Prot. n. 161/EL/LuAn Roma, 23 dicembre Circolare n. 161/2011

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1 Prot. n. 161/EL/LuAn Roma, 23 dicembre AZIENDE ASSOCIATE - SEZIONI TERRITORIALI LORO SEDI Circolare n. 161/2011 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 201/11 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI" - MODIFICHE DI INTERESSE Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del D.L. n. 201/2011, il cd. "Decreto Monti". Durante l'iter parlamentare di conversione del provvedimento, che dovrà essere ora pubblicato in Gazzetta ai fini dell'entrata in vigore, sono state apportate diverse modifiche al Decreto, alcune delle quali di rilievo per la categoria. Con la presente si illustrano le modifiche di principale interesse. **** Il 22 dicembre u.s. il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva l'articolo unico del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 201/2011, entrato in vigore il 6 dicembre u.s., recante Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici : il cd. "Decreto Monti", le cui disposizioni di interesse per la categoria sono state illustrate con Circolare Anav n. 151/2011 alla quale si rinvia. In tale sede ci si sofferma nello specifico sulle modifiche di maggior rilievo apportate al testo originario del decreto durante l'iter parlamentare di conversione in legge, con riserva di ritornare, ove necessario, sugli argomenti di maggiore interesse delle imprese. Esigenze indifferibili (articolo 30) L'articolo, come si è avuto modo di illustrare nella richiamata Circolare 151/2011, prevede, tra le misure necessarie a finanziare le esigenze indifferibili, l'integrazione di finanziamenti destinati al TPL. In particolare: il comma 2 concerne la competenza 2011, relativamente al reintegro delle risorse destinate ad alimentare l'esercizio dei servizi ferroviari di Trenitalia; il comma 3 integra di ulteriori 800 milioni di euro a decorrere dal 2012 il fondo per il TPL istituito dall'articolo 21, comma 3, del D.L. 98/11, portando il fondo stesso a milioni di euro annui, e differisce al 2013 il completamento del percorso di fiscalizzazione dei trasferimenti destinati al TPL con la previsione che, a partire da tale anno, il fondo per il finanziamento del TPL sia alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise Roma Piazza dell Esquilino, 29 C.F Tel Fax anavmail@tin.it

2 sui carburanti. I commi in questione non sono stati modificati durante l'iter parlamentare di conversione del Decreto, nel corso del quale sono stati però aggiunti all'articolo ulteriori commi, alcuni dei quali inerenti il TPL e finalizzati ad un chiarimento della disciplina relativa al TPL effettuato nella laguna di Venezia. In particolare: il comma 3-bis novella l'articolo 2 del D.Lgs. 422/97, che reca le definizioni utilizzate nel D.Lgs. relativo al trasporto pubblico locale, specificando che "per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia"; il comma 3-ter, ai sensi del quale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Governo dovrà emanare dei regolamenti volti a semplificare, attraverso specifiche modifiche, le norme del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima (D.P.R. n. 328/1952) relative al personale navigante, anche al fine di istituire specifiche abilitazioni professionali per il TPL lagunare, e le norme contenute dal D.P.R. n. 435/1991, concernenti la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, con il fine di limitarne l'ambito applicativo per i servizi di TPL lagunare; il comma 3-quater che, tra l'altro, stabilisce che ai servizi di TPL lagunare si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Il comma 3-quinques, infine, con il quale si chiarisce che i servizi di TPL non di linea effettuati nelle acque della laguna veneziana sono quelli disciplinati dalla legislazione regionale vigente (L.R. Veneto n. 63/1993). Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante (articolo 34) Anche le disposizioni previste dall'articolo 34 in merito alla "liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante" sono rimaste nella sostanza immutate (si consulti Circolare Anav n. 155/2011). L'unica modifica apportata è relativa ai casi di esclusione dall'ambito applicativo della disciplina, stabiliti dal comma 8, che sono ora estesi al "trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", ossia ai taxi e al noleggio autovetture con conducente per i quali resta in vita, quindi, il sistema di licenze previsto dalla normativa specifica (legge 21/1992 e s.m.i.). Occorre al contempo segnalare che la materia potrebbe in futuro rientrare, almeno relativamente ai servizi di collegamento tra la mobilità urbana e le stazioni, gli aeroporti e i porti, tra gli interventi di "liberalizzazione ed efficiente regolazione nel settore dei trasporti" previsto dal successivo articolo 37 del D.L. come ora modificato. Liberalizzazione del settore trasporti (articolo 37) L'articolo 37 demanda al Governo l'adozione di uno o più regolamenti, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del decreto, finalizzati ad individuare l'autorità indipendente alla quale attribuire una serie di competenze volte a realizzare "una efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture". Il testo originario dell'articolo limitava la delega al Governo all'emanazione di disposizioni "volte a realizzare una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo", limitazione che in sede di conversione è stata opportunamente rimossa stante l'esigenza di una regolazione integrata delle diverse modalità di trasporto. Le funzioni da attribuire alla istituenda Autorità sono state, inoltre, arricchite con il compito di garantire condizioni di accesso eque "alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti" che va ad aggiungersi alle competenze già previste nel testo originario del decreto e relative, tra l'altro a: la garanzia di condizioni di accesso eque alle reti; la definizione di criteri di fissazione delle tariffe e condizioni minime di qualità dei servizi connotati da oneri di servizio pubblico; la definizione degli schemi dei bandi di gara per 2

3 l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva. Ciò che ancora manca, e che si auspica venga colmato è l'attribuzione di competenze inerenti i criteri di determinazione dei costi standard associati all'erogazione dei servizi di trasporto soggetti ad obblighi di servizio pubblico ai fini di una allocazione efficiente e non discriminatoria delle risorse. Un altro aspetto non corretto durante l'iter di conversione e che suscita qualche perplessità è la previsione secondo cui l'autorità dei Trasporti dovrà essere individuata tra le Authorities già esistenti cui saranno attribuite le ulteriori funzioni previste dalla norma in commento. L'istituzione di una Autorità specifica per il settore, vista la complessità dello stesso e la molteplicità degli aspetti regolatori che dovranno essere affrontati, sarebbe stata probabilmente più opportuna. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (articolo 24) Articolo 24 - comma 1 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) Il comma 1 chiarisce le finalità della riforma previdenziale. Garantire il rispetto degli impegni internazionali e con l'unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico, in conformità dei seguenti princìpi e criteri: equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. Articolo 24 - comma 2 (Calcolo contributivo pro-rata) Il comma 2 stabilisce, a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dalla medesima data, che la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo (calcolo pro-rata). Articolo 24 comma 3 (Certificazione dei requisiti d accesso e fattispecie pensionistiche) Il comma 3 prevede la possibilità di ottenere la certificazione del diritto alla pensione da parte di chi matura, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima dell entrata in vigore della presente norma. Sul punto si confronti il messaggio INPS n del 20 dicembre 2011 A decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai successivi commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai comma 10 e 11, salvo quanto stabilito ai successivi commi 14, 15-bis, 17 e 18. 3

4 Articolo 24 - comma 4 (Flessibilità in uscita ed incentivazioni) Il comma 4 introduce il principio per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento dell età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino all età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del D.L. 78/2010. Lo stesso comma prevede altresì che nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della L. 300/1970 operi fino al conseguimento del richiamato limite massimo di flessibilità. Articolo 24 - comma 5 (Soppressione del regime delle decorrenze annuali) Il comma 5 prevede, con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1 gennaio 2012 maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato (di cui ai commi da 6 ad 11 dell articolo in esame), la non applicazione delle disposizioni di cui all articolo 12, commi 1 e 2 del D.L. 78/2010, recante disposizioni in materia di decorrenze per la generalità dei lavorator (c.d. finestre). Articolo 24 commi 6 e 7 (Pensione di vecchiaia) Il comma 6 ridefinisce, a partire dal 1 gennaio 2012, i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia nei termini di seguito indicati: Donne del settore privato 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'ago e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1 o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1 o gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1 o gennaio Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Uomini del settore privato Per i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni. Per entrambi il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1 o gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Donne e Uomini del settore privato Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'ago e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui sopra devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento 4

5 pensionistico non inferiore a 67 anni. Tale disposizione troverà applicazione per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno Articolo 24 - comma 8 (Assegno sociale) Il comma 8 incrementa di una anno, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, portandolo quindi a 66 anni. Analogo incremento viene disposto per il conseguimento delle prestazioni di cui all'articolo 10 della L. 381/1970 (pensione sociale per i sordomuti) e all'articolo 19 della L. 118/1971 (pensione sociale per i mutilati ed invalidi civili). Articolo 24 - commi 10 e 11 (Pensione anticipata) Il comma 10 innalza, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturino i requisiti a partire dalla medesima data, il limite massimo di 40 anni richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento in base al solo requisito di anzianità contributiva a prescindere dall età anagrafica (c.d. quarantesimi ). Sulla base delle nuove disposizioni, l accesso al trattamento pensionistico è consentito esclusivamente qualora risulti maturata anzianità contributiva di: nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne; a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Lo stesso comma conferma altresì l applicabilità a tale fattispecie della disciplina di adeguamento dei requisiti contributivi agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, come integrato dal successivo comma 12. In virtù di tale disposizione viene soppressa, sempre a decorrere dal 2012, la possibilità (come peraltro evidenziato nella relazione tecnica) di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. quote introdotto dalla L. 247/2007, con un anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. Inoltre, il requisito dei 42 anni e 3 mesi richiesto a decorrere dal 2014 non può essere considerato a regime, bensì sottoponibile ad eventuali ulteriori riparametrazioni in relazione al richiamato adeguamento a decorrere dal Il sistema delle quote continua peraltro a trovare applicazione per i lavori usuranti (v. oltre, comma 17). Inoltre, si prevede l applicazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1 o gennaio 2012, di una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni 1. Nel caso in cui l età al pensionamento non sia intera, è prevista una riduzione percentuale proporzionale al numero di mesi. Il comma 11 prevede un requisito anagrafico minimo per accedere alla pensione anticipata nel sistema contributivo, in alternativa alla maturazione dell anzianità contributiva analizzata nel 1 Il testo originario prevedeva l applicazione di una riduzione percentuale pari al 2% sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1 gennaio 2012, per ogni anno anticipato nell accesso al pensionamento rispetto all età di 62 anni. 5

6 comma precedente, per i lavoratori ai quali il primo accredito contributivo decorra successivamente al 1 gennaio Più specificamente, fermo restando quanto previsto dal comma 10, per tali i lavoratori il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'istat, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari - per l'anno a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Articolo 24 - commi 12 e 13 (Adeguamento dei requisiti per l accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita) Il comma 12 conferma la vigenza della disciplina degli adeguamenti dei requisiti per l accesso al pensionamento, così come modificati dall articolo in esame, agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. 78/2010. Lo stesso comma, per esigenze di coordinamento legislativo con le disposizioni di cui al precedente comma 10 concernente l introduzione dell istituto della pensione anticipata, provvede altresì a modificare le disposizioni di cui ai richiamati commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, legando l adeguamento triennale dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico anche ai requisiti contributivi introdotti dall articolo in esame. Il successivo comma 13 stabilisce la cadenza biennale dell aggiornamento degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1 gennaio 2019, secondo le modalità previste dall'articolo 12 del D.L. 78/2010. Per esigenze di coordinamento legislativo, inoltre, dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del richiamato D.L. 78/2010, devono riferirsi al biennio. Sempre in tema di adeguamenti alla speranza di vita, in coerenza con quanto stabilito dal richiamato articolo 12, comma 12-bis, che prevede che il primo adeguamento triennale dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici deve avvenire a decorrere dal 1 gennaio 2013 con apposito decreto direttoriale, da emanare almeno 12 mesi prima della decorrenza di ogni aggiornamento, si informa che detto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011 (decreto 6 dicembre 2011 Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita ). Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui ai commi ai suddetti 6, 7, 10 e 11 sono rispettivamente incrementatati di tre mesi per quanto attiene i requisiti di cui ai commi 6 e 7 e di 0,3 unità per i requisiti previsti ai commi 10 e 11. Tale disposizione troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori usuranti (vedi comma 17), nonché nei confronti del personale viaggiante (comma 18). Articolo 24 - comma 15-bis (Regime agevolato di accesso al pensionamento) Il nuovo comma 15-bis, prevede, in via eccezionale, un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell AGO e delle forme sostitutive della medesima, in possesso di specifici requisiti. In particolare, tale regime opera nei confronti: dei lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, a condizione che avessero maturato, prima dell'entrata in vigore del 6

7 provvedimento in esame, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. Tali lavoratori possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Si ricorda che la richiamata tabella B, così come modificata dall articolo 1, commi 1 e 2 della L. 247/2007, ha modificato i requisiti per l accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1 gennaio 2008, previsti appunto dalla L. 243/2004. A tal fine la Tabella A allegata alla L. 243 è stata sostituita dalle Tabelle A e B di cui all Allegato n. 1 della L In particolare, la Tabella B, (la quale è attinente ai soli lavoratori dipendenti, in quanto non sono stati evidenziati i lavoratori autonomi), ha previsto una maggiore gradualità nell innalzamento del requisito dell età anagrafica per l accesso al trattamento pensionistico di anzianità, introducendo, a decorrere dal 1 luglio 2009, il sistema delle quote, date dalla somma dell età anagrafica e dell anzianità contributiva. delle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e conseguano alla stessa data un'età anagrafica di almeno 60 anni. Queste ultime possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del precedente comma 6, con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Articolo 24 - commi 17 e 17-bis (Lavori usuranti) Il comma 17 dispone alcune modifiche all articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, che disciplina l accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), al fine di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti. Il decreto legislativo n. 67/2011, nel testo originario, consentiva ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni (fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni). Condizioni per l accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell intera vita lavorativa). Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, valgono le indicazioni già fornite con circolari nn. 74/2011 e 113/2011. Ciò premesso, le novità introdotte rispetto alla normativa previgente sono: la limitazione agli anni (anziché ) del periodo transitorio; per quanto concerne la disciplina a regime (a decorrere, quindi, dal 1 gennaio 2012, anziché dal 1 gennaio 2013), la previsione che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle quote previste dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge 247/2007 (ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato ai sensi dei commi 10 e 11 dell articolo 24 in commento. 7

8 Nella normativa previgente (testo originario dell articolo 1, comma 4, del d.lgs. n.67/2011) il diritto al trattamento pensionistico veniva invece conseguito con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B sopra citata (si ricorda che la tabella B di cui all Allegato 1 alla legge 247/2007 prevede per i lavoratori dipendenti un età minima anagrafica di 60 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva di 96 per il 2012; e un età minima anagrafica di 61 anni e una somma di età anagrafica e anzianità contributiva di 97 dal 2013). Per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina vigente (che prevede una riduzione massima dell età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all anno, ovvero da 72 a 78 giorni all anno) viene limitata al periodo ; a regime, ossia dal 1 gennaio 2012, viene invece previsto che il pensionamento avvenga secondo il sistema delle quote previste dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge 247/2007, incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all anno, e di una un anno e una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all anno. Le modifiche sopra indicate, ai sensi del comma 17-bis, tuttavia, non scontano il fatto che la norma prevede l applicazione per i lavoratori in questione del regime delle decorrenze, (c.d. finestre). Sempre sul tema dei lavori usuranti, con apposita circolare, ci soffermeremo sulle novità introdotte di recente dal decreto ministeriale 20 settembre 2011 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 276 del 26 novembre scorso), dalla circolare ministeriale del 28 novembre 2011 e dal messaggio INPS n del 30 novembre scorso. Articolo 24 - comma 18 (Armonizzazione dei requisiti pensionistici) Il comma 18 prevede l adozione di un regolamento, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l armonizzazione dei requisiti di accesso ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell assicurazione generale obbligatoria (tra le quali è chiara l inclusione, nel processo di armonizzazione, dei requisiti pensionistici previsti per il settore Autoferrotranvieri). Nelle more di adozione di detto regolamento, quindi, nei confronti del personale viaggiante del solo settore Autoferrotranvieri, continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina legislativa sulla pensione di vecchiaia anticipata (cfr. circolare n. 62/2011). Articolo 24 - comma 19 (Totalizzazione dei periodi assicurativi) Il comma 19, modifica l articolo 1 del D.Lgs. 42/2006, in materia di totalizzazione, prevedendo la facoltà, per i soggetti interessati, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata (a fronte del precedente limite minimo di 3 anni) ai fini del conseguimento di un'unica pensione 2. 2 La totalizzazione è l istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta. In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della L. 23 agosto 2004, n. 243, dal 1 gennaio 2006 è stata 8

9 Articolo 24 - comma 21 (Contributo di solidarietà) Il comma 21 prevede l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti Fondi. L ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all Allegato n. 1 del presente decreto-legge, ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l armonizzazione conseguente alla legge 335/1995, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell assicurazione generale obbligatoria. Nella Tabella A sopra citata, che fa riferimento ai pensionati e ai lavoratori dell ex Fondo trasporti (tra cui riteniamo rientri l ex Fondo Autoferrotranvieri), si fissa il contributo di solidarietà in ragione del periodo di iscrizione maturato fino al 31 dicembre 1995 presso l ex Fondo Autoferrotranvieri, nei seguenti termini: per i pensionati, lo 0,3% da 5 a 15 anni, lo 0,6% da 15 a 25 anni e l 1% per oltre i 25 anni; per i lavoratori, lo 0,5% solo qualora detto periodo di iscrizione, al 31 dicembre 1995, risulti comunque pari o superiore a 5 anni di iscrizione. I criteri e le modalità di erogazione del contributo in parola illustrato nel periodo precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dirigenti iscritti all ex Fondo Inpdai. Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Articolo 24 - comma 25 (Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici) Il comma 25, prevede la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi della presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Si fa presente che la circolare INPS n. 167 del 30 dicembre 2010, fissa per il 2011 l'importo del trattamento minimo delle pensioni in euro 467,43 euro mensili. Come si ricorderà, la previgente disposizione prevedeva la rivalutazione delle pensioni fino ad un massimo di 934,86 (due volte il valore del trattamento minimo). Articolo 24 - comma 27 (Fondo per occupazione giovanile e femminile) Il comma 27, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche (precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo). 9

10 dell'occupazione giovanile e delle donne, rinviando a decreti interministeriali (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concento con il Ministro dell'economia e delle finanze) la definizione dei criteri e delle modalità istitutive. Il fondo è finanziato con 200 milioni di euro per l'anno 2012, 300 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 240 milioni di euro per l anno Aiuto alla crescita economica (articolo 1) Al fine di incentivare il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio, con un meccanismo analogo a quello della passata Dual income tax, l articolo 1 della manovra consente alle società di capitali, imprese individuali e società di persone (purchè in contabilità ordinaria) di dedurre dalla base imponibile delle imposte sui redditi un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. La norma ha effetto a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre Il predetto rendimento nozionale, in via transitoria per il primo triennio di applicazione, è calcolato applicando un aliquota pari al 3% alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla data di chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre A partire dal quarto periodo d imposta l aliquota utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale sarà determinata, con provvedimento del Ministro dell Economia e delle Finanze da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici (con possibilità di aumento di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio). In caso di eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato nel periodo d imposta, è possibile computare la parte eccedente in aumento dell importo deducibile dal reddito dei periodi d imposta successivi. La norma espressamente chiarisce che per capitale proprio esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010 deve intendersi il patrimonio netto risultante dal bilancio relativo a tale esercizio e che, al fine di quantificarne il relativo incremento, costituiscono: - variazioni in aumento: i conferimenti in denaro (dalla data di versamento) e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (a partire dall inizio dell esercizio in cui si sono formate le relative riserve); - variazioni in diminuzione: le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, gli acquisti di aziende o di rami di aziende (a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati). Ai fini dell applicazione dell agevolazione al reddito d impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria è prevista l emanazione, da parte del Ministro dell Economia e delle Finanze, di un apposito decreto di attuazione. Con altro decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 201/2011, saranno dettate, anche mediante disposizioni di carattere antielusivo, le modalità di attuazione dell articolo 1. 10

11 Misure in materia di IRAP (articolo 2) L articolo 2 del D.L. n. 201/2011 interviene in materia di IRAP, da un lato ampliando la deduzione dell imposta dalla base imponibile delle imposte sui redditi dell IRAP riferita alle spese del personale dipendente ed assimilato, già prevista dall articolo 6 del D.L. n. 185/2008 (convertito dalla L. n. 2/2009), dall altro innalzando la deduzione forfetaria prevista dall articolo 11, comma 1 lettera a) n. 2 e 3 (cd. taglio del cuneo fiscale ) per i lavoratori assunti a tempo indeterminato di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni. Deducibilità IRAP ai fini delle imposte sui redditi In deroga al principio generale di indeducibilità dell IRAP dalle imposte sui redditi, sancito dal decreto dall articolo 1 del D. Lgs. n. 446/1997, l articolo 2 del decreto in commento prevede la deducibilità integrale dalla base imponibile delle imposte sui redditi (sia IRES che IRPEF) dell IRAP relativa alla quota imponibile delle spese del personale dipendente e assimilato (quindi costo del personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni già spettanti per legge). La disposizione sarà efficace a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre A decorrere da tale periodo d imposta è, naturalmente, eliminato dall articolo 6 del D.L. n. 185/2008 (relativo alla deduzione forfetaria del 10%) il riferimento alle spese per il personale dipendente e assimilato. Ne consegue che, per effetto delle modifiche suddette, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 sarà deducibile ai fini IRES e IRPEF: - una quota forfettaria, pari al 10%, dell IRAP riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (ex articolo 6 del D.L. n. 185/2008); - l intera IRAP riferibile alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti per legge (ex articolo articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del citato D.Lgs. n. 446/1997). La deducibilità dell IRAP opera secondo il criterio di cassa, secondo quanto previsto dall articolo 99, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 espressamente richiamato dall articolo 2 in esame. Incremento del cuneo fiscale per i giovani fino a 35 anni di età e per le donne L articolo 2, comma 2 del D.L. n. 201/2011 interviene sull articolo 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, del D. Lgs. n. 446/1997 elevando, in caso di lavoratrici donne e di lavoratori con età inferiore a 35 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la deduzione forfetaria per il cd. cuneo fiscale. L incremento è da a euro annui e, per le imprese localizzate nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno, da a euro (la maggiorazione si applica nel rispetto dei limiti derivanti dall applicazione della regola de minimis ). La nuova disposizione è efficace a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, vale a dire dall anno 2012 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare. Attesa la formulazione della norma, che si limita ad integrare - senza modificare il citato sull articolo 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 446/1997, sembra potersi ritenere che 11

12 la deduzione maggiorata spetti con riferimento alle predette tipologie di lavoratori dipendenti a prescindere dal momento in cui è avvenuta l assunzione o dal fatto che l assunzione abbia o meno determinato un incremento della base occupazionale. Per lo stesso motivo si ritiene altresì che il predetto articolo 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 446/1997, nella parte in cui esclude dal taglio del cuneo fiscale le public utilities operanti in regime di concessione e a tariffa in settori quali quello dei trasporti, resti a tutt oggi immutato. Si ritiene, quindi, che restino ferme ed applicabili anche alla nuova deduzione maggiorata le considerazioni a suo tempo svolte (alle quali si rinvia) in merito alla possibilità per le imprese associate esercenti servizi di trasporto pubblico locale di accedere al beneficio. Regime premiale per favorire la trasparenza (articolo 10) La norma contiene una serie di disposizioni dirette a favorire l'emersione di base imponibile e a sostenere le imprese in difficoltà finanziaria. In particolare è prevista: 1. l introduzione di un regime fiscale (opzionale) di favore nei confronti di società di persone e persone fisiche esercenti attività d impresa, che adempiano ad una serie di obblighi di trasparenza; 2. la modifica della disciplina relativa ai limiti dell attività di accertamento dell Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti congrui agli studi di settore; 3. la previsione di un ulteriore rateizzazione dei debiti tributari per le imprese in difficoltà finanziarie e di nuove regole di remunerazioni degli agenti della riscossione; 4. la fatturazione elettronica. Regime fiscale premiale per persone fisiche e società di persone L articolo 10 del D.L. n. 201/2011 prevede una serie di benefici fiscali per le imprese individuali e le società di persone (oltre che per artisti e professionisti), che provvedano all invio telematico all Amministrazione Finanziaria delle informazioni concernenti le operazioni attive e passive effettuate (corrispettivi, fatture emesse e ricevute e risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura ) ed utilizzino un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all attività d impresa. I benefici fiscali previsti consistono in: - semplificazioni di carattere amministrativo; - assistenza negli adempimenti da parte dell'amministrazione finanziaria; - accelerazione dei tempi di riscossione dei rimborsi o di compensazione dei crediti IVA; - esclusione dagli accertamenti induttivi per i soggetti esclusi dagli studi di settore; - la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l accertamento delle imposte dirette ed IVA (a meno che non vi siano violazioni che implichino la denuncia per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000). E demandato ad un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate il compito di individuare nel dettaglio i benefici riconosciuti ai soggetti che si avvalgono del regime in commento. In ogni caso il provvedimento dovrà prevedere: 12

13 1. la predisposizione automatica da parte dell Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA; 2. la predisposizione automatica da parte dell Agenzia delle Entrate dei modelli 770/Semplificato, CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché la gestione degli esiti dell assistenza fiscale; 3. la soppressione, nei confronti dei soggetti che accedono al regime in questione, dell obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale; 4. l anticipazione dei termini per la compensazione del credito IVA, l abolizione del visto di conformità per le compensazioni di importo superiore a euro e l esonero dall oblgio di prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. Per i soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni sopra menzionate (invio telematico delle informazioni riguardanti le operazioni attive e passive ed utilizzo di un conto corrente dedicato) sono riconosciuti, in aggiunta ai precedenti, gli ulteriori seguenti benefici: determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa; predisposizione in forma automatica da parte dell Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; l esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell acconto ai fini IVA. Accertamento nei confronti soggetti congrui rispetto agli studi di settore Le nuove disposizioni introducono tutta una serie di limitazioni ai poteri di accertamento dell Amministrazione Finanziaria nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi almeno pari a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore. In particolare: 1. viene preclusa la possibilità di procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici 3 ; 2. vengono ridotti di un anno i termini per l accertamento ai fini delle imposte dirette (IRPEF ed IRAP) e dell IVA. Le suddette limitazioni ai poteri di accertamento dell Amministrazione Finanziaria operano a condizione che siano stati regolarmente e correttamente assolti gli obblighi di comunicazione 3 Secondo la normativa previgente, l Agenzia delle Entrate poteva procedere con accertamenti induttivi nei confronti di contribuenti che si erano dichiarati congrui e coerenti ai risultati degli studi di settore anche solo sulla base di presunzioni semplici (purché chiare, precise e concordanti), senza necessità di una motivazione rafforzata. I contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore, inoltre, potevano beneficiare della franchigia di esclusione da accertamento induttivo (art. 10, co. 4-bis, L. n. 146/1998) solo se erano congrui anche per i redditi relativi all anno precedente. 13

14 dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e che i dati comunicati nel relativo modello risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio stesso. Rateizzazione debiti fiscali per le imprese in difficoltà finanziaria e remunerazione agenti della riscossione Con riferimento al pagamento delle somme iscritte a ruolo, le nuove disposizioni introdotte dai commi 13-bis e 13-ter dell articolo 10 in esame prorogano i termini per la rateazione concessa, ex articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, dall'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. In particolare, viene stabilito che, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente, la rateazione può essere prorogata se non è intervenuta decadenza - per un ulteriore periodo che può arrivare fino a settantadue mesi. In tal caso il debitore può altresì chiedere, in luogo di un piano di rateazione per importi costanti, che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno. La predetta proroga può essere richiesta anche con riferimento alle dilazioni concesse fino al 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011) rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate a condizione che il debitore comprovi un ulteriore peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione. In tal modo viene superato il disposto di cui al richiamato articolo 19, comma 3, secondo cui il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate. Le nuove disposizioni eliminano altresì l obbligo di prestare idonea garanzia, per ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a seguito di controlli automatici ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972 sulle somme superiori a euro. Al fine di tutelare le esigenze erariali di incasso delle imposte risultati dalla dichiarazione è previsto che, in caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di una sola rata, si ha la decadenza dalla rateizzazione e l immediata riscossione in un unica soluzione dell intero importo rateizzato. Viene previsto altresì che, in caso di tardivo pagamento di una rata, non effettuato entro la scadenza della rata successiva scatta l iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva. Le nuove disposizioni riformano altresì il sistema di remunerazione degli agenti della riscossione, che precedentemente prevedeva un aggio a favore di Equitalia a carico del contribuente nella misura del 4,65% sulle somme iscritte a ruolo se le somme erano pagate entro 60 giorni dalla notifica (9% per pagamenti oltre tale scadenza). In particolare, viene previsto che l aggio della riscossione è sostituito da un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio, da determinarsi annualmente, in misura percentuale delle somme riscosse a ruolo e dei relativi interessi di mora con decreto del MEF. Tale rimborso è a carico del debitore nella misura del 51% in caso di pagamento tempestivo entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ovvero nella misura del 100% in caso di pagamenti effettuati oltre tale scadenza. Restano confermate le ipotesi di esclusione dal rimborso del nel caso l atto sia 14

15 annullato per provvedimento di sgravio o siano riconosciute indebite le somme richieste dall Erario. Infine, l articolo 10 in commento reca disposizioni in materia di vendita di beni pignorati a seguito di esecuzione forzata per debiti tributari, consentendo al contribuente sottoposto a esecuzione forzata in luogo dell agente della riscossione - di mettere direttamente in vendita i beni pignorati o ipotecati, versando all erario l intero ricavato che dovrà rimborsare al debitore l eventuale eccedenza entro dieci giorni lavorativi. Fatturazione elettronica Come si ricorderà, l articolo 1, comma 209 della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, ha previsto che la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, siano effettuate esclusivamente in forma elettronica, secondo quanto previsto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA), e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell amministrazione digitale). L articolo 10 in commento modifica il predetto comma 209 al fine di precisare che le amministrazioni interessate sono le amministrazioni pubbliche che costituiscono il settore istituzionale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) nonché le amministrazioni autonome. Con successivo decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze sarà individuata la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali. Misure di contrasto all evasione fiscale (articolo 11) Esibizione o trasmissione di documenti falsi in sede di accertamento tributario L articolo 11, comma 1 del D.L. n. 201/2011 introduce una nuova figura di reato, dando rilievo penale alla condotta del contribuente che esibisce o trasmette atti/documenti falsi ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero (in tutto o in parte) in occasione di richieste formulate dall Amministrazione finanziaria nell esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell IVA. Si dispone, in particolare, l applicabilità delle norme penali dettate dall articolo 76 del DPR n.445/2000. La sanzione penale scatta solo se, a seguito delle richieste dell Amministrazione Finanziaria, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (di cui al D.Lgs. n. 74/2000). Comunicazioni periodiche all anagrafe tributaria da parte di operatori finanziari Per effetto dell articolo 11, comma 2 del D.L. n. 201/2011 a partire dal 1 gennaio 2012 gli operatori finanziari saranno tenuti a comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni (anche l importo) relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i propri clienti. I dati comunicati saranno archiviati in apposita sezione dell Anagrafe tributaria. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità con cui effettuare tale comunicazione, estendendo l obbligo di segnalazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. 15

16 Le informazioni possono essere utilizzate dall'agenzia delle Entrate - oltre che per le finalità individuate dall articolo 7, comma 11, del DPR n. 605/ anche per la elaborazione, secondo criteri individuati con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione. Condono fiscale 2002: recupero delle somme Viene prorogato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento di attività di accertamento connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla L. n. 289/2002 (cd. legge finanziaria 2003). Riduzione della soglia di tracciabilità dei pagamenti e contrasto all uso del contante (articolo 12) L articolo 12, comma 1 del D.L. n. 201/2011 ha ridotto da a euro la soglia massima per l utilizzo del contante e dei titoli al portatore e la sospensione delle sanzioni alle violazioni della disciplina sulla circolazione del contante, per il periodo che va dal 6 dicembre 2011 (entrata in vigore del D.L. n. 201/2011) al 31 gennaio In applicazione di tale disposizione l articolo 12 in esame stabilisce altresì che, entro il 31 marzo 2012, i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a tale importo devono essere estinti ovvero il saldo deve essere ridotto entro tale importo. La sanzione per il mancato adeguamento entro il predetto termine coincide con il saldo del libretto se inferiore all importo di euro (diversamente si applica la sanzione dal 10% al 205 del saldo del libretto al portatore). Anticipazione dell imposta municipale propria (articolo 13) Con l articolo 13 del D.L. n. 201/2011 è stata anticipata al 2012 l applicazione dell imposta municipale propria, cd. IMU, istituita e disciplinata dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale). La norma prevede un periodo di applicazione sperimentale dell imposta per il periodo , con applicazione dell IMU in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo: - la disciplina generale dell imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; - le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13 in esame. L applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al Il presupposto dell IMU è individuato nel possesso di immobili. Con specifico riferimento alle imprese si segnala l aggiornamento a 60 del moltiplicatore delle rendite catastali dei fabbricati classificati in categoria D. Il moltiplicatore sarà aumentato a 65 a partire dal Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto restano ferme le disposizioni di cui all articolo 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e, quindi, se interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun 4 L art. 7, co. 11, DPR n. 605/1973 prevede che le rilevazioni, le evidenziazioni e le comunicazioni obbligatorie da parte degli operatori finanziari siano utilizzate dall Amministrazione finanziaria per effettuare le cd. indagini finanziarie, ovvero per richiedere informazioni ad enti creditizi e finanziari e così acquisire elementi utili a ricostruire l effettiva disponibilità reddituale o, per l IVA, l effettivo volume di operazioni imponibili e di acquisti. 16

17 anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti L aliquota base per il calcolo dell IMU resta quella prevista dal D.Lgs. n. 23/2011 pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni di operare variazioni in aumento o diminuzione al massimo di 0,3 punti percentuali. Su deliberazione del consiglio comunale, l aliquota potrà essere ridotta della metà nel caso in cui l immobile sia posseduto da soggetti passivi IRES e per immobili non produttivi di reddito fondiario (es. beni strumentali per l attività d impresa). Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (articolo 14) In sostituzione delle attuali TARSU e TIA viene introdotto un tributo comunale su rifiuti e su servizi comunali (TARES) che colpisce anche le aree produttive sulla base della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e con riferimento alle "medie ordinarie" di rifiuti producibili in base alla superficie catastale. In pratica si applicheranno coefficienti presuntivi per la determinazione dei rifiuti potenzialmente producibili in base alla tipologia di attività svolta e alla superficie determinata senza tener conto dell area in cui si formano rifiuti speciali. Il calcolo del tributo avviene prendendo a riferimento i rifiuti che si stimano essere mediamente prodotti per quella attività e non i rifiuti effettivamente prodotti dalla singola impresa. Resta ferma, comunque, la possibilità, per i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, di prevedere con loro regolamento l'applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo per il servizio di raccolta offerto, in luogo della TARES. Disposizioni in materia di accise (articolo 15) L articolo 15 del D.L. n. 201/2011 ha disposto l incremento della misura delle accise sui carburanti per autotrazione con effetto dal 7 dicembre Le nuove aliquote delle accise sono fissate nelle seguenti misure: a) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri; b) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi; d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo. La disposizione prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante, sulla benzina e sulla benzina con piombo sono ulteriormente incrementate ad euro 593,70 per mille litri ed euro 704,70 per mille litri. Anche in questo caso, come in occasione dei precedenti incrementi dell accisa sul gasolio, è previsto l integrale rimborso alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale dei maggiori oneri sostenuti per effetto dell aumento dell aliquota (rimborso da richiedere con le modalità previste dall articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.lgs. n. 26/2007, che, a sua volta, richiama l ormai noto D.P.R. n. 277/2000), mentre nessuna riduzione è stata accordata alle imprese di noleggio autobus con conducente. ANAV e CAIPET hanno rappresentato, in una lettera al Ministro per lo sviluppo economico, le infrastrutture ed i trasporti, Corrado Passera, al Vice Ministro Mario Ciancia ed al Sottosegretario Guido Improta la situazione di gravissima crisi del settore e la necessità di un 17

18 intervento urgente in favore della categoria. A causa dell approvazione della manovra con voto di fiducia, tuttavia, non è stato possibile ottenere, in sede di conversione in legge del D.L. n. 201/2011, un emendamento alla norma teso ad estendere anche alle imprese di noleggio autobus con conducente le misure di rimborso dell accisa già operanti per gli altri segmenti del trasporto di persone su strada. La criticità della situazione in cui versa il comparto è stata rappresentata nei giorni anche agli organi direttivi di Confindustria, cui è stato sollecitato un intervento nelle competenti sedi istituzionali in favore della categoria. Clausola di salvaguardia (articolo 18) L articolo 18 del D.L. n. 201/2011 interviene anche sull articolo 40 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n.111/2011, che, come si ricorderà (cfr. da ultimo circolare associativa n.127/2011) prevedeva il taglio delle agevolazioni fiscali (ivi incluso il rimborso dell accisa sul gasolio e, ai fini IRAP, il cd. cuneo fiscale) in caso di mancata adozione entro il 30 settembre 2012 di provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a milioni di euro per l'anno 2012, nonché a milioni di euro per l'anno 2013 ed a milioni di euro annui a decorrere dall'anno In luogo del taglio delle agevolazioni fiscali, le nuove disposizioni prevedono l aumento del 2% delle aliquote IVA ordinaria (dal 21% al 23%) e ridotta (dal 10% al 12%) a partire dal 1 ottobre 2012 ed un ulteriore aumento delle stesse dello 0,5% dal 1 gennaio 2014, nel caso in cui i provvedimenti legislativi sopra menzionati non consentissero di determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, almeno pari a milioni di euro per il 2013 e milioni annui a decorrere dal 2014 (una parte delle risorse reperite con il decreto legge in commento viene utilizzata, infatti, per anticipare parte degli effetti finanziari netti previsti dalla legge delega fiscale). Riallineamento partecipazioni (articolo 20) L articolo 20 del decreto opera sostanzialmente una riapertura dei termini previsti dall articolo 23 del D.L. n. 98/2011 (convertito dalla L. n.111/2011) per accedere alla disciplina di affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni, iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d impresa e altre attività immateriali, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni (cfr. circolare associativa n. 127/2011). L articolo in esame estende la possibilità di fruire di tale disciplina (prima limitata alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e a quelle effettuate nei periodi di imposta precedenti) anche con riguardo alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre Il comma 1 dell articolo 20 prevede che il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% sia effettuato in tre rate di pari importo da versare: a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta 2012; b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta Gli effetti del riallineamento effettuato ai sensi del comma 1, decorrono dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

19 Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, estende tali termini di versamento anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In questo caso su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale, a decorrere dal 1 dicembre Infine, il comma 3 dispone l applicazione, ove compatibili, delle modalità di attuazione del citato articolo 23 del D.L. n. 98/2011, già disposte con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate del 22 novembre Tassazione del trattamento di fine rapporto (articolo 24) In luogo della tassazione separata di cui all art. 19 del TUIR, è prevista la tassazione secondo il regime ordinario per le somme di cui all articolo 17, comma 1, lettere a) e c), erogate in denaro e in natura, di importo eccedenti la soglia di di euro. In particolare, si tratta delle seguenti voci: trattamento di fine rapporto ed indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali disposizioni si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale (articolo 3 della L. n. 212/ Statuto del contribuente), tali disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1 gennaio Addizionale regionale IRPEF (articolo 28) Con effetto dal periodo d imposta 2011 viene aumentata anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano - l aliquota di base dell addizionale regionale IRPEF dallo 0,9% all 1,23%. Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e imposta provinciale di trascrizione (articolo 28) L articolo 28, comma 11-bis ha disposto la soppressione dell articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 68/2011 (federalismo fiscale regionale) che escludeva le province delle regioni a statuto 19

20 speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dall applicazione delle misure previste dallo stesso articolo 17 in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile. La norma come noto prevede la possibilità di variare in aumento o in diminuzione, nella misura massima del 3,5%, l aliquota della predetta imposta (l aliquota base è pari al 12,5%). Lo stesso comma 11-bis ha disposto l applicazione sull intero territorio nazionale delle misure previste dall articolo 1, comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 relative all imposta provinciale di trascrizione (IPT), che prevedono la tassazione degli atti soggetti ad IVA in misura modulata sulla base delle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli soggetti ad immatricolazione (cfr. circolare associativa n. 119/2011). ***** Sarà cura dell'associazione trasmettere il testo del D.L. n. 201/2011, coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione in legge, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli uffici associativi (anavmail@tin.it) restano a disposizione per ogni necessario chiarimento. Distinti saluti. IL DIRETTORE GENERALE Tullio Tulli 20

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