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1 Rep. n Prot. n Data 13 aprile 2015 Titolo I Classe 3 UOR SAGNI P O L I T E C N I C O D I M I L A N O I L DIR E T T O R E G E N E R A L E VISTA la Legge , n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modificazioni; VISTA la Legge , n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni; VISTO il D.P.R , n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni; VISTO il D. Lgs , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ; VISTO il D. Lgs , n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni; VISTO il D. Lgs , n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni ; VISTA la Legge , n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e successive modificazioni ; VISTA la Legge , n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni; VISTO il D. Lgs , n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente; VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente; VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano vigente; VISTE le Determinazioni del Direttore Generale relative all'articolazione dell'amministrazione del Politecnico di Milano, costituita dalle Aree Dirigenziali e Servizi, dai servizi amministrativo-gestionali dei Dipartimenti e dei Poli territoriali e da altre Unità organizzative indicate nelle Determinazioni citate; VISTO il D.D. n. 3418/AG del con cui è stato emanato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, con gli uniti allegati, parzialmente modificato con D.DG n. 2151/SAGNI del ; ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 31 marzo 2015, in ordine alla proposta di ulteriori modifiche al Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; RAVVISATA la necessità di provvedere alla proposta di modifica del Regolamento citato; DECRETA Art. 1 1) Per le motivazioni espresse nelle premesse, il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, emanato con D.DG del 3418/AG del ,

2 parzialmente modificato con D.DG n. 2151/SAGNI del , è ulteriormente modificato, segnatamente all art. 2 comma 4, come indicato nel testo parte integrante del presente provvedimento. 2) Le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto corsivo. 2

3 REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INDICE Titolo I -Norme generali Art. 1 -Ambito di applicazione Art. 2 - Termini procedimentali Art. 3 -Sospensione ed interruzione dei termini Art. 4 -Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento Titolo II -Avvio e conclusione del procedimento Art. 5 -Comunicazione di avvio del procedimento Art. 6 -Motivazione del provvedimento Art. 7 -Unità organizzativa responsabile del procedimento Art. 8 -Funzioni e compiti del Responsabile del procedimento -Potere sostitutivo Art. 9 - Il Responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Art. 1O - Conflitto di interessi Art. 11 -Procedimenti di competenza di più Unità organizzative Art Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda Art. 13-Provvedimento finale e comunicazioni agli interessati Titolo III -Diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 14 -Diritto di accesso Art. 15 -Ambito di applicazione del diritto di accesso Art. 16 -Esclusione del diritto di accesso Art Differimento ed esclusione del diritto di accesso in applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 Art Esercizio del diritto di accesso Art Diritto di accesso ai documenti e tutela del diritto alla riservatezza Art Notifica ai controinteressati titolari del diritto alla riservatezza Art Differimento del diritto di accesso Art Accesso civico Titolo IV -Norme di rinvio e abrogazioni Art. 23 -Norme di rinvio e abrogazioni 3

4 Titolo I -Norme generali Art.1 Ambito di applicazione 1) Il presente Regolamento è volto a disciplinare i procedimenti amministrativi di competenza delle Unità organizzative del Politecnico di Milano, avviati ad istanza di parte o d'ufficio e improntati al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento, imparzialità, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, in applicazione della Legge 08 agosto 1990, n. 241, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e dei principi comunitari, come richiamati dalla predetta normativa. 2) Il Politecnico di Milano sviluppa ed incentiva l'uso di modalità operative informatiche e telematiche nei rapporti interni, con altre pubbliche amministrazioni e con i privati. 3) Sono altresì oggetto di disciplina del presente Regolamento le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 4) Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che sono di competenza dell'ateneo; sono escluse dall'applicazione del Regolamento le attività di macro-organizzazione e quelle di natura non autoritativa. 5) In allegato al presente Regolamento, quale sua parte integrante, è annessa la tabella A che riporta l'elenco dei procedimenti del Politecnico di Milano. 6) La tabella di cui al comma precedente può essere soggetta a integrazioni e/o modifiche, mediante apposito provvedimento del Direttore Generale. Art. 2 Termini procedimentali 1) Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui il procedimento è stato avviato d'ufficio o da quando si è avuta notizia dell'obbligo di avviare il procedimento, nonché dalla data in cui l'amministrazione ha ricevuto l'istanza da cui scaturisce l'obbligo di avviare il procedimento. 2) Qualora l'atto propulsivo provenga da un'altra Unità organizzativa dell'ateneo o da un'altra amministrazione pubblica, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della relativa richiesta o comunicazione, da parte dell'unità organizzativa competente. 3) Ciascun procedimento, ad esclusione di quelli per i quali la Legge ed i regolamenti prevedono il formarsi del silenzio-assenso o silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione, deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine massimo indicato nell'allegata Tabella A, di cui all'art. 1, comma 5, del presente Regolamento. 4) Il termine per la conclusione del procedimento si individua nel momento dell'adozione del provvedimento finale. 5) I procedimenti che non sono riportati nella Tabella A devono concludersi entro il termine di trenta giorni, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. 6) Nelle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, nonché di sopravvenuta modifica di fonti legislative o regolamentari che impediscano la regolare conclusione del procedimento medesimo nei termini prefissati, il Responsabile del procedimento, prima della scadenza del termine, dà comunicazione agli interessati della ricorrenza di eccezionali circostanze oggettive e del nuovo termine entro il quale sarà adottato il provvedimento finale. Art. 3 Sospensione ed interruzione dei termini 1) Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni quando sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 2) Il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, è inoltre interrotto laddove intervenga la comunicazione dell'amministrazione sui motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza dell'interessato, da cui ha avuto avvio il procedimento stesso. Il termine procedimentale decorre nuovamente a partire dalla presentazione delle eventuali osservazioni del 4

5 soggetto istante, oppure allo spirare del termine entro cui il destinatario della comunicazione poteva presentarle le proprie osservazioni. 3) Il termine del procedimento è inoltre sospeso per un congruo termine nei casi in cui: a) ai fini della prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato; b) sia necessario procedere all'acquisizione di atti di altre amministrazioni; c) sia necessario acquisire un provvedimento conclusivo di un altro procedimento amministrativo di un'altra amministrazione. 4) I termini procedimentali sono inoltre sospesi e/o interrotti in tutti gli altri casi disciplinati dalla normativa vigente. Art. 4 Conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento 1) Il Politecnico di Milano è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato m conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. 2) Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge vigente. TITOLO II -Avvio e conclusione del procedimento Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento 1) Salvo che vi siano motivate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata dalla Unità organizzativa responsabile, o dal Responsabile del procedimento appartenente alla stessa Unità organizzativa, ai soggetti interessati al procedimento, qualora individuabili o facilmente individuabili. 2) Nella comunicazione di avvio del procedimento devono inoltre essere comunicati agli interessati gli elementi e le informazioni prescritte dalla Legge n. 241 del 1990 e dall'art. 35 "Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati", del D. Lgs. n. 33 del ) Qualora la comunicazione risulti gravosa, in ragione del considerevole numero di soggetti interessati, o a causa dell'indeterminatezza di questi ultimi, il Politecnico di Milano può dare comunque comunicazione dell'avvio del procedimento mediante affissione sull'albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web istituzionale. Art. 6 Motivazione del provvedimento 1) Il Politecnico di Milano adotta i propri provvedimenti con motivazione, riportando i presupposti di fatto e di diritto. Art. 7 Unità organizzativa responsabile del procedimento 2) Ai fini del presente Regolamento, si intende per Unità organizzativa la struttura amministrativa di Ateneo, competente per materia allo svolgimento del procedimento, così come individuata in base al modello organizzativo dell'amministrazione. 3) Il Politecnico di Milano individua, tramite le determinazioni della Direzione Generale, le Unità organizzative competenti per l'istruttoria, per ogni altro adempimento procedimentale, nonché per l'adozione del provvedimento finale. 4) Le singole Unità organizzative individuano, al proprio interno, il soggetto responsabile del procedimento amministrativo. 5

6 5) Il Direttore Generale, con provvedimento adeguatamente motivato, può assegnare con atto scritto determinati procedimenti a Unità organizzative diverse da quelle competenti, come indicate dalla Tabella A di cui all'art. 1, comma 5, del presente Regolamento. Art. 8 Funzioni e compiti del Responsabile del procedimento -Potere sostitutivo 1) Il Responsabile del procedimento è di norma il Responsabile di ciascuna Unità organizzativa dell'amministrazione. 2) Il Dirigente o il Responsabile dell'unità organizzativa può assegnare ad altro dipendente in servizio presso l'unità stessa, la responsabilità dell'intero procedimento. 3) Il Responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità ai fini dell'avvio del procedimento, i requisiti di legittimazione del richiedente ed i presupposti che integrino gli estremi per l'emanazione del provvedimento finale; b) accerta d'ufficio i fatti, dispone il compimento degli atti necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, nonché ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione, o avendone la competenza, indice le conferenze di servizi previste dalla legge; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. 4) L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal Responsabile del procedimento, non si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 5) In caso di inerzia del Responsabile del procedimento, il titolare del relativo potere sostitutivo è il Dirigente e, in caso di ulteriore inerzia di quest'ultimo, il titolare è il Direttore Generale. Art. 9 Il Responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 1) Il Responsabile del procedimento per le procedure di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", denominato Responsabile Unico del Procedimento, è nominato secondo quanto disposto dall'art. 7 della Legge n. 241 del 1990 e deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato; 2) In caso di lavori e servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, il Responsabile del procedimento deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1O del D. Lgs. n. 163/06. 3) Il Responsabile Unico del procedimento esercita le funzioni nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 163 del 2006 e di cui al D.P.R. n. 207 del 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE' ". Art. 10 Conflitto di interessi 1) Il Responsabile del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti per l'adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, sono tenuti ad astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, nei modi disciplinati dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge n. 241/90 e dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici. 2) Sarà compito del Dirigente verificare la congruità della segnalazione del Responsabile del procedimento, comunicandogli per iscritto, le decisioni che assumerà nel merito, sia per la rimozione dall'incarico sia per la conferma dello stesso. 6

7 3) In caso di rimozione dall'incarico, il Dirigente potrà affidare ad altro personale idoneo oppure avocare a se la gestione del procedimento. Nei casi di potenziale conflitto di interesse dei Dirigenti, spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione adottare gli opportuni provvedimenti. 4) La violazione delle norme richiamate nel precedente comma 1, oltre a rendere illegittimo il procedimento e il provvedimento conclusivo, integra anche gli estremi della responsabilità disciplinare con relativa irrogazione di sanzioni. Art. 11 Procedimenti di competenza di più Unità organizzative 1) Quando il procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più Unità organizzative che non rientrano nella responsabilità di un unico funzionario o dirigente, il responsabile dell'intero procedimento, salvo diversa determina del Direttore Generale, è il soggetto individuato come responsabile dell'unità organizzativa presso cui viene avviato il procedimento. 2) Il responsabile del procedimento, per le fasi che non rientrano nella sua diretta competenza, è tenuto a seguirne l'andamento presso l'unità organizzativa competente, dando impulso all'azione amministrativa. 3) Il responsabile del procedimento concorda con le Unità organizzative, per i tipi di procedimento o per singoli procedimenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuna entro il termine complessivo fissato dalla Tabella A di cui all'art. 1 del presente Regolamento, sollecitandone, ove occorra, il rispetto e risponde limitatamente a tali compiti. 4) Negli altri casi la responsabilità è del dirigente e/o del Responsabile preposto all'unità organizzativa di volta in volta competente. Art. 12 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda 1) Nei procedimenti ad istanza di parte, l'unità organizzativa competente o il Responsabile del procedimento, laddove si ravvisino motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, devono dame apposita e tempestiva comunicazione motivata ai soggetti interessati. 2) Questi ultimi, nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, hanno diritto di presentare le proprie osservazioni in merito, anche corredate dei relativi documenti. 3) I termini per la conclusione del procedimento si interrompono alla data di invio della comunicazione di cui al primo comma e riprendono dalla data di ricevimento delle osservazioni o dal termine entro il quale queste ultime potevano essere presentate. 4) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali, nonché ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale, avviati su istanza di parte e di competenza degli enti previdenziali. Art. 13 Provvedimento finale e comunicazioni agli interessati 1) Il procedimento amministrativo deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso da parte della Unità organizzativa competente, salvi i casi in cui la Legge preveda che l'istanza del privato sia accolta o rigettata mediante l'istituto del silenzio-assenso o silenzio-rifiuto. 2) In caso di manifesta irricevibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza pervenuta, l'unità organizzativa competente conclude il procedimento con un provvedimento espresso e redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 3) Nel caso in cui l'istanza pervenuta risulti irregolare o incompleta, l'unità organizzativa competente è tenuta a darne comunicazione all'interessato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. 4) In tale comunicazione dovranno essere indicate le cause di irregolarità o incompletezza della domanda pervenuta. I termini procedimentali decorrono ex novo dal momento in cui perviene all'unità organizzativa la domanda completa delle integrazioni necessarie. 5) L'Unità organizzativa che emana il provvedimento finale è soggetta all'obbligo di pubblicazione nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi vigenti in materia. 7

8 6) Nel provvedimento finale dovrà comunque essere resa nota l'informazione relativamente agli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale, ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. Titolo III - Diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 14 Diritto di accesso 1) Nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 della Legge 8 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., il Politecnico di Milano garantisce l'esercizio del diritto di accesso nei modi e nelle forme stabilite dalle legge richiamata, dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., dal D. Lgs. n. 163 del 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dal D. Lgs. 14 marzo 20 I 3, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 2) Il diritto di accesso viene esercitato dai soggetti legittimati con riferimento ai documenti amministrativi, come definiti dalla Legge n. 241/90, materialmente esistenti al momento della richiesta e in possesso dell'ateneo. 3) Ai procedimenti amministrativi in materia di accesso agli atti, si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo I del presente Regolamento e delle norme vigenti in materia. Art. 15 Ambito di applicazione del diritto di accesso 1) Il Politecnico di Milano, nell'ambito di ogni procedimento, deve in ogni caso rendere accessibili agli interessati le informazioni relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase, con le modalità di cui all'art. 1, comma 30, della Legge n. 190 del Art. 16 Esclusione del diritto di accesso 1) Il diritto di accesso è escluso quando siano oggetto dell'istanza gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. 2) Il diritto di accesso è altresì escluso quando esercitato con riferimento a documenti amministrativi, redatti nell'ambito di procedure selettive che contengano informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 3) Il diritto di accesso non può essere esercitato quando ciò comporti lo svolgimento di un 'attività dell'amministrazione volta a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, ovvero a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti. 4) Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ateneo. 5) II Politecnico di Milano può di volta in volta individuare ulteriori documenti amministrativi che sono sottratti al diritto di accesso, in conformità con le disposizioni delle leggi vigenti. 6) È sottratta all'esercizio del diritto di accesso la denuncia del dipendente pubblico relativa a condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, come disposto dall'art. 54 bis del D. Lgs. Il. 165/01. 7) Il Politecnico di Milano motiva sempre il rigetto dell'istanza di accesso pervenuta. Art. 17 Differimento ed esclusione del diritto di accesso in applicazione del D.Lgs. 163/06 1) In materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, il diritto di accesso esercitato nell'ambito delle relative procedure è soggetto alle prescrizioni della Legge n. 241 del 1990, fatta 8

9 eccezione per la disciplina attinente agli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza. 2) Nell'ambito delle procedure di cui al primo comma, il diritto di accesso è differito per i documenti elencati al comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 163/06 ed è escluso per i documenti di cui al comma 5 della medesima norma. Art. 18 Esercizio del diritto di accesso 1) È titolare del diritto di accesso il soggetto che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale connesso ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento relativamente al quale viene presentata l'istanza di accesso. 2) Qualora sussistano i presupposti di cui al comma precedente, il diritto di accesso può essere esercitato anche relativamente agli atti endoprocedimentali dell'amministrazione. 3) Il diritto di accesso si esercita con istanza motivata e mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, secondo i modi ed i termini previsti dalla Legge n. 241 del 1990 e dal D.P.R. n. 184 del Art. 19 Diritto di accesso ai documenti e tutela del diritto alla riservatezza 1) Nel caso in cui l'istanza di accesso abbia ad oggetto atti i cui contenuti riportino dati personali e sensibili di soggetti terzi, la richiesta può essere accolta quando essa è presentata al fine di tutelare un interesse giuridico, purché nei limiti entro cui il diritto di accesso è necessario alla difesa del predetto interesse. 2) In ogni caso, quando l'esercizio del diritto di accesso riguarda documenti che contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, esso è consentito solo se strettamente necessario per la tutela di interessi giuridici che siano almeno di pari rango ai diritti del soggetto cui si riferiscono i predetti dati. 3) II relativo trattamento dei dati personali e sensibili deve comunque essere improntato al rispetto dei principi di proporzionalità e di non eccedenza, come disposto dalla normativa vigente. Art. 20 Notifica ai Controinteressati titolari del diritto alla riservatezza 1) Sono da ritenersi controinteressati i soggetti che dall'accesso ai documenti vedrebbero potenzialmente compromesso il proprio diritto alla riservatezza. 2) Nel caso in cui l'istanza di accesso abbia per oggetto documenti che, in base alla loro natura o al loro contenuto, attengano anche a dati personali relativi a soggetti controinteressati, il Responsabile del Procedimento è tenuto a darne comunicazione a questi ultimi mediante invio di copia dell'istanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure per via telematica, limitatamente a quanti abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione. 3) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, i contro interessati possono fare pervenire una motivata opposizione alla richiesta di accesso. 4) Decorso tale termine e accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo, il Responsabile del procedimento provvede in ordine alla richiesta di accesso. Art. 21 Differimento del diritto di accesso 1) Qualora sia necessaria una temporanea tutela degli interessi di soggetti terzi e quando la conoscenza dei documenti può compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa e la sua imparzialità, il Responsabile del procedimento può differire l 'accoglimento della richiesta di accesso dandone debita motivazione. 2) Il provvedimento di differimento del diritto di accesso deve indicare la durata del differimento stesso. 9

10 Art. 22 Accesso civico 1) Nel caso in cui l'ateneo ometta di pubblicare documenti che, alla stregua della normativa vigente, sono oggetto di obbligo di pubblicazione, è diritto di chiunque richiedere i predetti documenti. 2) La relativa richiesta non è sottoposta a particolari limitazioni sotto il profilo della legittimazione del richiedente, né deve essere motivata. 3) La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile per la trasparenza di Ateneo che si pronuncia sulla stessa. 4) In caso di inerzia, di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Direttore Generale, titolare del potere sostitutivo secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241 del ) L'Amministrazione in ogni caso, entro trenta giorni, pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest'ultimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. 6) Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Titolo IV -Norme di rinvio e abrogazioni Art. 23 Norme di rinvio e abrogazioni 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti, con particolare riguardo alle eventuali successive modifiche intervenute. 2) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto del Direttore Generale e ed è pubblicato sul sito di Ateneo http// 3) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è contestualmente abrogato il Regolamento di attuazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al D.R. n. 175/AG del 02 luglio IL DIRETTORE GENERALE F.to Ing. Graziano Dragoni 10

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