SCHEMA di CONTRATTO DI CESSIONE DEL 75% DELLE AZIONI DI FARMACIE DI SASSUOLO S.P.A.

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1 Allegato alla deliberazione consiglio comunale n. 64 del 16/7/2003 SCHEMA di CONTRATTO DI CESSIONE DEL 75% DELLE AZIONI DI FARMACIE DI SASSUOLO S.P.A. Tra Il Comune di Sassuolo, via Fenuzzi 5, codice fiscale , in persona di [ ], di seguito indicato anche come "il Venditore", e Finube S.p.A., con sede in Modena, Via Carlo Zucchi 31, capitale sociale euro ,00, iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Modena, C.F/P.IVA , in persona di [ ], di seguito "l'acquirente", di seguito indicati come "le Parti"; premesso che: a) al fine di creare i presupposti per la piena affermazione delle potenzialità di crescita e sviluppo delle 2 Farmacie di cui è titolare, di seguito definite le Farmacie Comunali, con deliberazione di Consiglio n. 48 del 25 giugno 2002, il Comune di Sassuolo ha deciso, a valere quale atto d indirizzo, di avviare un processo di valorizzazione del servizio di distribuzione farmaceutica da attuarsi per fasi intermedie, ed in particolare: esternalizzazione della gestione delle Farmacie Comunali attraverso la costituzione di un azienda speciale e successiva trasformazione della stessa in società per azioni; coinvolgimento di un partner strategico nel capitale della sopra citata società di gestione attraverso la cessione di una quota di partecipazione non inferiore al 75% (settantacinquepercento) del capitale sociale; eventuale cessione all azionariato diffuso di una quota non superiore al 5% (cinquepercento) del capitale sociale della sopra citata società di gestione; b) in data 1 luglio 2002 è stata costituita l azienda speciale denominata A.S.F. Azienda Speciale Farmacie Comunali, ai sensi dell art.113 bis del D.Lgs. 267/2000, cui è stata conferita la gestione delle Farmacie Comunali per un periodo di 99 (novantanove) anni; c) successivamente, con atto n. 92 del 26 novembre 2002, il Consiglio Comunale di Sassuolo ha deliberato la trasformazione, ai sensi dell art.115, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, di A.S.F. Azienda Speciale Farmacie Comunali nella società per azioni denominata Farmacie di Sassuolo 1

2 S.p.A., di seguito definita anche la Società ; con la stessa delibera, inoltre, sono stati approvati sia lo Statuto della Società che il contratto di servizio con il Comune di Sassuolo relativo alla gestione delle Farmacie Comunali; d) la Società, con sede legale in Sassuolo, Via Bari 3, C.F/P.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Modena , ha un capitale sociale di interamente versato, costituito da n azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, interamente posseduto dal Comune di Sassuolo, che è stato verificato e determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della perizia di stima ex art.2343 Cod. Civ., come previsto dall art.115 del D.Lgs. 267/2000; e) il Comune di Sassuolo intende dismettere complessive n (duecentoundicimilanovecentootto) azioni ordinarie, rappresentanti il 75% (settantacinquepercento) del capitale sociale di Farmacie di Sassuolo S.p.A.; f) per la scelta del partner strategico è stata adottata una procedura concorsuale ristretta ex art.1, comma 4, del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533, opportunamente adattata alla procedura di vendita di azioni di società già costituita; g) in data è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti da parte dei soggetti invitati a partecipare alla procedura, di cui al punto f) che precede, per l acquisto del 75% del capitale sociale di Farmacie di Sassuolo S.p.A.; h) sulla base dell esame delle offerte di acquisto ricevute, in data il Consiglio Comunale del Comune di Sassuolo ha deliberato, con atto n., di procedere al perfezionamento dell operazione di cessione con l Acquirente, di cui si allega l offerta vincolante (allegato A); i) l Acquirente ha avuto accesso diretto a quella parte della documentazione societaria, commerciale, contabile, amministrativa e fiscale della Società che è stata resa disponibile in sede di data-room e con successive integrazioni, documentazione che dichiara di aver esaminato e considerato; j) in data 18 giugno 2002 è stato siglato un Protocollo d Intesa fra il Comune di Sassuolo e le Rappresentanze Sindacali, relativo alla cessione di una quota di maggioranza del capitale sociale di Farmacie di Sassuolo S.p.A; tutto ciò premesso come parte integrante ed essenziale del presente contratto, si stipula e si conviene quanto segue: Art. 1 - Oggetto del contratto 1.1. Il Venditore vende all Acquirente, che acquista, tutte e soltanto le n (duecentoundicimilanovecentootto) azioni ordinarie di cui al punto e) che precede, libere da qualsiasi onere, vincolo, gravame pregiudizievole, diritto o contestazione di terzi, rappresentanti il 75% (settantacinquepercento) del capitale sociale di Farmacie di Sassuolo S.p.A., di seguito definite le Azioni. 2

3 1.2. La cessione avviene al prezzo di cui al successivo art.2 ed alle condizioni di cui al presente contratto Il presente contratto è sospensivamente condizionato alla approvazione ovvero non proibizione della presente operazione da parte dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto ricorrano le condizioni previste dalla Legge 10/10/90 n.287, ad esito delle procedure di cui all art.5 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 (Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell Autorità garante della concorrenza e del mercato). L Acquirente dà atto dell avvenuta comunicazione all Autorità Garante con raccomandata A.R. spedita in data [ ] Entro e non oltre sette giorni dalla data in cui si sarà verificata la condizione sospensiva indicata sub 1.3 le azioni trasferite verranno girate, con conseguente consegna all acquirente, ovvero, indifferentemente, si procederà all annotazione sui titoli e nei registri dell emittente nelle forme previste dall art.2022 Cod. Civ La girata delle azioni ovvero l annotazione del loro trasferimento sarà operata presso gli Uffici del Venditore in data e ora che saranno concordate tra le Parti entro il termine indicato al precedente capoverso La data in cui si procederà a tali operazioni di girata o di annotazione viene di seguito definita la Data di Trasferimento All atto della sottoscrizione del presente contratto il Venditore procede allo svincolo della garanzia prestata in sede di offerta vincolante di acquisto delle Azioni L Acquirente acquisterà la proprietà delle Azioni a far tempo dalla Data di Trasferimento con godimento delle stesse a far data dal 1 gennaio Art. 2 - Prezzo 2.1. Il Prezzo di cessione delle Azioni, di seguito definito il Prezzo, è stato tra l altro oggetto di offerta, in base alle verifiche effettuate dall Acquirente e tenuto altresì conto del patrimonio netto, di seguito definito il Patrimonio Netto, quale risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002, che è stato approvato dall assemblea dei soci in data , di seguito definito il Bilancio di Trasferimento (allegato B) Il Prezzo è determinato in complessivi Euro ,80 (tremilioniduecentocinquantaduemilasettecentoottantasetteeuro/80cent) Il Prezzo verrà corrisposto come segue:? Euro ,90 (unmilioneseicentoventiseimilatrecentonovanta treeuro/90cent), pari al 50% del Prezzo, alla data di sottoscrizione del presente contratto; 3

4 ? Euro ,90 (unmilioneseicentoventiseimilatrecentonovanta treeuro/90cent), alla Data di Trasferimento Nel caso in cui non si verifichi la condizione sospensiva sub 1.3 verrà restituita all Acquirente la quota di Prezzo del 50% senza corresponsione di interessi da parte del Venditore. Art. 3 - Gestione della Società 3.1. Il Venditore si impegna a porre in essere ogni attività utile a far sì che trovi applicazione quanto disposto dall art.15 dello Statuto della Società Il Venditore si impegna a far sì che la Società, dalla data di sottoscrizione del presente contratto fino alla nomina dei nuovi amministratori, svolga la propria attività nell ambito della normale amministrazione e si astenga, tranne che per quanto riguarda gli affari correnti, dal concludere alcun impegno di significativa rilevanza economica, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, l acquisto o la vendita di cespiti, mantenendo la continuità aziendale e garantendo i normali rapporti con gli Istituti di credito, i fornitori, i clienti, nonché il personale dipendente. Art. 4 - Dichiarazioni e garanzie da parte del Venditore 4.1. Il Venditore dichiara che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 31 dicembre 2002 è quella che risulta dal Bilancio di Trasferimento sub 2.1. che precede. Il Bilancio di Trasferimento è vero, reale e completo, redatto con chiarezza nel rispetto delle norme di legge ex artt.2423 e seguenti Cod. Civ. Tale bilancio rispecchia integralmente i documenti e le scritture contabili, che pure sono complete e regolarmente tenute, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, economica e patrimoniale della Società Il Venditore garantisce che, nel periodo intercorrente fra il 1 gennaio 2003 e la Data di Trasferimento, la Società è stata amministrata secondo corretti criteri gestionali e non sono stati effettuati o adottati provvedimenti di rilievo all interno della Società e/o nella sua gestione tali da modificare in modo significativo la struttura patrimoniale della Società stessa Il Venditore si obbliga a tenere indenne l Acquirente da sopravvenienze passive ed insussistenze dell attivo di qualsiasi natura, di seguito definite le Sopravvenienze Passive, al netto di eventuali sopravvenienze attive e di insussistenze del passivo, di seguito definite le Sopravvenienze Attive, aventi titolo o causa od occasione in atti o fatti verificatisi anteriormente alla data del e che comportino esborsi non coperti dagli accantonamenti iscritti nel Bilancio di Trasferimento. In deroga a quanto sopra, il Venditore non sarà obbligato: 4

5 - qualora l ammontare dovuto per ciascun evento di responsabilità sia pari o inferiore a Euro (diecimila); - fino a quando l ammontare complessivamente dovuto non ecceda l importo di Euro (cinquantamila). L obbligo di indennizzo del Venditore si estinguerà, per quanto concerne le Sopravvenienze Passive di natura fiscale o di natura previdenziale-assicurativa o di natura lavoristica, alla scadenza del rispettivo termine di prescrizione, mentre per quanto concerne le Sopravvenienze Passive di ogni altra natura, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla Data di Trasferimento delle Azioni. Le richieste di indennizzo in base a quanto precede avverranno come segue: - entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle suddette richieste, l Acquirente presenterà al Venditore la propria richiesta per iscritto, specificando in ragionevole dettaglio la natura del reclamo e gli importi reclamati; per quanto riguarda le Sopravvenienze Passive di natura fiscale o di natura previdenziale-assicurativa, il reclamo sarà proponibile solo se ed in quanto vi sia una contestazione da parte dell amministratore competente, mentre per quanto riguarda le Sopravvenienze Passive di altro genere non potranno essere oggetto di reclamo le Sopravvenienze Passive meramente potenziali; - entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell eventuale reclamo, il Venditore potrà accettare o contestare per iscritto detto reclamo, fermo restando che la mancata o ritardata contestazione del reclamo si considererà come accettazione dello stesso; - se il reclamo è accettato, il Venditore sarà tenuto a corrispondere all Acquirente l importo oggetto del reclamo; - se il reclamo è contestato il Venditore e l Acquirente si sforzeranno in buona fede di comporre amichevolmente la controversia, fermo restando che, se tale composizione non fosse raggiunta entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione del reclamo, ciascuna parte avrà diritto di sottoporre la questione all arbitrato previsto sub 12; - qualora, dopo il pagamento dell indennizzo conseguente ad un reclamo da parte del Venditore, la Società o l Acquirente abbiano successo nel recuperare quanto oggetto di detto reclamo, tale pagamento sarà prontamente rimborsato al Venditore fino all ammontare di quanto recuperato, detratte le spese relative. Qualora si verifichino pretese o iniziative di terzi dalle quali possano scaturire responsabilità od obblighi di indennizzo a carico del Venditore, l Acquirente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, al massimo entro 30 (trenta) giorni, al Venditore ed a consultarsi con esso per concordare le modalità più opportune per resistere o far fronte a dette pretese; qualora le pretese o iniziative di terzi appaiano, anche in base a quanto indicato dal Venditore, in tutto o in parte non adeguatamente fondate, l Acquirente provvederà, o si adopererà affinchè la Società provveda, alla difesa contro tali pretese o iniziative di terzi, ed il Venditore avrà facoltà, ove lo ritenga necessario ed utile, di partecipare tempestivamente a tale difesa, coadiuvando i difensori dell Acquirente o della Società con difensori designati dal Venditore che agiranno nell interesse della Società a spese del Venditore stesso. 5

6 4.4. Il Venditore si impegna a mantenere in essere l affidamento alla Società della gestione del servizio pubblico farmaceutico per tutta la durata contrattualmente prevista, fatto salvo in ogni caso il diritto di revoca per giusta causa per violazione di quanto previsto dal contratto di servizio. Art. 5 - Dichiarazioni ed obblighi dell Acquirente 5.1. L Acquirente dichiara di conoscere ed accettare quanto segue: - lo Statuto di Farmacie di Sassuolo S.p.A; - il contratto di servizio, che disciplina i rapporti tra il Comune di Sassuolo e la Società in quanto affidataria del servizio pubblico relativo alla gestione delle Farmacie Comunali, avente durata di 99 (novantanove) anni a decorrere dalla data del , e l allegata Carta dei Servizi; - tutti gli altri documenti resi disponibili in sede di data-room (allegato C) L Acquirente si obbliga, come da impegno assunto con apposita dichiarazione scritta (allegato D) al momento della presentazione dell offerta irrevocabile di acquisto, a corrispondere all advisor Deloitte & Touche Corporate Finance S.r.l. il compenso pattuito con la Società per l attività di assistenza professionale nell ambito dell operazione di cessione delle Azioni L Acquirente si impegna, inoltre, come da apposita dichiarazione scritta (allegato E) rilasciata al momento della presentazione dell offerta irrevocabile, ad acquistare, su richiesta del Venditore da esercitarsi entro il termine di 36 (trentasei) mesi dall avvenuto perfezionamento dell operazione di cessione, tutte o parte delle azioni riservate all Azionariato Diffuso, rappresentanti sino ad un massimo del 5% (cinquepercento) del capitale sociale di Farmacie di Sassuolo S.p.A., ad un prezzo per azione pari a quello finale di aggiudicazione di cui al presente contratto. 5.4 L acquirente si impegna a rimborsare al Venditore l importo delle Sopravvenienze Attive, non compensabili con le Sopravvenienze Passive, entro 30 (trenta) giorni dall approvazione da parte dell Assemblea del bilancio di esercizio in cui si sono manifestate le suddette Sopravvenienze Attive L Acquirente dichiara di essere a conoscenza del fatto che in data è stata deliberata la distribuzione degli utili rilevati nel bilancio dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 in misura pari a euro 0,0417 per ciascuna azione e, quindi, per totali euro ,08 e di nulla avere a pretendere al riguardo. Art. 6 - Garanzie di occupazione per il personale 6.1. L Acquirente dichiara di aver preso atto e verificato la situazione del personale occupato presso la Società, quale risultante dall allegato F. 6

7 6.2. L Acquirente dichiara, altresì, di conoscere e di accettare il contenuto del Protocollo d Intesa siglato in data 18 giugno 2002 fra il Comune di Sassuolo e le Rappresentanze Sindacali, relativo alla cessione di una quota di maggioranza del capitale sociale di Farmacie di Sassuolo S.p.A. (allegato G), con particolare, ma non esclusivo, riferimento al mantenimento delle garanzie e dei diritti individuali e collettivi dei dipendenti secondo il CCNL e gli accordi integrativi aziendali; all applicazione del contratto collettivo Nazionale Assofarm; al mantenimento del livello di occupazione a tempo indeterminato alla data del trasferimento delle azioni per un periodo non inferiore a 10 anni; all impiego del personale nelle sedi aziendali nel Comune di Sassuolo e comunque con il vincolo territoriale di non superare i 30 km di trasferta per prestazioni in altre sedi della società previo accordo sindacale Art. 7 Patti parasociali 7.1. Recepito quanto previsto all art.7, commi 7 e 8, dello Statuto della società, in caso di atti idonei a determinare la perdita della posizione di maggioranza da parte dell Acquirente secondo quanto previsto nell art.7, comma 8, dello Statuto medesimo, il preventivo gradimento del Venditore, salvo eventuali diversi accordi nel frattempo intervenuti, sarà subordinato, tra l altro, alla sottoscrizione, da parte del nuovo cessionario, dei punti 7.2, 7.3, 7.4 e Qualora, trascorso il termine di cui all art.7, comma 8, dello Statuto l Acquirente riceva da un terzo un offerta di acquisto per la totalità o parte delle azioni da esso detenute nella Società, dovrà fare in modo che anche il Venditore abbia diritto di partecipare alla vendita pro-quota delle proprie azioni. L Acquirente, laddove intenda procedere all alienazione, totale o parziale, della propria quota, dovrà informare il Venditore dell offerta ricevuta entro 10 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., e dare notizia per iscritto all eventuale cessionario dell esistenza a suo carico dell obbligo di cui alla presente disposizione Le Parti convengono che l ingresso di nuovi soci enti locali potrà avvenire unicamente mediante corrispondente aumento del capitale sociale, come previsto dall art.4, comma 1, del D.P.R. 533/96. In caso di eventuali future modifiche del dettato legislativo, le Parti concordano di procedere alle opportune modifiche del presente punto. Per l esecuzione del suddetto aumento di capitale, le Parti concorderanno l eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione, ricorrendone le condizioni previste dall art.2441 Cod. Civ., o l eventuale rinuncia all esercizio da parte di entrambi a favore del nuovo socio. 7.4 Le Parti danno atto che, come previsto nel vigente Statuto, la nomina di un componente del consiglio di amministrazione, di un componente effettivo ed uno supplente del collegio sindacale siano di spettanza del Venditore. A tal fine in sede assembleare l Acquirente si obbliga a votare favorevolmente i nominativi proposti dal Venditore alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. L Acquirente si impegna a nominare a Presidente del 7

8 Collegio Sindacale il componente nominato dal Venditore Nel rispetto di quanto concordato dal Venditore e dalle Rappresentanze Sindacali con Protocollo di intesa sottoscritto in data , l Acquirente si impegna a garantire i livelli occupazionali e a non procedere a interventi sugli stessi senza l assenso dello stesso Venditore. Art. 8 - Disposizioni generali 8.1. Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti pattuita per iscritto tra le Parti Gli allegati formano parte integrante di questo contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altro eventuale precedente accordo o negoziazione riferita al suo oggetto L eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate nè al diritto di esigerne l esatto adempimento Il presente contratto spiegherà effetti nei confronti delle Parti, nonché dei loro rispettivi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, che, pertanto, subentreranno congiuntamente e solidalmente nella stessa posizione del rispettivo dante causa Le rubriche dei singoli articoli del presente contratto sono state poste per facilitarne la lettura, ma non dovranno essere considerate determinanti ai fini della sua interpretazione che dovrà fondarsi sull intero complesso delle clausole secondo i criteri di buona fede Le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la massima collaborazione. Art. 9 - Clausola risolutiva espressa 9.1. Le Parti dichiarano che le seguenti clausole e relativi termini sono da intendersi essenziali e pertanto l inadempimento agli obblighi previsti produrrà gli effetti di cui agli artt.1456 e 1457 Cod. Civ.: - art. 2 - Prezzo; - art. 3 - Gestione della Società; - art. 4 - Dichiarazioni e garanzie da parte del Venditore; - art. 5 - Dichiarazioni ed obblighi dell Acquirente; - art. 6 - Garanzie di occupazione del personale; - art. 7 - Patti parasociali..art Comunicazioni e domicilio delle Parti 8

9 10.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo raccomandata R.R., telegramma o fax, e dovrà essere indirizzata come segue: - se al Venditore: Comune di Sassuolo, via Fenuzzi Sassuolo (MO); - se all Acquirente: [ ]; ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all altra successivamente alla data del presente contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti ivi eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto. Art Spese Ad eccezione di quanto previsto sub 5.2. che precede, qualsiasi spesa sostenuta dalle Parti nel corso della procedura di cessione resterà a carico del soggetto interessato Le spese di registrazione, quelle notarili ed altre eventuali riguardanti il presente contratto saranno a carico esclusivo dell Acquirente Le Parti richiedono l applicazione del trattamento tributario previsto dall art.34 del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 601 (pagamento in sede di registrazione dell imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo e di ogni altra imposta). Art Clausola arbitrale Ogni controversia in qualsiasi modo inerente o connessa al presente contratto (comprese, in via non limitativa, le controversie inerenti questioni di validità, interpretazione, esecuzione, adempimento o risoluzione del contratto), che dovesse insorgere tra le Parti e non possa essere composta in via amichevole tra il Venditore e l Acquirente, dovrà essere sottoposta ad un arbitrato rituale di diritto, ad eccezione soltanto di quelle di competenza specifica dell Autorità Giudiziaria L arbitrato avrà sede a Sassuolo e sarà svolto applicando la Legge italiana in conformità alle norme del Codice di Procedura Civile Gli arbitri saranno 3 (tre), di cui uno nominato da ciascuna delle Parti ed il terzo, in mancanza di accordo entro 15 (quindici) giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Modena. 9

10 Nel caso in cui, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell arbitro, l altra parte non provveda alla nomina del proprio arbitro, l arbitrato sarà deciso da un unico arbitro nominato dalla parte più diligente. Art. 13 Foro competente Fermo restando quanto sopra disposto sub 12, si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Modena. Art Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento al Codice Civile ed alla normativa di settore. SOMMARIO Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Prezzo Art. 3 Gestione della Società Art. 4 Dichiarazioni e garanzie da parte del Venditore Art. 5 Dichiarazioni ed obblighi dell Acquirente Art. 6 Garanzie di occupazione per il personale Art. 7 Patti parasociali Art. 8 Disposizioni generali Art. 9 Clausola risolutiva espressa Art. 10 Comunicazioni e domicilio delle Parti Art. 11 Spese Art. 12 Clausola arbitrale Art. 13 Foro competente Art. 14 Rinvio ALLEGATI Allegato A Offerta vincolante di acquisto: Offerta Economica e Progetto Industriale Allegato B Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 Allegato C Elenco documenti disponibili in data-room Allegato D Impegno a corrispondere all advisor il compenso pattuito Allegato E Impegno ad acquistare le azioni riservate all Azionariato Diffuso Allegato F Elenco del personale dipendente Allegato G Protocollo d Intesa del 18 giugno 2002 Allegato H Copia conforme deliberazione di Consiglio Comunale n. [] del

11 P:\PROCEDURE RISTRETTE\cessione quote farmacie\perfezionamento operazione\schema contratto cessione.doc 11

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