I contratti software GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013 Ore FACOLTÀ DI INGEGNERIA AULA 160/3

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1 Dipartimento di Ingegneria Informatica, Gestionale e dell'automazione I contratti software GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013 Ore FACOLTÀ DI INGEGNERIA AULA 160/3 luigi@innocenzi.it 2013 dott. Luigi Innocenzi Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore. Il copyright indicato si riferisce all'elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall'esclusivo uso personale dell'acquirente, senza permesso scritto dell'autore.

2 Nozione di contratto Codice Civile, art. 1321

3 3 Codice Civile, art. 1321, Nozione di contratto Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

4 4 Codice Civile, art Autonomia contrattuale Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative).

5 Contratti Tipici e Atipici Contratti tipici: se le parti hanno deciso di utilizzare uno schema negoziale (o tipo) già previsto dal legislatore (es. compravendita, locazione, mandato etc.) Contratti atipici: Se le parti hanno deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare "interessi meritevoli di tutela" secondo l'ordinamento giuridico (es. leasing) 5 5

6 I contratti secondo il numero delle parti Contratti unilaterali Consistono nella dichiarazione di volontà di una sola parte come il riconoscimento di un debito, un pagherò cambiario o il licenziamento da parte del datore di lavoro. Contratti bilaterali o plurilaterali Sono formati dalle dichiarazioni di volontà di due parti nel caso di una compravendita, di un contratto di assicurazione oppure di più parti, come nel caso del contratto costitutivo di una società o di un'associazione 6

7 7 I contratti secondo gli effetti Contratti ad effetti reali Sono quelli che producono il trasferimento della proprietà di un bene determinato o la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su di un bene determinato (es. compravendita, donazione, contratto costitutivo d usufrutto) Contratti ad effetti obbligatori Sono quelli non fanno sorgere diritti reali, ma diritti di obbligazione (es. locazione, contratto di lavoro etc.)

8 8 Contratti a titolo oneroso o gratuito Contratti a titolo oneroso sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto Contratti a titolo gratuito regolano un acquisto patrimoniale senza sacrificio

9 Elementi di un contratto

10 10 Elementi di un contratto Elementi Costitutivi o Essenziali Accidentali o Accessori Naturali

11 11 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali I requisiti del contratto sono: L Accordo delle parti La Causa L Oggetto La Forma

12 12 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali L Accordo tra le parti è: La reciproca volontà ed accettazione dell accordo contrattuale tra le parti

13 13 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali La Causa E la funzione pratica del contratto ossia l interesse che il contratto intende soddisfare

14 14 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali L Oggetto del contratto E il contenuto sostanziale del contratto ossia la realtà materiale o giuridica su cui cadono gli effetti del contratto

15 15 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali L Oggetto del contratto deve essere: Possibile Lecito Determinato o determinabile

16 16 Elementi costitutivi di un contratto o essenziali La Forma del contratto Il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà contrattuale

17 Elementi accessori di un contratto Elementi accessori Hanno la funzione di modificare o precisare il contenuto del contratto, per meglio adattarsi alle esigenze concrete degli stipulanti La loro assenza non inficia il contratto stesso 17

18 18 Elementi accessori di un contratto Il termine Il termine è un evento futuro e certo al cui verificarsi (la scadenza del termine) l'ordinamento subordina determinati effetti giuridici Nei contratti il termine, iniziale o finale, può essere fissato dalla legge (termine legale) o da una clausola inserita nell'atto stesso.

19 19 Elementi accessori di un contratto La condizione La condizione è un avvenimento futuro ed incerto, al verificarsi del quale è subordinata l'iniziale efficacia di un negozio giuridico o di una sua clausola

20 20 Elementi accessori di un contratto Il modo o l onere In diritto l'onere è la situazione giuridica soggettiva passiva caratterizzata dal fatto che il soggetto su cui grava è tenuto ad un determinato comportamento nel proprio interesse, poiché in mancanza si verificherebbe un effetto giuridico a lui sfavorevole o non si verificherebbe un effetto giuridico a lui favorevole

21 21 Elementi accessori di un contratto La clausola penale La clausola penale è una particolare clausola del contratto con cui, in via forfettaria e preventiva, si determina l ammontare del risarcimento del danno occasionato dall inadempimento dell obbligazione o dal ritardo nell adempimento

22 22 Elementi accessori di un contratto La caparra La caparra è la somma di denaro o di altre cose fungibili che una parte versa all'altra come anticipo della prestazione finale (caparra confirmatoria) o come corrispettivo del diritto di recesso (caparra penitenziale)

23 23 Elementi naturali di un contratto Gli elementi naturali di un contratto sono quelli che operano ex-lege salvo diversa volontà tra le parti Esempio: la garanzia da evizione, o la garanzia per vizi della cosa venduta (art Codice civile)

24 Dubbi e domande

25 Informatica e diritto privato Come e perché

26 Informatica e diritto privato: le problematiche Sono molte le problematiche del Diritto privato nell informatica. In molti casi queste problematiche hanno dato origine a campi di ricerca e di approfondimento molto specialistici. 26

27 27 Informatica e diritto privato: le problematiche La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del contraente professionale nei contratti di informatica, ed in particolare del produttore e del fornitore dei beni informatici nei contratti di utilizzazione (contratto o licenza d'uso). La responsabilità extracontrattuale dell'utilizzatore dei beni informatici. Le assicurazioni del rischio informatico derivante da cause diverse L utilizzazione dei beni informatici

28 28 Informatica e diritto privato: le problematiche La tutela del software sulla base del diritto d'autore prevista per le opere di ingegno La tutela delle banche dati La validità dei dati La privacy E-commerce La tutela del lavoratore La forma del contratto ossia la conclusione del contratto e la sua formalizzazone. Conclusione informatica dei contratti Firma elettronica

29 29 Beni giuridici «inter-dipendenti» Hardware (bene materiale) Software (bene immateriale)

30 30 Beni giuridici «inter-dipendenti» Software di base Firmware Sistema operativo Software di utilità Compilatori Run time Data Base Browser Software applicativo Standard Personalizzato

31 Contratti di utilizzazione di hardware Hanno per oggetto l acquisizione di apparecchiature nel senso più ampio del termine CPU Stampanti Monitor Memorie di massa Unità di back-up 31

32 32 Contratti di software Progettazione di software Licenza di utilizzazione Contratto di appalto ovvero fornitura e messa in opera

33 33 I contratti di informatica di regola sono stipulati Tra produttori e utenti finali Tra distributori e utenti finali Tra consulenti e utenti finali Tra produttori Tra distributori Tra consulenti Tra utenti finali

34 Le parti contraenti Contraenti professionali Produttori Consulenti Rivenditori o distributori Contraenti non professionali Utenti finali 34

35 35 Le parti contraenti La consegna nel tempo e nel luogo fissato nel contratto La garanzia di buon funzionamento

36 36 Le obbligazioni del compratore Pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato

37 Dubbi e domande

38 La produzione del software I contratti di sviluppo di software «non standard»

39 39 Il software realizzato da dipendenti La produzione di software normalmente viene effettuata da parte di dipendenti e/o collaboratori di società di sviluppo oppure viene commissionata a software houses.

40 40 Il software realizzato da dipendenti Le modalità di produzione del software assumono un rilevante impatto giuridico poiché, per un verso, comportano una differente gestione dei diritti patrimoniali di utilizzazione dell opera dell ingegno e, per altro verso, impongono al committente di inserire nei contratti delle clausole ad hoc.

41 41 Il software realizzato da dipendenti Per quel che concerne il primo aspetto assume particolare rilievo la circostanza che l opera dell ingegno sia stata realizzata da un lavoratore dipendente o da un lavoratore autonomo.

42 42 Il software realizzato da dipendenti Nel caso in cui il programma sia stato realizzato da un lavoratore dipendente tutti i diritti patrimoniali, ex art. 12 bis Legge sul Diritto d'autore, spettano al datore di lavoro mentre il dipendente conserverà il diritto morale d autore.

43 43 Il software realizzato da dipendenti L art. 12 bis della Legge sul Diritto d'autore, difatti, stabilisce che, salvo patto contrario, spettano al datore di lavoro i diritti esclusivi di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

44 44 Il software realizzato da lavoratori autonomi Nel caso, invece, in cui il programma sia stato realizzato da parte di lavoratori autonomi a questi certamente competeranno i diritti morali mentre per quanto attiene i diritti patrimoniali occorrerà interpretare il contratto eventualmente stipulato.

45 45 Il software realizzato da lavoratori autonomi Nel caso di software sviluppato da lavoratori autonomi parte della dottrina ritiene che in assenza di un contratto, debba applicarsi la medesima disciplina prevista per i software sviluppati da lavoratori dipendenti

46 Dubbi e domande

47 Licenze di Software Lo strumento per la commercializzazione del software

48 48 Licenze di Software Il contratto di licenza d uso è lo strumento maggiormente utilizzato per la commercializzazione del software. E lo schema contrattuale tipico per assicurare la disponibilità di un programma standard (vale a dire prodotto e commercializzato in serie).

49 49 Licenze di Software E un contratto atipico, in quanto non regolamentato dalla legge, consensuale* e generalmente a titolo oneroso. * I contratti consensuali sono quei contratti che si perfezionano con il consenso delle parti.

50 50 Licenze di Software Attraverso questo contratto, il licenziante concede al licenziatario il godimento del software per un periodo di tempo determinato o indeterminato e dietro pagamento di un canone.

51 51 Il software standard Qualora la licenza d uso abbia ad oggetto un software standard ovviamente essa non sarà esclusiva poiché il produttore ha interesse a locare il programma al maggior numero di persone possibili.

52 52 Il software standard Con il contratto di licenza viene riconosciuto all utente (acquirente) il diritto di godimento del software secondo le condizioni indicate nella licenza.

53 53 Licenze di Software Per quanto riguarda il contenuto, esistono contratti di licenza con cui si conferisce il diritto di utilizzare il programma per un tempo determinato o indeterminato dietro pagamento di un canone annuale o una tantum

54 54 Licenze di Software Tra i vari modelli di licenza d uso, uno dei più diffusi, a causa della necessità di rendere più veloce la commercializzazione del software e dell impossibilità di utilizzare la forma scritta per le relative transazioni, è il cosiddetto contratto di licenza software a strappo (shrink-wrap license).

55 55 Il software standard Il software standard può, comunque, costituire oggetto di cessione in favore di un determinato soggetto.

56 56 Il software standard In questo caso tutti i diritti patrimoniali di sfruttamento economico del software spettano all acquirente che potrà liberamente riprodurlo e controllarne il potere di circolazione (differentemente dal licenziatario).

57 57 Il software standard La vendita del programma per elaboratore si sostanzia nella cessione irreversibile di tutti i diritti allo sfruttamento economico dell opera.

58 58 Licenze di Software Altro modello di licenza software è costituito dal contratto di licenza open source, attraverso il quale il licenziatario ha il diritto di accedere al codice sorgente del software, di modificarlo per creare ulteriori programmi e di fare copie sia del software originale che del programma rielaborato dal licenziatario stesso per distribuirle, anche a pagamento.

59 59 Licenze di Software Uno dei contratti di licenza software più convenienti, da un punto di vista economico, è costituito dal contratto di licenza OEM (Original Equipment Manufacterer), che viene concluso automaticamente con l acquisto di un hardware sul quale il programma è stato preinstallato.

60 60 Licenze di Software La caratteristica principale di questa licenza è quella di essere collegata direttamente con il computer che si acquista.

61 61 Licenze di Software E sempre buona regola conoscere il contenuto delle licenze prima di acquistare un prodotto, anche se esso è di fatto imposto dal venditore per cui non resta che accettarlo o non utilizzare quel software.

62 Dubbi e domande

63 Il contratto di sviluppo del software

64 64 Il contratto di sviluppo del software I contratti per lo sviluppo di software sono le pattuizioni aventi ad oggetto l attività di sviluppo di un programma per elaboratore contro corrispettivo di un prezzo.

65 65 Il contratto di sviluppo del software Questi contratti si differenziano a seconda che essi abbiano ad oggetto lo sviluppo di un software standard o di un programma personalizzato ed a seconda del soggetto che sviluppa il software.

66 Il contratto di sviluppo di software personalizzato

67 67 Il software personalizzato I software personalizzati consistono in programmi per elaboratore creati su misura tramite l adattamento di un software già presente sul mercato oppure di quei programmi nuovi realizzati ad hoc.

68 68 Il software personalizzato Sotto il profilo giuridico il contratto di sviluppo del software si configura diversamente a seconda che il soggetto che si impegna nello sviluppo di un software sia una software house oppure un lavoratore autonomo.

69 Il software personalizzato Nel primo caso il contratto di sviluppo viene accostato all appalto d opera nel secondo possono essere configurate anche come una prestazione di opera intellettuale. Le conseguenze sono diverse soprattutto dal punto di vista della responsabilità derivante dal contratto e dell esercizio del diritto di recesso da parte del committente. 69

70 70 Il contratto di sviluppo con una software house Per quanto riguarda l appalto di software va precisato che la software house (o appaltatore) può utilizzare anche i macchinari del committente. Utilizzare i macchinari del committente non impedisce che il contratto sia considerato un contratto di appalto.

71 71 Il contratto di sviluppo con una software house Ciò che invece è necessario perché la pattuizione privatistica possa giuridicamente qualificarsi alla stregua di un contratto di appalto d opera è che l appaltatore si assuma il rischio circa il risultato da realizzare (vale a dire lo sviluppo del software).

72 72 Il contratto di sviluppo con una software house La software house, quindi, potrà organizzare il lavoro secondo le modalità che ritiene più opportune senza subire ingerenze da parte del committente se non limitatamente al diritto di controllo e di verifica che il committente può eseguire in virtù dell art c.c.

73 73 Il contratto di sviluppo software (appalto d opera) Ai contratti di sviluppo di software si applicano gli articoli relativi alla verifica in corso d opera (1662 c.c.) al collaudo prima della consegna (1665 c.c.) alla garanzia dell appaltatore per le difformità e i vizi dell opera (1667 e 1668 c.c.) al rischio del deperimento della cosa accettata dal committente (1673 c.c.).

74 74 Art codice civile Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

75 Dubbi e domande

76 Il contratto con un lavoratore autonomo

77 77 Il contratto con un lavoratore autonomo Il contratto di sviluppo di un software concluso con un lavoratore autonomo può essere qualificato come appalto d opera oppure come contratto d opera intellettuale Le conseguenze giuridiche sono molto diverse soprattutto sotto il profilo della disciplina della responsabilità o dell esercizio del diritto di recesso.

78 78 La responsabilità per inadempimento Nell appalto d opera (obbligazione di risultato) il mancato conseguimento del risultato (consistente - nel caso di specie - nel mancato sviluppo del software), comporta la responsabilità dell appaltatore (vale a dire la software house o il libero professionista).

79 79 La responsabilità per inadempimento Nel contratto d opera intellettuale la mancata creazione del software non genera responsabilità dell appaltatore (obbligazione di mezzi).

80 80 La responsabilità per inadempimento Nel contratto d opera intellettuale il professionista risponderà per danni esclusivamente nel caso in cui la mancata realizzazione del software sia dovuta a colpa grave oppure a dolo.

81 81 La responsabilità per inadempimento Mentre il libero professionista nell eseguire un contratto d opera professionale ha sempre il diritto al compenso anche se non riesce a sviluppare il software purché adotti la dovuta diligenza che andrà valutata avendo riguardo allo stato dell arte dell informatica.

82 82 La responsabilità per inadempimento A questo proposito si ricorda che anche le software houses quando stipulano dei contratti di sviluppo di software, pur impegnandosi ad elaborare un software per far fronte alle specifiche esigenze del cliente, non garantiscono l effettivo conseguimento del risultato desiderato.

83 83 La responsabilità per inadempimento L inclusione di una clausola contrattuale avente questo contenuto ritrova la propria giustificazione logica giuridica nella circostanza che essendo l informatica un campo in rapida evoluzione non è pensabile di realizzare un software privo di difetti e pienamente affidabile.

84 Dubbi e domande

85 Il difetti del software

86 86 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Al software deve considerarsi applicabile la normativa sui prodotti difettosi contenuta nel d. lgs. 115/1995 che ha ratificato la Direttiva 92/59 del 25 luglio del 1985, introdotta per colmare le lacune della Direttiva comunitaria 85/274/CEE recepita in Italia con il DPR 224 del 1988.

87 87 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Un prodotto deve considerarsi difettoso qualora non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle circostanze.

88 88 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Tra queste circostanze particolare rilievo assumono le informazioni e le istruzioni eventualmente fornite, il tempo in cui il prodotto è stato immesso sul mercato e le modalità di circolazione dello stesso.

89 89 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi L applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotti difettosi al software, che oggi può darsi per certa, inizialmente ha visto contrapporsi due tesi.

90 90 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Da una parte chi riteneva che il software dovesse essere considerato un prodotto poiché l oggetto della prestazione di un servizio è dato da un prodotto dall altra chi distingueva il software standard da quello personalizzato definendo il primo come un prodotto ed il secondo come un servizio.

91 91 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi La Commissione CE, espressamente interrogata sulla questione con un interpellanza parlamentare, ha evidenziato che la direttiva sui prodotti difettosi non si applica esclusivamente ai prodotti fabbricati in serie ma anche a quelli di tipo artistico o artigianale ivi compresi i programmi per elaboratore personalizzati.

92 92 L applicabilità della normativa sui prodotti difettosi Nonostante la chiarificazione comunitaria circa l applicabilità della normativa sui prodotti difettosi va detto che la prova della difettosità del software resta particolarmente difficile soprattutto per i software personalizzati poiché in questo caso il soggetto danneggiato dovrà dimostrare che l errore del produttore superi quella che è la soglia di normale difettosità del prodotto.

93 Dubbi e domande

94 Recesso e revoca

95 95 Il recesso dal contratto Nel contratto di appalto il committente può sempre recedere dal contratto purché indennizzi l appaltatore.

96 96 Il recesso dal contratto L indennizzo è composto dalle seguenti voci costituite da: Spese sostenute comprensive di spese generali e materiali non ancora impiegati per l esecuzione dell opera (per lo sviluppo software ad esempio consulenza, dischetti, apparecchiature speciali) Retribuzione per i lavori sino ad allora eseguiti, vale a dire fino ad allora completati Il mancato guadagno costituito dalla differenza tra il prezzo contrattuale dei lavori non eseguiti ed il presuntivo importo delle spese che sarebbero state necessarie per portarli a compimento.

97 97 Il recesso dal contratto Nel contratto di prestazione di opera intellettuale invece l indennizzo spettante al libero professionista si compone esclusivamente delle prime due voci e non è dovuto il mancato guadagno.

98 98 Il risarcimento del danno Il cliente può recedere senza addurre alcuna giustificazione, tuttavia, secondo una parte della dottrina in questo caso il libero professionista potrebbe chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni poiché il recesso senza motivo configurerebbe un ipotesi di abuso di diritto.

99 99 Il risarcimento del danno Secondo altra parte della dottrina, invece il recesso deve considerarsi sempre legittimo (quindi non darebbe luogo a risarcimento dei danni) nel caso in cui il cliente abbia avvertito il minimo disagio nella prosecuzione del rapporto.

100 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere Qualora il libero professionista sia un ingegnere la sospensione dell incarico dà sempre luogo al risarcimento dei danni ulteriori nel caso in cui essa non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

101 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere Questa previsione è contenuta nell art. 10, comma 2, della Legge n. 143 del 1949, la cui legittimità è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 336 del

102 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere Perché l ingegnere abbia diritto ai danni ulteriori è indispensabile che egli provi la sussistenza del pregiudizio economico. I giudici di legittimità ritengono che in questo caso al professionista spettino non solo i danni ulteriori ma anche il danno totale.

103 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere Per danni ulteriori si intendono quelli che sono maggiori rispetto al compenso spettante all ingegnere per le prestazioni parziali dallo stesso rese anche in caso di revoca dell incarico.

104 10 La revoca dell incarico dato ad un ingegnere In altri termini all ingegnere spetta: Sempre il compenso consistente nell onorario relativo al lavoro fatto e predisposto. Il compenso deve essere aumentato del 25% secondo quanto previsto dall art. 18 della legge 143 del 1949 Solo in caso di revoca dell incarico non dovuta a comportamento dell ingegnere, il risarcimento del danno ulteriore.

105 Dubbi e domande

106 Suggerimenti

107 10 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Nel contratto di sviluppo del software è necessario determinare esattamente non solo il risultato che il committente pensa di ottenere ma anche tutti gli elementi necessari per circoscrivere gli obblighi del soggetto incaricato di realizzare l opera.

108 10 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software L incertezza interpretativa palesata dalla giurisprudenza e dalla dottrina circa la disciplina di alcuni diritti, rende opportuna una loro regolamentazione specifica nel contratto di sviluppo.

109 10 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Tra queste indicazioni essenziali si ricordano: L esistenza di specifiche funzionali cui il software dovrà conformarsi (ambiente operativo, interoperabilità con altri software, linguaggio di programmazione, il metodo di sviluppo e di strutturazione, il margine di tolleranza delle difformità) Le prestazioni qualitative del software (velocità di esecuzione delle funzioni) I tempi ed il luogo di realizzazione Le modalità del collaudo L eventuale utilizzo di macchine del committente

110 11 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Altri suggerimenti: L eventuale previsione di parti separate del programma (utilities) con elaborazione e consegna distinta dall opera completa La disciplina della verifica e variazioni in corso d opera quindi ad esempio in caso di modifica di specifiche deve necessariamente essere rivisto sia l eventuale termine di consegna che il corrispettivo Possibilità o meno del subappalto Le modalità di effettuazione del test da parte del committente (ad esempio direttamente o per mezzo di persone da esso designate)

111 11 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Altri suggerimenti: Modalità e tempi della consegna del programma (installazione) e del necessario materiale di documentazione (tecnica e d uso) Il prezzo, i criteri per la variazione dello stesso, i termini e le condizioni di pagamento L individuazione della proprietà del software Gli obblighi di segretezza relativi alle informazioni ricevute dal committente per l esecuzione del contratto

112 11 Suggerimenti operativi per la stipula del contratto di sviluppo del software Altri suggerimenti: Le conseguenze derivanti dal recesso del committente L eventuale assistenza e/o addestramento da fornire successivamente alla consegna del software La disciplina delle modalità di tutela dei diritti morali Una clausola di dichiarazione di originalità.

113 11 Conclusione Alla stesura di un contratto di sviluppo di un software occorrerà dedicare particolare cura redazionale usando attenzione soprattutto nella predisposizione delle specifiche tecniche che si suggerisce di inserire in un allegato.

114 Dubbi e domande

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