GUIDA PER LO STRANIERO AREA ANAGRAFE DELLE IMPRESE. guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 1 di 10
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- Ottavio Ferrario
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1 GUIDA PER LO STRANIERO AREA ANAGRAFE DELLE IMPRESE guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 1 di 10
2 Il REGISTRO DELLE IMPRESE: OBBLIGO DI ISCRIZIONE Il Registro Imprese, ai sensi dell art e segg. c.c., è un pubblico registro, organizzato in modalità informatica, tenuto dalle Camere di Commercio che contiene tutte le principali informazioni relative ad un'impresa (denominazione, statuto, amministratori, sede, eventuali procedure in corso, ecc.). Il Registro delle Imprese è integrato dal Repertorio delle notizie economiche amministrative (REA), previsto dal DPR 07/12/1995 n. 581, contenente il regolamento di attuazione dell art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n Il REA è una banca dati pubblica che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo (attività esercitata, numero addetti, unità locali, ecc.). Nel Registro Imprese devono iscriversi tutte le imprese, costituite sia in forma individuale che societaria, che esercitano un attività economica nella provincia; le imprese sono inoltre tenute ad iscrivere tutti i successivi eventi che investono la vita delle impresa stessa (ad es. modifiche dello statuto, di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, ecc.). Il Registro delle Imprese è retto dal Conservatore nella persona del Segretario Generale sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale. La tenuta dell Albo delle imprese artigiane è una funzione attribuita dalla Regione Abruzzo, con Legge Regionale n. 23 del alla Camera di Commercio competente per territorio. L iscrizione all Albo è necessaria per l attribuzione della qualifica di impresa artigiana ed è condizione per la concessione delle agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore delle imprese artigiane. L iscrizione comporta inoltre: l annotazione nell apposita sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di artigiano; l'iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli eventuali collaboratori familiari all'inps - Gestione artigiani. L iscrizione all Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per tutte le imprese che possiedono le caratteristiche prescritte dalla legge n. 443/1985, mentre è facoltativa per le società a responsabilità limitata che possiedono i requisiti. Le società per azioni ed in accomandita per azioni non possono iscriversi all Albo delle imprese artigiane. L obbligatorietà dell iscrizione al Registro delle Imprese è sancita dall art del c.c. che prevede tale obbligo in capo ai soggetti che esercitano: un attività diretta alla produzione di beni e servizi; un attività intermediaria nella circolazione dei beni; un attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; un attività bancaria; altre attività ausiliarie delle precedenti. Il successivo art c.c. stabilisce che entro trenta giorni dall inizio dell impresa, l imprenditore chiede l iscrizione all Ufficio del Registro delle Imprese nella cui guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 2 di 2
3 circoscrizione stabilisce la sede. Il medesimo articolo stabilisce che l imprenditore chiede l iscrizione anche dei fatti modificativi della vita dell impresa nonché la cessazione. Le iscrizioni al Registro delle Imprese e all Albo delle Imprese Artigiane, a decorrere dal 1 aprile 2010, si effettuano in modalità TELEMATICA con la Comunicazione Unica. Con la Comunicazione Unica medesima si assolvono anche agli adempimenti connessi con l Agenzia delle Entrate, l INPS e l INAIL. Con la medesima procedura si effettuano le modifiche e le cancellazioni. Il Registro delle Imprese, inoltre, eroga anche i seguenti servizi: - rilascio certificati di iscrizione, compresi i certificati antimafia e di vigenza; - rilascio visure; - rilascio di copie atti e bilanci; - estrazione di elenchi di imprese. L ufficio rilascia altresì i dispositivi di firma digitale. Informazione più dettagliate sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio ( nella sezione Registro delle Imprese e Albo Imprese Artigiane. Gli uffici dell Area Anagrafe delle Imprese sono ubicati in Via F.lli Pomilio, sn Chieti Scalo e sono, altresì, raggiungibili mediante i seguenti recapiti: Telefono: ; Call Center: /303/304; registro.imprese@ch.camcom.it; PEC: cciaa.chieti@ch.legalmail.camcom.it Gli uffici osservano il seguente orario di apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì: 9:00 12:30; Il Martedì ed il Giovedì anche nel pomeriggio: 15:00-16:15. La Camera di Commercio gestisce anche una sede decentrata, ubicata a Lanciano in Via Iconicella n. 1 c/o Ente Fiera Tel La sede di Lanciano è aperta il Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 3 di 3
4 ATTIVITÀ ECONOMICHE E CITTADINI EXTRACOMUNITARI 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 06/03/1998, n. 40 D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 D.P.R. 31/09/1999, n. 394 Legge 30/07/2002, n. 189 D.P.R. 18/10/04, n AMBITO DI APPLICAZIONE La disciplina sull immigrazione e sulla condizione dello straniero, contenuta nel D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, come modificato dalla L. 189/2002, si applica ai cittadini di stati non appartenenti all Unione Europea e agli apolidi. Per quanto riguarda invece i cittadini comunitari la normativa vigente prevede che gli stessi abbiano libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanità pubblica. Ai cittadini comunitari è quindi giuridicamente riconosciuto il diritto di stabilirsi e di soggiornare nel territorio della Repubblica, nonché di esercitare attività di impresa. Quindi per tali cittadini, l ufficio non deve acquisire copia del permesso di soggiorno, all atto dell iscrizione al Registro Imprese come impresa individuale o come amministratore di società. Come precisato dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3608/c, a partire dall 11/04/2007 il titolo abilitante al soggiorno dei cittadini comunitari in Italia per un periodo superiore a tre mesi è costituito dall iscrizione all anagrafe della popolazione residente, evidenziata tramite l attestato di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica, nelle more del procedimento di iscrizione, e successivamente dall iscrizione nell anagrafe comunale, tramite la carta di identità, rilasciata dal Comune stesso. Pertanto, ai fini dell iscrizione al Registro Imprese di cittadini comunitari, l ufficio procederà ad accertarne l identità e la cittadinanza comunitaria, mediante la carta di identità e, nelle more del procedimento, mediante l attestato sopra descritto. Con circolare n. 39 del 18 luglio 2007 il Ministero dell Interno ha esteso l ambito di applicazione del D. Lgs. 06/02/2007 n. 30 ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo) ed ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino,equiparandoli ai cittadini dell Unione Europea. Per i cittadini stranieri extracomunitari l ingresso in Italia, quale che ne sia il motivo, non è libero, ma è subordinato al possesso di passaporto valido o altro documento equipollente e del visto di ingresso, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d origine. Dopo il regolare ingresso in Italia, per poter regolarmente soggiornarvi, il cittadino extracomunitario deve munirsi di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) è a tempo indeterminato e viene rilasciata a particolari condizioni previste dall art. 9 del T.U. e dall art. 16 D.P.R. 31/8/1999, n. 394 come modificato dal D.P.R. 18/10/2004 n. 334 la può richiedere lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 4 di 4
5 corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio). Il permesso di soggiorno ha una durata determinata in base ai motivi per cui è rilasciato ed è soggetto a rinnovo; il permesso di soggiorno può essere rinnovato, previa verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla normativa in esame. A tal proposito il Ministero dell Interno, con una recente direttiva (Direttiva 5/8/2006 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno), ha chiarito che, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero si deve considerare legittimamente soggiornante e gode pienamente dei diritti ad esso connessi, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata nei termini previsti e che sia stata rilasciata dall ufficio competente la ricevuta attestante l avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento. L art. 26 comma 2 del T.U. 286/98 definisce l attività di lavoro autonomo con riferimento allo straniero che intenda esercitare in Italia un attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie... ; pertanto gli extracomunitari che intendano iniziare un attività di lavoro autonomo, sia in qualità di imprenditore individuale che come socio di società di persone o amministratore di società di capitali, nel caso in cui siano residenti in Italia, devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato per uno dei seguenti motivi, ai sensi art. 14 D.P.R. 31/8/1999 n. 394 come modificato da D.P.R. 18/10/2004 n. 334: 1) lavoro autonomo; 2) lavoro subordinato non stagionale; 3) motivi familiari (ricongiungimento familiare o per ingresso a seguito del lavoratore). Quindi il cittadino extracomunitario che eserciti attività di lavoro autonomo, all atto dell iscrizione al Registro Imprese, deve essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità e rilasciato per uno dei tre motivi suindicati, ai quali si aggiungono i seguenti: adozione; affidamento; asilo politico; protezione sussidiaria (art. 14 D. Lgs. 251/2007); attesa di cittadinanza (art. 11 D.P.R. 394/99); motivi umanitari. In tutti questi casi, l iscrizione al Registro Imprese è consentita anche se il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo, purché sia corredato dalla relativa ricevuta di presentazione dell istanza di rinnovo. Non è invece ritenuto valido, ai fini dell iscrizione al Registro Imprese, il permesso di soggiorno rilasciato per i seguenti motivi (artt. 27 e 36 T.U. 286/98): affari; attività sportiva; guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 5 di 5
6 cure mediche; invito; lavoro subordinato di tipo artistico; minore età; motivi di giustizia; motivi di studio; motivi religiosi; missione; residenza elettiva; richiesta di asilo politico; tirocinio; turismo; vacanze lavoro. Pertanto all atto dell iscrizione al Registro Imprese di un imprenditore individuale extracomunitario, l ufficio procederà alla verifica delle seguenti condizioni: 1) sussistenza di un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi sopraindicati; 2) sussistenza di un permesso di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, in fase di rinnovo (ciò deve essere comprovato dall esibizione della ricevuta attestante la presentazione dell istanza di rinnovo). L ufficio acquisisce copia del permesso di soggiorno. Invece nel caso di socio di società di persone o di amministratore di società di capitali, la verifica spetta al notaio che redige l atto costitutivo o modificativo di società di persone o l atto costitutivo di società di capitali. Nel caso in cui invece il lavoratore extracomunitario non sia residente nel territorio italiano, occorre accertare le condizioni di reciprocità tra l Italia ed il paese di appartenenza (art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale): la condizione di reciprocità è soddisfatta quando nello stato estero sussistano disposizioni legislative oppure una giurisprudenza, una prassi amministrativa atta a concretare un trattamento ai cittadini italiani corrispondente a quello che può essere riservato in Italia al cittadino straniero. La verifica di tale condizione deve essere effettuata dall ufficio solo nel caso di iscrizione di imprenditore individuale. In ogni altro caso è di competenza del notaio. Non si procede alla verifica delle condizioni di reciprocità neppure nel caso di cittadino extracomunitario di un Paese con il quale viga un accordo in materia di diritti civili, per le materie disciplinate dall'accordo stesso, essendo l accordo direttamente applicabile, in quanto recepito nei rispettivi ordinamenti interni. Il Ministero degli Esteri ha già da tempo messo a disposizione sul proprio sito tutte le informazioni necessarie che rendono agevole la consultazione dei casi in cui la condizione di reciprocità è stata accertata e dei dati relativi alla situazione delle Convenzioni internazionali vigenti per l Italia. guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 6 di 6
7 ACCESSO DEI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI ALLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI a) Cittadini comunitari D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (attuazione della direttiva 2005/367CE). b) Cittadini extracomunitari art. 16 Disposizioni attuative del Codice Civile; L. 6/3/1998 N. 40; D.LGS. 25/7/1998 n. 286 (T.U. sull immigrazione); D.P.R. 31/9/1999 n. 394 (regolamento di attuazione); L. 30/7/2002 n. 189 (recante modifiche al T.U.); D.P.R. 18/10/2004 n. 334 (recante modifiche al regolamento n. 394/1999) 2. AMBITO DI APPLICAZIONE Il riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all estero è un procedimento amministrativo che culmina con un provvedimento amministrativo (il decreto di riconoscimento), che consente ai cittadini comunitari ed extracomunitari di accedere alle attività di impresa regolamentate (ad esempio attività di installazione di impianti ex D.M. 37/08, di pulizia, limitatamente alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di autoriparazione), per l esercizio delle quali la legge italiana preveda il possesso di requisiti particolari o l iscrizione in albi, ruoli e registri. Il riconoscimento riguarda la persona fisica, cioè il cittadino comunitario o extracomunitario che intenda svolgere in Italia un attività regolamentata (ad esempio che intenda assumere l incarico di responsabile tecnico di impresa italiana operante nel settore dell impiantistica di cui al D.M. 37/08): Anche i cittadini italiani che, ai fini dell esercizio delle attività regolamentate o professionali, intendano far valere esperienze e/o titoli professionali acquisiti all estero, sono tenuti a richiedere il decreto di riconoscimento al Ministero competente. Invece le imprese comunitarie (le imprese cioè stabilite in uno Stato membro dell UE), che intendano aprire sedi secondarie o unità locali in Italia per svolgere un attività economica regolamentata possono dichiarare l inizio dell attività al REA, qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza per lo svolgimento dell attività stessa. Il possesso dei requisiti è attestato dall autorità diplomatica italiana presente nel paese comunitario di provenienza o dall autorità diplomatica del paese suddetto presente in Italia, mediante certificato di iscrizione al Registro Imprese del paese di provenienza dal quale risulti che l impresa svolge l attività regolamentata (art. 11 D.P.R. 558/99 e art. 3 D.M. 221/03). E necessario invece richiedere il decreto di riconoscimento in tutti i casi in cui, ai fini dell esercizio di un attività regolamentata o professionale (per lo svolgimento delle quali è prescritta la verifica del possesso di specifici requisiti professionali e/o l iscrizione in albi, guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 7 di 7
8 ruoli, elenchi e registri), deve essere effettuata una valutazione di uno o più dei seguenti titoli: titoli di studio (lauree, diplomi); formazione professionale (corsi professionali); esperienza lavorativa (qualificata o specializzata); tirocinio di formazione professionale; superamento di esami di idoneità o di abilitazione. La valutazione deve essere fatta dal Ministero per lo Sviluppo Economico per le attività regolamentate da leggi speciali. Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitare l attività regolamentata alle stesse condizioni del cittadino italiano. Ovviamente se il cittadino straniero ha acquisito i titoli professionali o maturato i periodi di lavoro in Italia è soggetto alle stesse regole previste per i cittadini italiani e non deve richiedere il decreto di riconoscimento. Le domande di riconoscimento devono essere presentate al Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzando gli appositi schemi di domanda reperibili sul sito dello stesso Ministero e corredate dalla relativa documentazione. Il Ministero può stabilire che il suddetto riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di svolgimento della predetta misura compensativa, nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa formazione deve essere acquisita. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all esercizio della professione. Il procedimento di riconoscimento di competenza del Ministero si conclude con un decreto di riconoscimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto di riconoscimento è comunque efficace indipendentemente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante può accedere, al pari dei cittadini italiani, all attività di impresa regolamentata, a condizione che: 1. il permesso di soggiorno sia rilasciato per motivi di lavoro autonomo o assimilati; 2. sia stato effettuato il riconoscimento del titolo professionale abilitante conseguito all estero dal competente Ministero. Anche il cittadino extracomunitario non soggiornante può esercitare l attività di impresa regolamentata, ma alle seguenti condizioni: 1. attestazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio che non esistono motivi ostativi all iscrizione; 2. riconoscimento del titolo professionale abilitante conseguito all estero effettuato dal competente Ministero; 3. rilascio del visto d ingresso per lavoro autonomo da parte del Consolato italiano, previa verifica del rispetto delle quote di ingresso previste dal Governo per il lavoro autonomo. Pertanto all atto dell iscrizione al Registro Imprese il cittadino extracomunitario in tali ipotesi dovrà esibire copia del permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro autonomo o assimilati, e copia del decreto di riconoscimento. guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 8 di 8
9 Alternativa al procedimento di riconoscimento è la dichiarazione di equipollenza, di competenza del M.I.U.R. (a seconda del livello del titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore o laurea), che attesta l equivalenza del titolo di studio straniero con quello italiano, effettuata su richiesta dell interessato, in tutti i casi in cui il titolo di studio è direttamente abilitante per l esercizio dell attività (ad es. la laurea in ingegneria per l esercizio dell attività di installazione impianti). RICONOSCIMENTO DI TITOLI PROFESSIONALI ACQUISITI IN PAESE STRANIERO, PER L ESERCIZIO IN ITALIA DELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONI, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 3610/C del ) 1. Ipotesi in cui è richiesta l emanazione del decreto di riconoscimento: Cittadini di paesi extracomunitari in possesso di titoli professionali e/o di studio/formazione conseguiti in paesi extracomunitari. Cittadini di paesi comunitari: a) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, è richiesto il possesso di un titolo di studio o formazione professionale unitamente all esperienza professionale (v. ad esempio art. 4, lett.b) e c) D.M.37/08) ed il titolo o l attestato siano stati conseguiti in Italia, ma la necessaria esperienza professionale sia stata svolta in paese extracomunitario; b) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, è richiesto il possesso di un titolo di studio o formazione professionale unitamente all esperienza professionale (v. ad esempio art. 4, lett.b) e c) D.M.37/08) ed il titolo di studio/formazione sia stato conseguito in paese comunitario o extracomunitario, sia pure con esperienza professionale conseguita in Italia; c) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, è richiesto il solo possesso del titolo di studio (v. ad esempio art. 7, co.2 lett.c) L.122/92) e lo stesso sia stato conseguito in paese comunitario o extracomunitario (in alternativa al procedimento di equipollenza, a scelta dell interessato, effettuato dalla competente Autorità a seconda del livello del titolo). 2. Ipotesi in cui non è richiesta l emanazione del decreto di riconoscimento: Cittadini di paesi comunitari: a) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, la sola esperienza professionale (specializzata o qualificata) è di per sé abilitante (v. ad esempio art. 4, lett. d) D.M. 37/08) se la stessa sia stata conseguita in un altro paese membro dell UE: il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver conseguito un esperienza professionale dello stesso tipo e della stessa durata richiesta ai cittadini italiani, attestata da documenti rilasciati dalla competente autorità del paese membro, con traduzione certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese che li ha rilasciati o da un traduttore ufficiale; b) Nei casi in cui, ai fini del riconoscimento della qualifica di responsabile tecnico, è richiesto il possesso di un titolo di studio o formazione professionale unitamente guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 9 di 9
10 all esperienza professionale (v. ad esempio art. 4, lett. b) e c) D.M. 37/08) ed il titolo o attestazione siano stati conseguiti in Italia, mentre l esperienza professionale sia stata acquisita in un paese membro dell UE. guida_extracomunitari_rev.08_11 Pagina 10 di 10
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