L OBBLIGO DELL ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

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1 CASSA DI PREVIDENZA E RIFORMA FORENSE L OBBLIGO DELL ASSICURAZIONE PROFESSIONALE Roma Sala Seminari Cassa Forense Mercoledì 4 giugno 2013 Alessandro Graziani, Avvocato alessandrograziani@iuslaw.it

2 2 IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

3 TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 3 ART. 17 bis. - Modalità dell'informazione. L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e del sito web, se attivato; il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. ---segue slide successiva---

4 ---segue slide precedente--- Può indicare: i titoli accademici; i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; le lingue conosciute; il logo dello studio; gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato. ---omissis--- 4

5 5 L'assicurazione professionale ha il compito di tutelare il cliente (garantendogli un adeguato ristoro) ma anche il professionista, mallevandolo dal rischio di pagare gli errori involontari.

6 PRODROMI NORMATIVI 6

7 Il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) ha disposto: (omissis) Titolo II - liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo - Art. 3 - Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche: (omissis) e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti; 7

8 Dopo soli tre mesi dall approvazione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (cosiddetta Manovra bis 2011), la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (cosiddetta legge di stabilità 2012) é intervenuta nuovamente e in maniera ancora più incisiva sul tema della liberalizzazione delle attività professionali e della riforma dei relativi ordini, introducendo ulteriori disposizioni liberalizzatrici (Art Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti). 8

9 Era tuttavia rimasta immutata la disposizione del decreto legge 138/2011 (articolo 3, comma 5, lettera e) che imponeva di prevedere, tramite Decreto del Presidente della Repubblica deputato a riformare le professioni (da emanarsi entro il 13 agosto 2012) l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione «per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale» e di rendere noti gli estremi e il massimale della polizza al cliente in sede di conferimento dell'incarico. 9

10 La Legge 12 novembre 2011 n. 183 ha anche sancito che, anche per le società di capitali per l'esercizio delle professioni (articolo 10 legge 183/2011 e in attesa del regolamento attuativo), sia obbligatoria «la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale». 10

11 Per l entrata in vigore della disposizione che comporta l obbligo di stipula della assicurazione per la responsabilità civile professionale è stata disposta la posticipazione al 13 agosto 2013, con D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 (in Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2012). 11

12 12 LA NUOVA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE

13 13 Il testo della riforma della professione di Avvocato (approvato dalla Camera dei Deputati il 31 ottobre 2012) già sanciva l obbligo assicurativo con le norme di cui all Art. 12 (in rubrica: Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni ).

14 14 Con la promulgazione della nuova legge professionale forense (Legge n. 247 del 30 dicembre 2012) l obbligo assicurativo è stato confermato con il medesimo Art. 12, rubricato con la nuova formula: Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni ). Questo il testo della legge:

15 15 Art. 12. (Assicurazione per la responsabilità civile e polizza infortuni). 1. L avvocato, l associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

16 16 2. All avvocato, all associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell attività svolta nell esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

17 17 2. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine. 3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

18 18 Fatte tali premesse, anche in Italia, gli Avvocati dovranno dotarsi di una copertura assicurativa che tenga indenni i loro clienti da errori professionali e negligenze. La copertura è già obbligatoria in gran parte (21) dei Paesi dell'unione Europea, mentre è ancora volontaria in Italia, a Cipro, in Grecia e in Lettonia.

19 Le formule adottate in Europa sono varie. Per esempio, in Germania l'assenza o la decadenza della polizza comportano per l'avvocato la mancata iscrizione all'albo o la revoca. 19

20 20 In Belgio, vige anche la copertura per il comportamento inadeguato (la assurance indelicatesse detta anche insurance against improper behavior). Nella tipologia in voga nel Regno belga, la copertura assicurativa valorizza la carica del bâtonnier (il presidente del consiglio dell Ordine forense) e funzione disciplinare del barreau (il Consiglio dell Ordine).

21 21 COVER OF INSURANCE AGAINST IMPROPER BEHAVIOR Reimbursement of damages suffered by third parties claiming damages within the context of an incident declared by the bâtonnier and resulting directly from improper behavior by a lawyer during the exercise of his or her profession, while the contract is in force. Article 2 of the policy requires three cumulative conditions: - proof of the claim by the third party claimant; - proof that the lawyer is insolvent; - initiation of disciplinary proceedings, except if proven to be technically impossible.

22 22 I modelli di polizza assicurativa più diffusi in Europea sono sostanzialmente due: 1. tipo "Losses occurring" 2. tipo "Claims made"

23 23 L'assicurazione professionale in Italia è basata sul modello "Claims made" e fornisce copertura assicurativa solo se il professionista è assicurato nel momento in cui il cliente danneggiato reclama il risarcimento (indipendentemente dal momento in cui l'errore è stato commesso ed agendo anche retroattivamente, con estensione di alcuni anni dopo la scadenza).

24 24 Il modello alternativo è quello della polizza "Losses occurring" che fornisce copertura all assicurato se egli era tale quando ha commesso l'errore professionale.

25 25 L'importo massimo coperto dalla polizza dovrebbe consentire al professionista assicurato di non mettere a rischio le proprie risorse finanziarie e di affrontare serenamente anche le pratiche più complesse e di alto valore. Il professionista deve quindi valutare l'entità del massimale da inserire nella polizza, considerando che la somma ha un impatto diretto sull'importo del premio e che, di norma, è calibrata in funzione della previsione.

26 26 Sulle clausole da inserire nelle polizze si confrontano due scuole di pensiero, rappresentative delle esigenze dei diversi professionisti: da un lato, coloro che operano singolarmente; dall'altro, gli studi associati che affiliano numerosi professionisti come collaboratori.

27 27 Per i professionisti singoli, il rischio di errore è maggiore per frequenza ma minore per gravità. Se infatti, lavorando da soli è probabile perdere il controllo di termini o scadenze, si dedica però più attenzione alle pratiche, al crescere del loro valore ed alla loro delicatezza.

28 28 Per i grandi studi, invece, le pratiche sono tutte, tendenzialmente, di alto valore ma le tante identità che contribuiscono alla loro lavorazione fanno aumentare i rischi di errori, solo in parte bilanciati dai controlli di qualità e dai criteri che improntano le procedure di lavoro.

29 29 Nell'individuare le clausole della polizza professionale "ideale", la discussione si sposta sul difficile equilibrio tra copertura e costi del premio, oscillanti in base alle eventuali franchigie e ai differenti massimali.

30 30 I giovani o piccoli studi, puntando alla copertura dai lievi e potenzialmente frequenti errori, possono stipulare polizze con zero franchigia a fronte di un massimale ridotto. Ai grandi studi converrà l'esatto opposto, potendo far fronte a risarcimenti diretti per i piccoli importi ma volendo tutelarsi dal rischio di errore in pratiche di enorme valore.

31 31 Le norme sull assicurazione obbligatoria demandano la facoltà di negoziare polizze standard anche al Consiglio Nazionale Forense ed alla Cassa Forense.

32 32

33 Considerazioni conclusive: IMPOSIZIONE EX LEGE DI RAPPORTO NEGOZIALE INOPPORTUNITÀ DI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA POLIZZA ASSENZA DI CLAUSOLE ASSICURATIVE STANDARD E NON NEGOZIABILI EQUIPARAZIONE DEI SERVIZI LEGALI AD ATTIVITÀ IMPRESA CONTRAPPOSIZIONE DI INTERESSI DI DIFENSORE E ASSISTITO VALUTAZIONE EX POSTDA PARTE DITERZO NON PARTECIPE AB INITIO RISCHIO DI COMPROMISSIONE DELLA DISCREZIONALITÀ DIFENSIVA ASSENZA DI CORRELAZIONE TRA COMPENSO E RISARCIMENTO

34 CASSA DI PREVIDENZA E RIFORMA FORENSE L OBBLIGO DELL ASSICURAZIONE PROFESSIONALE Roma Sala Seminari Cassa Forense Mercoledì 4 giugno 2013 Alessandro Graziani, Avvocato alessandrograziani@iuslaw.it

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