LONDRA 2012 E AMBUSH MARKETING

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1 PORTOLANO CAVALLO LONDRA 2012 E AMBUSH MARKETING Con l approssimarsi dei Giochi Olimpici di Londra 2012 è tornato di stretta attualità il tema del contrasto all ambush marketing, locuzione con cui vengono comunemente indicate tutte quelle pratiche messe in atto da soggetti economici per sfruttare in maniera non autorizzata cioè senza un previo accordo contrattuale con gli organizzatori il richiamo mediatico di un grande evento (per lo più sportivo) a fini pubblicitari. Tali comportamenti sono per definizione diversissimi ed imprevedibili. Per limitarsi all ambito olimpico, basti ricordare quando a Pechino 2008 il sig. Li Ning, ex atleta e presidente di un omonima società produttrice di abbigliamento sportivo, concorrente di alcuni sponsor ufficiali, ha acceso il braciere olimpico ed ha associato così gratuitamente la propria immagine e quella della sua società alla manifestazione. Le azioni della LI NING Ltd. subirono, nell immediatezza dell evento, un incremento di valore del 5% sulla borsa di Hong Kong. In tema di interferenze, è famoso il caso dei giochi olimpici di Lillehammer, durante i quali la catena di fast-food Wendy s acquistò numerosi spazi pubblicitari nei programmi televisivi statunitensi che coprivano la manifestazione riuscendo, secondo alcuni sondaggi demoscopici, a farsi percepire dal pubblico televisivo come uno degli sponsor ufficiali delle olimpiadi. E pertanto particolarmente complessa l individuazione di strumenti giuridici atti a difendere gli sponsor ufficiali e i loro investimenti, nonché gli organizzatori dell evento sportivo, che hanno interesse a gestire lo sfruttamento esclusivo del potenziale pubblicitario dell evento. Inoltre in dottrina si è anche andato configurando un orientamento in relazione all ambush marketing secondo il quale non sarebbe opportuno impedire il libero sfruttamento del richiamo mediatico di un grande evento sportivo, dovendosi viceversa consentire a tutti gli operatori economici di avvantaggiarsi di sfruttare tale richiamo nei limiti in cui: (i) non violano i diritti di proprietà intellettuale degli organizzatori e degli sponsor ufficiali, (ii) non si qualifichino come sponsor ufficiali della manifestazione, e (iii) non agiscano in maniera tale da indurre i consumatori a ritenerli sponsor ufficiali. Tuttavia, la tendenza seguita da pressoché tutti i paesi che hanno finora ospitato grandi manifestazioni sportive internazionali è stata l adozione di strumenti legislativi ad hoc. Così è avvenuto ad esempio in Australia, in occasione dei giochi olimpici di Sidney 2000, in Italia per le Olimpiadi invernali di Torino, quando fu approvata la Legge 17 agosto 2005, n. 167 recante misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali Torino 2006, che ha stabilito divieti e sanzioni per le attività di ambush marketing, definito come attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico. LONDRA 2012 Anche nel Regno Unito, il Parlamento ha approvato già nel 2005 il London Olympic Bill, che appronta una tutela estremamente ampia dei diritti degli organizzatori di Londra 2012, fino al punto da presumere la violazione dei diritti della London Olympic Association in caso di utilizzo in relazione a beni e servizi di vocaboli come games, 2012, two thousands and twelve etc. in associazione con altri vocaboli tra cui gold, silver, medals, summer, etc. In particolare, il London Olympic Bill conferisce al Segretario di Stato (ministro membro del gabinetto) il potere di ordinare di aggiungere, rimuovere o modificare una o entrambe le locuzioni associate o di stabilire i casi in cui l uso di una specifica parola o simbolo o immagine possa essere considerato come una violazione dei diritti della London Olympic Association, salvo prova contraria. A norma del London Olympic Bill, tuttavia, tali provvedimenti del Segretario di Stato sono sottoposti al controllo preventivo del Parlamento. Questa forte tutela di carattere amministrativo si associa all avvenuta registrazione del marchio europeo London 2012 in tutte le categorie di beni e servizi. E opportuno comunque rilevare che la tutela attribuita ai marchi non risulta particolarmente efficace nella prevenzione dell ambush marketing, dal momento che le pratiche che rientrano in questa categoria non si concretizzano solitamente in una vera e propria contraffazione dei marchi altrui quanto, al contrario, nell associazione di altri marchi a un evento sportivo.

2 Rimedi contro l ambush marketing Una forma di tutela contro l ambush marketing potrebbe anche derivare dalla normativa in materia di pratiche commerciali scorrette. In particolare l art del codice civile (rubricato Atti di concorrenza sleale ), col suo ampio riferimento ad ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l altrui azienda, può configurarsi come un valido strumento di protezione. A parte le norme da adattare al caso specifico e gli interventi legislativi o regolamentari ad hoc, il principale strumento di tutela rimane però quello contrattuale. E infatti nell interesse dello sponsor includere in ogni accordo con gli atleti o gli organizzatori degli eventi sponsorizzati previsioni intese a garantire ed indennizzare lo sponsor stesso contro ogni eventuale turbativa dei suoi diritti esclusivi. È altresì utile prevedere l obbligo per gli atleti sponsorizzati di tenere in considerazione il rispetto degli accordi di sponsorship anche al momento della stipula da parte loro di altri contratti (ad esempio con radio/tv, che potrebbero pubblicizzare in proprio altre aziende con conseguente associazione del brand agli atleti). Prospettive future I maggiori timori per gli sponsor ufficiali e per gli organizzatori, tuttavia, non derivano più in prevalenza dal versante giuridico, quanto dal lato tecnico-commerciale dello sfruttamento degli eventi sportivi. La proliferazione degli strumenti di fruizione via Internet degli spettacoli sportivi, infatti, consente oggi una varietà pressoché incontrollabile di associazioni delle immagini in diretta streaming con i più vari contenuti di carattere pubblicitario. La possibilità di assistere ad una gara sportiva via Internet, all interno di uno spazio web contornato da contenuti pubblicitari dipendenti dal sito-ospite, mina alle basi il concetto stesso di sponsor ufficiale e di esclusività dell associazione tra uno spettacolo e un determinato brand. LA CORTE UE TORNA AD OCCUPARSI DELLA TUTELA GIURIDICA DEI SOFTWARE Il caso e le questioni pregiudiziali La Corte di Giustizia dell Unione Europea con decisione resa il 2 maggio scorso nella causa C-406/10 (SAS Institute Inc contro World Programming Ltd) è tornata ad occuparsi della portata e dei limiti della tutela assicurata ai programmi per elaboratore dalla direttiva 91/250/CEE, recentemente abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/24/CE del 23 aprile La decisione che si segnala appare di particolare interesse poiché la Corte europea oltre a riaffermare principi fondamentali in materia di protezione giuridica dei software ha avuto l occasione di affrontare il tema della protezione del software con particolare riferimento all utilizzazione, da parte di imprese concorrenti, di determinati linguaggi di programmazione creati da un società al fine della realizzazione di software che consentano la realizzazione di applicazioni fondate ed operanti attraverso i medesimi linguaggi di programmazione. Le questioni pregiudiziali dalle quali ha avuto origine la decisione della Corte sono state riferite dalla High Court of Justice di Inghilterra e Galles nell ambito di un giudizio che vedeva contrapposte due società inglesi produttrici di software. Il SAS Institute, attore nel giudizio in corso in Inghilterra, aveva agito innanzi alla Corte inglese per vedere accertata, da un lato, la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale relativi al software denominato SAS in relazione alla creazione e commercializzazione da parte della convenuta di un altro programma per elaboratore denominato World Programming System che utilizzava il medesimo linguaggio di programmazione del primo e, sotto altro profilo, per vedere accertata la violazione del diritto d autore sul manuale d uso del programma stesso in relazione alla commercializzazione, da parte della convenuta, di un manuale d uso per il proprio software che riprendeva, secondo quanto sostenuto dall attore, i caratteri principali di quello realizzato dall attore. Sotto il primo profilo considerato, occorre chiarire come il programma di proprietà dell attore si basava su un particolare linguaggio di programmazione dallo stesso elaborato che consentiva ai propri utenti di creare applicazioni utilizzando tale linguaggio di programmazione. Nel quadro descritto, giova rilevare come nel corso del giudizio principale era stato accertato che la società convenuta non aveva mai utilizzato né avuto accesso al codice sorgente del software elaborato dall attore ma studiandone le principali funzionalità attraverso l acquisto di diverse copie del software stesso la stessa era giunta a realizzare un software che permetteva ai propri utenti di creare applicazioni utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione elaborato dalla società attrice. Alla luce delle peculiarità della questione principale e nutrendo dubbi circa l effettiva portata della protezione assicurata dal diritto comunitario ai software, la Corte inglese ha sospeso il giudizio principale rivolgendo alla Corte comunitaria ben nove questioni pregiudiziali volte a delineare l ambito della protezione assicurata ai programmi per elaboratore in relazione alle condotte asseritamente poste in essere dalla società convenuta.

3 In particolare, la Corte europea è stata chiamata a chiarire se il linguaggio di programmazione, le funzionalità di un programma ed il formato dei dati utilizzati dal realizzatore del software possano essere, in quanto tali, protetti dalle norme di fonti comunitaria relative alla protezione del software. La decisione della Corte europea La Corte di Giustizia, investita delle questioni pregiudiziali nei termini sopra ricordati, ricorda, in via preliminare, come la protezione assicurata ai programmi per elaboratore dal diritto comunitario abbia ad oggetto le forme di espressione del programma stesso che, in quanto tali, sono protette attraverso il riferimento alle norme sul diritto d autore. In proposito, la Corte riferendosi ad una recente decisione (sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C 393/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35) rileva come l oggetto della tutela conferita dalla direttiva è il programma per elaboratore in tutte le sue forme espressive, quali il codice sorgente ed il codice oggetto, che consentono di riprodurre il medesimo software in diversi linguaggi informatici. Secondo tale principio generale, gli elementi posti a fondamento della domanda avanzata dall attore non possono costituire oggetto della protezione assicurata dal diritto comunitario ai programmi per elaboratore. In particolare, la forma di espressione, la funzionalità del programma, il linguaggio di programmazione utilizzato ed il formato dei file di dati utilizzati nell ambito del programma stesso, non costituendo delle forme di espressione del programma, non sono tutelate dal diritto comunitario ed, in conseguenza, non possono essere oggetto di diritti di privativa da parte dell attore. I richiamati elementi, pur costituenti ed in qualche misura caratterizzanti il software stesso, possono essere, pertanto, a differenza del codice sorgente e del codice oggetto del software, liberamente utilizzati da terzi ai fini della realizzazione di nuovi e diversi programmi per elaboratore. Così fornita una risposta alle prime cinque questioni pregiudiziali proposte, la Corte di Giustizia si è soffermata, nel proseguo della decisione, sui limiti dell utilizzazione da parte degli utenti delle copie del programma per elaboratore legittimamente acquisite. Sul punto, la Corte ricorda come il soggetto che abbia acquistato una copia del software con regolare licenza d uso ben possa osservare, studiare e sperimentare il funzionamento del software senza la necessità di ottenere una specifica autorizzazione da parte del proprietario del software stesso. Peraltro, tali facoltà di utilizzazione del software non possono essere contrattualmente limitate da parte del proprietario del software, dovendosi considerare nulle le clausole degli accordi di licenza che limitino tali facoltà di utilizzazione da parte degli utenti. In conclusione, la Corte passa ad esaminare le questioni legate all asserita utilizzazione e riproduzione da parte della convenuta del manuale d uso del programma per elaboratore di proprietà dell attrice. In proposito, la Corte rileva come il manuale d uso del programma per elaboratore può essere tutelato come un opera letteraria, sulla base delle disposizioni della direttiva 2001/29/CE sull armonizzazione di taluni aspetti del diritto d autore e dei diritti connessi nella società dell informazione, se e nella misura in cui contenga taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell opera. Tuttavia, nell opinione della Corte, elementi quali le parole chiave, la sintassi utilizzata, le combinazioni di comandi, considerati isolatamente non godono della protezione accordata dal diritto d autore. Tale protezione è, infatti, conferita all opera letteraria così come risultante dalla precisa combinazione degli elementi che la compongono. Alla luce di tali considerazioni, spetterà, pertanto, al giudice del rinvio, verificare in concreto se l utilizzazione da parte della società convenuta di elementi del manuale d uso del programma per elaboratore dell attore possa costituire, nei limiti indicati, una violazione del diritto d autore spettante a quest ultimo sul manuale stesso. Il testo integrale della decisione della Corte di Giustizia è disponibile a questo indirizzo. GARANTE PRIVACY AI FINI DELL ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI TITOLARE DEL TRATTAMENTO È IRRILEVANTE LA QUALIFICAZIONE CONVENUTA DALLE PARTI NEL CONTRATTO Con provvedimento del 5 aprile 2012, pubblicato di recente, il Garante Privacy ha ritenuto che l acquirente di liste di contatti da utilizzare a fini di telemarketing, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica nel relativo contratto di fornitura, al ricorrere di determinate circostanze di fatto deve essere considerato titolare del trattamento dei dati personali, inteso come la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (articolo 4(1)(f), D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy ). Il Garante aveva ricevuto la segnalazione di un abbonato il quale, nonostante avesse curato l iscrizione della propria utenza di telefonia fissa nel Registro pubblico delle opposizioni (entrato in funzione il 31 gennaio 2011) aveva ricevuto chiamate indesiderate a carattere promozionale da parte di Enel Energia S.p.A. ( Enel ).

4 In replica alla richiesta di informazioni formulata dal Garante, Enel ha affermato di aver ricevuto i recapiti dell abbonato dalla società Consodata S.p.A., che si occupa di generazione di anagrafiche con consenso per il marketing diretto, in virtù di un contratto di fornitura di liste di nominativi, che espressamente qualificava Consodata come titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti destinatari delle iniziative commerciali di Enel. Inoltre, Enel sosteneva che il consenso dell abbonato al trattamento dei suoi dati personali per finalità di telemarketing era stato ottenuto da Consodata all atto della raccolta dei dati personali dell abbonato, tramite compilazione di un questionario online. In primo luogo, il Garante ha ritenuto che Consodata, in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati, abbia posto in essere un trattamento illecito dei dati personali dell abbonato ai sensi del Codice Privacy, in quanto: non ha fornito un idonea informativa conforme ai requisiti di cui all articolo 13 del Codice Privacy (ad esempio, l informativa presente sul sito utilizzava una formula troppo generica quanto ai possibili destinatari della comunicazione dei dati, informando che l elenco di tali destinatari era presente presso la sede di Consodata e dunque, di fatto, praticamente inaccessibile e non conoscibile dagli interessati); non ha ottenuto un valido consenso dall abbonato ai sensi dell articolo 23 del Codice Privacy (ai sensi del quale Il trattamento di dati personali è lecito solo con il consenso espresso, libero e specifico dell interessato, in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato). Quanto al ruolo svolto da Enel, secondo il Garante tale società deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali dei destinatari delle iniziative commerciali adottate in suo nome e per suo conto, nonostante il contratto di fornitura con Consodata attribuisse la qualifica di titolare solo a quest ultima e prevedesse l obbligo a suo carico di nominare i teleseller di Enel responsabili del trattamento. Il Garante ha dato rilievo, in particolare, alle seguenti circostanze: Enel era percepita dall interessato come titolare del trattamento; come si evince dal contratto di fornitura, Enel aveva la possibilità di disciplinare, regolamentandoli nel dettaglio, modalità, compiti, ruoli e procedure dell attività di telemarketing (ad esempio, scelta in ordine ai criteri di individuazione dei nominativi da contattare, e, dunque, alle modalità del trattamento); spettava ad Enel mettere a disposizione di Consodata la piattaforma informatica necessaria per consentire la comunicazione dei dati degli abbonati ai teleseller di Enel; il contratto di fornitura prevedeva una clausola di manleva ai sensi della quale Consodata si obbligava a tenere indenne Enel, tra l altro, a fronte di eventuali sanzioni penali o condanne conseguenti ad azioni in qualsiasi modo proposte e a provvedimenti di Autorità e pronunce giudiziali ( ) in qualsiasi modo connesse all utilizzo delle anagrafiche e dei dati contenuti nel database. Secondo il Garante, ciò varrebbe a dimostrare la piena consapevolezza di Enel della possibile attribuzione di responsabilità alla società committente per fatti connessi alla gestione di quei dati; Enel ha riferito che, a seguito della ricezione della segnalazione, ha provveduto a cancellare prontamente tutti i dati personali dell interessato dalle proprie banche dati, con ciò confermando che, diversamente da quanto previsto contrattualmente, la società aveva poteri di controllo sui dati personali. Pertanto, secondo il Garante, Enel, in quanto titolare del trattamento dei dati dei destinatari di iniziative promozionali contenuti nella lista che questa società ha acquistato da Consodata, aveva l obbligo di accertare e verificare i singoli consensi asseritamente prestati dagli interessati per finalità di telemarketing. Come chiarito dal Garante nel provvedimento generale del 29 maggio 2003 in materia di Spamming. Regole per un corretto invio delle pubblicitarie, l acquirente di una banca dati contenente i dati personali di soggetti destinatari di iniziative promozionali è tenuto ad accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla ricezione di tali contatti. In conclusione, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali posto in essere da Consodata e da Enel, ciascuna per la parte di propria competenza, disponendo la trasmissione degli atti al competente dipartimento per l avvio dei conseguenti procedimenti sanzionatori. Con il provvedimento in esame il Garante ha confermato l orientamento espresso in precedenti occasioni (ad esempio, nel provvedimento del 15 giugno 2011 in materia di Titolarità del trattamento di dati personali in capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali ), circa la necessità che all atteggiarsi concreto dei rapporti tra le parti corrisponda anche la loro corretta qualificazione giuridica sotto il profilo della protezione dei dati personali. D altra parte, come chiarito dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati (parere n. 1/2010 del 16 febbraio 2010), ai fini dell individuazione della titolarità del trattamento occorre esaminare anche elementi extracontrattuali, quali il controllo reale esercitato da una parte, l immagine data agli interessati e il legittimo affidamento di questi ultimi sulla base di questa visibilità. CONCLUSIONI DELL AVVOCATO GENERALE: I NOMI A DOMINIO.EU POSSONO ESSERE RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE DA IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO UE

5 Lo scorso 3 maggio sono state pubblicate le conclusioni dell avvocato generale Trsteniak aventi ad oggetto due domande pregiudiziali riguardanti i criteri di legittimazione per la presentazione della domanda di registrazione dei nomi a dominio.eu. Le domande pregiudiziali erano state sollevate nell ambito di un contenzioso tra la Pie Optiek SPRL, società belga che vende prodotti ottici online, la Bureau Gevers, società belga che opera come società di consulenza in materia IP e il Registro Europeo per i nomi a dominio ( EURid ) avente ad oggetto la registrazione del nome a dominio lensworld.eu. La Pie Optiek SPRL lamentava la carenza di legittimazione alla registrazione del nome a dominio da parte della Bureau Geners, asserendo che tale diritto fosse in capo alla società Walsh Optical, che avendo sede negli Stati Uniti, non aveva potuto operare direttamente la registrazione del dominio presso l EURid. Secondo la ricostruzione della parte attrice, la Walsh Optical, per eludere i criteri di legittimazione attiva previsti dalla normativa europea che impongono la necessità della sede sul suolo comunitario ai fini della richiesta di registrazione del nome a dominio.eu, aveva stipulato un accordo di licenza con la Bureau Gevers con cui quest ultima di impegnava, in quanto avente i requisiti previsti dalla norma, alla registrazione del dominio in nome proprio ma nell esclusivo interesse della Walsh Optical. La Pie Optiek aveva quindi sollevato presso la Corte di appello di Bruxelles le seguenti domande: se, in base all accordo previsto tra la Walsh Optical e la Bureau Gevers, quest ultima potesse essere qualificata come licenziataria di un diritto preesistente in quanto l accordo di licenza era stato stipulato esclusivamente ai fini della registrazione a nome proprio e nell interesse del licenziante e in caso di risposta affermativa, se risulta compatibile con il diritti UE permettere ad una compagnia, non residente su suolo europeo, di registrare un nome a dominio, sulla base di un accordo di licenza con una compagnia stabilita all interno dell Unione. La normativa comunitaria sul punto impone l obbligo di sede legale nel territorio UE come requisito per la richiesta di registrazione di un nome a dominio.eu (articolo 4(2)(b) del regolamento no. 7333/2002). Il regolamento no. 874/2002, a partire dal 7 dicembre 2005, nell aprire la possibilità per le imprese aventi sede nel territorio dell Unione di registrare nomi a dominio.eu secondo il criterio, per l accettazione delle richieste di registrazione primo arrivato, primo servito, prevede un diritto di precedenza per colui che presentava per primo la domanda su tutti gli altri. Tale regolamento prevede inoltre per il primo periodo (cd sunrise ) di 4 mesi la possibilità di registrarsi solo per soggetti titolari di diritti preesistenti e gli organismi pubblici, riservando, inoltre, tale regime privilegiato, per i primi due mesi, solo ai titolari di marchi nazionali, comunitari o di indicazioni geografiche o loro licenziatari. Nella fattispecie, la Walsh Optical, poche settimane prima dell inizio del periodo sunrise aveva ottenuto la registrazione in Benelux del proprio marchio lensworld e stipulato un accordo di licenza con la Bureau Gevers con cui quest ultima si obbligava a registrare in nome proprio, per conto della Walsh Optical il nome a dominio lensworld.eu, la cui domanda venne, quindi, presentata il 7 dicembre 2005 e il relativo nome registrato per la Bureau Gevers il successivo 10 luglio Il 16 gennaio la società Pie Optiek richiese la registrazione del medesimo dominio. Tale domanda venne respinta da EURid per priorità nella richiesta da parte della Bureau Gevers. Con riguardo alla prima questione pregiudiziale, l Avvocato generale nelle sue conclusioni ha affermato che l accordo stipulato dalla Walsh Optical e dal Bureau Gevers, anche se qualificato come accordo di licenza, non presenta le caratteristiche tipiche di tale tipologia di contratto ma lo identifica come contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi. L accordo stabilisce, infatti, un obbligazione in capo alla Bureau Gevers, verso corrispettivo, di attivarsi ai fini della registrazione del nome a dominio lensworld.eu nell interesse esclusivo della Walsh Optical. Di conseguenza, l Avvocato generale ha qualificato l oggetto del contratto come prestazione di servizi, difettando alcune delle caratteristiche tipiche del contratto di licenza quali il diritto del licenziatario di sfruttare commercialmente il marchio direttamente o il difenderlo nei confronti di terzi. L opinione dell Avvocato generale conclude sul punto, dunque, asserendo che la Bureau Gevers non è dunque qualificabile come licenziatario legittimato a beneficiare del periodo sunrise. Con riguardo alla seconda domanda pregiudiziale, viene sottolineato come il legislatore dell UE abbia adottato in linea di principio la decisione secondo cui è possibile richiedere la registrazione di un nome a dominio.eu esclusivamente se l impresa o l organizzazione abbia la propria sede legale all interno di uno degli stati appartenenti all Unione. Lo scopo principale, infatti, dei domini di primo livelllo.eu è quello di creare un nesso chiaramente identificabile con l UE stessa, il proprio quadro normativo e con il mercato europeo. Di conseguenza, non appare tollerabile, ad opinione dell Avvocato generale, che un impresa non residente eluda tale disposizione facendo presentare la domanda di registrazione del nome a dominio mediante il conferimento di incarico ad un soggetto terzo residente in territorio UE e quindi legittimato a porre in essere tale attività. In conclusione, essendo l accordo concluso tra la Walsh Optical e la Bureau Gevers qualificabile come contratto di prestazione di servizi e non come contratto di licenza, la Bureau Gevers non è quindi legittimata alla presentazione della domanda nel periodo sunrise e, perciò, l EURis è tenuto, di propria iniziativa, alla revoca del nome a domino lensworld ad essa assegnato. LA COMMISSIONE UE ENUCLEA UNA STRATEGIA EUROPEA PER

6 UN INTERNET MIGLIORE PER I RAGAZZI Il 2 maggio 2012 la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione indirizzata alle altre istituzioni europee avente ad oggetto alcune linee guida per l implementazione, a livello europeo, di una strategia comune per lo sviluppo di un Internet più sicuro e con maggior offerta specifica per bambini e ragazzi. La necessità di questo intervento nasce dall analisi dei dati sull utilizzo di Internet da parte dei minori da cui si evince un abbassamento a 7 anni dell età a cui i ragazzi si accostano al mezzo e sempre una maggior diffusione degli accessi tramite device mobili comune a tutto il territorio europeo. La Commissione ha rilevato che in tale contesto, il quadro di tutela e di offerta che Internet offre ai minori risulta molto disomogeneo e frammentato a seconda degli stati europei presi in considerazione. Alla luce di tale contesto, la Commissione ha ritenuto necessario lo sviluppo di una strategia comune che impedisca la frammentazione del mercato e offra a tutti i ragazzi dell UE un ambiente online arricchente e più sicuro. La strategia delineata dalla Commissione si articola in quattro direzioni principali: incentivo allo sviluppo di contenuti online di qualità per minori da parte delle imprese dell UE; sensibilizzazione e responsabilizzazione sui potenziali rischi a cui sono esposti i minori fornendo loro sistemi e strumenti di protezione, per lo sviluppo di un proprio senso critico e di competenze informatiche; creazione di un ambiente per minori che navigano in Internet sicuro; lotta alla pedo-pornografia online. La Commissione, ai fini di aumentare l offerta ai giovani e ragazzi di contenuti online di qualità, si impegna a sostenere lo sviluppo di piattaforme interoperabili che diano accesso a contenuti consoni all età (quali ad esempio liste di siti visitabili o browser per ragazzi), ed invita gli operatori del settore a sviluppare contenuti interattivi di qualità e strumenti di facile uso che stimolino la creatività ed aiutino i ragazzi nell apprendimento per la promozione di esperienze online positive per i bambini. La Commissione invita, in secondo luogo, gli Stati membri, a promuovere, assieme agli operatori di settore, l alfabetizzazione digitale e mediatica e l insegnamento scolastico della sicurezza online. Ai fini di intensificare le attività di sensibilizzazione e aumento della partecipazione giovanile, la Commissione finanzierà, a partire dal 2013, la creazione di un infrastruttura di servizio interoperabile per il supporto di centri Safer Internet, di informazione e sensibilizzazione dei cittadini in materia di sicurezza online nonché rinnoverà il portale europeo per i giovani per l incentivazione dello scambio di informazioni tra i giovani a livello dell Unione. La Commissione invita gli operatori di settore ad implementare strumenti di segnalazione di contenuti e comportamenti dannosi, semplici e affidabili per l utente minore ai fini di arginare e rendere i minori più edotti con riguardo a fenomeni quali il ciberbullismo o l adescamento in rete. Tali meccanismi dovranno essere visibili, facili da trovare, riconoscibili e accessibili a tutti e disponibili in ogni fase dell esperienza in rete. Ai fini di creare un ambiente online più sicuro per i ragazzi, gli operatori del settore sono invitati (i) a sviluppare impostazioni di privacy consone all età, informando i minori delle potenziali conseguenze di qualsiasi modifica e sul livello di privacy di ciascun dato cui richiesto inserimento ai fini, per esempio, di creazione di un profilo su un social network; (ii) ad aumentare la disponibilità e l impiego di controlli parentali facili da configurare, di agevole uso e accessibili a tutti; (iii) a stabilire un approccio comune alla classificazione in base all età e alla classificazione dei contenuti nonché all interpretabilità di tali sistemi da parte dei controlli parentali stessi. Per quanto concerne l acquisto di prodotti/servizi e la pubblicità tramite internet, la Commissione, con particolare riferimento al behavioral advertising e alla profilazione online, ribadisce la necessità del rispetto della normativa in vigore, ed invita l industria di settore a implementare le seguenti attività: (i) informare, in modo consono all età, dei costi dei servizi in linea, che evitino l uso di impostazioni predefinite che permettano ai ragazzi di accedere agevolmente ai servizi a sovrapprezzo; (ii) evitare l invito diretto all acquisto di merci o crediti virtuali tramite telefonino o altro mezzo non soggetto al controllo preliminare dei genitori; (iii) sviluppo di codici di autodisciplina in materia di pubblicità comportamentale; (iv) adozione di misure di blocco all accesso, da parte di ragazzi, a siti di scommesse online. Infine, ai fini di contrasto di abusi sessuali e sfruttamento sessuale a danno dei minori, la Commissione invita gli stati membri e gli operatori di settore a sviluppare sistemi che permettano un reperimento più rapido e sistematico del materiale contenente abusi sessuali su minori disseminato online attraverso vari canali, nonché sistemi che permettano più rapidamente la loro notifica e rimozione. Inoltre promuove lo sviluppo di una maggior cooperazione con i partner internazionali nell attività di contrasto attraverso, ad esempio, l incoraggiamento allo sfruttamento della rete di linee di emergenza INHOPE, e la partecipazione al gruppo di lavoro UE-USA sulla sicurezza informatica e reati informatici. BREVISSIME RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/13/UE SUI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

7 In data 4 maggio 2012, la Commissione europea ha pubblicato la sua prima relazione sullo stato di implementazione della direttiva n. 2010/13/UE (c.d. Audiovisual Media Services Directive Direttiva AVMS ), dal titolo Servizi di media audiovisivi e dispositivi connessi: passato e futuro (di seguito, la Relazione ). Ai sensi dell articolo 33 della Direttiva AVMS (recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (c.d. Decreto Romani ) che ha determinato una revisione sostanziale del D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (ora Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ), infatti, la Commissione europea è invitata a presentare periodicamente una relazione sull applicazione della direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Mentre la prima parte della Relazione è focalizzata sull attuazione della Direttiva AVMS nei vari paesi comunitari, la seconda parte, in chiave prospettica, considera i possibili impatti di importanti mutamenti tecnologici sul piano normativo nel quadro della convergenza della radiodiffusione televisiva tradizionale con internet. In merito a quest ultimo punto, la Commissione europea ha evidenziato che numerosi grandi operatori statunitensi stanno lanciando in Europa servizi caratterizzati da una forte interazione tra internet e la televisione tradizionale, sebbene ad oggi l uso della televisione connessa coincide con solo il 20-30% dei televisori abilitati. La transizione alla televisione connessa, tuttavia, presenta per la Commissione europea opportunità e sfide sostanziali, quali il raggiungimento di condizioni di concorrenza eque e non discriminatorie, la rimozione degli ostacoli al cambiamento di fornitore del servizio (c.d. lock-in ), l impatto sull efficacia delle misure di promozione delle opere europee, la protezione dei minori e, contestualmente, una più efficace alfabetizzazione mediatica. ORGANI COLLEGIALI AGCOM: POSSIBILE LA PROROGA FINO A UN MASSIMO DI 60 GIORNI Il 9 maggio scorso la sezione seconda del Consiglio di Stato si è pronunciata sull applicabilità agli organi collegiali dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) dell istituto della prorogatio (cioè la proroga della durata del mandato per ragioni di particolare urgenza al fine di consentire la continuità delle funzioni che devono essere garantite), dal momento che non vi è sicurezza che il Parlamento proceda alle nomine, entro la data di scadenza, del Presidente e dei Componenti del Collegio. La decisione del Consiglio di Stato è che la prorogatio è ammissibile soltanto per un limitato periodo di tempo (non più di 60 giorni dalla scadenza) e soltanto in relazione allo svolgimento dell ordinaria amministrazione e degli atti urgenti e indifferibili. Toccherà alla stessa AGCOM individuare preventivamente, per così dire autolimitandosi, le categorie di atti suscettibili di adozione nel periodo di prorogatio. CAPACITÀ DISTINTIVA DEL MARCHIO: RECENTI SENTENZE EUROPEE Con sentenza resa in data 16 maggio 2012, nella causa T-580/10 (Harald Wohlfahrt c. Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI), Ferrero S.p.A.), il Tribunale dell Unione europea ha ritenuto che il marchio Kinder registrato dalla Ferrero S.p.A., termine che in tedesco significa bambini, non ha carattere descrittivo per il pubblico italiano. Esso, pertanto, costituisce un valido marchio, idoneo ad impedire la registrazione come marchio di segni identici o simili al marchio, per prodotti identici o affini, in virtù del rischio di confusione, anche come semplice associazione, che la registrazione successiva determinerebbe nei consumatori. Il Tribunale ha confermato la decisione dell UAMI (l ufficio europeo preposto alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell Unione europea), che aveva accolto l opposizione della Ferrero S.p.A. alla domanda di registrazione come marchio del segno Kindertraum presentata dal sig. Harald Wohlfahrt. Infatti, nonostante una parte della popolazione italiana parli la lingua tedesca (ad esempio, nella zona di Bolzano), secondo il Tribunale la descrittività del marchio Kinder deve essere valutata avendo riguardo alla popolazione di lingua italiana, che si presume non sia a conoscenza del significato di tale termine. Nel valutare il rischio di confusione tra il marchio anteriore Kinder e il segno Kindertraum, il Tribunale ha ritenuto che il cuore del segno Kindertraum, alla cui registrazione si era opposta la Ferrero S.p.A., è costituito proprio dalla parola Kinder, e non da quella traum, come invece sostenuto dal sig. Harald Wohlfahrt per rivendicare l assenza di confusione con il marchio Kinder. In un altro caso, relativo alla domanda di registrazione come marchio comunitario del segno tridimensionale costituito dalla forma del coniglio di cioccolato prodotto dalla società svizzera Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ( Lindt ), la Corte di Giustizia dell Unione europea, quarta sezione, ha stabilito che tale forma non può essere registrata come marchio comunitario, in quanto priva di carattere distintivo (sentenza del 24 maggio 2012, C-98/11 P, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c. UAMI). Dopo aver ricordato che il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, la Corte ha ritenuto che, a seguito di un analisi degli elementi di cui si compone il coniglio di cioccolato prodotto dalla Lindt (la forma del coniglio, la carta color oro che lo avvolge, e il nastro rosso intorno al collo), il medesimo non si distingue sufficientemente da altri analoghi prodotti di cioccolato presenti nel mercato.

8 Inoltre, nonostante la Lindt abbia dimostrato l acquisizione di un carattere distintivo in seguito all uso del segno di cui si chiedeva la registrazione in tre Stati UE (Germania, Regno Unito, Austria), non sarebbe stata fornita prova sufficiente dell acquisizione di carattere distintivo in tutti gli Stati membri dell UE alla data della presentazione della domanda di registrazione come marchio del segno in questione. AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE ITALIANE PER LA REGISTRAZIONE DEI LORO MARCHI A LIVELLO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE Il 7 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere per la concessione di agevolazioni per la registrazione di marchi comunitari presso l UAMI (Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno) e di marchi internazionali presso l OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale). Destinatarie dell agevolazione sono le micro, le piccole e le medie imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni, che hanno sede legale ed operativa in Italia e che sono iscritte al Registro delle Imprese. Tali imprese devono essere nel pieno diritto e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali. Il Bando esclude dalle agevolazioni alcune categorie di imprese, quali quelle che si trovano in una delle condizioni individuate dall art. 1 del Regolamento CE 1998/2006 e successive modifiche e integrazioni sugli aiuti di importanza, oltre altre categorie di imprese indicate nel Bando (quali imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; siano state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, a eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; e infine quelle che non abbiano restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta la restituzione dal Ministero dello Sviluppo Economico). L agevolazione, che può variare dai 4.000,00 ai 6.000,00 euro, andrà a copertura dell 80% o del 90% delle spese sostenute per la registrazione del marchio nei Paesi designati da ciascuna domanda. Le imprese beneficiarie possono presentare più domande di registrazione ma, in questo caso, l importo massimo dell agevolazione è di ,00 euro per ciascuna impresa. Le domande di agevolazione potranno essere presentate ad Unioncamere a partire dal 4 settembre 2012 e le agevolazioni saranno concesse secondo l ordine di presentazione delle domande e fino all esaurimento delle risorse disponibili che sono complessivamente ,00 euro. AGCM: CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA BOZZA DELLA NUOVA COMUNICAZIONE SULLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI E ALLE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEGLI STESSI Il 15 maggio scorso, AGCM ha indetto una consultazione pubblica sulla bozza della Nuova Comunicazione sulle procedure di applicazione dell art. 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativa alle modalità di presentazione degli impegni e alle procedure per la valutazione degli stessi. L art. 14-ter L. 287/90 (introdotto dal Decreto Bersani) prevede che Entro tre mesi dalla notifica dell apertura di un istruttoria per l accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell istruttoria. L Autorità, valutata l idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l infrazione. I soggetti interessati possono proporre, entro 20 giorni, le proprie motivate osservazioni al testo della comunicazione, inviando una mail all indirizzo consultazione.impegni@agcm.it. CORTE CALIFORNIA GROUPON NON È CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO GROUPION La US District Court for the Northern District of California, con sentenza dell 8 maggio 2012, ha ritenuto che Groupon, marchio registrato dall omonima società che offre un servizio online di acquisto collettivo di coupon per beni o servizi, non costituisce contraffazione del marchio Groupion registrato da una società che sviluppa e commercializza software CRM (Groupion LLC c. Groupon Inc. et al.). Secondo la Corte, non sussiste rischio di confusione trai due marchi in quanto vi è una differenza linguistica, seppur minima, tra le due parole che li compongono, e diverso è il loro significato (essendo Groupon formato dalla combinazione delle parole group e coupon, Groupion dalla combinazione di groupware e companion ). Inoltre, Groupion non avrebbe fornito alcuna evidenza circa la malafede della società Groupon all atto della registrazione del marchio Groupon. Anche la differenza tra i servizi offerti dalle due società e tra i mercati di riferimento varrebbe ad escludere ogni rischio di confusione, nonostante Groupon, a partire dal 2011, avesse sviluppato alcuni servizi nella specie, Groupon Rewards e Groupon

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