CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
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1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA IX LEGISLATURA UFFICIO DI PRESIDENZA SEDUTA DEL 25 GILIGNO 2010 OGGETTO: Modifiche atto deliberativo n. 459/2007 recante "Direttive su spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania". L'anno duemiladieci, il giorno 25 (venticinque) del mese di giugno alle ore 13,lO nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si 6 riunito l'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito: ROMANO Paolo kesiden te IACOLARE Biagio Vice Presidente VALIANTE Antonio Vice Presidente NAPPI Francesco Vincenzo Consigliere Questore MARRAZZO Nicola Consigliere Questore MUCCIOLO Gennaro Consigliere Segretario Presiede: il Presidente Paolo Romano Assiste il Dirigente : Dott. Settimio Vinti RELATORE: il Presidente Paolo Rorndno
2 PREMESSO CHE con delibera n. 459 del lo febbraio 2007, l'ufficio di Presidenza ha approvato la "Direttiva su spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, partecipazione a convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, concessione di patrocinio e partecipazione a comitati d'onore"; CHE il capitolo I1 della Direttiva disciplina, tra l'altro, le modalita di concessione e liquidazione delle compartecipazioni concesse ad eventi che, per il tema trattato, siano di interesse regionale e contribuiscano ad accrescere all'estemo l'immagine del Consiglio stesso; CONSIDERATO CHE al fine di semplificare il relativo procedimento amministrativo, si ritiene opportuno apportare al capitolo I1 della Direttiva le modifiche di seguito indicate : Art. 1 All'art 7 (Istanza e procedimenti), comma 1, dopo "Presidente del Consiglio Regionale?' sostituire le parole 'almeno venti giorni prima dell'inizio degli eventi e studi di cui all'art. 6, comma l" con le reguenti: "in data certa antecedente l'inizio dell'euento". RITENUTO pertanto, di dover integrare il capitolo I1 della Direttiva in materia di compartecipazioni fincuiziarie del Consiglio Regionale, approvata con delibera n. 459 del , con le modifiche sopra indicate; Visti La legge h dicembre 1973, n. 853; L'art. 10 del del Regolamento interno del Consiglio regionale; IL Dl.gs. 165/2001; la L.R. 24/05; la cfelihera U.P. 459 ciel ; Con voti unanimi
3 DELIBERA per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: - di modificare, così come modifica, il capitolo Il della "Direttiva su spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, partecipazione a convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche, concessione di patrocinio e partecipazione a comitati d'onore", approvata con delibera di Ufficio di Presidenza n. 459 del lo febbraio 2007, secondo le modifiche indicate in premessa e contenute nel testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante; - di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente atto deliberativo al Settore Presidenza ed al Settore Bilancio, Ragioneria e Status dei Consiglieri. I1 SEGRETARIO Per la legittimità IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRESIDENZA Dott. Cettirnio VINTI i)' 1: 3. h
4 ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 20 DEL 25 GIUGNO 2010 Direttiva su spese di rappresentanza della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania; partecipazione convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche; concessione di patrocinio e partecipazione a comitati d'onore. Capitolo I SPESE DI RAPPRESENTANZA E RISERVATE (Rif Legge n. 85W1973 "Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinano" - art. 2, comma l, punto 2) Art. 1 - Spese di rappresentanza 1. Sono spese di rappresentanza quelle riferibili all' esigenza del Consiglio Regionale di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione del Consiglio, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività. 2. Allo scopo di perseguire - nell'ambito dei propri fini istituzionali - un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, è data facoltà al Presidente del Consiglio Regionale di assumere a carico del proprio bilancio oneri connessi a: l) accoglienza, ospitalità, colazioni, piccole consumazioni, riunioni prolungate in occasione di incontri di lavoro del Presidente, e dei Consiglieri all'uopo delegati, con personalità o autorità estranee all'ente, in ambito regionale, nazionale ed internazionale; 2) cerimoniale, accoglienza, ospitalità, consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasione di visite in ambito regionale, nazionale ed internazionale, di autorità, di membri di missioni di studio italiani o stranieri; 3) omaggi floreali, necrologi, in occasione della morte di personalità estranee al Consiglio, di componenti degli organi collegiali o di dipendenti del Consiglio stesso;
5 4) cerimonie di apertura delle unitci funzionali periferiche del Consiglio o di inaugurazioni di immobili strumentali (stampa di inviti, affitto locali, addobbi e impianti vari, servizi fotografici, eventuale rinfresco), alle quali partecipino autorit8 rappresentative estranee al Consiglio; 5) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici etc., a personalith italiane o straniere, a membri di delegazioni straniere, in visita all'ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Consiglio Regionale. 3. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente del Consiglio Regionale o dall0ufficio di Presidenza. L'impegno di spesa e la liquidazione sono di competenza Dirigenziale, previa presentazione della relativa documentazione per ogni fase della spesa. 4. Le minute spese di rappresentanza, fino all'importo massimo di f 2.000,OO per ogni singola spesa, sono disposte dal Presidente del Consiglio Regionale. L'Economo provvede al pagamento, a norma dell'art. 16, comma 6, Legge Regionale n Art. 2 - Spese riservate 1. Le spese riservate del Presidente del Consiglio Regionale sono preordinate all'effettuazione di spese finalizzate ad esigenze, connesse esclusivamente all'esercizio delle funzioni presidenziali. 2. Le spese riservate, fino ad un importo massimo di E 2.000,OO per ogni singola spesa, sono ordinate dal Presidente, che individua l'intervento. L'impegno di spesa e la liquidazione sono disposti con determina dirigenziale, previa presentazione della relativa documentazione per ogni fase della spesa, mentre per il pagamento è competente l'economo, a norma dell'art. 16, comma 6, Legge Regionale n Art. 3 - Esclusione 1. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente Direttiva le spese relative a rimborsi ai Consiglieri Regionali, ivi compresi i componenti dell'ufficio
6 di Presidenza, relative a missioni e trasferte, così come disciplinate dalla Legge Regionale n. 13/1996, e rientranti nella specifica competenza del Servizio Status dei Consiglieri del Settore Bilancio, a norma dell'art. 24, comma 2, Legge Regionale n Art. 4 - Obbligo di motivazione 1. La disposizione sulle spese di cui al presente capitolo deve presupporre una valutazione sulla opportunità ed utilità della spesa, che sia motivata dalla rispondenza della stessa al fine istituzionale. Art. 5 - Rendicontazione 1. Le spese di rappresentanza, disposte ed ordinate ai sensi del Regolamento consiliare approvato con Delibera n. 45/7 del 13 maggio 1993, regolarmente e singolarmente documentate, vengono, a chiusura di ogni esercizio finanziario, comunicate al18ufficio di Presidenza. Capitolo l1 Convegni, indagini conoscitive, studi e rjcerche (Rif Legge n. 85Y1 973 "Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario" - art. 2, comma 1, punto 6) Art. 6 - Definizione 1. Nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile, il Consiglio Regionale pu6 farsi promotore di iniziative, di manifestazioni, di mostre, di convegni, di indagini conoscitive, studi e ricerche, di particolare rilievo che, per il tema trattato, siano di interesse regionale e contribuiscano ad accrescere all'esterno l'immagine del Consiglio stesso. 2. Le attività di cui al primo comma possono essere assunte anche in forma di partecipazione ad iniziative promosse da enti od associazioni.
7 3. La partecipazione pub consistere: a) nella concessione del patrocinio del Presidente del Consiglio Regionale; b) nella concessione di contributi finanziari per la realizzazione degli eventi e studi di cui al comma 1 ; C) nel conferimento di targhe, coppe ed altri premi a nome del Consiglio Regionale soggetti che ricevono i benefici di cui al comma 3 del presente articolo sono tenuti a dare la massima diffusione mediatica all'attività promozionale del Consiglio stesso. Art. 7 - Istanze e procedimento l. Le domande intese ad ottenere l'intervento del Consiglio Regionale, nelle forme di cui al precedente articolo 6, vanno indirizzate al Presidente del Consiglio Regionale in data certa antecedente l'inizio dell'evento e comunque entro il 30 novembre dell'anno di riferimento. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante: a) relazione illustrativa dell'iniziativa; b) piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari richiesti o che si intendono chiedere, per la medesima iniziativa ad altri soggetti pubblici e privati, anche di natura consortile o societaria statale, regionale e locale e del contributo richiesto ai sensi del presente capitolo; C) dichiarazione del legale rappresentante di non aver avanzato richieste di contributi alla Giunta Regionale per la stessa iniziativa. Art. 8 - Autorizzazione, liquidazione e pagamento 1. Le spese di cui all'articolo 6 sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio Regionale, owero con deliberazione dell'ufficio di Presidenza, che individuano iniziative, interventi e compartecipazioni. L'impegno di spesa e la liquidazione sono disposti con determina dirigenziale, previa presentazione della relativa documentazione per ogni fase della spesa. 2. In caso di concessione di contributi ai fini della liquidazione, la documentazione dovrh essere corredata dalla dichiarazione di awenuta manifestazione, dalla relazione sull'attività svolta, dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
8 dell'ente o dell'associazione con le formalità previste in materia di autocertificazione ai sensi del DPR Al Dirigente compete il controllo sulla rendicontazione delle spese; esso 8 tenuto alla riduzione proporzionale del contributo in presenza d'una spesa inferiore a quella preventivata considerando i contributi effettivamente concessi dal Consiglio regionale Dirigente prowede alla revoca del contributo se il beneficiario non prowede alla consegna della documentazione di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla richiesta da parte degli uffici competenti Art. 9 - Obbligo di motivazione 1. La disposizione sulle spese di cui al presente capitolo deve presupporre una valutazione sulla opportunità ed utilità della spesa, che sia motivata dalla rispondenza della stessa al fine istituzionale. CA P0 111 CONCESSIONE DI PATROCINIO, PARTECIPAZIONE A COMITATI D'ONORE Art Patrocinio 1. Il Patrocinio è la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa promossa da Enti, Associazioni, organizzazioni pubbliche e private Patrocinio pud essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che interessino il territorio regionale o abbiano una rilevante ricaduta per lo stesso e che presentino i seguenti requisiti: a. siano pertinenti ai settori di attività di competenza della Regione; b. siano di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico. 3. Non è consentito concedere il patrocinio alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubblici o privati per fini di lucro o commerciali.
9 Art Presentazione delle domande 1. La richiesta di patrocinio, da indirizzarsi al Presidente del Consiglio Regionale, deve illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalitd di svolgimento, nonche contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti. 2. Essa viene istruita e proposta dal Dirigente del Settore Presidenza al Presidente del Consiglio Regionale per le conseguenti decisioni promotori od organiuatori delle manifestazioni od iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio ne danno atto nella documentazione e negli atti ad esse relativi mediante la dicitura " Con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania". 4. Può, inoltre, essere concesso l'utilizzo del "logo" della Regione Campania. Art Comitati d'onore 1. Il Presidente del Consiglio Regionale può autorizzare la partecipazione del Consiglio Regionale in Comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali organizzate dai soggetti di cui all'art L'adesione ai Comitati d'onore è richiesta dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente del Consiglio Regionale. 3. La richiesta di concessione di patrocinio viene istruita e proposta dal Dirigente del Settore Presidenza al Presidente del Consiglio Regionale per le conseguenti decisioni promotori od organiuatori delle manifestazioni od iniziative alle quali il Consiglio Regionale aderisce ai Comitati d'onore ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi. Art Norma comune 1. Il patrocinio e l'adesione ai Comitati d'onore sono concessi a titolo gratuito.
10 CAPITOLO IV Disposizioni comuni Art Competenza Dirigenziale I. Ai sensi del comma 2, della tabella "A" allegata alla Legge Regionale n. 15 del 28/08/1989, l'assunzione degli impegni di spesa e la conseguente liquidazione, spettano al Dirigente del Settore Presidenza. Art Nonna finale e di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Direttiva, viene fatto specifico rinvio a tutte le vigenti norme disciplinanti la materia ed alle seguenti disposizioni: a) Legge 6 dicembre 1973, n 853, recante disciplina in materia di autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario; b) Regolamento approvato con la Deliberazione consiliare n. 45/7 del 13 maggio 1993, relativo alle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale della Campania. C) Art. 15 Legge Regionale n Art Abrogazioni 1. Con l'adozione della presente Direttiva, da parte dell'ufficio di Presidenza, viene abrogato quello di cui alla Deliberazione del medesimo Ufficio n. 319 del 27 marzo 2001.
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