Ai Direttori dei Dipartimenti LORO SEDI
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- Vittorio Venturini
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1 e UNIVERS1TA' DEGLI STUDI Prot del 14/02/201 WSSINA DIREZIONE PERSONMJE E 1um&i oanu Universita' di Messina Tit./cl. VII/il - Partenza (2013-UF*IECLE ) Circolari esterne Ai Direttori dei Dipartimenti LORO SEDI Oggetto: applicazione di. a 98/2011- assenza dal servizio dei professori e ricercatori universitari. A seguito della circolare n del Ministro Brunetta e del dl. n che e$tende l'applicazione del tigi n.65 I anc e escluse tra cui i docenti e pregano le SS.L. voler inoltrare con vità a questa Dfrezione, le richieste di aspettative o congedi straordinan per infermità dei suddetti docenti, munite del visto Direttore del Dipartimento. I predetti adempimenti, nonché le comunicazioni relative alle assenze per malattia breve (I giomox andranno effettuati, anche a meno fax al a , entro le ore 9.30, o comunque in tempo utile per richiedete la visita medico-fiscale di un sanitario dcli' ÀSL In mancanza l'aspettativa e/o congedo straordinario non potranno essere concessi. Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali iam. (ftf9faseho) Responsabile ProcedimentoØ con'aja
2 9 Agosto 2011 Circolare Brunetta: controllo sulle assenze dei dipendenti pubblici Pubblicata dalla Funzione Pubblica la circolare n. 10/2011 che detta istruzioni per l'applicazione dell'art. 16, commi 9 e 10, della legge n. 111/2011. Premessa - Sulle assenze dal servizio per malattia sarà il dirigente a valutare la sussistenza dei presupposti per l'invio della visita fiscale. Controlli a ridosso di week-end e vacanze. Il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce alcuni chiarimenti in merito all'art. 16, commi 9 e 10 della Legge n, 111/2011 di conversione del D. L. n , sul controllo delle assenze servizio per malattia dei pubblici dipepjgf in particolare il reginqg_4jye eribllitàeleassenzeper visite, terapie epresrazioni specialistiche ed esami dia gnosticl (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare n. 10 del V agosto 2011) Modifiche al regime in materia di assenze per malattia - A seguito delle norme sulla stabilizzazione finanziaria, sono state apportate modifiche all'art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed il nuovo regime in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici è stato, altresì, esteso anche al personale in regime di diritto pubblico, non rientrante nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 165 del Le novità della Circolare - Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 10/2011 illustra le novità riportate di seguito. L'intervento normativo riguarda: i. i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia; 2. il regime della reperibilità ai tini del controllo; 3. le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici; 4. l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina. I. Casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia - A seguito della sostituzione del comma 5 del citato art, 55 septies, anche tenendo conto delle difficoltà finanziarie dovute all'effettuazione delle visite di controllo, viene rimesso al dirigente degli Uffici la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia, tenendo conto della condotta complessiva del dipendente (considerando solo elementi di carattere oggettivo) e degli oneri connessi all'effettuazione della visita. Rimane comunque fermo l'obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive.a quelle non lavorative. 2. li regime della reperibilità ai fini del controllo - A breve, un decreto del ministro Brunetta renderà note le nuove fasce orarie di reperibilità per i dipendenti in malattia. Ad oggi, pertanto, valgono quelle stabilite dal dm , ovvero dalle 9.00 alle e dalle alle La circolare in esame, pertanto, rileva che la norma contenuta nella manovra riprende l'obbligo (sancito dal Ccnl ministeri), di informare preventivamente il datore di lavoro della momentanea assenza dal proprio domicilio. Sui motivi che legittimano l'assenza, sarà il dirigente a valutarne l'idoneità. Tuttavia, chi dovesse allontanarsi per effettuare visite mediche o specialistiche, potrà farsi rilasciare apposita attestazione dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha eseguito l'accertamento. In tutti gli altri casi, si precisa che il dipendente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 3. Modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici - In virtù del nuovo comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.Lgs. n. 165 del 2001, se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata che per il momento può essere anche presentata in forma cartacea. Assenze per malattia superiori a dieci giorni - La norma introduce un regime speciale rispetto a quello contenuto nel con-ima 1 dell'art. 55 septies, secondo il quale per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica hup://wwwi3scal-focusinfo/lavoro-previdenza/circolare-brunetta-controllo-sulle-asse /2013
3 rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N.. Pertanto, se l'assenza per malattia avviene per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata. Si precisa che, sino a successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea. 4. Individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina - Infine la Funzione Pubblica sottolinea che le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche: - ai magistrati ordinari; - amministrativi e contabili; - agli avvocati e procuratori dello Stato; - al personale militare e delle Forze di polizia di Stato; - al personale delle carriere diplomatica e prefettizia; - al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco; - al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dei professori e ricercatori universitari; - ai dipendenti degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del DLCPS. n. 691 del 1947, alla L. n. 281 del 1985 e alla Legge n. 287 del Quindi a questi soggetti si applicano i presupposti per la richiesta della visita fiscale, il regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell'assenza in caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, pur essendo esclusi dall'applicazione del D.Lgs. n. 165/2001. Autore: Redazione Fiscal Focus O Informat srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Via Alemanni Pianopoli (CZ) - P.IVA info@fiscal-focus.info controllo-sulle-asse... 12/11/2013
4 Decreto legislativo , n. 165 Decreto legislativo , n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U , n S.O.)ndrl(N.d.R.), Art. 55 septies - Controlli sulle assenzetit4-art55septies-ndrl(n.d.r.) I. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dal contratti o accordi collettivi.
5 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. tit4-art55septies-ndri. (Legge) Articolo inserito dall'art. 69, comma 1, del d.lgs , n Chiarimenti applicativi sono stati diramati con circolari PCM-FP n. 7/2009, n. 74/2010, n tit4-art55seoties-ndr2 (Legge Comnia sostituito dall'art. 16, comma 9, del DL , conv. con modificazioni dalla L ,n Ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 16 citato, le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 54cr, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001. tit4-art55septies-ndr3 (Legge) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 9, del DL , conv. con modificazioni dalla L ,n Ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 16 citato, le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001. Il DM ix. 206 del 18 dicembre entrato in vigore a decorrere dal 4 febbraio 2010, ha fissato le fasce di reperibilità, secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza sia riconducibile a: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Chiarimenti applicativi sono stati diramati con circolare PCM-FP n tit4-art55 senties-ndr4 (Legge) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 9, del DL , conv. con modificazioni dalla L ,n. 111.
6 Ai sensi del comma 10 dello stesso articolo 16 citato, le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001. Chiarimenti applicativi sono stati diramati con circolare PCM-FP n. 1 0/2011. «Precedente: Ari 55 sexies - Responsabilità disc iplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinaretit4- art55sexies-ndrl Successivo: Art. 55 octies - Permanente inidoneità psicofisicatit4-art55octies-ndrl»
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