speciale il nostro futuro supplemento CRONACHE DAL FORO PARMENSE

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1 speciale il nostro futuro supplemento CRONACHE DAL FORO PARMENSE

2 speciale Cassaforense Cronache dal Foro Parmense Cassa Forense, oggi Indice pag. 2 Cassa Forense, oggi pag. 4 Stanziati 64 milioni per l assistenza degli avvocati pag. 7 Le convenzioni di Cassa Forense pag. 10 Lo sportello previdenziale: problematiche ricorrenti pag. 14 Regolamento per l erogazione dell assistenza La XI conferenza nazionale di Cassa Forense tenutasi nelle giornate da giovedì 24 a sabato 26 settembre a Rimini ha rappresentato un importante e significativo momento di confronto con l avvocatura, con il mondo economico e con la classe politica. Il messaggio chiaro è preciso lanciato è quello di un Ente di Previdenza che non pensa solo al futuro ma vede il presente come momento fondamentale per soddisfare le richieste che provengono da una categoria che avverte sempre più l esigenza di trovare una risposta immediata alla crisi economica. Un vero e proprio cambio di paradigma che vede al centro dei suoi obiettivi non solo il potenziamento di misure di welfare passivo ma soprattutto un attenzione particolare ad un welfare di tipo attivo teso a salvaguardare i più deboli ed più in generale i redditi della categoria. Una linea di gestione che vede al centro il più rappresentativo Comitato dei Delegati, improntata non al sensazionalismo, ma al perseguimento di risultati significativi concreti che si sintetizza nel suo bilancio e nel suo avanzo. Il cambiamento non come semplice esigenza di mutazione ma soprattutto come necessità d innovazione per migliorare. Il risultato è quello di un nuovo regolamento dell assistenza flessibile che consente di essere utilizzato dagli iscritti non solo nel momento dello stato di bisogno ma anche per far fronte a richieste di natura professionale e familiare. Il supplemento usa il font Futura come il logo di Cassaforense. Per dare risposte certe e tempestive, occorreva, però, intraprendere una nuova strada della comunicazione che vede al centro il Nuovo 2

3 Sito di Cassa Forense, non più statico ma dinamico, in continuo movimento nel fornire notizie non solo previdenziali, ma notizie più in generale che concernono l avvocatura e l attualità, accompagnato dalla rivista mensile CF NEWS e da quella quadrimestrale cartacea Previdenza Forense. Un rassegna stampa quotidiana consultabile facilmente, a cui è stata accostata una WEB TV che consente di dare informazioni in tempo reale. Tale innovativo progetto non può non tener conto dell essenziale ruolo svolto sul territorio degli ottanta delegati, che sempre di più dovranno essere i punti di riferimento per gli iscritti, sia nel fornire loro continue e dettagliate informazioni, sia nel carpire nuove istanze, cui la Cassa dovrà dare risposte in tempi rapidi. gas e l energia elettrica ( CdP Reti ), senza però dimenticare gli obiettivi della macchina amministrativa dell ente. Importante sarà il ruolo, poi, che dovrà essere svolto nei confronti della politica e del governo, che sconosce il ruolo sociale a tutto campo svolto dall Ente di Previdenza e soprattutto ignora i molteplici investimenti nel campo economico, tesi a dare più forza alla nazione Italia. La Conferenza non è stato un momento auto celebrativo, ma semplicemente un punto di partenza per la realizzazione di un progetto di coesione sociale con un attenzione particolare al proprio paese. Nunzio Luciano presidente di Cassa Forense Gli iscritti al centro di un ente che non può essere solo erogatore della prestazione pensionistica, ma che li dovrà accompagnare nella loro vita lavorativa professionale e familiare. Si impone, però; anche per gli iscritti un cambio di passo culturale: la previdenza non è solo il futuro ma può e deve essere anche il presente. Stà a loro cogliere le opportunità che il proprio Ente può offrirgli. In tale ottica, le anticipazioni del rapporto Censis, che vedrà la presentazione entro la fine del corrente anno, costituirà un momento di valutazione complessivo sullo stato dell Avvocatura. All esterno non possono passare inosservati gli importanti e significativi investimenti effettuati nel campo dell economia reale. All avvio del fondo Cicerone, cui vengono conferiti tutti gli immobili di proprietà dell Ente, al fine di renderne più efficienti i rendimenti, si accompagnano gli investimenti in favore delle piccole e medie imprese (minibond), nelle infrastrutture (F2i ), ed in settori strategici quali il 3

4 speciale Cassaforense Cronache dal Foro Parmense Stanziati 64 milioni per l assistenza degli avvocati Il 25 settembre 2015 il nuovo regolamento dell assistenza, fortemente voluto da Cassa Forense, ha trovato finalmente il via libera con l approvazione anche del M.E.F. e del Ministero del Lavoro (la notizia dell approvazione è pervenuta in diretta alla XI conferenza Nazionale di Rimini nel corso della tavola rotonda dell assistenza e la relativa pubblicazione sulla G.U. è avvenuta il 15 ottobre 2015). Dall 1 gennaio 2016, pertanto, il nuovo regolamento entra pienamente in vigore. Per l attuazione degli interventi assistenziali contemplati nel nuovo regolamento, il CdA, nella seduta del 14 ottobre 2015, in sede di formulazione del bilancio di previsione 2016, ha previsto, quale budget da destinare all assistenza, la considerevole somma di euro ,00, aumentando in detti termini l originario budget di euro ,00. Il detto budget risulta così distribuito: ,00 per Caso di bisogno ; ,00 per sostegno alla famiglia ; ,00 per sostegno alla salute ; ,00 per sostegno alla professione ; ,00 per spese funerarie. Per comprendere le motivazioni per le quali si è fortemente voluto un nuovo regolamento dell assistenza è opportuno fare un passo indietro. Il vecchio regolamento, comunque vigente a tutto il 2015, ci permetteva di intervenire solamente ed esclusivamente nei casi tipizzati dal regolamento medesimo senza darci la possibilità, pur in presenza di situazioni di particolare difficoltà, di poter fare effettuare alcun intervento. Per intenderci, il vecchio regolamento ci permetteva di intervenire, oltre che nei casi eccezionali di catastrofe e calamità naturali, quali terremoti ed alluvioni, solamente nei casi di erogazione di spese funerarie, ovvero di indennità agli ultra ottantenni che si trovano in situazioni reddituali inferiori ad un tetto determinato. Inoltre, ci permetteva di intervenire per l erogazione di un indennizzo assistenziale in caso di bisogno, nonchè per la erogazione di una indennità nelle ipotesi in cui vi fosse stata l impossibilità assoluta all esercizio della professione che si sia protratta ininterrottamente per almeno tre mesi. Al di fuori di tali situazioni non era possibile alcun ulteriore intervento da parte di Cassa Forense. L analisi di questo sistema, da parte del Comitato dei Delegati, ha rilevato: 1) anzitutto una sottoutilizzazione delle risorse destinate all assistenza (che attualmente corrisponde al 3% delle entrate correnti iscritte nel bilancio preventivo) che ha generato progressivi e significativi aumenti delle somme residue confluite nello speciale fondo straordinario (quello -per comprenderci- riservato agli interventi in caso di catastrofe o calamità naturali), fondo che nel bilancio consuntivo 2014 risultava valorizzato per 160 milioni circa; 2) La necessità di prevedere, conseguenzialmente, un sistema più duttile e flessibile di aiuti, procedure più snelle che potessero permettere di intervenire laddove vi sia la necessità, sia con previsioni assistenziale di carattere individuale, sia di carattere generale. Inoltre la disamina della classe forense nell ultimo decennio ha evidenziato: a) Una crescita esponenziale del numero degli iscritti (oggi oltre 230 mila); b) Una espansione numerica molto signi- 4

5 ficativa di quanti appartengono alla fascia a più basso reddito: a tal proposito ricordiamo che a seguito dell entrata in vigore della L. 247/2012 sono stati iscritti a Cassa oltre 50 mila avvocati con reddito al di sotto di 10 mila euro l anno ed i dati in nostro possesso, rilevati dalle dichiarazioni riportate nei mod. 5 inviati, ci indicano che i redditi dei colleghi sono in caduta libera; c) Una rilevante differenza di reddito tra anziani e giovani e fra uomini e donne (queste guadagnano meno della metà, a prescindere dall età e dalla collocazione geografica). In questo scenario, non certo rassicurante, ci siamo resi conto che la Cassa doveva porre in essere, in adempimento tra l altro dei propri compiti istituzionali (la nostra è cassa non solo di previdenza, ma pure di assistenza) tutti gli sforzi possibili per cercare di aiutare i propri iscritti. Ci siamo resi conto della necessità di un consistente incremento dei fondi destinati all assistenza, nonchè una diversa e migliore utilizzazione degli stessi, soprattutto in un contesto storico come quello attuale in cui larga parte dell avvocatura, attanagliata dalla crisi economica, chiede e si aspetta interventi a sostegno della professione. Ci siamo resi conto, della necessità, senza trascurare le tradizionali forme di assistenza c.d. passiva (casi di bisogno, a sostegno della salute, catastrofi e calamità naturali), di inserire interventi di c.d. welfare attivo a sostegno della famiglia, della salute, del reddito e della professione, cercando di cogliere l obiettivo di favorire una più rapida indipendenza professionale dei giovani ed un maggior equilibrio tra generi. Questo è tutto quello che abbiamo trasfuso nel nuovo regolamento dell assistenza. Il nuovo regolamento dell assistenza è un iniezione di fiducia per il futuro dell avvocatura italiana, scossa dalle difficoltà di una crisi economica che ha posto a dura prova il ceto medio. Tra le novità più importanti del nuovo regolamento vanno segnalate, in particolare: a) il nuovo sistema di finanziamento introdotto dall art. 22 attraverso il quale abbiamo elevato il budget annuo attualmente previsto in 20 milioni di euro; tale nuovo sistema ha comportato, come detto sopra, la formulazione nel bilancio di previsione di una stanziamento, per il 2016, di circa 64 milioni di euro; b) la previsione di nuovi istituti di welfare attivo con particolare riferimento alle prestazioni a sostegno della salute, della professione, dei giovani e delle donne; c) la generale previsione della regolarità nella presentazione delle dichiarazioni reddituali obbligatorie (mod.5) per poter accedere alle varie prestazioni assistenziali; d) l introduzione di tempi certi per la definizione del procedimento, le comunicazioni all interessato e i termini di eventuali ricorsi. Abbiamo, quindi, individuato cinque macro-aree di intervento: 1. prestazioni in caso di bisogno; Si tratta di erogazione di somme di denaro per aiutare gli iscritti che, per fatti e circostanze di rilevante entità, vengano a trovarsi in condizione di non poter far fronte a fondamentali esigenze di vita. Risultano così suddivise: a) erogazioni in caso di bisogno individuale: Ne possono beneficiare tutti gli iscritti, compresi i pensionati attivi, che a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, si vengono a trovare in situazione di grave difficoltà economica. Il trattamento consiste nella erogazione di una somma di denaro reiterabile una sola volta; b) trattamenti a favore di pensionati di vecchiaia cancellati dagli albi ultra ottantenni: 5

6 speciale Cassaforense Cronache dal Foro Parmense Consiste nella erogazione di una somma di denaro in favore degli ultraottantenni che si trovano al di sotto di un determinato parametro reddituale. c) trattamenti a favore di titolari di pensione diretta ultra 70 con invalidità civile al 100% Consiste nella erogazione di una somma di denaro che non potrà superare la pensione minima riservata agli ultra 70 pensionati e cancellati dagli albi con invalidità civile 100% senza assegno di accompagnamento. 2. prestazioni a sostegno alla famiglia; Si tratta di una forma di assistenza analoga a quella precedente, ma a beneficio non degli iscritti attivi, bensì dei familiari superstiti e dei pensionati cancellati dagli albi. Si tratta di erogazione di somma di denaro, in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli albi o di pensione indiretta o di reversibilità, o familiari non autosufficienti. Sono previste, altresì, borse di studio per gli orfani di avvocati e per i figli degli avvocati. Inoltre sono previsti altri interventi a favore della genitorialità (rette asili nido, baby sitter, colf ecc prestazioni a sostegno alla salute; Oltre alla copertura a favore di tutti gli iscritti, con oneri in tutto o in parte a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici, il regolamento prevede la possibilità di stipulare convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche, al fine di ottenere facilitazioni e sconti per servizi e/o prestazioni; interventi di medicina preventiva; polizze di assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni; contributo per spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti; contributo per le spese sostenute per l assistenza infermieristica a domicilio a causa di malattie o infortuni di carattere acuto e temporaneo, che abbiano colpito l avvocato iscritto alla Cassa o il pensionato. 4. prestazioni a sostegno alla professione; Si suddividono in: a) Iniziative a favore della generalità degli iscritti; b) Iniziative a favore dei giovani; c) Iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità 5. prestazioni per spese funerarie E stato mantenuto l originario indennizzo attualmente previsto, prevedendo un rimborso fino ad 4.000,00, liquidabile su presentazione delle fatture. Come è facile comprendere dalla pur sintetica elencazione appena formulata, si tratta di un regolamento che prevede l erogazione di prestazioni assistenziali variegate e che interviene, in tutte le necessità che il professionista e la sua famiglia possono avere sia nella fase di avvio della professione, sia in tutto il percorso professionale e sia dopo. Un regolamento che abbiamo pensato a misura dell iscritto. Pensato da una Cassa che si prefigge di essere accanto all iscritto sempre. All inizio, durante ed alla fine del percorso professionale di ognuno. Pensato e fortemente voluto dalla Cassa degli avvocati che vuole sempre di più divenire ed essere per tutti la Casa degli avvocati. avv. Santi Gioacchino Geraci vice presidente vicario di Cassa Forense 6

7 Le convenzioni di Cassa Forense L art. 2 dello Statuto di Cassaforense contempla fra gli scopi dell Ente quello di erogare assistenza in favore dei propri iscritti e degli altri soggetti aventi titolo. Non sfugge l importanza di un tale tema, e la politica di valorizzazione dell assistenza ha trovato un recente culmine nell approvazione del nuovo Regolamento che spiegherà la propria efficacia a far data dal 1 gennaio 2016 in un contesto, come quello della Avvocatura, che nell arco di pochi decenni è profondamente cambiato sia quanto a popolazione, sia quanto alla età media degli iscritti sia, infine, per la sempre maggiore presenza delle donne che svolgono la professione forense. La crisi economica che stiamo attraversando ha già inferto profonde ferite sul tessuto sociale del nostro Paese senza lasciare immune la categoria, colpendo in particolare le donne ed i giovani e rendendo l esercizio della professione assai più gravoso, oneroso e complesso rispetto al passato. In un tale contesto, la Cassa di previdenza degli Avvocati che è anche Ente di Assistenza del ceto forense ha ritenuto necessario consolidare e fortificare il sistema delle convenzioni, già positivamente sperimentato in passato, inserendolo a pieno titolo anche nell ambito delle politiche assistenziali, atteso che il nuovo Regolamento prima citato prevede quali ulteriori strumenti di welfare attivo proprio le convenzioni che, opportunamente selezionate, produrranno per gli iscritti vantaggi finalizzati, da un lato, ad agevolare l avviamento dello studio, la sua organizzazione, la formazione e l approfondimento dei legali e, dall altro lato, al miglioramento delle condizioni personali, familiari, sociali, culturali e sportive. Il numero delle convenzioni è significativamente aumentato nell ultimo biennio proprio in ragione del fatto che si è soppesata la loro particolare importanza nell economia dell attività professionale e della vita di relazione. Giova soffermarsi sulle modalità di scelta e di stipula degli accordi con i proponenti, anche al fine di far comprendere quanta e quale sia l attività che, in materia, svolgono il Comitato dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione di Cassaforense. Va premesso che le convenzioni sono state sempre sottoscritte con i vari partners in favore degli iscritti e senza alcun onere per la Cassa ma, mentre in passato la scelta del contraente non prevedeva particolari passaggi formali (nel senso che si richiedeva disponibilità alla stipula in relazione a prefigurate esigenze, ovvero si accoglievano proposte pervenute agli Uffici, se degne di considerazione), molto è cambiato in seguito ai rilievi mossi dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel maggio del E infatti accaduto che, a seguito di una segnalazione inoltrata all Autority da parte di una associazione di consumatori, venne messa in discussione la conformità alle regole della concorrenza di una convenzione sottoscritta da Cassaforense con una Compagnia di assicurazione che prevedeva tariffe agevolate per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell attività professionale. In particolare, la AGCM rilevava che Cassaforense aveva sottoscritto un unica convenzione assicurativa con un unica compagnia e senza porre in essere procedure di evidenza 7

8 speciale Cassaforense Cronache dal Foro Parmense pubblica rilevando che al fine di consentire il massimo confronto concorrenziale, la possibilità di stipulare convenzioni dovrebbe essere aperta a tutti gli operatori del mercato assicurativo che rispettino le caratteristiche richieste dalla Cassa. Secondo AGCM, in questo modo potrebbero soddisfarsi anche le diverse esigenze dei futuri aderenti alle convenzioni e sarebbe garantito un ampio confronto concorrenziale dovendo la Cassa limitarsi a curare la definizione dei requisiti e delle condizioni per l adesione alle convenzioni ed a tutela dei propri aderenti, mentre le Compagnie dovrebbero poter aderire assicurando il rispetto dei requisiti fissati dalla Cassa e proponendo condizioni migliorative in modo da garantire il massimo confronto concorrenziale. Solo nel caso in cui Cassaforense dovesse ritenere utile e vantaggioso stipulare un unica convenzione, AGCM segnalava la necessità che la selezione della compagnia aggiudicataria debba avvenire sulla base di procedure di evidenza pubblica. In conclusione, AGCM auspicava l adozione di forme di selezione delle compagnie assicurative convenzionate trasparenti e non discriminatorie che potranno garantire il raggiungimento di soluzioni ottimali anche per i futuri fruitori della convenzione mediante l adozione di modelli di convenzione aperti che consentano a tutti gli operatori assicurativi che rispettino determinati requisiti di accedervi, o nella selezione di una o più compagnie attraverso procedure ad evidenza pubblica, rispettando le regole stabilite nel Codice degli Appalti. Aderendo senza alcuna esitazione alle indicazioni di AGCM, ovviamente applicabili a qualsiasi settore merceologico o di servizi, nei primi mesi del 2014 Cassaforense ha approntato lo schema di convenzione aperta che si trova oggi pubblicato sul proprio sito istituzionale e che ha funzionato bene, atteso il fatto che sono state numerosissime le proposte di convenzione pervenute all esame del Consiglio di Amministrazione in via diretta ovvero inviate dall apposita Commissione istituita in seno al Comitato dei Delegati. Il che ha anche reso vivace la concorrenza fra le imprese che forniscono beni o servizi di interesse per l Avvocatura, stimolata da Cassaforense che pone particolare attenzione alla qualità, alla opportunità ed alla convenienza delle convenzioni di volta in volta proposte. Giova rammentare che ciascun iscritto ben può soddisfare ogni sua curiosità sulle convenzioni, essendo la notizia della stipula delle stesse veicolata tramite il sito istituzionale e le riviste di Cassaforense: l occasione, grazie alla ospitalità riservata dalla rivista che pubblica questo scritto, è quindi ghiotta per raccomandare di visitare spesso il primo e di leggere le seconde. Appare peraltro utile qui segnalare, in massima sintesi e fra le altre, alcune delle convenzioni sottoscritte. E stata oggetto di costante rinnovo quella, storica, relativa al noleggio veicoli, che prevede l applicazione di un trattamento di sconto pari al 12% sulla miglior tariffa non promozionale in vigore all atto della prenotazione. Si è di recente aggiunta una convenzione per il noleggio auto a lungo termine che consente l utilizzo del veicolo scelto mediante il pagamento di un canone mensile scontato rispetto agli importi applicati alla clientela ordinaria, che comprende il costo dell assicurazione, della manutenzione ordinaria e non, della tassa di circolazione e, a seconda del kilometraggio pattuito, anche della sostituzione del treno di gomme per tutta la durata della locazione, con possibilità di riscattare l autovettura a fine contratto in base al valore stimato da Quattroruote. La tipologia contrattuale consente anche un risparmio fiscale essendo deducibili parte dei costi del canone mensile. 8

9 Sconti interessanti sono fruibili grazie agli accordi raggiunti con una nota casa automobilistica francese, che applica riduzioni di presso a seconda del modello prescelto da sommarsi anche alle eventuali promozioni in essere, nonché con una altrettanto nota casa produttrice di motocicli, che ha predisposto una piattaforma telematica mediante la quale, previa registrazione, è possibile ottenere informazioni anche sulle promozioni periodiche e su ulteriori agevolazioni in ordine a finanziamenti per l acquisto. Ben cinque compagnie di assicurazione hanno fornito proposte, fra loro concorrenziali, per la stipula di polizze per la responsabilità professionale in favore degli iscritti a Cassaforense, mentre alcune aziende forniscono, scontati, prodotti per la gestione informatica dello studio, per l assistenza in remoto dei sistemi informatici, per l acquisto di antivirus e per l utilizzo della corrispondenza online. Ad oggi, inoltre, quattro società offrono condizioni di favore per il servizio di fatturazione elettronica con modalità in alcuni casi personalizzabili a seconda delle esigenze dell iscritto. dei contributi previdenziali. Altri accordi riguardano migliori condizioni offerte per la fornitura dell energia elettrica e gas naturale, a seguito della liberalizzazione del mercato dell energia introdotta dall Unione Europea, e trattamenti di favore concordati con due importanti catene alberghiere. L esperienza insegna che il ceto forense non sempre manifesta soddisfazione per quanto si cerca di fare ed ottenere a vantaggio degli iscritti, e certamente taluno rimprovererà Cassaforense per non avere fatto o ottenuto di più, ma, a prescindere che piuttosto che niente è sempre meglio piuttosto, il tempo che quotidianamente l Ente dedica anche a questi temi si è enormemente dilatato e le energie profuse tendono a conseguire sempre il massimo possibile. avv. Roberto Uzzau Consigliere di amministrazione di Cassa Forense Vanno poi segnalate le convenzioni sottoscritte con primari istituti di credito per l apertura di conto corrente (anche on-line), prestiti personali e aziendali, mutui ipotecari, POS, remote banking, anticipazione delle fatture emesse per le difese d ufficio ed altro. Continua ad essere operativa la Forense Card, attiva da molti anni, che oltre a poter essere utilizzata quale strumento per consentire il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con Visa e Mastercard e il prelievo di contanti presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati Visa e Mastercard in Italia e all estero, rende possibile l erogazione sul conto corrente bancario del richiedente di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza od opportunità e soprattutto, ciò che ha incontrato il maggior favore degli iscritti, permette di finanziare il versamento 9

10 speciale Cassaforense Cronache dal Foro Parmense Lo sportello previdenziale: problematiche ricorrenti Allo sportello previdenziale si presentano colleghi di ogni età con quesiti differenziati, ma, volendo cercare di ricondurre ad omogeneità le domande pur differenziate che si prospettano più frequentemente, si può dire semplificando che si individuano due filoni distinti per età : le domande di chi si iscrive a Cassa Forense per la prima volta o è iscritto da poco e quelle di chi, invece, si sta avvicinando all età della pensione. I giovani, in genere, sono interessati a conoscere con quali modalità ci si iscrive a Cassa Forense, quanto, come e quando si paga, e se vi sono agevolazioni. Vedrò di fare un po di chiarezza cercando di esporre organicamente le regole di questo primo approccio alla nostra Cassa. A seguito dell entrata in vigore della legge n. 247 (nuovo ordinamento forense) l iscrizione all Albo comporta la contestuale iscrizione a Cassa Forense (art. 21, comma 8); pertanto l avvocato neo iscritto all Albo non deve presentare alcuna domanda alla Cassa perché l iscrizione ad essa avviene automaticamente a seguito di segnalazione del Consiglio dell Ordine. Di tale iscrizione, deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa, l avvocato viene notiziato a mezzo lettera raccomandata o posta certificata. Il praticante avvocato abilitato o meno al patrocinio non ha alcun obbligo di iscrizione alla Cassa, ma è facoltizzato a farlo; a tal fine deve presentare domanda mediante apposito modulo disponibile sul sito della Cassa. Non appena avvenuta l iscrizione la Cassa invia all iscritto i codici PIN e meccanografico che consentono, tramite il sito della Cassa, l accesso alla propria posizione personale. Nella comunicazione di avvenuta iscrizione la Cassa indica anche, per il primo anno di iscrizione, i contributi dovuti e le scadenze di pagamento, mentre per gli anni successivi, cioè a regime, occorre generare e stampare, a decorrere dal mese di febbraio, i bollettini M.Av. per il pagamento della contribuzione minima, mediante accesso riservato alla propria posizione. Ogni iscritto alla Cassa è tenuto al rispetto di due obblighi: dichiarativo e di pagamento dei contributi. L obbligo dichiarativo viene assolto mediante la compilazione e l inoltro entro il 30 settembre di ciascun anno del c.d. modello 5. Il primo invio deve essere effettuato già dall anno successivo a quello di prima iscrizione all albo (ma l obbligo vale anche per i praticanti che si siano volontariamente iscritti alla Cassa). La compilazione e l invio del modello 5 avvengono telematicamente mediante accesso alla propria posizione personale nel sito della Cassa, impiegando, a tal fine, i codici PIN e meccanografico a suo tempo ricevuti. I contributi dovuti annualmente alla Cassa dagli iscritti sono i seguenti: contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità. Attualmente il contributo soggettivo è dovuto nella misura del 14% calcolato sul reddito professionale netto dichiarato fino al tetto pensionabile (euro ,00 per l anno 2015) e nella misura del 3% sulla parte di reddito eccedente il tetto, a titolo di contributo di 10

11 solidarietà. È comunque dovuto il contributo minimo (euro 2.810,00 per l anno 2015), che viene riscosso in quattro rate tramite avvisi di pagamento M.Av. con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre, ma che può essere pagato anche in unica soluzione entro il 28 febbraio. Vi sono, però, agevolazioni per i giovani e i neo iscritti. Infatti coloro che si iscrivono alla Cassa prima del compimento del 35 anno di età versano il contributo soggettivo ridotto alla metà (quindi euro 1.405,00 per l anno 2015) per i primi sei anni di iscrizione; ciò nonostante viene loro riconosciuta la contribuzione per l intera annualità. Coloro che percepiscono un reddito professionale annuo inferiore ad euro ,00 hanno facoltà, per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di versare un contributo soggettivo minimo obbligatorio pari alla metà di quello dovuto (euro 702,50 per l anno 2015, se l iscrizione alla Cassa è avvenuta prima del compimento del 35 anno di età, diversamente, euro 1.405,00), ma verrà loro riconosciuta, a fronte del versamento ridotto, una anzianità previdenziale di soli sei mesi. Essi, però, sempre nell arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, possono scegliere se pagare il restante 50% del contributo minimo soggettivo al fine di ottenere il riconoscimento dell intera annualità previdenziale. Tale facoltà deve essere esercitata in occasione della compilazione del modello 5. Naturalmente se il reddito professionale annuo è stato pari o superiore a euro ,00 il pagamento dell ulteriore 50% del contributo soggettivo minimo è obbligatorio e verrà corrisposto in sede di autoliquidazione con il modello 5. In ogni caso tutti gli iscritti alla Cassa sono tenuti, dopo avere compilato il modello 5, a corrispondere in autoliquidazione la differenza contributiva eventualmente dovuta, tenendo conto di quanto già pagato tramite M.Av.. L eventuale eccedenza deve essere versata in due rate di pari importo entro i termini di scadenza del 31 luglio e 31 dicembre. Il contributo integrativo è dovuto nella misura del 4% del volume di affari I.V.A. ed è ripetibile nei confronti del cliente addebitandolo nelle fatture emesse. Anche per il contributo integrativo è dovuto ogni anno un contributo minimo, che, per il 2015, ammonta a euro 710,00. Esso viene riscosso con le stesse modalità e termini stabiliti per il pagamento del contributo soggettivo. Anche per il contributo integrativo sono previste agevolazioni per i giovani e i neo iscritti. Essi per i primi cinque anni di iscrizione non sono tenuti a pagare il contributo integrativo minimo, ma solo l importo del 4% sull effettivo volume d affari dichiarato ai fini I.V.A.. Inoltre, nei successivi quattro anni, qualora l iscrizione alla Cassa sia avvenuta prima del compimento del 35 anno di età, pagheranno obbligatoriamente solo la metà del contributo integrativo minimo, ferma restando la debenza del contributo integrativo nella misura del 4% dell effettivo volume d affari dichiarato. Il contributo di maternità (euro 131,00 per l anno 2015) è dovuto da tutti gli iscritti, anche pensionati, per intero. L importo è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione nella misura necessaria a garantire l equilibrio fra le indennità erogate e i contributi incassati. Nella mia attività informativa consiglio sempre a chi si iscrive alla Cassa per la prima volta di avvalersi dell istituto della retrodatazione, poiché con essa si possono recuperare come effettiva anzianità contributiva gli anni di praticantato, per un massimo di cinque, così aumentando la propria anzianità di iscrizione e di contribuzione in misura pari agli anni ri- 11

12 speciale Cassaforense Cronache dal Foro Parmense chiesti. Inoltre la retrodatazione concorre a realizzare il requisito minimo previsto per poter accedere alle pensioni di invalidità e inabilità (5 anni di iscrizione e contribuzione) o indiretta (10 anni di iscrizione e contribuzione). Ad essa occorre prestare particolare attenzione perché può essere richiesta solo entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione. I contributi dovuti per la retrodatazione possono essere pagati in unica soluzione oppure rateizzati in tre anni. Di tutt altro tenore sono gli interessi di chi, giunto all età di mezzo, si chiede quali siano i requisiti per ottenere la pensione e, quindi, vuol conoscere a quale età può percepirla, quanti anni di contribuzione occorrono, a quale tipo di pensione può aspirare. Anche in questo caso è bene fare seppur schematicamente un po di chiarezza evidenziando i vari tipi di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa. La pensione di vecchiaia retributiva è il trattamento pensionistico per antonomasia erogato da Cassa Forense e spetta, allorché nel 2021 perverrà a regime la riforma entrata in vigore il 1 gennaio 2010, al compimento del 70 anno di età con 35 anni di iscrizione e contribuzione. Nel frattempo, la gradualità del passaggio dalla vecchia normativa, che prevedeva il pensionamento al compimento del 65 anno di età con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, alla nuova fa sì che dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 si possa ottenere la pensione al compimento di 67 anni di età con almeno 32 anni di iscrizione e contribuzione. Altri scaglionamenti sono previsti a decorrere dal 1 gennaio 2018 e dal 1 gennaio L iscritto ha, comunque, la possibilità di anticipare il pensionamento al raggiungimento di un età compresa tra il 65 e il 70 anno di età, ma in tal caso la pensione viene ridotta in misura pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all età anagrafica prevista. Fermo il limite minimo dei 65 anni di età, detta riduzione non si applica in caso di pensionamento anticipato in presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Il pensionato di vecchiaia può mantenere l iscrizione all Albo e alla Cassa come pensionato attivo. All iscritto alla Cassa, che, invece, pur avendo raggiunto l età anagrafica richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia calcolata con metodo retributivo, non abbia maturato l anzianità contributiva prevista, spetta la pensione di vecchiaia contributiva (calcolata con il metodo di cui alla legge n. 335/1995), purché abbia almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Allorché la riforma previdenziale giungerà a regime nel 2021 occorreranno 70 anni di età con almeno 5 anni ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Questa tipologia di pensione spetta agli iscritti che non si siano avvalsi degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intendano proseguire nei versamenti al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema retributivo. La cassa eroga anche la pensione di anzianità a condizione, però, che l avvocato si cancelli dagli albi forensi (albo ordinario e albo speciale cassazionisti e patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori). L erogazione della pensione, è condizionata al possesso dei seguenti requisiti: Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015: 59 anni di età con almeno 37 anni di 12

13 effettiva iscrizione e contribuzione. Dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017: 60 anni di età con almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019: 61 anni di età con almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Dal 1 gennaio 2020: 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. La decorrenza della pensione di anzianità, determinata a seconda del trimestre di presentazione della domanda, è fissata al primo giorno del mese del semestre successivo. Avviene frequentemente che l avvocato prossimo all età pensionabile si renda conto di avere una anzianità contributiva insufficiente a percepire la pensione di vecchiaia retributiva. Tenuto conto della rilevante differenza che intercorre, in termini puramente economici, fra la pensione di vecchiaia retributiva e contributiva, è allora il caso di prendere in esame la possibilità di ricorrere al riscatto degli anni del corso legale di laurea e/o del servizio militare obbligatorio e civile sostitutivo per un massimo di due anni e/o del praticantato per un massimo di tre anni. L istituto del riscatto, infatti, aumenta figurativamente l anzianità contributiva con conseguente possibilità di anticipazione del pensionamento e calcolo della pensione su un maggior numero di anni. Purtroppo il costo per procedere al riscatto (che è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato, calcolata con i criteri e coefficienti indicati dalla legge n. 45/1990, e comunque mai inferiore ad un importo pari ai contributi minimi soggettivo e integrativo per ogni anno riscattato) è solitamente elevato, ma non necessariamente svantaggioso. Occorre, infatti, tenere presente che l importo dovuto per il riscatto può essere pagato rateizzandolo fino ad un massimo di dieci anni, costituisce onere deducibile dal reddito e, infine, consente di percepire il reddito da pensione uno o più anni prima di quanto avverrebbe in carenza di riscatto. Per concludere, vi è un argomento che accomuna neo iscritti e aspiranti pensionati ed è quello dell omesso versamento dei contributi indotto dalla grave crisi economica che ha pesantemente colpito anche la professione forense. In tal caso la preoccupazione dell iscritto alla Cassa è rivolta anche all entità delle sanzioni. In questa sede è sufficiente rammentare che tutte le sanzioni previste per il ritardo o l omissione di comunicazioni o del pagamento dei contributi sono ridotte alla metà nel caso che l inadempiente provveda alla regolarizzazione dell omissione prima della formale contestazione da parte della Cassa, ferma restando la possibilità di richiedere la rateazione del dovuto fino ad un massimo di tre anni. avv. Paolo Zucchi componente del Comitato dei Delegati di Cassa Forense 13

14 speciale Cassaforense Cronache dal Foro Parmense Regolamento per l erogazione dell assistenza (Delibera del Comitato dei Delegati del 24 luglio 2015 e successive modificazioni Approvato, con condizioni, con nota Ministeriale del 25 settembre 2015 G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015) TITOLO I Capo I Tipologia delle prestazioni Articolo 1 Prestazioni 1. Le prestazioni assistenziali previste dallo statuto e dal presente regolamento sono erogate su domanda degli aventi diritto e sono quelle di seguito elencate: 1) prestazioni in caso di bisogno; 2) prestazioni a sostegno della famiglia; 3) prestazioni a sostegno della salute; 4) prestazioni a sostegno della professione; 5) prestazioni per spese funerarie. L indennità di maternità è regolata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, modificato con Legge 15 ottobre 2003 n Gli iscritti attivi alla Cassa potranno beneficiare delle prestazioni loro riservate solo se in regola con le prescritte comunicazioni reddituali. Capo II Le singole prestazioni SEZIONE I Prestazioni in caso di bisogno Articolo 2 Tipologia 1. Le prestazioni in caso di bisogno di cui all art. 1 n. 1 consistono in: a) erogazioni in caso di bisogno individuale; b) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni; c) trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono tra loro cumulabili nel medesimo anno civile e sono erogate su delibera della Giunta Esecutiva. Articolo 3 Beneficiari 1. Sono beneficiari del trattamento previsto dall art. 2, comma 1, lettera a) (erogazioni in caso di bisogno individuale) gli avvocati iscritti all Albo, anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, che siano in regola con le prescritte comunicazioni reddituali e che, a causa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà economica. Si considera grave difficoltà economica anche quella che, determinatasi per un unico evento, si protragga nell anno successivo. In tale caso il trattamento, che consiste nell erogazione di una somma di denaro, potrà essere reiterato per una sola volta. 2. Sono beneficiari del trattamento previsto dall art. 2, comma 1, lettera b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni), che consiste nell erogazione di una somma di denaro, i titolari di pensione diretta a carico della Cassa, non titolari di altri trattamenti pensionistici e cancellati 14

15 dagli Albi, che abbiano compiuto gli ottanta anni. In presenza dei requisiti previsti il trattamento è reiterabile anno per anno. 3. Sono beneficiari del trattamento previsto dall art. 2, comma 1, lettera c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), i titolari di pensione diretta che abbiano compiuto i settanta anni di età, cancellati dagli Albi, in possesso di certificato di invalidità civile al 100% e non titolari di assegno di accompagnamento. Il trattamento consiste nella erogazione di una somma di denaro. In presenza dei requisiti previsti il trattamento è reiterabile anno per anno. Articolo 4 Presupposti, modalità ed entità delle erogazioni in caso di bisogno 1. Per essere ammessi al trattamento, i richiedenti l assistenza in caso di bisogno di cui all art. 2, comma 1, lettera a) (erogazioni in caso di bisogno individuale), non devono avere ottenuto per lo stesso evento erogazione di altre prestazioni assistenziali previste nel presente regolamento in caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute. L erogazione non potrà superare, salvo casi eccezionali, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell anno precedente quello della domanda. 2. Qualora il trattamento venga reiterato l erogazione non potrà superare l importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell anno precedente a quello della domanda. 3. Per essere ammessi ai trattamenti assistenziali di cui all art. 2, comma 1, lettere b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), il reddito imponibile dei richiedenti, come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell anno antecedente quello della domanda, non potrà essere di importo superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell anno precedente a quello della domanda. A tal fine alla domanda dovrà essere allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell anno antecedente quello della domanda. La misura del trattamento sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla somma complessiva stanziata e al presumibile numero delle domande, ma, in ogni caso, non potrà superare l ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell anno precedente a quello della richiesta. L erogazione non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali per il medesimo evento previste dal presente regolamento. Articolo 5 Domanda 1. Alla domanda per l erogazione del trattamento previsto dall art. 2 comma 1, lettera a) (erogazione in caso di bisogno individuale), deve essere allegata la documentazione giustificativa. La domanda può essere inoltrata anche tramite il Consiglio dell Ordine di appartenenza che, in tal caso, trasmetterà alla Cassa, in uno con la documentazione di cui sopra, una proposta di erogazione che non potrà superare il limite previsto dall art. 4 comma 1 formulata sulla base dell istruttoria svolta. 2. Nei casi di cui al comma precedente la Giunta Esecutiva delibera autonomamente, in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato accoglimento, totale o parziale. 3. Alla domanda per l erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall art. 2 comma 1 lettere b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), deve essere allegata la docu- 15

16 speciale Cassaforense Cronache dal Foro Parmense mentazione giustificativa, tra cui quella attestante l accertamento dello stato invalidante per la prestazione assistenziale di cui all art. 2 comma 1 lettera c). 4. Le domande per l erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall art. 2 comma 1 lettere b) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto gli ottanta anni) e c) (trattamenti a favore dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa che abbiano compiuto i settanta anni e che siano riconosciuti invalidi civili al 100%), devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile. SEZIONE II Prestazioni a sostegno della famiglia Articolo 6 Tipologia 1. Le prestazioni a sostegno della famiglia di cui all art. 1, n. 2, consistono in: a) erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità; b) erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti; c) borse di studio per gli orfani degli iscritti; d) borse di studio per i figli degli iscritti; e) altre provvidenze a sostegno della genitorialità. Articolo 7 Beneficiari 1. Sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera a) dell art. 6 (erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità) i familiari conviventi e il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia dell iscritto o del pensionato deceduto e i titolari di pensione di cui alla medesima lettera a) dell articolo 6 che, a causa di un evento non prevedibile e non causato da un comportamento volontario, si trovino in una situazione di difficoltà economica, adeguatamente documentata, tale da non consentire loro di farvi fronte con i propri mezzi. Si intendono come familiari il coniuge, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, i parenti di primo e di secondo grado e i soggetti indicati nell art. 433 del Codice Civile, se e in quanto a carico del defunto. 2. Sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera b) dell art. 6 (erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti) gli iscritti - in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa - che assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori con invalidità grave prevista dall art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, attestata da certificazione rilasciata dalla apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo, che non siano ricoverati a tempo pieno. 3. Sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera c) dell art. 6 (borse di studio per gli orfani degli iscritti) gli orfani, di età inferiore ai 26 anni, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentino la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o l università e istituti ad essa equiparati. 4. Sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera d) dell art. 6 (borse di studio per i figli degli iscritti) i figli degli iscritti che siano studenti universitari e non abbiano superato i 26 anni di età. 5. Sono beneficiari del trattamento previsto dalla lettera e) dell art. 6 (provvidenze a sostegno della genitorialità) gli iscritti alla Cassa in regola con le prescritte comunicazioni reddituali. Al beneficio si accede sulla base di apposito bando annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 8 Entità e modalità di erogazione dei tratta- 16

17 menti a sostegno della famiglia 1. L erogazione prevista dall art. 6, lett. a) (erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità) è corrisposta ad un solo richiedente per nucleo familiare, ancorché riguardi più componenti del medesimo, in presenza di un ISEE non superiore ad euro ,00. Il trattamento potrà essere reiterato una sola volta per lo stesso evento e non potrà superare l ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell anno precedente quello della domanda. In presenza di più richiedenti facenti parte dello stesso nucleo familiare l ammontare dell erogazione potrà essere aumentato del 20% per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente. 2. La erogazione prevista dall art. 6, lettera b) (erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti) è corrisposta agli iscritti individuati nell art. 7, comma 2, in presenza di un ISEE non superiore a ,00 sia dell assistito che dell iscritto. La provvidenza consiste nell erogazione di una somma di denaro, determinata dal Consiglio di Amministrazione in relazione allo stanziamento di cui all art. 21 comma 3, e non può essere superiore al 50% dell ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell anno precedente quello della domanda. Essa è erogabile a un solo beneficiario per assistito nell ambito del medesimo nucleo familiare. 3. La erogazione prevista dall art. 6, lettera c) (borse di studio per gli orfani degli iscritti) è corrisposta agli orfani degli iscritti individuati nell art. 7, comma 3, a domanda, a condizione che siano in regola con il corso di studi frequentato e in presenza di un ISEE non superiore a euro ,00. almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico e che comunque non siano oltre il primo anno fuoricorso. La provvidenza consiste nell erogazione di una somma di denaro determinata dal bando annuale deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 4. L erogazione prevista dall art. 6, lettera d) (borse di studio per i figli degli iscritti) è corrisposta ai figli degli iscritti individuati nell art. 7, comma 4, che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comunque non siano oltre il primo anno fuori corso e in presenza di un ISEE non superiore ad ,00. Al beneficio si accede sulla base di apposito bando annuale predisposto ed emanato dal Consiglio di Amministrazione che determinerà altresì gli importi delle borse di studio. 5. I trattamenti assistenziali previsti dalla lettera e) dell art. 6 (altre provvidenze a sostegno della genitorialità) sono determinati dal Consiglio di Amministrazione con appositi bandi annuali. Articolo 9 Domanda 1. I trattamenti assistenziali previsti e disciplinati dagli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento sono deliberati a domanda degli interessati, da presentarsi in via telematica e/o cartacea, in tale caso esclusivamente mediante utilizzo di apposita modulistica che verrà predisposta ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento autonomo o unitamente al bando laddove previsto. Il Consiglio di Amministrazione provvederà altresì a stabilire la documentazione da allegare ad ogni tipologia di domanda. Si considerano comunque in regola coloro che frequentano la scuola dell obbligo. Per la scuola secondaria di secondo grado si considerano in regola coloro che siano, nel quinquennio, respinti per non più di un anno. Per il corso universitario si considerano in regola coloro che abbiano superato 17

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