GARANZIA CONVENZIONALE FILO DIRETTO SERVICE

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1 Agrate Colleoni Brianza (MI) r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A N IT GARANZIA CONVENZIONALE FILO DIRETTO SERVICE INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 196/2003 In conformità di quanto previsto dall art.13 del D.Lgs.196/03 ed eventuali modifiche e integrazioni (di seguito denominato Il Codice Privacy ), in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue: - il suddetto trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; il trattamento comprende anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto che La riguarda rientranti nel novero dei dati sensibili di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del Codice Privacy. 1) Finalità del trattamento I dati personali da Lei forniti, o comunque acquisiti da presso terzi, anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy, sono trattati dalla nostra società e/o dai nostri incaricati, per le seguenti finalità: a) per lo svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti precontrattuali e contrattuali con Lei in essere, per fornire l assistenza da Lei richiesta o in Suo favore prevista, nonché per l espletamento delle attività strettamente connesse; b) per l adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di vigilanza e controllo; c) per lo svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla società e dal Gruppo, invio di materiale pubblicitario. 2) Modalità del trattamento Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione, consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità. Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti e per le modalità dalla stessa specificate. Il trattamento è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di incaricati/responsabili della stessa società e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della stessa e/o all espletamento delle attività contrattualmente previste e da Lei richieste (oltre a quanto precisato al punto 4). I dati non sono soggetti a diffusione. I dati potranno essere trasferiti all estero, nel mondo intero. 3) Conferimento dei dati a) La informiamo che il conferimento dei dati personali a Lei relativi, anche di natura sensibile, è necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni contrattuali a Suo favore previste, nonché per l espletamento delle attività strettamente connesse all adempimento di tali prestazioni. b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria. 1

2 Agrate Colleoni Brianza (MI) r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A N IT L eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta l impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni da Lei richieste, o a Suo favore contrattualmente previste. c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle offerte del Gruppo è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale. 4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità - in Italia e all estero, a società del Gruppo, soggetti esterni alla catena distributiva della società che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, brokers, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, Sim, legali, periti, società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e società specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e contabile, mediante soggetti incaricati dalla società. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio, Ania, ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza od altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione). I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a società del Gruppo (società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), incaricati del Gruppo. 5) Diritti dell interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art.7) Le comunichiamo altresì che l art.7 del Codice Privacy Le conferisce specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso la società o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; ha altresì diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario. Per l esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a con sede in Via Paracelso 14 (MI). 6) Titolare del trattamento Titolare del trattamento è con sede in Via Paracelso 14 (MI) nella persona del legale rappresentante. 2

3 r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A IT DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: Alienazione : la vendita del veicolo da parte del Concessionario; Applicazione : modulo contrattuale atto a recepire i dati del veicolo per il quale vengono concesse le prestazioni oggetto del presente contratto; tale documento deve essere rilasciato al momento della consegna del veicolo debitamente sottoscritto dal Contraente e dal Proprietario; Beneficiario : il soggetto intestatario al PRA del veicolo che ha acquistato da Concessionario/Contraente e per il quale vengono concesse le prestazioni oggetto del presente contratto o la persona da lui regolarmente autorizzata alla guida dello stesso; Centrale Operativa : la struttura della Società costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con il Beneficiario ed organizza ed eroga le prestazioni oggetto del contratto di servizio; Certificato stato d uso : scheda di valutazione dei componenti meccanici da per i quali viene concesso il servizio di riparazione che deve obbligatoriamente essere compilata dal Contraente e sottoscritta dal Beneficiario acquirente del veicolo al momento della consegna; Compagnia assicurativa : Assicurazione S.p.A.; Concessionario o Contraente : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di servizi e che vende il veicolo al Beneficiario; Contratto : il presente documento contrattuale composto dalle condizioni generali, dalle condizioni particolari e da ogni suo allegato o documento integrativo, anche successivo; Evento : il verificarsi del fatto da cui sorge l obbligo per la Società di erogare i Servizi previsti dal presente contratto; Infortunio : evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un invalidità permanente; Proprietario : Intestatario al PRA del veicolo del veicolo che ha acquistato da Concessionario/Contraente e per il quale vengono concesse le prestazioni oggetto del presente contratto; Corrispettivo : la somma dovuta dal Contraente alla Società quale compenso per l'obbligazione assunta dalla medesima; Rete convenzionata : le officine della rete ; Servizi o Prestazioni : la prestazione o erogazione di servizi effettuati da a favore del Beneficiario, ricorrendone i presupposti contrattuali di cui alle condizioni particolari; Società : ; Veicolo : autovettura ad uso privato. 3

4 Agrate Colleoni Brianza (MI) r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A N IT CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art.1 Oggetto del contratto e polizza accessoria si obbliga, dietro pagamento del corrispettivo pattuito, ad erogare i servizi previsti dalle singole sezioni del presente contratto, secondo le modalità ed alle condizioni particolari relative all erogazione di ciascun servizio. Il presente contratto è sottoscritto dal Concessionario/Contraente e da Service. Il concessionario tuttavia rimane obbligato nei confronti dell acquirente del veicolo ai sensi degli artt bis e seguenti del Codice Civile. Quale elemento accessorio al contratto, la Società ha stipulato con la compagnia assicurativa Assicurazioni S.p.A., una polizza assicurativa a copertura degli Infortuni al conducente a favore del Beneficiario secondo i termini e le condizioni previste nella Sezione 4 del presente contratto. Art.2 Pagamento del corrispettivo e decorrenza del contratto Quale corrispettivo per i servizi di cui al presente contratto, il Contraente pagherà alla Società un prezzo forfetario per ogni Applicazione attivata secondo le modalità previste nelle condizioni particolari di servizio. Il corrispettivo deve essere pagato alla Società. Se il Contraente non paga il corrispettivo concordato nei termini indicati al successivo articolo 3, la Società potrà sospendere,senza ulteriore avviso, l erogazione di tutte le prestazioni poste a proprio carico e per ciascuna applicazione presente nel contratto. Tale sospensione non riguarderà le prestazioni di assistenza all auto, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei crediti scaduti. L erogazione dei servizi decorre dal giorno dell attivazione eseguita a mezzo di comunicazione da parte del Contraente alla Società dei dati relativi al veicolo per il quale viene attivato il contratto ai sensi del successivo art.4. Tale comunicazione dovrà avvenire non oltre 48 ore dalla data di consegna del veicolo che sarà desunta dalla data del passaggio di proprietà in assenza della quale la Società non avrà l obbligo di eseguire le prestazioni ed i servizi oggetto del contratto ad essa relativi. La durata di ogni Applicazione sarà indicata nell apposito certificato di inclusione. Art.3 Regolazione dei pagamenti e conguaglio Il corrispettivo per i servizi verrà regolato come segue: Con cadenza mensile ed entro il giorno 10 del mese, Service emetterà la regolazione riferita alle Applicazioni incluse nel corso del mese precedente. Tale regolazione unitamente all elenco analitico delle inclusioni, sarà emessa in formato elettronico reperibile sul sito www. Filodiretto.it nell area riservata al Contraente. Il Contraente,dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere quindi a conoscenza delle modalità e dei termini delle regolazioni mensili e di accettarne il flusso operativo. Entro il 30 di ogni mese il Contraente dovrà eseguire i pagamenti del titolo di regolazione. Art.4 Corrispettivo minimo garantito Fermo restando quanto previsto dall art. 3 del presente contratto (Regolazione dei pagamenti e conguaglio), al termine di ogni annualità contrattuale, Service effettuerà il conguaglio sulla base dell impegno minimo garantito annuo, indicato sul frontespizio del contratto, assunto dal Contraente all atto della sottoscrizione del presente contratto. 4

5 Agrate Colleoni Brianza (MI) r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A N IT Resta inteso che nel caso di emissione di un numero di applicazioni annue inferiore all impegno minimo garantito indicato sul frontespizio del contratto, l importo dell ultima regolazione sarà comprensivo della differenza tra le applicazioni effettivamente emesse e quelle dovute secondo l impegno minimo garantito sottoscritto dal Contraente. Art.5 Gestione delle Applicazioni Entro 48 ore dal momento della consegna del veicolo desunta dalla data del passaggio di proprietà, il Contraente deve provvedere all emissione dell applicazione. Il Contraente si collega via internet al sito nel quale dovrà digitare login e password assegnate. Nell area riservata ad AMIAUTOPIU il Contraente dovrà inserire tutti i dati richiesti, nonché stampare l applicazione unitamente al certificato stato d uso ed all elenco dei componenti meccanici per i quali viene riconosciuto il servizio di riparazione. Qualora la carta di circolazione del veicolo non riportasse l indicazione relativa al mese di prima immatricolazione, si considererà convenzionalmente valida la data del 1 luglio dell anno di prima immatricolazione. La documentazione dovrà essere sottoscritta dal Contraente e dall Intestatario al P.R.A. che dovrà conservarne copia per poter usufruire del servizio di riparazione. Art.6 Modifiche del contratto Le eventuali modificazioni del contratto devono essere provate per iscritto. Art.7 Correttezza e buona fede Il Contraente o il Beneficiario dovranno fornire a tutte le informazioni utili per poter adempiere tempestivamente ai propri obblighi di erogazione dei servizi come previsti nelle condizioni generali e nelle condizioni particolari. L omissione di fatti o di circostanze che rendessero gravose ed onerose le prestazioni della Società colposamente o dolosamente taciute saranno valutate quali elementi ostativi per l erogazione dei servizi e delle prestazioni accessorie. Il Beneficiario o il Contraente che dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento dell evento o altera dolosamente le tracce ed i residui dell evento o facilita il progresso di questo, adopera, a giustificazione dell evento stesso documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i fatti o i documenti relativi all evento, perde il diritto ad ogni servizio ai sensi del presente contratto e ad ogni sua prestazione accessoria. Art.8 Facoltà di recesso Dopo ogni evento da cui è scaturita richiesta di intervento, regolarmente avanzata a termini di contratto, il Contraente o la Società possono recedere dal contratto dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto: - dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; - trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dalla Società. 5

6 Fax r.a. r.a. - Fax R.E.A IT In ogni caso il recesso avrà effetto su tutte le applicazioni emesse dal Contraente salvo per quanto riguarda le prestazioni di cui alle Sezioni 2, 3 e 4 del presente contratto che resteranno valide fino alla scadenza naturale di ogni singola applicazione. Art.9 Numero di eventi sullo stesso veicolo La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia di ciascuna Applicazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità del presente contratto, ad erogare al massimo 2 (due) prestazioni di servizio di riparazione per lo stesso veicolo. Art.10 Durata e proroga del contratto Il contratto avrà durata di un anno salvo diverso accordo scritto tra le parti. In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, questo, ove abbia durata non inferiore ad un anno, è prorogato per un altro anno, e così successivamente alle ulteriori scadenze. Art.11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice italiano il quale applicherà la legge italiana. Art.12 Obblighi in caso di richiesta di erogazione dei servizi Nel caso in cui si verifichi un evento per il quale sorge la necessità di richiedere un servizio previsto dal presente contratto, il Beneficiario del veicolo deve darne immediato avviso alla Centrale Operativa, componendo il numero verde ( per chi chiama dall estero) attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, o qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero , che provvederà ad assisterlo in tutte le fasi necessarie per gestire l evento trasportando il veicolo in caso di guasto presso il Concessionario venditore (se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell immobilizzo). Art.13 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e a favore di terzo, nella persona del Beneficiario. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto relativamente alla erogazione dei servizi e alle prestazioni accessorie non possono essere esercitati che dal Beneficiario e dalla Società. Spetta in particolare al Beneficiario compiere gli atti necessari all'accertamento delle condizioni ed alla richiesta di erogazione dei servizi e delle prestazioni accessorie. La richiesta di erogazione del servizio così esercitata è vincolante anche per i terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. I servizi previsti dal presente contratto non possono tuttavia essere prestati se non a favore o con il consenso dei Beneficiari del contratto. 6

7 Agrate Colleoni Brianza (MI) Fax r.a. -r.a. Fax R.E.A N IT CONDIZIONI PARTICOLARI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SEZIONE 1 - PRESTAZIONI AMIAUTOPIU Nella presente sezione la definizione di Beneficiario si riferisce all intestatario al PRA del veicolo oggetto di applicazione o alla persona da lui regolarmente autorizzata alla guida dello stesso. Art.14 Descrizione del servizio La Società a fronte del pagamento del corrispettivo convenuto e anticipato, si obbliga, durante il periodo di efficacia di ciascuna Applicazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a prestare il servizio di riparazione per i danni materiali e diretti occorsi ai componenti meccanici di cui all artt. 16 e 18 dei veicoli descritti nelle singole Applicazioni. Il servizio viene prestato solo ed esclusivamente in caso di effettiva ed improvvisa rottura dei componenti meccanici successiva alla data di effetto dell Applicazione. Il servizio viene prestato ai veicoli con meno di dieci anni di età dalla data di prima immatricolazione, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali. Art.15 Durata dell Applicazione L Applicazione può avere la durata di: sei mesi solo nel caso di prolungamento della garanzia ufficiale della Casa Costruttrice del veicolo; dodici mesi per tutti i veicoli fino a nove anni dalla data di prima immatricolazione (cioè che alla data di inserimento dell applicazione il veicolo non abbia superato i 9 anni dalla data di prima immatricolazione); ventiquattro mesi per tutti i veicoli fino a sei anni dalla data di prima immatricolazione. L effetto dell applicazione decorre dal giorno e dall ora indicati nel certificato rilasciato dal Concessionario al Proprietario. In caso di applicazione art. 8 Facoltà di recesso, e specificatamente in caso di recesso esercitato dalla Società, l effetto di ogni Applicazione decade, per le prestazioni di cui alla Sezione 1 del presente contratto, a decorrere dall effetto del recesso. Art.16 Componenti per i quali viene concesso il servizio di riparazione convenzionale AMIAUTO PIU per veicoli fino a 6 anni dalla data di prima immatricolazione. Di seguito sono elencati i componenti per i quali viene concesso il servizio di riparazione convenzionale Amiauto più. Motopropulsore: Tutti i componenti lubrificati all interno del monoblocco, albero motore, cuscinetti di banco e biella, pistoni, bielle, fasce elastiche, pompa dell olio, spinotti bielle, volano motore. Testata: Testata, guarnizione testata, valvole di aspirazione e scarico, guide valvole, ingranaggio distribuzione (se all interno della testata), alberi a cammes, rettifica della testata, prova idrica, collettore di alimentazione, collettore di scarico. Cambio manuale: Tutti i componenti all interno della scatola in rotolamento, ingranaggi, cuscinetti, manicotti scorrevoli, alberi. Cambio automatico: Gruppo valvole e convertitore all interno della scatola. Differenziale: Pignone, corona, cuscinetti Impianto raffreddamento: Radiatore, pompa dell acqua, ventilatore. Impianto riscaldamento: Motorino ventole. 7

8 r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A IT Impianto elettrico: Motorino di avviamento, indotto e spazzole, alternatore, piastra diodi e spazzole, regolatore di tensione, motorino tergicristallo anteriore. Impianto elettronico: Centralina di accensione e di alimentazione, centralina di apertura e chiusura porte. Impianto alimentazione: Pompa della benzina, debimetro, pompa alimentazione per motori diesel. Impianto sovralimentazione: Compressore e turbocompressore. Impianto freni: Cilindro maestro, servofreno, cilindretti, pinze. Impianto freni ABS: Centralina di comando. Frizione: Pompa Frizione Organi di trasmissione: Mozzi, cuscinetti, semiassi, albero di trasmissione. Impianto direzionale: Pompa servosterzo, scatola guida. Impianto sospensioni: Bracci, triangoli, snodi, molle. Impianto di climatizzazione: Compressore, evaporatore, condensatore. Resta inteso che per tutti i componenti non elencati nel presente art. 16 viene escluso il servizio di riparazione Amiauto più. Per un maggiore dettaglio dei componenti esclusi si rimanda al successivo art. 17. Art.17 Componenti per i quali non viene concesso il servizio di riparazione convenzionale AMIAUTO PIU per i veicoli fino a 6 anni dalla data di prima immatricolazione. Oltre a tutti i componenti non compresi nell elenco di cui all art. 16, si intendono comunque esclusi dal servizio di riparazione Amiauto più anche i componenti sottoelencati: Motopropulsore: Kit guarnizioni, paraoli, manicotti, materiali di consumo, ermeticità, olio motore, filtro olio. Testata: Kit guarnizioni, punterie, aste e bilancieri, paraoli, spessori valvole, tenditori, rulli, cinghie distribuzione. Cambio manuale: Sincronizzatori, forcelle, anelli, guarnizioni, paraolio, ermeticità, olio cambio. Cambio automatico: Frizioni, freni, guarnizioni, ermeticità, olio cambio, filtri, scambiatori. Differenziale: Guarnizioni, ermeticità, anelli e spessori autobloccante, olio. Impianto raffreddamento: Guarnizioni, manicotti, termostato, trasmettitori rilevamento, liquido refrigerante. Impianto riscaldamento: Radiatore. Impianto elettrico: Motorino tergilunotto. Impianto elettronico: Telecomando. Impianto alimentazione: Iniettori, candelette preriscaldamento, tubazione alta pressione, filtri carburante e aria. Impianto sovralimentazione: Valvola EGR, guarnizioni. Frizione:Gruppo frizione Impianto freni: Dischi, pastiglie, raccordi, olio freni. Impianto freni ABS: Sensori, raccordi, valvole, guarnizioni, olio freni. Organi di trasmissione: Paraoli, guarnizioni. Impianto direzionale: Vaschetta alimentazione, olio, guarnizioni, assetto ruote. Impianto sospensioni: Ammortizzatori, gommini barre, accumulatori di pressione dell impianto idraulico. Impianto di climatizzazione: Ricarica impianto, comandi e centraline di controllo, filtri. 8

9 Fax r.a. -r.a. Fax R.E.A N IT Art.18 Componenti per i quali viene concesso il servizio di riparazione convenzionale AMIAUTO PIU per veicoli dal 7 al 9 anno dalla data di prima immatricolazione Di seguito sono elencati i componenti per i quali viene concesso il servizio di riparazione convenzionale Amiauto più. Motopropulsore: Tutti i componenti lubrificati all interno del monoblocco, albero motore, cuscinetti di banco e biella, pistoni, bielle, fasce elastiche, pompa dell olio, spinotti bielle, volano motore. Testata: Guarnizione testata Cambio manuale: Tutti i componenti all interno della scatola in rotolamento, ingranaggi, cuscinetti, manicotti scorrevoli, alberi. Differenziale: Pignone, corona, cuscinetti Impianto raffreddamento: Radiatore, pompa dell acqua, ventilatore. Impianto riscaldamento: Motorino ventole. Impianto elettrico: Motorino di avviamento, indotto e spazzole, alternatore, piastra diodi e spazzole, regolatore di tensione, motorino tergicristallo anteriore. Impianto alimentazione: Pompa della benzina, debimetro, pompa alimentazione per motori diesel. Impianto sovralimentazione: Compressore e turbocompressore. Impianto freni: Cilindro maestro, servofreno, cilindretti, pinze. Organi di trasmissione: Mozzi, cuscinetti, semiassi, albero di trasmissione. Resta inteso che per tutti i componenti non elencati nel presente art. 18 non viene concesso il servizio di riparazione Amiauto più. Per un maggiore dettaglio dei componenti esclusi si rimanda al successivo art. 19. Art.19 Componenti per i quali non viene concesso il servizio di riparazione non coperti dalla garanzia convenzionale AMIAUTO PIU per veicoli dal 7 al 9 anno dalla data di prima immatricolazione Oltre a tutti i componenti non compresi nell elenco di cui all art. 18, si intendono comunque esclusi dal servizio di riparazione Amiauto più anche i componenti sottoelencati: Motopropulsore : Kit guarnizioni, paraoli, manicotti, materiali di consumo, ermeticità, olio motore, filtro olio. Testata: Testata, valvole di aspirazione e scarico, guide valvole, ingranaggio distribuzione (se all interno della testata), alberi a cammes, rettifica della testata, prova idrica, collettore di alimentazione, collettore di scarico, Kit guarnizioni, punterie, aste e bilancieri, paraoli, spessori valvole, tenditori, rulli, cinghie distribuzione. Cambio manuale: Sincronizzatori, forcelle, anelli, guarnizioni, paraolio, ermeticità, olio cambio. Differenziale: Guarnizioni, ermeticità, anelli e spessori autobloccante, olio. Impianto raffreddamento: Guarnizioni, manicotti, termostato, trasmettitori rilevamento, liquido refrigerante. Impianto riscaldamento: Radiatore. Impianto elettrico: Motorino tergilunotto. Impianto alimentazione: Iniettori, candelette preriscaldamento, tubazione alta pressione, filtri carburante e aria. Impianto sovralimentazione: Valvola EGR, guarnizioni. 9

10 Fax r.a. r.a. - Fax R.E.A IT Impianto freni: Dischi, pastiglie, raccordi, olio freni. Organi di trasmissione: Paraoli, guarnizioni. Impianto direzionale: Vaschetta alimentazione, olio, guarnizioni, assetto ruote. Art.20 Esclusioni generali Sono esclusi dal servizio di riparazione : a) I danni da deperimento, logoramento e usura, che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici. I danni causati da ruggine, corrosione, incrostazione nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; b) I danni a veicoli che al momento dell emissione dell Applicazione abbiano più di dieci anni dalla data di prima immatricolazione; c) I danni causati da difetti già esistenti e di cui il beneficiario era a conoscenza ovvero imputabili a precedenti errate o inadeguate riparazioni; d) I danni causati con dolo o colpa grave dal beneficiario o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge; con dolo o colpa grave del Contraente, del conducente o di qualsiasi altro terzo al quale l autovettura venga affidata a qualsiasi titolo; e) I danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore e o fornitore delle cose assicurate; f) I danni dovuti a furto, rapina, smarrimento, o ammanchi di qualsiasi genere, incendio, scoppio originatosi all esterno del veicolo; g) I danni verificatisi o causati in occasione di trasporto, montaggio, smontaggio e collaudo; h) I danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni e allagamenti o agenti atmosferici in genere; i) I danni causati da atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio compiuti individualmente o in associazione ovvero perpetrati da persone che prendano parte a scioperi, sommosse o tumulti popolari; j) I danni dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore e o venditore o imputabili a negligenza e/o imperizia da parte del proprietario; k) I danni ai veicoli a seguito di incidente stradale; l) I danni a veicoli sottoposti ad uso diverso da quello privato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola guida, scuola di pilotaggio, competizione o corse in genere e relativi allenamenti, trasporto pubblico, noleggio, servizio di polizia, ambulanza etc.). m) I danni a parti in gomma; n) I danni verificatisi a seguito dell installazione dell impianto GPL o impianto metano, salvo il caso di impianto installato dal costruttore al momento della prima immatricolazione; o) I costi sostenuti per materiali di consumo quali olii, liquidi, additivi, candele accensione e preriscaldamento, pneumatici, batterie, barre stabilizzatrici, sistema di scarico, lampadine di illuminazione e segnalazione, cerchi. Art.21 Limitazioni al servizio di riparazione Il servizio di riparazione convenzionale Amiautopiù è prestato sino ad un limite di valore per anno contrattuale pari al valore commerciale di ciascun veicolo calcolato secondo la quotazione pubblicata su Eurotax Blu nel mese in cui si è verificato l evento. Conseguentemente, ove tale valore fosse superato in una medesima annualità contrattuale, il Beneficiario non potrà pretendere ulteriori prestazioni di servizi per tutta la residua durata dello stesso periodo contrattuale. Art.22 Criteri per la determinazione del valore del danno 10

11 r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A IT L ammontare di ogni servizio prestato ai sensi del precedente art. 21 è quantificato determinando le spese per ricambi e manodopera sostenute per effettuare il ripristino dello stato di fatto preesistente al verificarsi del evento attraverso riparazione o sostituzione, secondo i tempari ufficiali comunicati dalle Case Costruttrici. Il servizio di riparazione avviene secondo i seguenti criteri che tengono conto della vetustà del veicolo al momento del guasto: fino al 36 mese dalla data di prima immatricolazione il servizio di riparazione verrà erogato senza l applicazione di alcun deprezzamento alle parti sostituite; a partire dal 36 mese dalla data di prima immatricolazione il servizio di riparazione verrà erogato tenendo conto dello stato d uso del veicolo in base al pregresso utilizzo. La società pertanto applicherà il deprezzamento alle parti sostituite in considerazione delle svalutazioni pubblicate su Eurotax Blu del mese in cui si è verificato l evento. Art.23 Procedura per la stima del danno L'ammontare del costo del servizio di riparazione è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal beneficiario con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione l evento è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, alle spese per il terzo Perito concorrono in eguale misura la Società e il beneficiario. Art.24 Competenze peritali I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità dell evento; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento dell evento esistevano circostanze che avessero aggravato l evento e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Beneficiario ha adempiuto gli obblighi indicati all'art.12; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose coperte dal servizio di riparazione determinando il valore che le cose medesime avevano al momento dell evento secondo i criteri di valutazione di cui all Art. 22; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del corrispettivo dovuto in conformità alle condizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza degli stessi nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. 11

12 Fax r.a. r.a. - Fax R.E.A IT Art.25 Modalità di richiesta per l erogazione del servizio di riparazione Premesso che la prestazione del servizio avviene nei limiti ed alle condizioni del presente contratto, il proprietario del veicolo Beneficiario deve contattare la Centrale Operativa, secondo quanto previsto dall Art. 12, la quale autorizza e/o prenota la riparazione e provvede al pagamento diretto della prestazione nei confronti di colui che esegue la riparazione, fatte salvo quanto previsto all Art. 22. Nella scelta dell officina autorizzata che deve provvedere alla riparazione, Service darà preferenza, per quanto possibile, tenuto conto dell ubicazione del veicolo e del tipo di danno riportato, al Concessionario/Contraente. Per i danni avvenuti e riparati all estero, la Società liquiderà gli importi dovuti per la riparazione, al netto dei degradi di cui all art 22, direttamente al Beneficiario, a fronte del regolare invio alla Società delle fatture di riparazione, sempre con preventiva autorizzazione della Società stessa. Tutti gli interventi effettuati senza preventiva approvazione scritta da parte della Società non potranno essere oggetto di erogazione dei servizi a termini del presente contratto. Art.26 Obblighi del Proprietario/Beneficiario Per avere diritto alle prestazioni Amiauto Più, il proprietario deve sottoporre il veicolo alla manutenzione programmata prevista dal Costruttore, nonché conservare la ricevuta fiscale o fattura di ogni intervento, con precisa indicazione dell intestatario del veicolo, del numero di targa, del chilometraggio al momento dell intervento. La documentazione dovrà essere presentata alla Società nel corso della valutazione del guasto unitamente a copia del Certificato stato d uso rilasciata dal Contraente al momento della consegna. In caso contrario, la Società non presterà il servizio per i guasti occorsi al veicolo. La tolleranza ammessa per gli intervalli di manutenzione è di +/ Km. Art.27 Obblighi del Contraente a)- Certificato stato d uso degli autoveicoli per i quali viene concesso il servizio di riparazione. Per avere diritto alle prestazioni Amiauto Più, è fatto obbligo al Contraente di sottoporre il veicolo ad una serie di punti di controllo e verifica (come indicato nel certificato stato d uso del veicolo - allegato 1), per stabilirne il grado di funzionalità ed efficienza. Qualora la scheda di valutazione dei componenti per i quali viene riconosciuto il servizio di riparazione, dovesse presentare punti di non conformità agli standard indicati dalla Casa Costruttrice, in relazione al tempo e al pregresso utilizzo, il Contraente sarà tenuto a ripristinarli. In caso contrario la Società non assumerà alcun obbligo in merito ai componenti non ripristinati. Il certificato stato d uso del veicolo, dovrà essere compilato in ogni sua parte, stampato e sottoscritto dal venditore/contraente e dall acquirente/proprietario. Qualora a seguito delle verifiche effettuate sul guasto emerga che lo stesso è riconducibile ad un componente meccanico che non è stato sottoposto alle verifiche necessarie all atto della vendita del veicolo, la Società si riserva di non fornire le prestazioni di riparazione. b)- Gestione delle applicazioni Entro 48 ore dal momento della consegna del veicolo desunta dalla data del passaggio di proprietà, il Contraente deve provvedere all emissione dell applicazione come previsto all art. 4 del presente contratto. 12

13 Fax r.a. -r.a. Fax R.E.A N IT In caso di guasto è fatto obbligo al Concessionario di mettere a disposizione della Società tutta la documentazione necessaria, e comunque tutta quella richiesta, alla stima del danno unitamente al libretto di circolazione completo dell ultimo passaggio di proprietà o al foglio di via. Art.28 Veicoli per i quali non viene concesso il servizio di riparazione Il servizio di riparazione non viene concesso per i veicoli delle seguenti marche: Alpina BMW, AMG, Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet, De Tomaso, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Lotus, Maserati, Maybach, Morgan, Pagani, Panther, Rolls Royce, Proton, TVR, oltre ai veicoli fuori serie, veicoli ad energia solare, ad alimentazione elettrica, prototipi sperimentali e i veicoli prodotti da case costruttrici non ufficialmente presenti in Italia. La Società si riserva di valutare ulteriori esclusioni di veicoli anche se non presenti nel suddetto elenco. Art.29 Vendita del veicolo In caso di vendita del veicolo, il nuovo proprietario potrà usufruire del servizio di riparazione sino alla data di scadenza comunicando alla Società immediatamente l avvenuto cambiamento. Art.30 Estensione territoriale Il servizio di riparazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'unione Europea e degli altri Stati indicati sulla Carta Verde. 13

14 r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A IT SEZIONE 2 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VEICOLO Nella presente sezione la definizione di Beneficiario si riferisce all intestatario al PRA del veicolo oggetto di Applicazione o alla persona da lui regolarmente autorizzata alla guida dello stesso. Art.31 Descrizione del servizio La Società si obbliga, dietro pagamento del corrispettivo convenuto comprensivo di IVA, a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione del Conducente, entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto e comunque occorso durante il periodo di validità dello stesso. L assistenza è materialmente erogata dalla Centrale Operativa della Società presso la quale opera la struttura organizzativa dell assistenza disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno. Art.32 Modalità per l erogazione dell assistenza del servizio di viaggio Per richiedere assistenza del servizio di viaggio, il Beneficiario dovrà telefonare alla Centrale Operativa componendo il numero verde o il numero telefonico ++39/ se chiama dall estero. In quest ultimo caso la Società accetta addebiti a carico del destinatario o rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dal Beneficiario. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto. La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell anno per accogliere le richieste del Beneficiario. La Società ha il diritto di verificare l esistenza delle condizioni che rendono erogabile il servizio; il Beneficiario, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l effettivo verificarsi dell evento dannoso. Art.33 Obblighi del Beneficiario Il Beneficiario per ottenere assistenza per il servizio di viaggio, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell officina incaricata delle riparazioni. La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Società, Compagnie di assicurazione o Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato il Beneficiario a gestire autonomamente l organizzazione dell intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dal Beneficiario. Art.34 Servizi di assistenza al veicolo a) Soccorso Stradale e Depannage per guasto Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo presso il Concessionario dove è stato acquistato se presente entro un raggio di 50 km, oppure alla più vicina officina fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata della Società, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice oppure all officina più vicina. In caso di guasto per il quale può essere erogato l assistenza al servizio di riparazione secondo i termini del presente contratto, la Centrale Operativa procederà ad organizzare l intervento di riparazione secondo le disposizioni contrattuali. Restano a carico del Beneficiario i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi. 14

15 r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A N IT Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico della Società sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico del Beneficiario qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). b) Soccorso Stradale e Depannage per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata della Società. Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico della Società sino ad un massimo di tre giorni lavorativi. Inoltre il costo del soccorso sarà a carico del Beneficiario qualora l evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada). c) Veicolo Sostitutivo Se il veicolo subisce il furto totale o parziale o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione del Beneficiario un autovettura in sostituzione di cilindrata c.c. secondo i seguenti criteri: (a) fino ad un massimo di 3 giorni in caso guasto; (b) fino ad un massimo di 3 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione NON venga effettuata presso la Rete di officine/carrozzerie convenzionate; (c) fino ad un massimo di 7 giorni in caso di danni materiali derivanti da furto, incendio o incidente la cui riparazione venga effettuata presso la Rete di officine/ carrozzerie convenzionate; (d) fino ad un massimo di 30 giorni in caso di perdita totale del veicolo. Se, entro 30 giorni dalla data della perdita totale del veicolo, il Beneficiario stipula un contratto di acquisto per una nuova autovettura presso lo stesso concessionario, la Centrale Operativa mette a disposizione del Beneficiario un auto sostitutiva per il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di acquisto alla data di consegna dell autovettura acquistata con il massimo di ulteriori 30 giorni in aggiunta ai 30 giorni previsti dalla presente pattuizione. Restano a carico della Società i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico del Beneficiario rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato. Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate. Qualora il veicolo fosse trasportato in un Convenzionato situato in un Comune dove non fosse disponibile l autovettura in sostituzione, la Centrale Operativa mette a disposizione un taxi per raggiungere la stazione di noleggio e la Società tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di 100,00 per evento. d) Invio pezzi di ricambio all estero Se il veicolo si trova all estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e la Società terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico del Beneficiario il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice. La prestazione non è operante nel caso in cui il Beneficiario non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali. e) Spese di albergo Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza del Beneficiario e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e la Società tiene a carico il pernottamento e prima colazione fino al massimale di 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte. 15

16 r.a. Fax r.a. - Fax R.E.A IT Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico del Beneficiario. g) Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza del Beneficiario e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all estero di 500,00 per evento. h) Invio taxi Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale Operativa invia un taxi fino all officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. La Società tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri. i) Trasporto/Rimpatrio del veicolo Se il veicolo è immobilizzato all estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Centrale Operativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dal Beneficiario. La Società terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di 1.500,00. Art.35 Esclusioni specifiche per il Servizio Assistenza Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Società, Compagnie di assicurazione o Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, abbia autorizzato il Beneficiario a gestire autonomamente l organizzazione dell intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute da dal Beneficiario ll Assicurato. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dal Beneficiario. Relativamente a ciascun Beneficiario la durata massima di copertura del servizio per ciascun periodo di permanenza continuativa all estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni. Qualora il Beneficiario non usufruisca di una o più prestazioni previste, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 16

17 Fax r.a. r.a. - Fax R.E.A IT SEZIONE 3 - SERVIZIO INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VIAGGI Nella presente sezione la definizione di Beneficiario si riferisce all intestatario al PRA del veicolo oggetto di applicazione Art.36 Agenzia Viaggi On Line E' il centro di informazioni e prenotazioni turistiche telefoniche attivo in linea verde. Il Beneficiario, componendo il Numero Verde potrà richiedere: Prenotazioni viaggi e soggiorni con Tour Operators in tutto il mondo con l'esclusiva di particolari condizioni economiche. E garantito lo sconto del 6% su ogni viaggio da catalogo acquistato; il pagamento avviene tramite bonifico bancario e i documenti di viaggio sono spediti gratuitamente all indirizzo segnalato dal Beneficiario. Prenotazioni con catene alberghiere convenzionate ed hotel (3/5 stelle) in tutto il mondo, usufruendo di particolari condizioni economiche. Prenotazioni e biglietteria aerea elettronica e tariffe vantaggiose con i maggiori vettori aerei. Orari di partenza e tariffe di linee ferroviarie, collegamenti aerei, traghetti da e per le isole maggiori. 17

18 Fax r.a. r.a. - Fax R.E.A IT SEZIONE 4 - GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE Nella presente sezione la definizione di Beneficiario/Assicurato si riferisce al Conducente del veicolo oggetto di applicazione. La Società ha stipulato con la compagnia assicurativa Assicurazioni S.p.A., una polizza a favore di tutti i Beneficiari e Conducenti del veicolo oggetto di Applicazione valida ed efficace ai sensi del presente contratto il cui contenuto viane qui di seguito riportato: Oggetto La polizza offre al Conducente del veicolo oggetto di Applicazione una copertura assicurativa per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di un guasto al veicolo riconducibile ad una delle parti meccaniche coperte dalla servizio di assistenza alla riparazione di cui alla Sezione 1. Sono compresi anche gli infortuni che colpiscano il Conducente, in caso di fermata del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Somme assicurabili Sono assicurabili le seguenti somme: morte - inv. perm.: rimborso spese da ricovero: , ,00. Esclusioni e delimitazioni specifiche per la garanzia Infortuni del Conducente Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni verificatisi: durante la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti; se l Assicurato, alla guida del veicolo al momento del sinistro, non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del libretto di circolazione; durante le operazioni di carico/scarico del veicolo; in connessione con atti di guerra, insurrezioni, sommosse, calamità naturali, esplosioni contaminazioni radioattive; come conseguenza di intossicazione acuta di sostanze psicoattive (alcol, stupefacenti, farmaci); in conseguenza di atti temerari o di azioni dolose. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla valutazione dello stato di salute, le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive, infezione da HIV, psicosi croniche prive di causalità, sindromi organiche cerebrali. L assicurazione cessa automaticamente con il manifestarsi di tali affezioni. La Assicurazioni S.p.A. indennizza le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio che siano indipendenti da eventuali minorazioni fisiche e stati patologici preesistenti, purché la denuncia avvenga entro un anno dalla data dell infortunio. Per gli Assicurati che abbiano compiuto il 75 anno di età, le somme assicurate, a partire dalla prima scadenza annua successiva al compimento, si intendono ridotte del 50% (cinquanta per cento), fermo il premio. Garanzie prestate Invalidità permanente Qualora l infortunio abbia per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l infortunio è accaduto, la Assicurazioni S.p.A. corrisponderà per tale titolo una indennità determinata in base alla somma assicurata per invalidità permanente ed alla percentuale di invalidità calcolata in base alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/6/1965 n

19 Fax r.a. r.a. - Fax R.E.A IT (tabella ANIA) e successive modifiche; fermo restando che sarà operante una franchigia assoluta di 5 punti percentuali e che nulla è dovuto per invalidità permanenti inferiori a tale percentuale. Tuttavia qualora l invalidità permanente, valutata in base alle percentuali ed ai criteri previsti, sia di grado pari o superiore al 66% l indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata senza applicazione di alcuna franchigia. L indennità per invalidità permanente non è cumulabile con quella per morte. Morte Qualora l infortunio abbia per conseguenza la morte dell Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l infortunio è accaduto, la Assicurazioni S.p.A. liquida ai Beneficiari, indicati dall Assicurato o in mancanza, agli eredi legittimi, la somma assicurata per il caso di morte. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato (entro un anno dall infortunio) muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai Beneficiari soltanto l eventuale differenza tra indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente. Rimborso spese di cura da ricovero In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza e che abbia comportato ricovero, la Assicurazioni S.p.A., entro i limiti della somma assicurata a questo titolo, rimborsa le spese relative al periodo di ricovero per rette di degenza, assistenza medica, cure, medicinali ed esami, nonché le spese per interventi chirurgici e precisamente: onorari del chirurgo, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento, ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l intervento. Si precisa che la Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso delle spese di cura sopra indicate, solo se sostenute durante il periodo di ricovero, restando escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative fatture, notule e ricevute debitamente quietanzate. Il rimborso delle spese di cura è cumulabile con l indennizzo per morte o per invalidità permanente. Rinuncia all azione di rivalsa Salvo che per le spese di cura da ricovero, la Assicurazioni S.p.A. rinuncia a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art Codice Civile verso i Terzi responsabili dell infortunio. Gestione e liquidazione del sinistro La gestione e la liquidazione del sinistro sono eseguite direttamente dalla compagnia assicurativa Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Via Paracelso n. 14 Colleoni (MI) Esagerazione dolosa del danno il Beneficiario che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, adopera, a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno, perde il diritto all indennizzo. Assicurazione presso diversi assicuratori L Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In caso di sinistro l Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell Art del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. Se l Assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a pagare l indennizzo. Controversie - Arbitrato irrituale 19

20 Fax r.a. r.a. - Fax R.E.A IT Le controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell infortunio, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Collegio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per metà alla spese e competenze per il terzo Medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. 20

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