AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (COLLANA POCKET)

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1 AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (COLLANA POCKET)

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3 MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). (Estratto) Libro I Dei reati in generale Titolo VI Della estinzione del reato e della pena Capo I Della estinzione del reato 157. ( 1 ) ( 2 ) Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

4 Art. 157 MODIFICHE AL CODICE PENALE 4 Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis ( 3 ) ( 4 ), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo, ( 5 ) per il reato di cui all articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell articolo 609 quater ( 6 ). La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n ( 2 ) Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo: «2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. «3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (*)». (*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».

5 5 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 582 ( 3 ) Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall'art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 4 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all art. 423 del codice penale). ( 5 ) Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68. ( 6 ) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1 ottobre 2012, n Libro II Dei delitti in particolare Titolo XII Dei delitti contro la persona Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale 582. Lesione personale ( 1 )( 2 ) ( 3 ). Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi ( 4 ) a tre anni (583, 585, ; 1151 c.n.) ( 5 ). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall'art. un. della L. 26 gennaio 1963, n. 24, recante modifica all'art. 582 del codice penale. ( 2 ) L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il

6 Art. 589 MODIFICHE AL CODICE PENALE 6 reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente nelle funzioni esercitate dalla persona offesa. ( 3 ) Si veda anche la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. ( 4 ) Le parole: «da tre mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi» dall'art. 1, comma 3, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 5 ) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n ( 6 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 91 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 7 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 516 a o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n Per l'entrata in vigore si vedano gli artt del medesimo provvedimento. ( 8 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articoli, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, a decorrere dal 4 aprile Tuttavia la competenza per tali reati è del Tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n ( 9 ) Si veda l'art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 1 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ).

7 7 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 589 [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope] ( 5 ). Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ( 6 ) ( 3 ) ( 7 )( 8 ). ( 1 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 2 ) La parola: «cinque» è stata così sostituita dall'attuale: «sette» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 3 ) A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo comma. ( 4 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n ( 5 ) Questo comma, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 6 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 7 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 8 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), salvo le deroghe riportate in nota. Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

8 Art. 589 bis MODIFICHE AL CODICE PENALE 8 Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 bis. ( 1 ) Omicidio stradale. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

9 9 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 589 ter Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Note procedurali: Arresto: primo, quarto, quinto e settimo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 m quater c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di omicidio stradale. 1. Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa (43), una lesione personale (582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 ( 5 ) ( 6 ). Se la lesione è grave (583 1 ) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 ( 5 ) ; se è gravissima (583 2 ), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a ( 5 ) ( 7 ).

10 Art. 590 MODIFICHE AL CODICE PENALE 10 Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 8 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni] ( 9 ) ( 10 ). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque ( 11 ). Il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ( 12 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n ( 2 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 258 a 2.582, a norma dell'art. 52, comma 2, lett.a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n Per l'entrata in vigore si vedano gli artt del medesimo provvedimento. ( 3 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a 20 giorni, a decorrere dal 4 aprile Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 12 luglio 1991, n e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.

11 11 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 590 ( 4 ) A norma dell'art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. ( 5 ) Le multe stabilite dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296, sono state così triplicate dall'art della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 6 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 7 ) L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2),o dal secondo comma dell'articolo 583 del presente codice. ( 8 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 9 ) Questo periodo, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato soppresso dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 10 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n ( 11 ) Si veda il D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, recante l'esclusione delle misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotranviario, mantenuto in vigore dall'art delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale. ( 12 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 92 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. Note procedurali: Arresto: non consentito. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: non consentite.

12 Art. 590 bis MODIFICHE AL CODICE PENALE 12 Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4 1, lett. a), D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; Tribunale monocratico per le aggravanti (4 3, D.L.vo n. 274/2000). Procedibilità: a querela della persona offesa (336 c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 590 c.p. 590 bis. ( 1 ) Lesioni personali stradali gravi o gravissime. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una

13 13 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 590 bis velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. ( 1 ) Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Note procedurali: Arresto: primo comma, non consentito; secondo, terzo, quarto e quinto comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo comma, ipotesi lesioni gravi, terzo comma, ipotesi lesioni gravi, quarto e quinto comma non consentito, secondo e terzo comma, ipotesi lesioni gravissime, consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo e terzo comma consentite (280, 287 c.p.p.); quarto comma, ipotesi lesioni gravissime, consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)

14 Art. 590 ter MODIFICHE AL CODICE PENALE ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Note procedurali: Arresto: non consentito in relazione all'art. 590 bis, primo comma e settimo comma; consentito in relazione agli altri commi dell'art. 590 bis (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: non consentito n relazione all'art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi dell'art. 590 bis (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590 quater. ( 1 ) Computo delle circostanze. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo quinquies. ( 1 ) Definizione di strade urbane e extraurbane. Ai fini degli articoli 589 bis e 590 bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2 ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

15 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 1. D.P.R. 22 settembre 1988, n Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre (Estratto) Libro III Prove Titolo II Mezzi di prova Capo VI Perizia 224 bis. ( 1 ) Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale. 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale ( 2 ) e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all esame del perito, il giudice, anche d ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

16 Art. 224 bis MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE Oltre a quanto disposto dall articolo 224, l ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità: a) le generalità della persona da sottoporre all esame e quanto altro valga ad identificarla; b) l indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; c) l indicazione specifica del prelievo o dell accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; d) l avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; e) l avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6; f) l indicazione del luogo, del giorno e dell ora stabiliti per il compimento dell atto e delle modalità di compimento. 3. L ordinanza di cui al comma 1 è notificata all interessato, all imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l esecuzione delle operazioni peritali. 4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. 5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. 6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all esecuzione del prelievo o dell accertamento. Si applicano le disposizioni dell articolo 132, comma L atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 24 della L. 30 giugno 2009, n. 85.

17 17 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 Art. 359 bis ( 2 ) Le parole: «, per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale» sono state inserite dall'art. 1, comma 4, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41. Libro V Indagini preliminari e udienza preliminare ( 1 ) ( 1 ) Per i procedimenti davanti al giudice di pace si vedano gli artt del D.L.vo 28 agosto 2000, n Titolo V Attività del pubblico ministero 359 bis. ( 1 ) Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi. 1. Fermo quanto disposto dall articolo 349, comma 2 bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all articolo 224 bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste. 2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell articolo 224 bis, provvedendo a disporre l accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224 bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di nullità delle operazioni e di inutilizzabilità delle informazioni così acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell articolo bis. Nei casi di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo

18 Art. 380 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 18 possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224 bis ( 2 ). ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 25 della L. 30 giugno 2009, n. 85. ( 2 ) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41. Titolo VI Arresto in flagranza e fermo ( 1 )( 2 ) ( 1 ) Nei procedimenti davanti al giudice di pace non si applicano le norme previste da questo titolo ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 28 agosto 2000, n ( 2 ) Si veda l'art. 214 delle disposizioni di coordinamento del c.p.p ( 1 ) Arresto obbligatorio in flagranza. 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni (383; coord. 230). 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto (coord. 230) di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale (241 ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

19 19 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 Art. 380 b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale (422 ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater1, ( 2 ) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600 quinquies del codice penale ( 3 ); d bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609 bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609 octies del codice penale ( 4 ); d ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all articolo 609 quater, primo e secondo comma, del codice penale ( 5 ); e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533, ( 6 ) o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7 bis) ( 7 ), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale ( 8 ); e bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624 bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale ( 9 ) ( 10 ); f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale ( 10 ); f bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale ( 11 ); g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma della L. 18 aprile 1975 n. 110 ( 12 ); h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo ( 13 )( 14 ); i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni ( 15 ) ( 16 );

20 Art. 380 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 20 l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della L. 25 gennaio 1982 n. 17 ( 17 ) ( 18 ), delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della L. 17 aprile 1956 n. 561 ( 19 ), delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2 della L. 20 giugno 1952 n. 645 ( 20 ), delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654 ( 21 ); l bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis del codice penale ( 22 ); l ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612 bis del codice penale ( 23 ); m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lett. a), b), c), d), f), g), i) del presente comma; m bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale ( 24 ); m ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ( 25 ); m quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589 bis, secondo e terzo comma, del codice penale ( 26 ). 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (336 ss.; 120 c.p.), l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. ( 1 ) Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2003, n. 88, oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., l'arresto è altresì consentito

21 21 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 Art. 380 nel caso di reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, e all'art. 6, commi 1 e 6, della citata legge n. 401/1989. ( 2 ) Le parole: «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater1,» sono state inserite dall'art. 12, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38. ( 3 ) Le parole da: «delitto di prostituzione minorile...» fino a: « quinquies» sono state inserite dall'art. 11 della L. 3 agosto 1998, n ( 4 ) Questa lettera è stata inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38. ( 5 ) Questa lettera è stata inserita dall'art. 5, comma 1, lett. e), della L. 1 ottobre 2012, n ( 6 ) Questa legge reca disposizioni in materia di ordine pubblico. Il citato art. 4 riguarda il furto commesso su armi, munizioni o esplosivi. ( 7 ) Le parole: «, nonché 7 bis)» sono state inserite dall'art. 8, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n ( 8 ) Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 3, comma 25, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 9 ) Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 10, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n ( 10 ) A norma dell'art. 558, comma 4 ter, c.p.p., così come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012, n. 9, il pubblico ministero dispone che l arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l arresto o che hanno avuto in consegna l arrestato. ( 11 ) Questa lettera è stata inserita dall'art. 8, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n ( 12 ) Lettera così sostituita dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n ( 13 ) Le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono state così sostituite dalle attuali: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» dall'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2014, n. 10. ( 14 ) Questa lettera è stata così sostituita dall'art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, recante norme in tema di arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti, convertito, con modificazioni, nella L. 5 ottobre 1991, n. 314.

22 Art. 380 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 22 ( 15 ) Le parole: «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni» dall'art. 13, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n ( 16 ) Si vedano il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, in L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica; l'art. 11 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure urgenti per la difesa dell'ordinamento costituzionale e gli artt. 21 e 29 della L. 18 aprile 1975, n. 110, sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi. ( 17 ) Questa legge reca norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata P2. ( 18 ) Le parole: «della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416 bis comma 2 del codice penale» sono state soppresse dall'art. 4, comma 6, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n ( 19 ) Si tratta della legge con cui è stato ratificato il D.L.vo 14 febbraio 1948, n. 43 avente ad oggetto il divieto delle associazioni di carattere militare. ( 20 ) Questa legge reca norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista. ( 21 ) Le parole «, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654» sono state aggiunte dall'art. 6 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, convertito, con modificazioni, nella L. 25 giugno 1993, n ( 22 ) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 6, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in tema di criminalità mafiosa, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n ( 23 ) Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (16 ottobre 2013). ( 24 ) Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1 ter, lett. a), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

23 23 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 Art. 381 ( 25 ) Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 3 bis, comma 2, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43. ( 26 ) Questa lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 5, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n ( 1 ) Arresto facoltativo in flagranza ( 2 ). 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza (382) di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (343 3 ) ( 3 ) ( 4 ). 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti ( 5 ): a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli artt. 319 comma 4 ( 6 ) e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 comma 2 del codice penale ( 7 ); d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli artt. 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale ( 8 ); f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale; f bis) violazione di domicilio prevista dall articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale ( 9 ); g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635 comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale; l bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma, e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater1 del medesimo codice ( 10 ); m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110 ( 11 ); [m bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale] ( 12 );

24 Art. 381 MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE 24 m ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale ( 13 ); m quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495 ter del codice penale ( 13 ); m quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale ( 14 ). 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela (336 ss.; 120 c.p.), l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 4 bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle ( 15 ). ( 1 ) Ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, della L. 13 dicembre 1989, n. 401, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2003, n. 88, oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 c.p.p., l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, e all'art. 6, commi 1 e 6, della citata legge n. 401/1989. ( 2 ) Per le ipotesi di arresto in flagranza di minori si vedano l'art. 16 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, e successive modifiche. ( 3 ) A norma dell'art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata, convertito, con modificazioni, nella L. 12 luglio 1991, n. 203, è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p., e nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure

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