La partecipazione dei Comuni all accertamento delle entrate erariali. Le segnalazioni qualificate.

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1 La partecipazione dei Comuni all accertamento delle entrate erariali. Le segnalazioni qualificate. Avv. Maurizio Fogagnolo Aosta, 14 settembre 2016

2 La partecipazione dei Comuni all accertamento delle entrate erariali. Le segnalazioni qualificate. di Fogagnolo Maurizio La presente dispensa è stata utilizzata in occasione della giornata formativa che si è svolta ad Aosta il 14 settembre La pubblicazione del presente Volume avviene per gentile concessione di: Fogagnolo Maurizio. 2

3 La partecipazione dei Comuni all accertamento delle entrate erariali. Le segnalazioni qualificate. Avv. Maurizio Fogagnolo Aosta, 14 settembre

4 INDICE La partecipazione dei Comuni all accertamento delle entrate erariali. Le segnalazioni qualificate. 1. Introduzione/ 5 2. Commercio e professioni / 7 3. Urbanistica e territorio/ 9 4. Proprietà edilizia e patrimonio immobiliare / Residenze fittizie all estero/13 6. Beni indicanti la capacità contributiva/14 7. Conclusioni/16 4

5 La partecipazione dei Comuni all accertamento delle entrate erariali. Le segnalazioni qualificate. Già con la riforma fiscale attuata nei primi anni settanta, il Legislatore italiano aveva previsto la partecipazione dei Comuni all attività di contrasto all evasione fiscale. La disposizione contenuta nell art. 44 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 stabiliva infatti che gli Enti locali partecipassero all attività di accertamento «dei redditi delle persone fisiche». Tale norma è rimasta negli anni, di fatto, inapplicata: infatti, soltanto con l art. 1 D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005 n. 248, è stata data maggiore compiutezza all intervento dei Comuni nell attività di accertamento degli Uffici dell Agenzia delle Entrate. Alla luce delle novità legislative intervenute in materia, l Agenzia delle Entrate ha definito con provvedimenti specifici le modalità operative della collaborazione con i Comuni. In particolare, il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 ha individuato: gli ambiti di collaborazione i dati oggetto di comunicazione le informazioni messe a disposizione dei Comuni 5

6 la tracciabilità degli accertamenti Il provvedimento ha stabilito che i Comuni partecipano all attività di accertamento fiscale, nell ambito dell ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni «suscettibili di utilizzo ai fini dell accertamento dei tributi erariali, diretti e indiretti». Le informazioni dei Comuni cui l Agenzia delle Entrate attribuisce rilievo ai fini della determinazione di maggiori imponibili fiscali riguardano le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi (segnalazioni qualificate), con particolare riguardo all economia sommersa e all utilizzo del patrimonio immobiliare in evasione delle relative imposte. Successivamente, il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008 ha individuato: le modalità tecniche di trasmissione delle segnalazioni i termini di trasmissione le modalità di ripartizione del gettito derivanti dall attività di accertamento svolta con la collaborazione dei Comuni. Infine, nel mese di febbraio 2009, la Direzione Centrale Accertamento dell Agenzia delle Entrate ha emanato le Comunicazioni di servizio n. 8/2009, 9/2009 e 10/2009, che hanno definito nello specifico le modalità tecnico/operative per la lavorazione da parte degli Uffici delle segnalazioni trasmesse dai Comuni. Il provvedimento del 29 maggio 2012, confermando la validità dei settori d intervento predefiniti, ha infine chiarito nel dettaglio le posizioni soggettive cui devono riferirsi le segnalazioni all interno di ciascuno degli ambiti di intervento elencati. L allegato al provvedimento, che riporta le «Specifiche tecniche per la trasmissione delle segnalazioni qualificate da parte dei Comuni all Agenzia delle Entrate e alla Guardia di 6

7 Finanza», nel distinguere, per tipologia, le segnalazioni di competenza dell Agenzia delle Entrate da quelle di competenza della Guardia di finanza, ha talvolta ampliato, altre volte soltanto specificato, i soggetti cui devono riferirsi le segnalazioni qualificate. Partendo da tali punti di riferimento normativi e di prassi, è quindi possibile individuare una casistica relativa agli ambiti e alle modalità attraverso le quali il Comune può agire, per attuare la propria funzione di supporto e di stimolo all attività di accertamento svolta da parte dello Stato e di altri Enti impositori. Di seguito, vengono evidenziati i principali ambiti di intervento dei Comuni, che possono portare alla trasmissione di segnalazioni qualificate, vale a dire di indicazioni che l Agenzia delle Entrate o l INPS possono utilizzare senza necessità di rilavorarle, per generare l accertamento di un maggior tributo o di una evasione contributiva. Commercio e professioni Il primo ambito di partecipazione degli Enti Locali all attività di accertamento riguarda il commercio e le professioni. In questo campo, il Comune può inviare innanzitutto segnalazioni in merito all esercizio di attività commerciali senza partita I.V.A. Tale irregolare comportamento non è raro ed, al contrario, è fortemente sviluppato, soprattutto per quanto riguarda il commercio ambulante. Il Comune può verificare l attivazione di una partita I.V.A. in capo al soggetto, sia consultando la sezione «Interrogazione Soggetto» dell applicativo attività SIATEL, sia, disponendo dell autorizzazione necessaria, consultando i dati della Camera di Commercio. Per poter elaborare una segnalazione qualificata occorrerà passare al vaglio tutti quei segnali che possono nascondere comportamenti evasivi/elusivi ed indicare gli elementi necessari per poter sostenere un avviso di accertamento. La 7

8 segnalazione deve, infatti, essere strutturata in modo da consentire all Ufficio una corretta valutazione delle informazioni in possesso del Comune. A tal fine, la stessa dovrà essere supportata, alternativamente, da: - elementi certi, direttamente constatati che possono fornire le prove dell evasione; - presunzioni, le quali, per avere valore, devono essere gravi, precise e concordanti. Tale importante funzione è svolta dall Ufficio del Commercio e dal Servizio Tributi del Comune, debitamente coadiuvato dalla Polizia Municipale, la quale ha il compito di accertare sul campo lo svolgimento dell attività abusiva. Sempre in materia di commercio, il Comune può altresì inviare segnalazioni anche in merito allo svolgimento di un attività diversa da quella dichiarata, che può comportare l accertamento di un reddito significativamente diverso da quello dichiarato o comunque il passaggio da uno studio di settore ad un altro. L individuazione di un soggetto che svolge un attività d impresa diversa da quella dichiarata all Erario si basa essenzialmente su un accertamento di fatto e, quindi, attraverso verifiche effettuate in loco dalla Polizia Municipale. Il terzo tipo di attività oggetto di accertamento da parte dell Ente Locale in materia di commercio riguarda le affissioni pubblicitarie abusive, che possono generare una violazione autonoma, oppure costituire diretta conseguenza delle due tipologie di violazione sopra indicate. In questo caso, le informazioni necessarie per effettuare una segnalazione qualificata possono essere ricavate dall attività di riscossione ed accertamento dell Imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, nonché dalla verifica del Piano degli Impianti Pubblicitari. Infine, questo tipo di segnalazioni comunali può avere ad oggetto lo svolgimento di attività lucrative da parte di Enti non commerciali: in questo caso, ci si trova in presenza di enti con finalità lucrative che, al fine di usufruire dei 8

9 regimi tributari agevolativi previsti per gli enti non commerciali, si dichiarano tali, determinando così un illegittimo arricchimento nei confronti dell Erario, in particolare a fronte dell indebita applicazione di agevolazioni in materia di imposta sui redditi, nonché nell ambito dell IMU. Proprio per quest ultimo motivo, il motore propulsivo di tali segnalazioni è rappresentato dall Ufficio Tributi, che è (o dovrebbe essere) in possesso delle informazioni necessarie per l elaborazione di una segnalazione qualificata in materia, la quale può essere predisposta a seguito di una verifica in merito alla sussistenza delle condizioni per l esenzione I.C.I./IMU dettate dall art. 7 D.Lgs. 504/1992, in relazione agli immobili utilizzati da soggetti non commerciali e destinati in modo esclusivo e diretto allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Urbanistica e territorio La seconda grande macro-area nella quale il Comune può operare, fornendo le proprie segnalazioni, è costituita da quella riguardante l urbanistica ed il territorio. In questo campo, il Comune può innanzitutto segnalare opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati. Il contribuente è infatti obbligato a dichiarare tali plusvalenze, che rientrano nella categoria dei «redditi diversi», ai sensi dell art. 67, comma 1 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.). L art. 67, comma 1 individua due tipologie di «redditi diversi» collegati alle segnalazioni in esame: plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o l esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici (lett. a); 9

10 plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (lett. b). Tale tipologia di abuso presenta un ampia casistica, che comprende le seguenti fattispecie. - Compravendita di area fabbricabile: la cessione di un area fabbricabile rileva infatti per l Erario, sia per l imposta di registro che, potenzialmente, per le imposte sui redditi (per la plusvalenza realizzata). Il Comune, quindi, ogniqualvolta emette un avviso di accertamento I.C.I./IMU in relazione ad un area fabbricabile può verificare se l area da cui è scaturito l accertamento è stato oggetto di compravendita o di conferimento in società; - Cessione di aree fabbricabili «simulate» da altri negozi: si tratta di cessioni tra le quali rientrano sia quelle di aree fabbricabili cedute come terreni agricoli, sia quelle di aree fabbricabili cedute come fabbricato. In entrambe le ipotesi, si genera una plusvalenza che avrebbe dovuto essere dichiarata ai fini delle imposte dirette; - Ristrutturazioni edilizie: la fattispecie riguarda i trasferimenti di fabbricati non strumentali (ovvero abitativi) effettuati da società o, comunque, da soggetti I.V.A., in seguito alla realizzazione degli interventi previsti dall art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5 agosto 1978 n. 457, così come definiti dall art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n Per questo tipo di attività viene frequentemente omessa la dichiarazione del tipo di intervento realizzato, ovvero viene presentata una dichiarazione generica o infedele, con conseguente autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a fronte del principio di alternatività I.V.A./Registro, in quanto l art. 10, comma 8bis D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 esclude tali trasferimenti dall ipotesi di esenzione dall I.V.A., qualora vengano effettuati entro quattro anni dall intervento. 10

11 I Comuni possono individuare le tipologie di intervento richiesto, in modo da consentire agli Uffici di evidenziare i trasferimenti di immobili oggetto di interventi diversi da quelli delle lettere c), d) ed e) della L. 457/7813, i quali sottratti all applicazione dell I.V.A. proporzionale sono assoggettati alle imposte ordinarie di registro, ipotecaria e catastale. Gli interventi edilizi sopra richiamati, peraltro, sono rilevanti anche per l I.C.I./IMU, visto che l art. 5, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 prevede che «in caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile». Il Comune può quindi verificare, all interno della propria attività di controllo, se la cessione è avvenuta con l applicazione dell I.V.A., accertando che il contribuente abbia pagato l I.C.I./IMU sul valore dell area fabbricabile anziché sulla rendita del fabbricato in corso di ristrutturazione. In questi casi, considerando che il momento impositivo si realizza all atto della cessione del terreno edificabile, le informazioni necessarie per effettuare una segnalazione qualificata possono essere desunte dalle banche dati relative all I.C.I./IMU, ricordando anche che: per l imposta di registro, l accertamento deve essere notificato entro due anni dal giorno della stipula dell atto di compravendita; ai fini della tassazione della plusvalenza, il termine si allunga a cinque anni (se la dichiarazione è presentata, l atto va notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se è omessa, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sarebbe dovuta essere presentata). In particolare, elementi utili possono desumersi da: delibera di approvazione dei valori venali delle aree fabbricabili; atti di accertamento definitivi (anche mediante adesione o conciliazione). 11

12 Proprietà edilizia e patrimonio immobiliare Il terzo ambito di intervento del Comune è quello relativo alla proprietà edilizia ed al patrimonio immobiliare, in relazione al quale l Ente Locale può operare delle segnalazioni in merito a proprietà o diritti reali non indicati in dichiarazione o frutto di contratti non registrati. Le informazioni necessarie ad effettuare il tipo di segnalazione in oggetto possono essere ricavate soprattutto dalla gestione della Tassa rifiuti, mediante incroci con le utenze (acqua, gas, energia elettrica); informazioni sugli occupanti possono essere invece desunte dall Anagrafe della popolazione (per i residenti) e dalle Comunicazioni ai fini dell antiterrorismo (per i domiciliati). Le informazioni necessarie per effettuare una segnalazione qualificata possono essere ottenute anche mediante l incrocio dei soggetti passivi della Tassa rifiuti con i dati relativi ai contratti di locazione, che possono essere desunti da SIATEL. Importantissime in questo campo sono anche le segnalazioni per omessa dichiarazione I.C.I., per gli immobili che non risultano essere stati dichiarati nemmeno all Erario. Questa segnalazione è quindi simile a quella relativa a «Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione», differenziandosi da questa solo per la fonte, che nel primo caso è la banca dati I.C.I./IMU (immobili dichiarati), mentre nell altro sono gli atti di accertamento per omessa dichiarazione I.CI./IMU. Tali informazioni possono essere ricavate essenzialmente dalle dichiarazioni I.C.I. ed IMU, interessando quindi esclusivamente l Ufficio Tributi del Comune. L imposta sugli immobili non è l unica ad essere interessata da queste segnalazioni, le quali comprendono anche quelle di omessa dichiarazione in materia di Tassa rifiuti. 12

13 La tipologia in esame attiene alle ipotesi di notifica di avvisi di accertamento per omessa denuncia della Tassa rifiuti, al soggetto occupante diverso dal titolare del diritto reale ed in assenza del relativo contratto di locazione. Tale segnalazione è assimilabile a quella relativa a «Proprietà o diritto reale in assenza di contratti di locazione», differenziandosi da quest ultima solo per la fonte: in un caso si tratta di fabbricati locati a soggetti che hanno presentato la dichiarazione relativa alla Tassa rifiuti, ma con contratto di locazione non dichiarato dal proprietario, e nell altro di soggetti che hanno omesso tutti gli adempimenti dichiarativi, sia al fisco comunale (dichiarazione Tassa rifiuti) sia al fisco erariale (contratto di locazione). Infine, in materia di proprietà e diritti reali, il Comune può anche effettuare delle segnalazioni in merito alla revisione della rendita catastale, così come previsto dall art. 1, commi L. 30 dicembre 2004 n Infatti, ai sensi di tale disposizione, i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in Catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n. 701 (doc.fa). La segnalazione riguarda pertanto il reddito fondiario di fabbricati non accatastati o accatastati con rendita non più congrua rispetto alla reale situazione del fabbricato. Anche in questo caso, le informazioni possono essere essenzialmente ricavate dalle banche dati I.C.I./IMU, attraverso l attività dell Ufficio Tributi del Comune. Residenze fittizie all estero 13

14 La quarta area nella quale i Comuni possono operare riguarda le segnalazioni relative alle residenze fittizie all estero, le quali vengono utilizzate con finalità elusive e/o evasive. A questo ambito sono ascrivibili le fattispecie della conclusione negativa del procedimento di conferma di espatrio disciplinato dall art. 83, comma 16 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e la fittizia cessazione della residenza nel territorio nazionale. In entrambi i casi, il Comune non ha solo il ruolo di segnalatore di eventuali comportamenti elusivi ed evasivi, ma anche quello di vigilatore riguardo all effettivo trasferimento all estero del soggetto che ha chiesto l iscrizione nell apposito registro dei residenti all estero (A.I.R.E.) nel triennio successivo alla richiesta stessa. Per individuare l effettivo trasferimento della residenza è opportuno riscontrare elementi quali: la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell eventuale nucleo familiare; l iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero; lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità; la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione; la produzione di fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero; la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l Italia; l eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese d immigrazione; 14

15 l assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società in Italia; la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo. La circostanza che il soggetto mantenga in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali è di per sé sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano: in altre parole, conservare in Italia i propri interessi economici, professionali e sociali costituisce un preciso indice per l identificazione della effettiva residenza fiscale del soggetto. I servizi comunali in possesso delle informazioni utili alla formulazione di tali segnalazioni sono quindi identificabili con la Polizia Municipale, l Anagrafe, l Ufficio Entrate e Tributi, nonché gli Uffici preposti ai settori dell Istruzione e della Cultura. Beni indicanti la capacità contributiva L ultimo ambito in cui il Comune può operare è quello inerente la segnalazione di beni indicanti la capacità contributiva. In tale settore, le segnalazioni qualificate riguardano i soggetti persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi sintomatici di capacità contributiva, ovvero di altri beni e servizi di rilevante valore economico, non giustificati dai redditi dichiarati (questi ultimi considerati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto). Le finalità di tali segnalazioni possono quindi riguardare: la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di fatto certi (Redditometro), quando il reddito complessivo netto accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato per due o più periodi di imposta; 15

16 la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base della c.d. «spesa per incrementi patrimoniali». Tali segnalazioni sono da riferire quindi a persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi sintomatici di capacità contributiva, nel caso in cui tale disponibilità non sia proporzionata ai redditi dichiarati dal soggetto e dai componenti del suo nucleo familiare. Non si considerano nella disponibilità della persona fisica (sono, perciò, esclusi dal redditometro) alcuni dei beni e servizi utilizzati esclusivamente nell ambito dell attività d impresa o di arte e professione, purché tale circostanza risulti da idonea documentazione; al contrario, se tali beni sono ad uso promiscuo ovvero sono utilizzati, dal soggetto, anche a fini privati essi concorreranno alla determinazione del reddito attribuibile «sinteticamente» al contribuente. Il contribuente può tuttavia fornire le prove che giustificano lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello sinteticamente attribuibile in base al redditometro, dimostrando di: possedere redditi esenti; essere titolare di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta (quali depositi bancari, buoni postali o altro); esercitare attività d impresa o di lavoro autonomo con proventi non tassabili o esenti (quali i redditi conseguiti dai c.d. venditori porta a porta, soggetti a ritenuta a titolo d imposta); possedere un reddito dichiarato che non coincide con quello effettivamente conseguito per effetto di regimi legali di determinazione forfetaria; avere venduto beni immobili o effettuato altri disinvestimenti; avere conseguito vincite a giochi e/o scommesse; avere acquisito la disponibilità di beni (mobili e immobili) a seguito di successioni o donazioni. 16

17 In questo tipo di segnalazione i servizi comunali coinvolti sono essenzialmente la Polizia Municipale, l Ufficio Anagrafe, l Ufficio Tributi e l Ufficio Tecnico/edilizia privata. Conclusioni. Come risulta dalla relazione resa in data 25 settembre 2014 dal Direttore dell Agenzia delle Entrate avanti alla Commissione Parlamentare per l attuazione del Federalismo fiscale, in questi ultimi anni, la collaborazione tra i Comuni e l Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali, si è andata sempre più consolidando, grazie anche alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d intesa tra l Agenzia delle Entrate, l ANCI, l IFEL e la Guardia di Finanza, diramato alle Direzioni regionali dell Agenzia nel corso dello stesso anno. L obiettivo del Protocollo è quello di rendere uniforme quanto più possibile, su tutto il territorio nazionale, il processo di partecipazione dei Comuni all accertamento dei tributi statali, migliorandolo e rendendolo ancora più efficiente nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Per raggiungere questo obiettivo, l Agenzia delle Entrate si è concentrata prevalentemente sulla formazione, sull aggiornamento e sulla predisposizione e diffusione di specifici percorsi metodologici, che permettano ai Comuni di trasmettere segnalazioni qualificate di qualità e in numero compatibile con le capacità operative delle Direzioni provinciali dell Agenzia e dei Reparti della Guardia di Finanza. Allo stesso modo, l Agenzia delle Entrate ha messo in condizione tutti gli Enti locali di accedere senza oneri a loro carico alla gran parte dei dati presenti in Anagrafe Tributaria, attraverso un importante infrastruttura informatica, nel rispetto degli standard di sicurezza e di tutela della riservatezza dei dati personali indicati dal Garante della Privacy. Per consentire agli Enti locali non solo di trasmettere segnalazioni qualificate all Agenzia per l accertamento e il recupero di tributi statali evasi, ma anche per 17

18 migliorare i loro processi interni di analisi del rischio e accertamento dei tributi locali, nonché i loro servizi di assistenza ai cittadini, occorre un efficace azione di formazione e un confronto costante tra le Direzioni provinciali dell Agenzia e i Comuni nella fase operativa del processo di partecipazione. D altra parte, con specifico riferimento al processo di partecipazione all accertamento dei tributi statali, i numeri confermano che la collaborazione Agenzia/Comuni è concreta, anche se non uniformemente sviluppata su tutto il territorio nazionale. Sono state oltre le segnalazioni trasmesse da oltre 900 Comuni dal febbraio 2009 all agosto Di queste, quasi sono state già trasfuse in atti di accertamento, con oltre 226 milioni di maggiore imposta accertata. Tra i Comuni più attivi su questo fronte spiccano quelli delle regioni del Centro-Nord (Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana, Veneto, Marche e Umbria) mentre il processo stenta a decollare nelle regioni meridionali, ad eccezione della Calabria e della Sicilia. Quasi la metà delle segnalazioni comunali riguardano fenomeni evasivi legati al patrimonio immobiliare e consentono: all Agenzia delle Entrate di effettuare recuperi ai fini delle imposte dirette, dell I.V.A., delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; ai Comuni, di effettuare recuperi di somme evase ai fini IMU, TARI e TASI, nonché di ottenere a regime un aumento della collaborazione dichiarativa dei propri cittadini sui tributi locali. Gli altri ambiti su cui si sono concentrate le segnalazioni comunali sono quello relativo all individuazione dei beni indice di capacità contributiva, quello riguardante le fittizie residenze all estero e quello riferito alle finte attività non profit. Il D.Lgs. 23/2011 ha innalzato al 50% la quota di compartecipazione al gettito derivante dall accertamento dei tributi statali a seguito di segnalazioni comunali e, successivamente, il D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, ha 18

19 portato tale quota al 100% delle somme recuperate per il triennio , con una disposizione confermata anche per il triennio dall art. 1, comma 702 L. 190/2014, come modificato dall art. 10, comma duodecies D.L. 192/2014, convertito in L. 11/2015, ad ulteriore dimostrazione dell importanza dell effettiva partecipazione dei Comuni a tale attività. 19

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