Comune di Quartu Sant Elena Settore Sviluppo Locale

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1 Comune di Quartu Sant Elena Settore Sviluppo Locale CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ai sensi dell art. 22 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del , E DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE NON APERTI AL PUBBLICO ai sensi dell art. 24 della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/21 del Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data. 0

2 SOMMARIO 1. PREMESSA LE INNOVAZIONI, IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE. N. 5/ LE DIRETTIVE DELLA GIUNTA REGIONALE E I PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IL PERIODO DI CONTINGENTAMENTO DEGLI ESERCIZI / LA SITUAZIONE ESISTENTE NEL COMUNE DI QUARTU SANT ELENA LA DINAMICA DEMOGRAFICA E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO CRITERI DI PROGRAMMAZIONE OGGETTO DEI CRITERI E ISTITUZIONI NORMATIVE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE DURATA DEI CRITERI ZONE TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SUPERFICIE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IMPATTO ACUSTICO VALORE ABILITANTE DELL AUTORIZZAZIONE DI TIPOLOGIA UNICA PER L ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ACCESSORIE (APPARECCHI RADIO, T.V., IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E DI IMMAGINI, GIOCHI MECCANICI, DI CARTE E DI SOCIETÀ, TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ELEMENTI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E DI VERIFICA DELLA DOMANDA RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE PERMANENTE RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE STAGIONALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE O DELLA TITOLARITÀ DELL ESERCIZIO REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE MODALITA OPERATIVE PUBBLICITÀ DEI PREZZI ORARIO GIORNALIERO CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI SANZIONI ABROGAZIONI ED EFFICACIA DISCIPLINA DEGLI ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO OGGETTO E DEFINIZIONI REQUISITI AVVIO ATTIVITÀ REQUISITI DEI LOCALI DEI CIRCOLI PER L ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE CONTENUTO DELLO STATUTO E DELL ATTO COSTITUTIVO DISPOSIZIONI FINALI

3 1. PREMESSA 1.1 Le innovazioni, in materia di somministrazione di alimenti e bevande, apportate dalla Legge regionale. n. 5/2006 Con la Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 la Regione Sardegna ha emanato la Disciplina generale delle attività commerciali nel cui ambito, oltre al commercio all ingrosso e al commercio al dettaglio su aree private e su aree pubbliche, è compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ossia la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nel locali dell esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all uopo attrezzati. I contenuti maggiormente innovativi in materia di somministrazione di alimenti e bevande apportati dalla legge regionale sono sostanzialmente i seguenti: - la tipologia unica degli esercizi, ossia l unificazione delle tipologie di esercizi precedentemente distinte con le lettere A, B, C; D, per poter somministrare pasti e bevande di qualunque tipo nel medesimo locale con un unica autorizzazione indipendentemente dall insegna (Bar, Caffè, Ristorante, Pizzeria ) e con facoltà per gli esercenti di vendere per asporto i prodotti oggetto dell attività di somministrazione. - l abolizione dell iscrizione al R.E.C. quale requisito soggettivo abilitante per l esercizio dell attività ( fatte salve le iscrizioni avvenute nell arco degli ultimi cinque anni); - l obbligo, ai fini abilitativi, di frequenza con esito positivo di uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; 2

4 - il valore abilitante dell autorizzazione unica all installazione e all uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici, compresi i biliardi, nonché all effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società e di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone; - la previsione di criteri di carattere generale da fissarsi da parte della Giunta Regionale, sentite le organizzazioni dei consumatori e dei commercianti, sulla base dei quali i Comuni stabiliscono le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. 1.2 Le Direttive della Giunta Regionale e i principi di liberalizzazione degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Per quanto previsto dall ultimo punto citato, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del sono state promulgate le Direttive di carattere generale per la fissazione da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con le quali è stato stabilito che nell ambito della predisposizione dei criteri di programmazione comunale non è ammesso alcun contingentamento, e altresì che, al fine di garantire tale liberalizzazione, i Comuni, sulla base delle direttive regionale, devono adottare i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni. Sulla scia della ventata di liberalizzazioni previste dal decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ( decreto Bersani) le richiamate direttive regionali svincolano quindi definitivamente il rilascio di autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalla fissazione di parametri numerici o di contingentamenti, come nel passato previsti dalle Leggi di settore. 3

5 A riguardo del sistema di programmazione dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande tramite contingentamento, occorre ricordare che la legge 287 del 25 agosto 1991 aveva inizialmente rinviato a un regolamento ministeriale - mai promulgato - la fissazione di parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni. Successivamente, a partire dal 1993, la disciplina transitoria per il contingentamento fu più volte fissata con reiterati decreti. 1 Solo con la L , n. 25, venne definitivamente attribuita al Sindaco la competenza a fissare detti parametri. 1.3 Il periodo di contingentamento degli esercizi /2006 Il Comune di Quartu Sant Elena fu fra i primi in Sardegna ad approvare le proprie norme transitorie fin dall anno 1993, per poi procedere nel corso degli anni ai successivi aggiornamenti, fino all ordinanza sindacale n. 12 del che, sulla scorta delle analisi effettuate con riferimento a parametri economici, alla popolazione residente e fluttuante, alla vocazione turistica del territorio, al potere di attrazione di consumatori dal bacino di utenza metropolitano, ha rilevato necessaria per la città, e determinato, un ampia disponibilità numerica di autorizzazioni rilasciabili per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, garantendo un offerta dei servizi sempre commisurata alla progressiva potenzialità della domanda dei consumatori. Si è peraltro constatato che il sistema del contingentamento per regolare le aperture di nuovi pubblici esercizi, non consegue automaticamente risultati ottimali sotto il profilo dell efficienza del servizio e della sua accessibilità, ed è quindi auspicabile che la revisione della regolazione amministrativa delle aperture di pubblici esercizi, ispirata ai principi di liberalizzazione, ora adottata dalla Regione ed oggetto dei presenti criteri, possa da un lato favorire la concorrenza per assicurare una sempre maggiore efficienza del servizio, dall altro lato rendere il 1 Art. 16 D.L , n. 130; art. 26 D.L ; art. 23 D.L , n. 723; art. 3 del D.L , n

6 servizio più accessibile ai cittadini su tutto il territorio, senza stravolgere l attuale assetto localizzativo dei pubblici esercizi di somministrazione. L orientamento dei presenti criteri, finalizzati a garantire la liberalizzazione prescritta dalle direttive regionali, è conseguentemente rivolto a ridurre le barriere amministrative e consentire un più agevole accesso alle attività dei pubblici esercizi, a stabilire le norme sul procedimento atte ad assicurare la trasparenza e la snellezza dell azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, a promuovere l equilibrata dislocazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia permanenti che stagionali, in tutte le zone del territorio comunale. 1.4 La situazione esistente nel Comune di Quartu Sant Elena La rete attuale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (intesi come tali in base alle autorizzazioni rilasciate alla data del dall ufficio pubblici esercizi del Comune di Quartu Sant Elena con riferimento alla suddivisione tipologica prevista dall art. 5 della L. 287/ ) è costituita da n esercizi ( o meglio, autorizzazioni per singole tipologie di esercizio), di cui n. 78 operanti nel campo della ristorazione ( tipo A) e n. 132 (tipo B) operanti nel campo dei bar ed esercizi similari. A questi vanno poi aggiunti n. 6 esercizi ex tipo C) operanti in luoghi di trattenimento e svago. 2 Tipologie degli esercizi secondo l art. 5 della Legge , n. 287: a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. 3 A questi vanno aggiunti 18 Circoli privati con somministrazione destinata ai soci, oggetto di apposita disciplina riportata in appendice ai presenti criteri. 5

7 TAVOLA DELLE AUTORIZZAZIONI secondo i tipi definiti dall art. 5 della legge , n. 287 Tipo A Ristorazione Tipo B Bar Tipo C Svago Tipo D Analcoolici Totale Area Urbana Area Extraurbana TOTALI Occorre però chiarire che, in ben 51 casi, nel medesimo locale sono coesistenti la tipologia A (ristorazione) come attività principale, e la tipologia B) come attività accessoria (banco bar) o viceversa. Ciò evidenziato, e tenuto conto, per quanto stabilito dall art. 21, comma 3 della legge regionale n. 5/2006, che gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell unica tipologia in parola, l effettivo numero complessivo di esercizi ( = unità locali) presenti nel territorio comunale è di 165. TAVOLA DEGLI ESERCIZI SECONDO LA TIPOLOGIA UNICA - L.R. N. 5/2006 Totale autorizzazioni A+B+C+D Totale autorizzazioni A+B coesistenti Tot. esercizi tipologia unica Rapportando la popolazione residente di Quartu Sant Elena, pari a unità al 31 dicembre 2006, per il numero di 165 esercizi (= unità locali) esistenti otteniamo un indice pari a 421, che rappresenta il numero di cittadini residenti per esercizio a tipologia unica, secondo la legge regionale vigente. A seguito delle scelte operate dalla Regione, non essendo più previsto, come per il recente passato, un sistema di contingentamento delle autorizzazioni, appare non necessario procedere, in questa sede, a ulteriori specifiche analisi delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni della domanda di consumo nel territorio comunale ( peraltro, come accennato, recentemente effettuate dal Comune in occasione dell aggiornamento dei parametri numerici stabiliti con l ordinanza 6

8 sindacale n. 12 del ) - essendo implicito che sarà il libero mercato, l equilibrio fra domanda e offerta, a stabilire le dimensioni ottimali della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 1.5 La dinamica demografica e degli esercizi di somministrazione La dinamica demografica e degli esercizi di somministrazione nel Comune di Quartu Sant Elena nel periodo , evidenzia la graduale evoluzione della rete col maggiore aumento del numero dei bar rispetto ai punti di ristoro, particolarmente nell ultimo quinquennio 2001/2006 TAVOLA DELLA DINAMICA DEMOGRAFICA E DELLA DINAMICA DEGLI ESERCIZI Anno Popolazione Residente Esercizi Tipo a) L. 287/91 Esercizi Tipo b) L. 287/ Alla data del 20 ottobre Alla data del ( censimento della popolazione) risultano effettivamente censiti abitanti, ai quali andrebbero aggiunti gli abitanti, scomparsi al censimento, che progressivamente ricompaiono. 5 La nuova progressione dei residenti riprende dal dato censuario del

9 GRAFICO DINAMICA DEGLI ESERCIZI AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO TIPO TIPO A B ANNI Per comprendere i motivi della disparità di tali richieste, tutta orientata a favore di Bar e simili, occorre osservare come in questi ultimi anni siano mutate le condizioni socio-economiche del territorio comunale e come gli operatori del settore percepiscano le prospettive di ulteriori imminenti mutamenti legati all incremento della popolazione e allo sviluppo urbanistico della città. Si è particolarmente osservato che le variazioni di carattere sociale ed economico avvenute negli ultimi anni (si pensi all evoluzione del ruolo della donna nella società con l aumento dell occupazione femminile, alla contrazione dell intervallo dei pasti durante l orario di lavoro, all aumento della mobilità territoriale dovuta sia a motivi di lavoro che di svago) hanno portato da una parte significativi mutamenti nei comportamenti dei consumatori non solo nel cibo ma 8

10 anche nella scelta delle tipologie ristorative, dall altra ad una crescita costante e massiccia del numero dei pasti consumati nel segmento ristorazione extradomestica. In seguito a questa tendenza si è registrato un notevole successo dei bar, i quali hanno saputo adeguare la propria offerta a quelle che sono le attuali esigenze dei consumatori, con piatti già pronti, sia caldi che freddi, un ampia gamma di panini, insalate, yogurt, macedonie e addirittura primi piatti, tutto questo servito in tempi relativamente brevi. Il bar pertanto è divenuto una realtà che, specialmente nel centro urbano, ha subito profonde trasformazioni negli ultimi anni, tanto che oramai si è tramutato in un richiestissimo punto di ristorazione in grado di entrare in concorrenza con i ristoranti tradizionali. Accanto ai bar, un altra tipologia di locale riscuote oggi maggiori consensi da parte dei consumatori, ovvero quella dei fast food. La loro formula distributiva fa riferimento ad un concetto di ristorazione che vede nel servizio, nella rapidità, nei prezzi competitivi, nella standardizzazione e modernità dell offerta e degli ambienti le sue peculiari caratteristiche. La ristorazione classica (ristoranti, trattorie) che tuttora continua a prevalere in quanto a business, sta vivendo un periodo sicuramente non facile, sono stati infatti i ristoranti e le trattorie ad essere i più colpiti dalla crisi dei consumi in questi ultimi anni. Un periodo in cui altre formule di ristorazione hanno invece calamitato maggiormente l attenzione dei consumatori. E qui l attenzione si sposta appunto verso i locali bar in cui oltre alla piccola gastronomia si servono piatti pronti, caldi e freddi e verso la ristorazione veloce. Per questi motivi appare quindi corretta la scelta legislativa della Regione Sarda che, conformandosi alle legislazioni regionali più attente 6 ha recepito l evoluzione dei fenomeni fin qui descritti, attuando ciò che da anni si sperava avvenisse in campo nazionale, ossia l unificazione delle tipologie di esercizi, tuttora 6 Si veda la legislazione dell Emilia Romagna e della Lombardia., che per prime in Italia hanno adottato la tipologia unica di somministrazione. 9

11 vigenti in campo nazionale, per poter somministrare pasti e bevande nel medesimo esercizio con la medesima autorizzazione. 1.6 Programmazione dello sviluppo Le Direttive di carattere generale per la fissazione da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deliberate dalla Giunta Regionale dispongono, fra l altro, che il Comuni promuovano una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza continuativa o stagionale della zona specifica e altresì che i programmi comunali individuino le attività di somministrazione per le quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, il rilascio di autorizzazioni stagionali. Tenuto conto che la programmazione dei pubblici esercizi è strettamente correlata agli strumenti urbanistici 7, di cui il Comune di Quartu Sant Elena è dotato e che prevedono un armonico insediamento di servizi, compresi gli esercizi di somministrazione in rapporto alle volumetrie edificabili nelle diverse zone urbane, si ritiene che lo sviluppo di una adeguata distribuzione dei servizi di somministrazione nell intero territorio comunale sia convenientemente assicurato anche in rapporto alle esigenze delle nuove aree di espansione della città, sia residenziali, sia produttive o di interesse turistico. Conseguentemente, coniugando l incremento residenziale derivante dalla espansione residenziale pianificata e il possibile sviluppo socio-economico, si prevede di impostare per i prossimi anni una programmazione dello sviluppo degli esercizi di somministrazione basato sulle seguenti linee direttrici: considerare il territorio comunale un unica zona per consentire i nuovi insediamenti secondo l iniziativa imprenditoriale degli operatori; 10

12 favorire l insediamento degli esercizi prevalentemente nell'ambito dei principali sviluppi insediativi residenziali, turistici, sportivi, produttivi previsti dai programmi di urbanistica comunale; favorire, particolarmente nel territorio extraurbano, con dichiarata vocazione turistica e maggiormente interessato ai flussi turistici stagionali, un potenziamento dell offerta, anche diversificata secondo la modificazione in atto della domanda, prevedendo il rilascio di autorizzazioni sia permanenti che a carattere stagionale; integrare col servizio di somministrazione l attività dei nuovi impianti commerciali a favore dei flussi giornalieri di consumatori e del personale dipendente delle strutture; disciplinare l attività di somministrazione svolta dagli esercizi non aperti al pubblico recependo la deliberazione n. 49/21 del , la Giunta Regionale ha approvato un apposita disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico nell intento di fornire un sistema certo ed univoco di norme che impedisca forme di abusivismo e di concorrenza sleale e di definire l attività dei circoli privati in maniera tale da separarla nettamente dall attività svolta da bar e ristoranti. 7 Norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del ; Programma comunale di urbanistica commerciale approvato con deliberazione del C.C. n. 101 del ; 11

13 2. CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 2.1 Oggetto dei criteri e istituzioni normative La presente regolamentazione disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte da esercizi aperti al pubblico ed è disposta ai sensi: della Legge Regionale 18 maggio 2006, n.5 Disciplina generale delle attività commerciali titolo III Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ; della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del avente oggetto L.R. 18 Maggio 2006, n. 5, art. 22 Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande. Direttive generali, con allegate Direttive di carattere generale per la fissazione da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, Per somministrazione s intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all uopo attrezzati. 2.2 Attività escluse dalla programmazione La presente disciplina non si applica: - alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle quali l attività di somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi, cinema, teatri ed altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata 12

14 all interno di strutture di servizio ed è ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché non sia svolta in forma economicamente prevalente ma abbia un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all attività principale; 8 - alle attività di somministrazione non aperte al pubblico destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone; 9 - alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell ordine, strutture d accoglienza o sostegno; 10 - alle attività di somministrazione di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; 11 - alle attività di somministrazione di cui alla legislazione regionale sull agriturismo; 12 - per il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione; 13 - alle attività svolte in forma temporanea in occasione di fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone;14 8 di cui all art. 22, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 18 maggio 2006, n Di cui all art. 24 della L.R. N. 5/ Di cui all art. 25, comma 1, L.R. N. 5/ Di cui all art. 25, comma 2, lettera a) della L.R. n. 5/2006; 12 Di cui all art. 25, comma 2, lett. b) della L.R. n. 5/2006, come sostituito dall art. 10, comma 1,lettera a) della L.R. n. 17 del 6 dicembre Di cui all art. 25, comma 2, lett. b) della L.R. n. 5/2006, come sostituito dall art. 10, comma 1,lettera b) della L.R. n. 17 del 6 dicembre Di cui all art. 22, comma 4, lettera d), della Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 in relazione all art. 26 della stessa legge portante autorizzazioni temporanee, 13

15 2.3 Durata dei criteri Le disposizioni normative e programmatiche sono valide per il prossimo quinquennio a partire dalla data della loro approvazione; alla scadenza si intendono automaticamente prorogate di validità fino all entrata in vigore di nuove norme aggiornate. Nel corso del periodo di validità le norme possono essere modificate con eventuali modificazioni in relazione all interesse dei consumatori e all efficienza delle attività di somministrazione. 2.4 Zone Al fine del rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il territorio del Comune di Quartu Sant Elena è considerato zona unica, ove è consentito l insediamento degli esercizi di somministrazione prevalentemente nell'ambito dei principali sviluppi insediativi residenziali, turistici, sportivi, produttivi e commerciali previsti dai programmi di urbanistica comunale, secondo l iniziativa imprenditoriale degli operatori. Nell intero territorio comunale e particolarmente nelle aree a dichiarata vocazione turistica e maggiormente interessate ai flussi turistici stagionali, è consentito il rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e di bevande, sia permanenti che stagionali, per favorire il potenziamento dell offerta, anche diversificata secondo la modificazione in atto della domanda,. 2.5 Tipologia delle attività Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un unica tipologia, comprendente la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione ed hanno facoltà di vendere per 14

16 asporto i prodotti oggetto dell attività di somministrazione, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia igienico - sanitaria Gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5/2006 in possesso di più autorizzazioni per tipologie diverse, si identificano nell unica tipologia di cui al comma precedente. 2.6 Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande I locali destinati all attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme sull edilizia urbanistiche e igienico-sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell attività esercitata. L eventuale richiesta di installazione di manufatti amovibili su aree pubbliche e private di completamento ad attività di pubblico esercizio legittimamente assentite nel centro urbano è disciplinato dallo specifico regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del Impatto acustico Per le attività che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre Valore abilitante dell autorizzazione di tipologia unica per l esercizio di attività accessorie (apparecchi radio, T.V., impianti di diffusione sonora e di immagini, giochi meccanici, di carte e di società, trattenimenti musicali senza ballo). Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di tipologia unica per la somministrazione di alimenti e bevande abilitano all installazione e all uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere 15

17 per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società. Le stesse autorizzazioni abilitano, inoltre, all effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l apprestamento di elementi atti a trasformare l esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. Resta inteso che l esercizio delle attività deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d azzardo. La pratica dei giochi negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è subordinata all esposizione della prescritta tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore di Cagliari. 16

18 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 3.1 Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione La richiesta di autorizzazione per l apertura o il trasferimento di sede o l ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, da compilare utilizzando esclusivamente l apposita modulistica definita dal Comune, deve essere presentata o spedita con raccomandata A/R al Comune di Quartu Sant Elena Settore Sviluppo Locale - Palazzo Civico - via Eligio Porcu Quartu Sant Elena. Nel caso di consegna diretta della domanda la data è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall Ufficio Protocollo Generale; nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all arrivo. Il Settore Sviluppo Locale adotta ogni opportuna iniziativa per divulgare istruzioni atte a facilitare la corretta compilazione della domanda, potendo a tal fine anche predisporre moduli integrativi o complementari. Salva l ipotesi di diversa espressa indicazione, il recapito per la corrispondenza agli interessati è costituito dalla residenza (in caso di ditta individuale) o dalla sede legale (in caso di società) dichiarate nella comunicazione. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 60 giorni, e decorre dalla data di assunzione della domanda al Protocollo Generale del Comune di Quartu Sant Elena, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego. 17

19 3.2. Elementi della domanda di autorizzazione La domanda dovrà contenere: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA; b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali indicati dall articolo 2 della Legge regionale n. 5 del ; 15 Art. 2 L.R. N. 5 del 18 Maggio 2006, Requisiti per l esercizio dell attività commerciale: 1. Non possono esercitare l attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all inizio dell esercizio dell attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza. 2. L accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa. 3. L attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 4. Per l esercizio, in qualsiasi forma, di un attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti: a) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito o riconosciuto dalla Regione; tali corsi, approvati congiuntamente dagli Assessori competenti in materia di commercio e di formazione professionale, possono essere gestiti tramite rapporti convenzionali dalle organizzazioni imprenditoriali del commercio, o da enti da queste costituiti, più rappresentative a livello provinciale; b) aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione o all amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all INPS, per almeno due anni nell ultimo quinquennio, l attività di vendita all ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s intende avviare la nuova attività commerciale o di somministrazione; c) essere stato iscritto nell arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio). 5. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all attività. 6. Ai cittadini degli Stati membri dell Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell Unione europea ed aventi la sede sociale, l amministrazione centrale o il centro di attività principale all interno dell Unione europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo n.229 del 2002, sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari provvede la Camera di commercio competente per territorio. 18

20 c) ubicazione dell esercizio; La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è consentito allegare la copia di un documento di identità. 3.3 Allegati alla domanda di autorizzazione Alla richiesta di autorizzazione per l apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati: a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all attività di somministrazione in mq, come approvata in sede edilizia; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell Interno 16 ; 16 I locali debbono essere, ai sensi della L. 287/91 e D.M. 564/92, sottoposti a verifica; in pratica devono essere sorvegliabili, ispezionabili da parte della forza pubblica. L art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 stabilisce che ai fini del rilascio dell autorizzazione all apertura o ampliamento della superficie o al trasferimento di sede degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell Interno, cioè accerta l adeguata sorvegliabilità dei locali destinati a pubblico esercizio della somministrazione. In adempimento di quest ultima prescrizione il Ministro dell Interno ha emanato il D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 nel quale sono contenuti i criteri di sorvegliabilità (esterna ed interna) dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Per sorvegliabilità dei locali deve intendersi la possibilità (= la facilità) per gli organi di polizia di poter controllare, dall esterno dei locali, le vie d accesso o di uscita da essi ed anche il movimento di persone e di cose che viene realizzato all interno del locale. Allo scopo di evitare che persone ed eventuali attività poco lecite possano essere trasferite dai locali del pubblico esercizio, in altri locali laterali, sottostanti o sovrastanti a quelli del pubblico esercizio e di questo non facenti parte. è quindi chiaro che i locali all interno dell esercizio non devono essere intercomunicanti con abitazioni o con altri locali destinati a diverse attività. Più in particolare dal D.M. 564 del 1992 si ricavano le seguenti caratteristiche della sorvegliabilità dei locali: a) le porte o altri ingressi devono consentire l accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico non possono essere utilizzati per l accesso ad abitazioni private (art. 1, comma 2); b) in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico (art. 1, comma 3); c) nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d accesso, la visibilità esterna deve essere specificatamente verificata dall autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti insufficiente ai fini della sorvegliabilità, l apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d accesso o di uscita (art. 1, comma 4); 19

21 b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali; c) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l attività di somministrazione di alimenti e bevande; d) certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza inoltrata al Comando Provinciale VVFF nei casi prescritti; e) documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico; f) comunicazione ai sensi dell art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 (D.I.A. sanitaria per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande) che l ufficio pubblici esercizi del Comune provvederà ad inviare al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell Azienda U.S.L N. 8 di Cagliari competente per territorio; La documentazione e la comunicazione elencata ai punti d) e) ed f) nonché l autorizzazione di agibilità dei locali può essere presentata dal richiedente anche dopo la formale comunicazione del rilascio dell autorizzazione, ma in ogni caso, obbligatoriamente prima dell inizio dell attività il cui esercizio resta sempre subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, di quelle sulla destinazione d uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. d) nessun impedimento deve essere frapposto all ingresso o all uscita del locale durante l orario di apertura dell esercizio e la porta d accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l apertura dall esterno (art. 2); e) le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso (art. 3, comma 1); f) eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell autorizzazione e non può essere impedito l accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi della legge; in ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quanto prescritto, l identificabilità degli accessi ai vani interni dell esercizio e le vie d uscita del medesimo (art. 3, commi 2 e 3). 20

22 4. NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 4.1 Procedimento di controllo e di verifica della domanda A seguito della presentazione della domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita, il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della sua regolarità e correttezza formale e cioè della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi dati, dichiarazioni, allegati richiesti conformemente a quanto disposto dai presenti criteri. Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta il Responsabile del procedimento attiva le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e dei dati indicati mediante richiesta agli uffici competenti per gli accertamenti. Non è necessaria formale comunicazione di avvio del procedimento, valendo a tale effetto la ricevuta rilasciata dall Ufficio protocollo del Comune o la ricevuta di ritorno postale di avviso di ricevimento. Nel caso in cui la domanda non sia formalmente regolare e corretta per riscontrate omissioni, incompletezze o incomprensibilità, ne viene data comunicazione al soggetto interessato entro venti giorni dal ricevimento della domanda stessa invitandolo a presentare le necessarie integrazioni (dati, dichiarazioni o altra documentazione richiesta) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa. Contestualmente l interessato è informato che il decorso del termine per il rilascio dell autorizzazione è interrotto fino all integrazione della pratica come sopra detto e che la mancata integrazione della medesima entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione comporta la decadenza della domanda e la sua archiviazione. 21

23 Nel caso di accoglimento della domanda è data formale comunicazione al richiedente, con raccomanda A.R., del rilascio dell autorizzazione di tipologia unica, permanente o stagionale, con l avviso che per la formale consegna dell autorizzazione e per l inizio dell attività è necessita presentare al Comune, entro 180 giorni, a pena di revoca, l eventuale documentazione mancante indicata al precedente punto Rilascio dell autorizzazione permanente L autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato, per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande ed è valida solo per i locali in essa indicati. Per il regolare rilascio dell autorizzazione il Comune accerta la rispondenza del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. dell Interno 17 dicembre 1992 n Rilascio dell autorizzazione stagionale Il Comune può rilasciare autorizzazioni per l esercizio stagionale a tempo indeterminato dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, considerandosi tale attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare, particolarmente nel territorio extraurbano, con dichiarata vocazione turistica e maggiormente interessato ai flussi turistici stagionali, per favorire un potenziamento dell offerta, anche diversificata secondo la modificazione in atto della domanda (gelaterie, fast food, piatti pronti caldi e freddi, ma anche bar e ristoranti classici). 4.4 Rilascio di autorizzazione per la somministrazione in locali aperti al pubblico tramite distributori automatici L installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alle medesime 22

24 disposizioni concernenti l autorizzazione degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico. É vietata la somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 gradi mediante distributori automatici Trasferimento della gestione o della titolarità dell esercizio Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione dell autorizzazione all avente causa, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all articolo 2 della L.R. n. 5/2006; Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all articolo 2 deve essere dimostrato entro dodici mesi dalla morte del titolare dell attività. Il subingresso nella proprietà o nella gestione dell attività è soggetto a previa comunicazione al Comune di Quartu Sant Elena da effettuare sull apposita modulistica predisposta dal Settore Sviluppo Locale e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all esercizio dell attività Revoca dell autorizzazione L autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è revocata: a) quando il titolare dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l esercizio entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del suo rilascio ovvero sospenda l attività per un periodo superiore a dodici mesi; b) quando il titolare dell autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali di cui all articolo 2 della L.R. n. 5/2006; 23

25 c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti; d) quando venga meno l effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell azienda, l autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; e) quando il titolare dell autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell autorizzazione; f) quando in caso di subingresso non avvii l attività nei termini previsti. 24

26 5. MODALITA OPERATIVE 5.1 Pubblicità dei prezzi Per i prodotti destinati alla somministrazione, l obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all interno dell esercizio di apposita tabella; b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l obbligo di esposizione della tabella anche all esterno dell esercizio. Qualora, nell ambito dell esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell ordinazione e deve inoltre indicare l eventuale componente del servizio. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio. 5.2 Orario giornaliero Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Comune. Gli esercenti devono rispettare l orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l esposizione di appositi cartelli all interno e all esterno dell esercizio. 25

27 5.3. Chiusura temporanea degli esercizi La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al Comune, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi. Il Sindaco, al fine di assicurare all utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l esposizione di un apposito cartello ben visibile dall esterno dell esercizio. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. 5.4 Sanzioni Le sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono stabilite dall art. 35 della L.R. n. 5/ Art. 35 della L.R. 18 Maggio 2006,n. 5 Sanzioni 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 23 e 24 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro a euro Chiunque violi le disposizioni di cui all articolo 32 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro Chiunque violi le disposizioni di cui all articolo 34 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati. 6. Le sanzioni previste nella presente legge sono irrogate dal comune nel quale sono state commesse le relative violazioni. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento. 7. In caso di svolgimento abusivo dell attività il comune ordina la chiusura immediata dell esercizio di vendita. 8. Le autorizzazioni previste dal presente titolo sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria. 9. Le autorizzazioni previste dal presente titolo decadono, o è ordinata la chiusura dell esercizio attivato 26

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