Foglio informativo relativo ai CREDITI AL CONSUMO (vedi descrizione sezione III: CC2, CC3)
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- Dante Zanella
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1 Foglio informativo relativo ai CREDITI AL CONSUMO (vedi descrizione sezione III: CC2, CC3) Sezione I Informazioni sulla banca Banca S. Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo S.c. Sede Legale ed Amministrativa: Viale Venezia Fossalta di Portogruaro (VE). Sito Internet: info@bancasanbiagio.it Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia: Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d Italia al n Codice ABI: Iscritta all albo delle Società Cooperative al n. A Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62 del D. Lgs. 23/7/96 n. 415) Capitale sociale: euro al Riserve: euro al Sezione II Caratteristiche e rischi tipici dell operazione Struttura e funzione economica del mutuo chirografario per il credito al consumo Con il contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo la banca consegna al cliente, che agisca per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore), una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Al consumatore viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a carico del consumatore medesimo espresso in percentuale annua del credito concesso. La du del finanziamento superiore ai 18 mesi permette di avvalersi del regime fiscale agevolato. Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il mutuo chirografario per il credito al consumo RISCHIO DI TASSO (in caso di tasso fisso) Il mutuo chirografario per il credito al consumo a tasso fisso presenta per il cliente un rischio di tasso : in sostanza, nel corso del rapporto può determinarsi una variazione al ribasso dei tassi di interesse, mentre l impegno finanziario del cliente rimane agganciato al tasso originariamente pattuito. (in caso di tasso indicizzato) Il mutuo chirografario per il credito al consumo a tasso indicizzato, cioè agganciato all andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un rischio di tasso : in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell impegno finanziario richiesto al cliente. Modalità tassi: FINANZIAMENTI A TASSO FISSO: per questi finanziamenti il tasso pattuito contrattualmente rimarrà invariato per tutta la du del finanziamento stesso. FINANZIAMENTI A TASSO INDICIZZATO: a questi finanziamenti viene applicato un tasso variabile che sarà soggetto a revisione automatica con periodicità indicata in contratto, in conseguenza delle variazioni intervenute nel parametro di indicizzazione. La modifica prevede il ricalcolo della quota interessi e della quota capitale. 1
2 Sezione III Condizioni economiche dell operazione CREDITO AL CONSUMO TASSO VARIABILE PERSONA E FAMIGLIA (CC2) Finalità Destinato ad uno scopo di consumo, ad esempio acquisto automobile, spese mediche, acquisto di mobili per la propria abitazione privata, ecc. TASSO FISSO PERSONA E FAMIGLIA (CC2) Destinato ad uno scopo di consumo, ad esempio acquisto automobile, spese mediche, acquisto di mobili per la propria abitazione privata, ecc. SOSSIA SCUOLA (CC3) Destinato alla copertura delle spese per frequentare corsi post diploma/master/personal computer Importo massimo , , ,00 Importo minimo 154,94 154,94 154,94 Du massima 60 mesi 60 mesi 36 mesi Periodicità Mensile, trimestrale, semestrale Parametro di riferimento Euribor 3M/365 (1) IRS periodo(2) IRS periodo(2) Spread massimo 6,75% 6,75% - Modalità di calcolo degli Calcolati sulla base dell anno civile (365 giorni) interessi Tasso di mora 2 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora Le condizioni, in fase contrattuale, potranno subire delle notevoli riduzioni al fine di non comportare in nessun modo la formazione di un TAEG superiore ai tassi soglia stabiliti per decreto dal Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro ed esposti nei locali aperti al pubblico (Legge 7/3/96 n.108) (1) Indice utile ai fini della stipula o della revisione mensile: Euribor tre mesi lettera medio del mese precedente/365, rilevato da Il Sole 24 Ore e arrotondato allo 0,05 superiore. Il tasso sarà modificato in relazione alla misura del parametro in essere alla data di scadenza di ciascuna di preammortamento o ammortamento, e con decorrenza a far tempo dalla data di inizio della successiva di preammortamento o ammortamento. (2) Indice utile ai fini della stipula: IRS periodo lettera rilevato dal "Il Sole 24 Ore" cinque giorni lavorativi antecedenti la stipula, arrotondato allo 0,05 superiore. Altre spese e condizioni: Valuta erogazione: data erogazione prestito. di istruttoria pratica: 0,50% sull'importo del prestito di istruttoria pratica Sossia Scuola (CC3): franco Commissioni di liquidazione: 25,00. Commissioni per estinzione anticipata e decurtazione: 1% calcolato sul capitale anticipatamente corrisposto Commissione stampa quietanze rate mutuo privati: 0,80. Rimborso delle imposte di registro e di bollo nella misura tempo per tempo legislativamente prevista (oppure, in caso di du superiore ai 18 mesi) rimborso dell imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: 0,25% dell importo erogato Commissione pagamento tardivo mutuo: 5,00 per ogni (matura il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza della ). per sollecito scaduta: 10,00 per ogni sollecito (Il primo sollecito è previsto 30 giorni dopo la scadenza della, con un massimo di 5 solleciti a distanza di 30 giorni uno dall'altro) Commissione di incasso con addebito automatico in conto corrente: 2,00. Commissione di incasso per cassa: 3,00. Commissione incasso mediante RID: 2,50. per la comunicazione periodica ex art. 119 d.lgs. 385/93: 1,55. Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale: 25,00. ESEMPLIFICAZIONE CON VALORE RECENTE ASSUNTO DAL PARAMETRO DI RIFERIMENTO: Tasso variabile Persona e Famiglia CC2 Capitale Du in mesi Istruttoria Liquidazione Periodicità rate Valore Euribor media mese di ottobre Spread Tasso nominale TAEG* Importo ,00 25,00 2,00 mensile 0,75 6,75 7,50 8,54 933, ,00 25,00 2,00 mensile 0,75 6,75 7,50 8,30 601,14 * tenuto conto dell imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell importo erogato 2
3 Tasso fisso Persona e Famiglia CC2 Capitale Du in mesi Istruttoria Liquidazione Periodicità rate Valore IRS al 31/10/2009 Spread Tasso nominale TAEG* Importo ,00 25,00 2,00 mensile 2,25 6,75 9,00 10,18 953, ,00 25,00 2,00 mensile 2,85 6,75 9,60 10,59 631,52 * tenuto conto dell imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell importo erogato Sossia Scuola CC3 Capitale Du in mesi Istruttoria Liquidazione Periodicità rate Valore IRS al 31/10/2009 Spread Tasso nominale TAEG* Importo , ,00 2,00 mensile 1,85-1,85 2,83 424, , ,00 2,00 mensile 2,25-2,25 3,08 287,52 * tenuto conto dell imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell importo erogato Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente Il rapporto di mutuo è regolato dalle specifiche clausole che regolano il contratto, nonché dalle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente di seguito sintetizzate. Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato oppure mediante consegna del relativo importo al medesimo. Rimborso - Il mutuo chirografario per il credito al consumo deve essere rimborsato - nel corso della du convenuta - ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente. Il pagamento delle singole rate e degli eventuali accessori deve avvenire con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al cliente oppure presso gli sportelli della banca. Senza necessità di alcuna formalità, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull importo non pagato alle relative scadenze, l interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello dell effettivo pagamento. Rimborso parziale o estinzione anticipata Nel caso di restituzione anticipata del finanziamento, in tutto o in parte, rispetto al termine convenuto, la Parte finanziata dovrà corrispondere alla Banca, oltre al capitale e alla quota interessi matu, una commissione calcolata sul capitale anticipatamente corrisposto. I rimborsi parziali hanno per effetto di diminuire l importo delle rate successive, rimanendo fermo il numero di esse originariamente pattuito. Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine La Banca avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell art c.c. qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto e in particolare qualora il cliente non provveda al puntuale pagamento anche di una sola di rimborso. La Banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall art c.c. o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del mutuatario o degli eventuali garanti in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. In questi casi, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, senza necessità di alcuna formalità, l interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello dell effettivo pagamento. CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE Diligenza della banca nei rapporti con la clientela Nei rapporti con il cliente, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art cod. civ.. Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'ufficio reclami della banca stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman - Giurì bancario, seguendo le 3
4 modalità indicate nell apposito regolamento il cui testo è a disposizione dei clienti presso qualunque succursale della banca. Esecuzione degli incarichi conferiti dal cliente La banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. Il cliente ha facoltà di revocare l incarico conferito alla banca, nell ambito dei singoli contratti conclusi, finché l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. L ordine di pagamento impartito tramite carta Bancomat, o altri strumenti elettronici, è tuttavia irrevocabile in quanto contestualmente eseguito. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Invio della corrispondenza al cliente L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. In mancanza di diversi accordi scritti, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni di cui al comma precedente, sono effettuate dalla banca ai cointestatari all unico indirizzo indicato dagli stessi di comune accordo e sono operanti a tutti gli effetti nei confronti di ogni cointestatario. Poteri di rappresentanza 1. In caso di deposito di firme di soggetti autorizzati, il cliente è tenuto a precisare per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma oppure la stessa sia stata presentata alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. 3. Qualora il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. Cointestazione del rapporto Quando il rapporto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario sepamente, anche in deroga all'art cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione sepa può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre sepamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. Tuttavia, nei casi in cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata a mezzo di lettera raccomandata, opposizione alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto. 4
5 Diritto di garanzia La banca ha diritto di pegno sui beni del cliente detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente. Compensazione 1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca. La compensazione avrà luogo in qualunque momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi e esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che della compensazione - contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione d'assegno - la banca darà prontamente comunicazione al cliente. 2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 11 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore e ad altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno. 3. La facoltà di compensazione volontaria prevista al comma 1, secondo capoverso è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio, ad estinzione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore. Modifica delle condizioni contrattuali La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione, l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell art. 3, lett. A) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), nel rispetto di quanto previsto all art. 33 del citato D.Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 385/1993. Legge applicabile e foro competente I rapporti con il cliente sono regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva l Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca, salvo l ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore. LEGENDA: Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati. Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto. Consumatore: cliente persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate. Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La è composta da una quota capitale, cioè una parte dell importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo. Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Parametro di indicizzazione (in caso di tasso indicizzato): rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto. di istruttoria: spese per le indagini e l analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di 5
6 indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna. Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo. Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate. Tasso annuo effettivo globale (TAEG): è un indicatore sintetico che esprime il costo complessivo del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. 6
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