DELIBERA N. 58/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MAROTTA / VODAFONE XXX IL CORECOM LAZIO

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1 DELIBERA N. 58/12/CRL DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX MAROTTA / VODAFONE XXX IL CORECOM LAZIO NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, Corecom Lazio ) del ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori); VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l articolo 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTO l Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AgCom ), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche; VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010; VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il Regolamento ); VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481 e l Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, Regolamento Indennizzi ); VISTA l istanza pervenuta in data 6 luglio 2011, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/430/2011, con cui la sig.ra XXX Marotta ha chiesto l intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Vodafone XXX (di seguito, per brevità, Vodafone ); 1

2 VISTA la nota del 31 agosto 2011 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del Regolamento, ed all operatore Telecom Italia XXX (di seguito, per brevità, Telecom ) ai sensi dell articolo 18 del Regolamento, l avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione; VISTA la nota del 7 settembre 2011, con la quale l istante ha presentato la memoria difensiva; VISTA la nota del 28 settembre 2011 con la quale Vodafone ha presentato la memoria difensiva ed i documenti; VISTA la nota del 30 settembre 2011 con la quale Telecom ha presentato la memoria istruttoria; VISTA la nota del 5 ottobre 2011, con la quale l istante ha presentato la memoria di replica; VISTA la nota del 8 novembre 2011 con la quale le parti sono state convocate per l udienza di discussione del 25 novembre 2011; UDITE tutte le parti all udienza del 25 novembre 2011; 1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento. a) L utente ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue: in data 28 gennaio 2010, la sig.ra XXX Marotta stipulava con Vodafone un contratto per l attivazione del servizio sulla propria utenza fissa, denominato Vodafone Casa Senza Limiti Plus, con richiesta di portabilità da Telecom; Vodafone non attivava il servizio, non consegnava la Vodafone Station, e sospendeva la linea dal 29 gennaio 2010, sia in entrata che in uscita; stante il grave inadempimento, con raccomandata del 4 giugno 2010, la sig.ra Marotta dava disdetta del contratto, chiedendo lo storno degli importi indebitamente fatturati ed un indennizzo per i gravi disagi subiti; anche questa comunicazione rimaneva priva di riscontro; in seguito l utente apprendeva di aver perso la numerazione di cui disponeva dal 1985; con l istanza di conciliazione, l utente chiedeva la chiusura del contratto senza oneri e spese ed il ritiro della pratica di recupero crediti, oltre ad un indennizzo per mancata attivazione della linea, per isolamento o sospensione della linea, per mancata risposta al reclamo, quantificato in Euro 4.864,50, con riserva di aumentarlo in caso di protratto inadempimento; all udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l utente si riportava all istanza. Vodafone, dando atto dell avvenuta cessazione del contratto per morosità e della perdita del numero originale, per spirito conciliativo offriva lo storno dell insoluto di Euro 117,26, il ritiro della pratica di recupero crediti ed un indennizzo di Euro 200,00 per mancato riscontro al reclamo. L utente non accettava la proposta e l udienza si concludeva con esito negativo; con l istanza di definizione, la sig.ra Marotta chiedeva pertanto: 1) la chiusura del contratto senza oneri e spese; 2) lo storno dell insoluto esistente ed il ritiro della pratica di recupero crediti; 3) un indennizzo per la sospensione, quantificato in Euro 1.972,50, pari ad Euro 7,50 die dal 29 2

3 gennaio 2010 al 19 ottobre 2010 ex art. 4 Delibera 73/11/CONS; 4) un indennizzo per la mancata attivazione del servizio, quantificato in Euro 1.165,00, pari ad Euro 5,00 die dal 28 febbraio 2010 al 19 ottobre 2010 come da Carta Servizi; 5) un indennizzo per la mancata risposta al reclamo di Euro 300,00 ex art. 11 Delibera 73/11/CONS; 6) un indennizzo per la perdita del numero di rete fissa di Euro 1.000,00 ex art. 9 della Delibera 73/11/CONS; 7) l emissione di liberatoria o il rimborso delle tasse di concessione governativa relative al contratto; 8) il pagamento delle spese di procedura; con memoria del 7 settembre 2011, l utente precisava di aver comunicato al Gestore il codice di migrazione in sede di sottoscrizione del contratto, evidenziando che mai l operatore rappresentò l incompletezza o erroneità del codice fornito, o la mancanza o erroneità dei dati necessari per il buon fine della procedura di portabilità. Ribadiva la mancanza di riscontri ai solleciti verbali e scritti dell utente circa il mancato passaggio della linea e l isolamento della stessa ed insisteva nelle domande di indennizzo; con memoria del 28 settembre 2011, Vodafone eccepiva l infondata duplicazione dell indennizzo richiesto per la sospensione della linea e per la mancata attivazione del servizio, fondandosi entrambe le domande sul medesimo evento. Chiedeva quindi, nell ipotesi venisse accertata la responsabilità di Vodafone, l applicazione di uno solo dei parametri della Delibera 73/11/CONS. Nel merito, contestava la fondatezza delle avverse deduzioni, precisando di aver inserito la richiesta di importazione dell utenza da Telecom in data 28 gennaio 2010 e di aver avviato la procedura di importazione in data 1 febbraio Il servizio era stato attivato il 12 febbraio 2010 e la mini station era stata ritirata dall utente in data 17 febbraio Depositava al riguardo le schermate concernenti l attivazione, la cessazione, nonché l adesione contrattuale per la Mini Station. Relativamente alla perdita del numero, precisava che, a fronte della regolare attivazione del servizio e della morosità dell utente, la scheda cliente era stata disattivata in data 3 giugno 2010 e in data 3 luglio 2010 era stata avviata la procedura per il rientro dell utenza in Telecom non associata al nominativo dell utente, procedura conclusasi in data 16 luglio Nessuna responsabilità era quindi attribuibile all operatore per la perdita del numero, imputabile unicamente all istante. Infine evidenziava, in ordine alla mancata risposta ai reclami, l errato recapito della comunicazione e, in ordine all aspetto amministrativo, un insoluto di Euro 117,26 per il mancato pagamento di tre fatture; con memoria del 30 settembre 2011, Telecom, precisando la sua partecipazione al procedimento ai soli fini istruttori ed evidenziando la sua carenza di legittimazione passiva rispetto ad eventuali pretese, produceva le schermate Pitagora dei sistemi informatici dalle quali risultava, con riferimento all utenza dell istante, l inserimento con ordine del 1 febbraio 2010 di una richiesta di attivazione da parte di Vodafone, ordine espletato in data 12 febbraio 2010 e l inserimento con ordine del 5 luglio 2010 di una cessazione da parte di Vodafone, ordine espletato in data 16 luglio 2010; con memoria del 5 ottobre 2011, l utente replicava alle difese dell operatore evidenziando: a) la mancanza di giustificazioni in ordine all isolamento della linea; b) la mancanza di prova in ordine all avvenuta attivazione del servizio, non ritenendo idonea prova le schermate di produzione unilaterale; c) la mancata consegna gratuita della Vodafone Station, come prospettato dal promotore; d) la mancata attivazione del servizio e l assenza di linea telefonica confermata da un tecnico intervenuto per trovare una soluzione. Ribadiva la legittimità della richiesta delle due 3

4 diverse voci di indennizzo per la sospensione/cessazione del servizio e per la omessa/ritardata portabilità del numero, nonchè della spedizione del reclamo all indirizzo posto quale recapito del Servizio clienti Vodafone nelle comunicazioni dell operatore. Contestava da ultimo la responsabilità ascrittale per la perdita del numero, verificatasi a causa del comportamento omissivo e negligente del gestore; all udienza di discussione del 25 novembre 2011, l operatore offriva lo storno delle fatture insolute ed un indennizzo di Euro 300,00. L utente non accettava la proposta. 2. Motivi della decisione Osservazioni in rito. Preliminarmente, si osserva che l istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Questo premesso, si rileva anzitutto che, ai sensi dell art. 19 comma 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, l oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali rimborsi o indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Resta salvo il diritto dell utente di rivolgersi all Autorità ordinaria per il maggior danno Nel merito. 2.2.a Sulla mancata attivazione e sulla sospensione/cessazione del servizio L utente ha lamentato che, a seguito del contratto sottoscritto con l operatore, quest ultimo non ha mai provveduto ad attivare il servizio, e che, dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto, il servizio voce ha cessato di funzionare, sia in entrata che in uscita. E pacifica l esistenza del contratto sottoscritto con Vodafone in data 28 gennaio 2010, con la contestuale richiesta di portabilità del numero di rete fissa da Telecom. Per un idoneo inquadramento della fattispecie, occorre esaminare separatamente i disservizi lamentati dall utente e premettere quanto segue. In ordine al cambiamento dei fornitori di accesso, l Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nell intento di dettare misure a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n. 40 ha adottato la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, con cui ha introdotto una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l articolo 17, comma 2, stabilisce che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l obiettivo di non recare disservizi al cliente finale; tale disposizione ribadisce principi già sanciti 4

5 da alcune previsioni del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui i tempi di attivazione, e correlativamente di disattivazione, del servizio, costituiscono elementi che devono necessariamente far parte del contenuto minimo del contratto sottoscritto fra utente e operatore (cfr. articolo 70, comma 1, lettera b). A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal recipient (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell ordine sulla base delle indicazioni del cliente. L articolo 17 bis della delibera 274/07/CONS prevede, in linea generale, che sia l operatore recipient (nella fattispecie, Vodafone) a raccogliere la manifestazione di volontà da parte dell utente per poi attivare il dialogo tecnico con l operatore donating (nella fattispecie, Telecom). Nel caso di specie, come risulta dal raffronto delle schermate dei sistemi telematici di Telecom e Vodafone, quest ultima, in qualità di operatore recipient, ha tempestivamente adempiuto ai propri obblighi, inviando a Telecom l ordine di attivazione in data 1 febbraio Sempre dalle dette schermate, l ordine risulta essere stato espletato in data 12 febbraio Alla luce di quanto esposto, in ordine alla procedura di attivazione, tempestivamente avviata e conclusasi, non si può pertanto configurare alcuna responsabilità o inadempimento in capo a Vodafone e la domanda dell utente viene rigettata. L istante lamenta però anche che, a far data dal 29 gennaio 2010, la linea cessò di funzionare, sia in entrata che in uscita. Sul punto, in base ai principi generali sull onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n , e da ultimo, 3 luglio 2009 n e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l onere di dimostrare l avvenuto esatto adempimento o che l inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi. Ai sensi della Delibera n. 179/03/CSP (TLC, Direttiva Generale), inoltre, gli operatori devono fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali. Nella fattispecie, a fronte della dedotta sospensione/cessazione del servizio lamentato dall utente, spettava dunque a Vodafone, nuovo operatore a seguito dell avvenuta attivazione, provare di avere fornito il servizio in modo regolare e continuo, nonchè di avere svolto tutte le attività necessarie a risolvere il disservizio o che l inadempimento è dipeso da cause a lui non imputabili ex art codice civile o da cause specifiche di esclusione della responsabilità. 5

6 L operatore nulla ha dedotto in proposito. In forza del richiamato principio sull onere probatorio e considerata la assoluta mancanza di prova circa interventi risolutivi da parte dell operatore e circa l esistenza di cause esimenti della sua responsabilità, deve ritenersi che la condotta di Vodafone non sia stata conforme al principio sancito dall art. 3 comma 4 della Delibera n. 179/03/CSP, nè al principio fondamentale di continuità previsto dalla Parte Prima della Carta Servizi, nel quale si legge: Vodafone assicura i servizi di telefonia fissa e di accesso ad internet da postazione fissa per ventiquattro ore al giorno in tutti i giorni dell'anno, tranne i casi di interruzione o di funzionamento irregolare. In tali casi, Vodafone si impegna a garantire ai Clienti il minor disagio e a informarli, quando tecnicamente possibile, dell'inizio e della fine della situazione di interruzione o di funzionamento irregolare. Deve altresì ritenersi che Vodafone non abbia posto in essere tutte le attività necessarie per risolvere il disservizio lamentato, nè che si sia diligentemente attivato per rimuovere gli eventuali ostacoli incontrati nella soluzione del problema, contravvenendo così anche al principio fondamentale di Efficienza ed Efficacia previsto dalla Parte Prima della Carta Servizi: Vodafone fornisce i servizi di telefonia fissa e di accesso ad internet da postazione fissa in modo efficiente, cioè con diligenza, e in modo efficace, il più utile possibile ai suoi Clienti: Vodafone farà il necessario per mantenere e migliorare l efficienza e l efficacia del servizio. Si ritiene quindi sussista in capo all operatore una responsabilità contrattuale per la sospensione/cessazione del servizio voce, con conseguente diritto dell utente alla liquidazione di un indennizzo per l intera durata dell inadempimento (dal 29 gennaio 2010 al 16 luglio 2010, data di espletamento della cessazione standard). Per quanto riguarda la determinazione dell indennizzo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 4.1 dell Allegato A del Regolamento Indennizzi, si riconosce un importo complessivo di Euro 1.260,00. Peraltro, il mancato pagamento delle fatture da parte dell istante non può che intendersi, in una ottica di salvaguardia dei propri diritti e di autotutela, come legittimo rifiuto di adempiere la propria obbligazione in presenza dell inadempimento della controparte in ordine alla mancata fornitura del servizio, alla mancata risoluzione del problema e alla carenza di informazione e di assistenza. L operatore dovrà quindi provvedere allo storno degli importi insoluti dell utente, al ritiro della pratica di recupero crediti a propria cura e spese e a manlevare e garantire l utente per ogni richiesta dovesse a questi pervenire relativamente al pagamento della tassa di concessione governativa. 2.2.b. Sulla perdita del numero telefonico L istante lamenta la perdita del numero telefonico di cui disponeva dal 1985, chiedendo il relativo indennizzo. La circostanza della perdita del numero è pacificamente ammessa dall operatore, che ne attribuisce la responsabilità alla situazione di morosità dell utente. Ma, come già detto al punto precedente, la pretesa creditoria dell operatore si ritiene infondata, perché, se è vero che l utente non ha provveduto al pagamento delle fatture, è pur vero che tale condotta è conseguente all inadempimento di Vodafone. 6

7 Spetta pertanto all utente un indennizzo per la perdita del numero originario provocata dall operatore. Per quanto riguarda la determinazione dell indennizzo, ai sensi dell art. 9 dell Allegato A del Regolamento indennizzi, si riconosce un importo complessivo di Euro 1.000, c. Mancata risposta ai reclami. L istante lamenta la mancata risposta ai reclami telefonici svolti relativi al non funzionamento della linea, ed al reclamo scritto del 9 giugno 2010, ricevuto il 16 giugno Premesso che alcun indennizzo può essere riconosciuto per la mancata risposta ai reclami telefonici, per l assenza di un preciso riferimento temporale, la domanda dell utente svolta con riguardo al reclamo del 9 giugno 2010 ricevuta il 16 giugno 2010 viene accolta per il seguente motivo. L operatore eccepisce di non aver mai avuto notizia del reclamo perché inviato ad un indirizzo diverso da quello contrattualmente previsto. L eccezione è infondata. Il reclamo è stato infatti inoltrato all indirizzo riportato nella intestazione delle lettere che erano state inviate da Vodafone all istante, dovendosi dunque ritenere inviato ad un indirizzo direttamente riconducibile all operatore e valido recapito, a tutti gli effetti. Rileva, allora, il disposto dell articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e anche del punto IV Parte Terza della Carta Servizi), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto. Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita in forma scritta, per l evidente fine di dare all utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo da mancata risposta al reclamo, anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e della Carta Servizi. Per la determinazione dell indennizzo, considerato l orientamento dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( Del. nn. 32/12/CIR, 97/12/CIR, 101/12/CIR), ai sensi dell art. 11, comma 1 dell Allegato A del Regolamento Indennizzi, considerato che il reclamo è stato ricevuto il 16 giugno 2010, detratto il tempo utile alla risposta (45 giorni previsti dal punto IV Parte terza Carta Sevizi), e il lasso di tempo intercorso fino alla data dell udienza di conciliazione (27 gennaio 7

8 2011), nella fattispecie viene riconosciuto all utente un indennizzo per la mancata risposta al reclamo di Euro 180, Sulle spese del procedimento. La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione. Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, si ritiene congruo liquidare l importo di Euro 100,00 (cento/00) a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione. Per tutto quanto sopra esposto, *** ** *** IL CORECOM LAZIO CONSIDERATO per quanto precede che la domanda proposta dalla sig.ra XXX Marotta nei confronti dell operatore Vodafone sia da accogliere; RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest Autorità, sia equo liquidare all istante un importo onnicomprensivo di Euro 100,00 (cento), quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura; RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall Autorità all esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità e pertanto tenere indenne l istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento DELIBERA L accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell istanza presentata dalla sig.ra XXX Marotta in data 6 luglio La società Vodafone XXX è pertanto tenuta a: 1) riconoscere in favore dell istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione: 8

9 a) Euro 1.260,00 a titolo di indennizzo per la sospensione/cessazione del servizio oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; b) Euro 1.000,00 a titolo di indennizzo per la perdita del numero telefonico oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; c) Euro 180,00 a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia; d) Euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura 2) disporre lo storno integrale delle fatture emesse a carico dell istante, ritirare la pratica di recupero crediti a propria cura e spese, manlevare la sig.ra XXX Marotta da eventuali pretese dell ente impositore per il pagamento della tassa di concessione governativa sulle singole fatture emesse delle quali è disposto lo storno. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/cons il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259. La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito web del Corecom Lazio. Roma, 22 ottobre 2012 Il Presidente Francesco Soro Fto Il Dirigente Responsabile del Procedimento Ines Dominici 9

10 Fto 10

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