Ordinamento professionale - L esame di Stato

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1 Corso formativo Praticanti Consulenti del lavoro Ordinamento professionale - L esame di Stato Bolzano, lì 03/05/2011 Relatore: Dott. Egon Gerhard Schenk CONSULENTE DEL LAVORO REVISORE CONTABILE - 0 -

2 SOMMARIO pagina La libera professione in Italia 02 L ENPACL 06 La professione di Consulente del Lavoro Il Codice deontologico.. 22 Formazione continua obbligatoria.. 26 DUI e PEC 44 La tariffa professionale. 47 Quando il cliente non paga.. 54 L attività di Consulente Tecnico d Ufficio (C.T.U.).. 60 L esame di Stato

3 LA LIBERA PROFESSIONE IN ITALIA NORMATIVA COSTITUZIONALE, CIVILISTICA E PENALE Art. 33 della Costituzione Omissis È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Art C.C. - Mancanza d'iscrizione Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto. Art C.C. - Compenso Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

4 Art C.C. - Divieto di ritenzione Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali. Art. 348 C.P. - Abusivo esercizio di una professione Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516. Art. 622 C.P. - Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società. Il delitto è punibile a querela della persona offesa

5 LE ATTIVITA PROFESSIONALI PROTETTE Quando il legislatore ha ritenuto che certe attività professionali intellettuali sono di interesse pubblico ha previsto l istituzione di appositi ALBI o ELENCHI che regolano la professione stessa. Attualmente esistono in Italia una trentina di ALBI PROFESSIONALI ai quali si accede esclusivamente attraverso - il possesso di un specifico titolo di studio - un praticantato - un esame di Stato I più importanti ALBI PROFESSIONALI regolati per Legge sono: Albo dei dottori Agronomi e dottori forestali Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati Ordine degli Assistenti Sociali Ordine Nazionale degli Attuari Ordine degli Architetti Ordine degli Avvocati Ordine dei Biologi Albo dei Consulenti del lavoro Consiglio Nazionale dei Chimici Ordine dei Dottori commercialisti Ordine dei Farmacisti Ordine dei Geologi Albo dei Geometri Consiglio nazionale dei Geometri Ordine dei Giornalisti Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell'infanzia Ordine degli Ingegneri Ordine dei Medici Ordine dei Notai Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Consiglio nazionale dei Periti Industriali Albo unico dei Promotori Finanziari Ordine degli Psicologi Ordine dei Tecnologi Alimentari Ordine dei Medici Veterinari - 4 -

6 Un Albo professionale è pertanto un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Per gestire tali Albi la Legge prevede sempre l istituzione di un Ordine professionale" ovvero un ente pubblico, a cui lo Stato ha affidato il compito di tenere aggiornato l'albo e di tutelare la categoria professionale. OBBLIGHI PER GLI ISCRITTI AGLI ALBI - segreto professionale - formazione continua obbligatoria - rispettare il Codice deontologico - applicare la tariffa professionale LA PREVIDENZA DELLE PROFESSIONI PROTETTE Per circa la metà degli ordini professionali la legge prevede l istituzione di un Ente previdenziale specifico per gli iscritti agli Albi. Sono pertanto stati istituiti a tale scopo i seguenti Enti previdenziali: I contributi da versare alle Casse si distinguono in Contributi soggettivi Contributi integrativi (fissi o calcolati sul reddito imponibile ai fini delle imposte dirette) (2 % o 4 % calcolati sull onorario e a carico del mandante/cliente) Contributo per l indennità di maternità - 5 -

7 L E.N.P.A.C.L. L E.N.P.A.C.L. è l Ente previdenziale dei Consulenti del Lavoro ed eroga una serie di prestazioni e servizi agli assicurati. La Legge istitutiva è del 23/11/1971 n Numero iscritti totali al 01/05/2011 Femmine Maschi Totale Iscritti Numero pensionati totali al 01/05/2011 Anzianita' Inabilita' Invalidita' Superstiti Vecchiaia Totale Pensionati I CONTRIBUTI DOVUTI ALL ENTE - i contributi soggettivi in misura fissa annua CONTRIBUTO SOGGETTIVO 2011 Anzianità di iscrizione Importo annuo Fino a 5 anni (60 mesi) Da 6 (61 mesi) a 10 anni (120 mesi) Da 11 (121 mesi) a 15 anni (180 mesi) Da 16 (181 mesi) a 20 anni (240 mesi) Da 21anni (241 mesi) in poi il contributi per l indennità di maternità (per il ,00) - i contributi integrativi nella misura del 2 % dell ammontare degli onorari fatturati - 6 -

8 IL CALCOLO DELLA PENSIONE Nel calcolo della pensione si procede nel seguente modo: - alla pensione base fissa si aggiunge - il 7,5 % dei contributi versati attraverso l acquisto di marche Russo Spena (fino al 1991) - il 10 % dei contributi integrativi versati dall anno 1992 all anno l 8 % dei contributi integrativi versati dall anno 2002 Requisiti Pensione di anzianità La pensione di anzianità spetta nei seguenti casi: a) 58 anni di età e almeno 35 annualità di iscrizione e contribuzione. In questo caso occorre cancellarsi dall Ordine dei Consulenti del lavoro. b) 40 anni o più di iscrizione e contribuzione: si prescinde dal requisito anagrafico e non vi è obbligo di cancellazione dall Ordine dei Consulenti del Lavoro. Requisiti Pensione di vecchiaia Hanno diritto alla pensione di vecchiaia coloro che, al compimento del 65 anno di età, possono far valere 30 anni di contribuzione e di iscrizione all Ente. Il requisito anagrafico è lo stesso per uomini e donne

9 LA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO La professione di Consulente del Lavoro appartiene alle libere professioni protette. La Legge istitutiva dell Ordine risale al 1964 (Legge n del 12/10/1964). La Legge è poi stata revisionata con la Legge 11/01/1979 n. 12. Negli ultimi anni la Legge ha subito 2 importanti modifiche: - con il D.L. 27/02/2007 n.10 è stato modificato l art. 3 ed inserito l art. 8- bis della Legge 12/ con il D.L. 25/06/2008 n.112 è stato completamente riscritto l art. 5 riguardante la tenuta dei libri e documenti di lavoro Art. 1 - Esercizio della professione di consulente del lavoro Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. (omissis) Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma

10 Art. 5 - Tenuta dei libri e documenti di lavoro 1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari. Art. 8 bis 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre

11 Art Pene disciplinari Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale può applicare, sono: 1) la censura; 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore a due anni; 3) la radiazione. Art Casi di sospensione Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione: a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni; b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale; c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera h) e 23, lettera c), della presente legge. La sospensione è dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta. Il consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti. Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione

12 GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE DEI LAVORATORI DIPENDETNI COME ATTIVITA ESCLUSIVA Gli adempimenti di cui all art. 1 della Legge 12/1979 è riservata agli iscritti all Albo dei CdL. Si tratta di una vera attività esclusiva e riservata. Infatti articolo stabilisce che Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. Confrontato tale disposizione con la Legge istitutiva dei Dottori Commercialisti si capisce subito la differente impostazione

13 DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2005, N. 139 Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 OGGETTO DELLA PROFESSIONE 1. Agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative. 2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività: a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verificazione e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici. 3. (omissis) 4. (omissis)

14 LA COMPETENZE IN MATERIA FISCALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO La sentenza n /2011 della Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso in discussione la competenza in materia fiscale dei CdL del Lavoro. Trattasi di una sentenza isolata. Infatti c è solo un precedente nella sentenza n /2007 della sezione civile della Corte di Cassazione. Tutti gli altri giudizi della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e del TAR in tale materia sono a favore. A parere del sottoscritto i consulenti del lavoro possono tranquillamente erogare prestazioni nel campo fiscale e contabile, in quanto ai dottori commercialisti non è riservata una esclusiva in tale materia. La mia tesi è anche confermata dal fatto, che nel riformato testo dell Ordinamento dei Dottori Commercialisti è sparito il comma 2 dell art. 1 del DPR N del 27/10/1953. Tale comma stabiliva che l autorità giudiziaria e le pubbliche Amministrazioni debbono affidare normalmente gli incarichi relativi alle attività di cui sopra a persone iscritte nell'albo dei dottori commercialisti. Non per ultimo si segnale che in innumerevoli provvedimenti normativi in vigore si conferma la competenza dei CdL in materia contabile e fiscale: Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 comprende i consulenti del lavoro tra i soggetti autorizzati alla trasmissione telematica (servizio Entratel) delle dichiarazioni di qualsiasi tipo e genere compreso l invio dei Mod. F24. Gli stessi intermediari sono soggetti autorizzati all utilizzo del servizio Cassetto Fiscale. Al Consulente del Lavoro può essere conferito procura speciale per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica di tutti gli atti da registrare al Registro delle Imprese ivi compresa la COMUNICAZIONE UNICA

15 Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede per i Consulenti del Lavoro il patrocinio e la rappresentanza piena per il contenzioso davanti alle commissioni tributarie. Il D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490 ha attribuito ai consulenti del lavoro il rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende. La legge 28 maggio 1997, n. 140 e il DM 27 marzo 1998, n. 235 hanno assegnato ai consulenti del lavoro ai fini della concessione della agevolazioni a sostegno della innovazione industriale, la verifica in capo alle aziende, della sussistenza delle relative condizioni. L'attività di certificazione dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell istanza di rateazione prevista dalla Direttiva Equitalia n. Dsr/Nc/2008/012, non è riservata per legge a specifiche categorie professionali e contempla la ovvia necessità di aver redatto la relativa contabilità. Il comma 347 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha stabilito che la certificazione dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, possa essere certificata da un consulente del lavoro. La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 c ha stabilito (Tremonti-bis) che l attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro. Il DM 320 del 29 dicembre 2004 ha individuato, secondo quanto previsto dall art del Codice civile, le categorie professionali che possono ricoprire la carica di sindaco nelle società commerciali comprendendo tra queste gli iscritti nell Albo dei consulenti del lavoro. Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 annovera i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati alla lotta al riciclaggio

16 Il consulente del lavoro è soggetto abilitato a ricoprire l incarico di commissario liquidatore in enti cooperativi, ex art. 1 Legge 17 luglio 1975, n I consulenti del lavoro sono componenti di diritto della commissione degli esperti per gli studi di settore, giusta art. 10, comma 7, della legge n. 146 dell 8 maggio I consulenti del lavoro sono componenti dei tavoli tecnici istituiti presso il Ministero dell Economia e delle Finanze per la riforma del sistema fiscale nazionale suddivisi in gruppi di lavoro per: o analisi del bilancio pubblico e del patrimonio pubblico; o analisi delle caratteristiche dell economia non osservata; o analisi dell erosione fiscale; o analisi della sovrapposizione impositiva/agevolativa tra Stato fiscale e Stato sociale

17 L ATTIVITA DEI C.E.D

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20 Spett.le C.d.L. Oggetto: ARTICOLO 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 12/1979 CIRCOLARE MIN.LAV. N. 25/Segr/ DEL 04/06/2007 CIRCOLARE UFFICIO TUTELA SOCIALE DEL LAVORO PROT. N. 9.2/ SF/hz CONFERIMENTO INCARICO Il sottoscritto, nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore della Società, con Sede a Codice fiscale: - esercente l attività di Centro di elaborazione dati v i s t e le norme e le circolari di cui in oggetto c o n f e r i s c e con la presente al C.d.L., nato a il e residente a, con Studio in Codice fiscale: Partita IVA: iscritto all Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Bolzano al n. dal l incarico del controllo e la verifica dell aggiornamento e del corretto funzionamento delle attività di calcolo e stampa degli elaborati in materia di lavoro. L incarico è conferito a tempo indeterminato., lì Per accettazione: il CdL

21 Spett.Le Direzione Provinciale del Lavoro di Ordine dei Consulenti del Lavoro di., Oggetto: art. 1, comma 5, l. 12/79, come modificato dall art. 5-ter, c.1. lett. A), D.L. 10/2007, convertito nella legge 46/2007. Assistenza del consulente del lavoro al CED. Il sottoscritto nato a il residente in via cap - nella qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società, avente ad oggetto lo svolgimento dell attività di elaborazione e stampa dei cedolini paga, comunica che la scrivente azienda ha conferito incarico per la verifica del corretto funzionamento dell attività di calcolo e stampa svolta dal CED al sig., professionista iscritto all Ordine e quindi abilitato ai sensi dell articolo 1 della legge n. 12/1979 La presente comunicazione viene fornita ai sensi e per gli effetti stabiliti dalla nota del 4 giugno 2007 prot della Direzione Generale per l Attività Cordiali saluti Il rappresentante legale

22 Corporate Identity Consulenti del lavoro Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro Ente Nazionale Previdenza Consulenti del lavoro Consiglio Provinciale Consulente del lavoro

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24 Art. 9 (Dovere di competenza) 1. Il Consulente non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di assicurare un organizzazione adeguata. 2. Il Consulente deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l attività. 3. E indice di osservanza del dovere di cui al secondo comma la preparazione curata in conformità a quanto previsto dall apposito regolamento emanato dal Consiglio nazionale. Art. 11 (Responsabilità patrimoniale) 1. Il Consulente deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell esercizio della professione, se del caso anche mediante una adeguata copertura assicurativa. Art. 12 (Rapporti con altri professionisti) 1. E fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti non abilitati e di avvalersi, per l esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l attività. Art. 13 (Concorrenza sleale) 1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell ordinamento giuridico, così come integrati dalle norme del presente Codice. 2. I seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente: a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l attività di un professionista idonei a determinarne il discredito; b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio all attività di altro professionista; c) l uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro professionista; d) la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o impossibilitato di clienti di quest ultimo; e) l esercizio dell attività con titolo professionale o formativo non conseguito;

25 f) l esercizio dell attività nel periodo di sospensione; g) il vanto di rapporti di parentela o familiarità con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nelle sua attività professionale. Art. 14 (Titolo professionale) 1. L esercizio dell attività professionale deve avvenire con l espressa indicazione del titolo di Consulente del lavoro. 2. Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 2, 4 e 9 l uso di titoli professionali e formativi non conseguiti. Art. 18 (Partecipazione a compagini societarie) 1. Il Consulente che rivesta la carica di amministratore di società commerciali che hanno come oggetto sociale l erogazione di servizi nel settore di attività di cui all art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 12/1979 è tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell osservanza delle disposizioni del presente Codice. 2. Ove la società di cui al comma precedente ponga in essere atti e/o comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del presente Codice, il Consulente che la amministra è ritenuto responsabile degli stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto attribuite ad altro amministratore. 3. In ogni caso, egli è responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del presente Codice, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze. 4. E altresì considerato responsabile il Consulente che sia socio di una società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi dell art. 2364, comma 1, nr. 5) c.d. ovvero sia titolare di diritti particolari in materia ai sensi dell art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla decisione ai sensi dell art c.c. Art. 29 (Restituzione dei documenti) 1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi all incarico quando quest ultimo ne faccia richiesta. 2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto del cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della liquidazione del compenso, e non oltre l avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria posizione

26 Art. 31 (Pubblicità informativa) 1. Ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni. 2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine

27 FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA La formazione continua è prevista dell art. 9 del Codice deontologico NORME GENERALI - Il periodo di valutazione ha durata biennale. - Devono essere conseguiti 50 crediti (almeno 16 all anno). - 6 crediti devono riguardare corsi di Ordinamento professionale e Codice deontologico. - Il 30 % dei crediti può essere conseguito con l utilizzo della tecnologia e- learning. - I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi ovvero con svolgimento dell attività formativa. - L unità di riferimento è l ora. - Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (uno) credito, ferma restando l infrazionabilità dell evento stesso. EVENTI RICONOSCIUTI Tutti gli eventi formativi organizzati dai Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro. Tutti gli eventi formativi organizzati dalla KOINE. Gli eventi formativi organizzati da soggetti terzi preventivamente autorizzati dal CPO. Gli altri eventi ritenuti idonei alla propria formazione professionale, per i quali dovrà essere richiesto al Consiglio provinciale di appartenenza la conformità. ATTIVITA FORMATIVA Si possono conseguire crediti formativi anche attraverso la - attività di relatore (2 crediti per ora) - attività di insegnamento (2 crediti per ora) - attività pubblicistica (2 crediti per ogni articolo o saggio 10 crediti per libri e monografie) - partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di CdL (10 crediti) Per tali attività si possono maturare al massimo 30 crediti per biennio

28 ESONERO Sempre ed esclusivamente su richiesta al Consiglio provinciale il CdL è esonerato dalla formazione - nel caso in cui ha compiuto i 70 anni di età - nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile - nel caso di maternità (dai 3 mesi antecedenti la data presunta del parto e il compimento dell anno di età del bimbo) - nel caso di affidamento o adozione (un anno dal relativo provvedimento) - nel caso di assistenza alle persone di cui alla Legge 104/92 (la relativa istanza deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto impeditivo) - altri casi di temporaneo impedimento - casi di forza maggiore. Il CdL che non svolge attività professionale può presentare istanza motivata di esonero. In caso di accoglimento l esonero decorre dalla data di presentazione dell istanza. ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio ogni CdL deve presentare al proprio Consiglio provinciale una dichiarazione che attesti la formazione professionale. SANZIONI La sanzione per il mancato o insufficiente conseguimento dei crediti formativi e per la mancata presentazione della comunicazione al CPO è la censura

29 REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA ART. 1 FORMAZIONE CONTINUA 1. Il presente regolamento reca le disposizioni che disciplinano la Formazione continua della professione di Consulente del Lavoro. 2. Ai sensi dell art. 9 del Codice deontologico, il Consulente del Lavoro aggiorna, migliora e perfeziona la propria preparazione professionale in conformità a quanto previsto dal presente regolamento. ART. 2 MATERIE OGGETTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA Il programma formativo nel quale si articola la Formazione Continua deve avere ad oggetto le materie inerenti la professione di Consulente del Lavoro. In particolare: - Diritto costituzionale; - Diritto comunitario; - Diritto del lavoro e processuale; - Diritto tributario e processuale tributario; - Legislazione sociale; - Diritto commerciale e delle crisi d impresa; - Diritto sindacale e relazioni industriali; - Diritto privato; - Diritto amministrativo e processuale amministrativo; - Diritto penale; - Normativa sugli incentivi, garanzie e agevolazioni al sistema imprenditoriale; - Ragioneria generale; - Economia e gestione delle imprese ; - Finanza aziendale; - Bilancio e controllo di gestione; - Organizzazione aziendale; - Conciliazione stragiudiziale e arbitrati; - Tutela e sicurezza del lavoro; - Ricerca e selezione del personale; - Ordinamento Professionale e Codice Deontologico; - Ogni altra materia attinente e riconducibile sia alle materie di esame previste per l accesso alla professione che all evoluzione della stessa

30 ART. 3 DURATA E OBBLIGO FORMATIVO 1. Il periodo di valutazione della Formazione continua ha durata biennale. 2. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti, di cui almeno 6 (sei) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 3. Per i neo iscritti l obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all Albo ed i crediti, di cui al precedente comma, sono conseguentemente riproporzionati. 4. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi. 5. Fatto salvo quanto previsto all art. 5, i crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi. ART. 4 EVENTI FORMATIVI 1. La scelta degli eventi formativi è rimessa all autonomia del Consulente del Lavoro. 2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Consigli provinciali in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 8, ovvero devono essere dagli stessi accreditati ai sensi dell art. 7.Per eventi formativi si intendono: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e master universitari, i corsi e ogni altro evento conforme ai criteri di cui al successivo art Il 30% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e - learning. Su richiesta motivata dell iscritto il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore. 4. Con determina del Consiglio nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 3 del presente articolo. ART. 5 ATTIVITÀ FORMATIVE 1. I crediti possono essere, altresì, conseguiti con lo svolgimento delle seguenti attività: a) attività di relatore negli eventi formativi di cui all'art. 4; b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari; c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute; d) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale; e) attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di libri e monografie; f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro;

31 g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l accesso alla professione; h) frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma; i) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti e accreditati ai sensi del successivo art. 8, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 2. ART. 6 CONSEGUIMENTO DEI CREDITI 1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi ovvero con svolgimento dell attività formativa. 2. L unità di riferimento è l ora. 3. Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (uno) credito, ferma restando l infrazionabilità dell evento stesso. 4. L attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui all art. 5 è così regolata: a) attività formativa di cui alla lett. a) e attività di insegnamento di cui alla lett. b) : n. 2 (due) crediti per ciascuna ora; b) attività di ricerca di cui alla lett. c): n. 5 (cinque) crediti, n. 10 (dieci) crediti se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità; c) attività pubblicistica di cui alla lett. d): n. 2 (due) crediti per ciascuna pubblicazione; d) attività pubblicistica di cui alla lettera e): n. 10 (dieci) crediti per ciascuna pubblicazione; e) partecipazione alle commissioni di esame di stato di Consulente del Lavoro di cui alla lettera f):complessivamente n. 10 (dieci) crediti; f) superamento di esame universitario di cui alla lettera g): n. 6 (sei) crediti; g) frequenza di master universitario con conseguimento del relativo diploma di cui alla lettera h): n. 20 (venti) crediti; h) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, di cui alla lettera i): n. 1 (uno) credito per ogni ora di partecipazione; 5. Ai fini del raggiungimento dei numero minimo dei crediti fissato dall art. 3 comma 2, non possono essere computati nel biennio più di 30 (trenta) crediti derivanti dalle attività formative di cui all art. 5. ART. 7 EVENTI ACCREDITATI 1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente il proprio programma formativo partecipando a: a) eventi formativi organizzati dai Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro; b) eventi formativi organizzati da soggetti terzi in conformità ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 8;

32 c) altri eventi ritenuti idonei alla propria formazione professionale, per i quali dovrà essere richiesto al Consiglio provinciale di appartenenza la conformità ai criteri di valutazione del successivo art. 8; 2. La richiesta di cui alla lettera c) del precedente comma 1, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata entro i trenta giorni successivi all evento. Le richieste presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione dai Consigli Provinciali. 3. Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta senza che il Consiglio Provinciale abbia inviato alcuna comunicazione all interessato, la stessa si intende accolta. ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE 1. I Consigli provinciali organizzano o accreditano gli eventi formativi ai sensi dell art. 7 nonché riconoscono l attribuzione di crediti ai sensi dell art. 6 del presente regolamento in conformità ai seguenti criteri: l evento formativo e l attività formativa devono avere ad oggetto le materie previste dall art. 2; la tipologia dell evento formativo (convegno, seminari, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento, master universitari); la durata effettiva dell evento; modalità di svolgimento: metodo frontale, videoconferenza, tecnologia e-learning; l evento formativo deve essere organizzato con modalità adeguate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi che si prefigge. 2. Con determina del Consiglio nazionale sono stabilite le linee guida attuative del presente articolo. ART. 9 ACCREDITAMENTO DELL EVENTO FORMATIVO 1. I soggetti interessati all accreditamento di un evento conforme a quanto previsto dagli artt. 2 e 8 devono presentare preventivamente apposita domanda al Consiglio provinciale nel cui ambito territoriale si svolge l evento. 2. Il Consiglio provinciale delibera entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. 3. La domanda deve contenere la descrizione analitica dell evento e l evidenza della sua conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e Il Consiglio provinciale si riserva, in ogni caso, di controllare e verificare, anche successivamente all evento nelle forme che riterrà più opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all effettivo svolgimento dei lavori. 5. La non corrispondenza dell evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati nella domanda costituisce motivo di revoca o riduzione dei crediti formativi

33 ART. 10 ESONERI 1. Il Consulente del lavoro che abbia compiuto 70 anni è esonerato dall obbligo della formazione continua qualora ne faccia esplicita richiesta al Consiglio Provinciale competente. 2. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile il Consiglio Provinciale, su richiesta dell iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall interessato in allegato alla dichiarazione di cui al comma 1 dell art. 11. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell anno di età del bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. 3. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del lavoro interessato può esonerarlo in tutto o in parte dall obbligo formativo nei seguenti casi: a) assistenza alle persone di cui alla legge 104/92; b) altri casi di temporaneo impedimento e nei documentati casi di forza maggiore; 4. Il Consulente del Lavoro che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall obbligo formativo al Consiglio Provinciale competente. In caso di accoglimento dell istanza l esonero decorre dalla data di presentazione dell istanza stessa. 5. Nei casi previsti alla lettera a) del comma 3 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell art. 11. ART. 11 ADEMPIMENTI DELL ISCRITTO E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta in conformità al regolamento. 2. Il Consiglio provinciale, con verifiche a campione da effettuarsi tramite richiesta al Consulente del Lavoro della documentazione comprovante lo svolgimento della formazione, provvede ad accertare la corrispondenza della dichiarazione di cui al comma 1 con la documentazione prodotta

34 ART. 12 PROGRAMMA ANNUALE 1. Ai sensi dell art. 14, comma 1, lett. i) della Legge n 12/1979, il Consiglio provinciale predispone entro il trenta novembre di ogni anno il programma formativo di massima che intende realizzare per l anno successivo in conformità a quanto previsto dal regolamento, e la trasmette al Consiglio nazionale entro il 15 dicembre. 2. Gli eventi formativi possono essere organizzati unitamente ad altri Consigli provinciali, ovvero in collaborazione con soggetti terzi adeguatamente qualificati. ART.13 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 1. Ai sensi dell art. 23, comma 1, lett. e), della legge n. 12/1979, il Consiglio Nazionale coordina e promuove l attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese all aggiornamento, miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti, nonché assicura la più ampia diffusione delle proposte formative predisposte dai Consigli provinciali. ART. 14 SANZIONI 1. In conformità al Titolo IV "sanzioni disciplinari" della legge 11 gennaio 1979 n. 12, il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal presente regolamento determina l applicazione della sanzione della censura. 2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all art. 11, comma 1, il Consiglio provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; in caso di inottemperanza alla diffida si applica il comma 1 del presente articolo. 3. Il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 12/1979 nonché dal vigente Regolamento della Trattazione dei Ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine. ART. 15 NORME DI ATTUAZIONE Il Consiglio nazionale entro il 31/10/2009 emana e pubblica sul sito ufficiale di categoria le norme di attuazione per definirne le modalità applicative

35 ART. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall approvazione e pubblicazione delle norme attuative. 2. In sede di prima applicazione il periodo di valutazione dell obbligo ha durata triennale dal 1/1/2008 al 31/12/2010. Nel suddetto triennio ogni Consulente del Lavoro deve conseguire almeno 75 ( settantacinque) crediti di cui 3 (tre) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. I Consulenti del lavoro che, ai sensi del punto D bis) del precedente regolamento, hanno inviato al proprio Consiglio provinciale entro il mese di febbraio 2009 la dichiarazione di non esercitare l attività professionale e che intendono essere dispensati dall obbligo formativo, anche per gli anni 2010 e seguenti, devono presentare tempestiva istanza di esonero ai sensi dell art. 10 comma 4 del presente Regolamento. LE NORME DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA SONO STATE PUBBLICATE SUL SITO DEL CNO. TALE NORME COMPRENDONO ANCHE TUTTA LA MODULISTICA

36 REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bolzano Via Lancia 8/A BOLZANO Oggetto: formazione continua obbligatoria. Autocertificazione, li Il/la sottoscritto/a Consulente del Lavoro iscritto/a al Consiglio Provinciale dell Ordine di Bolzano al n., ai sensi del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro in data e successive modifiche e/o integrazioni, con la presente DICHIARA che nel corso del triennio 2008/2010, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle materie riconducibili all art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseguito n. crediti nel primo anno, n. crediti nel secondo anno e n. crediti nel terzo anno, per complessivi n. crediti formativi, di cui n. crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico. partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all art. 8 del Regolamento; Totale crediti formativi n. l'attività di relatore di cui all art. 5, lett. a) del Regolamento; Totale crediti formativi n. attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari di cui all art. 5, lett. b) del Regolamento; Totale crediti formativi n. attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all art. 5, lett. c) del Regolamento; Totale crediti formativi n

37 attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale di cui all art. 5, lett. d) del Regolamento; Totale crediti formativi n. attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui all. art. 5, lett. e) del Regolamento; Totale crediti formativi n. attività di partecipazione alle commissioni per l esame di stato di Consulente del Lavoro di cui all art. 5, lett. f) del Regolamento; Totale crediti formativi n. superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di cui all art. 5, lett. g) del Regolamento; Totale crediti formativi n. frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all art. 5, lett. h) del Regolamento; Totale crediti formativi n. partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi dell art. 8 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche afferenti le materie di cui all art. 2 del regolamento stesso (art. 5, lett. i, del Regolamento) Totale crediti formativi n. Complessivi crediti formativi n. Distinti saluti. Il dichiarante La presente deve essere inoltrata al Consiglio Provinciale dell Ordine entro il

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43 REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLA FORMAZIONE SVOLTA DAL AL INERENTE IL PERIODO TRANSITORIO TRIENNIO 2008/ ART. 11 e 16- CIRC. CNO N.1049 del Al Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro Il sottoscritto Consulente del Lavoro sig/sig.ra, iscritto al Consiglio prov.le dell Ordine di al n. dal, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro in data e successive modifiche e/o integrazioni e della circolare CNO n del che ha disposto la proroga dei termini per il completamento dell'iter formativo nel triennio transitorio al con la presente DICHIARA che nel corso del semestre gennaio-giugno 2011, a completamento della formazione svolta del triennio , ha conseguito n. crediti formativi con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi riferiti alle materie riconducibili all art. 2 del suddetto Regolamento, di cui n. crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico. In specifico: Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e master universitari, corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all art. 4 del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività di relatore di cui all art. 5, lett. a) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi post-universitari di cui all art. 5, lett. b) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all art. 5, lett. c) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale di cui all art. 5, lett. d) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui all art. 5, lett. e) del Regolamento; Totale crediti formativi n

44 Attività di partecipazione alle commissioni per l esame di stato di Consulente del Lavoro di cui all art. 5, lett. f) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di cui all art. 5, lett. g) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Frequenza a master universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all art. 5, lett. h) del Regolamento; Totale crediti formativi n. Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi dell art. 8 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche afferenti le materie di cui all art. 2 del regolamento stesso (art. 5, lett. i, del Regolamento); Totale crediti formativi n. Pertanto, i crediti complessivamente maturati per il periodo 2008/2010, tenuto conto della precedente documentazione presentata entro il 28/02/2011, risultano n. Luogo e data Firma del Consulente del Lavoro

45 DUI e PEC DOCUMENTO UNICO DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIO DAL 01/11/2009 Obiettivi del progetto Creare un documento unico di iscrizione in formato tessera (card) per tutti gli iscritti all Ordine dei Consulenti del Lavoro che: Costituisca documento di identità; Contenga la firma digitale dell iscritto; Contenga il certificato di ruolo dell iscritto; Sia associato ad una posta elettronica certificata. Creare uno strumento unico a divulgazione nazionale per la gestione della formazione continua e dei crediti formativi. Documento unico di iscrizione In questo modo il titolare del tesserino potrà essere immediatamente riconosciuto come iscritto all Ordine dei Consulenti del Lavoro all atto della firma. E un iniziativa molto importante che rende più semplice ed immediati i rapporti con la Pubblica Amministrazione consentendo l identificazione tramite lo strumento sempre più utilizzato della firma digitale Firma digitale La firma digitale può definirsi l'equivalente elettronico di una tradizionale firma su carta, assumendone lo stesso valore legale. La normativa sulla firma digitale (art. 15, c. 2, della l. 15/3/97, n. 59) dispone che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge". Il successivo regolamento attuativo dispone che "Il documento informatico sottoscritto con firma digitale,... soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'art del c.c."

46 Posta elettronica certificata (PEC) La posta elettronica certificata è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione e serve a: inviare con valore legale, in sostituzione della posta cartacea (art. 14, comma 3 DPR 445/2000); attestare il momento di invio e di consegna del messaggio; attestare il contenuto del messaggio inviato; identificare in maniera sicura il mittente; garantire l'integrità e la confidenzialità del messaggio inviato. Certificato di ruolo Il certificato di ruolo è l attestazione in formato digitale del possesso da parte del soggetto titolare della smart card di una qualifica professionale (consulente del lavoro, dottore commercialista, avvocato, biologo, geometra, ecc.). Gestione formazione continua Il progetto prevede la realizzazione di un sistema che si incarica di: creare eventi; registrare e gestire le presenze così come i crediti formativi; individuare i corsi più frequentati; segnalare gli iscritti non in regola; Gestione off-line Durante lo svolgimento dell evento formativo, avendo a disposizione un notebook, sarà possibile: rilevare le presenze e gli orari di ingresso; rilevare se necessario gli orari di uscita; effettuare operazioni sulle anagrafiche degli iscritti; controllare le quote di iscrizione e/o di partecipazione; controllare lo stato dei crediti formativi sui singoli partecipanti;

47 Gestione on-line Il collegamento al web consentirà l accesso differenziato a tre livelli: 1. Consiglio Nazionale che potrà: controllare tutte le attività formative dei singoli iscritti all ordine con dettagliate statistiche organizzate per raggruppamenti di vario tipo (es. geografico), nonché le attività dei singoli Ordini Provinciali e così via 2. Consiglio Provinciale che potrà: gestire gli eventi legati alla formazione assegnando i crediti formativi previsti per ogni specifico evento; controllare, attraverso dettagliate statistiche, stampabili o esportabili nei principali prodotti office, gli iscritti che ancora non hanno raggiunto un determinato punteggio, verificare la situazione dei singoli iscritti, quali sono i corsi più frequentati. 3. Iscritto che potrà: controllare l estratto conto per il monitoraggio del credito maturato nell'anno o nell'intero periodo formativo Stampare gli attestati di partecipazione

48 LA TARIFFA PROFESSIONALE (Delibera del Ministro di Grazia e Giustizia n. 77 del 10 giugno 1992) PRINCIPI GENERALI DISTINZIONE DELLE PRESTAZIONI o spese (art. 19) o indennità (art. 20) o onorari (art ) I tre tipi di compensi sono cumulabili tra di loro. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA o fissa o variabile o a percentuale o commisurati al tempo ( 9,30 15,81) TARIFFA MINIMA E MASSIMA La misura minima o massima della tariffa si applica con riguardo - al valore della pratica - alla complessità delle prestazioni - all urgenza - al luogo delle prestazioni - al tempo delle prestazioni Il DL n. 223 del 4 luglio 2006 (Legge Bersani) ha abolito la tariffa minima

49 AUMENTI Gli onorari e le indennità possono essere aumentati fino al doppio nel caso di eccezionale - importanza - complessità - difficoltà ed - urgenza delle prestazioni. DETERMINAZIONE DELLE SPESE - DI VIAGGIO: Tariffa ACI + 30 % per spese accessorie - DI SOGGIORNO: Tariffa di Albergo di 1. categoria + 15 % per spese accessorie - GENERALI DI STUDIO: 15 % degli onorari e delle indennità REGIME DI ABBONAMENTO ANNUALE SCRITTO - la disdetta deve essere comunicata per iscritto almeno 6 mesi prima della scadenza - in difetto l abbonamento s intende tacitamente rinnovata per un altro anno - in caso di anticipato scioglimento al CdL spetta un compenso pari all 80 % dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell anno, fatto salvo il caso di cessazione dell attività aziendale PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE, CONTABILI E TRIBUTARIE Per le prestazioni amministrative, contabili e tributarie non riservate per legge, si applicano le corrispondenti voci della tariffa professionale dei ragioni e periti commerciali (art. 27)

50 ESEMPIO DI CALCOLO DELLA TARIFFA MODELLO CUD tariffa minima tariffa massima Spese (art. 19) lett. a. n. 1 scrittura a mano o a machina per ogni facciata 0,52 0,52 lett. a. n. 2 per ciascuna copia 0,18 0,18 totale parziale 0,70 0,70 Indennità (art. 20, comma 1) lett. m compilazioni moduli, denuncie e documenti 1,55 7,75 Onorari (art. 22, comma 3) lett. a n. 4 compilazione di moduli di rilevamento semplice 5,16 77,47 lett. a n. 5 redazione di moduli con seguenti agli oblighi del datore di lavoro come sostituto d'imposta 3,62 12,91 totale parziale 10,33 98,13 Totale complessivo 11,03 98,

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