Il quadro normativo per gli impianti di biogas da effluenti zootecnici
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1 CORSO: IL BIOGAS DA EFFLUENTI ZOOTECNICI Reggio Emilia, 15 Dicembre 2011 Il quadro normativo per gli impianti di biogas da effluenti zootecnici Lorella ROSSI Centro Ricerche Produzioni Animali - Reggio Emilia
2 LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI BIOGAS DLgs 387/03 art. 12 Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di EE alimentati da FR sono soggetti ad una AUTORIZZAZIONE UNICA (Conf. Servizi, ) (comma 3), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, tutela del paesaggio, ecc.. Convocazione CdS entro 30 gg Termine massimo conclusione del procedimento: 180 gg ORA ENTRO 90 GG
3 QUALCHE SEMPLIFICAZIONE ERA AMMESSA? Legge 244/2007 (Finanziaria 2008, art. 2, c.161 e c.158 lett. g): - POTENZE SOGLIA (Tabella A art 12 DLgs 387/03) al di sotto delle quali NON è necessaria alcuna autorizzazione per costruzione e gestione impianto - Per il BIOGAS il limite indicato è pari a 250 kwe.
4 D.G.R. n. 1198/10 Misure di semplificazione PROCEDURE per la REALIZZAZIONE IMPIANTI: 1. entro 250 kwe di potenza: denuncia di inizio attività (DIA), ora PAS ; 2. >1 MWe: procedimento autorizzativo ordinario ai sensi del D.Lgs 387/03 sempre, indipendentemente dalla natura delle biomasse trattate. 3. tra 250 kwe e 1 MWe: - se si produce BIOGAS da RIFIUTI: autorizz.ne D.Lgs 387/03 - se si produce BIOGAS in ASSENZA DI RIFIUTI : procedimento semplificato
5 DLgs n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, Art. 4 Principi generali 1. Al fine di favorire. la costruzione e l esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo SPECIALI PROCEDURE AMMINISTRATIVE SEMPLIFICATE, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
6 DLgs n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, Art.6 - Procedura abilitativa semplificata (PAS) 2. Il proprietario dell immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall impianto e dalle opere connesse presenta al COMUNE, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che ATTESTI LA COMPATIBILITÀ del progetto con: - gli STRUMENTI URBANISTICI approvati, i REGOLAMENTI EDILIZI vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati; - il rispetto delle NORME DI SICUREZZA e di quelle IGIENICO- SANITARIE.
7 DLgs n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, Art.6 - Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile 9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 (PAS) agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l esercizio dell impianto e delle opere connesse sono assoggettate all autorizzazione unica di cui all articolo 5.
8 Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di im pianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (DGR 1570/2011) B) E considerato NON IDONEO all installazione di impianti di produzione di energia da biogas e produzione di biometano il territorio individuato quale COMPRENSORIO DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO, produzione a Denominazione di Origine Protetta (DOP), QUALORA GLI MPIANTI UTILIZZINO SILOMAIS O ALTRE ESSENZE VEGETALI INSILATE, fatto salvo il caso in cui l utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato), tal quale o trattato, avvenga in terreni ubicati ALL ESTERNO del medesimo comprensorio;
9 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Progettazione impianti PIANO del TRAFFICO NUOVI IMPIANTI, quando NON inseriti in AZIENDE ESISTENTI IMPATTO ACUSTICO a norma DGR 673/2004 ABITAZIONI O ALTRI INSEDIAMENTI SENSIBILI A MENO DI 400 m DA L PERIMETRO
10 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Requisiti costruttivi OBBLIGO di dotare l impianto di DISPOSITIVI DI SICUREZZA per la combustione del biogas quando quest ultimo non è avviato ai consumi finali (TORCIA o dispositivo alternativo). In particolare, esso deve essere dimensionato per consentire l eventuale SVUOTAMENTO RAPIDO DI TUTTI GLI STOCCAGGI (5-6 ore). SISTEMA CHE EVITI LA IMMISSIONE IN ATMOSFERA DEL BIOGAS (QUANDO POVERO DI METANO IN FASE DI AVVIO DELL IMPIANTO), come, ad esempio, l utilizzo di combustibili supplementari (es. gpl, gas di rete) per sostenere la torcia, nel caso sia prevista, o l invio ad idoneo impianto di trattamento prima dello scarico in atmosfera (es. cartucce con filtri a carbone attivo).
11 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Requisiti costruttivi se l impianto di biogas è situato in o accanto ad un allevamento e L IMPIANTO NON UTILIZZA SOLO GLI EFFLUENTI ZOOTECNICI DA ESSO PRODOTTI, DEVE ESSERE PREVISTA LA TOTALE SEPARAZIONE FISICA tra l impianto, da un lato, e il bestiame e il mangime dall altro.
12 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Requisiti costruttivi Stoccaggio biomasse in ingresso per BIOMASSE PALABILI INSILABILI: conforme ai requisiti noti per l insilamento per BIOMASSE NON PALABILI: vasche/contenitori chiusi a tenuta (MAX 72 ORE), salvo un apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati. SONO ESCLUSI I LIQUAMI ZOOTECNICI DI ORIGINE AZIENDALE
13 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Requisiti costruttivi Stoccaggio biomasse in ingresso BIOMASSE con SS< 60%: CONTENITORI CHIUSI A TENUTA, salvo un apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati. BIOMASSE con SS> 60%: CONTENITORI COPERTI
14 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Requisiti costruttivi STOCCAGGIO DIGESTATO TAL QUALE O DELLA FRAZIONE CHIARIFICATA A. UNA O PIÙ VASCHE/CONTENITORI COPERTI CON EVENTUALE TRATTAMENTO DELL ARIA ESAUSTA O CAPTAZIONE DEL BIOGAS e utilizzo del medesimo per produzione energetica; oppure B. ALMENO TRE BACINI, caricati in serie, disposti secondo un layout che consenta un periodo di stasi della biomassa senza aggiunta di biomassa fresca (nei bacini 2 e 3) per un adeguato periodo. (segue)
15 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Requisiti costruttivi STOCCAGGIO DIGESTATO TAL QUALE O DELLA FRAZIONE CHIARIFICATA B. (segue) OBBLIGO DI COPERTURA del contenitore n. 1 (con volume tale da contenere 30 giorni di produzione di digestato) con trattamento dell aria esausta o captazione del biogas.
16 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Requisiti costruttivi STOCCAGGIO DIGESTATO TAL QUALE O DELLA FRAZIONE CHIARIFICATA
17 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Requisiti costruttivi STOCCAGGIO DIGESTATO TAL QUALE O DELLA FRAZIONE CHIARIFICATA SONO ESCLUSE LE AZIENDE ESISTENTI, SINGOLE O ASSOCIATE, già dotate di CONTENITORI DI STOCCAGGIO AVENTI ADEGUATE VOLUMETRIE, che impiegano AZOTO ZOOTECNICO DI ORIGINE AZIENDALE IN MISURA UGUALE O SUPERIORE ALL 80% DEL TOTALE. Sono da ritenere ASSIMILABILI al contenitore n. 1, e quindi utili al computo del periodo di stoccaggio richiesto le VASCHE COPERTE DI POST DIGESTIONE, qualora siano utilizzate nel ciclo di riempimento/svuotamento dettato dal calendario di utilizzo agronomico del digestato.
18 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) Requisiti costruttivi STOCCAGGIO FRAZIONE PALABILE del DIGESTATO OBBLIGO COPERTURA e TAMPONATURE LATERALI dell area di stoccaggio.
19 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) MISURE GESTIONALI stoccaggio biomasse in ingresso per MAX 72 ore campagna misure olfattometriche due volte l anno per 2 anni registro controlli funzionamento impianto (verifica valvole, pulizia pozzetti, ecc.) registro data e ora conferimento biomasse
20 Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas. (D.G.R. n. 1495/2011) REGIME TRANSITORIO IMPIANTI ESISTENTI, PRATICHE IN CORSO: al rinnovo della prima autorizzazione richiesta, PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO con i tempi di realizzazione NB. L adeguamento dei volumi di stoccaggio NON COSTITUISCE VRIANTE SOSTANZIALE
21 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 Regolamento. in materia di utilizz. agron. degli effluenti di allevamento e. Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità 1. Ai sensi dell art. 8 della l.r. 6 marzo 2007, n. 4 il presente regolamento: a) disciplina l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione b) fornisce i criteri per l utilizzazione agronomica delle BIOMASSE e del DIGESTATO così come definiti all art. 2, lett. q) e t);
22 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 Regolamento. in materia di utilizz. Agron. Degli effluenti di allevamento e. Art. 2, comma 1 j) fertilizzante azotato : j.1) qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi in particolare gli EA di cui all articolo 112 del D. lgs. n. 152 del 2006; j.2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d allevamento e/o di biomasse di origine agricola o agroindustriale; le acque reflue.; j.3) i fertilizzanti ai sensi del D. lgs. 29 aprile 2010, n. 75
23 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 Regolamento. in materia di utilizz. agron. degli effluenti di allevamento e. Art. 2, comma 1 q) biomasse : materiali naturali, vegetali e non pericolosi di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia; e sottoprodotti agroindustriali ai sensi dell articolo 184 bis del D. lgs. n. 152 del 2006; t) digestato : il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento, di biomasse di cui alla lettera q), da soli o in miscela tra loro;
24 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 Regolamento. in materia di utilizz. agron. degli effluenti di allevamento e. BISOGNO DI AZOTO = Na (kg/ha) - Nd (kg/ha) = MAS, MASSIMA APPLICAZIONE STANDARD, codificata in tabella 6a dell Allegato 2 per ciascuna specie Solo se l azienda è in grado di dimostrare RESE PRODUTTIVE MAGGIORI rispetto a quelle fissate per la determinazione delle MAS, si ricorre al bilancio dell N con la voce Na (resa x asport unit.) Nd = azoto disponibile da fonti diverse= Np + Nm + Nc + Nf
25 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 Regolamento. in materia di utilizz. agron. degli effluenti di allevamento e. USO AGRONOMICO del DIGESTATO MISTO (da EA e altro): Zone VULNERABILI 1. AZOTO EFFICIENTE TOTALE apportato non > MASSIMA APPLICAZIONE STANDARD (MAS) (prima si parlava di FABBISOGNO della coltura) 2. AZOTO da Effl. Zootecnici <= 170 kg/ha 3. PUA annuale (per aziende che producono N> 3000 kg/anno)
26 USO AGRONOMICO DIGESTATO MISTO Esempio quantificazione AZOTO ZV - N zoot. 170 kg/ha kg N zoot kg N veget. = kg N tot /170 = 47 ha SAU MINIMA necessaria kg : 47 ha = 255 kg/ha di NTK da digestato è la DOSE DISTRIBUITA N totale max distribuito: 255 kg/ha Inserimento del DOSAGGIO nel PUA
27 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 Regolamento. in materia di utilizz. agron. degli effluenti di allevamento e. USO AGRONOMICO del DIGESTATO MISTO (da EA e altro): Zone NON VULNERABILI 1. AZOTO totale <= MAS 2. AZOTO totale da EFFL. ZOOTECN. <= 340 kg/ha 3. PUA per aziende soggette AIA e con bovini con più di 500 UBA
28 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 Regolamento. in materia di utilizz. agron. degli effluenti di allevamento e. Articolo 14 - Trasporto 3. Il TRASPORTO degli effluenti tramite la rete viaria pubblica principale deve essere accompagnato, per tutte le Aziende comprese quelle in AIA, dalla FOTOCOPIA DELLA COMUNICAZIONE con numero di protocollo dalla Provincia. Gli allevamenti esentati dalla comunicazione, possono utilizzare un documento che comprovi la qualifica di azienda agricola (ad esempio: iscrizione camera di commercio industria agricoltura ed artigianato, Codice Unico Azienda Agricola ecc.).
29 Regolamento regionale 28 ottobre 2011, n. 1 Regolamento. in materia di utilizz. agron. degli effluenti di allevamento e. USO AGRON. DIGESTATO da IMP. CENTRALIZZATO - 1a COMUNICAZIONE: a carico del/i produttore/i di EA (per la parte produzione di tali EA); - 2a COMUNICAZIONE: a carico del gestore dell impianto di DA (per le fasi di stoccaggio, trattamento e spandimento del digestato).
30 Grazie per l attenzione!! Lorella Rossi http//sebe.crpa.it l.rossi@crpa.it
31 DIGESTIONE ANAEROBICA con USO AGRONOMICO DEL DIGESTATO Biomasse in ingresso Prodotti Costruzione e gestione impianto USO AGRONOMICO Effluenti zootecnici PRODUZIONE BIOGAS PRODUZIONE E. E. Residui organici ( sottoprodotti ) Rifiuti organici (forsu, fanghi,..) NON E UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI e il DIGESTATO non RIFIUTO Digestat o
32 Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 - D.Lgs 205/ Art. 185 : Esclusioni dall ambito di applicazione 1. NON RIENTRANO nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:. f) le MATERIE FECALI, se non contemplate dal comma 2, lettera b), PAGLIA, SFALCI E POTATURE, NONCHÈ ALTRO MATERIALE AGRICOLO O FORESTALE NATURALE NON PERICOLOSO utilizzati nell attività agricola, nella selvicoltura o per la PRODUZIONE DI ENERGIA da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
33 Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 - D.Lgs 205/ Art. 185 : Esclusioni dall ambito di applicazione 2. NON RIENTRANO nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolate da altre disposizioni normative comunitarie: a). b) I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, COMPRESI I PRODOTTI TRASFORMATI, CONTEMPLATI DAL Reg. CE 1069/2009, eccetto quelli destinati all incenerimento, allo smaltimento in discarica o all utilizzo in impianto di biogas o di compostaggio.
34 CLASSIFICAZIONE FORMALE SOTTOPRODOTTI Effluenti zootecnici (materie fecali) SOA di categoria 2 art. 9, lett. A del Reg. n. 1069/2009 SE DESTINATI a IMPIANTI DI BIOGAS RIENTRANO nell ambito di applicazione della Parte IV del DLgs 152/06 ai sensi dell art. 185, comma 2, lett. B l interpretazione di molte Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni è che le deiezioni avviate a impianto di biogas, da sole o in miscela con residui delle coltivazioni agricole, siano RIFIUTI, e l impianto di biogas sia impianto di trattamento rifiuti, anche se collocato in azienda agricola o in connessione con tale azienda.
35 CLASSIFICAZIONE FORMALE SOTTOPRODOTTI Se questa è l interpretazione corretta, è allora una disposizione ILLOGICA Se infatti le deiezioni animali sono matrici classificabili come SOSTANZE NATURALI NON PERICOLOSE (Art 185 c.1f DLgsl 152/06), è illogico che modifichino questa loro proprietà quando sottoposte a digestione anaerobica. LA DIGESTIONE ANAEROBICA NON PEGGIORA LA QUALITA AMBIENTALE DI CIO CHE ENTRA!!!
36 DIGESTATO = MENO ODORE Misure della concentrazione di odore Tesi 1: Liquame bovino, NON digerito Tesi 2: Liquame bovino, digerito
37 Digestione anaerobica ed emissioni di CO 2 (Università di Torino, CRPA MIPAAF, 2011) Separato liquido Separato solido mg CO2-C kg -1 suolo Giorni dalla fertilizzazione Giorni dalla fertilizzazione Liquame Tal quale Separato liquido Tal quale Separato liquido Digerito Separato liquido Codigerito Separato solido Tal quale Separato solido Digerito Separato solido Codigerito
38 CLASSIFICAZIONE FORMALE SOTTOPRODOTTI EFFLUENTI ZOOTECNICI USO AGRONOMICO SOSTANZE NATURALI NON PERICOLOSE (Art 185 c.1 f DLgs 152/06) = NO RIFIUTI EFFLUENTI ZOOTECNICI Digestione anaerobica USO AGRONOMICO CONTESTO NORMATIVO RIFIUTI!!!!
39 EFFLUENTI ZOOTECNICI e Reg. n. 1069/09 Nella bozza di ACCORDO STATO/REGIONI, in corso di approvazione, il Mipaaf, su indicazione del CRPA, ha fatto includere la seguente dizione: Sono ESCLUSI dal RICONOSCIMENTO e dalla REGISTRAZIONE previsti dal Reg. (CE) 1069/2009, in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali : - impianti di biogas e compostaggio, annessi all azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 07/04/06, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o da consorzi interaziendali
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