Ulteriori chiarimenti riguardanti le condizioni da far valere da parte dei c.d. lavoratori salvaguardati

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1 Messaggio ITAL-Uil n /TEC del 9 agosto 2012 Area Assistenza e Tutela Ai Coordinatori regionali ITAL - Uil A tutti gli Uffici di Patronato delle CSP Uil e delle UR Uil Oggetto: Ulteriori comunicazioni e indicazioni sulla vicenda salvaguardati/esodati. Torniamo sulla vicenda riguardante i c.d. lavoratori salvaguardati per fornire ulteriori comunicazioni e indicazioni, soffermandoci in particolare su alcune questioni di carattere previdenziale sulle quali siamo ancora in attesa dei dovuti chiarimenti da parte dell Inps, nonostante quanto emerso nel messaggio Inps n , caricato sul sito internet dell Istituto il 3 agosto scorso e all indomani reso indisponibile in quanto, come si è appreso da successive notizie di stampa, per alcuni aspetti si sono resi necessari ulteriori approfondimenti con il Ministero del lavoro. Ricapitolando le informazioni già fornite con i nostri precedenti messaggi, ci soffermeremo in particolare sulle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge Monti-Fornero (6 dicembre 2011) e alle quali occorrerà fare riferimento per la gestione dei primi salvaguardati di cui al Decreto del 1 giugno 2012 e dei successivi salvaguardati di cui al Decreto legge 95/2012. A tale ultimo riguardo facciamo presente che il 7 agosto scorso è stata approvata la legge di conversione del predetto Decreto legge sulla c.d. spending review che, com è noto, contiene la misura di carattere previdenziale relativa all allargamento della platea di coloro che possono avvalersi della previgente disciplina pensionistica. In relazione al secondo gruppo dei potenziali salvaguardati occorrerà comunque attendere l emanazione del relativo decreto attuativo. Al fine di facilitare gli Uffici nell individuazione e gestione delle diverse situazioni di salvaguardia previste dalla norma di legge, abbiamo predisposto 2 tabelle, una per i primi , l altra per gli ulteriori (vedi allegati in calce al messaggio). Nelle suddette tabelle vengono riassunti, per ciascuna tipologia, i le condizioni e i requisiti richiesti; il contingente numerico per ciascuna tipologia; le relative modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri ordinatori per il relativo monitoraggio e la conseguente certificazione del diritto. Ulteriori chiarimenti riguardanti le condizioni da far valere da parte dei c.d. lavoratori salvaguardati Lavoratori in mobilità ordinaria L Inps nel messaggio citato in premessa ha precisato analogamente a quanto avvenuto in passato - che gli eventuali periodi di sospensione dell indennità di mobilità (ad esempio per rapporto di lavoro a termine o parziale) successivi al 24 luglio 2012 (data di entrata in vigore del decreto 1/6/2012) non potranno essere

2 considerati ai fini del prolungamento del periodo entro il quale dovranno essere perfezionati requisiti per il diritto a pensione. Lavoratori in assegno straordinario (non titolari della prestazione al ) Per i titolari di assegno straordinario da data successiva al si evidenzia che i potenziali beneficiari della deroga potrebbero non risultare inseriti nelle liste SICO-Salvaguardati messe a disposizione delle sedi periferiche dell Inps da parte della Direzione Generale dell istituto previdenziale (vedi anche nostro messaggio del contenente in allegato il messaggio Inps n del 20/07/2012). Per questi lavoratori che potrebbero non ricevere la lettera da parte dell Inps sarà pertanto cura degli uffici segnalare alla sede Inps tale evenienza, previa verifica della posizione assicurativa. Sulla particolare questione riguardante i lavoratori che non raggiungono i 62 anni di età durante il periodo di permanenza presso il Fondo di Solidarietà torneremo con apposite comunicazioni. Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari Per i lavoratori destinatari della lettera d) del decreto 1 giugno 2012 prosecutori volontari sottolineiamo quanto segue. L Inps con messaggio n del ha precisato che, in caso di ricongiunzione verso l Inps di versamenti volontari presenti presso altri Enti previdenziali, i contributi ricongiunti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli obbligatori versati nella gestione accentrante e quindi gli stessi perdono la loro originaria natura e sono valutati ai fini pensionistici secondo la normativa vigente nella gestione accentrante. In queste situazioni si resterebbe pertanto esclusi dalla salvaguardia. Analogamente a quanto precisato dall Inps per l applicazione di precedenti deroghe l Istituto previdenziale non considera utili ai fini della deroga le autorizzazioni ai versamenti volontari ad integrazione di periodi di part-time (Dlgs 564/1996) né quelle per periodi di sospensione dal lavoro (es. aspettative non retribuite). Lavoratori di cui alle lettere e); f); g) e h) del Decreto 1 giugno 2012 Ricordiamo che rientrano in tali tipologie i seguenti lavoratori: dipendenti pubblici, esonerati dal servizio; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi Per tali lavoratori vi ricordiamo gli adempimenti legati alla presentazione delle istanze alle DTL competenti. Vi rimandiamo pertanto al messaggio /TEC ricordandovi la scadenza del 21 novembre p.v. così come precisato nella circolare ministeriale del (vedi allegato al predetto messaggio /TEC). A breve verranno inseriti dal nostro CED apposite voci statistiche per la rilevazione di questa attività. Analogamente verranno inserite specifiche voci per quanto attiene gli interventi sulle posizioni assicurative dei lavoratori salvaguardati anche al fine di registrare gli interventi di segnalazione all Inps per i lvoratori che non hanno ricevuto la lettera dell Inps. Ulteriori precisazioni in tema di diritto a pensione dei salvaguardati che applicano la previgente disciplina pensionistica (regole alla data del ) Ribadiamo che ai fini della verifica dei requisiti previsti dalla previgente disciplina pensionistica in materia di diritto/decorrenza della pensione di vecchiaia/anzianità occorre tenere conto anche delle seguenti disposizioni che restano tuttora operanti per i lavoratori salvaguardati (sia per coloro che rientreranno nei sia per gli ulteriori ). Ricordiamo che la salvaguardia di cui alla legge 214/2011 e successive modificazioni opera fino al 2019 in relazione allo specifico stanziamento di spesa.

3 Adeguamento degli incrementi alla speranza di vita Dal 2013 (per coloro che maturano i vecchi requisiti a decorrere dal ) va tenuto conto dell aumento dei 3 mesi per incremento della speranza di vita e degli ulteriori aumenti previsti tempo per tempo. Questi aumenti comportano dal 2013 l aumento dell età prevista per l accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità utilizzando il sistema delle cosiddette quote (dal 2013 Quota 97,3 fermo restando un età minima di 61 anni e 3 mesi e Quota 98,3 con età minima di 62 anni e 3 mesi rispettivamente per dipendenti/autonomi). Resta ancora da chiarire definitivamente se troverà conferma l interpretazione dell Inps secondo cui le nuove disposizioni introdotte dalla legge 214/2011 in materia di aspettativa di vita dovranno essere applicate anche a coloro che, secondo la previgente disciplina, maturano il diritto a pensione di anzianità con 40 a prescindere dall età. Su tale questione abbiamo già espresso le nostre riserve che sono all attenzione della nostra consulenza legale. ANNO INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA mesi mesi (7) mesi (11) Età pensione di vecchiaia donne settore privato Per quanto attiene la pensione di vecchiaia delle donne (Fpld; Fondi sostitutivi/lav. autonome) resta operante (nell ambito della disciplina previgente), dal 2014, anche l aumento di 1 mese dell età pensionabile di cui al D.L 98/2011 (a tale proposito vedi nostro messaggio n /TEC). Dunque a partire dal 1 gennaio 2014, per le lavoratrici dipendenti salvaguardate, l età pensionabile fissata a 60 anni e già aumentata in relazione all aspettativa di vita (3 mesi dal 2013) è incrementata di 1 mese (60 anni + 1 mese + 3 mesi). Nel 2015 l incremento sarà di ulteriori due mesi, di ulteriori tre mesi nel 2016, di ulteriori quattro mesi nel 2017, di ulteriori cinque mesi nel 2018, di ulteriori 6 mesi nel 2019, tenendo sempre presente gli aumenti per aspettativa di vita. Con la tabella che segue viene evidenziato, in base alla data di nascita della lavoratrice, l aumento di cui sopra cumulato con l aumento per aspettativa di vita. La tabella è limitata all anno 2019.

4 Anno INNALZAMENTO ETA PENSIONABILE DELLE DONNE DEL SETTORE PRIVATO coordinato con incremento età pensionabile in relazione all aumento dell aspettativa di vita Nata entro il INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA (A) Aument o ETA Legge 111 e 148 del 2011 (B) INCREMENTO CUMULATO (Legge 111 e 148 del 2011) (C) ETA PER DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA PRIMA DECORRENZA UTILE (Ulteriore attesa per finestra di uscita) DEC. PENS. FPLD E FONDI SPECIALI DEC. PENS. GEST. SPEC. LAV.AUTONOMI (Cd/Cm; Art; Comm) mesi mesi 60 e 3 mesi mesi mesi mese 1 mese 60 e 4 mesi mesi mesi mesi (B+C) 3 mesi 60 anni e 6 mesi mesi 62 anni mesi (7) 3 mesi (B+C) 6 mesi 61 anni e 1 mese mese mesi mesi (B+C) 10 mesi 61 anni e 5 mesi mesi mesi mesi (B+C) 15 mesi 61 anni e 10 mesi mesi mesi mesi (11) 6 mesi (B+C) 21 mesi 62 anni + 8 mesi mesi mesi *L incremento di 4 mesi su età e quota è solo un ipotesi di incremento della speranza di vita che potrebbe subire variazioni per effetto delle valutazioni dell ISTAT che dovrà fornire nei tempi previsti dalla legge. Posticipo della finestra pensioni di anzianità con 40 anni a prescindere dall età Per quanto riguarda la decorrenza delle pensioni di anzianità con 40 anni a prescindere dall età - il cui diritto si matura dal 2012 occorre tenere in debito conto gli aumenti già disposti con il richiamato dl 98 del 2011 (1 mese in più dal 2012, 2 mesi in più per il 2013 e 3 mesi in più dal 2014). Per cui le finestre mobili saranno le seguenti: Anno di perfezionamento dei 40 anni di contributi Finestre mobili posticipate* mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti (lavoratori dipendenti); 19 mesi (lavoratori autonomi) 2013: 14 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti (lavoratori dipendenti); 20 mesi (lavoratori autonomi) Dal mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti (lavoratori dipendenti); 21 mesi (lavoratori autonomi). *La legge 111/2011 ha previsto che il posticipo non si applica - nel limite di unità ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il e che maturino i requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione dell indennità e ai titolari di assegno straordinario al Rilevazione statistica A breve verranno inseriti dal nostro CED apposite voci statistiche per la rilevazione dell attività svolta dagli uffici. A fianco delle specifiche voci riguardanti le 4 tipologie di istanze alla DTL verranno inserite specifiche voci per quanto attiene gli interventi sulle posizioni assicurative dei lavoratori salvaguardati anche al fine di

5 registrare tutti gli interventi di segnalazione all Inps ed in particolare quelli relativi ai lavoratori che non hanno ricevuto la lettera dell Ente previdenziale ma che potranno rientrare tra i potenziali beneficiari. Fraterni saluti. Area Assistenza e Tutela ITAL Uil Michele Zerillo

6 TIPO PRIMI SALVAGUARDATI CONDIZIONI Numero stabilito dal DM 1/6/20 12 Criteri Ordinatori per il monitoraggio * Mobilità ordinaria *Mobilità lunga *Fondi di solidarietà Prosecutori volontari Lavoratori esonerati Genitori in congedo straordinario lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011 Data cessazione attività entro il 4/12/2011 Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità(art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991) lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011 Data cessazione attività entro il 4/12/2011 TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 nonchè Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l accesso alla prestazione risulta autorizzato dall INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011 non rioccupati dopo l autorizzazione con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011; decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l istituto dell esonero dal servizio di cui all articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151 In congedo al 31/10/2011 beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo esonero 150 prossimità al diritto a pensione Lavoratori cessati (cd esodati) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-terdel codice di procedura civile; in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale Data cessazione entro il 31/12/2011 Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro Decorrenza massima pensione entro il 6/12/ TOTALE * Rientrano anche i lavoratori che fanno parte dei cd 10mila già salvaguardati dalla dall articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 ( cd. finestra mobile ). Tali lavoratori fermo restando il contingente numerico massimo di possono avvalersi della suddetta deroga riguardante la finestra mobile una volta che saranno rientrati nella salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui alla legge 214 (Manovra Monti Fornero)

7 TIPO ULTERIORI SALVAGUARDATI CONDIZIONI NUMERO Mobilità ordinaria Mobilità lunga Fondi di solidarietà * Prosecutori volontari Lavoratori cessati (cd esodati) Accordi stipulati in sede governativa finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorchè al i lavoratori non risultino cessati e collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Per mobilità ordinaria perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell indennità Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l accesso alla prestazione risulta autorizzato dall INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età. Lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011 non rioccupati dopo l autorizzazione con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011. Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014 Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale Data cessazione entro il 31/12/2011 Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro Decorrenza massima pensione entro il 6/12/ Ulteriori unità* - - TOTALE *Per questa categoria di lavoratori il dl 95 non modifica alcuna condizione da far valere rispetto ai ma ne amplia solo la platea aggiungendo un ulteriore contingente di 1600 unità

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