Efficienza e certificazione energetica degli edifici: i nuovi requisiti

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1 Marco Casini Efficienza e certificazione energetica degli edifici: i nuovi requisiti G.U. n. 162 del 15 luglio 2015 S.O. n. 39 Le nuove metodologie di calcolo I nuovi schemi di relazione tecnica di progetto APE 2015: le nuove linee guida

2 INDICE Introduzione Il recepimento della Direttiva 2010/31/UE Le nuove metodologie di calcolo e i nuovi requisiti Il DM 26 Giugno nuovi requisiti Campo di applicazione Interventi di nuova costruzione Ristrutturazioni importanti di primo livello Ristrutturazioni importanti di secondo livello Riqualificazioni energetiche Nuovi criteri e metodologie di calcolo La prestazione energetica degli edifici Metodologie di calcolo Prescrizioni e requisiti Nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di 1 livello Ristrutturazioni importanti di 2 livello e riqualificazioni energetiche Edifici a energia quasi zero I nuovi schemi di riferimento per la Relazione tecnica Il DM 26 Giugno relazione tecnica Contenuti Sanzioni Il nuovo Attestato di prestazione energetica degli edifici Il DM 26 Giugno linee guida Campo di applicazione e casi di esenzione Calcolo delle prestazioni e classificazione degli immobili Il nuovo modello di Attestato di prestazione energetica Obiettivi e contenuti Il nuovo format Prestazione energetica globale e comparazione degli immobili Prestazione energetica invernale ed estiva dell involucro edilizio Le raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni Disposizioni in caso di vendita e locazione Obblighi di produzione dell'ape Clausola informativa Allegazione al contratto Offerta e trattative Controlli da parte dei Notai... 75

3 6 INDICE 4.6. Modalità di svolgimento del servizio di certificazione energetica Sanzioni DM Sviluppo Economico 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici Art. 1. Ambito di intervento e finalità Art. 2. Definizioni Art. 3. Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici Art. 4. Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici Art. 5. Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti Art. 6. Funzioni delle Regioni e delle Province autonome Art. 7. Strumenti di calcolo Art. 8. Abrogazioni e disposizioni finali Art. 9. Entrata in vigore ALLEGATO 1 - CRITERI GENERALI E REQUISITI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI 1. Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e per la loro classificazione in base alla destinazione d'uso La prestazione energetica degli edifici Classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni Ristrutturazioni importanti Riqualificazioni energetiche Deroghe Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica Ambito di applicazione Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto Prescrizioni Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello. requisiti degli edifici a energia quasi zero Ambito di applicazione Prescrizioni Requisiti Edifici a energia quasi zero Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello Ambito di applicazione Requisiti e prescrizioni Requisiti e prescrizioni specifici per gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica Ambito di applicazione Requisiti e prescrizioni per gli interventi sull'involucro Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici Impianti di climatizzazione invernale Impianti di climatizzazione estiva Impianti tecnologici idrico sanitari... 99

4 INDICE Impianti di illuminazione Impianti di ventilazione Quadro di sintesi Prescrizioni, requisiti e verifiche in funzione della tipologia di intervento Appendice A - Descrizione dell'edificio di riferimento e parametri di verifica 1. Parametri dell'edificio di riferimento Parametri relativi al fabbricato Parametri relativi agli impianti tecnici Servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria e produzione di energia elettrica in situ Fabbisogni energetici di illuminazione Fabbisogni energetici di ventilazione Altri parametri per le verifiche di legge Coefficiente medio globale di scambio termico Area solare equivalente estiva Appendice B - Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione e- nergetica 1. Valori dei parametri caratteristici degli elementi edilizi e impianti tecnici negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica Elementi edilizi Impianti tecnici Requisiti Requisiti per generatore di calore a combustibile liquido e gassoso Requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere ALLEGATO 2 - NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DM Sviluppo Economico 26 giugno 2015 Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici Art. 1. Ambito di intervento e finalità Art. 2. Relazioni tecniche di progetto Art. 3. Disposizioni finali ed entrata in vigore ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 8 DEL DLGS 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici ad energia quasi zero Informazioni generali Fattori tipologici dell'edificio (o del complesso di edifici) Parametri climatici della località Dati tecnici e costruttivi dell'edificio (o del complesso di edifici) e delle relative strutture Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva Informazioni generali e prescrizioni Dati relativi agli impianti Impianti termici Impianti fotovoltaici Impianti solari termici Impianti di illuminazione

5 8 INDICE 5.5 Altri impianti Principali risultati dei calcoli Elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla normativa vigente Documentazione allegata (obbligatoria) Dichiarazione di rispondenza ALLEGATO 2 - RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 8 DEL DLGS 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI Riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello. Costruzioni esistenti con riqualificazione dell'involucro edilizio e di impianti termici Informazioni generali Fattori tipologici dell'edificio (o del complesso di edifici) Parametri climatici della località Dati tecnici e costruttivi dell'edificio (o del complesso di edifici) e delle relative strutture Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva Informazioni generali e prescrizioni Dati relativi agli impianti Impianti termici Impianti fotovoltaici Impianti solari termici Impianti di illuminazione Altri impianti Principali risultati dei calcoli Elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla normativa vigente Documentazione allegata (obbligatoria) Dichiarazione di rispondenza ALLEGATO 3 - RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 8 DEL DLGS 19 AGOSTO 2005, N. 192, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI Riqualificazione energetica degli impianti tecnici Informazioni generali Fattori tipologici dell'edificio (o del complesso di edifici) Parametri climatici della località Dati tecnici e costruttivi dell'edificio (o del complesso di edifici) e delle relative strutture Climatizzazione invernale Climatizzazione estiva Informazioni generali e prescrizioni Dati relativi agli impianti Impianti termici Impianti fotovoltaici Impianti solari termici Impianti di illuminazione Altri impianti Principali risultati dei calcoli Elementi specifici che motivano eventuali deroghe a norme fissate dalla normativa vigente

6 INDICE 9 8. Documentazione allegata (obbligatoria) Dichiarazione di rispondenza DM Sviluppo Economico 26 giugno 2015 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Art. 1 Finalità e campo di applicazione Art. 2 Definizioni Art. 3 Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici Art. 4 Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici Art. 5 Monitoraggio e controlli Art. 6 Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica Art. 7 Informazione e supporto Art. 8 Disposizioni finali Art. 9 Copertura finanziaria Art. 10 Entrata in vigore ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA NAZIONALI PER L'ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGE- TICA DEGLI EDIFICI Finalità e campo di applicazione Prestazione energetica degli immobili: aspetti generali Prestazione energetica e servizi energetici Procedure per la determinazione della prestazione energetica degli immobili Procedura di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato Procedura di calcolo da rilievo sull'edificio Criteri per l'applicazione delle procedure di calcolo Metodi di calcolo Metodo di calcolo di progetto Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio Rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva) Metodo semplificato Caratteristiche degli applicativi informatici Classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo Altri indicatori presenti nell'ape Prestazione energetica invernale ed estiva dell'involucro edilizio Comparazione della prestazione energetica degli immobili Prestazione degli impianti tecnici Attestato di prestazione energetica Format di Attestato di prestazione energetica Annunci commerciali Procedura di attestazione della prestazione energetica degli edifici Modalità di svolgimento del servizio di attestazione della prestazione energetica Informativa del soggetto certificatore Incarico del soggetto certificatore Servizio di attestazione della prestazione energetica di edifici di nuova costruzione

7 10 INDICE Servizio di attestazione della prestazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti Obbligo di registrazione dell'attestato di prestazione energetica Monitoraggio e controlli Criteri di controllo della qualità del servizio di certificazione energetica Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) Appendice A - Casi di esclusione dall'obbligo di dotazione dell'ape Appendice B - Format di Attestato di Prestazione Energetica (APE) Appendice C - Format di indicatore per gli annunci commerciali Appendice D - Format di Attestato di Qualificazione Energetica

8 INTRODUZIONE Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 dei tre ultimi decreti attuativi previsti dal DLgs n. 192/2005 si completa finalmente - a distanza di due anni dalla entrata in vigore della Legge 90/ il quadro di riferimento nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici dando così piena attuazione a quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE. Nel recepire le prescrizioni della Direttiva 2010/31/UE il DLgs 192/2005, come modificato dalla legge 90/2013, prevedeva, infatti, che con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i ministeri competenti, fossero: definiti la metodologia di calcolo e i nuovi requisiti minimi in sostituzione di quelli già disciplinati dal DPR 59/2009 (art. 4, comma 1, lett. a e b); predisposto l adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante Linee guida nazionali sulla certificazione energetica degli edifici (art. 6, comma 12) definiti i nuovi schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici (art. 8, comma 1). I tre nuovi decreti ministeriali del 26 giugno 2015 si aggiungono ai due decreti del Presidente della Repubblica 74/2013 e 75/2013 disciplinanti rispettivamente le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l indipendenza degli esperti e degli orga-

9 12 INTRODUZIONE nismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. TABELLA Quadro di riferimento dei decreti attuativi previsti dal DLgs 192/2005 così come modificato dalla L 90/2013 Decreto attuativo Oggetto Riferimento DLgs 192/05 DM 26 GIUGNO 2015 (GU , 162) Sostituzione con abrogazione del DPR 59/2009 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. Art. 4, comma 1, lett. a e b DM 26 GIUGNO 2015 (GU , 162) Sostituzione dello Schema di relazione di cui all all. E, DLgs 192/2005 DM 26 GIUGNO 2015 (GU , 162) Adeguamento del DM 26 giugno 2009 DPR 74/2013 (GU , 149) DPR 75/2013 (GU , 149) Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/2005 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera c), del DLgs 192/2005 Art. 8, comma 1 Art. 6, comma 12 Art. 4, comma 1 bis Art. 4, comma 1 bis

10 INTRODUZIONE 13 Il quadro di riferimento normativo in materia di efficienza energetica degli edifici è inoltre completato dai seguenti provvedimenti: Legge 9 gennaio 1991, n Norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell energia, di risparmio e- nergetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia DPR 26 agosto 1993, n Norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. DLgs 30 maggio 2008, n Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE DLgs 3 marzo 2011, n Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. DLgs 4 luglio 2014, n Attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

11 Estratto dal CAPITOLO 1 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

12 1 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE L'Italia ha recepito la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (cosiddetta Direttiva EPB) con la legge 3 agosto 2013, n. 90 (GU n. 181 del 3 agosto 2013) di conversione con modificazioni del Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, con cui è stato integrato e modificato l articolato del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192 recante l'attuazione della precedente direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento e- nergetico nell'edilizia. Il recepimento della direttiva EPB ha introdotto importanti novità in materia di prestazioni energetiche degli edifici derivanti dagli impegni assunti dall'unione europea in materia di cambiamenti climatici, risparmio energetico e promozione delle fonti energetiche rinnovabili, rafforzando ulteriormente le disposizioni previste dalla precedente direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell edilizia. In particolare, le principali novità introdotte dalla legge 90/2013 riguardano: l estensione del campo di applicazione del DLgs 192/2005 a tutti gli edifici, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti senza alcun vincolo circa la metratura minima dell immobile (prima fissata in 1000 m²). Un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo) insistono su oltre il 25% della superficie dell involucro dell intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono (rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell impermeabilizzazione delle coperture). l adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto di aspetti quali le caratteristiche termiche dell edificio, degli impianti di climatizzazione e di pro-

13 16 CAPITOLO 1 duzione di acqua calda, dei sistemi di cogenerazione dell elettricità, degli impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento urbano o collettivo; la determinazione, in conformità alla nuova metodologia di calcolo, di requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi durante il ciclo di vita economico stimato dell edificio. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi a- gli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, saranno riveduti ogni 5 anni; l introduzione della definizione di edifici a energia quasi zero e l individuazione di una strategia per il raggiungimento degli obiettivi attraverso la predisposizione di un Piano nazionale: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018; la sostituzione dell Attestato di certificazione energetica (ACE) con il nuovo Attestato di prestazione energetica (APE) ora esteso anche ai casi di locazione di un edificio o di un unità immobiliare e agli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione; l obbligo di rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell art. 47 di cui al DPR 445/2000 tutti i documenti attestanti le prestazioni energetiche degli edifici; l introduzione di sanzioni severe per la non applicazione delle procedure previste dal decreto. L'entrata in vigore dei tre nuovi decreti attuativi del 26 giugno 2015, prevista a partire dal 1 ottobre 2015, consentirà di dare piena attuazione alle modifiche apportate al DLgs 192/2005 dalla legge 90/2013 per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, allineando così l Italia agli standard comunitari in materia di efficienza energetica degli edifici. Negli stessi giorni in cui venivano pubblicati i decreti attuativi, l''unione europea ha invece avviato una consultazione pubblica, che sarà aperta fino al 31 ottobre 2015, per la valutazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Ai sensi dell'art. 19 della Direttiva, la Commissione è tenuta ad effettuare tale valutazione entro la fine del 2016, con l assistenza di un Comitato di rappresentanti degli Stati membri. L obiettivo della consultazione è quello di interpellare i soggetti interessati alla revisione della Direttiva e valutare se essa abbia raggiunto i suoi obiettivi. La consultazione esaminerà anche le questioni in relazione alla Smart Finance per Edifici Intelligenti e le interazioni della Direttiva con altri settori

14 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE 17 della politica energetica. Alla consultazione possono partecipare enti pubblici, organizzazioni private, associazioni industriali, PMI, società di consulenza e altri soggetti e cittadini interessati. La valutazione fa inoltre seguito alla comunicazione della Commissione europea sull efficienza energetica del luglio 2014, secondo la quale le misure supplementari che saranno introdotte per migliorare l efficienza energetica dovrebbero in primo luogo riguardare gli edifici e i prodotti, se si vogliono compiere progressi entro il La Commissione europea ha stimato che la Direttiva ridurrà i consumi e- nergetici totali dell'ue del 5-6% entro il 2020 e creerà fra e posti di lavoro. Tuttavia gli investimenti a favore dell'efficienza energetica e dell utilizzo di energie rinnovabili nell'edilizia effettuati negli ultimi anni non sono ancora sufficienti. Questi investimenti hanno assunto un'importanza strategica per l'ue, considerando le forti importazioni di energia (nel 2012 l'unione Europea ha importato il 55% del fabbisogno energetico, per un valore di 400 miliardi di euro), la volatilità dei prezzi dell'energia e la necessità di definire obiettivi più ambiziosi per affrontare i cambiamenti climatici entro il La politica dell UE per l efficienza energetica e le energie rinnovabili stimola la ripresa economica e promuove la crescita e la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. Tale politica è quindi importante per la competitività del settore edilizio ed è parte integrante della visione a lungo termine dell UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definita nella strategia Europa 2020.

15 Estratto dal CAPITOLO 2 LE NUOVE METODOLOGIE DI CALCOLO E I NUOVI REQUISITI

16 2 LE NUOVE METODOLOGIE DI CALCOLO E I NUOVI REQUISITI 2.1. IL DM 26 GIUGNO NUOVI REQUISITI Il primo decreto ministeriale (c.d. Decreto requisiti minimi) riguarda l'aggiornamento delle metodologie di calcolo, delle prescrizioni e dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, ivi incluso l utilizzo delle fonti rinnovabili, di cui al DPR 59/2009 ora abrogato. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito del recepimento della Direttiva 2010/31/Ue avvenuto con le modifiche apportate al DLgs 192/2005 dalla legge 90/2013. Il decreto si compone di 9 articoli, 2 allegati e 2 appendici: l'allegato 1 contiene, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto, i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici; l'allegato 2 contiene, ai sensi dell'art. 2 del decreto, le norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici; l'appendice A contiene, ai sensi dell'allegato 1, capitolo 3, la descrizione dell edificio di riferimento e i parametri di verifica; l'appendice B, contiene, ai sensi dell'allegato 1, capitolo 4, i requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica. Rispetto ai requisiti previsti dal DPR 59/2009, il nuovo decreto introduce importanti novità in ed in particolare: una modifica del campo di applicazione delle prescrizioni e dei requisiti di efficienza energetica previsti dal DLgs 192/2005; l'introduzione di una nuova metodologia di calcolo delle prestazioni e- nergetiche;

17 20 CAPITOLO 2 l'introduzione di nuove prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari; un innalzamento degli standard minimi da rispettare. Obiettivo del decreto è quello di promuovere il miglioramento dell efficienza energetica degli edifici nuovi ed esistenti, fino al conseguimento di edifici a energia quasi zero, attraverso l introduzione in fase di progettazione e ristrutturazione degli edifici stessi di requisiti di qualità riguardanti l involucro, gli impianti e le fonti rinnovabili, finalizzati al conseguimento dei livelli di prestazione ottimale in funzione dei costi. Con l'entrata in vigore del decreto sono soppressi i seguenti allegati del DLgs 192/2005: Allegato C, Requisiti energetici degli edifici; Allegato H, Valore minimo del rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli; Allegato L, Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici; Allegato M, Norme tecniche CAMPO DI APPLICAZIONE La prima grande novità introdotta dal decreto ministeriale riguarda il campo di applicazione dei requisiti in materia di efficienza energetica degli edifici. Il DLgs 192/2005 prevede una applicazione graduale dei requisiti e delle prescrizioni in relazione al tipo di intervento edilizio. In particolare, fino alla entrata in vigore del nuovo decreto erano previsti i seguenti gradi di applicazione: una applicazione integrale a tutto l edificio nel caso di: - interventi di nuova costruzione; - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m²; - demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m²; una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell edificio, nel caso che l ampliamento risultasse volumetricamente superiore al 20% dell intero edificio esistente;

18 24 CAPITOLO 2 teressino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell edificio; gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti NUOVI CRITERI E METODOLOGIE DI CALCOLO La prestazione energetica degli edifici Il nuovo decreto consente la piena applicazione della definizione di prestazione energetica degli edifici introdotta dalla Direttiva 2010/31/UE e riportata nel DLgs 192/2005 come modificato dalla legge 90/2013. In particolare, ai sensi della lettera c) del DLgs 192/2005 per "prestazione energetica di un edificio" si intende la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio quali la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Per energia primaria si intende l'energia derivante da una fonte presente in natura e che non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di e- nergia. Rientrano in questa classificazione sia le fonti rinnovabili (quali ad esempio l'energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, l'energia delle biomasse) che le fonti esauribili, come i combustibili direttamente utilizzabili (petrolio grezzo, gas naturale, carbone) o l'energia nucleare. Le fonti di energia primaria si differenziano dalle fonti di energia secondaria in quanto queste ultime possono essere utilizzate solo a valle di una trasformazione di energia (come la benzina, in seguito a raffinazione chimica, l'energia elettrica o l'idrogeno). Il ricorso al consumo totale di energia primaria per la misurazione della prestazione energetica degli edifici risulta necessario per poter confrontare consumi energetici di natura differente e quindi consentire il confronto con i limiti di legge o tra i diversi edifici. A parità di fabbisogno energetico gli edifici possono infatti consumare energia primaria in quantità molto diverse fra loro in funzione delle modalità di produzione dell'energia.

19 40 CAPITOLO 2 (H T ) si effettua per la medesima porzione della copertura; - se l intervento riguarda una porzione della parete verticale opaca dell edificio esposta a nord, la verifica del coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H T ) si effettua per l intera parete verticale opaca esposta a nord. TABELLA 2.9 Valori limite del coefficiente globale di scambio termico H T (W/m2K) - Appendice A. Numero riga Tipologia di intervento ZONA CLIMATICA A e B C D E F 4 Ampliamenti e Ristrutturazioni importanti di 2 livello per tutte le tipologie edilizie 0,73 0,70 0,68 0,65 0, EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO Con il termine "Edifici ad Energia Quasi Zero" (nearly Zero Energy Buildings, nzeb) si vuole indicare generalmente una categoria di edifici ad elevatissima prestazione energetica, caratterizzati da un fabbisogno energetico annuo molto basso o quasi nullo, coperto interamente, o in misura molto significativa, da energia da fonti rinnovabili, compresa l energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. La dicitura "energia zero" fa quindi riferimento al fatto che tali edifici non debbano ricorrere all'utilizzo di combustibili fossili (gas, gasolio, carbone, ecc.), o all'energia elettrica proveniente dalla rete, per far fronte ai loro bisogni energetici, caratterizzandosi, pertanto, per un consumo di energia primaria non rinnovabile pari a zero. Poiché gli edifici sono normalmente allacciati ad una rete esterna (gridconnected) di fornitura di energia (elettricità e gas), e in considerazione della natura discontinua delle fonti di energia rinnovabile (disponibili solo per alcuni momenti della giornata), ciò che è pari a zero non è in realtà il consumo di energia primaria non rinnovabile, ma il bilancio tra l'energia primaria prelevata e quella autoprodotta, consumata direttamente o immessa in rete. Pertanto, si parla più comunemente, e correttamente, di "edifici a e- nergia netta pari a zero (Net Zero Energy Buildings): l energia prodotta in

20 LE NUOVE METODOLOGIE DI CALCOLO E I NUOVI REQUISITI 41 eccesso dal sistema viene ceduta alla rete di distribuzione elettrica che a sua volta fornisce all utenza l energia necessaria in caso di autoproduzione insufficiente nei momenti sfavorevoli (di notte o in situazioni di scarso irraggiamento solare). Indipendentemente dal modello preso a riferimento, la progettazione e realizzazione di un edificio ad energia zero richiede un approccio globale volto a favorire un utilizzo razionale dell'energia mediante la riduzione dei fabbisogni, l'installazione di impianti ad alta efficienza e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile attraverso un bilanciamento ottimale di misure di tipo passivo (che interessano quindi principalmente variabili architettoniche, morfologiche e di tecnologia edilizia) e di tipo attivo (inerenti cioè il funzionamento di impianti tecnologici), consentendo di ottenere le migliori condizioni di comfort, un corretto impiego di risorse e un ridotto insieme di impatti sull'ecosistema recettore. In particolare, l'obiettivo di contenimento dei consumi energetici deve essere perseguito a tre differenti livelli: ad un livello tipologico, relativo alla forma e all'orientamento degli edifici, al posizionamento e al dimensionamento delle aperture e alla distribuzione degli spazi; ad un livello tecnico-costruttivo, concernente le caratteristiche termoigrometriche dell'involucro edilizio; ad un livello tecnologico, inerente le scelte impiantistiche e l'utilizzo di fonti rinnovabili. A fronte della definizione generale di Edificio ad energia quasi zero, il nuovo DM 26 giugno 2015 stabilisce i requisiti da rispettare. In particolare, vengono definiti edifici a energia quasi zero tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui siano contemporaneamente rispettati (Appendice 1, par 3.4): tutti i requisiti energetici previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3 del decreto requisiti minimi, determinati con i valori vigenti dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici. gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all Allegato 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 vigenti dal 1 gennaio Il DLgs 192/2005, art. 4-bis, prevede che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere

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