DISCIPLINARE (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii. D.P.R. n. 227/2011)

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1 A.T.O. n. 3 della Regione Campania Servizio Idrico Integrato SCARICO DELLE ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA DISCIPLINARE (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii. D.P.R. n. 227/2011) Deliberazione CdA n. 13 del 21/05/2012 Deliberazione CdA n. 17 del 22/06/2012 1/24

2 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE; ART. 2 DEFINIZIONI; ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI; ART. 4 CRITERI GENERALI DI AUTORIZZAZIONE; I N D I C E PARTE II AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO ART. 5 COMPETENZE; ART. 6 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI; ART. 7 SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE; ART. 8 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO; ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE; ART. 10 ISTANZA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE; ART. 11 ISTANZA DI VARIAZIONE DELL AUTORIZZAZIONE; ART. 12 SCARICHI IN COMUNE; ART. 13 VALIDITÀ DELL AUTORIZAZZIONE; ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE; ART. 15 ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICHE; ART. 16 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO; ART. 17 LIMITI DI ACCETTABILITÀ E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI; ART. 18 RILASCIO PARERI; PARTE III CONTROLLO DEGLI SCARICHI ART. 19 REGOLARITÀ DELLO SCARICO; ART. 20 COMPETENZA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO; ART. 21 TIPOLOGIA DI CONTROLLI; ART. 22 SERVIZIO DI CONTROLLO; ART. 23 CONTROLLO SCARICHI AUTORIZZATI; ART. 24 PROGRAMMA DI CONTROLLO; PARTE IV SANZIONI ART. 25 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI; ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI; ART. 27 NORME TRANSITORIE; ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI; 2/24

3 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE In applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii., il presente DISCIPLINARE si applica nei territori dei comuni delle province di Napoli e Salerno ricadenti nell A.T.O. n. 3 della Regione Campania come delimitato dalla Legge Regionale n. 14/1997 ed ha per oggetto: - le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, di cui agli artt. 124 e segg. del predetto decreto, ivi comprese le procedure semplificate finalizzate alla formazione tacita dei titoli abilitativi per l immissione nella pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche; - le procedure relative all attività di controllo degli scarichi di cui agli art. 128 e segg. del Decreto legislativo n. 152/06; ART. 2 DEFINIZIONI Ai fini dell applicazione del presente Disciplinare, ferme restando le definizioni di cui all art. 74, del Decreto Legislativo n. 152/2006, si intende per: a. Decreto Legislativo: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.; b. Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): l insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; c. Gestore: la società GORI SpA, gestore unico del S.I.I. dell A.T.O. 3; d. Regolamento di fognatura e depurazione: Il vigente REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Parte II Fognatura e depurazione; e. Regolamento del servizio idrico: Il vigente REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Parte I Regolamento di distribuzione e fornitura dell acqua; f. Ente: l Autorità d Ambito Sarnese Vesuviano; g. titolare: il titolare dell attività da cui origina lo scarico individuato nel titolare dell impresa individuale o nel rappresentante legale della società; h. richiedente: è individuato nella persona del titolare; i. permesso di allacciamento: provvedimento del gestore per l allacciamento alla pubblica fognatura; j. dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000; k. A.I.A. : Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128; ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI Ai fini dell applicazione del presente Disciplinare, gli scarichi di acque reflue come definiti dal Decreto Legislativo n. 152/06 e dal D.P.R. 19/10/2011, n. 227 sono classificati in relazione alle caratteristiche qualiqualitative dei reflui prodotti. In particolare sono definite: a. Acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; b. Acque reflue assimilate alle domestiche quelle elencate al comma 7, art. 101 del D.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 nonché quelle di cui al comma 1, dell art. 2, del D.P.R. 19/10/2011, n. 227; c. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; ART. 4 CRITERI GENERALI DI AUTORIZZAZIONE 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati secondo le procedure definite nel presente disciplinare; 2. L autorizzazione è rilasciata al titolare dell attività da cui origina lo scarico; 3. L autorizzazione ha validità per anni quattro; 3/24

4 4. Resta, per tutti gli scarichi, l'obbligo di rispettare i limiti di emissione previsti dalle tabelle 3 e 3/a dell Allegato 5, alla Parte III, del Decreto Legislativo n. 152/06; 5. In deroga al comma 1, gli scarichi di cui alle lett. a) e b) dell art. 3 sono sempre ammessi nell osservanza del Regolamento di fognatura e depurazione pro tempore vigente e non necessitano di autorizzazione espressa; i titolari degli scarichi di cui alla lett. b) dell art. 3, tuttavia, sono tenuti ad avviare, prima dell attivazione dello scarico, il procedimento di cui al successivo art. 7; 6. In presenza di più scarichi provenienti dal medesimo insediamento, il titolare è tenuto a presentare l istanza di autorizzazione ovvero l autodichiarazione per ciascuno scarico secondo la relativa tipologia; PARTE II AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO ART. 5 COMPETENZE 1. Ai sensi dell art. 124, comma 7, del Decreto Legislativo, sono di competenza dell Ente, le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 10, nonché le procedure semplificate finalizzate alla formazione tacita dei titoli abilitativi per l immissione nella pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche, così come definite al successivo art. 7; 2. Per l istruttoria delle istanze di autorizzazione allo scarico l Ente si avvale del Gestore che ne cura la relativa istruttoria tecnica con il rilascio di apposito parere; ART. 6 TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI 1. Il presente Disciplinare regolamenta il rilascio dei titoli abilitativi allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura; 2. Ai fini di cui al comma 1, l Ente provvede al rilascio dei provvedimenti espressi nei seguenti casi: a) Autorizzazione: relativamente a nuove attività, ovvero nel caso di modifica in aumento delle caratteristiche quali quantitative dello scarico originariamente autorizzato; b) Rinnovo: Rinnovo dell autorizzazione vigente qualora non siano intervenute modifiche quali quantitative dello scarico autorizzato; c) Variazione: Variazione dell autorizzazione vigente relativa al caso di modifica della titolarità dello scarico (cessione/fitto dell azienda ovvero trasformazione della forma sociale dell azienda); ART. 7 SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE 1. Per gli scarichi di cui alla lett. b) dell art. 3, i titolari sono tenuti a presentare direttamente all Ente, ovvero per il tramite degli Sportelli Unici delle Attività Produttive dei singoli comuni, ove istituiti, in via preventiva, apposita domanda in bollo con allegata dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando esclusivamente il MODELLO ASS_A (per le attività di cui alla tabella A allegata al presente disciplinare) e il MODELLO ASS_B (per le attività di cui alla tabella B allegata al presente disciplinare), che attesti l appartenenza del soggetto richiedente alle categorie di imprese di cui all art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, la natura dello scarico che si intende attivare e la sua riconducibilità alle tipologie di cui alla lett. b) del precedente art. 3; 2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 deve essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso di allaccio alla pubblica fognatura, così come prevista dal Regolamento del S.I.I. protempore vigente; 3. L Ente d Ambito, in qualsiasi momento, anche per il tramite del Gestore, può verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1, anche attraverso sopralluoghi e prelievi analitici e può inibire, con provvedimento motivato, la prosecuzione dello scarico; 4. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, l Ente provvede a comunicare all utente l adozione del provvedimento di autorizzazione e il codice identificativo assegnato nel catasto scarichi in pubblica fognatura dell ATO 3. Qualora l istanza sia stata inoltrata all Ente per il tramite del Sportello Unico delle Attività Produttive, allo stesso viene inviata la comunicazione di conclusione del procedimento; 4/24

5 5. I modelli per la presentazione della domanda di cui al comma 1 sono disponibili presso l Ente (sito internet ) e presso il gestore (sportelli locali e sito internet nonché, ove istituiti presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 per il tramite dei quali la dichiarazione può essere inoltrata all Ente, in ossequio al comma 1 dell art. 3 del D.P.R. n. 227/2011; 6. La domanda di cui ai MODELLI ASS_A e ASS_B sottoscritta dal titolare, deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere corredata: - della dichiarazione, ai sensi dell art ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l appartenenza del soggetto richiedente alle categorie di imprese di cui all art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, la natura dello scarico che si intende attivare e la sua riconducibilità alle tipologie di cui alla lett. b) del precedente art. 3; - dell originale della documentazione prevista; - dell attestazione del versamento dell importo degli oneri di gestione pratica indicati nella tabella C.3 allegata al presente disciplinare; 7. Qualora nel corso dell attività di controllo si accerti la mancanza del titolo abilitativo allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, il soggetto accertatore è tenuto a darne comunicazione all Ente che provvede d ufficio ad avviare la procedura per l inserimento nel catasto scarichi. Fermo restando l applicazione delle sanzioni di legge, l Ente provvede a diffidare il titolare dello scarico assegnando 60 gg. per ottemperare agli obblighi previsti dal presente disciplinare ed informandolo che fino all avvenuta regolarizzazione o presentazione della comunicazione di cui al comma 1 è precluso l immissione dei reflui nella pubblica fognatura. I titolari dello scarico destinatari della diffida saranno tenuti al pagamento in misura doppia degli oneri di gestione pratica di cui al comma 6; 8. L'autorizzazione allo scarico è valida per anni quattro. Il termine decorre dalla data di rilascio per le nuove autorizzazioni e dalla data di scadenza dell autorizzazione vigente nel caso di rinnovo; 9. Nel caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo al titolare di dare comunicazione all Ente, entro 30 giorni, dell avvenuta cessazione; 10. L istanza di Rinnovo dell Autorizzazione deve essere presentata in unica copia in bollo utilizzando l apposito modello (MODELLO RIN ASS): a) presso la sede dell Ente anche attraverso il servizio postale; b) ove istituiti, presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 della Campania, per il tramite dei quali l istanza può essere inoltrata all Ente, in ossequio al comma 1 dell art. 3 del D.P.R. n. 227/2011; c) in formato digitale non modificabile (pdf, tiff, etc.) trasmessa via e mail all indirizzo di posta certificata protocollo@pec.ato3campania.it; 11. Ai sensi dell art. 3 del D.P.R. n. 227/2011, l istanza di rinnovo, da inoltrarsi almeno sei mesi prima della scadenza dell autorizzazione, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate: le caratteristiche quali quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; la localizzazione dello scarico; 12. Il modello (MODELLO RIN ASS), disponibile presso l Ente (sito internet ) e presso il Gestore (sportelli locali e sito internet nonché, ove istituiti, presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 della Campania, deve essere sottoscritto dal titolare, deve essere compilato in tutte le sue parti e deve essere corredato dell attestazione del versamento di cui alla tabella C.3; 5/24

6 ART. 8 ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 1. L istanza di Autorizzazione deve essere presentata, in duplice copia, di cui una in bollo, utilizzando gli appositi modelli indicati al successivo comma 2: a) presso la sede dell Ente anche attraverso il servizio postale; b) ove istituiti, presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 della Campania, per il tramite dei quali l istanza può essere inoltrata all Ente, in ossequio al comma 1 dell art. 3 del D.P.R. n. 227/2011; c) in formato digitale non modificabile (pdf, tiff, etc.) trasmessa via e mail all indirizzo di posta certificata protocollo@pec.ato3campania.it; 2. La modulistica allegata al presente disciplinare da utilizzare per la presentazione della istanza di autorizzazione è la seguente: - Autorizzazione (MODELLO AUT); - Autorizzazione per le Attività i cui scarichi contengono le sostanze pericolose di cui all art. 108 del decreto Legislativo (MODELLO AUT SP); 3. I modelli sono disponibili presso l Ente (sito internet ) e presso il Gestore (sportelli locali e sito internet nonché, ove istituiti, presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 della Campania; 4. Il modello, sottoscritto dal titolare, deve essere compilato in tutte le sue parti e deve essere corredato: - di duplice originale della documentazione di cui al successivo art. 9; - dell attestazione del versamento del deposito cauzionale indicato nella tabella C.4 lettera a; - da copia digitale in formato non modificabile (pdf, tif, etc.) dell istanza e della documentazione allegata, su supporto informatico; 5. L Ente, acquisita l istanza di autorizzazione procederà a dare comunicazione al richiedente, dell avvio del procedimento che dovrà essere concluso entro 60 gg. dalla data di acquisizione dell istanza al protocollo; 6. All esito positivo dell istruttoria, l Ente comunicherà al richiedente anche via fax il sussistere delle condizioni per il rilascio del provvedimento indicando l eventuale importo a conguaglio degli oneri da versare; 7. Il ritiro del provvedimento di autorizzazione è subordinato alla presentazione dell originale dell attestazione di pagamento del conguaglio; 8. La presentazione della domanda in bollo sugli appositi modelli e del versamento del deposito cauzionale è condizione indispensabile per la procedibilità dell istanza. Si considerano irricevibili le richieste prive delle due condizioni innanzi richiamate. Nel caso dovessero emergere carenze di contenuti e/o di documenti, potranno essere richieste integrazioni, anche dal Gestore che cura la relativa istruttoria, ed, in tal caso, i termini di cui al precedente comma 5 si intendono sospesi fino alla completa consegna della documentazione integrativa; 9. Nel caso in cui il richiedente ometta di adempiere alla richiesta di integrazione documentale anche della GORI, nel termine di 30 gg. dalla ricezione della stessa, il procedimento si intende concluso con esito negativo; 10. All esito negativo dell istruttoria, effettuata dal Gestore, l Ente comunicherà al richiedente i motivi ostativi al rilascio dell autorizzazione. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in ordine al parere negativo del Gestore. La predetta comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, i quali riprendono dalla data di eventuale presentazione delle osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine l istanza si intende archiviata. ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE 1. L istanza di autorizzazione è soggetta alle procedure stabilite al precedente articolo 8; 2. Con riferimento alla tipologia dello scarico e ferma la possibilità dell Ente di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile, all istanza di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione in duplice originale: 6/24

7 1) Per tutte le Attività: - planimetria, in scala adeguata ed in formato A4 ovvero A3 con l indicazione: di tutti i locali da cui originano i reflui, il loro punto di origine e i percorsi delle canalizzazioni interne; del sistema complessivo dello scarico nonché l indicazione di tutte le reti di convogliamento interne ed esterne all insediamento (acque bianche e nere); della canalizzazione esterna con la puntuale individuazione del punto di recapito nella pubblica fognatura (indicazione del comune, via, e numero civico più prossimo al punto di allacciamento); della puntuale ubicazione del pozzetto di ispezione avente le seguenti caratteristiche: deve poter raccogliere esclusivamente i reflui provenienti dall attività; deve essere ubicato al limite della proprietà privata; deve essere facilmente accessibile e deve avere dimensioni tali da consentire il facile prelievo dei reflui (dim. minime cm. 30 x cm. 30 x cm.30 ); - relazione tecnica contenente la descrizione dei seguenti punti: processo produttivo; sistema complessivo dello scarico; modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi eventualmente provenienti dal ciclo produttivo allegando i relativi contratti di smaltimento; - corografia dell insediamento; - dichiarazione sulle caratteristiche qualitative dello scarico; - dichiarazione sull utilizzo delle fonti di approvvigionamento autonomo ove esistenti - schema del processo di depurazione; 2) Per le Attività i cui scarichi contengono le sostanze derivanti dai cicli produttivi di cui alla tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte III del Decreto Legislativo e/o contenenti le sostanze ivi indicate: - tutta la documentazione di cui al punto precedente; - una relazione tecnica contenente la descrizione del processo produttivo (con specifica indicazione circa i parametri contenuti nel processo), del sistema dello scarico ed operazione funzionalmente connesse, del sistema di depurazione dei reflui con specifica indicazione circa la depurazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo, le modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dal ciclo produttivo, ove esistenti, allegando i relativi contratti di smaltimento; - planimetria di dettaglio dell impianto di depurazione; - dichiarazione sostitutiva circa il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo, nonché la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta produzione o trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. ART. 10 ISTANZA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE 1. L istanza di Rinnovo dell Autorizzazione deve essere presentata in unica copia in bollo utilizzando l apposito modello (MODELLO RIN): a) presso la sede dell Ente anche attraverso il servizio postale; b) ove istituiti, presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 della Campania, per il tramite dei quali l istanza può essere inoltrata all Ente, in ossequio al comma 1 dell art. 3 del D.P.R. n. 227/2011; c) in formato digitale non modificabile (pdf, tiff, etc.) trasmessa via e mail all indirizzo di posta certificata protocollo@pec.ato3campania.it; 2. Ai sensi dell art. 3 del D.P.R. n. 227/2011, l istanza di rinnovo, da inoltrarsi almeno sei mesi prima della scadenza dell autorizzazione, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti che sono rimaste immutate: 7/24

8 le caratteristiche quali quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; la localizzazione dello scarico; 3. Il modello è disponibile presso l Ente (sito internet ) e presso il Gestore (sportelli locali e sito internet nonché, ove istituiti, presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 della Campania; 4. Il modello, sottoscritto dal titolare, deve essere compilato in tutte le sue parti e deve essere corredato dell attestazione del versamento del deposito cauzionale di cui alla tabella C.4 lettera c; 5. All esito positivo dell istruttoria, l Ente comunicherà al richiedente anche via fax il sussistere delle condizioni per il rilascio del provvedimento; 6. All esito negativo dell istruttoria l Ente comunicherà al richiedente i motivi ostativi al rilascio del rinnovo. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in ordine al parere negativo. La predetta comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, i quali riprendono dalla data di eventuale presentazione delle osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine l istanza si intende archiviata; 7. L istanza di rinnovo relativa a scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del Decreto Legislativo, deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza; ART. 11 ISTANZA DI VARIAZIONE DELL AUTORIZZAZIONE 1. L istanza di Variazione dell Autorizzazione deve essere presentata in unica copia in bollo utilizzando l apposito modello (MODELLO VAR): a) presso la sede dell Ente anche attraverso il servizio postale; b) ove istituiti, presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 della Campania, per il tramite dei quali l istanza può essere inoltrata all Ente, in ossequio al comma 1 dell art. 3 del D.P.R. n. 227/2011; c) in formato digitale non modificabile (pdf, tiff, etc.) trasmessa via e mail all indirizzo di posta certificata protocollo@pec.ato3campania.it; 2. L istanza di variazione da inoltrarsi entro 30 giorni dall intervenuta modifica, deve essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che attesti che sono rimaste immutate: le caratteristiche quali quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza; le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione; le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità; gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche; la localizzazione dello scarico; 3. Il modello è disponibile presso l Ente (sito internet ) e presso il Gestore (sportelli locali e sito internet nonché, ove istituiti, presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 della Campania; 4. Il modello, sottoscritto dal titolare, deve essere compilato in tutte le sue parti e deve essere corredato dell attestazione del versamento del deposito cauzionale di cui alla tabella C.4 lettera b; 5. All esito positivo dell istruttoria, l Ente comunicherà al richiedente anche via fax il sussistere delle condizioni per il rilascio del provvedimento; 6. All esito negativo dell istruttoria l Ente comunicherà al richiedente i motivi ostativi al rilascio del rinnovo. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, il richiedente ha il diritto di 8/24

9 presentare per iscritto osservazioni in ordine al parere negativo. La predetta comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, i quali riprendono dalla data di eventuale presentazione delle osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine l istanza si intende archiviata; ART. 12 SCARICHI IN COMUNE 1. Per scarico in comune si intende l insieme delle acque reflue provenienti da più attività produttive che recapitano, tramite un unica condotta, nella pubblica fognatura. In allegato al presente disciplinare sono riportati gli schemi n. 1 e 2 di scarico in comune; 2. Per l attivazione di uno scarico in comune, ancorché relativo ad acque reflue assimilate alle domestiche, gli interessati sono tenuti a presentare istanza ovvero autodichiarazione utilizzando i modelli, allegati al presente disciplinare, di seguito elencati: a) Solo scarichi industriali: istanza di autorizzazione allo scarico (MODELLO SC_COM_1); b) Scarichi industriali e scarichi assimilati: istanza di autorizzazione allo scarico (MODELLO SC_COM_2) c) Solo scarichi assimilati: autodichiarazione di cui all art. 7 (MODELLO SC_COM_3) 3. I modelli sono disponibili presso l Ente (sito internet ) e presso il Gestore (sportelli locali e sito internet nonché, ove istituiti, presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell ATO 3 della Campania; 4. L istanza di autorizzazione ovvero l autodichiarazione è sottoscritta dal titolare dello scarico finale per scarichi in comune di cui allo schema 1, dal gestore della condotta ovvero dal titolare di una delle attività interessate nel caso di scarico in comune di cui allo schema 2; 5. L Ente, acquisita la dichiarazione di cui alla lettera c del precedente comma 2, entro 60 giorni provvede a comunicare la presa d atto della dichiarazione e il codice identificativo assegnato nel catasto scarichi in pubblica fognatura dell ATO 3. Qualora l istanza sia stata inoltrata all Ente per il tramite del Sportello Unico delle Attività Produttive, la predetta comunicazione è inviata anche al medesimo ufficio; 6. L Ente, acquisita l istanza di cui alle lettere a e b del precedente comma 2, procederà a dare comunicazione al richiedente dell avvio del procedimento che dovrà essere concluso entro 60 gg. dalla data di acquisizione dell istanza al protocollo; 7. All esito positivo dell istruttoria, l Ente comunicherà al richiedente anche via fax il sussistere delle condizioni per il rilascio del provvedimento di autorizzazione dello scarico in comune indicando l importo a conguaglio degli oneri da versare; 8. Il ritiro del provvedimento di autorizzazione dello scarico in comune è subordinato alla presentazione dell originale dell attestazione di pagamento del conguaglio; 9. Nel caso in cui in corso d istruttoria dovessero emergere carenze di contenuti e/o di documenti, potranno essere richieste integrazioni, anche dal Gestore che cura la relativa istruttoria, ed, in tal caso, i termini di cui al precedente comma 6 si intendono sospesi fino alla completa consegna della documentazione integrativa; 10. Nel caso in cui il richiedente ometta di adempiere alla richiesta di integrazione documentale anche della GORI, nel termine di 30 gg. dalla ricezione della stessa, il procedimento si intende concluso con esito negativo; 11. All esito negativo dell istruttoria, effettuata dal Gestore, l Ente comunicherà al richiedente i motivi ostativi al rilascio dell autorizzazione. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento del preavviso di diniego, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto osservazioni in ordine al parere negativo del Gestore. La predetta comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, i quali riprendono dalla data di eventuale presentazione delle osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine l istanza si intende archiviata; ART. 13 VALIDITÀ DELL AUTORIZZAZIONE 1. L'autorizzazione allo scarico è valida per anni quattro. Il termine decorre dalla data di rilascio per le nuove autorizzazioni e dalla data di scadenza dell autorizzazione vigente nel caso di rinnovo; 9/24

10 2. Resta ferma la scadenza dell autorizzazione vigente, nel caso di variazione dell autorizzazione; 3. Nel caso di cessazione dell'attività, è fatto obbligo al titolare di dare comunicazione all Ente, entro 30 giorni, dell avvenuta cessazione; ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE 1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario dall Ente in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l istruttoria sull istanza di autorizzazione si articola come segue: - verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta; - verifica del rispetto del Regolamento del Servizio Idrico integrato pro tempore vigente; - verifica della coerenza delle caratteristiche quali quantitative dello scarico con il ciclo produttivo dell attività; - verifica della conformità delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai limiti massimi di accettabilità ed ai criteri di ammissibilità di cui al successivo art. 17; - effettuazione di rilievi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari, ove ritenuti necessari in relazione all entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato ed alla conoscenza delle infrastrutture fognario/depurative di cui lo scarico è tributario. Tale attività potrà comprendere eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati da cui si origina lo scarico; - redazione di apposito parere sul ricorrere delle condizioni per il rilascio dell autorizzazione allo scarico contenente le seguenti informazioni: caratteristiche dello scarico da autorizzare correlate ai limiti di accettabilità consentiti; quantitativo annuo scaricato e da autorizzare (metri cubi/anno); ubicazione del pozzetto/i di ispezione; eventuali prescrizioni tecniche al titolare; sistema di misurazione del flusso dello scarico, ove prescritto; tipologia della rete fognaria nella quale recapita lo scarico; indicazione del tronco fognario di recapito dello scarico (Comune, via, e numero civico più prossimo al punto di allacciamento); comprensorio depurativo di riferimento; esito degli accertamenti eseguiti; elenco dei parametri caratteristici del ciclo produttivo oggetto di controllo; verifica delle corrette modalità per l eventuale smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo; idoneità del sistema complessivo dello scarico e di relativa misurazione ove necessario per la presenza di fonti di approvvigionamento autonomo; computo analitico e documentato degli oneri di istruttoria sostenuti, redatto sulla base del tariffario di cui al successivo art. 15; 2. Per le attività i cui scarichi derivano dai cicli produttivi di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo e/o contengono le sostanze ivi indicate il parere, oltre a quanto descritto al punto precedente, deve riportare: - il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo; - la capacità produttiva del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione o l utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità produttiva deve essere riferita alla capacità massima oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi); ART. 15 ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICHE 1. Ai sensi dell art. 124, comma 11 del Decreto Legislativo, le spese occorrenti per l effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari ai fini dell istruttoria delle istanze sono a carico del richiedente; 10/24

11 2. l importo dovuto è riportato nelle tabelle C.1 e C.2, parte integrante del presente disciplinare, per i diversi tipi di autorizzazione e per ciascuna categoria come specificate nella tabella D del presente disciplinare; 3. Per le autorizzazioni gli oneri di istruttoria sono così ripartiti: - Oneri di gestione pratica riportati alla TABELLA C.2 lettera a; - oneri di istruttoria determinati a consuntivo mediante computo analitico redatto sulla base dei costi indicati nella TABELLA C.1; 4. Per le variazioni, rinnovi e rilascio pareri gli oneri di istruttoria sono così ripartiti: - Oneri di gestione pratica riportati alla TABELLA C.2 lettere b, c e d; 5. L importo degli oneri di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve essere versato dall utente secondo le seguenti modalità: - Deposito cauzionale di cui alla tabella C.4 all atto della presentazione dell istanza; - Conguaglio all atto del ritiro del provvedimento ovvero del parere; 6. L importo degli oneri di gestione pratica dovuti per l istruttoria delle dichiarazioni di assimilazione è indicato nella TABELLA C.3 lettere a e b; 7. Per gli scarichi in comune gli oneri di istruttoria devono essere ripartiti per ciascuna delle attività che danno origine allo scarico con le medesime modalità di cui ai commi precedenti. Gli importi così determinati devono essere versati da ciascuna attività con le modalità di cui al precedente comma 5; 8. Gli importi previsti dal presente disciplinare sono corrisposti esclusivamente all Ente, mediante versamento su c/c postale n intestato a Ente d Ambito Sarnese Vesuviano specificando la relativa causale; 9. Nel caso di rinuncia ovvero di esito negativo dell istruttoria, gli oneri già versati a titolo di deposito cauzionale sono trattenuti a parziale ristoro delle attività svolte; ART. 16 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO Fino all emanazione da parte della Regione Campania della normativa di cui all art. 113 del Decreto Legislativo, gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento non necessitano di autorizzazione. Tuttavia, qualora in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, gli scarichi in questione sono assoggettati al regime delle autorizzazioni previste per gli scarichi industriali. ART. 17 LIMITI DI ACCETTABILITÀ E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI 1. I limiti massimi di accettabilità fissati per il rilascio dell autorizzazione allo scarico sono quelli stabiliti dal Decreto Legislativo; 2. In deroga al comma precedente, ai sensi dell art. 107, comma 1 del Decreto Legislativo e della disciplina da emanare a cura della Regione Campania, ai sensi dell art. 124, comma 3 del medesimo Decreto Legislativo, e previo parere positivo del Gestore, l Ente può procedere mediante specifico provvedimento, a determinare per ogni singolo impianto di depurazione nuovi limiti tabellari diversi da quelli previsti dalla tabella 3, dell Allegato 5, alla Parte III, del Decreto Legislativo e/o contenenti sostanze esplicitamente non previste nella stessa tabella; in ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate. 3. I criteri di ammissibilità di tutti gli scarichi in pubblica fognatura sono i seguenti: - i limiti massimi di accettabilità di cui al comma 1; - le prescrizioni dei regolamenti adottati dal Gestore e approvati dall Ente; - le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione allo scarico; 4. gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari, ai valori limite approvati dall Ente, in base alle caratteristiche degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane. In 11/24

12 mancanza i valori limiti sono quelli fissati, per gli scarichi in pubblica fognatura, nella tabella 3, dell Allegato 5, alla Parte III del Decreto; ART. 18 RILASCIO DI PARERI 1. Ai fini del rilascio di specifici pareri richiesti all Ente, nell ambito di procedimenti amministrativi di competenza di altri soggetti istituzionali, è necessario acquisire tutta la documentazione indicata nei precedenti articoli; 2. Il Gestore, previa richiesta dell Ente, è tenuto a fornire le necessarie informazioni e notizie in ordine ai seguenti aspetti: - tipologia della rete fognaria nella quale recapita lo scarico; - comprensorio depurativo di riferimento; - compatibilità dello scarico con la rete fognaria esistente e limiti di accettabilità consentiti; - eventuali prescrizioni tecniche da indicare nella redazione del parere; 3. Gli oneri relativi ai costi di istruttoria da versare all Ente sono riportati nella TABELLA C.2 lettera d; PARTE III CONTROLLO DEGLI SCARICHI ART. 19 REGOLARITÀ DELLO SCARICO Fermo il rispetto delle prescrizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione, l esercizio dello scarico è comunque subordinato all osservanza delle prescrizioni generali di leggi e regolamenti vigenti, in particolare di quelle contenute nel Regolamento di fognatura e depurazione pro tempore vigente; ART. 20 COMPETENZA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO 1. Ai sensi dell art. 128, comma 1, del Decreto Legislativo, l Ente effettua il controllo degli scarichi, sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli; 2. Ai sensi dell art. 128, comma 2, del Decreto Legislativo il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo; ART. 21 TIPOLOGIA DI CONTROLLI Le tipologie di controlli degli scarichi in pubblica fognatura sono le seguenti: a) Accertamenti tecnico amministrativi consistenti in: - Verifica del possesso dei titoli abilitativi allo scarico in pubblica fognatura; - Verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione; - Verifica della corrispondenza del sistema complessivo dello scarico con il Regolamento del SII pro tempore vigente; - Verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; - Verifica della documentazione attestante il corretto smaltimento degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo; - Verifica della corretta installazione degli strumenti di controllo quali quantitativo posti sullo scarico ove prescritto nel provvedimento di autorizzazione; b) Prelievo e analisi di campioni di reflui provenienti dall insediamento ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione dello scarico. Nella tabella E allegata al presente disciplinare sono indicati i parametri minimi da ricercare nelle acque reflue provenienti da alcune attività industriali. ART. 22 SERVIZIO DI CONTROLLO 1. Ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo degli scarichi stabilite dalla vigente normativa e quelle degli Enti e/o istituzioni preposti a tali funzioni, il Gestore, nell ambito degli obblighi previsti dalla convenzione di gestione e dal disciplinare, può con proprio personale adeguatamente identificato, effettuare i controlli di cui all art. 21. Il titolare è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. In mancanza si applicano le sanzioni di cui all art. 137, comma 8, del Decreto Legislativo. Di ogni ispezione, il Gestore avrà cura di redigere apposito verbale di accertamento; 12/24

13 2. Qualora nel corso dell attività di controllo di cui al comma 1 si accerti la presenza di attività con scarichi di acque reflue assimiliate alle domestiche prive del necessario titolo abilitativo, il gestore provvede alla immediata comunicazione all Ente ai fini dell applicazione della procedura di cui al comma 7, dell art. 7. ART. 23 CONTROLLI SCARICHI AUTORIZZATI 1. Al fine di garantire i necessari controlli degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo ai sensi dell art. 128 del Decreto Legislativo, i controlli di cui all art. 21 verranno eseguiti dal soggetto gestore del S.I.I., sulla base delle disposizioni impartite dall Ente. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire l accesso e il prelievo dei reflui. In mancanza si applicano le sanzioni di cui all art. 137, comma 8, del Decreto Legislativo. Tali accertamenti sono a carico del titolare dello scarico; 2. Ferme le disposizioni del comma precedente, le determinazioni analitiche saranno utilizzate dal gestore anche ai fini tariffari. ART. 24 PROGRAMMA DI CONTROLLO 1. Il programma controllo degli scarichi in pubblica fognatura è il seguente: a) gli scarichi di cui alla lett. b) dell art. 3, possono essere oggetto di controllo ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione in reti fognarie e delle autodichiarazioni rese ai fini del rilascio del titolo abilitativo allo scarico. Tali controlli sono preventivamente approvati annualmente dall Ente sulla base di un programma predisposto dal Gestore, mediante l adozione di apposito provvedimento dirigenziale, teso a garantire almeno un controllo triennale per le attività di cui alla tabella B allegata al presente disciplinare; b) gli scarichi di cui alla lett. c) dell art. 3, sono oggetto di controllo ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni e frequenze previste nei singoli provvedimenti di autorizzazione. Tali controlli sono preventivamente approvati annualmente dall Ente sulla base di un programma predisposto dal gestore, mediante l adozione di apposito provvedimento dirigenziale, teso a garantire le seguenti frequenze di controllo: Scarichi con portata fino a mc/anno: almeno un controllo annuale; Scarichi con portata oltre mc/anno e fino a mc/anno: almeno due controlli annuali; Scarichi con portata oltre mc/anno: almeno tre controlli annuali; Scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all art. 108 del Decreto Legislativo: almeno un controllo trimestrale; Scarichi relativi ad attività stagionali: due controlli mensili nel periodo di lavorazione; L Ente, può disporre ulteriori specifici controlli per particolari attività, ulteriori controlli a campioni per specifiche categorie ovvero ulteriori controlli per quelle attività che recapitano i propri reflui in particolari tronchi fognari; Per specifiche attività, sulla base del parere del Gestore, l Ente potrà disporre nei singoli provvedimenti di autorizzazione maggiori frequenze di controllo; 2. Tutte le spese inerenti le attività di controllo di cui al presente articolo effettuate in esecuzione del programma di controllo ovvero disposti dall Ente, sono addebitate dal gestore direttamente al titolare dello scarico utilizzando il tariffario A.R.P.A.C. vigente al momento del controllo. I predetti costi non rientrano nel Servizio Idrico Integrato. PARTE IV SANZIONI ART. 25 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI 1. Ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi commi, è definita inosservanza alle prescrizioni dell autorizzazione allo scarico ogni qualsivoglia difformità rispetto alla documentazione prodotta in sede di istruttoria e delle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione; 13/24

14 2. Il soggetto incaricato del controllo che accerti l inosservanza delle prescrizioni dell autorizzazione, ai fini dell applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo V, capo I del Decreto Legislativo, deve trasmettere all Ente tutta la documentazione inerente l accertamento eseguito;. 3. Il soggetto preposto al controllo che accerti l inosservanza delle prescrizioni dell autorizzazione, ai fini dell applicazione delle sanzioni penali di cui al titolo V, capo II del Decreto Legislativo, è tenuto a dare immediata informativa all Autorità Giudiziaria competente. Allo scopo di consentire l attività di propria competenza deve, altresì, trasmettere all Ente tutta la documentazione inerente l accertamento eseguito; 4. L Ente, secondo la gravità dell infrazione, procede, ai sensi dell art. 130 del Decreto Legislativo: - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate; - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione; - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. ART. 26 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 1. Il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza delle prescrizioni dell autorizzazione allo scarico è riportato al Capo I Sanzioni amministrative ed al Capo II Sanzioni penali del Titolo V della Parte Terza del Decreto Legislativo. 2. Qualora, nel corso dell attività di controllo, il gestore accerti la presenza dei reati previsti dal Titolo V Capo II della Parte Terza del Decreto Legislativo (sanzioni penali), provvede all immediata denuncia all Autorità giudiziaria e alla contestuale comunicazione all Ente. ART. 27 NORME TRANSITORIE 1. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche di cui alla lett. b) dell art. 3, ove gli stessi siano privi di titolo abilitativo allo scarico alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al comma 1, dell art. 9, inderogabilmente entro 60 giorni dalla intervenuta efficacia del presente disciplinare; 2. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche di cui alla lett. b) dell art. 3, ove gli stessi siano in possesso del provvedimento di assimilazione rilasciato dall Ente privi della scadenza sono esentati dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dell art. 9; 3. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche di cui alla lett. b) dell art. 3, ove gli stessi siano in possesso del provvedimento di assimilazione rilasciato dall Ente sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al comma 1, dell art. 9, inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di scadenza del provvedimento di assimilazione; 4. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche di cui alla lett. b) dell art. 3, ove gli stessi hanno già presentato istanza di assimilazione ovvero istanza di autorizzazione e non sono in possesso del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall Ente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al comma 1, dell art. 9, inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare; ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente disciplinare annulla e sostituisce ad ogni effetto il disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell Ente d Ambito Sarnese Vesuviano del 18 settembre 2008, n. 16 ed entra in vigore dalla esecutività del provvedimento di approvazione; 14/24

15 Schema 1: Insediamenti che recapitano i propri scarichi ad un terzo titolare dello scarico finale Insed. A Insed. B Insed. C pozzetto di ispezione PUBBLICA FOGNATURA limite di proprietà 15/24

16 Schema 2: Insediamenti che recapitano i propri scarichi tramite un unica condotta Insed. A Insed. B Insed. C pozzetto di ispezione limite di proprietà PUBBLICA FOGNATURA 16/24

17 TABELLA A Scarichi assimilati alle acque reflue domestiche ai sensi del D.P.R. 227/ Attività ricreativa; 2 Attività turistica non ricettiva; 3 Attività sportiva; 4 Attività culturale; 5 Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare; 6 Attività informatica; 7 Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio; 8 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili; 9 Vendita al minuto di generi di cura della persona; 10 Palestre; 11 Agenzie di viaggio; 12 Call center; 13 Attività di intermediazione assicurativa; 14 Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria; 15 Ottici; 16 Studi audio video registrazioni; 17 Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio; 18 Liuteria; 17/24

18 TABELLA B Scarichi assimilati alle acque reflue domestiche indicati all'art. 101, comma 7 lett. a), b), c), d), f) d. lgs 152/ provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicultura; 2 Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'allegato 5 alla Parte III del dlg. 152/2006; Provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di 3 normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; Provenienti da impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e che si 4 caratterizzino per densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg/mq di specchio d acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; 5 Provenienti da attività termali; indicati all'art. 2 D.P.R. 227/2011 Laboratori di parrucchiere, barbiere ed istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero 1 inferiore a 1 mc al momento di massima attività; Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e 2 simili; Attività ristorazione (anche se e self service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, 3 osterie e birrerie con cucina; Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che 4 effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno; Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche bottiglierie con 5 somministrazione; Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari 6 freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività; Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di 7 carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio; 8 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali); 9 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona; 10 Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria; Piscine Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non 11 preventivamente trattate; 18/24

19 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero caseario, vitivinicolo e 12 ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stocca 13 Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca; Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio assistenziali e riabilitative con un numero di 14 posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca; Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi 15 connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione; 16 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione; 17 Riparazione di beni di consumo; 19/24

20 Tabella C ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICHE a b Tabella C.1 Istruttoria istanze di autorizzazione allo scarico Importi ( ) Esame della documentazione e del progetto dello scarico Categorie di cui alla tabella D unità di misura (a corpo) ,00 118,00 236,00 Personale /h 26,00 26,00 26,00 Sopralluogo con verifica di conformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto autovettura /km 0,350 0,350 0,350 c Formulazione del parere istruttorio ai fini del rilascio dell'autorizzazione (a corpo) 59,00 118,00 236,00 d Elaborazione elettronica dei dati con software dedicato (scannerizzazione documenti, informatizzazione dati, ecc.) /h 52,00 52,00 52,00 e Spese generali (10% di a+b+c+d) Tabella C.2 Gestione pratiche Importi ( ) Categorie di cui alla tabella D a Autorizzazioni 70,00 134,00 220,00 b Oneri di gestione pratica Variazione 176,00 334,00 549,00 c Oneri di gestione pratica Rinnovo 176,00 334,00 549,00 d Rilascio Pareri nell'ambito di procedimenti di altri soggetti istituzionali 200,00 250,00 350,00 Tabella C.3 Gestione pratiche degli scarichi assimilati alle acque reflue domestiche (nuove istanze e rinnovi) Importo ( ) a Scarichi Assimilati di Tipologia A (art. 7, comma 6 e comma 12) 50,00 b Scarichi Assimilati di Tipologia B (art. 7, comma 6 e comma 12) 70,00 Tabella C.4 Deposito Cauzionale Importo ( ) Categorie di cui alla tabella D a Autorizzazione (art. 8, comma 4) 167,00 318,00 546,00 b Variazione (art. 11, comma 4) 84,00 159,00 273,00 c Rinnovo (art. 10, comma 4) 84,00 159,00 273,00 d Rilascio Pareri (art. 18, comma 3) 100,00 125,00 175,00 20/24

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