Servizio di Cassa CIG N

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1 Sede Legale: Strada di Basciano- Villa Parigini Monteriggioni (SI) Sede Operativa: Viale Toselli 9/A Siena Tel Fax CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Servizio di Cassa CIG N

2 1. OGGETTO Il servizio di cassa di cui al presente Capitolato ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Consorzio e dal medesimo ordinate con l osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e nel rispetto e conformemente a quanto dichiarato/offerto dell aggiudicatario in sede di gara.. Il luogo di esecuzione del servizio è il Comune di Siena con la presenza di almeno uno sportello messo a disposizione dall Istituto Bancario. 2. ORARIO DI SPORTELLO Il servizio di cassa è disimpegno nei locali dell Istituto Bancario nei giorni dal Lunedì al Venerdì e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico. 3. INCASSI E PAGAMENTI Tanto i pagamenti che le riscossioni si devono eseguire con mandati e reversali emessi dal Consorzio e firmati dal Direttore Generale o suo sostituto, individuato con atto del Direttore Generale. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti non comporta di per se stessa presunzione di assenza o di impedimento dei titolari, in quanto tale apposizione di firma deve essere preventivamente autorizzata tramite comunicazione scritta e firmata dal Direttore Generale. Il Consorzio deve trasmettere a mezzo di lettera raccomandata i poteri e gli specimen di firma e, nel caso di mutamento di titolari, deve trasmettere le variazioni con lo stesso mezzo. La trasmissione degli ordinativi del Consorzio al Cassiere deve essere effettuata esclusivamente mediante elenchi in duplice copia, distintamente per reversali o mandati di pagamenti. Gli elenchi devono contenere il numero progressivo, il numero delle reversali e dei mandati, le generalità del debitore e del creditore, l importo delle somme da riscuotere e da pagare ed il totale progressivo dall inizio dell esercizio. Gli originali, firmati dai competenti Organi del Consorzio, devono essere trattenuti dal Cassiere; le copie, invece, firmate da quest ultimo, devono essere restituite al Consorzio in segno di ricevimento. Ciascuna riversale compilata su modulo appositamente predisposto e sottoscritta dalle persone legalmente autorizzate, deve contenere: La denominazione del Consorzio L esercizio finanziario e la data di emissione Il numero progressivo dell ordinativo per l esercizio finanziario La somma da riscuotere in cifre ed in lettere L indicazione del debitore La causale del versamento Le indicazioni per l assoggettamento o meno per l imposta di bollo di quietanza L eventuale indicazione: entrata da vincolare per.( causale). Nel caso di ordini di incasso relativi a trattenute su mandati di pagamento la bolletta può essere unica anche per diversi ordini d incasso. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione del Consorzio, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore del Consorzio stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre all indicazione della causale del versamento, la clausola espressa salvi i diritti del Consorzio. Tali incassi sono segnalati al Consorzio stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura: a copertura del sospeso n, rilevato dai dati comunicati dal Cassiere. I mandati di pagamento devono portare: il numero progressivo; la data di emissione; l indicazione dell esercizio; 2

3 il codice fiscale, cognome, nome del creditore o di chi per lui è autorizzato a dare quietanza o della persona fisica autorizzata a dare quietanza se il creditore è una ditta o un ente privato; la somma lorda o netta da pagarsi; l oggetto e il luogo di pagamento; l eventuale annotazione a valere su fondi a specifica destinazione pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per.. ; Le indicazioni per assoggettamento o meno dell imposta di bollo di quietanza. Nessuna somma deve essere pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento. Per i pagamenti da effettuarsi a scadenza fissa i mandati devono recare la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito. Di ogni pagamento la Banca si deve fare rilasciare quietanza dal beneficiario sul relativo mandato o su regolare documento che deve essere allegato al mandato stesso e deve astenersi dal pagare mandati che contengano abrasioni o cancellature nella indicazione della somma o nel nome del creditore. Ai pagamenti da eseguire fuori piazza il Cassiere deve provvedere di regola mediante ordini per corrispondenza alle altre Filiali od ai suoi corrispondenti. Alle piccole spese di economato il Consorzio deve provvedere direttamente con l emissione di mandati a reintegrazione di apposito fondo. Ulteriormente il pagamento può essere effettuato tramite versamento nel conto corrente postale intestato al beneficiario; le ricevute postali di cui sopra costituiscono quietanza a tutti gli effetti. Secondo la legge istitutiva, l imposta di bollo da assolvere sui quietanzamenti dei mandati di pagamento è da porsi a carico del Consorzio. I mandati sono estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa: gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non possono essere ammessi al pagamento. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Consorzio dopo la consegna degli stessi alla Banca. I mandati devono essere ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di presentazione. Dopo aver dato corso all ordine espresso nel mandato ed aver ottenuto quietanza delle somme pagate, la Banca appone sul mandato stesso un timbro con la dicitura pagato e l indicazione della data di avvenuto pagamento. 4. CONTABILITÀ E CONDIZIONI Agli effetti contabili deve essere aperto al Consorzio un conto corrente sul quale trova riferimento lo sbilancio giornaliero raggruppato per valuta del movimento dei pagamenti e delle riscossioni. Gli interessi sono liquidati al Consorzio trimestralmente con valuta 31 marzo-30giugno-30 settembre-31dicembre di ciascun anno. Il Cassiere ha l obbligo di trasmettere tempestivamente l estratto trimestrale del conto corrente che, trascorsi 40 giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto allo stesso per iscritto specifico reclamo, si intende approvato. Ad ogni chiusura trimestrale la Banca deve trasmettere l ultimo foglio dell estratto conto regolato per capitale ed interessi. 5. COMPENSI Il servizio viene svolto al prezzo di cui all offerta dell aggiudicatario. 6. I.V.A Il Cassiere non assume alcuna responsabilità nei riguardi della percezione dell Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) per la quale si limita ad attenersi alle indicazioni che il Consorzio nei singoli casi avrà cura di fornirle. 7. RESTITUZIONE ORDINATIVI Periodicamente nel corso dell esercizio (con cadenza quindicinale o mensile) il Cassiere provvede a restituire al Consorzio gli ordini di riscossione interamente incassati, i mandati di pagamento 3

4 interamente estinti e le copie del giornale di cassa. Gli ordinativi di cui sopra verranno elencati in una distinta, in duplice copia di cui una firmata dal Consorzio deve essere restituita alla banca a titolo di avvenuto ricevimento. Il Consorzio deve dare discarico al Cassiere dei documenti giustificativi ricevuti mediante l invio di un apposita lettera/nota di discarico firmata dalle persone autorizzate di cui all art.3. Nel corso dell esercizio finanziario quei mandati che dovessero rimanere inevasi interamente o parzialmente per lungo tempo devono essere segnalati al Consorzio per un sollecito ai beneficiari. 8. CUSTODIA VALORI Il Cassiere deve assumere, alle condizioni più favorevoli consentite dalle norme vigenti per i servizi di banca e loro successive variazioni, la semplice custodia dei titoli di proprietà o di ogni altro valore che il Consorzio intende affidargli. Ogni operazione inerente all amministrazione dei suddetti titoli, deve essere tempestivamente disposta dal Consorzio restando esonerato il Cassiere dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa. Per la custodia dei titoli e per la riscossione delle cedole il Cassiere ha diritto al rimborso delle spese incontrate. 9. ANTICIPAZIONI DI CASSA Nel caso di richieste di anticipazioni da parte del Consorzio, il Cassiere tiene conto anche delle proprie norme interne che regolano le operazioni della specie. La durata dell eventuale anticipazione non può comunque eccedere la fine dell anno solare nel quale viene concessa. In caso di cessazione del servizio il Consorzio assume l obbligo di far rilevare dal cassiere subentrante, all atto dell assunzione dell incarico ogni e qualunque esposizione derivante dalle surriferite anticipazioni. Gli interessi e commissioni sono addebitati al Consorzio trimestralmente al e di ciascun anno. Il Consorzio provvede contemporaneamente, comunque entro il tempo strettamente necessario al riscontro, alle operazioni di liquidazione e di emissione dei relativi mandati. Qualsiasi spesa in dipendenza delle anticipazioni di cassa resta a carico del Consorzio. 10. CHIUSURA D ESERCIZIO L esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell esercizio finanziario il Cassiere restituisce al Consorzio gli ordinativi di incasso e di pagamento non eseguiti con una distinta in duplice copia una delle quali firmata dal Consorzio deve essere restituita al Cassiere a titolo di discarico dei documenti ricevuti. 11. DELEGAZIONI In considerazione delle disposizioni che regolano le erogazioni dei mutui nonché della vigente normativa in materia di contabilità dei Consorzi dei servizi dipendenti degli EE.LL, in tutti i casi in cui il Consorzio stipuli contratti di mutuo, il Cassiere assume, limitatamente all operazione di mutuo, i diritti e gli obblighi del Tesoriere, - salvo eventuale norma di legge contraria fornendo in tal modo la garanzia aggiuntiva richiesta dalla legge e, più precisamente, di assumere a suo carico, ai sensi della legge n. 537 e successive modificazioni e dall art.11 del D.L n. 153, tutto il periodo della gestione in corso e relative proroghe e rinnovazioni, l obbligo del versamento a favore degli Istituti con i quali, il predetto Consorzio assumerà mutui per la propria attività e, in particolare, per quelli che verranno assunti dalla Cassa DD.PP., delle quote congrue corrispondenti delle rate di ammortamento del capitale ed interesse, a valere sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale e fino al limite del 25% delle medesime entrate ai sensi del 2 comma dell art. 10 bis della legge n. 440 e della legge , n. 537, e successive modificazioni, per garantire l ammortamento dei mutui con la relativa periodicità e le conseguenti scadenze. 4

5 Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite dalle predette delegazioni di pagamento, il Cassiere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull anticipazione di cassa. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti o insufficienti le somme del Consorzio necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Cassiere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare) quest ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo. Il Consorzio si impegna a liberare il Cassiere da tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, qualora, nel corso dell ammortamento dei mutui in questione, il servizio di Cassa del Consorzio venisse affidato ad altro Istituto di credito. A tale riguardo, l Istituto aggiudicatario del servizio si assume gli impegni previsti dal presente articolo per i contratti di mutuo stipulati dal Consorzio antecedentemente alla data di pubblicazione del bando. 12. TRATTAMENTO DATI SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003,n. 196 e s.m.i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di cassa, il Consorzio, in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina il Cassiere responsabile del trattamento, ai sensi dell art.29 del citato decreto. Il Cassiere si impegna a : trattare i dati personali che verranno comunicati dal Consorzio per lo sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal servizio di cassa in modo lecito e secondo correttezza; nominare per iscritto gli incaricati del trattamento impartendo loro le necessarie istruzioni; garantire la riservatezza di tutte le informazioni che verranno trasmesse, impedendone l accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa espressa autorizzazione scritta del Consorzio. Ai fini del precedente comma il Cassiere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle vigenti disposizioni in materia. Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire controlli su quanto convenuto al presente comma. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Consorzio si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta per raccomandata con ricevuta di ritorno al Cassiere, qualora riscontri che il Cassiere medesimo, per almeno tre volte nel corso di un anno solare abbia disatteso le clausole contrattuali e/o i termini della propria offerta. Tali violazioni dovranno essere, di volta in volta, contestate per iscritto dal Consorzio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per colpa del Cassiere, lo stesso sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Consorzio dovrà sostenere per un nuovo affidamento 14. RECESSO ANTICIPATO Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta con raccomandata qualora nel corso della sua esecuzione venga a cessare per lo stesso Consorzio l'obbligo o la necessità di provvedere al servizio in oggetto. Nel caso di cui sopra al cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio. 5

6 15. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO E assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto pena la risoluzione immediata dello stesso. In ragione della particolarità del rapporto fiduciario, è altresì vietato il subappalto del servizio ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso. 16. CONTROVERSIE. Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie fra i contraenti è il solo Foro di Siena. 17. RESPONSABILITÀ DELL ISTITUTO CASSIERE Il Cassiere risponde di tutte le somme e valori che tiene in consegna per conto del Consorzio. Il Cassiere, inoltre, assume la responsabilità per ogni danno o inconveniente di qualsiasi genere derivanti dallo svolgimento del servizio, salvo dimostri che tali danni o inconvenienti dipendano da cause ad esso non imputabili. 18. RIFERIMENTI NORMATIVI Per quanto non è contemplato dalle norme e modalità della presente Capitolato si fa richiamo alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore e futuri. 6

si conviene e si stipula quanto segue.

si conviene e si stipula quanto segue. Convenzione per il Servizio di Cassa tra l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma, codice fiscale 92146780348, con sede in Parma, Viale Mentana n. 45, rappresentato da Emanuele

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