LE MODIFICHE DEL MAXIEMENDAMENTO SULLA SANITA

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1 LE MODIFICHE DEL MAXIEMENDAMENTO SULLA SANITA ONAOSI (comma 186) E inserito, come modifica dell art.52, legge 289/02, il contributo obbligatorio dei sanitari pubblici dipendenti per l Onaosi, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione della fondazione, che ne fissa misure e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti. In sostanza si riporta la situazione a prima della finanziaria 2003 che aveva esteso il contributo a tutti i medici, veterinari, farmacisti ed odontoiatri iscritti agli Ordini professionali, circa a fronte di circa dipendenti. Nel frattempo però l Onaosi, originariamente finalizzato all assistenza degli orfani più bisognosi dei sanitari, ha cambiato lo Statuto allargando il raggio delle sue attività ed investendo in conseguenza delle maggiori entrate. SETTORE SANITARIO (ex- art.88) DIAGNOSTICA DI LABORATORIO ESEGUIBILE CON METODICHE AUTOMATIZZATE Scompare il comma che stabiliva l individuazione delle prestazioni di diagnostica di laboratorio eseguibili con metodiche automatizzate per le quali l entità delle tariffe non doveva superare il 50% di quelle previste dal DM 22/07/96, ma viene riassorbito da quello più generale riguardante le prestazioni da parte di privati accreditati, con diminuzione dell entità delle tariffe non più del 50% ma del 20%. 1

2 SCONTI SULLE TARIFFE PER PRESTAZIONI DA PARTE DI PRIVATI ACCREDITATI L inserito che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal DM 22 luglio 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, per adeguare gli standard organizzativi e di personale, coerentemente con i processi di incremento dell'efficienza derivanti dal ricorso a metodiche automatizzate. L aggiornamento biennale delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, fatto coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, è determinato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- regioni, sentite le società scientifiche e le associazioni di categoria interessate. COMPARTECIPAZIONI Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, codificate come codici bianco o verde, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa di 25 euro. La quota non è dovuta dagli esentati, dagli assistiti non esentati di età inferiore ai 14 anni e da tutti gli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti. Rispetto al testo presentato inizialmente dal Governo: - non devono corrispondere la quota fissa tutti i minori di 14 anni, - la quota fissa per il codice bianco aumenta di 2 euro - la quota fissa per il codice verde diminuisce di 16 euro Le entrate della manovra derivanti da questo ticket passeranno dai 100 milioni di euro contemplati dal ddl finanziaria originale, ai 65 milioni di euro,, con una diminuzione del gettito del 35%. 2

3 FINANZIAMENTO Per l anno 2006 il FSN è incrementato di 2 miliardi di euro. La ripartizione fra le regioni avviene con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio Questo comma si differenzia rispetto alla vecchia stesura del disegno di legge in quanto era previsto che i criteri fossero quelli già adottati negli anni passati. FARMACI (art. 88-bis) E inserito che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica è stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio di vendita. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Non si applicano più le disposizioni: sull indicazione del prezzo massimo di vendita (dlgs 219/06), sulla comunicazione della variazione di prezzo (legge 388/00), sulla possibilità di variazione del prezzo solo dai titolari dell AIC (dl 87/05, n. 87). Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali non soggetti a prescrizione medica a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006 (pubblicato sul sito internet dell'aifa). Fino al 31 dicembre 2007, le aziende farmaceutiche titolari dell AIC (Autorizzazione dell Immissione in Commercio), nella cessione dei prodotti al dettagliante, devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita. Fino al 31 dicembre 2007, si calcola lo sconto minimo, sul prezzo massimo di vendita, a cui hanno diritto gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali non soggetti a prescrizione medica dai produttori e dai titolari dell AIC. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe c), stabilito dai titolari dell AIC, non può essere superiore, per l'anno 2007, al prezzo in 3

4 vigore nel 2006, aumentato delle variazioni ISTAT sul costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre MONITORAGGIO SPESA SANITARIA (art. 89-bis) Viene modificato l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge 326/03): in tutto l articolo alle disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, si aggiungono alle prestazioni specialistiche anche i dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa. Inoltre all articolo vengono aggiunti due commi (il 5-bis ed il 5 ter) che prevedono: 5-bis:, per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, per l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, a partire dal 1 o luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN, avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'inps. Entro il 30 aprile 2007 sono definite le regole tecniche concernenti i dati e le modalità di trasmissione. 5-ter: per la trasmissione telematica dei dati delle ricette è definito un contributo per i medici convenzionati con il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Inoltre al comma 8 si è prevede la trasmissione dei dati degli assistiti ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private, e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell assistito. Infine al comma 10 viene inserito che entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione. E pertanto previsto l'obbligo per i medici di famiglia di inviare telematicamente le ricette al ministero dell'economia. 4

5 Stralciato l art. 90 che prevedeva iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni. Stralciato l art. 92 che prevedeva la confisca delle attrezzature utilizzate per l esercizio abusivo di professione sanitaria. Stralciato l art. 95 che prevedeva il trasferimento in un unica sede del Ministero della salute e che stanziava per il trasloco una spesa di euro Stralciato l art. 96 che prevedeva un contributo in favore dell associazione Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo per assicurare il trasferimento dall Italia all estero delle attrezzature sanitarie in donazione, per garantire la tenuta dell inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali negli Stati in cui non vi siano ospedali italiani. Tale contributo era quantificato in: 2007: 1 milione di euro 2008: 2 milioni di euro 2009: 2 milioni di euro Stralciato l art. 98 che prevedeva che il Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fosse autorizzato a stipulare fino a 20 contratti triennali per consulenti di studi e ricerca. Per la copertura finanziaria era prevista la riduzione degli importi in misura di 2 milioni di euro annui, per gli anni Stralciato l art. 100 che autorizzava la spesa di 2 milioni di euro, dall anno 2007, per il potenziamento degli interventi e delle attività di vigilanza e controllo sul doping. 5

6 REGIONE SICILIA (ex-art. 101) Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione Sicilia, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno Tali misure sono ridotte rispetto alla precedente stesura che prevedeva per l anno 2007 una quota pari al 45%, per il 2008 una quota pari al 47,5% e per il 2009 una quota pari al 50%. La data di entrata in vigore della presente norma, resta sospesa fino al 30 aprile 2007, in attesa del raggiungimento dell'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana. REGIONE SARDEGNA (ex art.102) Rispetto alle modifiche dell art.8 dello Statuto della Regione Sardegna, proposte dalla finanziaria, nel maxiemendamento è stralciata la lettera m) che prevedeva che le entrate della Regione fossero costituite anche dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nella nuova stesura viene integrato il comma relativo alla copertura, da parte della Regione Sardegna, del finanziamento del SSN sul proprio territorio senza oneri per lo stato, con la copertura del finanziamento del fabbisogno complessivo del SSN sul proprio territorio senza oneri a carico del bilancio dello Stato. (art.88) Nella prima versione del disegno di legge finanziaria, presentata dal Governo, era previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, fosse autorizzato a concedere anticipazioni, sia alla Regione Sicilia che alla Regione Sardegna, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno finanziario, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni. Nel maxiemendamento scompare la possibilità di concedere anticipazioni alla Regione Sardegna. 6

7 LE MODIFICHE DEL MAXIEMENDAMENTO SULLE POLITICHE SOCIALI IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ex art.192) Allo stanziamento iniziale di 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni di euro per tre anni, deciso con il Decreto per la competitività, il maxiemendamento aggiunge 210 milioni per ciascun anno ( ), a differenza della prima stesura della Finanziaria che ne aggiungeva 215 per ciascuno degli anni Le finalità del Fondo vengono maggiormente specificate nel maxiemendamento rispetto alla Finanziaria presentata alla Camera senza portare modifiche alla sostanza. Il Fondo ha il compito di finanziare: - l Osservatorio per la Famiglia che viene costituito in modo paritetico dalle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali dall altro, nonché viene prevista la partecipazione dell associazionismo e del Terzo settore; - le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro; - la sperimentazione iniziative per l abbattimento di costi dei servizi per le famiglie con quattro o più figli; - le iniziative dell Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e l Osservatorio per l infanzia; - le iniziative adottate da enti locali e imprese in materia di politiche familiari; - il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali; - il piano nazionale per la famiglia per gli interventi relativi all attuazione dei diritti della famiglia; 7

8 - realizzare d intesa con il Ministero della salute e della Conferenza unificata la riorganizzazione dei consultori; - promuovere e realizzare d intesa in sede di Conferenza unificata, d intesa con il Ministero del lavoro e della Pubblica Istruzione, un accordo con le province di Trento e Bolzano per la qualificazione delle assistenti familiari. Il Ministero per le Politiche della famiglia dovrà emanare due decreti: uno per la ripartizione del fondo per le politiche della famiglia, l altro per l organizzazione amministrativa e scientifica dell Osservatorio nazionale sulla famiglia. Per promuovere e incentivare azioni di conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro è destinata annualmente una quota del Fondo delle politiche per la famiglia, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applicano accordi contrattuali che prevedono azioni positive per le seguenti finalità: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, nel caso in cui abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro. b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefìci del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico. IL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE. (ex art. 198) Al fine di garantire l attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali con riguardo alle persone non autosufficienti è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un Fondo per le non autosufficienza. Il finanziamento previsto è di 100 milioni di euro per l anno 2007, il doppio rispetto alla prima bozza presentata dal Governo, e di 200 milioni di euro per ciascun anno

9 L utilizzo del Fondo è definito di concerto tra i Ministri della solidarietà sociale, della salute, della politiche per la famiglia, dell economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza Unificata. PIANO NAZIONALE DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI Il Ministero delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità promuove una intesa in sede di Conferenza unificata una intesa per il riparto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni in cui sono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi (asili nido, servizi integrativi, servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati). Va notato l impegno a coinvolgere gli enti locali nelle politiche nazionali. la Conferenza unificata viene scelta come sede di intesa per la gestione di importanti politiche come quelle della famiglia, per la non autosufficienza e per i servizi socio-educativi. 5 PER MILLE Viene confermata anche per il 2007 una quota pari al cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, sulla base delle scelte dei contribuenti, a sostegno del volontariato, delle onlus, delle associazioni e degli enti di ricerca scientifica e sanitaria. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, sono stabilite le modalità di richiesta e le liste dei soggetti ammessi al riparto. Viene stabilito un limite massimo di spesa pari a 250 milioni per il Una somma sicuramente inferiore a quella destinata quest anno alla misura da più della metà dei contribuenti. Non sono chiari i meccanismi che si vogliano adottare nella ripartizione né perché l annualità interessata è il

10 LE POLITICHE DELLO SPORT NELLA FINANZIARIA 2007 PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA TRA I GIOVANI (art. 20, comma 20) La disposizione in esame, nel modificare l articolo 15 del T.U. delle imposte sui redditi, ha previsto la possibilità di portare in detrazione il 19% delle spese, sostenute dalle famiglie per l iscrizione annuale e l abbonamento, dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati allo sport dilettantistico rispondenti alle caratteristiche individuate con successivo decreto. SOSTEGNO DELL ATTIVITÀ DEL CONI (Allegato) Nella Finanziaria 2007 si conferma lo stanziamento di 450 milioni di euro per le attività del Coni. NUOVA STAGIONE PER L IMPIANTISTICA E assegnato all Istituto per il Credito sportivo 1, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, ( comma 4 stralciato) 1 Il ruolo del Credito Sportivo é quello di erogare i finanziamenti per la costruzione,l ampliamento, l attrezzatura e di miglioramento dell impiantistica sportiva, compresa l acquisizione delle relative aree, nonchè per l acquisto di immobili da destinare ad attività sportive. 10

11 INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA (art. 130) E altresì autorizzata la spesa di [...] 42,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione della città dello Sport a Tor Vergata 2. (comma 3 stralciato) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI PUBBLICI (art.16, comma 1, lettera c) Si prevede, in materia di determinazione del canone annuo delle concessioni del demanio marittimo, una riduzione nella misura del 50 per cento, in taluni casi, tra cui le concessioni demaniali marittime stipulate con le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (art.17) Viene affidato all agenzia del demanio il compito di attivare un processo di valorizzazione di beni immobili pubblici individuati d intesa con gli enti territoriali. In questo contesto, costituisce elemento prioritario per la selezione degli immobili la possibilità di destinare gli stessi a funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonchè per le pari opportunità. 2 Nel 2009 la nostra capitale ospiterà i campionati mondiali di nuoto. Per l occasione si prevede la realizzazione di un palazzo dello sport per 8000 spettatori; un palazzo del nuoto per 4500 spettatori e altre strutture e servizi complementari. Con tale stanziamento il Governo partecipa al cofinanziamento dell opera. 11

12 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (art.22) Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscina, strutture sportive, case di ricovero e cure, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo. ALTRI INTERVENTI A FAVORE DELL ISTRUZIONE (art. 68) Si prevede che il Ministro della Pubblica Istruzione, nel determinare i criteri in base ai quali sono attribuite alle Istituzioni scolastiche le risorse destinate ad ampliare l offerta formativa, favorisca una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche (ivi comprese le palestre), anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale della popolazione giovanile e degli adulti. CONTRIBUTO AL COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO (art. 207) Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato italiano paraolimpico 3 è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro e per l anno 2009 è assegnato un contributo di 3 milioni di euro. 3 Il comitato in questione, disciplina e gestisce le attività sportive per le persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. 12

13 La precedente finanziaria stanziava, a favore del Comitato paralimpico, euro per il Tale somma viene incrementata, tramite il presente provvedimento, di 2,5 milioni di euro per lo stesso anno. MISURE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL DOPING (art. 100) Per il potenziamento degli interventi e delle attività previsti da Legge 14 dicembre 2000 n. 376 (legge antidoping), è autorizzata la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall anno La norma, proposta dal Ministero della Salute, aumenta la dotazione finanziaria prevista dalla legge 376/2000 per il funzionamento della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e dei laboratori per il controllo sanitario sull attività sportiva. Stralciato EUROPEI DI CALCIO 2012 La Finanziaria ha previsto un accantonamento di 20 milioni di euro per gli oneri connessi alla possibile assegnazione all Italia degli europei di calcio In attesa della decisione della UEFA prevista per l 8 dicembre prossimo, l Italia dimostra la concreta volontà di sostenere la propria candidatura. TRASMISSIONE DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DEI CALCIATORI MISURE DI CONTRASTO ALL EVASIONE FISCALE NEL MONDO DEL CALCIO (articolo 1, comma 7, D.L. n.262/2006: collegato al disegno di legge finanziaria) Si prevede che le società di calcio professionistiche, già tenute ad inviare all Agenzia delle Entrate copia dei contratti di lavoro stipulati con gli atleti professionisti, provvedano altresì a trasmettere 13

14 copia dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell immagine. Nota: l esame dell articolazione di cui sopra si riferisce al disegno di legge n bis-A -testo risultante dallo stralcio disposto dal Presidente della Camera, e comunicato all assemblea il 5 ottobre 2006). Attualmente la Finanziaria 2007 è in discussione al Senato con il n. S

15 RISORSE DESTINATE ALLE POLITICHE DELLO SPORT PER L ANNO 2007 Interventi e Contributi per le politiche per lo sport stanziati in finanziaria (CIFRE IN MILIONI DI EURO) Coni 450 Istituto per il Credito Sportivo 20 Città dello Sport a Tor Vergata 42,5 Comitato Italiano Paraolimpico 2,5 Antidoping 2 Accantonamento per Europei Totale 537 Agevolazioni (VALORI PERCENTUALI) Detrazione per iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine, etc. per i ragazzi tra i 5 ed i 18 anni 19 Riduzione del canone annuo per le concessioni del demanio marittimo 50 Detrazione dell'imposta lorda per riqualificazione energetica edifici 55 15

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