I domini collettivi o proprietà collettive e la Costituzione italiana: considerazioni di sintesi - proposta di legge

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1 I domini collettivi o proprietà collettive sintesi e la Costituzione italiana: considerazioni di - proposta di legge predisposta dalla Consulta nazionale della proprietà collettiva che ha sede presso il Centro Studi e documentazione sui Demani civici e le proprietà collettive dell Università degli Studi di Trento 1. A norma dell art. 42, 1 comma, della costituzione, la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o ai privati. La costituzione repubblicana del 1947 non considera in modo espresso l istituto delle proprietà collettive, intendendo per proprietà collettive i patrimoni e complessi di beni e diritti facenti capo ad una comunità originaria, quali i domini collettivi che gestiscono gli antichi patrimoni agro-silvo-pastorali in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore (art. 34 l. 25 luglio 1952 n.991, legge-montagna). Le ragioni sono storiche e sociali e sono state richiamate in modo magistrale ed appassionato da P. Grossi nel suo Un altro modo di possedere l emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria Milano Del resto, sia nei testi più antichi dei cd. demanialisti che negli scritti degli Autori più moderni, i patrimoni utilizzati e gestiti in modo promiscuo e diretto da parte dell intera comunità territoriale, sono considerati e definiti come una forma di proprietà pubblica in quanto vincolata e destinata ai bisogni primari della popolazione. Vincenzo Cerulli Irelli ritiene che il costituente non abbia inteso escludere la proprietà collettiva come forma una delle forme generali - di appropriazione dei beni ammessa dall ordinamento, ma certo il costituente non ebbe nozione delle forme di proprietà collettiva della terra conosciute dall ordinamento - e di fatti non ve ne è traccia nei lavori preparatori - e fu dunque indotto a confondere collettivo con pubblico in Proprietà pubblica e diritti collettivi (Padova, 1983, pagg.22 e ss.). La natura pubblica di questi patrimoni, del resto, deriva ed è giustificata dalla loro destinazione ad una funzione o servizio pubblico. Si tratta di patrimoni destinati ab origine a soddisfare i bisogni e gli interessi fondamentali di vita e sopravvivenza della comunità di abitanti e come tali essi sono soggetti ad un regime specifico di indisponibilità e di tutela che li ha posti fuori dal regime di commerciabilità di diritto comune. Lo stesso art. 42 cost. riconosce che I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o ai privati dove negli enti si possono comprendere anche gli enti che gestiscono i beni delle comunità locali e in particolare le comunanze, i domini collettivi i soggetti collettivi in genere. Anche l art. 43 cost. dispone che ai fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Tra le comunità di utenti sono comprese anche le comunità di utenti di beni di demanio civico. Paolo Grossi, nella relazione tenuta al Convegno del Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive di Trento nel novembre 1996, sul tema Un diverso modo di possedere, un diverso modo di gestire, qualifica la vera proprietà collettiva come un

2 ordinamento giuridico primario. Riportiamo i passi più interessanti della relazione l domini collettivi come realtà complessa nei rapporti con il diritto statuale in Riv. Dir. agr. 1997, pag. 261 ss. Sul rapporto Diritti collettivi, proprietà collettiva e Costituzione, è molto interessante lo scritto di Andrea Morrone in Archivio Scialoja-Bolla , pagg. 29 ss. 2. Nell ordinamento costituzionale, la proprietà dei beni e diritti, di qualsiasi natura essi siano, fa capo a un soggetto determinato come soggetto titolare: se il soggetto titolare è pubblico (Stato, o ente pubblico di qualsiasi specie, territoriale o non territoriale) la proprietà è pubblica, se il soggetto titolare ed intestatario è un soggetto privato (persona fisica o persona giuridica), la proprietà è privata. Nelle proprietà collettive originarie o domini collettivi, invece, i patrimoni o complessi di beni e diritti fanno capo a titolo originario (non derivativo) ad una comunità o collettività di abitanti residenti in conformità degli antichi statuti, regolamenti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore (art- 34 legge montagna n.991/1952), i beni e diritti non appartengono individualmente a uno o più soggetti ( persone fisiche o giuridiche determinate) ma fanno capo all intera comunità di abitanti insediata ed organizzata stabilmente in un determinato territorio, non differenziata nei suoi componenti, ma costituente una complesso unitario di soggetti e di beni e diritti. In questa forma proprietaria, manca il collegamento diretto fra il bene ed il soggetto titolare, intendendosi per tale un soggetto determinato sia pubblico che privato, individuato come entità singola e differenziata da tutti gli altri individui. I beni o diritti di proprietà collettiva (costituiti dagli antichi patrimoni agro-silvo-pastorali gestiti dalla comunità proprietaria ab origine) appartengono pro indiviso e contestualmente a ciascuno e a tutti i componenti la collettività o comunità di abitanti. Ciascun soggetto membro della comunità o collettività (il civis romano per intenderci) possiede e gestisce il bene per sé e per il gruppo o comunità di cui è parte, tanto che può anche agire in giudizio a difesa del bene del patrimonio collettivo facente capo alla comunità in quanto civis, nella sua qualità di civis, senza bisogno di essere autorizzato dalla comunità. Si diceva un tempo che il civis agiva uti singulus et uti civis. Nel ordinamento giuridico di diritto comune, invece, il bene o diritto (mobile od immobile) fa capo (è intestato) ad un soggetto individuato come soggetto singolo, pubblico o privato. Il bene privato, appartenente ad un singolo soggetto privato (persona fisica o giuridica) costituisce anche la garanzia reale del soggetto titolare, ed, in caso di inadempienza del soggetto titolare, può essere soggetto ad esecuzione coattiva per soddisfare i creditori ( pretium in locum rei). Nulla di tutto questo per quanto attiene gli antichi patrimoni che fanno capo alla comunità di abitanti e che essendo destinati a soddisfare i bisogni primari della comunità, sono soggetti ad un regime giuridico di indisponibilità (sia pure derogabile) e di vincolo di destinazione, di tutela e di imprescrittibilità, che li fa assomigliare molto al regime dei beni del demanio pubblico. E questo costituisce la difficoltà maggiore per il riconoscimento delle proprietà delle comunità di abitanti (domini collettivi) come proprietà costituzionalmente riconosciute e garantite allo stesso livello della proprietà pubblica e privata.

3 Abbiamo pubblicato nel sito la proposta di legge nazionale sul riconoscimento dei domini collettivi predisposta dalla Consulta nazionale della proprietà collettiva che ha sede presso il Centro Studi e documentazione sui Demani civici e le proprietà collettive dell Università degli Studi di Trento, Facoltà di Economia, e che è in corso di presentazione nella presente legislatura.

4 Senato della Repubblica Costituzione della Repubblica Italiana maggio 20121

5 A cura del Servizio dei resoconti e della comunicazione istituzionale, Ufficio delle informazioni parlamentari, dell archivio e delle pubblicazioni del Senato. Le pubblicazioni del Senato sono in vendita presso la Libreria del Senato via della Maddalena 27, Roma e possono essere richieste anche per: posta elettronica: libreria@senato.it telefono: n fax: n Senato della Repubblica T I P O G R A F I A D E L S E N A T O

6 INDICE Princìpi fondamentali (artt. 1-12) Pag. 8 PARTE I Diritti e doveri dei cittadini TITOLO III Rapporti civili (artt ).» 12 TITOLO III Rapporti etico-sociali (artt ) » 18 TITOLO III Rapporti economici (artt ) » 20 TITOLO IV Rapportipolitici(artt.48-54)» 26 PARTE II Ordinamento della Repubblica TITOLO III Il Parlamento » 29 Sezione II Le Camere (artt ).» 29 Sezione II La formazione delle leggi (artt ) » 35 TITOLO III Il Presidente della Repubblica (artt ) » 42

7 4 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA TITOLO III Il Governo Pag. 47 Sezione III Il Consiglio dei ministri (artt ) » 47 Sezione III La pubblica amministrazione (artt )......» 49 Sezione III Gli organi ausiliari (artt ) » 50 TITOLO IV La Magistratura » 51 Sezione II Ordinamento giurisdizionale (artt ).....» 51 Sezione II Norme sulla giurisdizione (artt )....» 55 TITOLO VI Le Regioni, le Provincie, i Comuni (artt )....» 58 TITOLO VI Garanzie costituzionali....» 76 Sezione II La Corte costituzionale (artt ) » 76 Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali (artt ).....» 79 Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII)» 81

8 L Assemblea Costituente, che approvò la Costituzione entrata in vigore il 1º gennaio 1948, era stata eletta il 2 giugno Tale Assemblea era stata prevista dal decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, convertito in legge per effetto della XV disposizione transitoria della Costituzione. Col decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, venivano emanate le norme per la elezione dei deputati all Assemblea Costituente. Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, stabiliva il referendum popolare per la scelta della forma istituzionale dello Stato, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l Assemblea Costituente (2 giugno 1946). Nel citato decreto n. 151 del 1944 fu stabilito che l Assemblea fosse sciolta di diritto il giorno dell entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l ottavo mese dalla sua prima riunione. Detto termine fu prorogato prima al 24 giugno 1947 (L. cost. 21 febbraio 1947, n. 1) e successivamente non oltre il 31 dicembre 1947 (L. cost. 17 giugno 1947, n. 2).

9 6 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

10 COSTITUZIONE (*) DELLA REPUBBLICA ITALIANA IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Vistaladeliberazionedell AssembleaCostituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana; (*) Con le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2: «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (G.U. n. 40 del 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3: «Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione Molise» (G.U. n. 3 del 4 gennaio 1964); 22 novembre 1967, n. 2: «Modificazione dell articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale» (G.U. n. 294 del 25 novembre 1967); 16 gennaio 1989, n. 1: «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all articolo 96 della Costituzione» (G.U. n. 13 del 17 gennaio 1989); 4 novembre 1991, n. 1: «Modifica dell articolo 88, secondo comma, della Costituzione» (G.U. n. 262 dell 8 novembre 1991); 6 marzo 1992, n. 1: «Revisione dell articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (G.U. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre 1993, n. 3: «Modifica dell articolo 68 della Costituzione» (G.U. n. 256 del 30 ottobre 1993); 22 novembre 1999, n. 1: «Disposizioni concernenti l elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l autonomia statutaria delle Regioni» (G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999); 23 novembre 1999, n. 2: «Inserimento dei princìpi del giusto processo nell articolo 111 della Costituzione» (G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999); 17 gennaio 2000, n. 1: «Modifica all articolo 48 della Costituzione concernente l istituzione della circoscrizione Estero per l esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all estero» (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000); 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all estero» (G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001); 18 ottobre 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001); 23 ottobre 2002, n. 1: «Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione» (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002); 30 maggio 2003, n. 1: «Modifica dell articolo 51 della Costituzione» (G.U. n. 134 del 12 giugno 2003); 2 ottobre 2007, n. 1: «Modifica dell articolo 27 della Costituzione, concernente l abolizione della pena di morte» (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007); 20 aprile 2012, n. 1: «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale» (G.U. n. 95 del 23 aprile 2012). NOTA. I numeri riportati, nel testo normativo, fra parentesi quadra, indicano gli articoli della Costituzione correlati.

11 8 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; PROMULGA la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo: PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1. L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29 2,37 1,48 1,51 1, ], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali.

12 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 9 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo [118]; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento [114 e segg., IX]. Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X].

13 10 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138]. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 10. L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

14 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 11 La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici [26] (1). Art. 11. L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. (1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967).

15 12 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I RAPPORTI CIVILI Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell autorità giudiziaria [111 6, 7 ] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [25 3 ]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [27 3 ]. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

16 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 13 Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [13, ]. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria [111 6 ] con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [120 1, XIII 2 ]. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [35 4 ].

17 14 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20]. Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d una associazione od istituzione non possono

18 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15 essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [8, 19]. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria [111 6 ] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s intende revocato e privo d ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

19 16 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [102]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

20 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 17 Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [13 2 ]. Art. 26. (1) L estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [10 4 ]. Art. 27. (2) La responsabilità penale è personale. L imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [13 4 ]. Non è ammessa la pena di morte. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, se- (1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio») (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967). (2) Articolo modificato con la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 («Modifica all articolo 27 della Costituzione, concernente l abolizione della pena di morte») («Gazz. Uff. n. 236 del 10 ottobre 2007).

21 18 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA condo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [97 2 ]. TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare. Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

22 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 19 Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo [37]. Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 33. L arte e la scienza sono libere e libero ne è l insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un

23 20 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l abilitazione all esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. TITOLO III RAPPORTI ECONOMICI Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori.

24 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 21 Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell interesse generale, e tutela il lavoro italiano all estero. Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [3 1 ]. Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

25 22 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L assistenza privata è libera. Art. 39. L organizzazione sindacale è libera [18]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

26 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 23 Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41. L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43]. Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [44, 47 2 ]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

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