comma 1, c.p.p.? A tale proposito (v. BIGIARINI, in Diritto penale e processo, 2016, n. 4, p. 446) la dottrina ha posto in evidenza il deficit di determinatezza che caratterizza la locuzione accertamenti medici, poiché resterebbero in ombra sia l an, sia il quomodo delle operazioni peritali in parola, pur riconoscendosi che la ratio di tale opzione legislativa è da ricercare nel tentativo di sottrarre il dato testuale della norma ad una rapida obsolescenza, alla luce della continua evoluzione della scienza medica (secondo l Autore permangono gravi riserve in punto di aderenza al principio di tassatività enucleato dall art. 13, comma 2, Cost.); ma, a parte la questione di legittimità costituzionale, la categoria è prevista, e va utilizzata. Inoltre, l art. 224 bis, comma 2, c.p.p. (applicabile anche al nostro caso: v. art. 359 bis, co. 3, c.p.p.) disciplina il contenuto tassativo (a pena di nullità) dell ordinanza motivata, e alla lett. f) impone anche al Pubblico Ministero l indicazione delle modalità di compimento delle operazioni. Data la sopra accennata indeterminatezza degli accertamenti (soprattutto medici), tale precisazione consente di rimediare alle lacune di tutela che la normativa presentava in punto di osservanza dell art. 13, comma 2, Cost. (BIGIARINI, in Diritto penale e processo, 2016, n. 4, p. 446). Quindi, la disciplina dettagliata degli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p. mi sembra sufficiente ai fini del rispetto della riserva di legge ex art. 13 Cost.. Noto anche che nei casi ex artt. 186 e 187 CdS, il rifiuto degli accertamenti ivi previsti paralizzerebbe l accertamento delle ipotesi criminose de quibus (con sacrificio maggiore di altro interesse di rilevanza costituzionale: quello della giurisdizione penale) salvo che non si ammetta il prelievo coattivo ematico (almeno nei casi in cui detto prelievo ematico non sia stato fatto a fini sanitari e utilizzato dal magistrato penale). Ammette la possibilità del prelievo ematico coattivo anche il Procuratore della Repubblica di Udine. 7) La previsione che il Difensore ha facoltà di assistere, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni, significa che la PG non è tenuta ad aspettare l arrivo del Difensore, se ciò pregiudica l esito degli accertamenti. 8) Qual è la corretta procedura da seguire nel caso di un ferito incosciente, che dunque non può esprimere un valido consenso? Condivido il pensiero del Procuratore della Repubblica di Udine, come segue. 8.1 Innanzitutto in tale caso va verificato se l'accertamento clinico dell'intossicazione alcolica o da stupefacenti s'inserisce nell'ambito del normale protocollo medico - terapeutico attivato in occasione del ricovero della persona in conseguenza del sinistro. In tal caso non si pone alcun problema ed il dato acquisito dalle autorità sanitarie (certificato) sarà pienamente utilizzabile nel processo penale. 8.2 Nel caso in cui il personale ospedaliero non ritenga di procedere a tale accertamento poiché non previsto dal protocollo medico - terapeutico, può farsi applicazione analogica dell'art. 359 bis, co. 3 bis, c.p.p., ritenendo che l'impossibilità di esprimere un valido consenso sia equivalente al rifiuto. Infatti si prospetta comunque l'esigenza di garantire l'immediata esecuzione degli accertamenti, sotto pena in difetto della loro inutilità. Pertanto il pubblico ministero dovrà adottare, anche oralmente, il decreto menzionato dal novellato art. 359 bis c.p.p., e dovrà in seguito confermarlo per iscritto e richiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari, mentre la polizia giudiziaria dovrà dare immediata notizia delle operazioni al difensore dell'interessato (di fiducia od in mancanza d'ufficio), il quale ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio alle operazioni. ALTRI PROVVEDIMENTI SULLA LIBERTA PERSONALE. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 380, co. 2, c.p.p., dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente: «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'art. 589-bis, secondo e terzo comma, c.p.». 1) L arresto è obbligatorio in flagranza per le ipotesi aggravate ivi previste (artt. 186, co. 2, lett. c), e 187 CdS; conducente professionali di cui all'art. 186 bis, co. 1, lett. b), c) e d), del CdS, che guidi in stato di ebbrezza ex art. 186, co. 2, lett. b).

10 Per l ipotesi base ex art. 589 bis, co. 1, l arresto è invece facoltativo ex art. 381, co. 1, c.p.p.. E la pena edittale prevista dall art. 589 bis, co. 1, c.p. ( da due a sette anni ), non solo consente l arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) ma anche, nella ricorrenza delle altre condizioni di legge (es. il «fondato pericolo di fuga»), il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.) e l applicazione della custodia cautelare in carcere (artt. 274 e 280 c.p.p.). 2) Secondo la Circolare ministeriale, nei casi di arresto obbligatorio per potersi procedere ad esso occorre che sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. In mancanza di essa, nelle more dell accertamento dell'aggravante, ove ne ricorrano le condizioni ( violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ), è comunque possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza di reato. Dice bene la Circolare ministeriale, dovendosi applicare l art. 382 c.p.p., comma 1: È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato (il che non è realistico nei nostri casi) ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. E concretamente ipotizzabile solo l ultimo dei suddetti casi (cose o tracce ecc.). Nemmeno l inseguimento è concepibile nel nostro caso, perché per esso è necessario che la PG colga sul fatto il reo, il quale poi si dia alla fuga. Infatti, le Sezioni Unite, 24 novembre 2015, Rel. Davigo, hanno deciso che non può procedersi all'arresto in flagranza solo sulla base delle informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto. 3) Stante la lettera della novella non pare significativo il fatto che l incipit del co. 2 dell art. 380 c.p.p. continui a prevedere che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi (mentre nel nostro caso si tratta proprio di reati colposi). b) all'art. 381, co. 2, c.p.p., dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente: «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'art. 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, c.p.». 1) Introduce l arresto facoltativo in flagranza per le ipotesi di lesioni stradali aggravate ivi previste (non quindi per l ipotesi base dell art. 590 bis cit., e nemmeno per l aggravante ordinaria del co. 6). 2) La novella (al co. 6) sostituisce all'art. 189 CdS il co. 8 con il seguente: «8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato». Con ciò (al contrario di prima della novella) si è voluto escludere l arresto per tale buon comportamento solo per le lesioni stradali, e non per l omicidio stradale. Ma è ovvio che siffatto buon comportamento dovrà essere valutato ai fini dell eventuale misura cautelare: quindi l arresto rischia di rimanere una punizione esemplare fine a se stessa. In generale, per gli arresti voluti dalla riforma è importante il richiamo all art. 121 att. c.p.p. ( il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive ). 3) È inoltre consentito, per l ipotesi delle lesioni gravissime aggravate ex art. 590 bis, co. 2 e 3, c.p., nella ricorrenza delle altre condizioni di legge (in primo luogo il «fondato pericolo di fuga»), il fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.). I limiti edittali stabiliti per le ipotesi aggravate ex art. 590 bis, co. 2 e 3, nonché 4 e 5 (per queste ultime solo in caso di lesioni gravissime) consentono l applicazione delle misure coercitive (art. 280, co. 1, c.p.p.). Per le ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3, è consentita addirittura l applicazione della custodia cautelare in carcere (art. 280, co. 2, c.p.p.).

11 4) In caso di fuga ed in presenza di danno alla persona, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, co. 8 bis, C.d.S. l'arresto è sempre consentito (art. 189, co. 6, CdS). Ma secondo l'art. 189, co. 8 bis, CdS., nei confronti del conducente che è fuggito dopo l'incidente ma che, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si mette a disposizione degli organi di PG, non è possibile procedere all'arresto (a parte la difficoltà di concepire in quel caso la flagranza). ALTRE NORME DI PROCEDURA c) all'art. 406, co. 2 ter, c.p.p. le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis». 1) Serve a dire che per i nuovi delitti la proroga del termine delle indagini può essere concessa per non più di una volta. d) all'art. 416, co. 2-bis, c.p.p. le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»; 1) Serve a dire che qualora si proceda anche per il nuovo omicidio stradale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (termine ordinatorio). e) all'art. 429, co. 3 bis, c.p.p. le parole: «per il reato di cui all'art. 589, secondo comma, c.p.» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli artt. 589, secondo comma, e 589-bis c.p.». 1) Serve a dire che anche qualora si proceda per il nuovo omicidio stradale, il termine fra il provvedimento di rinvio a giudizio e l udienza dibattimentale non può essere superiore a sessanta giorni. f) all'art. 550, co. 2, c.p.p., dopo la lett. e) e' inserita la seguente: «e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'art. 590-bis c.p.». 1) Serve ad includere il nuovo art. 590 bis c.p. fra i reati a citazione diretta. La norma va letta in combinato disposto con l art. 1 comma 7 della legge, per il quale all'art. 4, co. 1, lett. a), del d. lg. n , le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'art. 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse. NOTA: per togliere le lesioni stradali gravi e gravissime dalla competenza del GdP non c è più bisogno dell inciso ora abrogato, dato che esse sono state ora previste fuori dell art. 590 c.p.. Quindi il trasferimento della competenza dal GdP al Tribunale ha riguardato le sole lesioni stradali di cui all art. 590 bis c.p. (gravi e gravissime). Per il resto, vale tuttora la clausola generale contenuta nell art. 4, co. 1, lett. a), del d. lg. n , che attribuisce alla competenza del giudice di pace il reato di cui all art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte. g) all'art. 552: - al comma 1 bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'art. 590, terzo comma, c.p.» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice». NOTA:

12 1) Serve a dire che anche qualora si proceda per il nuovo reato di lesioni stradali il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (termine ordinatorio). - al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice». NOTA: 1) Serve a dire che anche qualora si proceda per le nuove lesioni stradali la data di prima udienza è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto (termine ordinatorio). MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA. Al CdS, sono apportate le seguenti modificazioni: b) all'articolo 222 CdS: 1) al co. 2, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p. consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p., nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e' stata pronunciata la sentenza». a) E norma di mero coordinamento, che sposta la sanzione (revoca della patente) dal vecchio al vigente sistema. 2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo (cioè: revoca della patente) per i reati di cui all'art. 589 bis, secondo, terzo e quarto comma, c.p., l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'art. 589 bis, quinto comma, c.p., l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e' elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'art. 186, co. 2, lettere b) e c), e 2 bis, ovvero di cui all'art. 187, co. 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. 3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del co. 2 del presente articolo (revoca della patente) per i reati di cui agli artt. 589-bis, primo comma, e 590- bis c.p., l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e' raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'art. 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'art. 187, co. 1 e 1 bis, del presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 189, co. 1, e si sia dato alla fuga. 3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2 (cioè per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente).

13 L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al co. 7 dell'art. 403 del regolamento di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495». a) Questi tre commi realizzano una drastica preclusione alla guida. c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»; NOTA: è disposizione di mero coordinamento. d) all'articolo 223, comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»; 2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»; NOTA: l art. 223 CdS prevede i provvedimenti provvisori (cautelari) della Polizia e del Prefetto (ritiro patente sospensione patente), che anticipano (sulla base del periculum in mora) quelli definitivi che saranno emessi dal giudice penale. Qui la novella vuole estendere questo meccanismo cautelare all omicidio e alle lesioni stradali. e) all'articolo 223, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495». NOTA: sono disposizioni che mirano a estendere il meccanismo cautelare al titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero. 8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. NORME DI CONTORNO Art. 590-quinquies c.p.. (Definizione di strade urbane e extraurbane). Ai fini degli artt. 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'art. 2 CdS, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2». a) Mera norma di rinvio a quella corrispondente del CdS. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'art. 157, sesto comma, c.p. le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis». NOTA:

14 a) Serve a raddoppiare il termine di prescrizione anche per il nuovo art. 589 bis c.p.. b) Il detto raddoppio dei termini di prescrizione, per le ipotesi di concorso formale di più omicidi colposi (artt. 589, comma 3, e 589-bis, co. 8, c.p.), può trovare applicazione con esclusivo riguardo a ciascuna fattispecie di omicidio stradale. Quindi, nelle ipotesi in cui il soggetto agente si sia reso responsabile di fattispecie delittuose plurime, il termine di prescrizione applicabile è quello previsto per i singoli reati di omicidio colposo di cui il reo si sia reso responsabile, senza che a tal fine venga in rilievo il limite di pena già indicato nell ultimo comma dell art. 589 c.p. (Cass., Sez. IV, 17 aprile 2013, da queste premesse, in una fattispecie in cui agli imputati erano stati contestati omicidi colposi plurimi non aggravati, rientranti cioè nell ambito del comma 1 dell art. 589 c.p., ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione, per ciascuno degli omicidi, fosse pari ad anni sette e mesi sei). 2) all'art. 582, primo comma, c.p. le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»; a) Aumenta la pena minima per le lesioni volontarie. 3) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse; d) all'articolo 589, il terzo comma e' abrogato; 4) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse; f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo e' soppresso. queste sono solo modifiche formali per depurare gli artt. 589 e 590 c.p. dalla materia della circolazione stradale. *** Dott. Domenico Potetti Giudice Tribunale di Macerata

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