ESPORTAZIONE MATERIA PLASTICA PER RECUPERO IN IMPIANTO ASIATICO SPROVVISTO ATTIVITA' LAVAGGIO

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1 ESPORTAZIONE MATERIA PLASTICA PER RECUPERO IN IMPIANTO ASIATICO SPROVVISTO ATTIVITA' LAVAGGIO APPUNTI (IN PROGRESS) SULL'ESPORTAZIONE DI MATERIA PLASTICA PER SUO (PRETESO) RECUPERO VERSO UN IMPIANTO ESTERO (ASIA) SPROVVISTO DELLA ATTIVITA' DI LAVAGGIO[1].- In linea generale, in presenza di un rifiuto plastico da avviarsi al recupero transfrontaliero è anzitutto necessario stabilire il codice della convenzione di Basilea attribuibile al medesimo rifiuto. Una volta verificato questo aspetto, devesi valutare se la spedizione poteva essere attivata ai sensi dell'art. 4, oppure dell'18, del Regolamento n.1013 (con le verifiche imposte dal regolamento CE 1418 e ss.mm. ed int., ove rilevino). Nel caso in cui sia stata attivata una procedura di "notifica" sembra quantomeno opportuno (considerando anche la responsabilità che non viene meno per i soggetti coinvolti dalle operazioni di cui trattasi) previamente verificare se l'impianto di destinazione sia (o meno) "adeguato" al recupero, tenendo presente che l'autorità di destinazione ha il delicatissimo compito (che diventa decisivo anche agli effetti della legittimità dell'attività svolta) di stabilire l'idoneità dell'impianto di trattamento prescelto, rispetto alle caratteristiche del rifiuto indicate nell'analisi, la quale analisi (si badi) deve contenere anche il codice della lista di appartenenza oltre che CER, n. ONU, per ADR, caratteristiche di pericolosità, eccetera, di cui alla casella 14. del documento di notifica. Per una spedizione effettuata ai sensi dell'art.18 cit. Regolamento, una volta stabilito che il rifiuto ha un codice di cui alla Convenzione di Basilea (vedasi, in calce, la questione delle identations e della specifica di riferimento) andrà verificato, anche in questo caso, la relativa analisi del rifiuto (redatta in maniera tale da certificare anche il rispetto delle specifiche della Convenzione di Basilea e gli esatti codici da utilizzarsi per la compilazione dei restanti campi della casella 10, dell'allegato VII), la quale documentazione (per spedizioni rifiuti verso l'italia) deve necessariamente accompagnare ogni trasporto, poiché nessun impianto può ricevere rifiuti (eccezion fatta per la - obbligatoria - reimportazione dei rifiuti irregolarmente e/o illegalmente esportati) senza essere corredato della idonea documentazione analitica consentente di dimostrare, appunto, l'idoneità del rifiuto da trattare rispetto ai vincoli autorizzativi dell'impianto. Chiarito questo fondamentale (e invero trascurato) aspetto, ove l'impianto di destinazione operi in procedura semplificata, conformemente alla tipologia 6.1, è prevista una fase di messa in riserva R13 per l'asportazione delle sostanze estranee e per il successivo trattamento onde ottenere materie prime secondarie o prodotti in plastica, secondo le forme usualmente commercializzate (R3). Considerato quindi che l'impianto di destinazione (si badi) teoricamente può svolgere: - la mera attività R13 (per l'asportazione delle sostanze estranee) ed inviare ad altro impianto il rifiuto per il trattamento finale R3; - l'attività R13 di asportazione delle sostanze estranee e il successivo trattamento per l'ottenimento di materie prime secondarie secondo la specifica UNIPLAST - UNI 10667; - l'attività R13 di asportazione delle sostanze estranee e il successivo trattamento per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate; il compito dell'autorità di controllo sembra essere quello di verificare il contenuto della relazione tecnica allegata alla comunicazione presentata (ex articoli 31 e 33 del D.lgs 22/97) che ha conseguito il benestare dell'autorità preposta a fornire il Nulla Osta all'inizio dell'attività, per verificare la conformità dei rifiuti da ricevere (rectius, spediti) e se - per quello specifico codice CER - il ciclo di trattamento previsto (alla casella 8, Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 1/12

2 dell'allegato VII) debba (o meno) comprendere il lavaggio.questo a noi pare essere un percorso teso a chiarire i dubbi che soventemente emergono in sede di controllo (doganale e/o dagli uffici regionali o provinciali competenti nella materia dei rifiuti transfrontalieri). Andando al caso di una esportazione effettuata ai sensi dell'art.18, la documentazione dovrà comprovare il rispetto dei parametri di base stabiliti dalla normativa vigente, con gli approfondimenti che potranno essere svolti a norma degli articoli 28 e 49 del regolamento CE 1013/2006. Il fatto che il legislatore abbia ricompreso talune operazioni (prima individuate) nel termine più generico (ma che - si badi - va tecnicamente inteso) di "trattamento" non è da considerarsi aprioristicamente errato (lo è forse per quelle anime che credono di poter trovare la risposta solo leggendo le norme in senso giuridico), in proposito (solo per dare un cenno alla varietà delle operazioni) ci si permette rinviare alla casistica e metodologia esibita proprio avendo a riferimento la materia plastica in un nostro recente lavoro[2]. Per fare un esempio concreto, un impianto che effettua un (ci si consenta) "vero" recupero di plastica, esattamente di questa tipologia, nell'ambito delle proprie operazioni potrebbe non contemplare (salvo prescrizioni autorizzatorie, eccetera) l'effettuazione di un lavaggio per il suo (prima, ovvero per realizzare, con altre operazioni, il momento del suo) "recupero". Il lavaggio sembra infatti essere indispensabile allorquando si va a triturare della plastica proveniente, per esempio, dalla raccolta di rifiuti urbani, i quali rifiuti di plastica- nella maggior parte dei casi - sono ancora "sporchi" (anche qui il termine, usato impropriamente dal punto di vista giuridico, va..."scavato"). Ma, nel caso di plastica derivante dal recupero di personal computer, et similia non pare essere necessario provvedere al lavaggio. Per quanto poi riguarda la considerazione da farsi con riferimento al rispetto delle norme UNIPLAST, anche qui dipende dal tipo di plastica e dal suo utilizzo... si badi che - non sempre - le norme UNIPLAST sembrano essere applicabili dal punto di vista operazionale-tecnico, a maggior ragione in casi - come questo - ove la plastica puo' essere (come pare essere) di composizione "mista". Comunque sia, nel caso di plastica di composizione mista, l'unica UNI applicabile e' la n. 14. In ogni caso, le norme tecniche in parola, tra i vari tests da eseguire non prevedono il lavaggio. Sotto altro profilo, guardando alla lista verde (conviene infatti sempre non dare nulla per scontato) com'è noto il Regolamento 1013/2006/CE - attuale "Elenco verde" - allegato III, che richiama l'allegato IX, della Convenzione di Basilea, riporta nel primo Regolamento, all'allegato V, parte 1^, sotto lo elenco "B", la voce "B3010" Rifiuti solidi di plastica... ovvero i materiali di plastica o misto plastica, semprecchè non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica. Se guardiamo alla importante sentenza della Corte di Giustizia, Sez. I^, 21 giugno 2007, causa C-259/05 il <regolamento n. 259/93 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un rifiuto composito combini due sostanze figuranti entrambe nella lista verde di rifiuti contenuta nell'allegato II di detto regolamento non comporta che il regime istituito in forza del medesimo regolamento, per quanto concerne i rifiuti figuranti in tale lista, si applichi al rifiuto composito di cui trattasi...>... in altri termini: se nel rifiuto plastico di cui trattasi è presente della gomma, allora questo materiale forse non poteva essere considerato in lista verde. Ancora, la Comunità Europea sembra essersi attenzionata sulle singole voci-alinee-trattini (indentations) che appartengono allo stesso codice di Basilea. A livello europeo, il Ministero dell'ambiente sembra aver (sempre) sostenuto, come anche la maggior parte degli altri Paesi, che, salvo casi eccezionali, non vanno accettate in lista verde le spedizioni delle "indentations" mescolate tra di loro sebbene appartenenti allo stesso codice. Alla luce di pareri diversi nell'ambito dei Paesi europei, la Commissione sta ora svolgendo una indagine per vedere se i Paesi membri concordano nel trovare alcune di queste indentations che possono essere mescolate tra loro ed essere ugualmente recuperate senza recare pregiudizio all'ambiente, ecc.. Pare quindi essere fondata la tesi per la quale i rifiuti identificati da una singola voce appartenente allo stesso codice di Basilea, nel caso di spedizioni che avvengono ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE 1013/2006, Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 2/12

3 non possano essere attualmente mescolati tra di loro [3]. B1010 Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile: -- metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) -- rottami di ferro e acciaio -- rottami di rame -- rottami di nichel -- rottami di alluminio -- rottami di zinco -- rottami di stagno -- rottami di tungsteno -- rottami di molibdeno -- rottami di tantalio -- rottami di magnesio -- rottami di cobalto -- rottami di bismuto -- rottami di titanio -- rottami di zirconio -- rottami di manganese -- rottami di germanio -- rottami di vanadio -- rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio -- rottami di torio -- rottami delle terre rare -- rottami di cromo Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 3/12

4 B1020 Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.): -- rottami di antimonio -- rottami di berillio -- rottami di cadmio -- rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse) -- rottami di selenio -- rottami di tellurio B1100 Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fusione e dalla raffinazione di metalli: -- zinco commerciale solido -- schiumature e scorie di zinco: -- scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) -- scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) -- scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) -- scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) -- schiumature da fonderia di zinco -- schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse -- scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffinazione, non contenenti arsenico,piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III -- rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame -- scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni -- tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 % B1110 Assemblaggi elettrici ed elettronici: Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 4/12

5 -- rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe -- rifiuti o rottami di assemblaggi elettrici o elettronici (1) (comprese le piastre di circuiti stampati) che noncontengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate nell'elenco A, commutatori amercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altro vetro attivato e condensatori di PCB, o non contaminati dasostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanzesono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III(cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180) -- assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici e i cavi) destinati alriutilizzo (2) diretto e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva (3) (1) Questa voce non include i rottami provenienti dalle centrali elettriche. (2) «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di notevole entità. (3) In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti. B1120 Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi: -- metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A: scandio vanadio manganese cobalto rame ittrio niobio afnio tungsteno titanio Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 5/12

6 cromo ferro nichel zinco zirconio molibdeno tantalio renio -- lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio praseodimio samario gadolinio disprosio erbio itterbio cerio neodimio europio terbio olmio tulio lutezio B2010 Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non dispersibile: Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 6/12

7 -- rifiuti di grafite naturale -- rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo -- rifiuti di mica -- rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite -- rifiuti di feldspato -- rifiuti di spatofluoro -- rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia B2030 Rifiuti ceramici in forma non dispersibile: -- rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici) -- fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove B2040 Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici: -- solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD) -- rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici -- scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazione abrasive -- zolfo in forma solida -- calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un ph inferiore a 9) -- cloruri di sodio, calcio e potassio -- carborundum (carburo di silicio) -- rottami di calcestruzzo -- rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio2 Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 7/12

8 B3010 Rifiuti solidi di plastica: I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e siano preparati conformemente a una specifica: -- rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a) (2): -- etilene -- stirolo -- polipropilene -- tereftalato di polietilene -- acrilonitrile -- butadiene -- resine acetaliche -- poliammidi -- tereftalato di polibutilene -- policarbonati -- polieteri -- solfuri di polifenilene -- polimeri acrilici -- alcani C10-C13 (plastificante) -- poliuretano (non contenente CFC) -- polisilossano (2) È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati. -- polimetilacrilato -- alcool polivinilico -- butirrale di polivinile -- acetato polivinilico Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 8/12

9 -- rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui: -- resine ureiche -- resine formofenoliche -- resine melammine formaldeidi -- resine epossidiche -- resine alchiliche -- poliammidi -- i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (1): -- perfluoroetilene/propilene (FEP) -- perfluoro alcossi alcano -- tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA) -- tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA) -- fluoruro di polivinile (PVF) -- polifluoruro di vinilidene (PVDF) (1) -- I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce. -- I rifiuti non devono essere mescolati. -- Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incenerimento all'aperto. B3020 Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta: I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: -- carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati -- altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata -- carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe) -- altri, includendo ma non limitatamente a: Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 9/12

10 1) cartoni laminati 2) residui non selezionati B3030 Rifiuti tessili: I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica: -- cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati): -- non cardati né pettinati -- altri -- cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati -- pettinacce di lana o di peli fini di animali -- altri cascami di lana o di peli fini di animali -- cascami di peli grossolani di animali -- cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) -- cascami di filatura (compresi i cascami di fili) -- sfilacciati -- altri -- stoppe e cascami di lino -- stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.) -- stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino,canapa e ramiè) -- stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave -- stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco -- stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee) -- stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove -- cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte: Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 10/12

11 -- fibre sintetiche -- fibre artificiali -- indumenti ed altri articoli tessili usurati -- residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili -- selezionati -- altri B3040 Rifiuti di gomma: I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti: -- rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite) -- altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove) B3050 Rifiuti di legno e sughero non trattati: -- rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari -- rifiuti di sughero, frantumato, granulato o macinato B3060 Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi: -- fecce di vino -- rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specieusata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove -- degras: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali -- rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattatiall'acido o degelatinizzati -- rifiuti di pesce -- gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao -- altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 11/12

12 einternazionali per il consumo umano e animale B3070 I seguenti rifiuti: -- rifiuti di capelli umani -- rifiuti di paglia -- micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali. [1] In via di sistematizzazione entro un lavoro collettaneo riguardante la disciplina transfrontaliera dei rifiuti. [2] nel capitolo riguardante le norme tecniche, contenuto nel volume (a cura di A.LUCARELLI- A.PIEROBON), <Governo e gestione dei rifiuti>, Napoli, [3] Va altresì tenuto conto che, nel caso della plastica, vige l'ulteriore prescrizione relativa alla specifica di preparazione... Copyright Alberto Pierobon - Tutti i diritti riservati 12/12

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