Travolti da un insolito
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- Adelaide Vanni
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1 Travolti da un insolito Regione Lazio Assessorato Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa Programma 2008 Utenti e Consumatori, realizzato con i fondi della Regione Lazio 1
2 Con il termine ruolo s intende l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute, a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., istituito dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio affinché siano svolte tutte le attività di riscossione coattiva. L'ambito di competenza degli agenti della riscossione - ovvero delle società che si occupano della riscossione per conto degli enti creditori - è provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore. In ogni caso, qualora l'attività di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell'agente che ha ricevuto il ruolo, quest'ultimo delega a tal scopo l'agente competente. Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione. La cartella esattoriale rappresenta l inizio della riscossione forzata di somme non pagate. E, quindi, il provvedimento emesso da un concessionario (agente della riscossione) per il recupero coattivo di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.) iscritto a ruolo a seguito del mancato pagamento da parte del debitore. La cartella esattoriale descrive quanto si deve pagare e perché; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle. 2
3 La procedura di riscossione attivata con la cartella può riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. In dettaglio si può dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, INPS, IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, ICI, TARSU, TIA, imposte comunali sulla pubblicità, sulle pubbliche affissioni, Tosap, Cosap, canoni demaniali etc. Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi. È molto importante leggere attentamente la cartella perché, dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare. Superato tale termine, all importo dovuto si aggiungono gli interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica). Sul contribuente, inoltre, grava l'onere per l'aggio dovuto all'agente della riscossione nella misura fissata dalla norma (attualmente il 4,65% di quanto iscritto a ruolo, se il pagamento é effettuato nei 60 giorni dalla notifica e, mediamente, l'8% per i pagamenti oltre tale data) e tutte le eventuali ulteriori spese che deriveranno dalla cartella (iscrizione e cancellazione di ipoteca, pignoramento). 3
4 E il sollecito che, per gli importi fino a 10 mila euro, viene inviato prima di intraprendere l attività di recupero coattivo. E un atto che viene inviato al cittadino per posta semplice e contiene tutte le informazioni utili sul debito scaduto: numero della cartella di pagamento, data di notifica, ente creditore, tipologia tributi, anno di riferimento e dettaglio delle spese accessorie; un bollettino pre-calcolato per effettuare il pagamento delle somme scadute presso le banche, la Posta e gli Agenti della riscossione tutti gli estremi per contattare l Agente di riscossione. Decorso un anno dalla notifica della cartella, l Agente della riscossione per attivare le procedure esecutive, deve notificare un avviso di intimazione, che riporta: le generalità del destinatario dell atto; il riferimento della cartella di pagamento; la descrizione dei tributi e degli oneri accessori dovuti dal cittadino. Dalla data di notifica dell avviso di intimazione, il cittadino ha a disposizione 5 giorni di tempo per effettuare il pagamento di quanto dovuto. L avviso di intimazione perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica. 4
5 Il preavviso di fermo amministrativo è la comunicazione preventiva che viene inviata al debitore con cui si anticipa l iscrizione del fermo amministrativo su un bene mobile di proprietà dello stesso (autoveicolo, motociclo). Questo provvedimento deve indicare, chiaramente, la natura del debito, il numero della cartella di pagamento, la relata di notifica della stessa, l'importo dovuto nonché l'anno di riferimento. Il preavviso di fermo, in particolare, deve contenere un termine, per pagare la somma dovuta, di 20 giorni, decorsi i quali il fermo diventa effettivo. Il fermo amministrativo è una forma di riscossione coattiva, qualora non fosse possibile il pignoramento da parte dell'ente creditore. E un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite i Concessionari della Riscossione, bloccano un bene mobile iscritto in pubblici registri (ad esempio autoveicoli) del debitore o dei coobbligati, al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada. In caso di mancato pagamento del debito, l'autovettura (o qualsiasi altro bene registrato) indicata nel provvedimento di fermo non potrà più circolare, pena sanzioni come un ammenda fino a 2.628,15 euro e/o confisca immediata del mezzo. 5
6 Tale atto costituisce una mera comunicazione dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore, con il quale si pubblicizza che un bene del debitore viene assoggettato alla garanzia reale del creditore. L'iscrizione ipotecaria ha validità per vent anni. Decorsi sei mesi dal iscrizione dell ipoteca, il concessionario può intraprendere l espropriazione forzata (cioè il pignoramento) dell immobile che ne è gravato. Regione Lazio Assessorato Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa Programma 2008 Utenti e Consumatori, realizzato con i fondi della Regione Lazio 6
7 Travolti da un insolito Regione Lazio Assessorato Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa Programma 2008 Utenti e Consumatori, realizzato con i fondi della Regione Lazio 1
8 Equitalia Gerit, in virtù dei poteri riconosciuti dal citato decreto legge e a seguito di specifiche convenzioni con i vari enti, può procedere alla riscossione non da ruolo e a mezzo ruolo. Questo tipo di riscossione riguarda, ad esempio, la riscossione dei versamenti unitari con compensazione con mod. F24; la riscossione dei tributi e delle altre entrate versate con mod. F23; la riscossione dell ICI. Questo secondo modo di riscossione è quella effettuato sulla base della notifica di una cartella di pagamento. Può, a sua volta, essere: spontanea o coattiva. E spontanea: se l'iscrizione a ruolo della cartella non deriva da un precedente inadempimento (per i tributi comunali la cui riscossione in più rate è prevista dalla normativa vigente - per esempio la Tarsu); se la somma richiesta in pagamento è ripartita in più rate su richiesta del debitore. E coattiva: si tratta dell azione di recupero forzoso di un debito iscritto a ruolo. Se, a seguito della notifica della cartella o degli eventuali solleciti, il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell ente creditore procede al recupero forzato. 2
9 Allorquando si tratti di riscossione volontaria, è facoltà dei comuni decidere di provvedere alla gestione diretta dei propri tributi, in particolare dell imposta comunale sugli immobili (ICI) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in alternativa al concessionario del servizio nazionale della riscossione. Dal punto di vista giuridico, tale possibilità è prevista dall art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999, il quale stabilisce che la riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli artt. 52 e 59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Inoltre, il comma 4 dell art. 3 del citato d.lgs. 112/99 impone al concessionario l obbligo di esercitare il servizio di riscossione coattiva su semplice richiesta degli enti locali, senza prevedere alcuna altra condizione e men che meno quella di svolgere anche la riscossione spontanea. IN CASO DI RISCOSSIONE COATTIVA E IN MANCANZA DI PAGAMENTO, IL CITTADINO VEDE LIEVITARE LE SOMME DA CORRISPONDERE IN QUANTO, all importo originariamente dovuto, SI AGGIUNGONO GLI INTERESSI DI MORA (maturati giornalmente dalla data di notifica), L AGGIO DOVUTO ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE nella misura fissata dalla norma: (attualmente il 4,65% di quanto iscritto a ruolo, se il pagamento é effettuato nei 60 giorni dalla notifica e, mediamente, l'8% per i pagamenti oltre tale data) E TUTTE LE EVENTUALI ULTERIORI SPESE CHE DERIVERANNO DALLA CARTELLA. 3
10 La Federconsumatori Lazio ha stilato un breve vademecum per tutti i cittadini che sono stati vittime di cartelle pazze o, più semplicemente, vogliano ricorrere per provvedimenti dell agente riscossore non giusti. Per ogni provvedimento, infatti, c è un iter da dover seguire entro e nei modi dovuti. VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA (MULTA) Ricorso al Prefetto competente entro 60 gg. dalla notifica del verbale Ricorso al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa l infrazione entro 60 gg. dalla notifica del verbale. CARTELLA DI PAGAMENTO Ricorso al Giudice di Pace competente entro 30 gg. dalla notifica se si riferisce a violazioni al C.d.S. Ricorso alla commissione Tributaria Prov. Competente per territorio entro 60 gg. se si riferisce a tasse e tributi istanza di annullamento ai sensi della legge sull'autotutela, all'ente impositore solo nel caso evidente di nullità del provvedimento (per es. pagamento già effettuato); l'istanza in autotutela non blocca i termini per fare ricorso. 4
11 SOLLECITO DI PAGAMENTO AVVISO DI INTIMAZIONE E impugnabile dinanzi ai Giudici competenti per le cartelle di pagamento soltanto per lamentare la mancanza e/o irregolarità della notifica della cartella esattoriale cui si riferisce; al recapito di tale atto è necessario, prima di decidere di ricorrere, recarsi presso l Agente di riscossione per chiedere copia della relata di notifica della cartella di cui si sollecita il pagamento, al fine di verificarne la regolarità. PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO E impugnabile dinanzi ai Giudici competenti per le cartelle di pagamento soltanto per lamentare la mancanza e/o irregolarità della notifica della cartella esattoriale cui si riferisce; al recapito di tale atto è necessario, prima di decidere di ricorrere, recarsi presso l Agente di riscossione per chiedere copia della relata di notifica della cartella di cui si sollecita il pagamento, al fine di verificarne la regolarità. FERMO AMMINISTRATIVO E impugnabile dinanzi ai Giudici competente per le cartelle di pagamento soltanto per lamentare la mancanza e/o irregolarità della notifica della cartella esattoriale cui si riferisce; al recapito di tale atto è necessario, prima di decidere di ricorrere, recarsi presso l Agente di riscossione per chiedere copia della relata di notifica della cartella di cui si sollecita il pagamento, al fine di verificarne la regolarità. Poiché rappresenta l inizio di una delle forme di esecuzione forzata, per far dichiarare l illegittimità del provvedimento di fermo, è necessario intraprendere nei confronti dell Ente un giudizio di opposizione all esecuzione e/o agli atti esecutivi. COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE D IPOTECA Con tale provvedimento viene comunicata l iscrizione di ipoteca su un bene immobile di proprietà del debitore; per fare dichiarare l illegittimità della citata iscrizione ipotecaria, è necessario intraprendere, nei confronti dell Ente, un giudizio di opposizione all esecuzione e/o agli atti esecutivi o un giudizio di accertamento dell illegittimità del provvedimento eseguito. 5
12 EQUITALIA GERIT è competente per la riscossione a mezzo ruolo di somme non pagate. I ruoli vengono formati e consegnati dagli enti impositori (Comune, Agenzia delle Entrate, INPS, Ordine professionale di appartenenza, consorzi) cui spetta l onere di fornire all ente riscossore la documentazione che giustifica la richiesta economica al cittadino. La precedente gestione della riscossione, affidata alle società concessionarie cui Equitalia è subentrata, ha fatto sì che la richiesta avanzata dal cittadino di avere copie degli atti che erano stati iscritti a ruolo non ha trovato soddisfazione; ciò perché la società, che non sempre si è trovata nella condizione di poter acquisire tutti i cartacei in possesso dei precedenti concessionari, ha negato il buon diritto del cittadino di rendersi conto della legittimità della richiesta di pagamento pervenuta. Il descritto fenomeno si è registrato in maniera capillare, soprattutto tenuto conto che una serie di cartelle, intimazioni e diffide di pagamento hanno riguardato multe e/o tributi di molti anni addietro, di cui il cittadino ha perso memoria; in altri casi, si è trattato di multe e /o tributi prescritti o per i quali si era già fatto in precedenza ricorso e, pertanto, erano stati annullati da sentenze; a causa, però, di mancata interazione e raccordo tra gli uffici i provvedimenti non sono stati correttamente sgravati. Tali inefficienze si sono, spesso, tradotte per i cittadini, in un odissea che li ha visti sballottollati da un ufficio all altro, nel disperato tentativo di capire se, cosa e a chi pagare, a seguito del recapito di un incomprensibile provvedimento a firma Equitalia GERIT Tutti i cittadini che sono incappati nella Gerit possono rivolgersi alla Regione Lazio che, attraverso il portale della Tutela del consumatore del sito ( offre un valido aiuto per disbrigarsi nella burocrazia. Qualora, invece, i cittadini avessero bisogno di un assistenza diretta e personalizzata le associazioni dei consumatori sono a loro disposizione presso tutti gli sportelli regionali. Regione Lazio Assessorato Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa Programma 2008 Utenti e Consumatori, realizzato con i fondi della Regione Lazio 6
La cartella può essere contestata con ricorso di un avvocato tributarista.
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