ORDINANZA N. 257 DEL 18/12/2007 IL SINDACO

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1 Corpo Polizia Municipale CITTA DI ALESSANDRIA Area Sicurezza ORDINANZA N. 257 DEL 18/12/2007 IL SINDACO Visti gli artt. 5, 6 e 158 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs , n 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali; Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 che all'art. 7 prevede che le Regioni adottino Piani di Azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Visto il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n 60 che ha recepito le direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE, concernenti i valori limite dei principali inquinanti atmosferici, e ha sostanzialmente modificato il quadro normativo introducendo, per i principali inquinanti atmosferici, nuovi valori limite finalizzati alla protezione della salute umana e alla protezione della vegetazione. Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente. Vista la deliberazione della Giunta Regionale n del 18 settembre 2006 con la quale è stato approvato, ai sensi dell art. 6 della l.r. 7 aprile 2000, n. 43, lo Stralcio di piano per la mobilità, nell ambito dell aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell aria ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 351/1999 e ad integrazione dello Stralcio mobilità allegato alla citata legge n. 43/

2 Vista la deliberazione n del 23 Ottobre 2006, con la quale la Giunta regionale ha provveduto alla rimodulazione delle azioni previste in materia di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti ed ha preso in considerazione, in fase di prima applicazione, i territori dei Comuni appartenenti all agglomerato di Torino, nonché di quelli con popolazione superiore a abitanti (allegato A), sui quali, peraltro, è già prevista, al paragrafo 2.2. dello Stralcio di piano del 18 settembre 2006, anche l azione di concertazione con la Provincia al fine di realizzare e completare, entro il 1 ottobre 2007, la copertura del 20% delle strade dei centri abitati per la limitazione totale o parziale del traffico. Vista la successiva D.G.R. n del 23/07/2007 con la quale sono state riformulate le azioni da realizzare nella seconda fase di attuazione dello Stralcio di piano sulla mobilità, approvato il 18 settembre 2006, stabilendo per tutti i Comuni con popolazione superiore a abitanti l obbligo di provvedere alla realizzazione e completamento delle zone con limitazione al traffico entro il 5 novembre Le limitazioni della circolazione all interno delle ZTL devono essere disposte per l intero anno e secondo le seguenti prescrizioni: - per almeno tre ore/giorno, la circolazione può essere consentita esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, ai servizi integrativi dello stesso e ai residenti; - per le restanti ore della giornata la circolazione deve essere vietata per tutti i veicoli non conformi alle normative EURO III con l aggiunta, per i veicoli Diesel, dell obbligo di dotazione di sistemi di contenimento del particolato. A tale proposito, nella scelta delle ore nelle quali la circolazione può essere consentita esclusivamente al servizio di trasporto pubblico e ai residenti, si raccomanda di comprendere la fascia di maggior flusso di traffico del mattino, che di norma si colloca fra le 7,30 e le 9,00. Tenuto conto delle risultanze delle consultazioni tra la Provincia di Alessandria e le Amministrazioni Comunali interessate. Valutato altresì che è interesse primario dell Amministrazione Comunale di Alessandria contemperare le esigenze di tutela ambientale con quelle della mobilità urbana. Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Alessandria, n. 331 / prat. N. E del , avente ad oggetto: Definizione delle Zone a Traffico Limitato in applicazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n del e successive DD.G.R. n del e n del Approvazione, come da verbale n della seduta del Considerate le risultanze del primo mese di sperimentazione del precedente provvedimento limitativo della circolazione, Ordinanza Sindacale n. 223 del 5 novembre 2007; Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale, n. 376 / prat. E del , avente ad oggetto: Approvazione delle modifiche alla deliberazione G.C. n. 331 del 31 ottobre 2007, avente ad oggetto la Definizione delle Zone a Traffico Limitato in applicazione dello Stralcio di Piano per la mobilità approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n del e successive DD.G.R del e n del ; Ritenuto pertanto, in attesa dell aggiornamento in corso del Piano Urbano del Traffico del Comune di Alessandria, di intervenire nei termini indicati e nelle zone individuate di maggior interesse urbanistico e residenziale, in relazione alle proposte ed osservazioni provenienti dalla cittadinanza: 2

3 - ZONA ORTI - ZONA GALIMBERTI - ZONA PISTA - ZONA CRISTO Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3; Visto lo Statuto della Città di Alessandria; Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la tutela della salute pubblica e la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; ORDINA 1. dal giorno 18 dicembre 2007, sul territorio del Comune di Alessandria, il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli con omologazione precedente all EURO 3 (EURO 0, EURO 1, EURO 2), per i veicoli diesel non dotati di sistemi di contenimento del particolato, per i ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni, nelle zone individuate che comprendono le sotto elencate vie cittadine: ZONA ORTI VIA DELLA CHIATTA VIA DELLA CAPPELLETTA VIA MAGELLANO VIA XXVIII MARZO VIA PARVOPASSU VIA CIVALIERI VIA SASSI VIA PENNA VIA SANTORRE DI SANTAROSA VIA PORTA VIA MORANDO VIA CABRUNA ZONA GALIMBERTI VIA BENEDETTO CROCE da VIA POCHETTINI a VIA SCASSI VIA SCASSI VIA DON STORNINI VILLAGGIO COMMERCIANTI VIA POCHETTINI da VIA CROCE a VIA GALIMBERTI VIA DE FORO VIA GALIMBERTI da VIA SCASSI a VIA DI VITTORIO 3

4 ZONA PISTA VIA STEPHENSON VIA LANZAVECCHIA VIA TORINO VIA FIRENZE VIA ASPROMONTE VIA WAGNER VIA FOSCOLO VIA GALILEI da VIALE MEDAGLIE D ORO a VIA NAPOLI VIA GALILEI da VIALE XX SETTEMBRE a CORSO IV NOVEMBRE VIA GALILEI da VIA RIVOLTA a VIA S. BOSCO VIA GIOTTO VIA PALERMO da VIA RIVOLTA a CORSO IV NOVEMBRE VIA TRIESTE VIA BUOZZI da VIA PELLICO a VIA S. BOSCO VIA RIVOLTA da CORSO IV NOVEMBRE a VIA GALILEI VIA MANZONI VIA ZAMENHOF VIA SAURO VIA PARNISETTI da VIA PALERMO a CORSO ROMITA VIA ARDIGO VIA BRAVETTA VIA MESSINA VIA NAPOLI da VIA GALILEI a VIALE MEDAGLIE D ORO VIALE MEDAGLIE D ORO VIA FRANZINI VIA ZUCCHI VIA BRASCHI VIA BONELLI VIA TESTONE VIA ALBERINI VIA BAGGIOLINI VIA DAMASIO VIA LIVORNO VIA ABBA CORNAGLIA VIA TRENTO VIA MICCA VIA TONSO da CORSO ROMITA a VIA DE GASPERI ZONA CRISTO VIA RECALCATI VIA BOVE VIA ROSSELLI VIA BATTISTI VIA MINZONI VIA COSTA VIA VIORA VIA PERBONI 4

5 VIA ZOPPI VIA CAPRIOLO da VIA ALIORA a VIA BILIO VIA BILIO VIA CUTTICA VIA CERMELLI VIA VASSALLO GIAROLA VIA GANDOLFI VIA GAETA VIA BOBBIO VIA CANTIELLO VIA DEL CONIGLIO (con esclusione del tratto dal civ. n. 2 al civ. n. 34 e con esclusione del tratto prospiciente sul civ. n. 1) ORDINA Altresì, nelle zone suddette, che dalle ore 8:30 alle ore 11:30 la circolazione potrà essere consentita esclusivamente ai mezzi del trasporto pubblico e ai residenti, vietando in tale arco temporale la circolazione a tutti gli altri veicoli. Nelle Zone sopra elencate potranno circolare in deroga i seguenti veicoli: 1. veicoli dei residenti all interno delle zone come sopra individuate a traffico limitato, anche di omologazione inferiore a quelle previste dalla presente ordinanza. Per i veicoli dei residenti all interno delle zone suddette viene confermata la possibilità di accedervi senza ulteriori formalità se non quelle di esibizione di documento attestante la residenza; 2. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico; 3. veicoli funzionanti a gas metano o gpl, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all immatricolazione; 4. veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell ARPA, dell ASL 20, dell Ospedale Civile SS. Antonio e Biagio, del Comune di Alessandria, della Provincia di Alessandria,dei servizi di soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana; 5. taxi di turno, autobus in servizio di linea, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio con o senza conducente; 6. autocaravan, macchine operatrici, mezzi d opera di cui al DLgs n. 258 art. 54 comma 1 lettere m) e n) e veicoli classificati ad uso speciale di cui al D.Lgs art. 54 comma 2; 7. motocicli e ciclomotori (almeno Euro 1) omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE e successive; 8. veicoli per trasporto merci (almeno EURO 1) con massa massima superiore a 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542/CE e successive; 9. veicoli il cui conducente abbia un età maggiore o uguale a 60 anni; 5

6 Sono esentati i veicoli di cui agli artt. 53 e 54 del Codice della Strada (veicoli per trasporti specifici e veicoli per uso speciale), come di seguito elencati, in conformità alla vigente normativa regionale: motoveicoli per trasporti specifici : veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati motoveicoli per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) Furgone isotermico o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) Contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore per il trasporto di rifiuti solidi; c) Cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) Cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; e) Altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministro dei Trasporti Direzione Generale della M.C.T.C.; motoveicoli per uso speciale : veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature. Sono classificati per usi speciali i motoveicoli: a) Attrezzati con scala; b) Attrezzati con pompa; c) Attrezzati con gru; d) Attrezzati con pedana o cestello elevabile; e) Attrezzati per mostra pubblicitaria; f) Attrezzati con spazzatrici; g) Attrezzati con innaffiatrici; h) Attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i) Attrezzati con saldatrici; l) Attrezzati con scavatrici; m) Attrezzati con perforatrici n) Attrezzati con sega; o) Attrezzati con gruppo elettrogeno; p) Dotati di altre attrezzature riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. autoveicoli per trasporti specifici veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Sono classificati, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: 6

7 a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell ADR o di normative comunitarie in proposito; j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l) furgoni blindati per trasporto valori; m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.; autoveicoli per uso speciale veicoli caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d uso delle attrezzature stesse. Sono classificati per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; 7

8 n) autofunebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi; w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l uso speciale dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. Possono inoltre circolare nell orario e per il tragitto corrispondenti alla motivazione dell esonero i seguenti veicoli: 1. veicoli per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse, o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori nella quale sia specificato l indirizzo nonché l orario di inizio e termine dell attività scolastica, lavorativa, di terapia ecc.; 2. veicoli con speciali adattamenti annotati sulla carta di circolazione per consentirne la guida a minorati fisici; 3. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, nonché dichiarazione sostituiva di 8

9 atto di notorietà nella quale il conducente dichiari il percorso e l orario; 4. veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell Ente per cui operano che dichiari che l operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia; 5. veicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico di cui all art. 60 del C.d.S.; 6. veicoli per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri, religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione; 7. veicoli diretti ad auto riparatori quali officine meccaniche e/o carrozzerie e/o elettrauti e/ogommisti e/o centri di revisione con sede ubicata all interno della ZTL, al fine di effettuare interventi di manutenzione e/o di riparazione e/o di revisione e/o di controllo dei gas di scarico (bollino blu), purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su carta intestata dell auto riparatore, sottoscritta dal titolare, indicante data e ora dell appuntamento. DISPONE la pubblicità dei succitati provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto; INVITA Tutta la popolazione ad usare il meno possibile gli autoveicoli per la mobilità urbana ed a privilegiare l uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 C, così come previsto dalla normativa vigente (DPR 412/93 e DPR 551/99) ed a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti. AVVERTE che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. per inosservanza del divieto di circolazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. INFORMA - con il presente provvedimento decorre un periodo sperimentale di osservazione nel quale sarà valutata l incidenza degli interventi attuati e sulla base delle ulteriori osservazioni e dei rilievi degli inquinanti atmosferici saranno definiti successivi provvedimenti e/o eventuale revoca della presente ordinanza, tenuto conto delle consultazioni con i soggetti titolati da interesse legittimo o da specifica competenza tecnica; 9

10 - che a norma dell art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; - che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'albo Pretorio Alessandria, 18 dicembre 2007 IL COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE Dr. PierG. ROSSI IL SINDACO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA Prof. PierCarlo FABBIO 10

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