Dal LIBRO e dall E-BOOK edito dalla DEI Tipografia del Genio Civile. I COSTI DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI: APPENDICE CON GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

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1 Pagina 1 di 21 Dal LIBRO e dall E-BOOK edito dalla DEI Tipografia del Genio Civile. I COSTI DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI: APPENDICE CON GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI A cura di Massimo CAROLI massimocaroli16@yahoo.it In questa appendice abbiamo voluto chiarire - dopo alcuni cenni riepilogativi sulla presenza dei costi della sicurezza nelle analisi dei prezzi - quale è la corretta interpretazione che deve essere data: ai Costi della Sicurezza Aziendali, secondo quanto previsto dall art. 87 comma 4, del DLgs 163/2006 e smi: le specifiche della Stazione appaltante e l Offerta dell Impresa in relazione ai propri costi della sicurezza; allo Scorporo dei costi della mano d opera non soggetti a ribasso, secondo le indicazioni della Legge 98/2013 di conversione del Decreto del fare. <><><> PREMESSA Storicamente, in ogni Capitolato Speciale, è sempre stato inserito un capitolo dal titolo: Oneri ed obblighi diversi a carico dell Appaltatore - Responsabilità dell Appaltatore dove sono riportate frasi come: L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori Ed ancora, ad esempio: Sono a carico dell Appaltatore gli oneri ed obblighi riguardanti la sicurezza dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta. E storicamente, da che esistono le analisi dei prezzi, la sicurezza che deve garantire l appaltatore è sempre stata stimata nelle spese generali di ogni singolo prezzo unitario. Vogliamo essere più chiari: La determinazione dell importo dei lavori richiede che a monte vengano elaborate le analisi dei prezzi unitari relativamente a ciascuna lavorazione prevista nel progetto. A tal fine vengono utilizzati i prezzi elementari riferiti alle seguenti voci: a) Mano d opera: prezzi elementari di costo della mano d opera delle varie qualifiche, comprendenti la retribuzione, i contributi e gli oneri. b) Materiali: prezzi elementari di costo dei materiali, comprendenti il prezzo d acquisto, il trasporto in cantiere, lo scarico, l accatastamento, il ricovero in magazzino, lo sfrido. c) Noleggi e trasporti: i prezzi dei noleggi comprendono le spese di carico, scarico e trasporto al cantiere e dal cantiere, lo sfrido, il normale deperimento e l ammortamento; i prezzi dei trasporti comprendono le spese di mano d opera per

2 Pagina 2 di 21 il conducente (cioè i cosiddetti noli a caldo ), le spese vive (carburanti, lubrificanti, ecc.), il normale deperimento e l ammortamento. Ogni prezzo unitario rappresenta quindi la somma delle componenti relative ai materiali, alla manodopera, ai noli e ai trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze percentuali per spese generali (che sono comprensive, per i soli "rischi propri, di tutti gli apprestamenti, misure ecc. che ogni appaltatore deve attuare per la tutela dei propri lavoratori, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata) e degli utili dell'impresa. Ma questo significa anche che ogni prezzo unitario contiene già una percentuale da considerare come costo della sicurezza (e non potrebbe essere altrimenti, per rispetto alle norme generali di sicurezza, che debbono essere sempre applicate). E importante ricordare perciò che a monte dei prezzi unitari inseriti nelle varie tipologie dei prezziari vigenti ci sono sempre delle Analisi prezzi di riferimento *. * Nota: più avanti dovremo anche ricordare che tutte le voci inserite nei PREZZIARI sono comprensive di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50 % (spese generali 15 %, comprensivi di oneri generali della sicurezza, incrementati dagli utili dell Impresa del 10%). (100+15%=115 ; %=126,5) Chiariti questi primi aspetti, vediamo ora di riepilogare anche come questi costi vanno stimati da tutti i Datori di lavoro, da tutti i Datori di lavoro committenti e da tutti i Committenti. 1. I COSTI DELLA SICUREZZA a carico di tutti i DATORI DI LAVORO delle Aziende in generale (Titolo I e IV del DLgs 81/2008 e smi.). Sono tutti quei costi relativi a prescrizioni ed obblighi che ogni Datore di lavoro deve attuare per adempiere a quanto previsto nei primi 11 TITOLI del DLgs 81/2008 e s.m.i. È bene anche precisare che ci sono dei costi della sicurezza aziendale che possono essere considerati quasi fissi perché si ripetono annualmente (attività svolte dal Servizio PP Rischi, Formazione, Informazione e Addestramento, Sorveglianza Sanitaria, Gestione delle Emergenze, Consultazione e partecipazione dei RLS, Documentazione tecnico amministrativa, ecc.). E questi sono certamente più evidenti se prendiamo in considerazione un qualsiasi tipo di lavoro stabile (esempio: in una fabbrica, una banca, un negozio ecc.). Mentre in un Contratto di appalto, d opera o di somministrazione (art. 26 del TITOLO I) o in quello di un Cantiere temporaneo o mobile (TITOLO IV) ci saranno delle voci che andranno valutate: a) in quota parte tra i costi della sicurezza aziendali annui (esempio: quota parte dei costi delle visite mediche, della formazione ed informazione di base dei lavoratori, ecc.); b) totalmente, per altri costi che potrebbero riferirsi esclusivamente al lavoro da svolgere (esempio: la formazione integrativa necessaria agli stessi lavoratori, alcuni DPI particolari, ecc.). Questi sono dunque i costi della sicurezza aziendali * di cui ogni Datore di lavoro deve farsi carico per tutelare i propri lavoratori, a prescindere dal luogo in cui questi svolgono la propria attività, e cioè: - in sede aziendale: fabbrica; stabilimento di produzione propria; ecc.

3 Pagina 3 di 21 - nei luoghi di lavoro fuori sede: cantieri, altre aziende, luoghi pubblici, ecc. * Nota: vedere tabella riepilogativa per il computo dei costi della sicurezza aziendale da ricavare su base annua (o in proporzione ai tempi reali del lavoro da documentare) riportata nel volume. Ma, in che maniera questi costi della sicurezza aziendali possono coinvolgere il Datore di lavoro committente (Titolo I) e il Committente (Titolo IV)? Con la Verifica - quando necessario - della congruità dei costi della sicurezza riconducibili ai Datori di lavoro delle Imprese (per i contratti che rientrano sia nel Titolo I che nel Titolo IV del DLgs 81/2008 e s.m.i.), in particolar modo nei Lavori pubblici, secondo quanto previsto nell art. 87 comma 4, del DLgs 163/2006 e smi. L AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI ha dato una risposta esauriente nella Determinazione n.3 del , che è nata proprio per chiarire come interpretare la Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato Questo significa che il Datore di lavoro committente (nel Titolo I) e/o il Committente (nel Titolo IV) quando verificano l offerta dell Impresa debbono: a) valutarne la congruità senza limitarsi al solo costo del lavoro offerto ; b) estendere la verifica anche alla valutazione della congruità dei relativi costi della sicurezza, che la stessa Impresa dovrà documentare (ovviamente, per la sua quota parte; cioè per le sole attività lavorative che sono di sua totale pertinenza). Perciò l Impresa dovrà tenere conto nelle sue valutazioni che i suoi costi della sicurezza aziendali rappresentano la parte INCOMPRIMIBILE nel ribasso che vuole offrire sull importo totale dei lavori posti a base di gara. Un esempio pratico: Importo totale dei lavori Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d asta (perché riconducibili al committente) Importo dei lavori soggetto a ribasso * * Su questo importo l Impresa dovrà offrire il suo ribasso percentuale, che però dovrà essere la risultante di una quota COMPRIMIBILE + una quota INCOMPRIMIBILE. Cosa significa e come l impresa deve intendere il ribasso d asta che vuole offrire in % sull importo dei lavori soggetto a ribasso: Esempio: Importo dei lavori soggetto a ribasso La quota incomprimibile (cioè non ribassabile) risultante dai suoi costi della sicurezza aziendale sarà di: (esempio di importo ricavato, per il lavori di cui trattasi, dai costi della sicurezza aziendale determinati e verificati in proporzione ai lavori * (che eventualmente dovrà

4 Pagina 4 di 21 affidati ) * allegare come distinta, se richiesta nel bando di gara) La quota comprimibile (cioè ribassabile) sarà quindi di ( ) * NOTA IMPORTANTE per i LAVORI PUBBLICI: Ai sensi dell art. 87 (criteri di verifica delle offerte anormalmente basse) comma 4 del DLgs n. 163/2006, l offerta deve recare la specificazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza aziendale che devono risultare congrui rispetto all entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture (che, lo ricordiamo, sono diversi da quelli non soggetti a ribasso che verranno volta indicati nel PSC). Dunque, pur offrendo al Committente un ribasso sull importo totale di , in realtà l impresa dovrà tenere conto che il suo ribasso deve riferirsi soltanto all importo di Questo significa che, se pensa di fare un ribasso del 20% sui lavori che realmente dovrà eseguire, l importo scontato sarà pari a ( x 20%) = Quindi la sua offerta sarà: Importo dei lavori soggetto a ribasso Sconto % sulla quota comprimibile ( x 20%) Importo offerto per l esecuzione dei lavori (cioè ) In questo caso specifico - se l impresa vuole rispettare questi parametri (che scaturiscono dalle sue analisi e valutazioni interne) - dovrà offrire, in realtà, uno sconto complessivo pari al 19 %, che poi è pari al 20% della quota comprimibile *. Infatti: x 19% = (sconto sulla quota comprimibile) % = (importo offerto per l esecuzione dei lavori) * Nota: Continueremo il discorso nella seconda parte di questa appendice. 2. Stima dei COSTI DELLA SICUREZZA riconducibili al DATORE DI LAVORO COMMITTENTE (e quindi al Titolo I del DLgs 81/2008 e smi). Nel DLgs 81/2008 e smi il Legislatore ha esteso il principio della valutazione dei costi della sicurezza interferenti anche tra gli Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione inseriti nell art. 26 del TITOLO I (che sono riconducibili al Datore di lavoro committente ). Pertanto, è indispensabile ricordare che i costi della sicurezza devono essere: a) inseriti nel DUVRI messo a disposizione delle Imprese appaltatrici e/o Lavoratori autonomi (che faranno la loro offerta economica per la realizzazione dei lavori); b) specificatamente indicati nei contratti di subappalto, di appalto o di somministrazione (pena la nullità degli stessi). Ma, in realtà, cosa il Datore di lavoro committente deve stimare ed inserire nel proprio DUVRI? Dalle argomentazioni trattate nel libro vogliamo ricordare le spiegazioni date dall Autorità di Vigilanza nella Determinazione del della quale riportiamo il seguente stralcio. Valutazione dei costi della sicurezza

5 Pagina 5 di 21 Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all art. 7, comma 1, del DPR 222/2003 (ora abrogato, ma equivalente all ALLEGATO XV.4 del DLgs 81/2008 e s.m.i.) inserite nel DUVRI ed in particolare: a) gli apprestamenti ritenuti interferenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Dunque, i costi della sicurezza introdotti nel Titolo I sono praticamente gli stessi di quelli che rientrano nel Titolo IV *. Ovviamente, questa volta però non dovremo pensare di inserirli nel PSC (TITOLO IV) ma nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (TITOLO I, art. 26, comma 3). * Nota esplicativa: nei Prezziari DEI - Tipografia del Genio Civile - Roma sono riportate numerosissime voci di Opere provvisionali e di Opere di sicurezza che possono riferirsi a costi della sicurezza aziendali oppure a costi della sicurezza interferenti riconducibili ai committenti (sia per il Titolo I che per il Titolo IV del DLgs 81/2008 e smi). 3. Stima dei COSTI DELLA SICUREZZA riconducibili al COMMITTENTE (e quindi al Titolo IV del DLgs 81/2008 e smi: Cantieri temporanei o mobili). L art. 100 (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) rimanda direttamente alla lettura dell ALLEGATO XV.4, dove sono chiaramente indicati (alle lettere a), b) c) d) e) f) g) del punto 4.1.1) quali sono i costi della sicurezza che possono essere riconducibili al Committente. Le spiegazioni e gli esempi di computo dei costi della sicurezza sono riportati nel libro, sia per le applicazioni riconducibili al Titolo I (DUVRI) che al Titolo IV (PSC). In questo aggiornamento invece vogliamo solo ricordare che: - nel PSC i costi della sicurezza sono la risultante di quegli oneri che non possono essere attribuiti esclusivamente ad una singola Impresa, ma sono riconducibili al Committente perché legati alla sicurezza del complesso dei lavori da eseguire ; - nel PSS l esclusione dei costi della sicurezza significa soltanto che quest obbligo non ricade sull Appaltatore o sul Concessionario che lo redige ma resta, come nel PSC, a carico del Committente ;

6 Pagina 6 di 21 - nel POS, infine, non è previsto che venga evidenziata una stima dei costi della sicurezza aziendale, anche se resta comunque l obbligo per i Datori di lavoro delle Imprese di farsene carico per tutelare la salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro. Inoltre è necessario ricordare anche che l Allegato XV prosegue con due appendici che contengono preziose indicazioni di cui dovremo tener conto nel PSC e nella stima dei costi della sicurezza. Sono gli Elenchi indicativi e non esaurienti degli elementi essenziali utili alla definizione: a) degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi di servizio e protezione collettiva; b) dei rischi connessi all area di cantiere. Sono elementi che andranno analizzati con attenzione nella redazione di ogni PSC e nella stima dei relativi costi della sicurezza, perché potrebbero non essere riconducibili alla stretta competenza delle singole Imprese, ma riconducibili al Committente perché debbono essere considerati Apprestamenti, Misure preventive e protettive, Procedure, Impianti e Servizi, Misure di coordinamento,ecc. di natura collettiva. Per questo, a titolo esemplificativo, si riporta comunque una tabella (estratta dalle due appendici all ALLEGATO XV e redatta dall INAIL) che può aiutare nella selezione delle voci di costo della sicurezza da attribuire al Committente. TIPOLOGIA DENOMINAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA Apprestamenti (Allegato XV.1, comma 1) Attrezzature e Impianti (Allegato XV.1, comma 2) Attrezzature e Impianti (Allegato XV.1, comma 2) Attrezzature e Impianti (Allegato XV.1, comma 2) Rischi connessi all Area di cantiere (Allegato XV.2) Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; Impalcati; Parapetti; Andatoie; Passerelle; Armature pareti di scavo; Gabinetti; Locali per lavarsi; Spogliatoi; Refettori; Locali di ricovero/riposo; Dormitori; Camere di medicazione; Infermerie; Recinzioni di cantiere Centrali betonaggio; Impianti betonaggio; Betoniere; Grù; Autogrù; Argani; Elevatori; Macchine movimento terra; Macchine movimento terra speciali e derivate; Seghe circolari; Piegaferri; Impianti elettrici di cantiere. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; Impianti antincendio; Impianti di evacuazione fumi. Impianti di adduzione di acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; Impianti fognari. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela SI, se previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento NO SI NO Devono essere considerati come elementi di rischio di pertinenza dell Impresa, se non sono previsti e

7 Pagina 7 di 21 quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto. diversamente motivati nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (e, in tal caso, dovranno essere computati secondo le previsioni del progetto) A questo punto - mentre per quanto riguarda gli esempi svolti di stima dei Costi della sicurezza riconducibili al Committente rimandiamo direttamente a quelli già elaborati nel libro - in questa appendice vogliamo evidenziare ancora una volta quale è la progressione logica che deve guidarci per inserirli correttamente in un PSC, nel quale siamo già passati, progressivamente: dalla individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi concreti alle scelte progettuali ed organizzative... dalle prescrizioni operative, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni alle misure di coordinamento di più Imprese e Lavoratori autonomi dalle modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento ai dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni fino a giungere, ovviamente, al capitolo dedicato alla Stima dei costi della sicurezza necessari per la gestione delle fasi critiche del processo di costruzione e della sicurezza collettiva che, sempre come CSP, avremo selezionato ed evidenziato nel PSC. Per rendere più evidente questo aspetto riteniamo utile riportare direttamente il contenuto aggiornato di questo capitolo del PSC, che è di fondamentale importanza perché deve chiarire alle Imprese - prima ancora della compilazione del Computo metrico estimativo - il METODO e le MOTIVAZIONI adottate dal CSP per stimare quei costi della sicurezza che non possono essere attribuiti esclusivamente ad una singola Impresa, ma sono riconducibili al Committente perché legati alla sicurezza del complesso dei lavori da eseguire. Perciò, senza lasciarci trascinare da interpretazioni superficiali o tendenziose, ricordiamoci innanzitutto che nella selezione di questi costi incomprimibili, non debbono essere inseriti i costi della sicurezza aziendali e teniamo presente che le Imprese dovranno comunque garantire che i loro lavori si svolgeranno in sicurezza, nel rispetto delle Misure generali di tutela indicate nel DLgs 81/2008, sia nel Titolo I che nel Titolo IV. Inoltre, una descrizione dettagliata del Metodo e delle Motivazioni adottate renderà anche più facile il controllo in cantiere della reale attuazione di questi Costi della sicurezza, che non debbono rappresentare un premio all Impresa affidataria. Infine, la stessa Impresa affidataria potrà servirsi dei risultati di questo computo nel caso in cui dovrà applicare l art. 97, comma 3 bis che recita testualmente: In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell Allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Ovviamente per ogni nuovo PSC sarà necessario confermare o aggiornare le motivazioni suggerite nei costi che sono riportate in questo capitolo. dal Capitolo del PSC dedicato ai costi della sicurezza interferenti.

8 Pagina 8 di 21 DLgs 81/2008 e smi, art. 100, Allegato XV, punto 4.1.1, lettere a), b), c), d), e), f), g) Premessa Si rammenta alle Imprese che in fase di gara (o contrattazione) dovranno dichiarare di aver letto il presente PSC condividendone ed approvandone tutti i contenuti; incluso quanto evidenziato nel presente capitolo, che è stato comunque redatto nell intento di rendere chiaro in fase di offerta prezzi (cioè alle stesse Imprese) non soltanto i contenuti della stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ma anche il metodo di stima e le motivazioni adottate. 1. INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO L Allegato XV del DLgs 81/2008 e smi specifica che debbono essere soggetti a stima nel PSC soltanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d asta relativi all elenco delle voci presenti nel punto 4.1.1, lettere a), b), c), d), e), f), g). È quindi da questo elenco che sono stati individuati e selezionati quei costi della sicurezza non soggetti a ribasso che debbono essere considerati come il risultato della programmazione, della prevenzione e della gestione delle fasi critiche del processo di costruzione che sono da attribuire al Committente, e che tengono conto, in particolar modo in questo PSC: - della individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti; - delle scelte progettuali ed organizzative; - delle prescrizioni operative, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; - delle misure di coordinamento di più Imprese e Lavoratori autonomi; - delle modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento; - dei dati relativi alla durata prevista delle fasi di lavorazioni. Debbono quindi essere stimati a carico del Committente soltanto quei costi della sicurezza che sono essenzialmente di natura collettiva ed organizzativa e che quindi, come tali, non sono riconducibili alla stretta competenza delle singole Imprese; mentre non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all interno del PSC i cosiddetti costi generali, cioè tutto quanto fa riferimento all ambito applicativo delle singole imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione, l informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative ecc.), comunque obbligatori per i Datori di lavoro e quindi previsti nei rispettivi POS (DLgs 81/2008, Titolo IV, art. 96, comma 1, lett. g) e Documento di Valutazione dei Rischi (articoli 17, 28 e 29 del DLgs 81/2008 e smi). Risulta quindi chiaro - e pertanto si richiama l attenzione delle Imprese in fase di gara (o contrattazione) - che, anche a fronte dell importo stimato dei costi della sicurezza a carico del Committente, restano a carico di ogni Impresa tutte le altre spese necessarie per l adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la sicurezza e salute dei propri Lavoratori e delle altre prescrizioni indicate nel presente PSC (inclusi tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a terzi). Pertanto, l Impresa nella sua offerta prezzi * dovrà confermare che il ribasso percentuale presentato è stato formulato nel rispetto della INCOMPRIMIBILITÀ dei propri costi della sicurezza aziendali (che eventualmente dovranno essere allegati, se richiesti nel bando di gara ). Per maggiore chiarezza vedere anche quanto riportato nello Schema di offerta economica richiesta nel bando di gara e nel

9 Pagina 9 di 21 Capitolato Speciale d Appalto (nel Capitolo dedicato agli Oneri ed obblighi diversi a carico dell appaltatore ). (*NOTA: vedere, nella seconda parte, l esempio tratto da uno Schema di offerta economica richiesta in un bando di gara di una Stazione Appaltante Pubblica). 2. METODO DI STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto Nell analisi degli elementi ritenuti utili per la valutazione dei costi della sicurezza si è fatto ricorso prevalentemente ai Prezzi Informativi dell Edilizia (Parte SN: Opere di Sicurezza), editi dalla DEI Tipografia del Genio Civile - Roma come elenco prezzi standard o specializzato. In conformità a quanto enunciato nell Allegato XV, punto 4.1.3, del DLgs 81/2008 e smi, i singoli elementi analizzati sono stati poi utilizzati dal Coordinatore in fase di Progettazione nella stima dei costi della sicurezza del presente PSC con l approvazione del Committente, che riconosce: - come elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente i prezzi utilizzati nella stima; - come proprie le analisi costi complete e desunte da indagini di mercato prese a riferimento nella stima; - come congrua l elaborazione della stima eseguita, analitica per voci singole (ove possibile), a corpo o a misura; - che i costi della sicurezza, così elaborati nel computo (a corpo e a misura) sono quelli compresi nell importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle Imprese (Allegato XV, punto del DLgs 81/2008 e smi). 3. INDICAZIONI SULLE VOCI DI COMPUTO STIMATE DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto Nel presente PSC i costi della sicurezza derivanti da interferenze tra le lavorazioni previste nel cantiere, e pertanto attribuibili al Committente dell opera, sono stati selezionati tra quelli indicati nell Allegato XV, punto del DLgs 81/2008 e smi come indicato di seguito. A) Apprestamenti previsti nel PSC DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, 4, punto 4.1.1, lett. a) Vengono definiti come apprestamenti tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza del Lavoratore in cantiere. Ma rientrano nella stima dei costi della sicurezza solo quelli previsti dal Coordinatore per la Progettazione e chiaramente inseriti nel PSC. * *Nota: Prescrizioni da rammentare estrapolate dalle Linee Guida emanate il Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Nell Allegato XV.1, comma 1 del DLgs 81/2008 e smi sono descritti come principali apprestamenti quelli di seguito riportati *. Esempio

10 Pagina 10 di 21 Tipo di apprestamento /misura/procedura/ ecc. a1 a2 Ponteggi Trabattelli Previsti nella stima in questo PSC Motivazioni Eccetera * Nota: Questo schema deve essere utilizzato anche per tutti i tipi di apprestamento/misura/procedura/ecc. inseriti nelle tabelle che seguono. Si consiglia di consultare la guida alla stima per committenti e imprese riportata nel volume. B) Misure preventive e protettive e DPI eventualmente previsti nel PSC (per lavorazioni interferenti) DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, 4, punto 4.1.1, lett. b) I DPI vanno computati come costi della sicurezza solo se il CSP li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni interferenti. Quindi dovranno essere computati solo se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono progettate nel PSC specifiche misure preventive e protettive ben precise, (preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile).* *Nota: Prescrizioni da rammentare estrapolate dalle Linee Guida emanate il Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. C) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi ecc. DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 4.1.1, lett. c) Gli impianti considerati nel Regolamento (DPR 222/2003) sono esclusivamente quelli temporanei necessari alla protezione del Cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell edificio o della struttura oggetto dei lavori. Potrà essere riportata la stima degli impianti anche a corpo (preferibilmente con il valore di nolo per il relativo uso mensile).* *Nota: Prescrizioni da rammentare estrapolate dalle Linee Guida emanate il Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. D) Mezzi e servizi di protezione collettiva DLgs 81/08, Allegato XV, punto 4.1.1, lett. d) E opportuno precisare che normalmente le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole Imprese, mentre debbono essere considerati mezzi e servizi di protezione collettiva quelli previsti nell Allegato I, comma 4 del Regolamento (ex DPR 222/2003).* *Nota: Prescrizioni da rammentare estrapolate dalle Linee Guida emanate il Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. E) Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 4.1.1, lett. e) Le procedure suddette, per essere considerate costo della sicurezza, non debbono essere riconducibili a modalità standard di esecuzione ed essere previste nel PSC per specifici motivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze, non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa.*

11 Pagina 11 di 21 *Nota: Prescrizioni da rammentare estrapolate dalle Linee Guida emanate il Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. F) Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 4.1.1, lett. f) Lo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel Cronoprogramma e da specifiche prescrizioni del PSC non debbono essere considerate costo della sicurezza in quanto le Imprese possono valutarlo preventivamente, prima della formulazione delle offerte. Nella tabella che segue andranno pertanto inseriti soltanto gli interventi finalizzati alla sicurezza. * *Nota: Prescrizioni da rammentare estrapolate dalle Linee Guida emanate il Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. G) Misure di coordinamento relative all uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 4.1.1, lett. g) Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il PSC prevede siano di uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione di uso comune. Pertanto in questa voce vanno computati solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di personale a sovrintendere l uso comune.* *Nota: Prescrizioni da rammentare estrapolate dalle Linee Guida emanate il Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. ATTENZIONE: a questo punto non resta che redigere il Computo estimativo dei costi della sicurezza con gli apprestamenti, le misure, le procedure ecc. che abbiamo selezionato, indicandone anche le motivazioni adottate.* * Nota: Si consiglia di consultare la guida alla stima per committenti e imprese riportata nel volume. 4. TOTALE DEI COSTI DELLA SICUREZZA E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI PREVISTI NEI SAL DLgs 81/2008 e smi, Allegato XV, punto 2 e punto I vari importi parziali, ognuno chiuso a corpo in funzione dei costi analizzati nei raggruppamenti delle voci di computo, sono stati riuniti in un solo importo totale, anch esso a corpo ed onnicomprensivo di ogni onere relativo alla sicurezza, anche se non direttamente esplicitato. I costi della sicurezza così individuati sono compresi nell importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell opera da non assoggettare a ribasso. Il Direttore dei lavori liquiderà l importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del Coordinatore per l Esecuzione (Allegato XV, punto del DLgs 81/2008 e smi). L importo complessivo totale dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d asta, come risulta nel Computo estimativo dei costi della sicurezza inserito nella Parte seconda del PSC: Piano dettagliato della sicurezza per fasi di lavoro è pari a..

12 Pagina 12 di 21 I costi della sicurezza verranno ripartiti fra le imprese affidatarie in proporzione agli importi dei lavori contrattualmente affidati ad ognuna di esse. <><><> ULTIMI AGGIORNAMENTI nei LAVORI PUBBLICI Come comportarsi in merito:! ai Costi della Sicurezza Aziendali secondo quanto previsto dall art. 87 comma 4, del DLgs 163/2006 e smi.! allo Scorporo dei costi della mano d opera non soggetti a ribasso, secondo le indicazioni della Legge 98/2013 di conversione del Decreto del fare. Innanzitutto é necessario chiarire che questi compiti NON RIENTRANO NEGLI OBBLIGHI DEL CSP/CSE. Sono invece compiti che competono DIRETTAMENTE alla Stazione Appaltante ed al RUP, che si avvarrà della collaborazione del PROGETTISTA e del DIRETTORE DEI LAVORI. <><><> Iniziamo con i Costi della Sicurezza Aziendali (rischi propri dell'appaltatore) secondo quanto previsto: a) dall art. 87 comma 4, del DLgs 163/2006 e smi. b) dalla Determinazione n. 4/2006 (Interpretazione di ITACA) c) dalle AVVERTENZE GENERALI dal Prezziario della REGIONE LAZIO (del 2012) delle quali debbono tener conto sia la Stazione appaltante che l Impresa nella sua Offerta (in relazione ai propri costi della sicurezza). a) dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) (Elenco leggi collegate: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse (art. 55, dir. 2004/18; art. 57, dir. 2004/17; art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 19, DLgs. n. 358/1992; art. 25, DLgs. n. 157/1995; art. 25, DLgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000) 1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 (Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse). All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. (comma così sostituito dall'art. 4-quater, comma 1, lettera c), legge n. 102 del 2009) 2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: (comma così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lettera c), legge n. 102 del 2009) a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi; d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; e) (lettera abrogata dall'art. 1, comma 909, lettera b), legge n. 296 del 2006) f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato; g) (lettera abrogata dall'art. 4, comma 2, lettera i-ter), legge n. 106 del 2011)

13 Pagina 13 di Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'art. 131 (PSC) nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 100 del DLgs 81 del 2008 e smi) e alla relativa stima dei costi conforme all'art. 7 del DPR 222/2003 (ora punto 4 dell'allegato XV al DLgs 81 del 2008 e smi). Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. (comma così modificato dall'art. 1, comma 909, lettera c), legge n. 296 del 2006, poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007) 4-bis. Nell ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all art. 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all avvenuto adempimento, all interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. (comma introdotto dall'art. 1, comma 909, lettera d), legge n. 296 del 2006) 5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta solo se l'offerente non è in grado di dimostrare. che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. b) dalla Determinazione n. 4 / 2006 del 26 luglio 2006 Sulla sicurezza nei cantieri con le disposizioni contenute nel DPR 222/03 (che costituiscono l attuazione della previsione dell art. 31 comma 1 della legge 109/94 e s.m.) si è passati da un regime in cui si ponevano a carico dell impresa le incombenze concernenti la sicurezza dei lavoratori sul cantiere al diverso sistema, nel quale i costi della sicurezza sono stati esclusi dal ribasso d asta e gli stessi margini di sicurezza sono stati ampliati, allo scopo di garantire in cantiere il massimo grado di protezione possibile, in conformità ai principi fondamentali del nostro ordinamento. Interpretazione data da ITACA: Associazione Federale delle Regioni e delle Province Autonome (ITACA = Istituto per l innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) Secondo il documento ITACA il PSC deve comprendere soltanto le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Non sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza ex lege, quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari, come le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché i cosiddetti costi generali dell impresa (ossia la formazione, l informazione, la sorveglianza sanitaria, etc..). Il documento si sofferma anche sui costi derivanti dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dall impresa: Come piano complementare e di dettaglio del PSC, il POS non dà luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli stimati nel PSC. c) Come sono interpretati i Costi della Sicurezza Aziendali (rischi propri dell'appaltatore) nelle AVVERTENZE GENERALI dal Prezziario della REGIONE LAZIO (del 2012)

14 Pagina 14 di 21 CONDIZIONI GENERALI E METODO DI CALCOLO I prezzi inclusi nella presente Tariffa rappresentano, come definito dalla normativa specifica (art. 32 DPR 207/10) la somma delle componenti relative ai materiali, alla manodopera, ai noli e ai trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, nonché delle relative incidenze percentuali per spese generali e utili dell'impresa, secondo i valori di seguito riportati, comprensivi di tutto quanto necessario per l'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (costi cosiddetti "ex lege", rappresentativi cioè dei soli "rischi propri dell'appaltatore, in quanto insiti in ciascuna lavorazione attuata, ai sensi della normativa vigente D.Lgs. 81/08). Come già detto, tutti i prezzi sono comprensivi di spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50 % (spese generali 15 %, comprensivi di oneri generali della sicurezza, incrementati dagli utili dell Impresa del 10%). (100+15%=115 ; %=126,5) Sempre dalle Avvertenze generali dal Prezziario della Regione Lazio. COSTI DELLA SICUREZZA A maggior chiarezza si ricorda che alla luce della normativa vigente, i costi relativi alla sicurezza, nell'ambito di un contratto pubblico, si distinguono in:! costi della sicurezza connessi alla specificità di ogni singolo cantiere, che derivano dalla stima dei costi e delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del DLgs 81/08 e secondo le indicazioni dell'allegato XV specifico, in particolare al punto 4. Tali costi sono elencati nel capitolo S della presente Tariffa;! oneri della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa (rischi specifici propri dell'appaltatore), strumentali all'esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell'allegato XV del DLgs 81/08 (quali D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.) contenuti nella quota percentuale prevista nel regolamento attuativo dei contratti pubblici, ossia quali quota - parte delle spese generali (art. 32 del DPR 207/10). Solo per i primi la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una stima e ad indicarli nei bandi di gara, procedendo ad una loro quantificazione sulla base delle misure individuate nei documenti di progetto (PSC o analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto). Questi costi devono essere tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell'art. 131 (PSC), comma 3 del DLgs 163/2006. Non sono inoltre soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e, pertanto, congrui per definizione <><><> In sintesi, anche dopo aver letto le precisazioni sopra menzionate, possiamo affermare che: 1- I costi della sicurezza riconducibili al Committente debbono essere sommati alle voci di computo metrico estimativo di progetto ; (perché non sono inserite nelle analisi dei prezzi unitari utilizzati). Solo ed esclusivamente di questi costi deve occuparsi il CSP/CSE, nell ambito dell applicazione del DLgs 81/2008 e smi (che sono poi i suoi compiti specifici).

15 Pagina 15 di I costi della sicurezza riconducibili all Impresa sono invece già compresi nelle analisi dei prezzi unitari utilizzati nel computo metrico estimativo ma - ai sensi dell art. 87 comma 4 del DLgs n. 163/ l offerta deve recare la specificazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza aziendale. [Deve cioè essere specificato che la presente offerta comprende i costi per la sicurezza aziendale pari a. (diconsi Euro.)]. Della verifica di congruità di questi costi deve invece occuparsi la Stazione Appaltante nell ambito dell applicazione della Legge Quadro sui lavori Pubblici (DLgs n. 163/2006), del Regolamento attuativo dei contratti pubblici (DPR 207/2010) ecc. Sarà quindi il RUP a farlo (in fase di Progettazione e di Esecuzione, perché sono suoi compiti specifici) avvalendosi anche della collaborazione del PROGETTISTA (e degli elaborati di progetto) e del DIRETTORE DEI LAVORI (nelle verifiche in fase di esecuzione). <><><> Un esempio tratto da uno Schema di offerta economica richiesta in un bando di gara (di una Stazione Appaltante Pubblica): Spett. le.. Invito a presentare offerta Oggetto: omissis conformemente all art. 232 del DLgs n. 163/2006 (Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive) mediante procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull elenco prezzi posto a base di gara 2.2. Offerta economica L offerta deve concretizzarsi in un ribasso percentuale unico sull Elenco prezzi posto a base di gara e la percentuale di ribasso offerta deve essere espressa fino alla terza cifra decimale Ai sensi dell art. 87 comma 4 del DLgs n. 163/2006, l offerta deve recare la specificazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza aziendale (diversi da quelli non soggetti a ribasso indicati nel PSC o nel DUVRI). 3. Cause di esclusione Costituisce motivo di esclusione la violazione di adempimenti essenziali previsti dalla legge e/o dalla presente lettera di invito. In particolare, integrano specifica causa di esclusione le seguenti ipotesi: a) Mancato rispetto del termine di presentazione dell offerta; b) Offerta inviata utilizzando mezzi o modalità diverse dal ; c) Offerta condizionata o comunque contenente modifiche alle condizioni poste a base di gara; d) Offerta per persona da nominare; e) Offerta economica non conforme allo schema di offerta di cui all allegato ; f) Mancata specificazione nell Offerta dei costi della sicurezza aziendale (costi diversi da quelli non soggetti a ribasso che verranno indicati nel PSC (o nel DUVRI); g) h) i) j) k) omissis ; l) Mancata tempestiva produzione dei documenti e delle informazioni complementari

16 Pagina 16 di 21 richieste ai sensi dell art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006. Allegati: omissis SCHEMA DI OFFERTA Il/la sottoscritto/a. dichiara di essere disposto/a ad eseguire le prestazioni medesime alle condizioni contenute nella citata lettera di invito e negli altri documenti in base ai quali è stata indetta la gara ed offre il ribasso percentuale La presente offerta comprende i costi per la sicurezza aziendale pari a. (diconsi Euro.). La sottoscritta impresa, ai sensi del DPR 445/00 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), dichiara: - di aver preso esatta cognizione della natura dell appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nello schema di Accordo Quadro e nei relativi allegati; - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore sul territorio nazionale; - di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, rimunerativa l offerta economica presentata; - eccetera. (Ricordarsi dell esempio pratico già spiegato sui costi della sicurezza aziendali dei quali l impresa dovrà tenere conto in quanto rappresentano la parte INCOMPRIMIBILE nel ribasso che vuole offrire sull importo totale dei lavori posti a base di gara). <<<>>> Concludiamo con lo SCORPORO DEI COSTI DELLA MANO D OPERA NON SOGGETTI A RIBASSO, secondo le indicazioni della Legge 98/2013 di conversione del Decreto del fare. Innanzitutto, QUALE SCOPO SI PREFIGGE questa legge?? - Questa norma impone di salvaguardare comunque e sempre il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto previsto già per gli oneri di sicurezza. - Per questo motivo i valori assunti nel progetto come costi della mano d opera non soggetti a ribasso (visionabili da parte delle imprese) diventano vincolanti nelle verifiche di congruità che la Stazione appaltante vorrà fare, sia in fase di gara che durante l esecuzione dei lavori. Riepilogo di cosa è importante ricordare sullo Scorporo dei costi della mano d opera non soggetti a ribasso :

17 Pagina 17 di 21 1) Di questi compiti (determinazione della mano d opera non soggetta a ribasso) dovrà occuparsi la Stazione Appaltante nell ambito dell applicazione della Legge Quadro sui lavori Pubblici (DLgs n. 163/2006), del Regolamento attuativo dei contratti pubblici (DPR 207/2010) ecc. 2) Non sarà quindi il CSP/CSE a farlo, ma l ufficio del RUP (perché sono suoi compiti specifici) avvalendosi anche degli elaborati redatti dal PROGETTISTA e, in fase esecutiva, della collaborazione del DIRETTORE DEI LAVORI. 3) La quantificazione della mano d opera nel progetto e degli U/G nel PSC ovviamente debbono coincidere (come pure i tempi di esecuzione nel Cronoprogramma dei lavori). Come quantificare i Costi della mano d opera: I - IN MODO ANALITICO. Come è noto tra gli elaborati di ogni progetto di opere pubbliche vi sono il Computo metrico estimativo, l Elenco prezzi, e l Analisi prezzi. Qualora gli elenchi prezzi ufficiali siano supportati da analisi, dalle stesse può essere ricavata l incidenza del costo della manodopera per quantità unitaria e in analogia, qualora il prezzo sia analizzato direttamente dal progettista, dalla stessa analisi si può ricavare l incidenza di interesse (avendo però l accortezza di depurare la componente relativa alla mano d opera delle spese generali ed utili, valutati nella misura complessiva del 26,50 %) (spese generali 15 %, comprensivi di oneri generali della sicurezza, incrementati dagli utili dell Impresa del 10%). (100+15%=115 ; %=126,5) (Nota: consultare, se necessario, i prezziari DEI, ecc.) II - IN MODO PARAMETRICO: a) Facendo riferimento alle tabelle di cui al DM Ministero LLPP dicembre 1978, che suddivide in alcune categorie i lavori pubblici e per ogni categoria definisce le incidenze della manodopera, dei materiali e dei noli. A titolo esemplificativo, dette tabelle prevedono un incidenza della manodopera del 18% per le opere stradali e del 40% per le opere edili. Risulta chiaramente indispensabile, per poter correttamente operare, un aggiornamento da parte del Ministero di dette tabelle, magari rapportandole alle nuove categorie di riferimento OG e OS. b) Oppure utilizzando le tabelle riportate nell Avviso Comune sottoscritto tra le principali rappresentanze datoriali e sindacali del 28/10/2010 con i quale si definiscono gli indici minimi di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell opera, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità dell impresa. <><><> Analizziamo ora lo Scorporo dei costi della mano d opera non soggetti a ribasso inserite nella Legge 98/2013, avvalendoci delle spiegazioni che ci sono fornite:

18 Pagina 18 di 21 1) dal Commissario straordinario delegato dal Governo, 2) dall AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, 3) dal Gruppo di lavoro interregionale CONTRATTI PUBBLICI di ITACA. 1) dalla Circolare n. 7 del 23 agosto 2013 Il Commissario straordinario delegato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010 NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI Il 21 agosto u.s. è entrata in vigore la legge 9 agosto 2013, n. 98, (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge con modifiche il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell economia, noto anche come Decreto del fare. In fase di conversione sono state introdotte alcune disposizioni che modificano anche in modo sensibile la normativa sin qui vigente sugli appalti. Pur non dubitando che tali norme siano già note e quindi prontamente recepite dagli enti in avvalimento e dai responsabili del procedimento nominati per l attuazione degli interventi di competenza dello scrivente Commissario si ritiene utile richiamare quelle di più immediato e diretto interesse per le attività in corso. Suddivisione in lotti funzionali. Le modifiche apportate agli articoli 2, comma 1-bis, 6, comma 5, 7, comma 8, lettera a), del Codice degli appalti promuovono la suddivisione dei progetti in lotti funzionali, di importi tali da favorire l accesso agli appalti delle imprese medie e piccole. Aggiudicazione al prezzo più basso (art. 82)* * All articolo 82 del Codice degli appalti è stato aggiunto il comma 3-bis, secondo il quale il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale. È reintrodotto lo scorporo del costo della manodopera non soggetto a ribasso, ma soltanto quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso. Esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122) L articolo 253 del Codice degli appalti, comma 20-bis, è stato modificato prorogando fino al 31 dicembre 2015 l applicazione dell articolo 122, comma 9, che sarebbe scaduta il 31 dicembre di quest anno. Anticipazione del 10 per cento dell importo contrattuale. Forse è la novità più rilevante. L articolo 26-ter della legge di conversione richiamata in epigrafe, ripristina fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti, l istituto dell anticipazione all impresa nella misura del 10 per cento dell importo contrattuale. La disposizione riguarda contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, nel rispetto degli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n In particolare l anticipazione deve essere erogata all esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO Prof. Ing. Pier Gino Megale <><><> * Vediamo dunque come deve essere interpretato l art. 82 del Codice degli appalti al quale è stato aggiunto il comma 3-bis secondo il quale il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale (cioè lo scorporo del costo della manodopera non soggetto a ribasso, ma soltanto quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso).

19 Pagina 19 di 21 2) L AUTORITA per la VIGILANZA sui CONTRATTI PUBBLICI di Lavori, Servizi e Forniture sostanzialmente concorda sui contenuti del documento redatto dal Gruppo di lavoro interregionale CONTRATTI PUBBLICI di ITACA, che di seguito riportiamo in sintesi. 3) INDICAZIONI PER L APPLICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE ALL ART. 82 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98 (di conversione del DL 69/2013) L Istituto ITACA ha espresso un primo parere (preliminare) in merito alla importante novità apportata dal D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto del fare, convertito in legge dalla L. 98/2013) concernente la valutazione dei costi del personale e della sicurezza nei contratti pubblici nel quale, tra l altro, ha evidenziato testualmente le seguenti criticità: Vogliamo rimarcare in primo luogo la contraddittorietà ed inopportunità della norma in questione, che non mancherà di creare considerevoli difficoltà alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici, disomogeneità di comportamenti ed interpretazioni, ritardi e rigidità nelle procedure, in senso diametralmente opposto a quello che dovrebbe essere obiettivo primario del quadro delle regole. Ha espresso poi un secondo parere, che di seguito sintetizziamo, entrando nel merito della disciplina da attuare. dalla Premessa Si auspica che nel breve periodo giungano anche le indicazioni interpretative da parte dei Ministeri competenti e di altre fonti. Nel frattempo si ritiene che il presente documento possa comunque costituire un utile strumento per il primo soccorso delle Stazioni Appaltanti che fin d ora si trovano a dover applicare tale nuova disciplina (che, non essendo previsto un periodo transitorio, è in vigore dalla sua pubblicazione sulla G.U.). dalle Considerazioni preliminari In primo luogo è bene precisare che la nuova disposizione si differenzia dalla precedente (poi abrogata) essenzialmente per il fatto che essa è introdotta all art. 82 del Codice Criterio del prezzo più basso anziché all art. 81 Criteri per la scelta dell offerta migliore, pertanto l applicazione della norma è obbligatoria quando il criterio individuato per la scelta dell offerta è quello del prezzo più basso e non più anche per quello dell offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dalla norma a suo tempo abrogata. dalla Nuova disciplina In seguito all innesto del comma 3-bis, l art. 82 del Codice Criterio del prezzo più basso, risulta cosi riformulato: 1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue. 2. Il bando di gara stabilisce: a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

20 Pagina 20 di Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari. 3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento *. * Il Regolamento di attuazione del Codice, DPR 207/2010, negli appalti di lavori, ai fini della determinazione del prezzo più basso identifica due modalità applicative: Art Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull elenco prezzi o sull importo dei lavori. Art Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. Risulta del tutto evidente la portata innovativa del nuovo comma 3-bis: la nuova disciplina, nella fattispecie di scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, non limita più l azione ad un mero controllo di congruità formulato sulla base di valutazioni parametriche e decontestualizzate, ma richiede che il costo del lavoro sia valutato puntualmente in quanto costo puro ed incomprimibile da non assoggettare al mercato, in perfetta analogia con i costi aggiuntivi per la sicurezza desunti in fase progettuale. La norma infatti, dopo aver precisato all art 82, comma 1, che il prezzo più basso (è quello) inferiore a quello posto a base di gara (pertanto è chiaramente quello offerto dall impresa), precisa poi al comma 3 bis come tale prezzo deve essere determinato, evidentemente dall impresa stessa (il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale,. valutato ), evidenziando in maniera chiara che la valutazione relativa alla congruità di quanto indicato in offerta è rimessa alla stazione appaltante alla quale la norma da precisi riferimenti circa le modalità per effettuare tale valutazione. Da queste considerazioni discende che il costo della manodopera è da intendersi esclusivamente come il costo vivo ed non negoziabile (sotto il quale cioè non è possibile scendere nella retribuzione oraria di un lavoratore - costo tutelato in quanto comprensivo degli oneri sociali e contributivi) e, come tale, da intendersi al netto di spese generali ed utile di impresa, in quanto questi ultimi rappresentativi, al contrario, della quota di costo che deve andare a mercato, nell ambito del gioco concorrenziale (ossia l offerta a ribasso) della gara. Pertanto, nell ipotesi che la stazione appaltante determini in fase progettuale il costo del personale, si ritiene percorribile la prima interpretazione della norma, ovvero lo scorporo del medesimo costo dall importo complessivo dell appalto: pertanto i concorrenti offriranno la percentuale di ribasso da applicare sull importo dell appalto al netto del costo del personale. Qualora, invece, la stazione appaltante non determini in fase progettuale il costo del personale, può operare nell ambito di una procedura mediante offerta a prezzi unitari, con la quale richiede ai concorrenti in sede di offerta di indicare per ogni lavorazione il relativo costo del personale.

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