Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. Approvato dal C.d.A. in data 22/09/2015 Modificato dal C.d.A. in data 11/02/2016

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1 Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini Approvato dal C.d.A. in data 22/09/2015 Modificato dal C.d.A. in data 11/02/2016 edizione Febbraio 2016

2 1. PREMESSA Disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento - MiFID Principi guida per la trasmissione degli ordini Gestione degli ordini dei clienti Fattori e sedi di esecuzione Fattori rilevanti per la best execution Sedi di esecuzione STRATEGIA DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Ricezione e trasmissione di ordini Strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani e/o sistemi multilaterali di negoziazione: Titoli azionari e relativi diritti di opzione, warrants, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, ETF, OICR aperti e fondi chiusi Strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati non nazionali (comunitari e on): Titoli azionari e relativi diritti di opzione, warrants, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF negoziati Titoli di Stato Italiani negoziati suimercati regolamentati gestiti dalla Borsa Italiana e MTF EuroTLX Obbligazioni negoziate prevalentemente sul MTF Hi-MTF Obbligazioni ed Euro-obbligazioni negoziate sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana Obbligazioni non negoziate o negoziate prevalentemente sui mercati regolamentati non nazionali ed MTF Certificates collocati da Cassa Centrale Banca Negoziazione per conto proprio Monitoraggio e revisione della strategia Monitoraggio dell esecuzione alle migliori condizioni Revisione della strategia

3 1. PREMESSA 1.1. Disciplina sulla prestazione dei servizi di investimento - MiFID La Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che ha introdotto nei mercati dell Unione Europea nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari. Le relative disposizioni attuative sono vigenti dal 1 novembre Al fine di rispettare tali disposizioni, la Banca deve definire ed attuare una strategia di esecuzione degli ordini dei clienti, specificando per ciascuna categoria di strumenti, le informazioni riguardanti le sedi di esecuzione che permettono di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile e i fattori che influenzano tale scelta (cfr. art. 45 del Regolamento Consob n , in seguito Regolamento Intermediari). La disciplina della best execution si riferisce non solo ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio, ma anche al servizio di ricezione e trasmissione ordini (cfr. art. 48 del Regolamento Intermediari). Questo ultimo servizio, inoltre, è associato a quello relativo alla gestione di portafogli. Nel presente documento, pertanto, tutta la disciplina prevista per l attività di ricezione e trasmissione ordini si considera valida anche per il servizio di gestione di portafogli. Inoltre, per quanto non sia dettata una puntuale disciplina della best execution con riguardo al collocamento, la Banca si impegna al rispetto dei principi generali, comportandosi con chiarezza e correttezza nell interesse del cliente. Le presenti linee guida devono essere recepite in un documento sintetico (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini), contenente le informazioni principali sulla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (art. 46, comma 3, Regolamento Intermediari). Tale documento sintetico deve essere fornito in tempo utile al cliente, su supporto duraturo e prima della prestazione dei servizi di investimento, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla strategia, e quindi sull intermediario, che meglio soddisfa le proprie esigenze. In ogni caso, il predetto documento deve essere consegnato al cliente all atto della stipula/rinnovo del Contratto quadro che regola la prestazione dei servizi di investimento Principi guida per la trasmissione degli ordini Le disposizioni impartite dalla clientela o dai mercati vengono eseguite dalla Banca in modo rapido, corretto, equo e professionale al fine di garantire un elevata qualità di esecuzione degli ordini, nonché l integrità e l efficienza dei mercati. La Banca attua dispositivi idonei a garantire la continuità e la regolarità nella prestazione del servizio, utilizzando sistemi, risorse e procedure, appropriati e proporzionati. Si segnala, inoltre, che: La disciplina della best execution nel suo complesso si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali; 3

4 Non si applica alle controparti qualificate, ad eccezione dei casi in cui richiedano un livello maggiore di protezione per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini; Per gli strumenti finanziari di propria emissione, è prevista la possibilità che gli stessi vengano eseguiti al di fuori sia dei Mercati Regolamentati, sia degli MTF e quindi ponendosi in contropartita diretta con la clientela (c.d. operazioni over the counter OTC). La Banca si impegna ad eseguire tale tipologia di ordini solo con il consenso preliminare ed esplicito del cliente, in via generale prima della prestazione del servizio; Ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni (cfr. art. 45, comma 6 del Regolamento Intermediari). In tal caso la Banca è tenuta ad eseguire l ordine secondo le specifiche istruzioni ricevute, anche in deroga alla propria strategia di esecuzione. In particolare: - Se l ordine ha istruzioni specifiche (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe indicare la execution venue su cui acquistare gli strumenti finanziari, la quantità, il prezzo, etc.), la Banca esegue l ordine secondo tali istruzioni, risultando, pertanto, sollevata dall onere di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. A tal fine, il cliente viene informato sul fatto che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella presente Strategia; - Se l ordine presenta istruzioni parziali (a titolo esemplificativo, il cliente potrebbe impartire ordini con limite di prezzo senza tuttavia indicare la venue di esecuzione), la Banca esegue l ordine secondo le istruzioni ricevute e, per la parte non specificata, applicando la propria strategia di esecuzione Nell ipotesi in cui il cliente formuli istruzioni specifiche tecnicamente impraticabili, si ritiene fatta salva la possibilità per la Banca di rifiutare l esecuzione dell ordine, in mancanza di indicazioni contrarie nella normativa comunitaria e nazionale. La Banca si riserva la facoltà, nel caso di motivate ragioni tecniche, di derogare alla propria Strategia anche in assenza di istruzioni specifiche del cliente. In tal caso, la convenienza a non rispettare la presente Strategia al fine di ottenere un miglior risultato per il cliente (es. si inoltra l ordine su una sede di esecuzione non presente nella propria strategia) potrebbe emergere se si considerano le diverse dinamiche esistenti tra la tempistica con la quale evolvono le condizioni di mercato e i tempi amministrativi necessari per realizzare l aggiornamento delle strategie oppure in caso di momentanea interruzione dei sistemi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l ordine sulle sedi indicate nella strategia di esecuzione; La Banca, nell ambito della prestazione dei servizi di investimento esegue gli ordini impartiti dai clienti privilegiando la sede maggiormente liquida Gestione degli ordini dei clienti In linea di continuità con le scelte operate attraverso la definizione della presente Strategia, alle disposizioni d investimento dei clienti viene data esecuzione nel massimo rispetto dei principi di seguito riportati. La Banca raccoglie ed esegue o trasmette le disposizioni della clientela nel rispetto dell ordine temporale con cui pervengono. 4

5 Le disposizioni dei clienti sono raccolte tramite il canale delle Dipendenze, canale telefonico e trading on line ed eseguite trasmettendo le stesse alle sedi di esecuzione (con contestuale esecuzione) oppure tramite la spedizione dell ordine ai broker autorizzati. In tempo utile prima della prestazione del servizio, la Banca si impegna a fornire ai clienti, le informazioni sui fattori di esecuzione o sull elenco delle sedi di esecuzione di riferimento, al fine di adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per l esecuzione degli ordini dei clienti. La Banca, inoltre, avvisa in modo chiaro ed evidente il cliente del fatto che eventuali istruzioni specifiche fornite dallo stesso possono pregiudicare le misure previste nella Strategia, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. Tali informazioni sono fornite tramite supporto duraturo, all atto della sottoscrizione del Contratto Quadro con l investitore. Le disposizioni sono eseguite alle condizioni più favorevoli per il cliente con riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell esecuzione; nel caso di istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca deve eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Qualora ne sia prevista la possibilità, la Banca deve specificare ai clienti la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ed ottenerne il consenso preliminare esplicito dal cliente che può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni. La Banca deve, altresì, essere in grado di dimostrare ai clienti, su richiesta degli stessi, di avere eseguito gli ordini in conformità alla Strategia adottata. Tutti gli ordini sono registrati con le informazioni relative all esito degli stessi (eseguito e non eseguito). La Banca adotta tutte le misure ragionevoli al fine di assicurare che la liquidità o gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell ordine, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente. La Banca, inoltre, non fa un uso scorretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l uso di tali informazioni da parte dei suoi dipendenti ed esponenti aziendali Fattori e sedi di esecuzione Viene di seguito riportata una descrizione dei principali fattori di best execution selezionati dalla Banca in quanto ritenuti i più congrui rispetto alle caratteristiche della propria clientela, al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Viene fornita, inoltre, una breve descrizione delle trading venues riconosciute dalla MiFID e inserite dalla Banca nella presente Strategia Fattori rilevanti per la best execution I fattori considerati rilevanti dalla normativa comunitaria per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente (al dettaglio e professionale) sono: 5

6 Corrispettivo totale (total consideration): è dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all esecuzione dell ordine quali ad esempio: - Costi di accesso e/o connessi alle sedi di esecuzione (trading venues); - Costi di regolamento e liquidazione (clearing e settlement); - Costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell esecuzione degli ordini; - Oneri fiscali; - Commissioni applicate dalla Banca. Tale fattore, ai sensi dell art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari, assume primaria importanza, in particolare per la clientela al dettaglio per la quale il miglior risultato possibile deve essere considerato in termini di corrispettivo totale. La Banca può, tuttavia, assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione qualora questi, ai fini dell esecuzione di un determinato ordine, risultino particolarmente decisivi ai fini del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.. Rapidità di esecuzione: articolare rilevanza, in considerazione dell opportunità per l investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui si decide di realizzare un operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell ordine (su un Mercato Regolamentato, MTF o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (order driven o quote driven, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per connettersi al mercato. Inoltre, sulla rapidità di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo strumento oggetto dell operazione (es. per un derivato OTC personalizzato la rapidità dell operazione può essere vantaggiosa anche se misurata in minuti o ore, lì dove con riferimento a un azione quotata o liquida deve misurarsi in frazioni di secondo). Probabilità di esecuzione: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento è negoziato. È sicuramente un fattore qualificante per le negoziazioni OTC, in quanto dipende dalla disponibilità della Banca ad avvalersi di altri intermediari che consentano che la negoziazione vada a buon fine; Probabilità di regolamento: fattore che dipende sia dalla capacità della Banca di gestire in modo efficace il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all ordine, sia dalla capacità del sistema di settlement utilizzato dalla sede di esecuzione di portare a buon fine le operazioni da regolare; Natura e dimensione dell ordine, riferibile: - Allo strumento oggetto dell ordine, ad esempio gli strumenti illiquidi per i quali non esistono mercati alternativi di negoziazione, o i derivati OTC strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini della best execution; - Alla dimensione dell ordine, questa potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione, si pensi ad ordini per quantitativi estremamente rilevanti. 6

7 Sedi di esecuzione L art. 2 del RI definisce Sede di esecuzione i Mercati Regolamentati, i Multilateral Trading Facilities (MTF), gli Internalizzatori Sistematici, i Market Makers o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario. In particolare, si definisce: Mercato Regolamentato: un sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente (ad es. i mercati gestiti da Borsa Italiana Spa); Multilateral Trading Facilities (MTF): un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti; Internalizzatore Sistematico: un intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di scambio; Market Maker: un intermediario che assume l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari. La figura del market maker può assumere due vesti particolari: - Global specialist: market maker che assume l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi; - Specialist: market maker che assume l obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione (es. obbligazioni branded); Liquidity provider: un intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza tuttavia assumere la qualifica di market maker. 7

8 2. STRATEGIA DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI Nella presente sezione sono descritte le modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini sugli strumenti finanziari oggetto dei servizi di investimento prestati dalla Banca. Viene dedicato un apposito paragrafo per ciascuna tipologia di servizio di investimento (ad oggi solo ricezione e trasmissione di ordini e non anhe negoziazione per conto proprio, non essendo la Banca autorizzata alla prestazione di quest ultimo) e per categorie di strumenti finanziari trattati. In particolare, per ciascun servizio di investimento sono specificati: L elenco dei fattori di esecuzione (secondo l ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta della sede di esecuzione/del negoziatore in grado di consentire di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente; L elenco delle sedi di esecuzione/dei broker selezionati per ciascuno strumento finanziario Ricezione e trasmissione di ordini La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari descritti nei successivi sotto paragrafi per i quali non prevede negoziazione in contropartita diretta, bensì l accesso alle sedi di esecuzione mediante broker terzi in grado di garantire comunque il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Si espongono di seguito i criteri di selezione dei broker. In termini di modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini rispetto agli strumenti finanziari oggetto dei servizi di investimento prestati, la Banca ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. Per quanto riguarda in particolare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca ha identificato per ciascun strumento finanziario un broker prevalente in base al mercato di riferimento associato allo strumento, quale soggetto presso il quale gli ordini vengono trasmessi, in ragione delle strategie di esecuzione adottate da quest ultimo (art. 48, comma 2, Regolamento Intermediari). Ciò è stato ritenuto il più coerente con la struttura organizzativa, l attività e le dimensioni della Banca. Inoltre, la Banca ha scelto di utilizzare più di un negoziatore/broker in quanto ciò è ritenuto funzionale anche per disporre, in tempi rapidi, di una sede di negoziazione alternativa, prontamente attivabile. Le scelte strategiche operate dalla Banca hanno permesso la selezione di due negoziatori di riferimento, quali ICCREA Banca SpA e Cassa Centrale Banca SpA Credito Cooperativo del Nord Est. Questi negoziatori consentono di assicurare al cliente la dimostrazione della best execution. Entrambi, infatti, si sono impegnati a produrre, su richiesta, la dimostrazione della best execution sugli ordini eseguiti. Si evidenziano i criteri di selezione adottati, al fine di garantire il miglior risultato possibile: Garanzia per i clienti della Banca di un offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto i due negoziatori prescelti, anche in virtù del loro rapporto continuativo con la Banca, possono garantire la propria offerta di servizi di investimento in maniera tempestiva ed efficace; Garanzia di costi competitivi, in quanto possono convogliare e gestire presso di sé i flussi provenienti da tutto il sistema d offerta del Credito Cooperativo. In relazione ai mercati regolamentati esteri, la scelta risulta valida e vantaggiosa in termini commissionali anche in 8

9 virtù di precisi accordi commerciali che le due società hanno raggiunto con i rispettivi broker prescelti; Garanzia di integrazione dei sistemi informatici di ICCREA BANCA e Cassa Centrale Banca con quelli della Banca; Gestione integrata di tutte le complesse fasi del processo di negoziazione degli strumenti; Assenza del rischio di dumping strumentale, in quanto i due negoziatori, in qualità di banca di banche si asterranno dal competere con la Banca nel medesimo bacino di utenza. La scelta di ICCREA Banca e Cassa Centrale Banca è motivata dalla considerazione che entrambe sostengono ed integrano l attività svolta dal Sistema del Credito Cooperativo, grazie ad attività di sviluppo e di miglioramento dei servizi, di assistenza finanziaria e tecnica. Le due società sostengono e favoriscono altresì lo sviluppo delle banche clienti, fornendo prodotti finanziari e servizi bancari in grado di rispondere alle esigenze della clientela, sia alternativi che complementari tra loro. Sia ICCREA Banca che Cassa Centrale Banca assumono la qualifica di negoziatori di categoria, con accesso, diretto o indiretto, ai relativi mercati. Sono in grado, pertanto, di garantire condizioni più favorevoli e quindi prezzi migliori in modo duraturo alla clientela della Banca, in virtù dell importanza dei flussi/volumi gestiti per conto delle diverse entità del Sistema del Credito Cooperativo. Inoltre, permettono di garantire nella compravendita di strumenti finanziari in valuta diversa dall euro un adeguato servizio di cambio. Infine, alla luce delle interpretazioni della Direttiva che si vanno consolidando, la scelta del negoziatore prevalente per la medesima categoria di strumenti finanziari esime la Banca dall assumere la figura di raccoglitore attivo di ordini, che comporterebbe al fine di individuare, in quello specifico momento, il negoziatore migliore la dotazione di una struttura organizzativa e investimenti informatici per indirizzare al meglio gli ordini (c.d sistema di smart order routing systems), non compatibili, anche sotto il profilo degli investimenti economici relativi, con le dimensioni e l attività della Banca. Infatti, l attivazione del broker secondario si avrà unicamente qualora il collegamento con il prevalente sia non disponibile, al fine di salvaguardare l operatività della Banca. La Banca, infine, in situazioni del tutto eccezionali, quando entrambi i collegamenti non siano funzionanti, può decidere di dirottare l operatività su altri negoziatori senza informare il cliente, al fine di evitare che il ritardo possa compromettere l esecuzione dell ordine. Tale operatività può essere attivata sfruttando le connessioni telematiche già in essere con eventuali altre controparti utilizzate per gli ordini del portafoglio di proprietà. La Banca può, infatti, in situazioni eccezionali, utilizzare un negoziatore non indicato nella propria transmission policy, purché tale operatività non sia costante e continuativa (in tal caso, si dovrà provvedere ad una revisione ed aggiornamento della Strategia) Strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani e/o sistemi multilaterali di negoziazione: Titoli azionari e relativi diritti di opzione, warrants, covered warrants, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, ETF, OICR aperti e fondi chiusi Gli ordini riguardanti gli strumenti finanziari in oggetto sono eseguiti esclusivamente sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. in quanto, per il grado di efficienza e di liquidità 9

10 raggiunte, Borsa Italiana, rappresenta la principale sede di esecuzione per gli strumenti considerati. Per essi, la Banca si avvale di ICCREA Banca S.p.A. in grado di accedere direttamente a tali mercati, assicurando rapidità di trasmissione dell ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza): Fattori di esecuzione Broker prevalente Sedi di esecuzione - Corrispettivo totale - Rapidità di esecuzione - Probabilità di esecuzione - Probabilità di regolamento - Natura dell ordine ICCREA Banca S.p.A MTA SeDeX ETFplus MIV Strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati non nazionali (comunitari e on): Titoli azionari e relativi diritti di opzione, warrants, covered warrants, certificates, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF negoziati Gli ordini riguardanti gli strumenti finanziari in oggetto sono inviati a ICCREA Banca. quale negoziatore unico, che a sua volta trasmetterà l ordine ad altri broker terzi in grado di accedere direttamente ai mercati. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza): Fattori di esecuzione Broker prevalente Sedi di esecuzione - Corrispettivo totale - Rapidità di esecuzione - Probabilità di esecuzione - Probabilità di regolamento - Natura dell ordine ICCREA Banca S.p.A Borse di Germania, Olanda, Francia, Svizzera, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Austria, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, Chi-x Borse e Mercati Usa, Canada, Giappone, Australia, Hong Kong, Sud Africa, Slovenia, Croazia, Singapore, Thailandia, Nuova Zelanda. 10

11 Titoli di Stato Italiani negoziati sui mercati regolamentati gestiti dalla Borsa Italiana e MTF EuroTLX Obbligazioni negoziate prevalentemente sul MTF Hi-MTF Gli ordini relativi agli strumenti finanziari in esame vengono inviati a ICCREA Banca S.p.A. in grado di accedere direttamente a tali mercati, assicurando rapidità di trasmissione dell ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati - in ordine di importanza - i fattori di esecuzione per ciascun broker, tramite il quale gli ordini verranno eseguiti: Fattori di esecuzione Broker prevalente Sedi di esecuzione - Corrispettivo totale - Natura dell ordine ICCREA Banca S.p.A MOT Hi-MTF EuroTLX Obbligazioni ed Euro-obbligazioni negoziate sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana Obbligazioni non negoziate o negoziate prevalentemente sui mercati regolamentati non nazionali ed MTF La Banca si avvale di ICCREA Banca S.p.A. quale negoziatore, assicurando rapidità di trasmissione dell ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela. In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore, nello schema che segue, sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza): Fattori di esecuzione Broker prevalente Sedi di esecuzione - Corrispettivo totale - Rapidità di esecuzione - Probabilità di esecuzione ICCREA Banca S.p.A MOT ed EUROMOT Hi-MTF EuroTLX ExtraMOT Certificates Gli ordini riguardanti gli strumenti finanziari in oggetto in particolare i sono eseguiti dalla Banca tramite l invio a: Cassa Centrale Banca quale negoziatore assicurando rapidità di trasmissione dell ordine al mercato, nel rispetto della sequenza temporale con cui gli ordini stessi vengono fatti pervenire dalla clientela; Per alcune tipologie di strumenti, in conseguenza dell elevato livello di personalizzazione, Cassa Centrale Banca effettua la negoziazione in conto proprio. 11

12 In accordo con la strategia di esecuzione del negoziatore nello schema che segue, sono elencati i fattori di esecuzione sulla base dei quali gli ordini verranno eseguiti (in ordine di importanza): Fattori di esecuzione Broker prevalente Sedi di esecuzione - Corrispettivo totale - Rapidità di esecuzione - Probabilità di esecuzione - Probabilità di regolamento - Natura dell ordine Cassa Centrale Banca SeDeX EUWAX (Stoccarda) Francoforte 2.2. Negoziazione per conto proprio Allo stato attuale la Banca non è autorizzata alla negoziazione per conto proprio 2.3. Monitoraggio e revisione della strategia Monitoraggio dell esecuzione alle migliori condizioni La Banca monitora l efficacia della presente Strategia ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nell esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente. Ogni qualvolta un cliente ne faccia richiesta per il tramite di strumenti formali di comunicazione (fax, lettera), la Banca si impegna a fornire in forma scritta, la dimostrazione che l ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente Strategia (art. 46, comma 5 del Regolamento Intermediari). In particolare, per gli strumenti finanziari per i quali la Banca ha scelto un unica sede di esecuzione / negoziatore sarà sufficiente dimostrare che l ordine è stato effettivamente e tempestivamente negoziato/ trasmesso tramite quella sede/ negoziatore, nel presupposto che all origine sia stata fatta un adeguata valutazione sulla capacità della sede di esecuzione/ negoziatore di garantire in modo duraturo il conseguimento del miglior risultato possibile. Nell ipotesi in cui venga derogato il rispetto della Strategia, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga: È avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente; (In assenza di istruzioni specifiche del cliente) è giustificata in virtù dell esistenza di motivate ragioni tecniche ed è stata realizzata nell interesse del cliente, costituendo una eccezione rispetto alla normale operatività. Inoltre, la Banca si impegna a dimostrare che il processo di selezione delle sedi di esecuzione/negoziatori non avviene sulla base di criteri di scelta discriminatori, bensì basandosi su criteri di ragionevolezza (analisi strutturata e 12

13 documentata dei vantaggi/svantaggi per l accesso o l esclusione di un mercato) sempre comunque con l obiettivo del raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. In particolare, su richiesta del cliente verrà dimostrato: Come gli incentivi e le commissioni che sostiene il cliente siano in funzione: - Dei costi sostenuti dalla Banca per l accesso simultaneo a più trading venues/negoziatori; - Della categoria di appartenenza del cliente; - Delle sedi di regolamento; Che la Banca ha effettivamente praticato le spese e/o commissioni precedentemente comunicate al cliente. A tal proposito, si ritiene che il cliente non possa chiedere di giustificare eventuali differenziazioni delle commissioni applicate in base alla sedi di esecuzione / negoziatori prescelti e/o di illustrare le modalità di determinazione delle spese. Infatti, la normativa impone di praticare le medesime spese e commissioni comunicate ex ante, non anche di giustificarne la determinazione al cliente, cosa che richiederebbe la comunicazione di informazioni sensibili quali quelle sulla struttura interna della Banca. Nell'ipotesi in cui gli elementi principali per il raggiungimento del miglior risultato non siano costituiti dal prezzo e dai costi, bensì da altri fattori, quali la tipologia di strumento, del titolo trattato, della dimensione dell ordine, della velocità o la probabilità di esecuzione (ad es. per i derivati OTC), la Banca si impegna, al fine di dimostrare il raggiungimento del miglior risultato possibile, a dare evidenza della corretta applicazione del pricing model adottato e comunicato formalmente ex ante al cliente. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari per i quali è prestato il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a terze controparti (broker), alla luce del quadro normativo MiFID, si ritiene che ricada sempre sulla Banca la responsabilità verso il cliente finale per il rispetto della best execution. È fatta salva, comunque, per la Banca la possibilità di rivalersi sul soggetto negoziatore per eventuali errori nell esecuzione dell ordine e/o per dimostrare al cliente di aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa. A tal proposito, la Banca si impegna a prevedere negli accordi contrattuali stipulati con le controparti, che i negoziatori tengano a sua disposizione i dati che attestino la correttezza delle proprie procedure, al fine di consentire di verificare in ogni momento l idoneità delle procedure adottate e di controllare la qualità dell esecuzione degli ordini, adottando le misure necessarie per rimediare ad eventuali carenze rilevate Revisione della strategia La Banca è tenuta all aggiornamento della presente Strategia, nonché delle relative procedure interne; la revisione efficiente della presente Strategia consente l individuazione e la correzione di eventuali carenze nel livello di qualità della stessa. La Banca si impegna a riesaminare le misure e la Strategia con periodicità almeno annuale. Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo 13

14 il miglior risultato possibile per l esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella Strategia (art. 47, comma 2 del Regolamento Intermediari). La revisione della Strategia potrebbe comportare le seguenti variazioni: Includere nuove o diverse sedi di esecuzione o entità; Assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di best execution; Modificare altri aspetti della Strategia o dei dispositivi di esecuzione, sulla base di decisioni di carattere strategico/gestionale assunte dalla Banca. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente Strategia dovrà essere comunicata ai clienti e, pertanto, dovrà essere recepita nel documento sintetico per la clientela. 14

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