ANALISI E VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 NELLA REGIONE ABRUZZO. CHIETI 26 Settembre 2013
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1 ANALISI E VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 74 CHIETI 26 Settembre 2013
2 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. Art. 17.Clausola di cedevolezza 1.In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, [ omissis ] le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
3 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
4 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1.La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, è diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abruzzesi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, attraverso le attività di esercizio, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.
5 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Art. 10. Competenze delle Regioni e delle Province autonome 1.Ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Legge 5 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L. 63/13 Art. 13 bis. Modifica dell'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è sostituito dal seguente: << In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. [ ] >>
6 Direttiva 2010/31/UE DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell edilizia (rifusione) Lo strumento della rifusione legislativa crea un nuovo atto che integra in un unico testo le disposizioni dell atto iniziale, le modificazioni successive subite dal medesimo e nuove modificazioni sostanziali. Dovendosi modificare l atto in vigore, per ragioni di chiarezza e razionalità si procede non già all adozione di un ulteriore atto modificativo, ma alla sostituzione (e dunque all abrogazione) dell atto esistente. [ ] (Dott.ssa Dragone Servizio Giuridico della Commissione Europea) Articolo 29 Abrogazione La direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato nell allegato IV, parte A, èabrogata con effetto dal 1 febbraio 2012, [ ]
7 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
8 Legge 5 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L. 63/ Clausola di cedevolezza. [.] Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento. Regioni e le Province autonome che hanno recepito la direttiva 2010/31/UE
9 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 Art. 1. Finalità e ambito di applicazione Proposta di modifica 1.La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, è diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abruzzesi, tenendo conto dell effettivo stato degli impianti di climatizzazione ivi installati, attraverso le attività di esercizio, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.
10 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 2. Definizioni Ai fini dell applicazione della presente legge si intende: [ omissis ] i)autorità competenti: sono i Comuni con popolazione superiore a abitanti e le Province per la restante parte del territorio. Decreto 22 novembre 2012, MSE (mod. Allegato A al 192/05) 3. autorità competente: l autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
11 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 p) Controllo di efficienza energetica dell impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all Allegato F al D. Lgs. 192/2005 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kw e all Allegato G al D. Lgs. 192/2005 per impianti di potenza inferiore a 35 kw. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Art. 8. Controllo dell efficienza energetica degli impianti termici 1.In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di Putile nominale > 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di P utile nominale >di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a)il sottosistema di generazione come definito nell Allegato A del decreto legislativo; b)la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; c)la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell acqua acqua, dove previsti (vedasi Art. 4, comma 14, D.M. 59/09).
12 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 2. Definizioni n)impianto certificato: è l impianto per il quale è trasmesso all Autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all Allegato F (per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kw) o all Allegato G (per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kw) unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall Autorità Competente. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. ART. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali 2.Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, [ ] gli accertamenti e le ispezioni necessarie all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali [ ] così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini.
13 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 2. Definizioni Proposta di modifica Nuova definizione di impianto certificato Impianto certificato: è l impianto per il quale è trasmesso all Autorità competente, con le modalità dalla stessa stabilite e secondo la tempistica di cui all Allegato A alla presente legge, il rapporto di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall Autorità Competente. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Art. 8. Controllo dell efficienza energetica degli impianti termici 5.Al termine delle operazioni di controllo, l operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell articolo 7; ; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all Allegato A del presente decreto
14 Legge 5 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L. 63/13 ART. 2. Definizioni [ omissis ] l-tricies) «impianto termico»: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kw. (???) Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate Definizioni Allegato A così come modificato dal Decreto 22 novembre 2012, MSE
15 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 3. Funzioni e compiti della Regione Alla Regione sono stati affidati solo compiti di carattere generale quali funzioni di: a) monitoraggio dell attuazione della legislazione a livello regionale; b) promozione di programmi informatici per l acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici; c) valutazione dell impatto sui cittadini delle attività di ispezione per il tramite di costituenda (allora) Consulta Regionale (Autorità competenti, associazioni manutentori, associazioni tecnici); d) studi di settore inerenti l evoluzione del quadro legislativo e regolamentare; e) proposte di provvedimenti per l uso efficiente dell energia in ambito civile; f) campagne di sensibilizzazione rivolte agli utenti finali.
16 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 ART. 10. Competenze delle Regioni e delle Province autonome 4.Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all articolo 9 (<<Ispezioni degli impianti temici>>), provvedono a: a)istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi; b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione; c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti (supporto ENEA-UTEE, art. 9 comma 6) nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
17 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 4. Funzioni e compiti delle Autorità Competenti Alle Autorità competenti sono demandate le seguenti attività: a) Costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza; (Art. 10, comma 4. Le Regioni provvedono a [ ] istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi [ ]) b) accertamento di tutte le certificazioni pervenute; c) ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni trasmesse; (Art. 9, comma 1. [ ] le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all osservanza delle norme relative [ ]
18 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 4. Funzioni e compiti delle Autorità Competenti f)trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza,; g)l aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici; h)la formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche; i)sensibilizzazione, informazione ed assistenza all utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.
19 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti 1.[ ] le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici, con cadenza almeno biennale per quelli di P< 35 kw e con cadenza annuale per quelli di P> 35 kw con oneri a carico degli utenti; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici 1.Ai sensi dell articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all utenza. 4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di 10 < P utile < 100 kw, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di 12 < P utile < 100 kw l accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell ispezione ispezione.
20 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti 3.Le autorità competenti provvedono all accertamento di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva non onerosa (perché impianto certificato n.d.r.), affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono eventualmente necessari; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici 8.Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l organismo incaricato provvedono all accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
21 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti 4.Le autorità competenti provvedono ad effettuare le ispezioni (ONEROSE) presso tutti gli utenti che non hanno proceduto all invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della relativa tariffa; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici 9.[ ], le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: a)impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza e energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b)impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni; c)impianti a combustibile liquido o solido con P utile nominale >100 kw: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni; (per i combustibili solidi vedasi D. Lgs. 152/06 e s.m.i.)
22 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti 4.Le autorità competenti provvedono ad effettuare le ispezioni (ONEROSE) presso tutti gli utenti che non hanno proceduto all invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della relativa tariffa; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici 9.[ ], le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: d)impianti dotati di macchine frigorifere con P utile nominale >100 kw: ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni quattro anni; e)impianti dotati di generatori a gas con P termica utile nominale > 100 kw e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con P termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kw: ispezioni sul 100 % degli impianti, ogni quattro anni; f)gli impianti, di cui all articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell Allegato B del presente decreto.
23 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti Proposta di modifica Estensione della procedura di certificazione a tutti gli impianti di climatizzazione a prescindere dalla potenza e/o combustibile Per gli impianti di climatizzazione invernale di P utile (foc.?) > 10 (15?) kw, alimentati a gas, metano o gpl, a combustibile liquido o solido e per gli impianti di climatizzazione estiva di P utile > 12 kw l accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell ispezione ispezione. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Art. 9. Ispezioni sugli impianti termici 4.Per gli impianti di climatizzazione invernale di 10 < P utile < 100 kw, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di 12 < P utile < 100 kw l accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell ispezione ispezione.
24 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti Proposta di modifica Ispezioni onerose solo su impianti non certificati a prescindere dalla Pot. Le autorità competenti provvedono ad effettuare le ispezioni secondo i criteri di cui all art. 9, comma 9 del D.P.R. 74/13 Le ispezioni si intendono con onere a carico del responsabile dell impianto qualora quest ultimo risulti non certificato cioè risulti omessa la trasmissione all Autorità competente, del R.C.E.E. nei modi dalla stessa stabiliti e/o nei tempi di cui all Allegato A alla presente Legge. L insieme delle attività ispettive che precedono deve comunque riguardare, annualmente, almeno il??? % (5%?) degli impianti presenti nel territorio di competenza.
25 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Proposta di modifica Allegato A Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kw e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile maggiore di 12 kw 95%
26 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Modifica periodicità dei controlli di efficienza energetica Criticità più rilevanti derivanti dalla tempistica di cui al D.P.R. 74/13 È ormai invalsa nella cittadinanza la convinzione che la manutenzione dell impianto coincida con il rilascio del rapporto di controllo di efficienza energetica (c.d. «certificazione» dell impianto). La periodicità prevista (4 anni) potrebbe determinare una frequenza delle manutenzioni coincidente con quella di certificazione con inevitabili ricadute negative sia in termini occupazionali che, più in generale, di sicurezza degli impianti. Le sanzioni per la mancata manutenzione dell impianto, seppur riconfermate, sono di difficile applicazione a maggior ragione se si considera che adesso spetta al tecnico stabilire la frequenza di tale intervento.
27 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Modifica periodicità dei controlli di efficienza energetica Motivazioni: Problema di legittimità Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Art. 31, comma 3 (mai abrogato) 3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. Ne consegue che la periodicità dell invio dei R.C.E.E. non può che essere con cadenza biennale atteso che sono sostitutivi dell ispezione (verifica) ai sensi dell art. 9, comma 4 del D.P.R. 74/13.
28 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti 8.Le tariffe a carico degli utenti per le attività previste dalla presente legge, sono stabilite dalle Autorità competenti; Criticità più rilevante: quadro tariffario difforme 16,00 Pescara - 15,00 Teramo - 12,00 Chieti - 8,00 Comune L Aquila 9. Le Autorità competenti possono stabilire che gli adempimenti connessi alla certificazione dell impianto siano posti in capo ai manutentori, su delega dell utente, al quale deve essere rilasciata opportuna documentazione attestante l effettiva certificazione dell impianto; Criticità più rilevante: procedure e scadenze difformi sul territorio Chieti biennio Pescara biennio
29 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti 10.Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite: conformemente alle istruzioni tecniche rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto; [ ] se non disponibili [ ] le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante; [ ] se non disponibili secondo prescrizioni e periodicità normative UNI e CEI. In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l eventuale manutenzione deve essere eseguito con cadenza annuale.
30 Legge Regione Abruzzo del 25 Giugno 2007, n. 17 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti Proposta di modifica 10. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite: conformemente alle istruzioni tecniche rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto; [ ] se non disponibili [ ] le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante; [ ] se non disponibili secondo prescrizioni e periodicità normative UNI e CEI. In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l eventuale manutenzione Art. 7, comma 4, D.P.R. 74/13 deve essere eseguito con cadenza annuale.
31 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 ART. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici 4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
32 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. Obiettivi ispezione Art. 1. Finalità 2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per: [ ] b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio. Competenze ispezione Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali 2. Le autorità competenti realizzano, [ ] gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all' articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere [ ] (promozione di un reale sistema di verifica degli impianti [ ] con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza)
33 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 ART. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti Proposta di modifica Motivazioni: Problema di opportunità Estensione Competenze ispezione I tecnici ispettori devono essere comunque riqualificati. È stata pubblicata la Norma UNI 10738: Verifica dei requisiti di sicurezza degli impianti alimentati a combustibile gassoso. (Valida per impianti domestici e similari - In attesa di recepimento) L esperienza di circa 13 anni di attività in Provincia di Chieti, dimostra senza tema di smentita che laddove l azione dell Ente Locale, in caso di irregolarità, si è potuta estrinsecare sino alla «diffida all utente ad adempiere», si sono conseguiti notevoli miglioramenti dello stato degli impianti.
34 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Estensione Competenze ispezione Classe 1: impianti che presentano (eventualmente) solo irregolarità amministrative senza anomalie
35 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Estensione Competenze ispezione Classe 2: impianti che presentano anomalie non gravi (Termoregolazione-Coibentazione)
36 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Estensione Competenze ispezione Classe 3: impianti che presentano anomalie gravi (ventilazione canna fumaria)
37 D.M. 28 gennaio 2008, n. 37 Estensione Competenze ispezione Non altrettanto può dirsi laddove l efficacia dell azione ispettiva viene meno a causa di impedimenti legislativi (le competenze in ordine a problemi di sicurezza sono poste in capo ai Comuni e alle ASL competenti per territorio). Ne è un esempio il grafico relativo all assenza della dichiarazione di conformità che, seppur segnalata, non comporta alcuna diffida ad adempiere non essendo di competenza dell ispettore impianti termici.
38 D.M. 28 gennaio 2008, n. 37 Estensione Competenze ispezione Impianti privi di dichiarazione di conformità
39 Modifica proposta Estensione Competenze ispezione Soluzione proposta. Estensione delle competenze degli ispettori anche ad aspetti connessi con la sicurezza degli impianti di potenza inferiore a 35 kw, previa adeguata formazione degli ispettori stessi. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali 2. Le autorità competenti realizzano, [ ] gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all' articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere [ ]
40 Modifica proposta Estensione Competenze ispezione Il Paradosso del garage Ispezione Legge 10 rendimento superiore ai minimi impianto termoregolato locale areabile Esito Ispezione: POSITIVO!!!
41 Grazie per l attenzione
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