ITALCACCIA - ITALPESCA Corpo Agenti Faunistici Ambientali

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1 ITALCACCIA - ITALPESCA Corpo Agenti Faunistici Ambientali Prontuario sanzioni pesca e ambiente Stampato in proprio e agg. gennaio 2012

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3 PRONTUARIO PER LA VIGILANZA 1) Il presente prontuario è stato realizzato con lo scopo di fornire uno strumento operativo teso a semplificare e uniformare l attività di controllo svolta dal personale di di vigilanza ittico-venatorio. 2) Per evitare un eccessivo appesantimento si è deciso di privilegiare la normativa che ha attinenza con i controlli di competenza ponendo particolare attenzione alla tutela del patrimonio faunistico e alla regolamentazione connessa. Per ciò che riguarda le altre materie (rifiuti, attingimenti, ecc..) per esigenze di spazio e di semplicità di consultazione è stata operata una selezione riportando unicamente le violazioni più comuni il cui accertamento non richiede specifica specializzazione settoriale né lo svolgimento di atti di particolare complessità (campionamenti, esame di progetti, ecc..). 3) Eccezion fatta per i casi in cui viene espressamente previsto dalla legge, non sono state fornite indicazioni in merito al sequestro amministrativo dei mezzi o dio altre cose usate per commettere l illecito, in quanto, tale possibilità è subordinata agli orientamenti dell Autorità amministrativa preposta a ricevere il rapporto ai sensi dell art. 17 della L. 689/81. Inoltre, poiché la facoltà e/o l obbligo di procedere al sequestro è condizionata dalla qualità giuridica del soggetto che opera, è risultato impossibile fornire indicazioni univoche. 4) L importo della sanzione pecuniaria indicato nel prontuario corrisponde a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, calcolato ai sensi dell art. 16 della L.689/81, modificato dall'art. 52 del D.Lgs.213/98 e dell'art. 8 della L.R.T. 81/00. Gli importi delle sanzioni sono stati tutti convertiti in Euro ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 213/98, commi 2 e 3, con le modalità riportate dalla circolare n. 82 del 29/11/2001 dell'ufficio Studi per l'amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi del Ministero dell'interno 5) Nelle modalità di oblazione sono riportati i numeri e le intestazioni dei conti correnti postali per il pagamento a titolo di oblazione della maggior parte violazioni amministrative elencate nel prontuario. 6) Stante la progressiva evoluzione della normativa che si registra, in specie nel settore della tutela ambientale, questo Corpo si impegnerà per garantire la massima tempestività nel lavoro di costante adeguamento del prontuario..

4 MODALITA DI OBLAZIONE PROVINCIA DI FIRENZE 4 Laddove viene indicata la come Ente competente, i versamenti per gli illeciti accertati nel territorio della di Firenze saranno effettuati sui seguenti numeri di conto corrente postale: - violazioni amministrative alla norma faunistico venatoria, c.c.p. n intestato a : di Firenze - Sanzioni in materia di attività venatoria e di pesca. Scritti difensivi: di Firenze - Direzione Centrale Territorio Via Ginori Firenze - violazioni amministrative alla norma ittica L.R. 7/05 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) c.c.p. n intestato a : di Firenze - Sanzioni in materia di attività venatoria e di pesca. Scritti difensivi: di Firenze - Direzione Centrale Territorio Via Ginori Firenze - violazioni amministrative alla norma di utilizzo esche avvelenate, L.R.T. 39/2001 c.c.p. n intestato a : di Firenze - Sanzioni in materia di attività venatoria e di pesca. Scritti difensivi: di Firenze - Direzione Centrale Territorio Via Ginori Firenze - violazioni amministrative previste dalla L.R. n.39/2000 (Legge Forestale), dalla L.R. 56/2000 (tutela habitat, flora e fauna selvatica), dalla L.R. n. 50/95 (tartufi) e dal R.D. 1775/33 (attingimenti acque pubbliche), c.c.p. n intestato a : di Firenze sanzioni amministrative in materia ambientale. Scritti difensivi: di Firenze - Direzione Centrale Territorio Via Ginori Firenze - violazioni amministrative previste dal D.L.G.S. 22/97, 152/06 e L.R.T. 25/06 (Gestione rifiuti), c.c.p. n intestato a : di Firenze sanzioni amministrative in materia ambientale. Scritti difensivi: di Firenze - Direzione Centrale Territorio Via Ginori Firenze - violazioni alla L.R.T. 48/94 (circolazione di veicoli a motore fuori strada), c. c. p. n intestato a : di Firenze - Altre sanzioni applicate dalla Direzione Centrale Territorio. Scritti difensivi: di Firenze - Direzione Centrale Territorio Via Ginori Firenze

5 MODALITA DI OBLAZIONE PROVINCIA DI PRATO 5 Laddove viene indicata la come Ente competente, i versamenti per gli illeciti accertati nel territorio della di Firenze saranno effettuati sui seguenti numeri di conto corrente postale: - violazioni amministrative alla norma faunistico venatoria, c.c.p. n intestato a : di Prato Serv. Tesoreria Scritti difensivi: Al Presidente della di Prato - Via Ricasoli n Prato PO - violazioni amministrative alla norma ittica c.c.p. n intestato a: di Prato Serv. Tesoreria Scritti difensivi: Al Presidente della di Prato - Via Ricasoli n Prato PO - violazioni amministrative previste dalla L.R. n.39/2000 (Legge Forestale), dalla L.R. 56/2000 (tutela habitat, flora e fauna selvatica), dalla L.R. n. 50/95 (tartufi) e dal R.D. 1775/33 (attingimenti acque pubbliche), c.c.p. n intestato a : di Prato Serv. Tesoreria. Scritti difensivi: Al Presidente della di Prato - Via Ricasoli n Prato PO - violazioni amministrative previste dal D.L.G.S. 22/97, 152/06 e L.R.T. 25/98 (Gestione rifiuti), c.c.p. n intestato a : di Prato Serv. Tesoreria Scritti difensivi: Al Presidente della di Prato - Via Ricasoli n Prato PO - violazioni alla L.R.T. 48/94 (circolazione di veicoli a motore fuori strada), c. c. p. n intestato a : di Prato Serv. Tesoreria. Scritti difensivi: Al Presidente della di Prato - Via Ricasoli n Prato PO

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7 Pag. 10 Pag. 11 Pag. 13 Pag. 14 Pag. 15 Pag. 17 Pag. 18 Pag. 21 Pag. 27 Pag. 28 PESCA 7 ESERCIZIO DI PESCA: DOCUMENTI ESERCIZIO DI PESCA: MEZZI VIETATI ESERCIZIO DI PESCA: MODALITA ESERCIZIO DI PESCA: SPECIE E PERIODI ESERCIZIO DI PESCA: SPECIE, QUANTITA E MISURA ESERCIZIO DI PESCA: ZONE PESCA: DISPONIBILITA GENERICHE PESCA DISPOSIZIONI PER LA PROVINCIA DI FIRENZE LICENZA DI PESCA - IMPORTI DELLE TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE E VALIDITA PESCA NEL LAGO DI BILANCINO Pag. 32 L.R.T. 3 GENNAIO 2005 N. 7 Pag. 54 R.R.T. 54/R DEL 22 AGOSTO 2005 Pag. 76 Pag. 79 Pag. 95 Pag. 99 Pag. 101 DECRETO N DEL 21/12/2006 (INDIVIDUAZIONE ACQUE INTERNE) FIUMI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE LAGHI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE FIUMI DELLA PROVINCIA DI PRATO LAGHI DELLA PROVINCIA DI PRATO Pag. 102 R.D. 22 NOVEMBRE 1914, N Pag. 103 R.D. 3 OTTOBRE 1931 CAPO IV (Della Vigilanza)

8 AMBIENTE Pag. 109 VIOLAZIONI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE ED IMPIANTI ELETTRICI (R.D. 11 DICEMBRE 1933 N. 1775) Pag. 114 D.L. N. 152 DEL 3 APRILE NORME IN MATERIA AMBIENTALE 8 Pag. 126 Pag. 142 Pag. 150 Pag. 160 Pag. 167 Pag. 169 Pag. 171 Pag. 172 Pag. 173 LEGGE FORESTALE 39/2000 (RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO E TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA) LEGGE REGIONALE 56/2000 (NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA TUTELA DEGLI HABITAT NA- TURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICA) LEGGE FORESTALE: DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI RACCOLTA E COMMERCIO FUNGHI EPIGEI SPONTANEI L.R.T. 50/95 (NORME PER LA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI E CONSERVATI DESTINATI AL CONSUMO E PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSI- STEMI TARTUFIGENI - TARTUFI: RACCOLTA - COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI COMMERCIO DEI TARTUFI CONSERVATI TARTUFI: TABELLAZIONE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI VEICOLI A MOTORE NORME PER L ESERCIZIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL APICOLTURA

9 Prontuario sanzioni pesca

10 Descrizione Violazione Esercizio della pesca dilettantistica senza aver effettuato il versamento annuale 35,00 o quindicinale 10,00 ESERCIZIO DI PESCA : DOCUMENTI 10 Leggi e art. violati L:R:T: 7/05 art. 15 L.R.T. 54/80 art. 6 fino a 6 volte la tassa evasa Sanzioni uro Sequestro Competenze L.R.T. 7/05 art. 19 comma 1 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Regione toscana Ufficio del Registro Esercizio di pesca con licenza valida ma impossibilitato ad esibirla, purché la mostri entro 10 giorni alla di competenza LR.T. 7/05 art. 20 LR.T. 7/05 art.19 comma 2 10,00

11 ESERCIZIO DI PESCA : MEZZI VIETATI 11 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Divieto di utilizzo per la pesca di qualunque strumento o attrezzo non elencato nel Regolamento di attuazione. L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. a D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 2 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 160,00 (nel caso di mezzi vietati e su specie vietate o di misura vietata la sanzione è raddoppiata) Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 La pesca con le mani -La pesca subacquea - L uso di sorgenti luminose quando utilizzate come mezzo per attirare fauna ittica - Il prosciugamento di corso o specchi d acqua - La pesca o la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue - La pesca e la pasturazione con composti chimici - La pesca mediante ancoretta a lancio e strappo L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. a D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 2 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 160,00 (nel caso di mezzi vietati e su specie vietate o di misura vietata la sanzione è raddoppiata) Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 La pesca con materiale esplodente - La pesca con la corrente elettrica o generatori autonomi di corrente elettrica - L immissione nelle acque di sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere l ittiofauna o altri animali acquatici R.D del 8/10/1931 art.6 comma 1 (vedi anche C.P. normativa in materia di armi, leggi di P.S. normativa inquinamento delle acque ecc) R.D del 8/10/1931 art.33 congiuntamente ed alternativamente arresto da 10 gg a 6 mesi e ammenda da 51,00 a 206,00 Penale della fauna e dei mezzi ai sensi art. 38 stesso R.D. Notizia Reato Procura Repubblica

12 Descrizione Violazione Raccolta ed il commercio degli animali storditi ed uccisi mediante l'immissione nelle acque di sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere l'ittiofauna o altri animali acquatici Acque a salmonidi: Pesca con più di una sola canna, pesca con canna munita di più ami, uso e detenzione di larva di mosca carnaria e uova di pesce ed ogni forma di pasturazione Acque a ciprinidi: Pesca con più di tre canne, pesca con canna con più di 2 ami semplici o multipli E consentito: Bilancia, con lato massimo non superiore a m 1,50 Lato delle maglie non superiore a mm 10 L uso della bilancia permesso solo dalla riva ed è vietato nei corsi o specchi d acqua di larghezza inferiore a mt. 6 Uso della Mazzacchera E vietato l uso della bilancia a scorrere ESERCIZIO DI PESCA : MEZZI VIETATI 12 Leggi e art. violati LR.T. 7/05 art. 18 comma 1 L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. a D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 2 L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. a D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 2 Sanzioni uro Sequestro Competenze L.R.T. 7/05 art. 19 comma 5 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 160,00 (nel caso di mezzi vietati e su specie vietate o di misura vietata la sanzione è raddoppiata) 160,00 (nel caso di mezzi vietati e su specie vietate o di misura vietata la sanzione è raddoppiata) 160,00 (nel caso di mezzi vietati e su specie vietate o di misura vietata la sanzione è raddoppiata) Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

13 ESERCIZIO DI PESCA : MODALITA 13 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Detenere durante la pesca notturna all anguilla, al pesce gatto, al siluro e al gambero di altre specie ittiche ad eccezione di quelle usate come esca. LR.T. 7/05 art. 21 comma a R.R.T. 54R art. 5 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Collocare in acque a ciprinidi tre canne in uno spazio superiore ai 10 mt. LR.T. 7/05 art. 21 comma a R.R.T. 54R art. 5 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

14 ESERCIZIO DI PESCA : SPECIE, PERIODI 14 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Pesca in orario non consentito (da un ora prima della levata del sole a un ora dopo il tramonto fatta eccezione per la pesca dell anguilla, del pesce gatto, il siluro e il gambero, del carp-fishing nei luoghi individuati dalla L esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario. Pesca di specie ittiche nei periodi non consenti di seguito elencati: Salmonidi: dal lunedì successivo alla prima domenica d ottobre al sabato antecedente l ultima sabato antecedente l ultima domenica di febbraio. Luccio : dal 1 gennaio al 1 aprile Tinca : dal 15 maggio al 30 giugno Carpa: dal 15 maggio al 30 giugno Persico Trota: dal 1 maggio al 30 giugno Persico Reale: dal 1 aprile al 30 giugno Chepia o Alosa dal 1 maggio al 30 giugno Divieto di pesca al: Gambero italico, Gobione, Scozzone, Ghiozzo, Spinarello, Cobite e Nono L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 5 comma 1 L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b D.P.G.R. 54R del 22/08/05 allegato A D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 6 comma 3 LR.T. 7/05 art. 19 comma 6 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 L.R.T. 07- /05 art. 19 comma 4 60,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 60,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 6,66 a capo e subito reimmessi in acqua Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

15 ESERCIZIO DI PESCA : SPECIE, QUANTITA E MISURA 15 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Cattura di un numero di pesci superiore a quello consentito per ogni giornata di pesca Salmonidi: 6 capi Persico trota: 6 capi Persico Reale: 5 capi Luccio: 5 capi Orata: 5 capi Spigola: 5 capi Ombrina: 5 capi L.R. 7/05 art. 21 comma lett. c D.P.G.R. 22/08/05 allegato A L.R.T. 7/05 art. 19 comma 7 6,66 per ogni capo in eccedenza Fauna ittica eccedente ai sensi della L. 689/81

16 ESERCIZIO DI PESCA : SPECIE, QUANTITA E MISURA 16 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Pesca e detenzione di esemplari di specie ittiche di misura inferiore a quella consentita. Il pesce in misura inefriore a quella minima consentita deve essere liberato e reimmesso nell'acqua Salmonidi: cm 22 Luccio: cm 40 Tinca: cm 30 Carpa : cm 35 Persico trota: cm 30 Persico Reale: cm 20 Anguilla: cm 30 Barbo: cm 18 Storione: cm 60 Cefalo e Muggine: cm 20 Passera o Rombo: cm 15 Orata e Ombrina: cm 25 Spigola: cm 30 L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. c D.P.G.R. 54R del 22/08/05 allegato A LR.T. 7/05 art. 19 comma 7 6,66 a capo e reimmesso immediatament e in acqua (D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 8) Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

17 ESERCIZIO DI PESCA : ZONE 17 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Esercizio di pesca nelle zone di frega Esercizio di pesca nelle zone di protezione in difformità al regolamento di gestione Esercizio di pesca nelle zone a regolamento specifico senza autorizzazione Divieto di disporre reti da pesca ad una distanza inferiore di 30 mt. da scale di monta, griglie o similari di macchine idrauliche, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti temporanei o permanenti dei corsi d acqua Esercizio di pesca senza autorizzazione del concessionario in acque in concessione L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 11 comma 3 L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 12 comma 3 L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 10 comma 4 L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 7 comma 1 L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 60,00 e il pescato reimmesso in acqua 60,00 e il pescato reimmesso in acqua 60,00 e il pescato reimmesso in acqua 60,00 e il pescato reimmesso in acqua 60,00 e il pescato reimmesso in acqua Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

18 PESCA: DISPOSIZIONI GENERICHE 18 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Divieto di commercio e detenzione di specie ittiche allo stato fresco, dopo il terzo giorno in cui ne sia stata vietata la pesca Divieto di commercio e detenzione di specie ittiche di misura inferiore a quella consentita LR.T. 7/05 art. 18 comma 1 LR.T. 7/05 art. 18 comma 1 LR.T. 7/05 art. 19 comma 5 LR.T. 7/05 art. 19 comma 5 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Abbandono di ami innescati, fili e pesci o qualunque cosa che possa essere causa di inquinamento lungo le rive di corsi o specchi d acqua e nelle loro adiacenze D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 7 comma 3 e DLGS n 22/97 art. 14 comma 1 DLGS n 22/97 art. 50 comma 1 50,00 Comune* * Rapporto al Sindaco per ordinanza (3 comma art.14) e alla Regione per l applicazione del tributo regionale (L.R. 60/96)

19 Descrizione Violazione Pesca agonistica in campi di gara non autorizzate dall Amministrazione le Inosservanza delle disposizioni di destinazione del pescato dettate dalla. Nelle gare di pesca non si applicano i limiti di cui all'art.20 Inosservanza delle disposizioni relativamente alla tabellazione dei campo di gara PESCA: DISPOSIZIONI GENERICHE Leggi e art. violati L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 13 comma 1 LR.T. 7/05 art. 13 comma 3 L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 9 Apposizione di tabelle abusive L.R. 7/05 art. 21 comma 1 lett. b D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 9 Introduzione a fine di ripopolamento di novellame ittico sprovvisto di certificazione sanitaria D.P.G.R. 54R del 22/08/05 art. 7 comma 4 19 Sanzioni uro Sequestro Competenze LR.T. 7/05 art. 19 comma 6 Quella prevista nell atto istitutivo del Campo di Gara LR.T. 7/05 art. 19 comma 9 LR.T. 7/05 art. 19 comma 9 Violazione alle leggi sanitarie 60,00 60,00 60,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Rapporto alla

20 PESCA: DISPOSIZIONI GENERICHE 20 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Introduzione ittica estranea a quella autoctona senza la prescritta autorizzazione LR.T. 7/05 art. 14 comma 1 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 4 160,00 + 6,66 per ciascun capo immesso illegalmente Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 Modificazione dell alveo dei fiumi o allo stato dei corpi idrici senza autorizzazione del Presidente dell Amministrazione le LR.T. 7/05 art. 14 comma 1 Secondo le disposizioni della Rapporto alla NOTE: art. 19 comma 3; Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300,00 a 900,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire i danni alla i costi per la rico struzione del patrimonio ittiofaunistico e per l eventuale ripristino del corpo idrico. art. 19 comma 10 : Le sanzione di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse commesse da uno dei soggetti di cui all art. 20 art. 20 comma 1: Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti degli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie a ambientaliste ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.

21 PESCA: DISPOSIZIONI PER LA PROVINCIA DI FIRENZE 21 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Pesca con amo con ardiglione nelle acque classificate a salmonidi Pesca al siluro nelle all interno delle Zone di Frega del fiume Arno anche in periodo di divieto senza l uso di esche naturali previste dalla L.R. /2005 Pesca al siluro nelle all interno delle Zone di Frega del fiume Arno anche in periodo di divieto con amo di dimensione minima del n. 8/10 Pesca al siluro nelle all interno delle Zone di Frega del fiume Arno anche in periodo di divieto con tecnica a spinning con esche artificiali di lunghezza >20cm ed ancorette di dimensione minima del n. 5/0, ovvero di diametro >5cm Pesca al siluro nelle all interno delle Zone di Frega del fiume Arno anche in periodo di divieto con l uso di bilie o altre esche a base di sfarinati Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

22 PESCA: DISPOSIZIONI PER LA PROVINCIA DI FIRENZE 22 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Pesca al siluro nelle all interno delle Zone di Frega del fiume Arno anche in periodo di divieto con l uso di qualsiasi forma di pastorizzazione Limiti di cattura giornalieri: a) Anguilla (Anguilla anguilla) 2 capi b) Luccio (Esox luclus) 1 capo c) Rovella (Rutilos rubilo) 20 capi d) Tinca (Tinca tinca) 1 capo c) Vairone (Leuciscus souffia) 20 capi Pesca di esemplari di anguilla (Anguilla anguilla) di lunghezza superiore a cm 65 misurata dall apice del muso all estremità della pinna caudale Pesca di esemplari al di fuori dei limiti previsti dall allegato A del D.P.G.R. 54R/2005 (vedi nelle pagine precedenti) Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/ 5/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 7 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 7 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 7 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 6,66 per ogni capo oltre a quelli consentiti Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 6,66 per ogni capo Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 6,66 per ogni capo Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

23 PESCA: DISPOSIZIONI PER LA PROVINCIA DI FIRENZE 23 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Trattenere più di kg 5 complessivi di pesce. (Si può derogare al limite complessivo di peso indicato solo nel caso che detto limite sia superato con l ultimo esemplare catturato) Non concorrano al limite sopra indicato le seguenti specie: abramide (Abramis brama), carassio (Carassius spp.), pseudorasbora (Pseudorasbora parva), pesce gatto comune (Ameiurus melas), pesce gatto punteggiato (Ictalurus punctatus), pesce gatto africano (Clarias spp.), siluro (Silurus glanis), salmerino (Salvelinus fontinalis), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), lucioperca (Stizosteidon lucioperca), gambusia (Gambusia spp.), persico sole (Lepomis gibbosus), gambero rosso (Procambarus clarkii). Utilizzare come esca pesci non appartenenti alle specie autoctone, ad eccezione del Carassio (Carassius carassius) lungo il corso del fiume Arno. Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 6,66 per ogni capo Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 60,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

24 PESCA: DISPOSIZIONI PER LA PROVINCIA DI FIRENZE 24 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Usare a strappo attrezzi armati con amo o ancoretta ( Per strappo si intende l esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l apparato boccale) Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Pasturazione nell uso della bilancia Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Pesca nelle acque a salmonidi dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre a sabato antecedente l ultima domenica di febbraio Pesca nei corsi d acqua soggetti ad asciutta, laddove il tratto bagnato continuamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri Pesca con bilancia nei tratti di corsi d acqua con profondità inferiore a 1 metro Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 8 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 6 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 60,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 60,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81 60,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

25 PESCA: DISPOSIZIONI PER LA PROVINCIA DI FIRENZE 25 Descrizione Violazione Leggi e art. violati Sanzioni uro Sequestro Competenze Immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza l autorizzazione della Delib. C.P. n. 65 del 10/05/10 L.R.T. 7/05 art. 19 comma 4 160,00 Fauna ittica ai sensi della L. 689/81

26 Alborella (Alburnus alburnus) Anguilla (Anguilla anguilla) Barbo canino (Barbus caninus) Barbo padano (Barbus plebejus) Barbo tiberino (Barbus Tyberinus) Cavedano Leuciscus cefhalus) Cobite (Cobitis taenia) Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) Ghiozzo di ruscello (Padogobius nigricans) Ghiozzo padano (Padogobius martensi) Gobione (Gobio gobio) PESCA: DISPOSIZIONI PER LA PROVINCIA DI FIRENZE 26 SPECIE AUTOCTONE PRESENTI IN PROVINCIA DI FIRENZE Granchio di fiume (Potamon fluviatile) Lasca (Chondrostoma genei) Luccio /Exos lucius) Pigo (Rutilus pigus) Rovella (Rutilus rubilo) Savetta (Chondrostoma soetta) Scardola (Scardinius erythrophthalmus) Tinca (Tina tinca) Triotto (Rutilus erythrophthalmus) Trota fario (Salmo trutta trutta) Vairone (Leuciscus souffia)

27 LA LICENZA DI PESCA 27 CATEGORIA LICENZA PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE TASSA RILASCIO * A B C D Licenza di tipo A, di durata annuale, autorizza la pesca professionale, nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b); Licenza di tipo B: di durata annuale con canna anche con mulinello, con non più di 2 ami, tirlindana, mazzacchera e la bilancia Licenza di tipo C: di durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b) Licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizz la pesca sportiva nell ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all art. 21 TASSA ANNUALE * 50,00 50,00 35,00 35,00 10,00 10,00 1,00 1,00 VALIDITA' 1) Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione. 2) Le licenze di pesca rilasciate nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano hanno validità su tutto il territorio regionale della Toscana 3) Le licenze di pesca precedentemente rilasciate valgono fino alla loro scadenza naturale (6 anni dalla data di rilascio)

28 PROVINCIA DI FIRENZE PESCA NEL LAGO DI BILANCINO Il lago di Bilancino, con Delibera del C.P. n. 78/2009, ai fini della pesca dilettantistica, è stato trasformato in Zona di Protezione n. 25, con il seguente Regolamento di pesca: Nella Zona di Protezione n. 25 la pesca sportiva è consentita, secondo le modalità previste per le acque a ciprinidi dalla L.R. 7/2005 e dal relativo regolamento di attuazione, con le seguenti restrizioni aggiuntive: Art. 1 Limiti di prelievo la pesca dovrà essere praticata con la modalità no kill (obbligo di reimmissione immediata in acqua per le specie: luccio (Esox lucius), tinca (Tinca tinca), trota fario (Salmo trutta); per le altre specie si applicano i limiti di prelievo previsti dal D.P.G.R. 54/r/2005. Art. 2 Mezzi di pesca a) la pasturazione è consentita fino ad un massimo di 2 Kg/giorno per pescatore; b) è fatto divieto di usare pesce vivo o morto, o parti di esso, come esca; c) pescando da natante o ciambella, si dovrà mantenere una distanza di almeno 50 metri dai tratti di sponda a Divieto di Pesca. Art. 3 Luoghi di pesca la pesca è consentita al di fuori dei tratti di sponda classificati a Divieto di Pesca di cui alla cartografia 28

29 allegata; Art. 4 Sanzioni a) per le violazioni alle disposizioni di cui all art. 1 si applicano le sanzioni previste dall art. 19 comma 7 della L.R. 7/2005; b) per le violazioni alle disposizioni di cui all art. 2 si applicano le sanzioni previste dall art. 19 comma 8 della L.R. 7/2005; c) per le violazioni alle disposizioni di cui all art. 3 si applicano le sanzioni previste dall art. 19 comma 6 della L.R. 7/2005; Ai fini della salvaguardia dell ecosistema acquatico e delle popolazioni ittiche presenti, si individuano le seguenti norme di comportamento: l utilizzo del natante per la pesca è disciplinato dal Regolamento per la fruibilità dell invaso di Bilancino approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Barberino di Mugello n. 71 del 31/07/2003; i movimenti in acqua con la ciambella (belly boat) sono consentiti entro una distanza di non oltre 60 metri dalla sponda; 29

30 Oggetto: nuova normativa in materia di pesca nelle acque interne, applicazione Legge Regionale 3 gennaio 2005 n 7 Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne Si informa che il regolamento attuativo della L.R. 7/2005 richiamata in oggetto, è pubblicato sul BURT n. 35 del 24 agosto 2005 parte prima. Pertanto a far data dall 8 Settembre 2005 ( il quindicesimo giorno dalla pubblicazione) entreranno in vigore le disposizioni della L.R. 7/2005 Gestione delle risorse ittiche e rgolamentazione della pesca nelle acque interne e del relativo regolamento di attuazione. Si richiama in particolare l attenzione sulle nuove procedure per il conseguimento della licenza di pesca dilettantistica: il versamento degli importi richiesti va effettuato su conto corrente postale n intestato a Regione Toscana, tesoreria regionale, tassa per l esercizio della pesca. Sul bollettino devono essere riportati in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del titolare. Per il legittimo esercizio della pesca il titolare dovrà risultare munito, unitamente al bollettino di versamento, di un documento di identità da esibire ad eventuali richieste degli agenti. Sono previsti due tipi di licenza: il primo di durata annuale e del costo di 35,00, il secondo di durata quindicinale e del costo di 10,00. Entrambi autorizzano la pesca con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia. 30

31 Un terzo tipo di licenza, valevole per una giornata e del costo di 1,00 è riservato a chi, iscritto a gare o manifestazioni sportive, non sia in possesso di licenza. Gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a redigere un elenco recante i dati anagrafici degli interessati, mantenendolo a disposizione degli agenti. Gli organizzatori sono altresì tenuti ad effettuare il versamento, anche cumulativo, entro cinque giorni e a darne notizia alla polizia provinciale. L elenco, le ricevute dei versamenti e della comunicazione alla polizia provinciale vengono conservati a termini di legge nelle sedi dei soggetti organizzatori della manifestazione. Le licenze in corso di validità alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2005, rimangono valide fino alla scadenza annuale. Distinti saluti. Il Dirigente Pier Luigi Brunetti Nota: L.R. 7/2005 è pubblicata sul B.U.R.T. n 3 del ; Regolamento attuativo approvato con D.P.G.R. 54/R è pubblicato sul B.U.R.T. n 35 del

32 LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3 Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Art. 1 Oggetto e finalità Art. 2 Acque interne Art. 3 Competenze della Regione Art. 4 Consulta ittica regionale Art. 5 Competenze delle province Art. 6 Diritti esclusivi di pesca Art. 7 Concessione di acque per la piscicoltura Art. 8 Piano regionale per la pesca nelle acque interne Art. 9 Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne Art. 10 Assetto delle acque ai fini della pesca Art. 11 Acque di confine Art. 12 Impianti per la pesca a pagamento Art. 13 Retoni Art- 14 Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell ittiofauna Art. 15 Licenze di pesca Art. 16 Pesca professionale Art. 17 Pesca dilettantistica Art. 18 Commercio e detenzione di specie ittiche Art. 19 Sanzioni Art. 20 Vigilanza e sanzioni Art. 21 Regolamento di attuazione 32

33 Art. 22 Elenco delle specie di fauna ittica Art. 23 Clausola valutativa Art. 24 Abrogazioni Art. 25 Norme transitorie Art. 26 Norma finanziaria Art. 27 Entrata in vigore Capo I Disposizioni generali e organizzative Art. 1 Oggetto e finalità 1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina i prelievi di fauna ittica mediante l attività di pesca, con l obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità. 2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all uccisione di fauna ittica. 3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci, i crostacei, i molluschi, nonché la fauna eteroterma vertebrata, vivente, anche temporaneamente, nelle acque o negli alvei sino al livello di media piena. 4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura. Art. 2 Acque interne 33

34 1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca. 2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra. 3. Le acque interne di interesse per la pesca sono individuate in un elenco tenuto dalla Giunta regionale. 4. Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, possono collocare segnali al fine di delimitare le acque interne. 5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti. 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: Art. 3 Competenze della Regione a) approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne; b) approvazione e tenuta dell'elenco delle acque interne; c) approvazione tenuta e aggiornamento dell'elenco delle specie di fauna ittica a rischio, o meritevoli di tutela, e delle relative misure di protezione; d) promozione di studi, indagini ed iniziative di interesse regionale per la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'uso dei prodotti ittici; e) sostegno a progetti interprovinciali e rilevazione e monitoraggio dell'efficienza degli interventi. 34

35 Art. 4 Consulta ittica regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale. 2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Di essa fanno parte rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione, rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali ed esperti designati dalle università della Toscana. 3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura. 4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine: a) ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica; b) alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale; c) alle attività di cui all articolo 3 nonché sugli argomenti proposti dal presidente. Art. 5 Competenze delle province 1. Le province esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, e in particolare: a) approvazione dei piani provinciali per la pesca nelle acque interne; b) gestione della fauna ittica per i fini di cui all'articolo 1, comma 1; 35

36 c) ricognizione dei diritti esclusivi di pesca, e svolgimento delle funzioni connesse, ai sensi dell'articolo 6; d) istituzione delle zone di frega; e) istituzione e gestione delle zone di protezione parziale o totale per la fauna ittica; f) istituzione delle zone a regolamento specifico e approvazione dei relativi piani di gestione; g) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca; h) tenuta dell'elenco dei pescatori professionali di cui all'articolo 16; i) istituzione di campi di gara; j) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo, e sua ridestinazione; k) recupero della fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la sua tutela; l) rilascio dell'autorizzazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, di gestione o di recupero; m) autorizzazione alla deroga al divieto di cui all'articolo 14 comma 1; n) rilascio della concessione di acque per la piscicoltura; d) fissazione di tempi, luoghi e modalità di svolgimento della pesca dilettantistica, sportiva e professionale e individuazione delle specie oggetto di pesca, nel rispetto del piano regionale; p) individuazione dei corpi idrici o dei tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, e tenuta del relativo elenco; q) aggiornamento della classificazione dei corpi idrici ai fini della pesca, ove se ne presenti la necessità; r) controllo tecnico ed amministrativo sulle attività svolte dai soggetti affidatari dei progetti previsti dai piani provinciali; s) applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge; t) elaborazione ed invio alla Regione della relazione annuale sull'attuazione del piano. 2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 lettere f), i), o) e p) sentiti i comuni territorialmente interessati. 3. Per lo svolgimento delle azioni conseguenti agli adempimenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), i), j) e k) le province possono avvalersi di soggetti terzi, e in particolare di associazioni di pescatori che 36

37 agiscano unitariamente, in base alle disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge. Art. 6 Diritti esclusivi di pesca 1. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. 2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno comunicazione alla province entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la relativa documentazione probatoria. 3. Le province possono disporre l'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. 4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche. 5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre. 6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi statali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza. 7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca: a) la mancata comunicazione alla provincia della documentazione di cui al comma 2 o del programma annuale di cui al comma 4; b) l'uso non conforme alle finalità della presente legge; 37

38 c) il mancato esercizio per oltre cinque anni. Art. 7 Concessione di acque per la piscicoltura 1. Il piano provinciale di cui all'articolo 9 può prevedere che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo di piscicoltura. 2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla provincia, per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile. 3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittiogenici, i casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione delle vertenze. 4. Al fine dell esercizio della piscicoltura i titolari degli impianti possono richiedere in concessione tratti di corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità dell impianto. Tali concessioni non rientrano nella percentuale di cui al comma 1. Capo II Programmazione e gestione degli interventi Art. 8 Piano regionale per la pesca nelle acque interne 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne. 38

39 2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i criteri per la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici, per la realizzazione degli istituti previsti dalla presente legge, gli indirizzi per l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale nonché gli obiettivi, le tipologie degli interventi, le priorità, l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione e ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge. 3. Il piano regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione delle associazioni dei pescatori e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione alla programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di vigilanza. 4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la Giunta ripartisce ogni anno fra le province il 70 per cento delle risorse stanziate per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, e provvede alla eventuale rimodulazione delle assegnazioni alle province in caso di mancata presentazione dei progetti annuali, ovvero di progetti che non raggiungano la quota assegnata. 5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale, una quota delle risorse disponibili in bilancio può essere destinata al finanziamento di progetti e iniziative di interesse regionale a favore della fauna ittica e dell'ambiente da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), con la priorità di quelli presentati da associazioni di pescatori dilettanti. Art. 9 Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne 1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale, sentiti i comuni, approvano, nel rispetto degli indirizzi del piano medesimo, i piani per la pesca nelle acque interne e li trasmettono alla Giunta regionale. 39

40 2. I piani, che hanno durata corrispondente a quella del piano regionale di cui all'articolo 8, indicano: a) gli obiettivi di carattere generale; b) la divisione in zone ittiche dei corpi idrici; c) le modalità e gli strumenti per la gestione dei corpi idrici, le forme di collaborazione nonché le tipologie di convenzione con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3; d) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile; e) gli interventi di tutela delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e mantenimento degli equilibri biologici; f) gli interventi in applicazione delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). 3. Le previsioni del piano si attuano attraverso progetti che specificano: a) le azioni previste e la loro durata; b) i soggetti attuatori; c) le motivazioni dell'intervento; d) il costo; e) gli eventuali soggetti cofinanziatori. Art. 10 Assetto delle acque ai fini della pesca 1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle seguenti zone ittiche: a) zona a salmonidi; b) zona a ciprinidi; c) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie. 40

41 2. Le province aggiornano la classificazione dei corpi idrici, quando ciò sia reso necessario da variazioni permanenti delle condizioni ambientali. Art. 11 Acque di confine 1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, ai tempi e ai modi di pesca. 2. Sono di confine: a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale; b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico. 3. La Regione adotta iniziative per la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine. Art. 12 Impianti per la pesca a pagamento 1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alle province, allegando una descrizione tecnica comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti stessi. 2. Le province dispongono, quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, l'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica. 41

42 3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza. 4. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare prodotti vivi. Art. 13 Retoni 1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri. 2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni presenti sul territorio di competenza. 3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, nonché delle tradizioni e delle consuetudini, indicano i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati. 4. Le province determinano le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure. 5. Le province possono stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica. 6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica. 7. E' vietata l'installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3. Art. 14 Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell ittiofauna 42

43 1. L'immissione nelle acque interne della regione di specie ittiche alloctone è vietata. Le province possono consentire deroghe al divieto. 2. Le province, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrivono obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica. 3. Obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica sono previsti anche nel caso di opere che comunque comportino la limitazione delle condizioni biogeniche del corpo idrico. 4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. Capo III Disciplina della pesca Art. 15 Licenze di pesca 1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze: a) licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli 43

44 attrezzi di cui alla lettera b); b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia; c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b); d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all articolo L importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato: a) euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a); b) euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b); c) euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c); d) euro 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera d). 3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione. 4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana. Art. 16 Pesca professionale 1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa. 2. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 44

45 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a). 3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca. 4. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto conto dei dati semestrali di cui al comma Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca. 6. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili. 7. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge. Art. 17 Pesca dilettantistica 1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c). 45

46 2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido. 3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta: a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali; b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca; c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui all'articolo 12 e nelle acque in concessione. Art. 18 Commercio e detenzione di specie ittiche 1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti. 2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al materiale allevato o di importazione la cui legittima provenienza risulti da idonea documentazione. Art. 19 Sanzioni 46

47 1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480, Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00, purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione. 3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla provincia i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico. 4. Chi introduce nei corpi idrici della regione fauna ittica estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e a un'ulteriore sanzione da euro 10,00 a euro 20,00 per ciascun capo. 5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480, La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180, La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 20,00 per ogni capo. 8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di 47

48 misura vietata, la sanzione è raddoppiata. 9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180, Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 12. Competente all'applicazione delle sanzioni è la provincia nel cui territorio è accertata l'infrazione. Art. 20 Vigilanza e sanzioni 1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata. 2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca. Capo IV Norme finali e transitorie 48

49 Art. 21 Regolamento di attuazione 1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare: a) le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca; b) luoghi e tempi per l'esercizio della pesca; c) i limiti di cattura della fauna ittica; d) l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega; e) l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico; f) l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione; g) l'istituzione e il funzionamento dei campi di gara; h) le tabellazioni; i) il recupero del novellame; j) i prelievi a fini di studio; k)le deroghe al divieto di immissione di specie alloctone di cui all'articolo 14 comma Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 22 Elenco delle specie di fauna ittica 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela. Art

50 Clausola valutativa 1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale rende periodicamente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne. 2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi: a) le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attuazione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente; b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti; c) le forme di collaborazione e le convenzioni attivate dalle province con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di pescatori, così come previsto dall'articolo 5, comma 3; d) il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale; 3. Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi: a) l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio; b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per provincia. 4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce 50

51 le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti. 5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: Art. 24 Abrogazioni a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica); b) lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca); c) legge regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche alla l.r. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica"); d) legge regionale 10 agosto 1992 n. 35 (Modifica dell'articolo 19 della l.r. 25/1984, già modificata dalla l.r. 63/1989); e) articolo 12 bis della legge regionale 28 marzo 1996 n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66); f) legge regionale 14 novembre 1996 n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica dilettantistica "legge regionale 24 aprile 1984, n. 25" Modifiche ed integrazioni); g) legge regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica"); 51

52 h) lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002). Art. 25 Norme transitorie 1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla scadenza. Art. 26 Norma finanziaria 1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 15, comma 2 sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale. 2. Gli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in complessivi ,00 euro per l'anno 2005, trovano copertura nell'ambito delle risorse allocate alla UPB 553 "Interventi per la pesca, la tutela ittiofaunistica e l'itticoltura Spese correnti", rese disponibili dall'abrogazione della l.r. 25/ Per gli esercizi successivi le risorse sono annualmente stabilite con legge di bilancio. Art. 27 Entrata in vigore 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo

53 La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. 53

54 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n. 54/R BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 35 Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne). Art. 1 Oggetto Art. 2 Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica Art. 3 Posto di pesca Art. 4 Pesca da natante Art. 5 Periodo di pesca Art. 6 Limiti di cattura Art. 7 Ulteriori limitazioni e divieti Art. 8 Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illegalmente Art. 9 Tabelle di segnalazione Art. 10 Zone a Regolamento specifico Art. 11 Zone di frega Art. 12 Zone di protezione Art. 13 Campi di gara Art. 14 Gare di pesca Art. 15 Prelievi a fini di studio Art. 16 Azione unitaria delle Associazioni di pescatori Art. 17 Applicazione del Regolamento Regionale Art. 18 Abrogazione Allegato A Limiti di cattura (articolo 6) 54

55 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), disciplina quanto previsto dalla citata legge ai seguenti articoli: a) 5, comma 3; b) 15, comma 1, lettera d); c) Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal Piano regionale, di cui all articolo 8 della l. r. 7/2005, e dai piani provinciali di cui all articolo 9 della medesima. Art. 2 Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica 1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell articolo 10 della l.r. 7/2005 è consentito: a) l uso di una sola canna munita di un solo amo; b) l uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli; c) l uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami. 2. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca. 55

56 . Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell articolo 10 della l.r. 7/2005, è consentito: a) l uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1; b) l uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli; c) l uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro. 4. Nelle acque a ciprinidi è vietato l uso della bilancia a scorrere. L uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri. 5. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie di lato non inferiore a 1 centimetro. 6. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l uso di una toppa centrale di lato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano provinciale e nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi. 7. E vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo. 1. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Art. 3 Posto di pesca 56

57 2. Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si collochi a una distanza minima di 15 metri. Tale distanza è raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca da natante di cui all articolo Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato le relative operazioni. Art. 4 Pesca da natante 1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona. 2. In mancanza dell individuazione, ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera p) della l.r. 7/2005, dei corpi idrici o i tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, essa è vietata nelle acque fluviali classificate a salmonidi. Art. 5 Periodi di pesca 1. La pesca è consentita da un ora prima della levata del sole a un ora dopo il tramonto. 2. L esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario. 57

58 3. Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché nelle acque a salmonidi: a) la pesca con la mazzacchera; b) la pesca con la canna all anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai gamberi; c) la pratica del carp - fishing, nei corpi idrici individuati dalle province. 4. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche. Art. 6 Limiti di cattura 1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata. 3. E vietata la pesca del gambero italico, del gobione, dello scazzone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono. 4. Per le specie non indicate nell allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali. 5. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua. Art. 7 Ulteriori limitazioni e divieti 58

59 1. È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d acqua. 2. Sono altresì vietate le seguenti attività: a) la pesca con le mani; b) la pesca subacquea; c) l uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica; d) la pesca mediante prosciugamento; e) la pesca con materiale esplodente; f) la pesca con la corrente elettrica; g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano; h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi; i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo. 3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi. 4. È vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico vivo sprovvisto di certificazione sanitaria. Art. 8 Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente 59

60 1. Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso di fauna ittica viva in violazione alle disposizioni della l.r. 7/2005 e del presente regolamento è tenuto a reimmetterlo in acqua. Art. 9 Tabelle di segnalazione 1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo. 2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell area interessata, ad un altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza. 3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso. 4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici. Art. 10 Zone a regolamento specifico 1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell acqua, nonché del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti. 2. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni. 60

61 3. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene mediante convenzione, sulla base di un piano adottato dalla provincia, che individua gli scopi specifici perseguiti con l istituzione della zona, i relativi stanziamenti, e i criteri per l affidamento della gestione. 4. Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati: a) il numero massimo ammissibile di pescatori; b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a); c) le forme di controllo e vigilanza; d) il regolamento di pesca; e) le modalità per l eventuale cessazione anticipata della convenzione. 5. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al comma 2 può prevedere limitate deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all articolo 9, recanti la scritta Zona a regolamento specifico pesca consentita agli autorizzati. 7. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l adozione di accorgimenti per la tutela dell integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall articolo 5 o dai piani provinciali. 61

62 Art. 11 Zone di frega 1. Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l esercizio della pesca possono essere istituite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica. 2. I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle, in conformità all articolo 9, recanti la scritta Zona di frega, divieto di pesca dal... al Nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommovimento del fondo. Art. 12 Zone di protezione 1. Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici. 2. Le zone di protezione sono istituite prioritariamente in ambienti carenti di risorse ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l ambientamento di soggetti eventualmente immessi. 3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento. 4. La gestione delle zone di protezione avviene mediante convenzione con soggetti pubblici o privati, sin- 62

63 goli o associati, in cui siano definiti mezzi e modalità della gestione medesima. 5. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni. 6. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all articolo 9, recanti la scritta Zona di protezione, e l indicazione della tipologia di protezione esercitata. Art. 13 Campi di gara 1. Le province istituiscono campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale. 2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali. 3. L atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e detta: a) le misure di salvaguardia ambientale; b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare; c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni. 4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta campo di gara in conformità all articolo I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove, sino al termine delle stesse. 63

64 6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica. Art. 14 Gare di pesca 1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all articolo Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura. 3. Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare, quando l azione di pesca non risulti pregiudizievole per la fauna ittica in genere e l ambiente, l atto di cui all articolo 13, comma 3, può prevedere deroghe alle disposizioni in materia di orario di pesca. 4. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla provincia di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse. 5. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 7/2005. A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione. 6. L elenco di cui al comma 5, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell articolo 18 della l.r. 7/

65 7. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla provincia territorialmente interessata delle partecipazioni di cui al comma 5, accertano l avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono. Art. 15 Prelievi a fini di studio 1. Le province disciplinano l autorizzazione all effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti. 2. Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a fini di tutela in condizioni di emergenza. 3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno comunicazione alla provincia, indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantità. Art. 16 Azione unitaria delle associazioni di pescatori 1. Le province, nell esercizio delle loro competenze nelle materie disciplinate dal presente regolamento, possono avvalersi di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente. 2. Ai fini del presente regolamento per azione unitaria si intende la partecipazione di almeno tre associazioni di pescatori riconosciute a livello regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti a tali associazioni. Art

66 Applicazione del regolamento regionale 1. Le disposizioni del presente regolamento relative di cui agli articoli 5, 10, commi 3 4 e 7, 12, comma 4, si applicano fino a che le province non abbiano diversamente disposto. Art. 18 Abrogazione 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell articolo 24 della l. r. 7/2005, le seguenti leggi: a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica); b) lettera c) del comma 1 dell articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca); c) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche alla L.R. n. 25/1984 Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica ); d) legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica dell articolo 19 della L.R. n. 25/1984, già modificata dalla L.R. n. 63/1989); e) articolo 12-bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di i- drobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66); 66

67 f) legge regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 Modifiche ed integrazioni); g) legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche all articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica ); h) lettera c) del comma 1 dell articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria acqua. Art. 9 Tabelle di segnalazione 1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo. 2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinteggiati di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell area interessata, ad un altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza. 3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso. 4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici. 67

68 Art. 10 Zone a regolamento specifico 1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell acqua, nonché del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti. 2. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni. 3. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene mediante convenzione, sulla base di un piano adottato dalla provincia, che individua gli scopi specifici perseguiti con l istituzione della zona, i relativi stanziamenti, e i criteri per l affidamento della gestione. 4. Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati: a) il numero massimo ammissibile di pescatori; b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a); c) le forme di controllo e vigilanza; d) il regolamento di pesca; e) le modalità per l eventuale cessazione anticipata della convenzione. 5. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al comma 2 può prevedere limitate deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all articolo 9, 68

69 recanti la scritta Zona a regolamento specifico pesca consentita agli autorizzati. 7. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l adozione di accorgimenti per la tutela dell integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall articolo 5 o dai piani provinciali. Art. 11 Zone di frega 1. Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l esercizio della pesca possono essere istituite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica. 2. I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle, in conformità all articolo 9, recanti la scritta Zona di frega, divieto di pesca dal... al Nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommovimento del fondo. Art. 12 Zone di protezione 1. Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici. 2. Le zone di protezione sono istituite prioritariamente in ambienti carenti di risorse ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l ambientamento di soggetti eventualmente immessi. 69

70 3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento. 4. La gestione delle zone di protezione avviene mediante convenzione con soggetti pubblici o privati, singoli o associati, in cui siano definiti mezzi e modalità della gestione medesima. 5. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni. 6. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all articolo 9, recanti la scritta Zona di protezione, e l indicazione della tipologia di protezione esercitata. Art. 13 Campi di gara 1. Le province istituiscono campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale. 2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali. 3. L atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e detta: a) le misure di salvaguardia ambientale; b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare; c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni. 70

71 4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta campo di gara in conformità all articolo I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove, sino al termine delle stesse. 6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica. Art. 14 Gare di pesca 1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all articolo Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura. 3. Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare, quando l azione di pesca non risulti pregiudizievole per la fauna ittica in genere e l ambiente, l atto di cui all articolo 13, comma 3, può prevedere deroghe alle disposizioni in materia di orario di pesca. 4. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla provincia di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse. 5. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all articolo 15, comma 1, lettera d) della l.r. 7/

72 A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione. 6. L elenco di cui al comma 5, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell articolo 18 della l.r. 7/ Gli organizzatori delle gare danno notizia alla provincia territorialmente interessata delle partecipazioni di cui al comma 5, accertano l avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono. Art. 15 Prelievi a fini di studio 1. Le province disciplinano l autorizzazione all effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti. 2. Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a fini di tutela in condizioni di emergenza. 3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno comunicazione alla provincia, indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantità. Art. 16 Azione unitaria delle associazioni di pescatori 1. Le province, nell esercizio delle loro competenze nelle materie disciplinate dal presente regolamento, 72

73 possono avvalersi di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente. 2. Ai fini del presente regolamento per azione unitaria si intende la partecipazione di almeno tre associazioni di pescatori riconosciute a livello regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti a tali associazioni. Art. 17 Applicazione del regolamento regionale 1. Le disposizioni del presente regolamento relative di cui agli articoli 5, 10, commi 3 4 e 7, 12, comma 4, si applicano fino a che le province non abbiano diversamente disposto. Art. 18 Abrogazione 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell articolo 24 della l. r. 7/2005, le seguenti leggi: a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica); b) lettera c) del comma 1 dell articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca); c) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche alla L.R. n. 25/1984 Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica ); 73

74 d) legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica dell articolo 19 della L.R. n. 25/1984, già modificata dalla L.R. n. 63/1989); e) articolo 12-bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di i- drobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66); f) legge regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 Modifiche ed integrazioni); g) legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche all articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica ); h) lettera c) del comma 1 dell articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l anno 2002). ALLEGATO A Limiti di cattura (articolo 6) 1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura: a) salmonidi 6 capi b) persico trota 6 capi c) persico reale 5 capi d) luccio 5 capi e) orata 5 capi 74

75 f) spigola 5 capi g) ombrina 5 capi h) cheppia 3 capi 2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati: a) salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio; b) luccio centimetri 40; dal 1 gennaio al 1 aprile; c) tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno; d) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno; e) persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno; f) persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno; g) anguilla centimetri 30; h) barbo centimetri 18; i) storione centimetri 60; j) cefalo o muggine centimetri 20; k) passera o rombo centimetri 25; l) spigola centimetri 30; m) cheppia o alosa dal 1 maggio al 30 giugno; n) orata ombrina centimetri 25. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscnana. 75

76 REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE SETTORE FAUNISTICO VENATORIO, PESCA DILETTANTISTICA, SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE. Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Paolo Banti Decreto N 6304 del 21 Dicembre 2006 Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Allegati n : 1 Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione A Si Cartaceo+Digitale Oggetto: L.R. 7/2005: Approvazione elenco acque interne di interesse per la pesca. Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 Atto certificato il

77 IL DIRIGENTE Vista la L.R. 3 gennaio 2005 n. 7 recante Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne ; Considerato che ai sensi dell art. 2 e 3 della suddetta L.R. 7/2005 la Regione ha, fra le proprie competenze, l individuazione, l approvazione e tenuta delle acque interne di interesse per la pesca; Visto la relazione trasmessa da ARPAT circa la classificazione ittica delle acque toscane, che specifica tra l altro l elenco delle acque interne; Preso atto che alla predisposizione di detto elenco hanno partecipato anche le Amministrazioni provinciali; Considerato che per ogni corso d acqua individuato nel suddetto elenco si devono intendere compresi anche i relativi affluenti se non specificati individualmente; Ritenuto di considerare di interesse per la pesca tutte le acque interne individuate nel suddetto elenco, nonché tutte le acque pubbliche in cui possono vivere, per la qualità delle acque stesse, popolazioni ittiche ovvero in cui la pesca è esercitata o esercitabile; Ritenuto necessario pertanto approvare l elenco delle acque interne (allegato A); DECRETA 1. di approvare l elenco delle acque interne individuate nell allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di ritenere inclusi nel suddetto elenco, per ogni corso d acqua individuato, anche i relativi affluenti se non specificati individualmente; 3. di considerare di interesse per la pesca tutte le acque interne individuate nell elenco di cui all allegato A, nonché tutte le acque pubbliche in cui possono vivere, per la qualità delle acque stesse, popolazioni ittiche ovvero in cui la pesca è esercitata o esercitatile. 77

78 Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi dell art. 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul BURT ai sensi dell art. 2, comma 3, della legge regionale 18/1996. Il Dirigente PAOLO BANTI 78

79 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. FIUMI PROVINCIA FIRENZE FIUME LAMONE 1 F. LAMONE FOSSO CAMPIGNO 2 F. LAMONE FOSSO DEL CAMPACCIO 3 F. LAMONE FOSSO CAMPIGNO FOSSO DI ALBERO 3 F. LAMONE FOSSO CAMPIGNO FOSSO DI VOLTALTO 4 F. LAMONE FOSSO CAMPIGNO FOSSO DI RINETO 3 F. LAMONE FOSSO CAMPIGNO FOSSO DEL FRASSINO 2 F. LAMONE FOSSO DEL LAGO (2) 2 F. LAMONE FOSSO DELLA BEDENA O DELLA BEDETTA 2 F. LAMONE FOSSO DELLA CAPPELLINA 2 F. LAMONE FOSSO DELLE FOGARE 2 F. LAMONE FOSSO DI GAMBERALDI 2 F. LAMONE FOSSO DI SANT'ADRIANO 2 F. LAMONE FOSSO DI VALVITELLO 2 F. LAMONE RIO DI SALTO O DELLA BADIA DEL BORGO 2 F. LAMONE TORRENTE ACERRETA 3 F. LAMONE T. MARZENO (Emilia Romagna) FOSSO DI TREBBANA 4 F. LAMONE T. MARZENO (Emilia Romagna) FIUME MONTONE 2 MONTONE-RONCO FIUME RABBI 3 MONTONE-RONCO F. MONTONE FOSSO ACQUA CHETA 3 MONTONE-RONCO F. MONTONE FOSSO ARNAIO 4 MONTONE-RONCO F. MONTONE FOSSO PIAN DI SOIA 3 MONTONE-RONCO F. MONTONE FIUME SANTERNO 2 F. RENO FIUME SENIO 3 F. RENO F. SANTERNO Corsi d acqua della provincia Firenze 79

80 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. FOSSO DELLA AGHEZZOLA 4 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DI LOZZOLE 4 F. RENO F. SANTERNO FOSSO ARIGUZZE 5 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DI MANTIGNO 4 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DI SALECCHIO 4 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DELLA PIANA 5 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DI VISANO 4 F. RENO F. SANTERNO RIO CESARI 4 F. RENO F. SANTERNO RIO DI CAMPANARA 4 F. RENO F. SANTERNO RIO GRANAROLO CASOLANA 4 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DELLA CANAGLIA 3 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DELLA VALLE 3 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DI BIATICA 3 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DEL GATTONE 4 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DI VICARETO DI CASTIGLIONCELLO 3 F. RENO F. SANTERNO FOSSO RICCIANICO 3 F. RENO F. SANTERNO FOSSO RISANO 3 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DEL GESSO 4 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DELLA ROVINA 4 F. RENO F. SANTERNO RIO DI COVIGLIAIO 5 F. RENO F. SANTERNO TORRENTE DIATERNA DI CABURACCIA 3 F. RENO F. SANTERNO TORRENTE DIATERNA 4 F. RENO F. SANTERNO BORRO DIATERNA 5 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DI MEA 5 F. RENO F. SANTERNO Corsi d acqua della provincia Firenze 80

81 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. TORRENTE DIATERNA DI CASTELVECCHIO 4 F. RENO F. SANTERNO FOSSO MALTEMPO 5 F. RENO F. SANTERNO TORRENTE RIATERI 3 F. RENO F. SANTERNO TORRENTE RIMAGGIO (2) 3 F. RENO F. SANTERNO TORRENTE ROVIGO 3 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DI RISANO 4 F. RENO F. SANTERNO TORRENTE VECCIONE 4 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DELLE PRATELLE 5 F. RENO F. SANTERNO FOSSO DI MOSCHETA 5 F. RENO F. SANTERNO TORRENTE SILLARO 3 F. RENO F. SANTERNO TORRENTE VIOLLA 3 F. RENO F. SANTERNO TORRENTE IDICE 2 F. RENO TORRENTE SETTA 2 F. RENO TORRENTE GAMBELLATO 3 F. RENO T. SETTA FOSSO DEL BISCIONE 4 F. RENO T. SETTA TORRENTE MATTARELLO 5 F. RENO T. SETTA FOSSO DEL CAPRIOLO O DI PECORA VECCHIA 4 F. RENO T. SETTA FIUME ARNO 1 F. ARNO FIUME SIEVE 2 F. ARNO BORRO DI RIMAGGIO (1) 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DEGLI USCIOLI 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELLA MULINACCIA 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO SCOPICCI 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI BRICCIANA 3 F. ARNO F. SIEVE Corsi d acqua della provincia Firenze 81

82 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. BORRO DI BRICCIANA 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI COROLLA 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI DONNINO 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI FONTEGIANNI 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DEI MONTI DI SOPRA 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI PALLICO 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELLA CAVALLINA 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI RIBOTTINO 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI RIMAGGIO (2) 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI RIMAGGIO (1) 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO CANTALUPO 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI STRULLA 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO RIMORELLI 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO RITORTOLO 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DEL CASINO (1) 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO VIGIANO 3 F. ARNO F. SIEVE IL FOSSATINO 3 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE ANGUIDOLA 3 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE ARGOMENNA 3 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE ARSELLA 3 F. ARNO F. SIEVE BORRO DI TRAMONTI 4 F. ARNO F. SIEVE IL RIO 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE BAGNONE 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO BAGNONCINO 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO FONTANAZZA 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE BOSSO 3 F. ARNO F. SIEVE Corsi d acqua della provincia Firenze 82

83 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. FOSSO RAMPOLLI 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE BOTENA 3 F. ARNO F. SIEVE BORRO DI SOLSTRETTO 4 F. ARNO F. SIEVE RIO DI CELLA VECCHIA 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE CALECCHIA 3 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE CARDETOLE 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELLA CONDOTTA 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE CARZA 3 F. ARNO F. SIEVE BORRO DI RISECCIONI 4 F. ARNO F. SIEVE BORRO DELLE SERRE (1) 6 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DEL CARLONE 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE CARZOLA 4 F. ARNO F. SIEVE BORRO DEI GRANCHI 5 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELLE SELVE 6 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELLA ROVINATA 7 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE ELSA 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI CAMERACCIA 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI RIO MORTO 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE CORSOLLA 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE FARFERETA 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE FALTONA 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DEL LAGO (1) 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE FISTONA 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO CARPINETO 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELL'ALBERO 5 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE LE CALE 3 F. ARNO F. SIEVE Corsi d acqua della provincia Firenze 83

84 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. TORRENTE LEVISONE 3 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE BAGNOLO 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE CORNOCCHIO 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE RENICCIOLI 5 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE LORA 3 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE MACINAIE 3 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE MOSCIA 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELLE SESSOLE 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI GIOVI 5 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE RINCINE 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DEL RE DELLA PIETRA 5 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI BERNACE 5 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI CORNIA 5 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI FRASSIGNANA 6 F. ARNO F. SIEVE FOSSO RINCINE DI FORNACE 5 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE MUCCIONE 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO ACERELLA 4 F. ARNO F. SIEVE RIO GAMBERAIA 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE PESCIOLA (1) 3 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE RIMOTOSO 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DEL MANDROCCO 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE RUFINA 3 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE SAN GODENZO 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DEL CASTAGNO 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DEL FALTERONA 5 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELL'ACQUATORTA 5 F. ARNO F. SIEVE Corsi d acqua della provincia Firenze 84

85 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. FOSSO DI CORELLA 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELLA MARGOLLA 5 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI PETROGNANO 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DI CASTAGNETO 5 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE ORSIANO 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE STURA 3 F. ARNO F. SIEVE RIO IL FIUMICELLO 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE AGLIO 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE NAVALE 4 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELLE MACINAIE 5 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE TAVAIANO 3 F. ARNO F. SIEVE FOSSO DELLA CASTELLANA 4 F. ARNO F. SIEVE TORRENTE SORCELLA 4 F. ARNO F. SIEVE FIUME BISENZIO 2 F. ARNO CANALE MACINANTE 3 F. ARNO F. BISENZIO COLLETTORE PRINCIPALE DELLE ACQUE BASSE 3 F. ARNO F. BISENZIO FOSSETTO DONNINO 4 F. ARNO F. BISENZIO COLLETTORE SINISTRO DI ACQUE BASSE 3 F. ARNO F. BISENZIO CANALE GORICINA 4 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO REALE 3 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE ZAMBRA 5 F. ARNO F. BISENZIO COLLETTORE ACQUE BASSE 4 F. ARNO F. BISENZIO CANALE VECCHIO GARILLE 5 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE RIMAGGIO (1) 4 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE MARINA 3 F. ARNO F. BISENZIO BORRO DI TICO 4 F. ARNO F. BISENZIO Corsi d acqua della provincia Firenze 85

86 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. BORRO DI REAMICO 6 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO DI TORRI 4 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO SECCIANICO 4 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE GARILLE 4 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE CHIOSINA 5 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE MARINELLA DI LEGRI 4 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO LA SELVA 5 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE MARINELLA 3 F. ARNO F. BISENZIO RIO TORRI 4 F. ARNO F. BISENZIO FIUME GREVE 2 F. ARNO BORRO DELL'ANTINA 3 F. ARNO F. GREVE BORRO DELLE CORTI 4 F. ARNO F. GREVE BORRO DELLE CONVERTOIE 3 F. ARNO F. GREVE BORRO DI LUICELLA 3 F. ARNO F. GREVE FOSSO SELVABUIA 4 F. ARNO F. GREVE BORRO DI MONTEFIORALLE 3 F. ARNO F. GREVE BORRO DI RICHIARI 3 F. ARNO F. GREVE FOSSO DELLA PESCINA 3 F. ARNO F. GREVE FOSSO DELLE SORRETTOLE 3 F. ARNO F. GREVE TORRENTE CALOSINA 3 F. ARNO F. GREVE FOSSO DI SORBETO 4 F. ARNO F. GREVE TORRENTE EMA 3 F. ARNO F. GREVE BORRO DELLE SERRE (2) 4 F. ARNO F. GREVE FOSSO DI RIMEZZANO 4 F. ARNO F. GREVE TORRENTE GRASSINA 4 F. ARNO F. GREVE TORRENTE SEZZATANA 4 F. ARNO F. GREVE Corsi d acqua della provincia Firenze 86

87 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. BORRO DEL FAETA 5 F. ARNO F. GREVE TORRENTE CAPRIGGINE 3 F. ARNO F. ERA BOTRO AMARO 4 F. ARNO F. ERA RIO DELLE PORCIALLE 4 F. ARNO F. ERA BOTRO DELLA PIEVINA 5 F. ARNO F. ERA TORRENTE FREGIONE 3 F. ARNO F. ERA BORRO DELLE PENERINE 4 F. ARNO F. ERA BOTRO DEL RIOTORTO 4 F. ARNO F. ERA TORRENTE ROGLIO 3 F. ARNO F. ERA BOTRO DELLA POLLONIA 5 F. ARNO F. ERA TORRENTE GARFALO 4 F. ARNO F. ERA BOTRO DELLE BROTTE 5 F. ARNO F. ERA BORRO DEL CASINO 7 F. ARNO F. ERA BORRO DEL FREGIONE 8 F. ARNO F. ERA FIUME ELSA 2 F. ARNO BORRO DELL'AVANELLA 3 F. ARNO F. ELSA BORRO DI FORCIANO 3 F. ARNO F. ELSA BOTRO DELLE ROTE 3 F. ARNO F. ELSA FOSSO DELLE AVANE 3 F. ARNO F. ELSA FOSSO ZAMBRIA 3 F. ARNO F. ELSA BORRO DEL CORNOCCHIO 8 F. ARNO F. ELSA TORRENTE DROVE 4 F. ARNO F. ELSA TORRENTE BOZZONE 5 F. ARNO F. ELSA TORRENTE DROVE DI CINCIANO 5 F. ARNO F. ELSA BORRO DEL MOLINUZZO (2) 6 F. ARNO F. ELSA BORRO DELLE DROVE 7 F. ARNO F. ELSA Corsi d acqua della provincia Firenze 87

88 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. BORRO DI MIGLIORINI 6 F. ARNO F. ELSA BORRO CEPPARELLO 6 F. ARNO F. ELSA BORRO DI GRANAIO 7 F. ARNO F. ELSA BORRO GLI AMAIONI 6 F. ARNO F. ELSA TORRENTE DEI CASCIANI 3 F. ARNO F. ELSA BOTRO DI CAMPORBIANO 4 F. ARNO F. ELSA BORRO DELL'ACQUA CALDA 5 F. ARNO F. ELSA RIO DEI CASCIANI 4 F. ARNO F. ELSA RIO DEL VALLONE 3 F. ARNO F. ELSA RIO DI BROCCOLINO 3 F. ARNO F. ELSA RIO MORTO 3 F. ARNO F. ELSA RIO RENACCIO 3 F. ARNO F. ELSA SCOLMATORE 3 F. ARNO F. ELSA RIO PIETROSO 34 F. ARNO F. ELSA RIO ARNESE 5 F. ARNO F. ELSA TORRENTE AGLIENA 3 F. ARNO F. ELSA BORRO DEI FOSSATI 4 F. ARNO F. ELSA RIO DEGLI APOLI 4 F. ARNO F. ELSA TORRENTE PESCIOLA (2) 3 F. ARNO F. ELSA BORRO DEI LAGHI 4 F. ARNO F. ELSA BORRO DI LASTRINO 4 F. ARNO F. ELSA RIO DEL PIAN GRANDE 4 F. ARNO F. ELSA BORRO DI TRESANTI 5 F. ARNO F. ELSA TORRENTE PESCIOLA D'ALIANO 4 F. ARNO F. ELSA TORRENTE PESCIOLINA DI MANZANO 5 F. ARNO F. ELSA Corsi d acqua della provincia Firenze 88

89 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. BORRO DEL PESCIOLINO 5 F. ARNO F. ELSA TORRENTE PESCIOLA DI STICCIANO 5 F. ARNO F. ELSA CANALE USCIANA 2 F. ARNO ANTIFOSSO DI USCIANA 3 F. ARNO C. USCIANA CANALE DEL CAPANNONE 3 F. ARNO C. USCIANA ASTA DEL SIBOLLA 4 F. ARNO C. USCIANA FOSSO DELLE PIETRE O FOSSO MORTO 4 F. ARNO C. USCIANA FIUME PESCIA DI COLLODI 5 F. ARNO C. USCIANA CANALE DEL TERZO 3 F. ARNO C. USCIANA FOSSO BAGNOLO O DI GERBOMAGGIO 4 F. ARNO C. USCIANA FOSSO DEL CANALETTO 5 F. ARNO C. USCIANA RIO VINCIARELLO 4 F. ARNO C. USCIANA RIO DELLE STANGHE 3 F. ARNO C. USCIANA RIO DI FUCECCHIO 3 F. ARNO C. USCIANA TORRENTE VINCIO (1) 3 F. ARNO C. USCIANA BORRO DELLA BALENAIA 4 F. ARNO C. USCIANA BORRO DELL'ACQUA 5 F. ARNO C. USCIANA BORRO MEZZANO 5 F. ARNO C. USCIANA FOSSO DI BORGANO 4 F. ARNO C. USCIANA BORRO DELLA MIGNATAIA 5 F. ARNO C. USCIANA BORRO DELLA LECCETA 6 F. ARNO C. USCIANA FOSSO DI GREPPIANO 4 F. ARNO C. USCIANA TORRENTE VINCIO (2) 3 F. ARNO C. USCIANA BORRO VALLEBUIA 4 F. ARNO C. USCIANA TORRENTE OMBRONE 2 F. ARNO Corsi d acqua della provincia Firenze 89

90 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. GORA BANDITA 3 F. ARNO T. OMBRONE GORA VIACCORRI 3 F. ARNO T. OMBRONE TORRENTE VINGONE (2) 3 F. ARNO T. OMBRONE TORRENTE PESA 2 F. ARNO BORRO DEI MAZZOLI 3 F. ARNO T. PESA BORRO DELL'ARGENNA 3 F. ARNO T. PESA BORRO DEL GRILLAIO 3 F. ARNO T. PESA BORRO DEL LAGO 3 F. ARNO T. PESA BORRO DEL LAVATOIO 3 F. ARNO T. PESA FOSSO DEL CASINO (2) 4 F. ARNO T. PESA BORRO DI LEONA 3 F. ARNO T. PESA BORRO DI RITORTOLO 3 F. ARNO T. PESA FOSSO DEI BOSSOLI 3 F. ARNO T. PESA FOSSO DEI TRE BORRI 4 F. ARNO T. PESA FOSSO DI RIMAGGIO (3) 3 F. ARNO T. PESA RIO DI RIMICCHIESE 3 F. ARNO T. PESA TORRENTE SOLATIO 3 F. ARNO T. PESA BORRO DELL'ERMELLINO 4 F. ARNO T. PESA TORRENTE SUGANA 3 F. ARNO T. PESA BORRO SUGANELLA 4 F. ARNO T. PESA TORRENTE TERZONA 3 F. ARNO T. PESA TORRENTE TURBONE 3 F. ARNO T. PESA TORRENTE VIRGINIO 3 F. ARNO T. PESA BORRO DEL VIRGINIOLO 4 F. ARNO T. PESA BORRO DI BACCAIANO 4 F. ARNO T. PESA BORRO VIRGINIO 4 F. ARNO T. PESA Corsi d acqua della provincia Firenze 90

91 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. FOSSO DELL'INFERNO 2 F. ARNO TORRENTE GRAVINA 2 F. ARNO BORRO DEL PELACANE 2 F. ARNO BORRO DEL PESCAIONE 2 F. ARNO BORRO DELLE FALLE 2 F. ARNO BORRO DI RIMAGGIO (2) 2 F. ARNO FOSSO DI CASTIGLIONCHIO 2 F. ARNO FOSSO DOGAIONE 2 F. ARNO RIO DI SAMMONTANA 3 F. ARNO FOSSO MAESTRO DI CORTENUOVA FOSSO DI FIBBIANA 4 F. ARNO FOSSO MAESTRO DI CORTENUOVA FOSSO RIGONE 2 F. ARNO RIO BOTRICELLO 2 F. ARNO RIO D'ANSANO 2 F. ARNO RIO DELLA CASA 3 F. ARNO RIO D'ANSANO RIO DEI MORTICINI 2 F. ARNO RIO DI MACONE 2 F. ARNO RIO DI PAGNANA 2 F. ARNO RIO STELLA 3 F. ARNO RIO DI PAGNANA RIO GANGHERETO 2 F. ARNO RIO GUIDI 2 F. ARNO RIO SAN BARTOLOMEO 2 F. ARNO TORRENTE AFFRICO 2 F. ARNO TORRENTE CHIECINA 2 F. ARNO TORRENTE EGOLA 2 F. ARNO RIO AIA 3 F. ARNO T. EGOLA RIO ENZINO 5 F. ARNO T. EGOLA Corsi d acqua della provincia Firenze 91

92 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. RIO ORLO 3 F. ARNO T. EGOLA RIO TORRESE 3 F. ARNO T. EGOLA TORRENTE MENSOLA 2 F. ARNO TORRENTE MUGNONE 2 F. ARNO TORRENTE TERZOLLE 3 F. ARNO T. MUGNONE TORRENTE TERZOLLINA 4 F. ARNO T. MUGNONE FOSSO FELICETO 5 F. ARNO T. MUGNONE TORRENTE ORME 2 F. ARNO RIO DELLA PIOVOLA 3 F. ARNO T. ORME RIO VAL DI BOTTE 4 F. ARNO T. ORME TORRENTE ORMICELLO 3 F. ARNO T. ORME TORRENTE SAMBRE 2 F. ARNO TORRENTE SIECI 2 F. ARNO FOSSO DEL RISAIO 3 F. ARNO T. SIECI FOSSO DI RIMAGGIO (4) 3 F. ARNO T. SIECI TORRENTE FUGLIONI 3 F. ARNO T. SIECI TORRENTE MONTETRINI 3 F. ARNO T. SIECI FOSSO DI MONTETRINI 4 F. ARNO T. SIECI FOSSO DI VALLE 4 F. ARNO T. SIECI TORRENTE STREDA 2 F. ARNO BORRO DELLE QUERCETELLE 3 F. ARNO T. STREDA TORRENTE VINGONE (1) 2 F. ARNO BORRO DI VALIMORTA 3 F. ARNO T. VINGONE BORRO SOGLIA 3 F. ARNO T. VINGONE FOSSO DI RIALDOLI 3 F. ARNO T. VINGONE BORRO DI CILIANA 2 F. ARNO Corsi d acqua della provincia Firenze 92

93 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. BORRO DI FRACASSI 2 F. ARNO BORRO DI MORIANO 2 F. ARNO BORRO DI PONTEROSSO 2 F. ARNO FOSSO DELLA GRANCHIA 3 F. ARNO BORRO DI PONTEROSSO BORRO DEI FRATI 3 F. ARNO BORRO DI SAN CIPRIANO BORRO DEL MOLINUZZO (1) 4 F. ARNO BORRO DI SAN CIPRIANO FOSSO DEL BURCHIO 2 F. ARNO FOSSO DELL'ENTRATA 3 F. ARNO FOSSO DEL BURCHIO FOSSO DEL SELCETO 2 F. ARNO FOSSO DELLE FORMICHE 3 F. ARNO FOSSO DEL SELCETO FOSSO DI TROGHI 4 F. ARNO FOSSO DEL SELCETO FOSSO DELLE CAMPANE 2 F. ARNO FOSSO DI LECCIO 2 F. ARNO BORRO DI BONSI 3 F. ARNO FOSSO DI LECCIO FOSSO DI RICCIOFANI 2 F. ARNO FOSSO DI TORNIA 2 F. ARNO FOSSO DI RIBUIO 3 F. ARNO FOSSO DI TORNIA TORRENTE CHIESIMONE 2 F. ARNO BORRO SOCINI 3 F. ARNO T. CHIESIMONE RIO DI LUCO 3 F. ARNO T. CHIESIMONE TORRENTE DEL CESTO 2 F. ARNO BORRO DEL PRATOLUNGO 3 F. ARNO T. DEL CESTO BORRO DEL CESTO 4 F. ARNO T. DEL CESTO BORRO DEL MOLINLUNGO 4 F. ARNO T. DEL CESTO BORRO DELLA VAGGINA 5 F. ARNO T. DEL CESTO TORRENTE FAELLA 2 F. ARNO Corsi d acqua della provincia Firenze 93

94 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. TORRENTE MARNIA 2 F. ARNO BORRO DEL FOSSATONE 3 F. ARNO T. MARNIA BORRO DELLA TRANA 3 F. ARNO T. MARNIA TORRENTE RESCO (1) 2 F. ARNO BORRO DI SAN ANTONIO 3 F. ARNO T. RESCO BORRO PILANO 3 F. ARNO T. RESCO TORRENTE RESCO (2) 3 F. ARNO T. RESCO TORRENTE VICANO DI PELAGO 2 F. ARNO TORRENTE VICANO DI SANT'ELLERO 2 F. ARNO FOSSO DEI BRUCIATI 3 F. ARNO T. VICANO DI SANT'ELLERO FOSSO DEL BIFOLCO 3 F. ARNO T. VICANO DI SANT'ELLERO RIO DELLE LAME A LUCCA 4 SCOLMATORE DELL'ARNO C. EMISSARIO DI BIENTINA RIO LISCHETO 4 SCOLMATORE DELL'ARNO C. EMISSARIO DI BIENTINA RIO RIMORO 5 SCOLMATORE DELL'ARNO C. EMISSARIO DI BIENTINA Corsi d acqua della provincia Firenze 94

95 NOME LAGO COMUNE DI RIFERIMENTO LAGHI DI RILEVANTE SUPERFICIE PROVINICA DI FIRENZE INVASO DI BILANCINO Barberino di Mugello QUERCETO Marradi CORNACCHIAIA Firenzuola MESSERI Firenzuola IL CIGNO Firenzuola PALLERETO Barberino di Mugello BELVEDERE Barberino di Mugello LAGO DI MIGNETO Barberino di Mugello CASALICO Barberino di Mugello SANT'AGATA Scarperia GALLIANO Scarperia MANDROCCO Scarperia LAGO DI CASTELLO Barberino di Mugello LAGO DI CIGNANO Scarperia GABBIANELLO San Piero a Sieve BOSCO AI FRATI San Piero a Sieve MOLEZZANO Vicchio PALAGIO Barberino di Mugello QUERCETONE San Piero a Sieve LAGO DI MONTELLERI Vicchio RINCINE Londa LAGHINO Pontassieve LE CROCI Fiesole LONDA Londa Laghi della provincia Firenze 95

96 NOME LAGO COMUNE DI RIFERIMENTO GALIGA Pontassieve DEL TORDO Fucecchio LE DOCCIE Fucecchio LAGO CROCIALONI Fucecchio DEL PRATESE Cerreto Guidi VALLINO DI POGGIONI Cerreto Guidi ROZZALUPI Cerreto Guidi DEL MORI Vinci I SALICI Cerreto Guidi CASTEL LADRONI Fucecchio LAGO DI VETRICE Pontassieve CAVA ANSELMO Montelupo Fiorentino SAN MICHELE Scandicci PADULE Signa RENAI DI SIGNA Signa RENAI DI SIGNA Campi Bisenzio IL PINO Signa LE MANDRIE Montespertoli POGGIO CASCIANO Bagno a Ripoli LAGO DI CASTEL RUGGERO Bagno a Ripoli CASALONE Impruneta PONETA Greve in Chianti LUIANO San Casciano in Val di Pesa PARETAIO Greve in Chianti DEL MANDRIALE Fucecchio DI STREDA Vinci Laghi della provincia Firenze 96

97 NOME LAGO COMUNE DI RIFERIMENTO ANTINORI Scandicci CAVA DI FIBBIANA Montelupo Fiorentino CAVA DI ARNO VECCHIO Empoli CAVA DI MANNO Empoli CAVA DI BORGIOLI Cerreto Guidi POGGIO ALLE MONACHE Scandicci DI SAMMONTANA Montelupo Fiorentino CAVA DI PONZANO Cerreto Guidi PAGNANA Rignano sull'arno DONNINI Reggello SAN CLEMENTE Reggello CASENUOVE Reggello DI VALIGONDOLI San Casciano in Val di Pesa DI FABBRICA San Casciano in Val di Pesa DI PRATALE Tavarnelle Val di Pesa DEI CHIOSTRINI Tavarnelle Val di Pesa DI BROCCOLINO Castelfiorentino TRE SANTI Montespertoli DI OLIVETO PICCOLO Castelfiorentino DI OLIVETO GRANDE Castelfiorentino DELLE GROTTE Montespertoli DI QUERCECCHIO Castelfiorentino DI GRICCIANO Montespertoli I LUPI Figline Valdarno GARZAIA FIGLINE Figline Valdarno DELLA SUGHERA Montatone Laghi della provincia Firenze 97

98 NOME LAGO COMUNE DI RIFERIMENTO DI CASTELFARFI Montaione DI SANTO STEFANO Montaione DI VALVERDE Montaione PERETOLA Montaione DEGLI ALBERI Montaione GARZAIA FIGLINE Figline Valdarno GARZAIA FIGLINE Figline Valdarno CASA NUOVA Figline Valdarno AVANE Figline Valdarno DI RIGNANO Montaione DI PALAGIO Montaione DI SCALEA Montaione LAGO ARTIFICIALE DI CEPPARELLO Barberino Val d'elsa MIGLIORINI Barberino Val d'elsa Laghi della provincia Firenze 98

99 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. FIUMI PROVINCIA PRATO TORRENTE LIMENTRA DI TREPPIO 3 F. RENO T. LIMENTRA ORIENTALE FIUME SETTA 2 F. RENO FIUME ARNO 1 F. ARNO FIUME BISENZIO 2 F. ARNO FOSSO CAMBIATICCIO 3 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE TROGOLA 3 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO DEGLI ACANDOLI 4 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO DELLE BARBE 4 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO LUNGORIO 4 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO DI ROSINAIO 4 F. ARNO F. BISENZIO RIO DI CEPPETA 4 F. ARNO F. BISENZIO RIO DI BACUCCIO 5 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO DEL FIUMICELLO 3 F. ARNO F. BISENZIO RIO CANVELLA 3 F. ARNO F. BISENZIO RIO DI CASTELLO 3 F. ARNO F. BISENZIO RIO LA NOSA 3 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE CARIGIOLA 3 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE FIUMENTA 3 F. ARNO F. BISENZIO FOSSO DI RIOMAGGIORE 4 F. ARNO F. BISENZIO RIO MEO O RIO DI CAPRIGLIA 4 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE TORBOLA 3 F. ARNO F. BISENZIO TORRENTE OMBRONE 2 F. ARNO TORRENTE BAGNOLO 3 F. ARNO T. OMBRONE TORRENTE AGNA 4 F. ARNO T. OMBRONE Corsi d acqua della provincia Prato 99

100 CORSO_NOME CORSO GRADO BACINO 1 G. BACINO 2 G. RIO FORNELLI 3 F. ARNO F. BISENZIO Corsi d acqua della provincia Prato 100

101 NOME LAGO COMUNE DI RIFERIMENTO LAGHI RILEVANTE SUPERFICIE PROVINCIA PRATO LAGO DI MONTEPIANO Vernio LAGO DI BAGNOLO Montemurlo LAGO TAVIANELLA Vernio Laghi della provincia Prato 101

102 R.D. 22 novembre 1914, n Regolamento per la pesca fluviale e lacuale. Specie ittiche soggette a limitazioni di pesca in base al R.D. 22 novembre 1914 n 1486 art 16,e non menzionate nel Regolamento Regionale 54R. Carpione: Misura minima cm 25 Divieto di pesca dal 1-12 al 31-1 e dal 1 al 31-7 Coregone: Misura minima cm 25 Divieto di pesca dal al 31-5 Temolo: Misura minima cm 15 Divieto di pesca dal 1-3 al 31-5 Agone: Misura minima cm 15 Divieto di pesca dal 15-5 al 15-6 Sardena: Misura minima cm 25 Divieto di pesca dal 15-5 al

103 R.D. 8 ottobre 1931, n Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca (modificato con: L.16 marzo 1933 n. 260; R.D.L. 11 aprile 1938 n. 1183; L. 12 luglio 1938 n. 1487; L. 20 marzo 1940 n. 364; D. Lgs. 19 marzo 1948 n. 735; D.P.R. 13 luglio 1954 n. 747; D.P.R. 3 maggio 1955 n. 449; D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987; L. 20 marzo 1968 n. 433.) Capo IV (Della vigilanza) 31. Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese. agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (1), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria. 103

104 AMO 104

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