D O C U M E N T O D I V A L U T A Z I O N E D E I R I S C H I

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1 D O C U M E N T O D I V A L U T A Z I O N E D E I R I S C H I Ai sensi del D.Lgs. n 81 del 9 Aprile 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) TIMBRI E FIRME: (L Amministratore pro-tempore di Condominio; il Condominio)

2 I N D I C E 0.0 PREMESSA 0.1 LO SCOPO DEL D.LGS. 81/ UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE 0.3 AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 0.4 DEFINIZIONI 1.0 GENERALITÀ 1.1 DESCRIZIONE DELL EDIFICIO 1.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE 2.0 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 2.2 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 3.0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4.0 SEGNALETI DI SICUREZZA 5.0 GESTIONE DELLE EMERGENZE 5.1 L'INCENDIO 5.2 PRIMO SOCCORSO 5.3 EVACUAZIONE 6.0 COORDINAMENTO SVOLTO DALL AMMINISTRATORE 7.0 PROCEDURE 7.1 SCALE PORTATILI 7.2 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 7.3 SERVIZIO IMMONDIZIE E TRASPORTO DEI SACCHI AL PUNTO DI RACCOLTA 7.4 SOSTITUZIONE LAMPADINE 7.5 SPALATURA NEVE E GHIACCIO 7.6 LAVORI DI PULIZIA 7.7 PULIZIA VETRATE 7.8 PAVIMENTI SCIVOLOSI 7.9 ASCENSORE 7.10 CENTRALE TERMICA 7.11 AUTOCLAVE 7.12 RELAZIONI SOCIALI 8.0 VALUTAZIONE DEI RISCHI 8.1 SCHEDE DI ISPEZIONE DELLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI 8.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI ALLEGATI: 1. Dichiarazione di presa visione del Documento di Valutazione dei Rischi 2. Dichiarazione di ricezione e presa visione del Documento di Valutazione dei Rischi 3. Numeri utili 4. Documentazione fotografica - 2 -

3 0.0 PREMESSA Il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 ha confermato l obbligo di effettuare la valutazione dei rischi attraverso la redazione del documento di valutazione, ma al tempo stesso ha introdotto alcune novità. In particolare il documento dovrà contenere le procedure per l attuazione delle misure ancora da realizzare e delle mansioni che possono comportare esposizione dei lavoratori a rischi specifici, cui si correlano esigenze di qualificazione professionale. L obbligo di redazione del documento coinvolge il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli operatori, per quanto di loro competenza. La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione, quindi, alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il presente D.V.R. viene elaborato a seguito di ispezioni e rilievi mirati ad individuare i rischi derivanti dalle attività svolte nelle parti comuni del Condominio. 0.1 LO SCOPO DEL D.LGS. 09 Aprile 2008 n. 81 Il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 è stato emanato per tutelare la sicurezza sia delle persone sia degli ambienti di lavoro; quindi il legislatore ha preso in considerazione principalmente i luoghi di lavoro, dove raggiungere l obiettivo della sicurezza completa non sempre è facile e qualche volta addirittura non è possibile; però occorre fare di tutto per rendere il rischio di danno il più basso possibile. Sarà quindi cura dell Amministratore protempore di Condominio, nella veste di Committente, coordinare sia i lavoratori diretti del Condominio, sia le imprese esterne usando le informazioni contenute, all interno di questo documento, poiché il Decreto Legislativo deve valere per tutti coloro che lavorano e per tutti i luoghi di lavoro. Gli Amministratori protempori di Condominio sono soggetti alla prescrizione del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 in due situazioni distinte, e precisamente: quando nel Condominio devono lavorare lavoratori autonomi (elettricisti, antennisti, muratori, idraulici, giardinieri, e così via) o una o più aziende (imprese edili, di spurgo, di installazione, di manutenzione e così via); quando il Condominio ha alle proprie dipendenze un lavoratore con mansioni di portiere e/o lavascale

4 0.2 UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti. Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento. Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono: tassativamente obbligatorie; da impiegare correttamente e continuamente; da osservare personalmente. 0.3 AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Il D.V.R. dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l adeguatezza e l efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando vengono adottati nuovi agenti chimici e nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi. La valutazione dei rischi deve essere, in ogni caso, ripetuta con periodicità di tre anni, in caso di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o biologici

5 0.4 DEFINIZIONI Si adottano, nel presente documento, le seguenti definizioni, secondo l art. 2 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81: Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo; Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa. Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

6 Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38 D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all articolo 29, comma 1 del decreto suddetto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione. Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno. Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità. Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale

7 1.0 GENERALITA DATI GENERALI DENOMINAZIONE Condominio STALLA ANTICA INDIRIZZO Via Ponte Carate, 22 CITTA San Genesio (PV) CODICE FISCALE ASL competente DESCRIZIONE LUOGO DI LAVORO DATORE DI LAVORO A.S.L. della provincia di Pavia Edificio ad uso residenziale e/o commerciale e/o ricovero autoveicoli Il Condominio nella figura dell Amministratore pro-tempore RSPP RLS MEDICO COMPETENTE - 7 -

8 1. 1 DESCRIZIONE DELL EDIFICIO Il Condominio è costituito da un corpo di fabbrica composto da due scale aperte di due piani fuoriterra. Al condominio si accede dalla strada attraverso un cancello. Il passo carraio è ubicato accanto l ingresso pedonale. La facciata principale è ubicata sul corsello d ingresso ed è rivestita parzialmente in mattoni e parzialmente in intonaco. La facciata posteriore è ubicata sui giardini privati ed è rivestita rivestita parzialmente in mattoni e parzialmente in intonaco

9 1.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA LAVORATIVE Le attività lavorative si dividono come segue: - Attività svolte da personale dipendente del Condominio; servizio di guardiania, servizio di distribuzione posta, servizio di pulizia dei locali comuni Condominiali, servizio raccolta rifiuti Condominiali. - Attività svolte da lavoratori autonomi o da aziende esterne presso il Condominio per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con contratti d opera e/o d appalto; Fumisti, Antennisti, Elettricisti, Idraulici, Edili, Fabbri, Piastrellisti, e così via. 2.0 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione dei rischi esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro, per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o danni. La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di: identificare i luoghi di lavoro (ambienti, postazioni di lavoro) identificare i pericoli e le fonti potenziali di rischio; individuare i soggetti esposti, direttamente o indirettamente, anche a pericoli particolari stimare i rischi, considerando adeguatezza e affidabilità delle misure di tutela già in atto definire le misure di prevenzione e protezione, atte a cautelare i lavoratori, secondo le seguenti gerarchie ed obiettivi: eliminazione dei rischi riduzione dei rischi (privilegiando interventi alla fonte) programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da: gravità dei danni probabilità di accadimento numero di lavoratori esposti complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare

10 Effettuare la valutazione dei rischi comporta una serie di azioni descritte nel seguente diagramma di flusso: Raccolta informazioni: - personale - mansioni - ambiente - esperienze Identificazione di: - rischi - persone esposte al pericolo - modelli di esposizione dei personale ai rischi Valutare i rischi ovvero la probabilità che si verifichi l evento dannoso Studiare come eliminare o almeno ridurre i rischi Definizioni delle azioni (misure) da porre in atto e degli strumenti per il controllo Misurazione dell efficacia delle misure da adottare Revisione periodica o nel caso di cambiamenti

11 2.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEFINIZIONI: Danno: tutte le conseguenze di azioni esterne che compromettono la salute o l integrità fisica di una persona; Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità, per esempio mezzi, materiali ed attrezzature di lavoro, metodologie e pratiche di lavoro, con la potenzialità di causare danni; Rischio: probabilità del raggiungimento del livello di potenzialità del danno nelle condizioni di impiego e/o esposizione, nonché le entità possibili del danno medesimo; Valutazione dei rischi: procedimento e metodologia di valutazione dei rischi riguardanti la sicurezza, la salute e l integrità fisica dei lavoratori nell espletamento del loro lavoro, che deriva dal verificarsi di un evento di pericolo sul posto o sul luogo di lavoro. La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell entità dell esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità P di accadimento per la Gravità del Danno D: R = P x D Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità: Livello Criteri L anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in Non Probabile concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. L anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze Possibile sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. L anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. Probabile E noto qualche episodio in cui all anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno. Esiste una correlazione diretta tra l anomalia da eliminare ed il verificarsi Altamente del danno ipotizzato. probabile Si sono già verificati danni conseguenti all anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili. Per quanto concerne l Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno

12 del danno. Di seguito è riportata la Scala dell Entità del Danno: Livello Lieve Modesto Significativo Grave Criteri Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzial-mente invalidanti. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni. Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale: Legenda Rischio Basso DANNO Accettabile Notevole Elevato Lieve (1) Modesto (2) Significativo (3) Grave (4) Non Probabile (1) PROBABILITA Possibile (2) Probabile (3) Altamente probabile (4)

13 Classe di Rischio Elevato (12 < R < 16) Notevole (6 < R < 9) Accettabile (3 < R < 4) Basso (1<_R<_2) Priorità Di Intervento Azioni correttive Immediate L intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l onere dell intervento stesso. Azioni correttive da programmare con urgenza L intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta. Azioni correttive da programmare a medio termine Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti. Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione Nessuna Azione prevista Ai fini della valutazione dei rischi e quindi dell elaborazione del documento si può procedere secondo due vie: la prima consiste in un esame matematico della probabilità del verificarsi degli eventi, dedotta alla statistica degli eventi fonte di pericolo; la seconda consiste nel valutare le possibilità di pericolo e quindi del rischio, ispezionando i luoghi di lavoro e segnalando le azioni da intraprendere al fine di ridurre al minimo possibile le fonti di eventi, situazioni, ambienti, attrezzature ed altro che possono essere causa immediata o mediata di possibili e probabili danni. 2.2 PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono stati ordinati in tre categorie: 1. Rischi perla sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a: strutture macchine impianti elettrici sostanze e preparati pericolosi incendio ed esplosioni. 2. Rischi per la salute (di natura igienico-ambientale) dovuti a: agenti chimici agenti fisici agenti biologici. 3. Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a: organizzazione del lavoro fattori ergonomici fattori psicologici condizioni di lavoro difficili

14 Rischi per la Sicurezza I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di incidenti/infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 1. Rischi da carenze strutturali dell ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, porte, locali sotterranei, ecc.) 2. Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, di comando, protezione nell uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell accesso a vasche, serbatoi e simili) 3. Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, ecc.). 4. Rischi da carenza di sicurezza elettrica 5. Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o di segnaletica di sicurezza). Rischi per la salute I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono responsabili del potenziale danno dell equilibrio biologico e fisico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica. Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 1. Rischi di esposizione connessi con l impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, contatto cutaneo inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori). 2. Rischi da agenti fisici: o rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con propagazione dell energia sonora nel luogo di lavoro o vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta o ultrasuoni o radiazioni ionizzanti o radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse e ultraviolette, luce laser) o microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento) o illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali). 3. Rischi di esposizione connessi all impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, endoparassiti umani

15 Rischi trasversali o organizzativi Tali rischi, sono individuabili all interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il dipendente e l organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma anche psicologico ed organizzativo. Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: o Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.) o Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro) o Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro)

16 3.0 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Ai sensi dell art. 75 del D. Lgs. 81/08, in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati con obbligo d uso dispositivi di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall allegato VIII del D. Lgs. 81/08. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO (Amministratore protempore di Condominio) Si riporta qui di seguito uno stralcio dell Art. 77 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: a) effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie omissis ; c) valuta, omissis le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell uso, in funzione di: a) entita del rischio; b) frequenza dell esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall articolo Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI omissis ; b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, omissis ; c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; d) destina ogni DPI ad un uso personale omissis ; e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; f) rende disponibile omissis informazioni adeguate su ogni DPI; g) stabilisce le procedure omissis per la riconsegna e il deposito dei DPI; h) assicura una formazione adeguata e organizza omissis circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l addestramento e indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell udito

17 OBBLIGHI DEL LAVORATORE Si riporta qui di seguito uno stralcio dell Art. 78 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n omissis ;i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro omissis. 2. omissis ; i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all informazione e alla formazione ricevute e all addestramento eventualmente organizzato ed espletato. 3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. ELENCO INDICATIVO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: D.P.I. Si elencano alcuni dei D.P.I per conoscenza dell Amministratore protempore di Condominio. Dispositivi di protezione della testa Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti con visiera per videocamere). Copricapo di protezione per evitare urti contro i ponteggi ed ostacoli sporgenti. Dispositivi di protezione dell udito Palline e tappi per le orecchie. Dispositivi di protezione degli occhi e del viso Occhiali a maschera per protezione contro polvere e fuliggine. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Apparecchi antipolvere. Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.). Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza

18 4.0 SEGNALETICA DI SICUREZZA Il D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, Art. 162, comma 1, lettera A fissa la definizione di Segnaletica di Sicurezza: omissis una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Lo scopo della Segnaletica di Sicurezza e quello di: - avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; - fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. All articolo 163 e 164 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, riporta quanto segue: Art. 163 Obblighi del datore di lavoro 1. omissis datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII. 2. omissis il datore di lavoro, omissis.., adotta le misure necessarie, secondo le particolarita del lavoro, l esperienza e la tecnica. 3. Il datore di lavoro, omissis, fa ricorso, omissis, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, omissis. Art. 164 Informazione e formazione 1. Il datore di lavoro provvede affinche : a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata omissis ; b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, omissis, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, omissis, nonche i comportamenti generali e specifici da seguire

19 Di seguito viene riportato un elenco di alcuni tipi di segnaletica con la relativa cartellonistica: SEGNALI DI PERICOLO: è un cartello che avverte della presenza di un rischio o di un pericolo; è di colore giallo. SEGNALI DI DIVIETO: è un cartello che vieta determinati comportamenti che potrebbero provocare danni a persone e/o cose; è di colore rosso. SEGNALI DI INFORMAZIONE: è un cartello che fornisce informazioni diverse da quelle di pericolo e divieto; è di colore rosso, blu e verde

20 SEGNALI DI OBBLIGO O PRESCRIZIONE: è un cartello che prescrive un determinato comportamento; è di colore azzurro. SEGNALI DI SALVATAGGIO O SOCCORO: è un cartello che fornisce indicazioni relative alla uscite di sicurezza, al percorso da seguire durante l evacuazione ed ai mezzi di soccorso; è di colore verde. SEGNALI DI ANTINCENDIO: è un cartello che identifica l ubicazione di attrezzature antincendio; è di colore rosso

21 5.0 GESTIONE DELLE EMERGENZE 5.1 L INCENDIO In quanto segue si descrivono brevemente alcune caratteristiche del rischio d incendio allo scopo di farle conoscere alle persone preposte alla gestione delle emergenze che sono indicate nel capitolo successivo. L incendio può essere definito come la propagazione di uno o più focolai di combustione, ed è una rapida reazione chimica tra materiali combustibili: legno, carta, e aria (l ossigeno contenuto in essa); la combustione, per sua stessa definizione, è una reazione con forte sviluppo di calore e può manifestarsi con fiamma corta o lunga, liberando altri composti che si incendiano a loro volta, producendo in generale ceneri e fumo. Perché una combustione possa avvenire si deve avere o un innesco, cioè una scintilla, o una fiamma o un riscaldamento che porti la miscela combustibile-comburente alla temperatura di accensione. Si ha l esplosione quando la velocità di reazione è elevatissima, cioè quando vi è una liberazione istantanea dell energia interna posseduta dalla miscela. In sintesi perché si verifichi un incendio è necessario che siano soddisfatte le tre condizioni: 1. presenza di materiale combustibile; 2. presenza di aria: (O 2 Ossigeno); 3. raggiungimento di una temperatura che inneschi la reazione di combustione, come già detto, presenza di fiamme corte (esempio sigaretta accesa; presenza di fiamma lunga: fiammifero); presenza di scintille: a) elettriche, b) per sfregamento ad attrito di superfici metalliche, per esempio mola; c) riscaldamento naturale: esposizione ai raggi solari, vicinanza di fonti di calore: stufe, forni. L esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Può avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive. Per prevenire il rischio di incendio o di esplosione è necessario conoscere i rischi propri dell impresa

22 Le cause, che possono provocare un incendio, sono: fiamme libere (p.es. operazioni di saldatura) particelle incandescenti (brace) provenienti da un focolaio preesistente (p.es: braciere) scintille di origine elettrica scintille di origine elettrostatica scintille provocate da un urto o sfregamento superfici e punti caldi innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas reazioni chimiche I diversi aspetti della combustione sono: la combustione lenta: sprigiona un debolissimo calore e si produce senza emissione di luce (caso della ruggine di ferro, p.es.) la combustione viva: sprigiona calore e luce; il fuoco può trasformarsi in fiamme, in incandescenza o, più frequentemente, in entrambe. Nel caso della esplosione, la propagazione può essere velocissima. La liberazione violenta di energia (in un tempo dell ordine del millesimo di secondo) provoca delle pressioni molto forti che hanno degli effetti distruttivi enormi: deflagrazione con una velocità inferiore a quella del suono, detonazione con una velocità superiore a quella del suono. Le esplosioni si producono in alcune miscele aria-gas infiammabili o aria-materia polverulente (polvere di mina o grani, p.es.). I DANNI CAUSATI DALLA COMBUSTIONE I danni al corpo umano in caso di incendio sono: ustioni; asfissia per abbassamento del tenore di ossigeno ed incremento di quello dell anidride carbonica; inalazione di fumo; inalazioni di gas tossici liberati nel corso della combustione. Tali danni coprono tutta la gamma dei rischi che vanno dal danno lieve fino a quello mortale. La percentuale di morti per ustione in caso di incendio di solito è minore di quella per inalazione di fumo e gas caldi

23 EFFETTI SULLA SALUTE - dovuti alla fiamma Il contatto diretto con la fiamma ed il calore da essa irradiato provocano ustioni. - dovuti al calore I gas caldi, di combustione e non, da soli possono provocare stress da calore, intossicazione ed edemi. - conseguenti alla carenza di ossigeno La concentrazione dell ossigeno nell aria, per effetto della combustione, può scendere sotto il 21% della normalità. Alla diminuzione si associano via via, difficoltà di movimento, abbassamento capacità valutativa, collasso ed asfissia. - tossicità I gas prodotti in una combustione possono essere tossici sia in relazione ai materiali coinvolti sia in relazione alla quantità di ossigeno presente nel luogo dell incendio. Al primo posto per numero di vittime è il famigerato ossido di carbonio (CO). L anidride carbonica (CO2) è un gas asfissiante ad elevate concentrazioni. Tra gli altri gas più noti per la tossicità si rammentano l idrogeno solforato, l acido cianidrico, l ossido di azoto, l ammoniaca, l anidride solforosa, ecc. - dei fumi Il termine fumo indica la fase nella quale i gas della combustione trascinano particelle solide o liquide che lo rendono opaco. Il fumo produce un effetto irritante degli occhi e delle vie respiratorie, riduce la visibilità con ostacolo per la evacuazione e per l intervento dei soccorsi. 6.0 traumatici Quando all incendio è associata una esplosione, le conseguenti onde di pressione possono provocare eventi traumatici nei soggetti esposti

24 IL CALORE È l energia propagata dalla combustione durante il processo di incendio. Si fa presente che una temperatura di 150 gradi è la massima sopportabile per meno di 5 minuti o di 50 gradi per 1 ora. Se, nel corso dell incendio, si sviluppa vapore, come di solito avviene, tali limiti temporali si abbassano drasticamente. IL FUMO E costituito da piccolissime particelle di carbonio trascinate dai gas caldi. Si fa presente che il fumo crea un effetto irritante alle mucose degli occhi e alle vie respiratorie, provocando dei seri danni al corpo umano. Il fumo ha una rapida diffusione in tutti gli ambienti prima ancora che si raggiungano temperature insopportabili, impedisce la visibilità e quindi l esodo delle persone ed è il maggior responsabile per i morti nell incendio. CARENZA E/O ASSENZA DI OSSIGENO Durante l incendio la combustione brucia l ossigeno presente nell aria e se l ambiente è circoscritto, si possono verificare fenomeni detti di anossiemia dovuti alla scarsità di O 2 : essi vanno dalla spossatezza e mancanza di volontà fino alla perdita della facoltà di controllo pur rimanendo coscienti. LA SIGARETTA Le statistiche indicano che gli incendi causati dalle sigarette sono al secondo posto dopo le cause elettriche. Basti pensare che la temperatura raggiunta dalla brace della sigaretta è di circa 500 gradi e quella del fiammifero è di circa gradi, mentre per accendere il legno ed i suoi derivati (carta, cartone, lino, cotone e così via) è sufficiente una temperatura di 200 gradi o meno. E necessario quindi evitare di fumare in ambienti dove vengono depositate sostanze infiammabili (archivi, luoghi non presidiati costantemente,..) e riservare a tale scopo locali ben definiti usando dei posacenere per raccogliere fiammiferi spenti, ceneri e mozziconi di sigarette. CAUSE ELETTRICHE: CORTOCIRCUITO, SURRISCALDAMENTO, SCINTILLE Le principali cause di incendio sono il cortocircuito e il surriscaldamento dei componenti elettrici. Quando avviene un cortocircuito o un surriscaldamento dei cavi (esempio: spine triple ecc.) si raggiunge una temperatura localizzata molto elevata che arriva a fondere il metallo dei conduttori e a provocare scintille che vanno ad incendiare i materiali combustibili posti in prossimità. L incendio può avvenire per la propagazione della combustione per contatto di una la lampadina con un materiale combustibile (paralume, carta,.): ciò perché la sua temperatura superficiale è notevolmente superiore alla temperatura di combustione di molti materiali: carta, legno, ecc

25 MEZZI PER ESTINGUERE L INCENDIO La stragrande maggioranza degli incendi avviene per propagazione di piccoli focolai, per cui si deve avere la consapevolezza che agendo con la massima prontezza e celerità si arresta la propagazione dell incendio, ed è più facile estinguere la combustione di zone piccole e circoscritte. Il successo del primo intervento dipende dalla possibilità di raggiungere facilmente un estintore, e conoscendo le sue caratteristiche, dal corretto impiego che se ne fa. Di seguito vengono riportati alcuni mezzi antincendio: Attacco di mandata per autopompa Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria. Estintore carrellato Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l azione di una pressione interna. È concepito per essere portato e utilizzato su carrello. Estintore portatile Definizione, contrassegni distintivi, capacità estinguente e requisiti sono specificati nel decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983). Idrante Antincendio: Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica. Un idrante può essere a muro, a colonna soprasuolo oppure sottosuolo

26 Impianto automatico di rilevazione d incendio Insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e segnalare automaticamente un principio di incendio. Impianto di allarme Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un principio di incendio. Impianto fisso di estinzione Insieme di sistemi di alimentazione, di valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente su una zona di incendio. La sua attivazione ed il suo finanziamento possono essere automatici o manuali. Lancia erogatrice Dispositivo provvisto di un bocchello di sezione opportuna e di un attacco unificato. Può essere anche dotata di una valvola che permette il getto pieno, il getto frazionato e la chiusura. Naspo Attrezzatura costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto. Rete di idranti Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione idrica sulle quali sono derivati uno o più idranti antincendio. Gli estintori sono mezzi di intervento rapido e di notevole efficacia se il focolaio è piccolo, perché il contenuto di liquido estinguente è esiguo e la sua fuoriuscita dura qualche decina di secondi ma sono inefficaci per grandi focolai che abbiano raggiunto la dimensione di un vero e proprio incendio, e perché, essendo brandeggiabili, il loro uso in grandi ambienti a fuoco espone al rischio di intossicazione. In caso di intervento su parti elettriche (spine, cavi ecc.) o componenti elettrici (computer, lampade, ecc..) o in caso di vicinanza ad essi, non si deve fare uso di acqua per spegnere gli incendi, perché l acqua infiammandosi genera idrogeno, e quindi a quelle temperature l incendio viene alimentato e non estinto

27 CLASSI DI FUOCO Facendo riferimento al Decreto Ministeriale del 20 dicembre 1982 ed alla Norma CEN UNI EN-2, si riportano qui di seguito le classi di fuoco. CLASSE DI FUOCO denominata A: fuochi di materie solide (con formazione di braci) La classifica A si rappresenta con il cartello riportato. Il Decreto Ministeriale (G.U. n 201 del ) ne riporta le caratteristiche al fine di etichettare gli estintori idonei allo spegnimento di fuochi di questa categoria. Il fuoco di classe A si caratterizza da reazione di combustibile solido ovvero dotato di forma e volume proprio. La combustione si manifesta con la consumazione del combustibile spesso luminescente come brace e con bassa emissione di fiamma. Questa è infatti la manifestazione tipica della combustione dei gas e, per quanto concerne l argomento in atto, è generata dalle emissioni di vapori distillati per il calore dal solido in combustione che li contiene. L azione estinguente pertanto si può esercitare con sostanze che possono anche depositarsi sul combustibile (polvere dell estintore) che è in grado di sostenere l estinguente senza inghiottirlo e/o affondarlo al suo interno. L azione di separazione dall ossigeno dell aria è pertanto relativamente semplice ed il combustibile non si sparge per la scorrevolezza propria dei liquidi. CLASSE DI FUOCO denominata B: fuochi di liquidi o solidi che si possono liquefare La classifica B si rappresenta con il cartello riportato. Il Decreto Ministeriale (G.U. n 201 del ) ne riporta le caratteristiche al fine di etichettare gli estintori idonei allo spegnimento di fuochi di questa categoria. Caratteristica peculiare di tale tipo di combustibile è quella di possedere sì un volume proprio, ma non una forma propria. Appare evidente come sia necessaria l azione contenitiva di un tale tipo di combustibile, identificabile nelle sue più peculiari caratteristiche nella comune benzina. Un buon estinguente, per questo tipo di fuoco, deve, oltre l azione di raffreddamento, esercitare un azione di soffocamento individuabile nella separazione tra combustibile e comburente. Nel caso dei liquidi, tutti gli estinguenti che vengono inghiottiti dal pelo liquido, poiché a densità maggiore (più pesanti), non possono esercitare alcuna capacità in tal senso. È il caso dell acqua sulla benzina

28 CLASSE DI FUOCO denominata C: fuochi di gas La classifica B si rappresenta con il cartello riportato. Il Decreto Ministeriale (G.U. n 201 del ) ne riporta le caratteristiche al fine di etichettare gli estintori idonei allo spegnimento di fuochi di questa categoria. Caratteristicha peculiare di tale tipo di combustibile è quella di non possedere né forma, né volume proprio. I gas combustibili sono molto pericolosi se miscelati in aria, per la possibilità di generare esplosioni. L azione estinguente si esercita mediante l azione di raffreddamento, di separazione della miscela gas-aria. Infatti, al di fuori di ben precise percentuali di miscelazione, il gas combustibile non brucia. CLASSE DI FUOCO denominata D: fuochi di metallo I fuochi di classi D, il cui simbolo grafico è qui riportato, si riferiscono a particolarissimi tipi di reazione di solidi, per lo più metalli, che hanno la caratteristica di interagire, anche violentemente, con i comuni mezzi di spegnimento, particolarmente con l acqua. I più comuni elementi combustibili che danno luogo a questa categoria di combustioni sono i metalli alcalini terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese, l alluminio (quest ultimo solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali il sodio, potassio e litio. Vengono classificati fuochi di questa categoria anche le reazioni dei perossidi, dei clorati e dei perclorati. Tele classificazione è redatta secondo la norma EurostandardC/EN2. CLASSE DI FUOCO denominata E: fuochi di parti in tensione I fuochi di natura elettrica sono riportati con il simbolo grafico qui riportato e gli estintori così caratterizzati sono abilitati a tale tipo di intervento. La classe E non è riconosciuta dalle normative Eurostandard EN

29 Viene di seguito riportata una tabella che rappresenta il tipo di mezzo antincendio che si può utilizzare in base alla classe del fuoco. ACQUA SCHIUMA ANIDRIDE C. POLVERE NAF SABBIA CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D CLASSE E INCENDIO DI VASTE DIMENSIONI In questo caso l incendio è difficilmente controllabile da personale non addestrato e senza mezzi idonei: escludere l intervento con gli estintori brandeggiabili. E, piuttosto, opportuno procedere svolgendo le seguenti operazioni: - richiedere l intervento dei Vigili del Fuoco; - dare l allarme per allontanare tutte le persone; - intercettare l interruttore generale di corrente elettrica; - fermare gli impianti di ventilazione/condizionamento per bloccare l alimentazione del fuoco; - allontanare, per quanto possibile, i materiali combustibili dalla zona

30 INCENDIO DI MODESTA ENTITÀ Per domare un incendio di questo tipo si consiglia di eseguire le seguenti operazioni: - Dare l allarme per allontanare tutte le persone. - Prendere l estintore portatile, azionarlo secondo le istruzioni riportate su di esso, agendo come segue: operare ad una distanza ottimale per colpire il fuoco con un getto efficace (né troppo vicino a causa del calore irradiato dall incendio né troppo lontano per evitare di disperdere il getto); dirigere il getto di sostanza estinguente sul corpo che brucia alla base delle fiamme sul fronte di combustione ed immediatamente dietro di esso; agire progressivamente spegnendo prima le fiamme più vicine e man mano quelle più lontane; non dirigere mai il getto contro le persone, anche se avvolte dalle fiamme (ciò per evitare gli effetti tossici delle sostanze presenti): meglio agire sulle persone con acqua o coperte. MISURE DI CAUTELA Poiché l estinzione di un incendio che si sviluppa in un locale chiuso è un operazione ad alto rischio, occorre avvertire altre persone, in modo tale da essere soccorsi in caso di difficoltà e/o impedimenti. Non usare assolutamente mezzi mossi da energia elettrica quali ascensori e montacarichi che in caso di interruzione di energia elettrica si trasformerebbero in trappole letali. Prestare attenzione alle superfici vetrate siano esse finestre, porte e pareti vetrate, poiché se sono di vetro temperato, in caso di incendio, possono scoppiare improvvisamente; pertanto, se possibile, starne a distanza. Sottrarsi ai fumi e permanere nei locali invasi solo il tempo strettamente indispensabile (massimo 60 minuti circa). Allo scopo di evitare le conseguenze di danni per affollamento e corsa sotto panico, in caso di incendio occorre invitare alla calma, per un evacuazione ordinata e rapida attraverso vie d esodo, libere ed opportunamente segnalate

31 I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE RIDURRE I RISCHI Assicurare la salvaguardia delle persone: rispettando il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le uscite siano sempre completamente libere; installando un sistema di allarme sonoro; assicurandosi che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l evacuazione; scegliere attrezzature che non possono provocare incendi; limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e di prodotti infiammabili. Inoltre, nel caso di rischio di esplosione: isolare i locali a rischio dagli altri locali; controllare l atmosfera per restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione (LIE); evitare ogni fonte di calore (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di elettricità statica, ). Limitare i danni: facilitare l intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d acqua, ); fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione, ); organizzare la prevenzione incendio sul posto; informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso (localizzazione, condizioni d uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche; in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dall esplosione. Primi interventi: E necessario prevedere degli estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilità. Ad esempio per 200 m 2 di superficie, sono necessari almeno: un estintore portatile ad acqua polverizzata da 6 litri come minimo; in caso di rischi particolari, un numero di estintori di tipo appropriato ai rischi (p.es.: estintore a polvere in caso di rischi elettrici)

32 Se necessario, si potrà prevedere, dietro consiglio dei servizi competenti: a) l installazione di RIA (rubinetti di incendio armati); colonne secche o colonne umide; b) impianti fissi di estinzione automatica; c) impianti di rilevamento automatico di incendio; d) sabbia o terra mobile con mezzi di protezione. Segnalazione per la prevenzione dei rischi legati all incendio: Deve durare nel tempo, collocata in punti appropriati e conforme alle norme e ai regolamenti in vigore (segnali di direzione delle uscite, segnalazione delle attrezzature di primo soccorso e di lotta antincendio). Allarme sonoro: è installato in tutti gli stabilimenti dove sono riunite o occupate più di 50 persone, come pure in quelli dove sono manipolate e lavorate delle materie infiammabili (esplosivi, comburenti, materie estremamente infiammabili, materie il cui stato fisico può generare un esplosione o una fiamma improvvisa) quale che sia la grandezza dello stabilimento; deve essere udibile: in qualsiasi punto dello stabilimento con un autonomia minima di 5 minuti non possa essere confuso con un altro segnale SEGNALETICA DI SICUREZZA Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l attrezzatura di pronto soccorso, le attrezzature antincendio e i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica (si veda paragrafo N 5.6), il cui scopo è quello di richiamare con immediatezza l attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo. Ciascun Condomino deve essere informato sulle principali istituzioni pubbliche e persone da attivare in relazione alle situazioni di emergenza o concernenti, più in generale, la sicurezza. Tale informazione deve indicativamente riguardare: il nominativo, la sede di lavoro o il recapito dell Amministratore e dei relativi addetti, interni e/o esterni; il nominativo, il recapito, il numero di telefono e di fax del Servizio Sanitario competente per territorio; il nominativo, il recapito ed il numero di telefono dell eventuale Portiere del Condominio

33 Per tale evenienza debbono essere disponibili, in luogo presidiato e su apposito cartello affisso in modo da essere agevolmente accessibile, i seguenti dati: l indirizzo e il numero telefonico dei servizi esterni di sicurezza o di pronto intervento a cui ricorrere nei casi di emergenza e/o di trasporto dei condomini infortunati o infermi (Usl o Asl territorialmente competenti, V.V.F.F., polizia, carabinieri, vigilanza privata, rimozione auto, aziende erogatrici di gas, acqua, energia elettrica ecc.); il nominativo, il recapito, i numeri di telefono degli incaricati delle imprese di pulizia, nonché di manutenzione degli impianti (ascensori, montacarichi elettrici, di condizionamento, di riscaldamento ecc.) e delle apparecchiature informatiche e/o telematiche. PREVENZIONE INCENDI: ATTIVITÀ SOGGETTE AI C.P.I. CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI In quanto segue vengono indicate le attività soggette al rilascio, da parte dei Vigili del Fuoco, dei Certificati di Prevenzione Incendi, ai sensi del Decreto Ministeriale del 16/02/1982 in edifici destinati a civile abitazione. ELENCO ATTIVITA - Attività N 90: Edifici Storici; - Attività N 91: Centrale Termica maggiore Kcal / h; - Attività N 92: Autorimesse con più di 9 posti auto; - Attività N 94: Edifici adibiti a civile abitazione con altezza di gronda maggiore di 24 metri; - Attività N 95: Vani ascensore con corsa maggiore di 20 metri in un edificio soggetto all Attività 94. REGISTRO DEI CONTROLLI Il Registro dei Controlli contiene delle schede in cui si attestano le manutenzioni effettuate, secondo le varie normative o leggi, la data, con il nome del tecnico che le ha controllate, e l operatore o l azienda che le ha eseguite

34 5.2 PRIMO SOCCORSO Il D. Lgs. 81/08 (artt.18 e 45) prevede che il datore di lavoro adotti i provvedimenti in materia di organizzazione di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso. Ciò si traduce nella definizione di un piano di Primo Soccorso, che stabilisca le procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, i criteri di individuazione e i compiti dei lavoratori designati per lo svolgimento delle funzioni di pronto soccorso e le risorse dedicate. Si ricordano le seguenti definizioni: pronto soccorso: procedure complesse con ricorso a farmaci e strumentazione, orientate a diagnosticare il danno ed a curare l infortunato, di competenza di personale sanitario primo soccorso: insieme di semplici manovre orientate a mantenere in vita l infortunato ed a prevenire possibili complicazioni in attesa dell arrivo di soccorsi qualificati; deve essere effettuato da qualsiasi persona. Il piano di primo soccorso va definito e portato alla conoscenza di tutti i lavoratori. Nella formulazione del piano si terrà presente: le informazioni fornite dal documento di valutazione dei rischi le informazioni fornite dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici, qualora utilizzati, che vanno sempre tenute aggiornate la tipologia degli infortuni già avvenuti in passato (informazioni ricavate dal registro infortuni) la segnalazione in forma anonima da parte del medico competente della presenza di eventuali casi di particolari patologie tra i lavoratori, per le quali è opportuno che gli addetti al primo soccorso siano addestrati le procedure di soccorso preesistenti, che vanno disincentivate se scorrette o recuperate se corrette. Si devono, inoltre, precisare ruoli, compiti e procedure, come riportato di seguito: chi assiste all infortunio: deve allertare l addetto al primo soccorso riferendo quanto è accaduto l addetto al primo soccorso: deve accertare la necessità di aiuto dall esterno ed iniziare l intervento di primo soccorso tutti: a seconda dei casi mettere in sicurezza se stessi e gli altri oppure, se non si è coinvolti, rimanere al proprio posto in attesa di istruzioni la portineria: individuare il miglior percorso per l accesso al luogo, mantenere sgombri i passaggi, predisporre eventuali mezzi per il trasporto dell infortunato RSPP: mettere a disposizione dei soccorritori la scheda di sicurezza in caso di infortunio con agenti chimici

35 COMPITI DI PRIMO SOCCORSO Gli incaricati al primo soccorso devono essere opportunamente formati ed addestrati ad intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi s infortuna o accusa un malore hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco o se invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti. Gli incaricati al primo soccorso devono svolgere i seguenti compiti: al momento della segnalazione, devono intervenire tempestivamente, sospendendo ogni attività che stavano svolgendo prima della chiamata, laddove è possibile saranno temporaneamente sostituiti, in quanto gli incaricati saranno esonerati, per tutta la durata dell intervento, da qualsiasi altra attività. L azione di soccorso è circoscritta al primo intervento su qualsiasi persona bisognosa di cure immediate e si protrae, senza interferenze di altre persone non competenti, fino a che l emergenza non sia terminata. In caso di ricorso al 118, l intervento si esaurisce quando l infortunato è stato preso dal personale dell ambulanza o in caso di trasporto in auto in ospedale dal personale del Pronto Soccorso. Gli interventi di primo soccorso sono finalizzati al soccorso di chiunque si trovi nei locali dell azienda. Nei casi più gravi, gli incaricati al P.S., se necessario, accompagnano o dispongono il trasporto in ospedale dell infortunato, utilizzando l automobile dell azienda o un altra autovettura prontamente reperita. Qualora un incaricato di P.S. riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo soccorso o nell infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a trasferire la segnalazione alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei materiali. Durante le prove d evacuazione, tutti gli incaricati di P. S. debitamente e preventivamente avvisati ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità. In caso di evacuazione non simulata, tutti gli incaricati di P.S. presenti sono impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la mansione di addetto all antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte le operazioni di sfollamento

36 COMPITI DI CHI EFFETTUA LA TELEFONATA AI SOCCORRITORI Il centralinista/personale di segreteria attiva il 118 solo su richiesta dell incaricato di P.S. fornendo le seguenti indicazioni: numero di telefono dell azienda; indirizzo esatto ed eventuali riferimenti geografici ed istruzioni per raggiungere l azienda; numero degli infortunati; tipo di infortunio; se l infortunato parla, si muove, respira; eventuale emorragia. La trasmissione al centralinista/personale di segreteria delle informazioni riferite alle condizioni dell infortunato deve essere assicurata dall incaricato di P.S. che richiede l intervento. CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO E PACCHETTO DI MEDICAZIONE Ai fini del primo soccorso le aziende sono classificate in 3 gruppi, A, B e C (art. 1 del D.M. 388/2003), tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio: Gruppo A: I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all articolo 2, del D. Lgs. N. 334/99, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D. Lgs. N. 230/95, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D. Lgs. N. 81/08, lavori in sotterraneo di cui al D. P.R. n. 320/56, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura. Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

37 Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell allegato 1 (D.M. 388/2003), da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Mentre nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell allegato 2 (D.M. 388/2003) da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale

38 Contenuto Minimo Della Cassetta Di Pronto Soccorso (Allegato 1 D. M. 388/2003): 1. Guanti sterili monouso (5 paia) 2. Visiera paraschizzi 3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3) S. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 7. Teli sterili monouso (2) 8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 10. Confezione di cotone idrofilo (1) 11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all uso (2) 12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 13. Un paio di forbici 14. Lacci emostatici (3) 15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 17. Termometro 18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. Contenuto minimo Del Pacchetto Di Medicazione (Allegato 2 Dm 388/03) 1. Guanti sterili monouso (2 paia) 2. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) 3. Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 mi (1) 4. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) S. 5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 6. Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 7. Confezione di cotone idrofilo (1) 8. Confezione di cerotti di varie misure pronti all uso (1) 9. Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 10. Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 11. Un paio di forbici (1) 12. Un laccio emostatico (1) 13. Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 14. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

39 5.3 EVACUAZIONE EVACUAZIONE DEI CONDOMINI ALLARME: segnalazione al portiere ed in caso di assenza contattare i Servizi Pubblici Competenti: Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario, Pubblica Sicurezza, Aziende erogatrici di Gas, Acqua ed Energia Elettrica, al fine di ottenere un efficace azione di pronto intervento. In caso di emergenza il portiere deve sovrintendere il coordinamento delle azioni sul luogo, ricordandosi che, in funzione alla gravità dell evento, dovrà intervenire direttamente avvisando i Condomini dell eventuale pericolo e contattando i Servizi Pubblici Competenti: Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario, Pubblica Sicurezza, Aziende erogatrici di Gas, Acqua ed Energia Elettrica, al fine di ottenere un efficace azione di pronto intervento Inoltre il Servizio di portineria dovrà: 1. indirizzare i mezzi di soccorso sul luogo dell evento; 2. disporre dei disegni raffiguranti i sistemi antincendio, e i disegni di impiantistica varia; 3. dovrà possedere tutte le chiavi di tutti i locali del Condominio. NORME DI COMPORTAMENTO DA OSSERVARE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA Tutti i condomini devono essere informati sulle norme di comportamento da osservare in situazioni di emergenza anche mediante le usuali forme condominiali di divulgazione: cartellonistica, affissione in bacheca. In particolare essi hanno l obbligo di: segnalare tempestivamente al personale specificatamente incaricato della gestione delle situazioni di emergenza ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti condominiali(es.: incendio, scoppio, infortunio, malore ecc.); astenersi dall effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone salvo laddove sia impossibile contattare un incaricato, ovvero in situazione di pericolo grave e immediato; utilizzare attrezzature antincendio o di pronto soccorso, o effettuare interventi o manovre sui quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (idrico, termico, di condizionamento ecc.) senza aver ricevuto adeguate istruzioni;

40 conoscere ed applicare le seguenti norme comportamentali in caso di esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza - allontanarsi ordinatamente dai locali non appena percepito l apposito avviso di allarme; - non usare in nessun caso ascensori; - seguire, salvo diversa indicazione da parte del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica; - defluire rapidamente dalle uscite di emergenza per portarsi nel «luogo sicuro» curando di non ostacolare l accesso e l opera dei soccorritori; - non allontanarsi, senza autorizzazione degli incaricati, dal «luogo sicuro». RACCOMANDAZIONI IN CASO DI INCENDIO Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme,- non lasciarsi prendere dal panico (un principio di incendio si può spegnere agevolmente utilizzando un panno, gli estintori o gli idranti disponibili) e provvedere immediatamente a: richiamare l attenzione di altro personale presente, richiedendone collaborazione; disattivare le apparecchiature elettriche e/o a gas installate nel locale interessato (eventualmente togliere tensione al quadro di reparto o generale) e spegnere l eventuale impianto di ventilazione; azionare i dispositivi antincendio disponibili, evitando di esporre a rischio la propria persona; usare correttamente l estintore più vicino (attenersi alle indicazioni presenti); non abbandonare le aree finché non si è certi che l incendio non possa riprendere; in caso di incendio non controllabile telefonare immediatamente al 115 (Vigili del Fuoco) secondo la procedura riportata a fianco della postazione telefonica per la chiamata di pronto intervento esterno; è assolutamente vietato l uso dell ascensore: usare le scale esistenti con calma; tutto il personale e le persone estranee presenti devono lentamente e senza panico avviarsi verso le uscite dì sicurezza percorrendo le vie di esodo predisposte e raggiungere il luogo sicuro previsto per il raduno e la coordinazione delle emergenze: una volta che tutti sono usciti dal locale richiudere sempre dietro di se le porte ma mai a chiave;

41 ricordare che il fumo stratifica nelle parti alte dei locali e che in basso si trova quindi aria più respirabile (usare per respirare, nel caso, un panno umido sulla bocca); informare immediatamente i propri superiori e i responsabili o preposti alla Emergenza e al Primo Soccorso; non prendere iniziative personali e non coordinate dai preposti alla sicurezza. RACCOMANDAZIONI IN CASO DI PERICOLO GRAVE Nel caso in cui sia segnalata o sospettata l esistenza di un pericolo grave ed immediato provvedere senza esitazioni a: richiamare, evitando il panico, l attenzione di tutte le persone presenti; informare dettagliatamente i preposti alla sicurezza e attendere, nel caso, istruzioni; abbandonare in tempi rapidi in maniera ordinata e senza panico i luoghi ritenuti pericolosi o soggetti a pericolo grave ed immediato. RACCOMANDAZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE Nel caso in cui sia stato richiesto di abbandonare le proprie postazioni e l edificio: durante l evacuazione aiutare le persone portatrici di handicap o ferite; accertarsi che tutti i presenti abbiano abbandonato l edificio; il Responsabile all Evacuazione attende in prossimità dell ingresso aziendale l arrivo dei Vigili del Fuoco o delle Forze dell Ordine (Carabinieri e Polizia, qualora alleatati) e fornisce in maniera dettagliata tutte le informazioni del caso; rientrare nell edificio solo dopo che il Responsabile dell Evacuazione abbia autorizzato il rientro. RACCOMANDAZIONI DI PREVENZIONE Regole pratiche di prevenzione: Evitare l accumulo oltre il consentito di sostanze facilmente infiammabili (alcool, carte sciolte, involucri di polistirolo espanso, ecc.); Tutte le maestranze devono immediatamente segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale eventuali manomissioni o malfunzionamenti relativi ai presidi antincendio presenti (estintori, manichette, impianto NAF, valvole e pulsanti di emergenza, etc.); Evitare di fumare, soprattutto ove tale divieto è affisso; Evitare di ingombrare con depositi inopportuni le attrezzature di soccorso (estintori, manichette, azionamenti di emergenza) o le uscite di sicurezza; Evitare di usare fiamme libere e negli spogliatoi, fornelli di qualsiasi tipo evitare scaldavivande e stufe di qualsiasi genere, phon e altre apparecchiature elettriche in cattivo stato; Verificare sempre la dislocazione degli estintori e degli idranti

42 COSA FARE IN CASO D INCENDIO In caso d incendio, attenersi alle seguenti istruzioni: appena si scopre un incendio, gridare AL FUOCO per richiamare l attenzione di altre persone o dei responsabili. giudicare se l entità dell incendio è tale da poter essere affrontato con un estintore. in caso affermativo, intervenire tempestivamente e solo se si sa manovrare ed azionare un estintore (dare corso alle istruzioni previste nel punto 4 Ubicazione ed utilizzo Estintori ). in caso contrario (ovvero se l incendio tende ad assumere proporzioni preoccupanti) chiamare i responsabili del servizio di vigilanza o della squadra antincendio. al servizio di vigilanza indicare chiaramente: Il punto preciso in cui si sta sviluppando l incendio (area o stanza); se sono coinvolte persone; cosa sta bruciando (apparecchi elettrici, carta, arredi o altro); il nome di chi chiama. Farsi ripetere il tutto, accertandosi che le informazioni siano state comprese

43 6.0 COORDINAMENTO SVOLTO DALL AMMINISTRATORE Il D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 assegna una maggiore responsabilità al Committente nel rapporto con l Appaltatore sugli aspetti legati alla sicurezza riguardanti il lavoro di quest ultimo. Quindi l onere di coordinamento è attribuito al Committente, ma non elimina la responsabilità dell Appaltatore per i rischi propri dell attività specifica. In modo particolare è l Art. 26 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 che regolamenta gli obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera e di somministrazione di seguito viene riportato uno stralcio del suddetto articolo: Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonche nell ambito dell intero ciclo produttivo dell azienda medesima: a) verifica, omissis, l idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi omissis attraverso le seguenti modalita : 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell autocertificazione dell impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, omissis ; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita. 2. Nell ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attivita lavorativa oggetto dell appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori omissis. 7.0 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi omissis. L Articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, prevede l elaborazione da parte del Datore di Lavoro, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all interno della propria struttura. Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d appalto e d opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell esecuzione delle attività/prestazioni. Tale disposizione viene ora integrata con l obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d opera. Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 per i datori di lavoro

44 DEFINIZIONI Per una maggiore chiarezza vengono qui di seguito riportate le definizioni relative agli argomenti e soggetti indicati precedenti, nonché ai vari tipi di contratti che possono essere stipulati. appaltante e committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione; appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un opera e/o una prestazione con mezzi propri; subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell appaltatore a fornire un opera e/o una prestazione con mezzi propri; lavoratore autonomo o prestatore d opera: è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare, è l unico prestatore d opera della ditta; lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga, mediante la retribuzione, a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui; contratto d appalto (Art Codice Civile): l appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. appalto scorporato: è il caso in cui l opera viene eseguita all interno del luogo di lavoro del committente, senza la co-presenza di lavoratori dipendenti da quest ultimo. Questo contratto si realizza quando l opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto, volendo eseguire, in campo industriale (esempio: manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo la regola d arte, occorre richiedere l intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonti di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente; appalto promiscuo: tali appalti sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente; subappalto (Art Codice Civile): è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l autorizzazione. L appaltatore non può dare in subappalto l esecuzione dell opera se non autorizzato dal committente. contratto d opera (Art Codice Civile): questo contratto si configura quando una persona si obbliga verso un altra persona fisica o giuridica a fornire un opera od un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

45 L Articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81, prevede che il committente verifichi l idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare. L allegato XVII del medesimo decreto definisce l idoneità tecnico professionale sopra descritta. Di seguito si riporta integralmente l elenco delle caratteristiche tecnico professionali che le imprese devono esibire al committente: 1. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell emergenza, del medico competente quando necessario t) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre ) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o ottotetto i di cui all art. 14 del presente decreto legislativo

46 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto I

47 7.0 PROCEDURE OPERATIVE 7.1 SCALE PORTATILI Di seguito vengono riportate le principali azioni per un corretto uso e manutenzione delle scale doppie portatili. Le seguenti procedure sono state estratte dalle linee guida ISPESL (D.Lgs. 08 Luglio 2003 n. 235, attuazione della direttiva 2001/45/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. COMPORTAMENTI CON LA SCALA DOPPIA Per evitare cadute dall alto è necessario attenersi a quanto segue: SCALE DOPPIE PRIMA DI SALIRE/SCENDERE Il lavoratore che deve salire/scendere sulla scala deve indossare adeguato abbigliamento e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sulla base della effettuata valutazione dei rischi. Ad esempio: - utilizzare calzature ad uso professionale atte a garantire una per fetta stabilità e posizionamento: non salire/scendere sui gradini/pioli a piedi nudi, con scarpe a tacchi alti, con ogni tipo di sandalo, ecc.; - non salire/scendere sulla scala con abbigliamento inadatto, ad esempio con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe. Controllare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività, sia in alto vicino al luogo di lavoro che nelle immediate vicinanze. Ad esempio: - non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non sono state prese precauzioni che consentono la loro chiusura; - non collocare la scala in prossimità di zone, ove la salita su di essa comporterebbe un maggior rischio di caduta dall alto (prospiciente a zone di vuoto senza opportuni ripari o protezioni: balconi, pianerottoli, ecc.); - non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche; - valutare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose (quali, ad esempio, posizionare la scala nelle immediate vi ottote di un area interessata al sollevamento dei carichi, ecc.); - lo spazio davanti e ai lati della scala deve essere libero da ogni ostacolo; - quando necessario, l area di lavoro in prossimità della scala, deve essere protetta da barriere, e se prescritto, anche da segnaletica stradale; - disporre di una sufficiente illuminazione ambientale

48 Fig. 5 Modalità errata di trasporto della scala a spalla Non usare la scala in ambiente aperto quando ci sono avverse condizioni atmosferiche (vento, pioggia, formazione di ghiaccio al suolo, ecc.). Maneggiare la scala con cautela, per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli arti. Movimentare la scala con cautela, considerando la presenza di altri lavoratori, onde evitare di colpirle accidentalmente (fig. 5). Nel trasporto della scala a spalla, occorre tenerla inclinata, mai orizzontalmente, specie quando la visibilità è limitata (figg. 5 e 8). Nel trasporto della scala a spalla non inserire il braccio all interno della scala fra i gradini/pioli (figg. 6, 7 e 8). Durante la movimentazione evitare che la scala cada a terra o urti contro ostacoli. Le scale portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei gradini/pioli. Non collocare la scala su attrezzature od oggetti che forniscano una base per guadagnare in altezza. Fig. 6 Modalità errata di trasporto della scala a spalla

49 Fig. 7 Modalità errata di trasporto della scala a spalla Collocare la scala solo nella posizione frontale rispetto alla superficie di lavoro: non salire/scendere mai con la scala nella posizione laterale in quanto il rischio di ribaltamento è più elevato. Verificare che la scala sia correttamente e completamente aperta. Verificare di aver inserito eventuali addizionali dispositivi manuali anti-apertura. Controllare il peso massimo (portata) ammesso sulla scala. Non predisporre la scala come piattaforma di lavoro o passerella su cui salire/scendere (fig. 9). Fig. 8 Modalità corretta di trasporto della scala a spalla Fig. 9 Non usare la scala come piattaforma o passerella

50 SULLA SCALA Non superare il peso massimo ammesso sulla scala. Si dovrà salire sulla scala fino ad una altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura. Tanto nella salita quanto nella discesa occorre tenersi sulla linea mediana, col viso rivolto verso la scala e le mani posate sui pioli o sui montanti. Non saltare a terra dalla scala. Ogni spostamento della scala, anche piccolo, va eseguito a scala scarica di lavoratori. Il lavoratore, quando si posiziona sulla scala, deve avere sempre una presa sicura a cui sostenersi. Posizionare sempre entrambi i piedi sulla scala, non sbilanciandosi (fig. 10 a). Non posizionare mai un piede su un gradino (piolo) e l altro su un oggetto o ripiano (fig. 1 0 b). Non sporgersi lateralmente. Fig. 10b Posizionare entrambi i piedi sulla scala Fig. 10 Posizionare entrambi i piedi sulla scala, non sbilanciarsi Sulla scala non devono salire/scendere e stazionare più lavoratori contemporaneamente. Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro in quanto la scala potrebbe scivolare o ribaltarsi. Non si dovrà salire/scendere sulla scala portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura. Nel caso si dovessero usare attrezzi da lavoro, è necessario disporre di un contenitore porta attrezzi agganciato alla scala o alla vita. Salire/scendere solo sul tronco di scala predisposto per la salita (con gradini e pioli). Non salire/scendere sul tronco di supporto (senza gradini o pioli). Stazionare sulla scala solo per brevi periodi intervallando l attività con riposi a terra

51 Non salire/scendere sulla scala se si soffre di vertigini. Non salire/scendere sulla scala quando si è stanchi o si ha pregiudicata la funzionalità degli arti (per esempio: lesioni, dolori, ecc.). Vietare l utilizzo della scala alle donne gestanti. Non salire/scendere sulla scala con indumenti che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe A FINE ATTIVITA Riportare la scala nella posizione di chiusura. Riporre la scala in un luogo coperto, aerato, asciutto e non esposto alle intemperie. Riporre la scala in modo stabile. Effettuare eventuale pulizia. Maneggiare la scala con cautela per evitare il rischio di schiacciamento delle mani. Movimentare la scala con cautela, considerando la presenza di altri lavoratori onde evitare di colpirle accidentalmente. Durante la movimentazione evitare che la scala cada a terra o urti contro ostacoli. MANUTENZIONE Effettuare le revisioni periodiche secondo le istruzioni del fabbricante, prestando particolare attenzione a: controllo della presenza degli zoccoli antiscivolo e della loro integrità; controllo dell integrità dei componenti della scala: montanti, pioli, ecc.; controllo degli accoppiamenti tra i vari componenti costituenti la scala. Laddove la tipologia della scala lo consente, in relazione alle specifiche del fabbricante, eventuali possibili riparazioni devono essere effettuate dal fabbricante o da persona da lui autorizzata

52 USO CORRETTO Scala non danneggiata Corretta altezza di lavoro Tenersi con una mano alla scala

53 7.2 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI Il D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 all art. 222 definisce: Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l ambiente agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65e successive modifiche, nonchè gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l ambiente Agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti precedenti, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si possono introdurre nell organismo sono: Inalazione: le conseguenze più o meno gravi dipendono dalla dimensione delle particelle inalate e si possono limitare ad infezioni delle vie respiratorie superiori (particelle di dimensioni superiori a 10 micron) oppure raggiungere i polmoni (particelle di dimensioni inferiori a 10 micron). Le particelle con dimensioni inferiori a 0,5 micron non sono trattenute dal sistema respiratorio. Penetrazione attraverso la cute o le mucose: si possono avere fenomeni di irritazione, dermatiti, ustioni chimiche e contaminazioni. Il contatto interessa la parte del corpo esposta all agente chimico, ma nel caso di sostanze facilmente assorbite, si possono diffondere nell organismo umano e dare fenomeni di intossicazione. Ingestione: l ingestione può avvenire attraverso l esposizione ad aria inquinata da polveri o fumi, oppure per contaminazione delle mani e del viso o del cibo e delle bevande. In questo caso si può avere intossicazione con danni anche gravi. Gli agenti chimici sono suddivisi nelle seguenti classi in funzione della loro potenzialità: Esplosivi (E): possono detonare in presenza di una fiamma o in conseguenza di urti o sfregamenti. Comburenti (C): possono provocare l accensione di materiali combustibili o, se in miscela con questi, possono addirittura esplodere

54 Altamente infiammabili (F+): hanno un punto di infiammabilità molto basso ed un punto di ebollizione basso. Facilmente infiammabili (F): possono infiammarsi a contatto con l aria ed a temperatura ambiente, oppure possono infiammarsi in seguito ad un breve contatto con una sorgente e continuare a bruciare anche dopo allontanamento della sorgente. Infiammabili: hanno un basso punto di infiammabilità. Molto tossici (T+): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccolissime quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche. Tossici (T): in caso di ingestione, inalazione o contatto con la cute di piccole quantità possono essere mortali o provocare lesioni acute o croniche. Nocivi (Xn): sono tali le sostanze con DL50 superiore a quello previsto per poterle classificare come molto tossiche o tossiche. Corrosivi (C): possono esercitare azione distruttiva a contatto con tessuti vivi Irritanti (Xi): il loro contatto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. Cancerogeni: possono provocare il cancro per inalazione, ingestione o contatto con la pelle. Teratogeni: possono provocare malformazioni all embrione Mutageni: possono modificare la mappa genetica cellulare. In caso di utilizzo, manipolazione e/o stoccaggi di agenti chimici, ricordarsi che: - Ogni recipiente contenente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi l ha riempito. Il fornitore deve predisporre una scheda con i dati sulla sicurezza e deve trasmetterla all utilizzatore. - Una priorità assoluta è rappresentata dal censimento dei prodotti pericolosi per limitarne l impiego e cercare prodotti sostitutivi meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni. Far conoscere la composizione dei prodotti o delle preparazioni pericolose (etichettatura chiara, informazione verbale o scritta, se necessario). - Informare sistematicamente in anticipo ogni lavoratore sui rischi che presentano per la sua salute o la sua sicurezza, prima di utilizzarli e sulle modalità operative oltre che sulle condizioni e le precauzioni per l uso. - Limitare il numero dei lavoratori esposti all azione dei prodotti pericolosi, controllare e rispettare i livelli di esposizione regolamentari, tener conto dei valori raccomandati (i valori limite di esposizione e i valori medi sono stati definiti per un grande numero di sostanze). - Sviluppare i mezzi di protezione collettiva (captazione alla fonte, aerazione, purificazione dei locali, mezzi di rilevamento, ecc.) o quando ciò non sia possibile, utilizzare i dispositivi di protezione individuale. - Predisporre una nota informativa con le avvertenze per ogni posto di lavoro che espone i lavoratori a prodotti pericolosi, per informarli sui rischi e le precauzioni da prendere

55 7.3 SERVIZIO IMMONDIZIE E TRASPORTO DEI SACCHI AL PUNTO DI RACCOLTA La maggior parte degli infortuni, anche se di non particolare gravità, viene riscontrata proprio nell esercizio di questa attività. Occorre prestare la massima attenzione e prudenza. Indispensabile è l uso di guanti da lavoro, che possono riparare adeguatamente le mani, quando nei sacchi vengono introdotte irresponsabilmente dei vetri, delle bottiglie o nel peggiore dei casi, delle siringhe ed altri oggetti acuminati. E altrettanto indispensabile usare l apposito carrello per trasportare i sacchi sino al punto di raccolta. Questo anche per evitare di appoggiare i sacchi contro la persona nell operazione di trascinamento, limitando al massimo i rischi di tagli. Le apposite scarpe da lavoro, molto più resistenti di un normale paio di scarpe comuni, preservano il piede in caso di caduta su di esso di oggetti pesanti o quanto meno ne limitano le conseguenze. Per motivi igienici è consigliabile l uso d mascherine di garza tipo antismog contro incaute fuoriuscite di liquidi venefici o comunque pericolosi all inalazione, 7.4 SOSTITUZIONE LAMPADINE Bisogna prestare attenzione e cautela. La precauzione migliore, è quella di togliere momentaneamente l energia elettrica previa approfondita informazione del sezionamento dell impianto elettrico. Quando questo non è possibile, bisogna evitare assolutamente di procedere a questo lavoro con le mani bagnate o anche solo umide, quindi è consigliato l utilizzo di guanti isolanti. Durante la sostituzione, non tenere mai nell altra mano oggetti metallici come ad esempio forbici, cacciavite od altro. 7.5 SPALATURA NEVE Prima svolgere questa mansione si consiglia di provvedere allo spargimento di sale (Cloruro di Sodio) grazie al quale viene favorito lo scioglimento della neve. Il pericolo in questo caso, è quello di scivolare sulla neve ghiacciata. L unica prevenzione attuabile con immediatezza è quella di usare delle scarpe che possano garantire una buona presa per terra. 7.6 LAVORI DI PULIZIA Lavori eseguiti con apparecchiature elettriche. Per questo tipo di lavori, si intendono quelli eseguiti con i comuni apparecchi elettrici: lucidatrici, aspirapolvere, etc. La precauzione principale è quella di non utilizzarli mai con le mani bagnate o umide, soprattutto reduci da altri lavori per cui si sono dovuti utilizzare dei liquidi. Togliere la spina dalla presa della corrente elettrica nel caso risultassero scoperti o danneggiati i fili del cavo alimentazione, prima di procedere a qualsiasi controllo

56 7.7 PULIZIA VETRATE La precauzione principale da adottare sono l utilizzo di apposite scarpe e di guanti da lavoro che riparino in modo adeguato mani e piedi nel caso in cui, durante la pulizia delle vetrate, queste si infrangano con il conseguente rischio di procurare ferite alle parti del corpo più esposte. Non appoggiare mai la scala portatile direttamente sulle vetrate. 7.8 PAVIMENTI SCIVOLOSI Si deve fare particolarmente attenzione ai pavimenti appena lavati. Per evitare rischi di cadute, con l evidente pericolo di procurarsi contusioni ed escoriazioni, sarà utili indossare delle scarpe che possano, per quanto possibile, garantire una buona presa su superfici viscide. 7.9 ASCENSORE E proibito nel modo più assoluto al personale non specializzato a compiere manovre volte a rimuovere l ascensore da arresti improvvisi o altro. Accedere alla cabina dei comandi dell ascensore comporta per le persone non autorizzate pericoli gravissimi per l incolumità personale, in quanto vi sono quadri elettrici in tensione, ingranaggi e meccanismi che potrebbero entrare in movimento in qualsiasi istante. Le persone che malauguratamente si trovassero chiuse nella cabina dell ascensore dovranno essere aiutate eventualmente dal portiere solo moralmente, in attesa dei soccorsi che saranno stati tempestivamente chiamati. In caso di incendio, dopo essersi accertati che non vi sia nessuno nella cabina dell ascensore, escludere l alimentazione elettrica premendo l interruttore di emergenza 7.10 CENTRALE TERMICA E proibito nel modo più assoluto al personale non specializzato ed autorizzato accedere in tale locale. L intervento in caso di emergenza è quello di chiudere la valvola di intercettazione, e escludere l alimentazione elettrica dell impianto premendo l interruttore di emergenza. Sulla base di statistiche effettuate dai VVF per le caldaie, e in genere per tutti gli impianti, sono stati raggiunti livelli di sicurezza molto elevati per quanto riguarda il rischio incendio

57 7.11 AUTOCLAVE L autoclave è un serbatoio soggetto contemporaneamente alla pressione di acqua ed aria ed è sotto il controllo dell ISPESL, sia nel caso d recipienti nuovi, che con successivi controlli periodici. L installazione delle autoclavi è inoltre regolamentata da normative che riguardano la sua costruzione (materiali, saldatura, ecc.) e dispositivi di sicurezza occorrenti per il funzionamento. L installazione deve essere effettuata da una Ditta specializzata, avente i requisiti previsti dalla Legge n 37/08 (sulla sicurezza degli impianti). Pertanto, gli impianti autoclave non presentano normalmente particolari rischi. Il caso di perdite d acqua dalle flange e conseguente allagamento del locale, limitarsi a togliere la corrente elettrica e chiamare immediatamente la Ditta specializzata RELAZIONI SOCIALI In portineria deve essere predisposto, in modo ben visibile, un elenco dei principali numeri telefonici di assistenza sociale e di emergenza (polizia, vigilai del fuoco, pronto soccorso, croce rossa, carabinieri, ENEL, AEM, ditte appaltatrici manutenzione ascensore, caldaia ed impianto elettrico) a cui rivolgersi in caso di estremità

58 8.0 VALUTAZIONE DEI RISCHI 8.1 SCHEDE DI ISPEZIONE DELLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI Gli ambienti e/o impianti del Condominio che possono diventare luoghi di lavoro sono i seguenti: Scale e ringhiere Impianto elettrico generale Copertura del fabbricato Giardino Autorimessa L ispezione viene fatta sulla base delle schede seguenti sulle quali vengono riportate le caratteristiche principali delle parti comuni del Condominio

59 SCHEDA ISPEZIONE: SCALE E RINGHIERE Descrizione: SCALA Pedata: 30 cm Alzata: 17 cm Materiale: marmo Stato dei gradini: buono Parapetto: presente Stato parapetto: buono Corrimano: assente Illuminazione artificiale: presente Ubicate: sul muro Visibilità: scarsa Prese elettriche: assenti Scatole di derivazione: presenti Interruttori accensionali: assenti Areazione scale: scale di tipo aperte Sistema antincendio: assente

60 SCHEDA ISPEZIONE: IMPIANTO ELETTRICO GENERALE Descrizione: Quadro elettrico Generale e Quadro elettrico Illuminazione collocati nell armadio e situati in strada Estintore: assente Protezione quadro: a doppio isolamento Illuminazione artificiale: assente Messa a terra: presente Dispersori: ubicati in giardino

61 SCHEDA ISPEZIONE: COPERTURA DEL FABBRICATO Descrizione: Tetto: condominiale Tipo di tetto a falde inclinate: Pendenza: 30 circa Tipo di copertura: in tegole di laterizio Stato del tetto: buono Accessibilità al tetto attraverso: da appartamento privato Esistenza di appigli per fissaggio funi, imbracatura: no Esistenza del sottotetto condominiale: no

62 SCHEDA ISPEZIONE: GIARDINO Descrizione: Tipologia: erboso Descrizione ed ubicazione: presente davanti al Presenti: alberi, prati, vialetti, siepi, aiuole Illuminazione artificiale: presente Quali possono essere i lavori: potatura, annaffiatura e taglio erba

63 SCHEDA ISPEZIONE: AUTORIMESSA Descrizione: Autorimessa: presente Numero di box: nove Accesso: protetto Tipologia protezione: cancello Tipologia chiusura: elettrico Areazione: a cielo aperto Illuminazione artificiale: assente Visibilità: scarsa Prese elettriche: assenti Scatole di derivazione: assenti Interruttori accensionali: assenti Sistema antincendio: assente

64 8.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI RISCHI DERIVANTI DALLA MORFOLOGIA DEL LOCALE SITUAZIONE SOFFITTI: Locale con soffitto alto SPAZI DI MANOVRA: Presenza di punti con spazi di manovra ridotti OSTACOLI / SPORGENZE: Locale con presenza di ostacoli e/o sporgenze che riducono gli spazi di manovra RISCONTRATA NEL LOCALE - Vano scale - Vano scale - Vano scale RISCHIO / PRESCRIZIONE Posizione precaria del personale addetto alle operazioni di pulizia e manutenzione con possibile rischio di caduta. Avvalersi di personale a ciò preposto, specializzato ed addestrato, provvisto di adeguate attrezzature di lavoro e munito di dispositivi di protezione individuale. Situazione da tener presente in caso di movimentazione e spostamento manuale di carichi e/o oggetti vari ed in caso di eventuali operazioni di sgombero: possibilità di urto contro pareti da parte di persone. Situazione da tener presente in caso di movimentazione e spostamento manuale di carichi e/o oggetti vari ed in caso di eventuali operazioni di sgombero: possibilità di urto contro sporgenze ed ostacoli da parte di persone

65 RISCHI DERIVANTI DELL ILLUMINAZIONE DEL LOCALE SITUAZIONE PUNTI ILLUMINAZIONE: Punti di illuminazione in posizione elevata RISCONTRATA NEL LOCALE - Vano scale RISCHIO / PRESCRIZIONE Posizione precaria del personale addetto alle operazioni di manutenzione con possibile rischio di caduta. Avvalersi di personale a ciò preposto, specializzato ed addestrato, provvisto di adeguate attrezzature di lavoro e munito di dispositivi di protezione individuale. PUNTI ILLUMINAZIONE: Punti di illuminazione con protezione ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE: Locale con illuminazione artificiale assente - Vano scale - Giardino - Autorimessa Possibile elettrocuzione in caso di operazioni di manutenzione. Avvalersi di personale a ciò preposto, specializzato ed addestrato, provvisto di adeguate attrezzature di lavoro e munito di dispositivi di protezione individuale. Visibilità precaria nel locale con possibilità di inciampare o di urtare contro ostacoli od altro. Situazione da tenere presente in caso di operazioni di pulizia, di manutenzione, di spostamento o movimentazione manuale di carichi e/o oggetti vari ed in eventuali operazioni di sgombero

66 RISCHI DERIVANTI DELL IMPIANTO ELETTRICO DEL LOCALE SITUAZIONE PRESE ELETTRICHE: Prese elettriche assenti RISCONTRATA NEL LOCALE - Vano scale - Giardino - Autorimessa RISCHIO / PRESCRIZIONE Situazione da tener presente per le operazioni richiedenti energia elettrica. Possibilità nei cavi elettrici (prolunghe) di avere delle connessioni difettose, dei cavi scoperti con possibile elettrocuzione. Inoltre ridurre i pericoli d inciampo e di elettrocuzione connessi all uso di prolunghe

67 RISCHI DERIVANTI DELL INCENDIO NEL LOCALE SITUAZIONE SISTEMI PREVENZIONE: Sistemi di prevenzione incendi assenti MATERIALE COMBUSTIBILE Presenza di materiale combustibile RISCONTRATA NEL LOCALE - Vano scale - Impianto elettrico - Autorimessa - Autorimessa RISCHIO / PRESCRIZIONE In caso di focolaio d incendio, impossibilità di estinguerlo. Situazione da tener presente per l elevata possibilità di incendio a causa del tipo di materiale che compone le pareti divisorie (legno). Adottare adeguati presidi antincendio

68 RISCHI DERIVANTI DELL ALLAGAMENTO DEL LOCALE SITUAZIONE INFILTRAZIONI: Possibilità di infiltrazioni d acqua di notevole entità RISCONTRATA NEL LOCALE - Autorimessa RISCHIO / PRESCRIZIONE Possibilità di elettrocuzione, folgorazione, corto circuito, e/o incendio, poiché nel locale vi sono conduttori elettrici o vengono utilizzate apparecchiature elettriche in tensione

69 A L L E G A T I

70 Allegato 1 PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO SULLA RICOGNIZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N. 81 Il sottoscritto... Residente in Via.. In qualità di Titolare e/o Responsabile dell impresa.. o Lavoratore autonomo... DICHIARA - di essere iscritto alla C.C.I.A.A.; - di essere informato e formato sui disposti del D.Lgs. N 626; - di aver ottemperato alla valutazione dei rischi come Società; - di aver preso visione del Documento sulla Valutazione dei Rischi dal: Sig. Amministratore del Condominio di e di operare nel corso dello svolgimento delle proprie attività secondo conoscenza dei contenuti di questo documento; - di tener in considerazione i rischi derivanti dai lavori simultanei con altre imprese e/o lavoratori autonomi, operanti contemporaneamente nel condominio. Data: Firma del Titolare e/o Responsabile dell impresa o Lavoratore Autonomo

71 Allegato 2 RICEZIONE E PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO SULLA RICOGNIZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N. 81 Il sottoscritto... Residente in Via.. In qualità di Titolare e/o Responsabile dell impresa.. o Lavoratore autonomo... DICHIARA - di essere iscritto alla C.C.I.A.A.; - di essere informato e formato sui disposti del D.Lgs. N 626; - di aver ottemperato alla valutazione dei rischi come Società; - di aver ricevuto e preso visione del Documento sulla Valutazione dei Rischi dal: Sig. Amministratore del Condominio di e di operare nel corso dello svolgimento delle proprie attività secondo conoscenza dei contenuti di questo documento; - di tener in considerazione i rischi derivanti dai lavori simultanei con altre imprese e/o lavoratori autonomi, operanti contemporaneamente nel condominio. Data: Firma del Titolare e/o Responsabile dell impresa o Lavoratore Autonomo

72 Allegato 3 NUMERI DI TELEFONO UTILI IN CASO D EMERGENZA SOCCORSO SANITARIO 118 VIGILI DEL FUOCO 115 CARABINIERI 112 POLIZIA DI STATO 113 GUARDIA DI FINANZA 117 CENTRO ANTIVELENI 02 / Ospedale Niguarda Ca' Granda Piazza Ospedale Maggiore MILANO STUDIO AMMINISTRATIVO Via, - ( ) 1. Sono il Signor PROCEDURA PER CHIAMATA SOCCORRITORI 2. E il Condominio di Via a 3. Abbiamo un urgenza di tipo: INCENDIO ESPOLOSIONE CROLLO ATTENTATO INCIDENTE FUGA DI GAS INFORTUNIO 4. Ci sono N feriti 5. Ci sono N persone in pericolo 6. Fornire un numero di telefono 7. Farsi dare il nome di chi risponde 8. Farsi dare indicazione sull arrivo dei soccorritori

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