NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE E ISTITUTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
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- Laura Esposito
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1 Atti consiliari CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA *********************************************************************************************** IX LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI *********************************************************************************************** CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Proposta di legge di iniziativa del Consigliere: Matteo Rossi avente ad oggetto: NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE E ISTITUTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Presentata alla Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa il..
2 Proposta di legge recante: NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE E ISTITUTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE RELAZIONE Nel quadro dell'accresciuta attenzione verso i servizi forniti dal servizio sanitario regionale della Liguria ai cittadini e ai residenti con la presente proposta di legge si vuole intervenire a disciplinare ulteriormente le procedure e i criteri di nomina dei direttori generali delle aziende del sistema sanitario. La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) attribuisce alla Giunta regionale il potere di nominare i direttori generali delle Aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico trasformati in fondazioni. Il direttore generale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 (diploma di laurea, esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell avviso) deve essere altresì iscritto all elenco degli idonei. Per l'inserimento in tale elenco, ai sensi delle richiamate disposizioni regionali vigenti, non è, in oggi, necessario il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della sanità 1 agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validità. La frequenza dei corsi sopracitati è richiesta quale necessaria solamente dopo la nomina ed entro un periodo determinato. Il ruolo e la funzione del direttore generale nelle aziende del sistema sanitario è fondamentale sia con riferimento alla qualità ed ai tempi delle prestazioni date agli utenti e sia in relazione al fine di assicurare la tendenziale massima efficacia ed efficienza in considerazione delle risorse e dei mezzi utilizzati dall azienda. Le norme oggetto della presente proposta di legge regionale, pur salvaguardando la natura fiduciaria della nomina del direttore generale, hanno la funzione di assicurare una preventiva verifica concreta della competenza e della capacità dei soggetti che chiedono l iscrizione nell elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale. La proposta di legge si compone di 6 articoli.
3 Articolo 1 ( Istituzione dell elenco dei direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Liguria ) Con l'articolo 1 viene istituito l elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale e disciplinate le modalità per la iscrizione nel medesimo, che avviene a seguito di un esame da parte di una commissione ad hoc. Infatti, si prevede che la Giunta regionale nomini una Commissione, con il compito di effettuare la valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore generale. Detta Commissione, che resta in carica fino alla sua sostituzione, è composta da tre membri, i quali sono: a) un rappresentante dell Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.); b) un docente di diritto amministrativo o di economia aziendale designato dall Università degli Studi di Genova; c) un esperto di management sanitario designato dall Assessore competente in materia di salute. I componenti la Commissione sono riconfermabili per non più di due volte. La Commissione effettua la valutazione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio finalizzato a valutare le attitudini, le conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio - sanitarie. Articolo 2 ( Norme in materia di formazione dei direttori generali ) L'articolo 2 disciplina la formazione dei dirigenti generali delle aziende del sistema sanitario regionale1. In particolare è previsto che l Organismo regionale per la formazione in sanità attivi entro l anno 2011 il primo corso di formazione manageriale, da tenersi con periodicità biennale, per i direttori generali nominati dalla Giunta regionale. Il corso di formazione può anche essere organizzato anche in ambito interregionale in collaborazione con l Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali Sanitari (Age.Na.S.), con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati per le attività formative, Il corso avrà una durata semestrale e un articolazione delle attività didattiche di almeno duecentocinquanta ore in moduli tra loro coordinati. Tramite accordi con altre regioni interessate possono essere organizzati, in ambito interregionale e in collaborazione con l Age.Na.S., i corsi di formazione, prevedendo forme di riconoscimento reciproco tra le medesime regioni dei certificati di partecipazione al corso di formazione manageriale nonché di compensazione delle spese. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento, da parte dei candidati idonei alla nomina di direttore generale, di una quota d iscrizione la cui entità è determinata dalla Giunta regionale ovvero negli accordi sopra indicati. Articolo 3 (Trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle Aziende del Servizio sanitario regionale ) L'articolo 3 riguarda il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle Aziende del Servizio sanitario regionale. E, così, disposto che il trattamento economico annuo del direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, del RCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici è equiparato al trattamento economico massimo complessivo, esclusi la retribuzione di risultato ed eventuali assegni ad personam, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, incrementato del 25 per cento, fatta salva la decurtazione del 20 per cento prevista per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 25
4 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti, per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni. Il richiamato trattamento economico può essere integrato, a fine mandato, di un ulteriore 20 per cento dello stesso, previa valutazione della realizzazione degli obiettivi di salute e dei servizi assegnati con il provvedimento di nomina e annualmente con il documento di indirizzo economico funzionale, nonché previa verifica dei risultati di gestione ottenuti in riferimento al mantenimento del pareggio di bilancio ovvero alla riduzione di disavanzi accertati all atto dell insediamento, abbattuti almeno del 30 per cento in caso di mandato triennale e del 50 per cento in caso di mandato quinquennale. Per il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, del RCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici viene definito un trattamento economico annuo nell 80 per cento di quello spettante al direttore generale, incrementato del 10 per cento, previa valutazione da parte del direttore generale sulla realizzazione degli obiettivi annualmente assegnati, fatta salva la decurtazione del 20 per cento per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della l. 133/2008 e successive modificazioni. I suesposti trattamenti economici del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario sono aggiornati con le stesse decorrenze stabilite per i contratti nazionali di lavoro della dirigenza medica Articolo 4 ( Abrogazione di norme ) L'articolo 4 reca l abrogazione di norme regionali. Articolo 5 ( Disposizioni finali e transitorie ) L'articolo 5 reca disposizioni transitorie e finali. Viene previsto che In prima applicazione la commissione di cui al comma 4 dell articolo 1 viene costituita entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge che il corso di formazione di cui all articolo 2 venga svolto entro l anno Per i soggetti che siano già iscritti nell elenco regionale ai sensi della normativa previgente mantengono la loro iscrizione nel nuovo elenco e sono obbligati a frequentare il primo corso di formazione di cui all articolo 2, secondo le modalità dallo stesso previste. Fino allo conclusione del corso di cui al comma 3, i soggetti che siano già iscritti nell elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale ai sensi della normativa previgente possono essere nominati direttori generali secondo la procedura di cui all articolo 1 della proposta di legge. Articolo 6 ( Norma finanziaria ) L articolo 6 concerne la norma finanziaria.
5 PROPOSTA DI LEGGE NORME IN MATERIA DI NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE E ISTITUTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE LIGURIA. Articolo 1 ( Istituzione degli elenchi dei direttori generali, amministrativo e sanitario, delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Liguria ) 1. Sono istituiti presso la Regione gli elenchi regionali degli aventi titolo alla nomina di direttore generale, amministrativo e sanitario, nell ambito dei quali sono scelti gli affidatari di tali incarichi. La Regione provvede a verificare il possesso dei requisiti ai fini dell iscrizione ed a pubblicare gli elenchi e l indicazione degli incarichi attribuiti. 2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono predisposti e aggiornati annualmente a cura del competente servizio dell Assessorato competente in materia di salute. 3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all aggiornamento annuale degli elenchi di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall articolo 3 bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421) e successive modificazioni, ai fini dell inserimento nei suddetti elenchi dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti. 4. La Giunta regionale nomina annualmente una Commissione, che effettua la valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore generale, che resta in carica fino alla sua sostituzione ed è composta da tre membri, riconfermabili per non più di due volte: a) un rappresentante dell Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.); b) un docente di diritto amministrativo o di economia aziendale designato dall Università degli Studi di Genova; c) un esperto di management sanitario designato dall Assessore competente in materia di salute. 5. La Commissione di cui al comma 4 effettua la valutazione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio finalizzato a valutare le attitudini, le conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio - sanitarie. 6. La Commissione, in base alle valutazioni, riportate in apposito verbale, predispone l elenco di candidati risultati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, del RCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro e degli istituti pubblici del SSR. 7. I candidati che in sede di colloquio dovessero risultare non idonei possono essere riammessi alla valutazione nell anno successivo, contestualmente ai candidati iscritti nell elenco di cui al comma 1, a condizione del mantenimento dei requisiti prescritti dall avviso pubblico di riferimento.
6 8. La Commissione di cui al comma 4 trasmette il verbale dei lavori al Presidente della Giunta regionale e all competente in materia di salute. 9. La Giunta regionale recepisce, con proprio provvedimento, l esito dei lavori della Commissione e approva l elenco dei candidati risultati idonei per titoli e colloquio di cui al comma I candidati idonei alla nomina di direttore generale hanno l obbligo di partecipare a un corso di formazione manageriale organizzato dall Organismo regionale per la formazione in sanità della Regione Liguria in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. 11. I direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale sono nominati dalla Giunta regionale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all articolo 3 bis, comma 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, iscritti nell elenco dei candidati risultati idonei dalla valutazione della Commissione di cui al comma 6 e in possesso del certificato di superamento del corso di formazione di cui al comma 10. I direttori generali durano in carica tre anni, prorogabili a cinque per una sola volta e l incarico può essere rinnovato. 12. La nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione dei pareri della Conferenza dei sindaci per le Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, e del parere del Comitato consultivo misto dell azienda sanitaria, di cui all articolo 14 del d.lgs. 502/1992, come da ultimo modificato dall articolo 12 del d.lgs. 229/1999, fatto salvo, comunque, il carattere fiduciario della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto aziendale è convocato dall Assessore competente in materia di salute. La nomina del direttore generale per il RCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro, avviene d intesa con il Rettore dell Università e sentito il Ministro della Salute, ai sensi e con le modalità di cui all articolo 28 bis della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale). 13. I direttori generali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che, comunque, per motivi temporali non possono rientrare nel percorso formativo di cui alla presente legge, su esplicita richiesta da inoltrare all Assessorato competente in materia di salute, possono partecipare al corso di formazione manageriale organizzato dall Organismo di formazione professionale in sanità. 14. Resta fermo l obbligo per i direttori generali di cui al comma 13 di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria, di cui all articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, anche organizzato da altri enti, pena la decadenza automatica dall incarico. 15. Il provvedimento finale di nomina a direttore generale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Liguria. Articolo 2 ( Norme in materia di formazione dei direttori generali ) 1. L organismo regionale per la formazione in sanità attiva entro l anno 2011 il primo corso di formazione manageriale, con periodicità biennale, per i direttori generali nominati dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge. 2. Il corso di formazione di cui al comma 1 può anche essere organizzato in ambito interregionale in collaborazione con l Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali Sanitari
7 (Age.Na.S.), con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati per le attività formative e deve prevedere una durata semestrale e un articolazione delle attività didattiche di almeno duecentocinquanta ore in moduli tra loro coordinati. Mediante accordi tra le regioni interessate sono organizzati, in ambito interregionale e in collaborazione con l Age.Na.S., i corsi di formazione di cui al presente articolo, prevedendo forme di riconoscimento reciproco tra le medesime regioni dei certificati di partecipazione al corso di formazione manageriale nonché di compensazione delle spese. 3. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento, da parte dei candidati idonei alla nomina di direttore generale, di una quota d iscrizione la cui entità è determinata dalla Giunta regionale ovvero negli accordi di cui al comma 2, in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi. Ove ai corsi di cui alla presente legge siano ammessi anche gli aspiranti direttori generali di altre Regioni e Province autonome, che siano stati comunque selezionati da un apposita commissione, la quota d iscrizione degli stessi segue la disciplina determinata dalla Giunta regionale. A tal fine, la Regione Liguria comunica alle altre Regioni e alle Province Autonome l elenco degli aspiranti direttori generali cui è stato rilasciato il certificato di superamento del corso. Articolo 3 ( Trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle Aziende del Servizio sanitario regionale ) 1. Il trattamento economico annuo del direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, del RCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici è equiparato al trattamento economico massimo complessivo, esclusi la retribuzione di risultato ed eventuali assegni ad personam, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, incrementato del 25 per cento, fatta salva la decurtazione del 20 per cento prevista per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n.133 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti, per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato, a fine mandato, di un ulteriore 20 per cento dello stesso, previa valutazione della realizzazione degli obiettivi di salute e dei servizi assegnati con il provvedimento di nomina e annualmente con il documento di indirizzo economico - funzionale, nonché previa verifica dei risultati di gestione ottenuti in riferimento al mantenimento del pareggio di bilancio ovvero alla riduzione di disavanzi accertati all atto dell insediamento, abbattuti almeno del 30 per cento in caso di mandato triennale e del 50 per cento in caso di mandato quinquennale. 3. Il trattamento economico annuo del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, del RCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino IST Istituto Nazionale per la Ricerca Sul Cancro, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici è definito nell 80 per cento di quello spettante al direttore generale, incrementato del 10 per cento, previa valutazione da parte del direttore generale sulla realizzazione degli obiettivi annualmente assegnati, fatta salva la decurtazione del 20 per cento per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della l. 133/2008 e successive modificazioni.
8 4. I trattamenti economici di cui al presente articolo sono aggiornati con le stesse decorrenze stabilite per i contratti nazionali di lavoro della dirigenza medica. Articolo 4 ( Abrogazione di norme ) E abrogato l articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Articolo 5 ( Disposizioni finali e transitorie ) In prima applicazione la commissione di cui al comma 4 dell articolo 1 viene costituita entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge. I soggetti che siano già iscritti nell elenco regionale ai sensi della normativa previgente mantengono la loro iscrizione nel nuovo elenco e sono obbligati a frequentare il primo corso di formazione di cui all articolo 2, secondo le modalità dallo stesso previste. In prima applicazione il corso di formazione di cui all articolo 2 viene svolto entro l anno Fino allo conclusione del corso di cui al comma 3, i soggetti che siano già iscritti nell elenco regionale ai sensi della normativa previgente possono essere nominati direttori generali secondo la procedura di cui all articolo 1. Articolo 6 ( Norma finanziaria ) Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell Area IX sanità nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
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