ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L ARTIGIANATO

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1 ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA E DI PATRONATO PER L ARTIGIANATO I N A P A A N N O Q U A D E R N I D I SOCIALE ASSISTENZA E PREVIDENZA Importi e limiti reddituali delle prestazioni previdenziali persone

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3 ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE Importi e limiti reddituali delle prestazioni previdenziali a cura della Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione 3

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5 PRESENTAZIONE L anno 2011 ha portato una rivoluzione nell assetto normativo previdenziale, i cui effetti hanno portato e porteranno conseguenze non solo all interno della platea dei soggetti direttamente interessati, ma anche tra quelli deputati alla rappresentanza degli interessi e alla tutela dei soggetti in questione. Per questo il PATRONATO più che in passato, se possibile, deve dotarsi di strumenti necessari a far fronte alle esigenze che vengono rappresentate e alle richieste connesse alla telematizzazione da parte degli enti previdenziali dei rapporti con l utenza. In tale scenario è del tutto evidente come il primo strumento da raffinare ed implementare è quello relativo all informatica in generale: dalla posta certificata, agli accessi alle banche dati, all adeguamento dei programmi per la consulenza (calcolo della posizione assicurativa, calcolo della decorrenza e dell importo della pensione) alle nuove disposizioni, fino all entrata a regime di pensartiweb. Tuttavia, anche quest anno la Direzione Generale non ha voluto far mancare la versione stampata dello storico, e non ancora obsoleto, QUADERNO anche se le tabelle pubblicate sulla intranet sono sempre aggiornate in tempo reale. Il quaderno, come di consueto, è disponibile nella versione on-line nello spazio download. Buon lavoro IL DIRETTORE GENERALE (Paolo Landi) 5

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7 CONTRIBUTI 7

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9 MINIMALE DI RETRIBUZIONE PER L ACCREDITO DEI CONTRIBUTI ANNO IMPORTO SETTIMANALE IMPORTO ANNUO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Esempio Si ipotizzi un lavoratore che abbia prestato la propria attività lavorativa per 52 settimane nell anno 1988 ed abbia percepito una retribuzione annuale lorda pari a Lire Per individuare quanti contributi settimanali potranno essere accreditati per l anno 1988, bisognerà procedere nel modo seguente: = arrotondato a Note Art. 7, comma 1, legge n. 638/83 - Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per ogni anno successivo al 1983, è pari a quello delle settimane dell anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane un retribuzione non inferiore al 30% dell importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell anno considerato. 9

10 Art. 1, comma 2, D. L. 338/89, convertito in legge n. 389/89 - Con effetto dal 1 gennaio 1989 la percentuale di cui all articolo 7, comma 1, primo periodo, del D. L , n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. Tale criterio vale anche per la determinazione del numero delle settimane accreditabili in caso di rapporto di lavoro part-time. MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER GLI ASSICURATI DALL PRIVI DI CONTRIBUZIONE AL (art. 2, comma 18, della legge , n. 335) ANNO MASSIMALE , , , , , , , , , , , ( ,85) ( ,62) ( ,23) ( ,41) ( ,03) ( ,31) Nota Il massimale si applica anche per gli assicurati ante 1996, che hanno esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo, per i periodi successivi all opzione stessa. 10

11 CONTRIBUTO FISSO IVS DOVUTO DAGLI ARTIGIANI E DAI COMMERCIANTI (escluso ENAOLI e MATERNITÀ) IMPORTO ANNUO ANNO ARTIGIANI COMMERCIANTI Dal 1959 al Dal 1966 al mesi del Note La legge n. 233/90, art. 5, ha previsto che ai fini del calcolo della pensione con decorrenza dal per artigiani e commercianti, il reddito da attribuire nel periodo / , è quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12% il contributo in cifra fissa ed in percentuale dovuto per l assicurazione IVS. Dall e fino al è altresì dovuto alla Gestione Speciale un contributo aggiuntivo aziendale pari al 4% per gli artigiani e al 4,20% per i commercianti del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini dell IRPEF per l anno precedente o divenuto definitivo in sede di accertamento, se superiore. Detto contributo non può comunque essere superiore a , con il limite minimo di , nei casi in cui il reddito di impresa imponibile ai fini dell IRPEF risulti inferiore a

12 A decorrere dal 1966 è dovuto da artigiani e commercianti un contributo ENAOLI di. 45,40 mensili (soppresso dall dall art. 3, commi 1 e 3, della legge , n. 448). A decorrere dal 1988 è dovuto da artigiani e commercianti un contributo per la maternità pari a: 1988 = mensili ( annue); dal 1989 al 1999 = mensili ( annue); 2000 = mensili fino al 30 giugno Dal 1 luglio al 31 dicembre 2000 =.1.208,33 mensili ( annue); 2001 = ,33 mensili ( annue); dal 2002 = 0,62 mensili ( 7,44 annui) Legge n. 438, di conversione del D. L n. 384 Articolo 3-bis - Adeguamento contributivo 1. A decorrere dall anno 1993, l ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l anno al quale i contributi stessi si riferiscono. 2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all anno al quale i contributi si riferiscono. 3. (il comma 3 è stato sostituito dall articolo 46 del D. L. n. 41/94 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85). Il testo aggiornato è il seguente: A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo. 3-bis (il comma 3-bis, aggiunto dall art. 46, della L. n. 85/95, è stato modificato dall art. 4, comma 2, lett. g, della L , n. 507). Il testo aggiornato è il seguente: Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro i 20 giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3. Articolo 3-ter - Aliquota contributiva aggiuntiva 1. A decorrere dal , è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%, una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell applicazione dell art. 21, co. 6, della L , n. 67. Tale incremento si applica comunque a carico dei lavoratori autonomi, in favore delle rispettive gestioni, sulle quote di reddito di impresa eccedenti il limite innanzi indicato. 12

13 CONTRIBUZIONE I.V.S. DOVUTA DA ARTIGIANI E COMMERCIANTI DAL 1 LUGLIO 1990 PERIODO ALIQUOTA % titolari e collaboratori > 21 anni ALIQUOTA % collaboratori < 21 anni ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO 2012 ARTIGIANI 21,30% fino a ,00. 22,30% da ,00 a ,00 18,30% fino a ,00 19,30% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 21,39% fino a ,00 22,39% da ,00 a ,00 18,39% fino a ,00. 19,39% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 20,00% fino a 43,042,00. 21,00% da ,00 a ,00 17,00% fino a ,00 18,00% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 20,09% fino a ,00 21,09% da ,00 a ,00 17,09% fino a ,00. 18,09% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 20,00% fino a ,00. 21,00% da ,00 a ,00 17,00% fino a ,00 18,00% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno

14 PERIODO ALIQUOTA % titolari e collaboratori > 21 anni ALIQUOTA % collaboratori < 21 anni ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO 2010 COMMERCIANTI 20,09% fino a ,00 21,09% da ,00 a ,00 17,09% fino a ,00. 18,09% da ,000 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 20,00% fino a ,00. 21,00% da ,00 a ,00 17,00% fino a ,00 18,00% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 20,09% fino a ,00 21,09% da ,00 a ,00 17,09% fino a ,00. 18,09% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 20,00% fino a ,00. 21,00% da ,00 a ,00 17,00% fino a ,00 18,00% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 20,09% fino a ,00 21,09% da ,00 a ,00 17,09% fino a ,00. 18,09% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno

15 PERIODO ALIQUOTA % titolari e collaboratori > 21 anni ALIQUOTA % collaboratori < 21 anni ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO 2007 ARTIGIANI 19,50% fino a ,00 20,50% da ,00 a ,00 16,50% fino a ,00. 17,50% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 19,59% fino a ,00 20,59% da ,00 a ,00 16,59% fino a ,00. 17,59% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 17,40% fino a ,00. 18,40% da ,00 a ,00 14,40% fino a ,00 15,40% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 17,79% fino a ,00 18,79% da ,00 a ,00 14,79% fino a ,00. 15,79% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 17,20% fino a ,00 18,20% da ,00 a ,00 14,20% fino a ,00 15,20% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno

16 PERIODO ALIQUOTA % titolari e collaboratori > 21 anni ALIQUOTA % collaboratori < 21 anni ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO 2005 COMMERCIANTI 17,59% fino a ,00 18,59% da ,00 a ,00 14,59% fino a ,00. 15,59% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 17% fino a ,00. 18% da ,00 a ,00 14% fino a ,00 15% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 17,39% fino a ,00 18,39% da ,00 a ,00 14,39% fino a ,00. 15,39% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 16,80% fino a ,00. 17,80% da ,00 a ,00 13,80% fino a ,00 14,80% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 17,19% fino a ,00 18,19% da ,00 a ,00 14,19% fino a ,00. 15,19% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno

17 PERIODO ALIQUOTA % titolari e collaboratori > 21 anni ALIQUOTA % collaboratori < 21 anni ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO 2002 ARTIGIANI 16,6 % fino a ,00 17,6% da ,00 a ,00 13,6% fino a ,00 14,6% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 16,99% fino a ,00 17,99% da ,00 a ,00 13,99% fino a ,00 14,99% da ,00 a ,00 totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 16,4% fino a ,4% da a ,4% fino a ,4% da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 16,7% fino a ,7% da a ,7% fino a ,7% da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 16,2% fino a ,2% da a ,2% fino a ,2% da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno

18 PERIODO ALIQUOTA % titolari e collaboratori > 21 anni ALIQUOTA % collaboratori < 21 anni ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO 2000 COMMERCIANTI 16,59% fino a ,59% da a ,59% fino a % da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 16% fino a % da a % fino a % da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 16,39% fino a ,39% da a ,39% fino a % da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 15,8% fino a ,8% da a ,8% fino a ,8% da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 16,19% fino a ,19% da a ,19% fino a % da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 15% fino a % da a % fino a % da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno

19 PERIODO ALIQUOTA % titolari e collaboratori > 21 anni ALIQUOTA % collaboratori < 21 anni ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO 1997 COMMERCIANTI 15,39% fino a ,39% da a ,39% fino a ,39% da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI 15% fino a % da a % fino a % da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno COMMERCIANTI 15,09% fino a ,09% da a ,09% fino a ,09% da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI COMMERCIANTI 15% fino a % da a % fino a % da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno ARTIGIANI COMMERCIANTI 15% fino a % da a % fino a % da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno

20 PERIODO ALIQUOTA % titolari e collaboratori > 21 anni ALIQUOTA % collaboratori < 21 anni ANNO DI RIFERIMENTO DEL REDDITO da al % fino a % da a % fino a % da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno 1993 da al ,5% fino a ,5% da a ,5% fino a ,5% da a totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF conseguiti nell anno dall al % 10% dall al % 14% dall al % 9% dall al % 10% 12% 9% reddito di impresa denunciato ai fini IRPEF relativo all anno 1991 reddito di impresa denunciato ai fini IRPEF relativo all anno 1990 reddito di impresa denunciato ai fini IRPEF relativo all anno

21 Note Aumento delle aliquote contributive per i commercianti: il D. Lgs. del n. 207 (G.U. n. 96 del ), in attuazione della delega conferita dall art. 2, comma 43, della L , n.549, istituisce, a decorrere dall , un indennizzo per la cessazione definitiva dell attività commerciale. Al fine della relativa copertura finanziaria, l art. 5, comma 2, del predetto D. Lgs. stabilisce che per il periodo compreso tra l ed il , gli iscritti alla gestione dei commercianti sono tenuti al versamento di una aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0.09%. L obbligo del versamento di tale aliquota aggiuntiva é stato ripristinato, dalla legge finanziaria per il 2002, per il periodo 1 gennaio dicembre 2006 e, in seguito, differito prima dalla legge finanziaria per il 2005 (fino al 31/12/2009), poi dalla L. n. 183/2010 fino al 31/12/2014. L art. 2, comma 215, della legge , n. 662, ha stabilito, dall , l aumento dello 0,3%,della aliquota contributiva dovuta dai commercianti, in relazione all inclusione nella relativa gestione di altri soggetti inquadrati nel settore terziario. Dal al la percentuale complessiva è pari, quindi, al 15,39% (16,39% per i redditi superiori al tetto in vigore ogni anno). Aumento della contribuzione dall : la legge , n. 449 (Finanziaria 98), all articolo 59, comma 15, stabilisce che, dal 1 g ennaio 1998, le aliquote contributive per artigiani e commercianti siano elevate dello 0,8 punti percentuali. Un ulteriore aumento di 0,2 punti per ogni anno è previsto a partire dal 1999 fino a che l aliquota si arresterà al 19% per le quote di reddito comprese nel tetto. Aumento della contribuzione dall : la legge finanziaria per il 2007, n. 299 del 27 dicembre 2006, stabilisce che le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti siano fissate per l anno 2007 nella misura del 19,50% e per l anno 2008 nella misura del 20%. Per gli iscritti alla gestione commercianti l aliquota complessiva di versamento, comprensiva del contributo dello 0,09%, istituito dal D. Lgs. n. 207/96, è per pari al 19,59% per il 2007 e 20,09% per il Aumento della contribuzione dall : la legge 22 dicembre 2011, n. 214 all articolo 24, commi 22 e 23, stabilisce che le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti vengano incrementate nella misura dell 1,30% per l anno 2012 e dello 0,45% per ogni anno successivo fino al raggiungimento del 24% che avverrà nel Agevolazione contributiva per i lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni: la legge n. 449, all articolo 59, comma 15, consente ai lavoratori autonomi pensionati nelle gestioni INPS con oltre 65 anni di età che continuano l attività lavorativa, di ottenere, a domanda, una riduzione della contribuzione I.V.S. pari al 50% di quella dovuta per legge. Conseguentemente la misura del supplemento subisce la medesima decurtazione al 50%. 21

22 LAVORATORI AUTONOMI - MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI ANNO MINIMALE MASSIMALE MINIMALE - (Legge n. 233/1990) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ai sensi del comma 3 dell articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, il livello minimo imponibile ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti, è pari al minimale giornaliero previsto per gli operai dell artigianato e del commercio in vigore dal 1 gennaio di ogni anno, moltiplicato per 312. A partire dall , ai sensi dell art. 6, comma 7, della L. n. 415/91 (Finanziaria 1992), il livello minimo contributivo come sopra determinato, viene aumentato di , ai fini previdenziali ed assistenziali. MASSIMALE (Legge n. 233/90) Ai sensi del comma 4 dell articolo 1 della legge , n. 233, la quota di reddito eccedente il limite di retribuzione massima pensionabile previsto per l A.G.O. dei lavoratori dipendenti, viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso. 22

23 ARTIGIANI E COMMERCIANTI SCADENZE DEI VERSAMENTI DELLA CONTRIBUZIONE I.V.S. DATA DI SCADENZA DEL PAGAMENTO CAUSALE VERSAMENTO 16 Febbraio IV trimestre dell anno precedente 4 rata sul minimale di reddito 16 Maggio 16 Giugno (ovvero entro i 20 giorni successivi al termine per il versamento dell IRPEF) 16 Agosto I trimestre dell anno 1 rata sul minimale di reddito 1) saldo sui redditi conseguiti nell anno precedente 2) primo acconto sul reddito superiore al minimale II trimestre dell anno 2 rata sul minimale di reddito 16 Novembre III trimestre dell anno 3 rata sul minimale di reddito 30 Novembre secondo acconto sul reddito superiore al minimale 23

24 ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2012 Titolari 21,30% RM ARTIGIANI CONTRIBUZIONE MENSILE Collab. di età < 21 18,30% RM Titolari 21,39% RM COMMERCIANTI Collab. di età < 21 18,39% RM fino a ,01 227,68 266,13 228,80 da a ,31 264,88 309,61 266,19 da a ,91 339,29 396,58 340,96 da a ,51 413,69 483,55 415,73 da a ,12 488,10 570,52 490,50 da a ,72 562,50 657,48 565,27 da a ,32 636,91 744,45 640,04 da ,62 674,11 787,94 677,43 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2011 Titolari 20,00% RM ARTIGIANI CONTRIBUZIONE MENSILE Collab. di età < 21 17,00% RM Titolari 20.09% RM COMMERCIANTI Collab. di età < 21 17,09% RM fino a ,53 206,15 243,62 207,24 da a ,12 239,80 283,39 241,07 da a ,25 307,06 362,88 308,69 da a ,38 374,33 442,37 376,31 da a ,52 441,59 521,85 443,93 da a ,65 508,85 601,34 511,55 da a ,78 576,12 680,83 579,17 da ,37 609,76 720,59 612,99 24

25 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2010 CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. di età Titolari < 21 20,09% 17,00% RM RM Titolari 20,00% RM Collab. di età < 21 17,09% RM fino a ,90 203,07 239,98 204,14 da a ,85 236,17 279,10 237,42 da a ,72 302,36 357,32 303,96 da a ,58 368,55 435,53 370,50 da a ,45 434,73 513,75 437,03 da a ,32 500,92 591,97 503,57 da a ,15 567,08 670,15 570,08 oltre ,07 600,16 709,24 603,33 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2009 CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. Collab. di età Titolari di età < 21 20,09% < 21 17,00% RM 17,09% RM RM Titolari 20,00% RM fino a ,33 201,73 238,40 202,80 da a ,00 234,60 277,24 235,84 da a ,30 300,31 354,89 301,90 da a ,60 366,01 432,54 367,95 da a ,90 431,72 510,19 434,00 da a ,20 497,42 587,83 500,05 da a ,50 563,13 665,48 566,11 oltre ,15 595,98 704,31 599,13 25

26 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2008 CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. di età Titolari < 21 20,09% 17,00% RM RM Titolari 20,00% RM Collab. di età < 21 17,09% RM fino a ,32 195,77 231,35 196,81 da a ,75 227,59 268,96 228,79 da a ,60 291,21 344,14 292,75 da a ,45 354,83 419,33 356,71 da a ,30 418,46 494,52 420,67 da a ,15 482,08 569,70 484,63 da a ,00 545,70 644,89 548,59 oltre ,42 577,50 682,47 580,56 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2007 CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. di età Titolari < 21 19,59% 16,50% RM RM Titolari 19,50% RM Collab. di età < 21 16,59% RM fino a ,97 186,97 221,99 187,99 da a , ,03 218,52 da a ,58 278,03 330,09 279,54 da a ,30 338,72 402,15 340,57 da a ,03 399,41 474,21 401,59 da a ,76 460,10 546,27 462,61 da a ,49 520,80 618,33 523,64 oltre ,35 551,14 654,36 554,15 26

27 ANNO 2006 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. di età Titolari < 21 17,79% 14,40% RM RM Titolari 17,40% RM Collab. di età < 21 14,79% RM fino a ,50 160,14 197,84 164,48 da a ,87 186,10 229,91 191,14 da a ,58 238,00 294,02 244,44 da a ,29 289,90 358,14 297,75 da a ,00 341,80 422,26 351,05 da a ,72 393,70 486,38 404,36 da a ,44 445,61 550,51 457,68 oltre ,81 471,56 582,58 484,34 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2005 CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. di età Titolari < 21 17,59% 14,20% RM RM Titolari 17,20% RM Collab. di età < 21 14,59% RM fino a ,24 155,41 192,51 159,68 da a ,71 180,57 223,67 185,52 da a 21, ,64 230,87 285,98 237,21 da a ,57 281,17 348,30 288,89 da a ,51 331,48 410,61 340,58 da a ,44 381,78 472,92 392,26 da a ,38 432,09 535,25 443,96 oltre ,85 457,25 566,41 469,81 27

28 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2004 CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. di età Titolari < 21 17,39% 14% RM RM Titolari 17% RM Collab. di età < 21 14,39% RM fino a ,59 150,37 186,78 154,56 da a ,12 174,69 216,98 179,55 da a ,12 223,28 277,34 229,50 da a ,14 271,88 337,71 279,45 da a ,14 320,47 398,07 329,40 da a ,16 369,08 458,44 379,36 da a ,17 417,67 518,80 429,30 oltre ,68 441,97 548,99 454,28 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2003 CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. di età Titolari < 21 17,19% 13,8% RM RM Titolari 16,8% RM Collab. di età < 21 14,19% RM fino a ,26 144,79 180,35 148,88 da a ,71 168,15 209,46 172,91 da a ,56 214,85 267,63 220,93 da a ,43 261,57 325,82 268,96 da a ,28 308,27 384,00 316,98 da a ,15 354,98 442,18 365,01 da a ,01 401,68 500,36 413,04 oltre ,43 425,03 529,44 437,04 28

29 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO ANNO 2002 CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. di età Titolari < 21 16,99% 13,6% RM RM Titolari 16,6% RM Collab. di età < 21 13,99% RM fino a ,32 139,54 174,32 143,54 da a ,75 162,01 202,39 166,66 da a ,57 206,92 258,50 212,86 da a ,40 251,85 314,63 259,07 da a ,23 296,76 370,74 305,27 da a ,06 341,69 426,86 351,49 da a ,88 386,60 482,97 397,69 oltre ,29 409,05 511,02 420,78 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ANNO 2001 REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. Collab. di età di età Titolari < 21 < 21 16,7% 13,4% 13,7% RM RM RM Titolari 16,4% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre

30 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ANNO 2000 REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. Collab. di età Titolari di età < 21 16,59% < 21 13,2% RM 13,59% RM RM Titolari 16,2% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ANNO 1999 REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. Collab. di età Titolari di età < 21 16,39% < 21 13,0% RM 13,39% RM RM Titolari 16,0% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre

31 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ANNO 1998 REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. Collab. di età Titolari di età < 21 16,19% < 21 12,8% RM 13,19% RM RM Titolari 15,8% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ANNO 1997 REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE ARTIGIANI COMMERCIANTI Collab. Collab. di età Titolari di età < 21 15,39% < 21 12% RM 12,39% RM RM Titolari 15% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre

32 ANNO 1996 CLASSI DI REDDITO A I FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE Titolari 15% RM Collab. di età < 21 12% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre ANNO 1995 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE Titolari 15% RM Collab. di età < 21 12% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre

33 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ANNO 1994 REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE Titolari 15% RM Collab. di età < 21 12% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ANNO 1993 REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE DAL AL Titolari 14% RM Collab. di età < 21 11% RM CONTRIBUZIONE MENSILE DAL AL Titolari 14,5% RM Collab. di età < 21 11,5% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre

34 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ANNO 1992 REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE DAL AL Titolari 13% RM Collab. di età < 21 10% RM CONTRIBUZIONE MENSILE DAL AL Titolari 14% RM Collab. di età < 21 11% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA ANNO 1991 REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE DAL AL Titolari 12% RM Collab. di età < 21 9% RM CONTRIBUZIONE MENSILE DAL AL Titolari 13% RM Collab. di età < 21 10% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre

35 DAL 1 LUGLIO 1990 AL 31 DICEMBRE 1990 CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA REDDITO MEDIO IMPONIBILE ANNUO CONTRIBUZIONE MENSILE Titolari 12% RM Collaboratori di età < 21 9% RM fino a da a da a da a da a da a da a oltre Note Per tutte le categorie di ex lavoratori: dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti ecc., è possibile effettuare dei versamenti volontari per raggiungere il diritto a pensione. La relativa autorizzazione deve essere richiesta alla sede INPS competente. Una volta rilasciata, l autorizzazione stessa non decade mai. Il lavoratore che si rioccupi alle dipendenze di terzi oppure inizi una attività autonoma, deve cessare di effettuare i versamenti volontari. I versamenti volontari hanno lo stesso valore di quelli obbligatori, anche ai fini pensionistici. Autorizzati alla prosecuzione volontaria dal 12 luglio 1997 Dal 12 luglio 1997 in poi, con l entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184, le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, sono soggette a tale normativa. Le norme sulle prosecuzione volontaria si applicano anche agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi della Assicurazione Generale Obbligatoria (statali, dipendenti Enti Locali, lavoratori dello spettacolo, ecc.), nonché ai soggetti iscritti alla Gestione Separata. Per la generalità degli ex lavoratori l autorizzazione può essere concessa se nel quinquennio precedente la domanda sussistono i seguenti requisiti: - 36 contributi mensili contributi settimanali contributi giornalieri agricoli per gli uomini; 186 contributi giornalieri agricoli per le donne ed i giovani fino a 18 anni - 65 settimane per i lavoratori stagionali - 52 contributi settimanali per i lavoratori part-time verticale o ciclico; lavoratori saltuari; iscritti alla Gestione Separata o in alternativa 5 anni di contribuzione in qualsiasi tempo versati. 35

36 Nel computo del quinquennio sono considerati neutri i periodi di lavoro all estero, di servizio militare, di maternità, di disoccupazione. È consentito versare i contributi relativi al semestre precedente la data della domanda. L importo dei contributi volontari dovuto dagli ex lavoratori dipendenti è determinato applicando l aliquota contributiva vigente sulla retribuzione dell ultimo anno. Tale sistema comporta l eliminazione del limite massimo di contribuzione volontaria (rappresentato dalla 46ma classe), mentre è comunque dovuto un importo minimo corrispondente ad una retribuzione settimanale pari al 40% del trattamento minimo in vigore nell anno di richiesta della prosecuzione. Ogni anno le retribuzioni sulle quali sono stati determinati gli importi dei V.V. vengono rivalutate in base al costo vita. I contributi volontari dovuti dagli ex lavoratori autonomi, sono determinati sulla base di 8 classi di reddito alle quali corrisponde l importo mensile del contributo stesso. L assegnazione della classe è determinata sulla media dei redditi dei 3 anni precedenti la domanda. Incremento delle aliquote per gli autorizzati post 31 dicembre 1995 La legge , di conversione del decreto legge n. 669, all articolo 27, comma 2 ter ha disposto l aumento dello 0,5% ogni 2 anni, a partire dal 1 gennaio 1997, delle aliquote percentuali per la determinazione degli importi dei contributi volontari dovuti dai soggetti autorizzati dal 1 gennaio 1996 in poi, fino a che, gradualmente, l aliquota raggiungerà il 33%. I bollettini di conto corrente che l'inps invia al domicilio degli interessati, contengono già gli importi prestampati che si riferiscono all'intero trimestre. Un bollettino a parte deve essere utilizzato per il versamento del periodo arretrato. Gli arretrati devono essere calcolati: - per i lavoratori dipendenti, fino all'ultimo sabato del trimestre in corso alla data di ricevimento dei bollettini; - per i lavoratori autonomi, fino all'ultimo mese del trimestre in corso alla data di ricevimento dei bollettini. Ogni versamento trimestrale deve essere effettuato entro il trimestre successivo a quello di competenza, secondo il seguente criterio: I trimestre può essere versato dal 1 aprile e non oltre il 30 giugno II trimestre può essere versato dal 1 luglio e non oltre il 30 settembre III trimestre IV trimestre può essere versato può essere versato dal 1 ottob re e non oltre il 31 dicembre può essere versato dal 1 gennaio dell'anno seguent e e non oltre il 31 marzo 36

37 CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO SCADENZE VERSAMENTI CONTRIBUTI CAUSALE VERSAMENTO 10 Gennaio 4 trimestre dell anno precedente 10 Aprile 1 trimestre 10 Luglio 2 trimestre 10 Ottobre 3 trimestre Dal 1 gennaio 2000 gli importi della contribuzione dovuta dai datori di lavoro domestico per i lavoratori italiani e comunitari nonché per quelli extracomunitari, sono stati unificati poiché è stato abolito il contributo dello 0,5% per finanziare il Fondo rimpatrio per i lavoratori extracomunitari. ANNO 2012 CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI FASCE RETRIBUZIONE oraria effettiva della colf computata con la quota di tredicesima e il vitto e l alloggio oraria convenzionale CONTRIBUTI Importo del contributo orario che va moltiplicato per il numero delle ore comunque retribuite nel corso del trimestre. Il contributo a carico della colf, già compreso nel contributo complessivo, è indicato tra parentesi. per tutti i lavoratori (con quota Cuaf) (*) per alcune categorie di lavoratori senza Cuaf (*) Prima fino a 7,54 6,68 1,40 (0,34) 1,41 (0,34) Seconda da 7,54 a 9,19 7,54 1,58 (0,38) 1,59 (0,38) Terza oltre 9,19 9,19 1,93 (0,46) 1,94 (0,46) Quarta qualsiasi retribuzione (rapporti superiori alle 24 ore settimanali) 4,85 1,02 (0,24) 1,02 (0,24) (*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. 37

38 ANNO 2011 CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI FASCE RETRIBUZIONE oraria effettiva della colf computata con la quota di tredicesima e il vitto e l alloggio oraria convenzionale CONTRIBUTI Importo del contributo orario che va moltiplicato per il numero delle ore comunque retribuite nel corso del trimestre. Il contributo a carico della colf, già compreso nel contributo complessivo, è indicato tra parentesi. per tutti i lavoratori (con quota Cuaf) (*) per alcune categorie di lavoratori senza Cuaf (*) Prima fino a 7,34 6,50 1,36 (0,33) 1,37 (0,33) Seconda da 7,34 a 8,95 7,34 1,54 (0,37) 1,55 (0,37) Terza oltre 8,95 8,95 1,88 (0,45) 1,89 (0,45) Quarta qualsiasi retribuzione (rapporti superiori alle 24 ore settimanali) 4,72 0,99 (0,24) 1,00 (0,24) (*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. 38

39 ANNO 2010 CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO DOMESTICO LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI RETRIBUZIONE CONTRIBUTI FASCE oraria effettiva della colf computata con la quota di tredicesima e il vitto e l alloggio oraria convenzionale Importo del contributo orario che va moltiplicato per il numero delle ore comunque retribuite nel corso del trimestre. Il contributo a carico della colf, già compreso nel contributo complessivo, è indicato tra parentesi. per tutti i lavoratori (con quota Cuaf) (*) per alcune categorie di lavoratori senza Cuaf (*) Prima fino a 7,22 6,40 1,34 (0,32) 1,34 (0,32) Seconda da 7,22 a 8,81 7,22 1,51 (0,36) 1,51 (0,36) Terza oltre 8,81 8,81 1,85 (0,44) 1,84 (0,44) Quarta qualsiasi retribuzione (rapporti superiori alle 24 ore settimanali) 4,65 0,98 (0,23) 0,97 (0,23) (*) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. 39

40 CONTRIBUTI VOLONTARI DOVUTI DAI LAVORATORI DOMESTICI Anno Retr.ne minima Aliquota Importo v.v. (autoriz. ante 95) Aliquota Importo v.v. (autoriz. post 95) ,40 12,9975% 25,01 16,9975% 32, ,34 12,9975% 24,35 16,9975% 31, ,39 12,9975% 23,97 16,4975% 30, ,10 12,9975% 23,80 16,4975% 30, ,42 12,9975% 23,06 15,9975% 28, ,46 12,9975% 22,68 15,9975% 27, ,03 12,6975% 21,72 15,1975% 25, ,17 12,6975% 21,35 15,1975% 25, ,87 12,6975% 20,93 14,6975% 24, ,85 12,6975% 20,42 14,6975% 23, ,08 12,6975% 19,95 14,1975% 22, ,94 12,6975% 19,42 14,1975% 21, ,6975% ,06 13,6975% , ,6975% ,60 13,6975% , ,6975% ,18 13,1975% ,58 40

41 CONTRIBUZIONE DOVUTA DAGLI ISCRITTIALLA GESTIONE SEPARATA NON ISCRITTI ISCRITTI TITOLARI DI AD ALTRA GESTIONE AD ALTRA GESTIONE PENSIONE ANNO NÈ PENSIONATI E TITOLARI DI DIRETTA (*) (**) (***) PENSIONE INDIRETTA ,72% 18% 18% ,72% 17% 17% ,72% 17% 17% ,72% 17% 17% ,72% 17% 17% dal al ,72% 16% 16% dal ,50% 16% 16% al ,2% 19,2% 15% 10% % 19% 15% 10% ,8% 18,8% 15% 10% % 12,50% 10% % 10% 10% % 10% 10% % 10% 10% % 10% 10% % 10% 10% % 10% 10% % 10% 10% (*) dal 1998 l aliquota comprende lo 0,5% per contributi per maternità, assegno per il nucleo familiare e trattamento economico per malattia. Tale aliquota contributiva, a far data dal 07/11/2007, è fissata nella misura dello 0,72%. Dal è stato disposto, per tutti gli iscritti alla gestione separata, l aumento di 1 punto percentuale delle aliquote contributive. (**) dal 2004 la contribuzione è pari a quella dovuta nella gestione dei commercianti con l aumento di 1 punto % sui compensi eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile (tetto pensionabile). (***) ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - L articolo 1, comma 157, della legge , n. 311, ha abrogato le disposizioni che prevedevano l istituzione di un apposita gestione previdenziale per la tutela pensionistica degli associati in partecipazione ed ha disposto l obbligo di iscrizione di detti lavoratori alla Gestione Separata di cui alla legge 335/95. La contribuzione I.V.S. dovuta da tali soggetti corrisponde alla misura massima prevista per gli iscritti alla Gestione Separata, ancorché si tratti di pensionati o iscritti ad altre gestioni obbligatorie. È dovuto altresì il contributo dello 0,5% per maternità, assegno per il nucleo familiare e trattamento economico per malattia, con esclusione degli associati in partecipazione già pensionati o iscritti ad altra gestione. A decorrere dal 7 novembre 2007 l aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni temporanee, nella Gestione Separata aumenta di 0,22 punti %, a copertura degli oneri per le prestazioni di malattia, maternità e ANF in attuazione dell art. 7, D.M. n. 247 del 12 luglio 2007, previsto dal comma 791, articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). 41

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