Ai Dirigenti Generali LORO SEDI. Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI. A tutte le Amministrazioni iscritte LORO SEDI

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1 Roma, 17 maggio 1999 Ai Dirigenti Generali LORO SEDI Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici LORO SEDI A tutte le Amministrazioni iscritte LORO SEDI Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI Agli Enti di Patronato LORO SEDI CIRCOLARE N 31 OGGETTO : Istruzioni sulla corresponsione in via automatica di interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento dei trattamenti pensionistici degli iscritti all INPDAP. Premessa La questione relativa al riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria su prestazioni pensionistiche di natura pubblica erogate con ritardo rispetto all insorgenza del diritto era caratterizzata, anteriormente al 1 gennaio 1995, da incertezze normative che motivavano numerosi interventi giurisprudenziali. Tali interventi, per giurisprudenza costante, affermavano puntualmente, nelle fattispecie di volta in volta a giudizio e che evidenziavano un tardivo soddisfacimento delle competenze pensionistiche, il riconoscimento del diritto dei ricorrenti al risarcimento nella forma di interessi e rivalutazione monetaria. Con l art. 22 (comma 36) della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stato stabilito che l art. 16 (comma 6) della legge 30 dicembre 1991, n. 412, là dove faceva obbligo agli enti previdenziali di

2 2 corrispondere gli interessi legali, trovasse applicazione anche agli emolumenti di natura pensionistica il cui diritto fosse maturato dal 1 gennaio Lo stesso comma 36 dell art. 22 faceva peraltro rinvio, in ordine alla determinazione dei criteri e delle modalità applicative, ad apposito decreto ministeriale da emanarsi successivamente. Tale riserva è stata sciolta con la pubblicazione sulla G.U. del 13/10/1998 del decreto 1 settembre 1998, n. 352, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Peraltro, il predetto Ministero con Circolare 23 dicembre 1998, n. 83, fornendo indicazioni di massima sul citato decreto 352/1998, aveva sottolineato la necessità che le Amministrazioni, enti ed organismi pubblici interessati alla questione adottassero ogni utile intervento idoneo a consentire il tempestivo pagamento di detti crediti accessori onde contenere l aggravio di oneri derivanti alla finanza statale. A ciò si è recentemente aggiunto l art. 45 (comma 6) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria per l anno 1999) che ha interpretato le disposizioni di cui al citato art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n Con tale intervento è stato chiarito che fra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni d invalidità erogate dallo Stato. Questa operazione esegetica ha di fatto modificato l ambito applicativo che sulla questione risultava già delineato dalla precedenti disposizioni, con l effetto di individuare nei soli interessi legali gli emolumenti accessori del credito pensionistico tardivamente assolto e di porre l obbligo, a carico dell Istituto, di corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute alla data del (data di entrata in vigore della medesima L. 412/91). Con la presente circolare ci si pone, quindi, l obiettivo di diramare le opportune direttive di servizio che consentano di dare pratica attuazione alla novella disposizione normativa nelle diverse fattispecie pensionistiche che si possono presentare, con riguardo sia ai dipendenti degli enti locali che a quelli delle Amministrazioni dello Stato. Per facilitare l esame sistematico dell intero quadro normativo di riferimento, si reputa utile allegare una raccolta cronologica delle disposizioni richiamate nel testo della presente circolare. Aspetti di carattere generale Una prima considerazione riguarda la data da cui deve avere effetto la procedura d ufficio per il pagamento degli interessi legali. Pur evidenziando che la giurisprudenza è costante nell applicabilità dell art. 429 c.p.c. terzo comma, la data del , stante l interpretazione di cui si è fatto cenno in premessa, deve essere assunta come linea di discrimine circa il diritto o meno alla percezione di crediti accessori per ritardato pagamento della prestazione pensionistica, indipendentemente dall epoca in cui è avvenuto il collocamento in quiescenza. In altri termini, se l emissione del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione (decreto) è intervenuto entro il 31 dicembre 1991, l eventuale ritardo nell attribuzione dell assegno di riposo definitivo non comporta l obbligo di corrispondere d ufficio gli interessi, che saranno invece dovuti se il provvedimento di riconoscimento sia stato emesso dal 1 gennaio 1992.

3 3 In via di principio, giova altresì rammentare che il provvedimento di conferimento del trattamento di quiescenza è atto amministrativo di natura complessa, alla cui formazione concorrono manifestazioni di volontà o dichiarazioni di scienza di più soggetti pubblici e per la cui adozione sono pertanto necessari imprescindibili tempi tecnici, come peraltro riconosciuto dalle legge 7 agosto 1990, n Principio, questo, che è stato recepito, come si illustrerà più dettagliatamente nel prosieguo, anche dal più volte citato decreto ministeriale 352/1998. Le linee d indirizzo fissate dal decreto ministeriale 1 settembre 1998, n. 352 e tuttora valide si possono riassumere in : 1) attribuzione dei compensi risarcitori de quibus con procedura d ufficio; 2) termine iniziale per il calcolo degli interessi legali coincidente col primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto, ai sensi dell art. 2 della legge 241/1990, per l adozione del relativo provvedimento; 3) termine finale per il computo individuato nella data di emissione del titolo di pagamento; 4) conferma degli ordinari termini di prescrizione che, per gli interessi legali sui ratei di pensione, si individuano nel termine quinquennale, ex art codice civile, posto che trattasi di emolumenti percepiti mese per mese; 5) il calcolo degli interessi legali nelle misure vigenti (10% dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1996, 5% dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 e 2,50% dal 1 gennaio 1999) deve essere effettuato separatamente sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, con esclusione comunque dell anatocismo; 6) gli importi da liquidare a titolo di interessi legali, costituendo redditi di lavoro dipendente ai sensi dell art. 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono assoggettati alle previste ritenute fiscali secondo il principio di cassa; Ciò determina un immediato effetto che interessa i provvedimenti pensionistici emessi dagli Uffici di produzione di questo Istituto nell arco temporale che va dal 1 gennaio 1992 fino al 31/12/98, considerato che con effetto 1 /1/1999 sarà attivata la procedura automatica di liquidazione degli interessi. In tali fattispecie, stante l impossibilità di rintracciare tempestivamente i singoli casi in questione fra tutti quelli giacenti presso l archivio generale di questa Direzione Centrale, si ritiene opportuno che i singoli titolari di prestazioni pensionistiche, corrisposte oltre i termini fissati per l adozione del provvedimento ai sensi dell art. 2 della legge 241/90, presentino domanda di revisione in via amministrativa del proprio trattamento pensionistico, ai fini della corresponsione degli interessi per ritardato pagamento della prestazione. Tale domanda di revisione non ha effetto costitutivo del diritto ai fini della decorrenza dei termini prescrizionali, ma solo valore indicativo per permettere l individuazione degli aventi diritto. Per l effetto, le Sedi periferiche di questo Istituto dovranno svolgere una mirata attività informativa presso i titolari di pensione volta all individuazione, in relazione ai criteri fissati dalla presente circolare, dei soli casi in cui effettivamente competano gli emolumenti accessori di che trattasi. Espletata tale attività preliminare, le istanze di revisione amministrativa dei provvedimenti pensionistici decorrenti anteriormente al 1 /1/1994 potranno essere inoltrate ai corrispondenti Uffici

4 4 centrali di produzione. Questi ultimi, accertato il titolo dei richiedenti alla percezione di interessi, provvederanno a segnalare al Settore gestione e pagamento delle pensioni della Sede provinciale di questo Istituto territorialmente competente il dies a quo per il calcolo, attenendosi per tale incombenza alle istruzioni fornite nel successivo paragrafo. Sarà invece compito delle Sedi provinciali liquidare autonomamente gli interessi per i provvedimenti decorrenti dal 1 /1/1994. Tempi tecnici per l adozione del provvedimento A) Iscritti alle Casse pensioni già amministrate dagli Istituti di Previdenza L art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabiliva, com è noto, che le pubbliche Amministrazioni, onde delimitare congruamente la loro discrezionalità comportamentale, determinassero per ogni procedimento di propria competenza, il termine entro il quale esso doveva concludersi, ove ciò non risultasse per disposizione di legge o regolamentare. Il richiamo a tale normativa, operato dal decreto ministeriale 352/1998, fa sorgere la necessità di una preliminare precisazione. E bene rammentare, infatti, che dal 18/2/1993 l INPDAP è subentrato nei compiti già svolti dalla soppressa Direzione Generale degli Istituti di Previdenza del Ministero del tesoro consistenti nell amministrazione delle Casse pensioni. La predetta Amministrazione centrale aveva provveduto all emanazione di un regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 241/1990 (decreto del Ministro del tesoro 23/3/1992, n. 304), relativamente alla determinazione dei termini entro i quali avrebbero dovuto essere adottati i provvedimenti amministrativi di competenza. In detto regolamento risultano perciò ricompresi anche i provvedimenti pensionistici delle indicate Casse, per i quali erano stabiliti termini per l adozione che conservano la loro validità fino alla soppressione della citata Direzione Generale, avvenuta il 18/2/1993, e differiscono da quelli successivamente fissati, allo stesso titolo, da questo Istituto. Pertanto, occorrerà considerare il regime di disciplina valevole per ciascun ambito temporale di riferimento. Agli effetti pratici, i limiti temporali per la conclusione del procedimento già fissati dal decreto 304/1992 avranno validità per le cessazioni dal servizio avvenute fino a tutto il 17/2/1993, mentre quelli fissati dall INPDAP saranno assunti a riferimento per le cessazioni intervenute dal 18/2/1993. Operata questa prima necessaria distinzione, occorre individuare il dies a quo dal quale computare gli interessi, ove spettanti. Esso coinciderà con lo spirare del termine già fissato per la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (per cessazioni fino al 17/2/93) o dall INPDAP (per cessazioni successive alla predetta data) in ordine all adozione del provvedimento definitivo. Termine che comincia a decorrere dal giorno successivo al collocamento a riposo del dipendente. Al riguardo, è utile pure ricordare che con l entrata in vigore del decreto - legge 28/3/1997, n.79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28/5/1997, n. 140), avvenuta il 29/3/1997, i predetti termini di adozione del provvedimento pensionistico sono stati fissati - per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l Istituto postelegrafonici e per le gestioni di questo Istituto - in trenta giorni, decorrenti sempre dalla data di cessazione dal servizio del dipendente.

5 5 Al fine di agevolare l individuazione del termine temporale per l adozione del provvedimento, si ritiene confacente riportare il seguente quadro sinottico: data di cessazione dal servizio tempi tecnici per l adozione del provvedimento (in giorni) a) fino al 31/12/ b) dal 1/1/1992 al 17/2/ c) dal 18/2/1993 al 28/3/ d) dal 29/3/1997 in poi 30 L individuazione del dies ad quem non presenta, invece, alcuna difficoltà, stante la precisa disposizione recata a tal fine dal più volte menzionato decreto ministeriale 352/1998 e consistente nella data in cui è avvenuto il pagamento del credito principale. B) Iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato Stante che a far tempo dal 1 /1/1999 è stata attribuita all INPDAP la competenza alla gestione e al pagamento delle pensioni ai dipendenti statali, sarà conseguentemente questo stesso Istituto a curare la corresponsione degli interessi legali con rivalsa nei confronti delle amministrazioni di appartenenza dell ex dipendente o superstite di esso beneficiari dei predetti emolumenti accessori. A tal fine, è indispensabile precisare che per la categoria di dipendenti di che trattasi avranno validità, in luogo dei termini per l adozione del procedimento in precedenza riportati sub a), b) e c), quelli da ciascuna amministrazione fissati per l adozione dei propri provvedimenti, a termini dell art. 2 della legge 241/1990. Per contro, i termini indicati sub d) potranno valere anche per i dipendenti statali riguardando, secondo il chiaro tenore dell art. 3, comma 4, del decreto - legge 28/3/97, n. 79, tutto il personale comunque iscritto alle gestioni dell Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica. Sarà cura di dette pubbliche amministrazioni indicare, d ora in avanti, sui propri decreti di pensione o riliquidazione da ammettere a pagamento la data di decorrenza degli interessi legali. Relativamente alle situazioni pensionistiche pregresse aventi titolo alla corresponsione di interessi secondo i criteri della presente circolare e per le quali risulta già emesso decreto definitivo di pensione, al fine di avviare la procedura di liquidazione di tali somme accessorie, sarà sufficiente dare comunicazione alla Sede territorialmente competente di questo Istituto - Settore gestione e pagamento delle pensioni - del dies a quo per il calcolo in questione. Per quanto attiene all imputazione della spesa, si fa riferimento alle istruzioni all uopo impartite dal Ministero del tesoro col decreto 352/1998 nonché con la circolare 83/1998 e pertanto essa avverrà, nell ambito delle pertinenti unità previsionali di base, agli appositi capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni di appartenenza.

6 6 Aspetti operativi In tutti i casi in cui si sia verificato ritardo nel pagamento di un trattamento di quiescenza definitivo oltre i termini in precedenza illustrati e tenuto conto dell avvenuto trasferimento all INPDAP dal 1 /1/1999 delle competenze già svolte dalle Direzioni Provinciali del Tesoro in materia di gestione e pagamento delle pensioni agli iscritti a questo Istituto, saranno le Sedi periferiche INPDAP - Settore gestione e pagamento pensioni a poter determinare gli esatti importi dovuti a titolo di emolumenti accessori del credito pensionistico. Tali Uffici, in attesa della prossima attivazione di uno specifico programma informatico di liquidazione degli interessi secondo le linee d indirizzo della presente circolare, potranno avvalersi nell immediato della procedura di calcolo già in uso. Ciò consentirà di adempiere al pagamento con la dovuta tempestività che renderà possibile il perseguimento degli auspicati risparmi di spesa. Premesso che si darà luogo alla liquidazione di interessi solo qualora la messa in pagamento del trattamento di pensione definitiva generi titolo ad arretrati, è di tutta evidenza che saranno solo i valori monetari differenziali fra i due trattamenti, provvisorio e definitivo, ad essere assunti a base del calcolo degli interessi. In concreto, le Sedi INPDAP effettueranno i seguenti due adempimenti preliminari: 1) accertamento dell eventuale sussistenza dei termini prescrizionali ex art codice civile; 2) verifica dell avvenuto pagamento del trattamento definitivo di pensione oltre i termini procedimentali previsti per l adozione del provvedimento. Per l espletamento dell incombenza di cui al precedente punto 1) dovrà prendersi a riferimento la data di ricezione da parte del pensionato del decreto di pensione definitiva. Infatti, se da un lato la non interrotta percezione del trattamento provvisorio da parte del pensionato ingenera in questi il fondato convincimento di aver diritto ai maggiori ratei di pensione connessi alla liquidazione definitiva e quindi anche agli interessi che, costituendo elemento accessorio del credito principale, ne seguono la sorte, dall altro, il pagamento sistematico del trattamento provvisorio può configurarsi come periodico riconoscimento del debito verso il pensionato e, perciò, come atto interruttivo della prescrizione. Peraltro, solo dal momento in cui ha conoscenza dell inadempienza di questa gestione previdenziale all integrazione del valore del credito pensionistico tardivamente corrisposto, il pensionato avrebbe potuto far valere il suo diritto alla corresponsione di interessi. Diritto soggettivo quest ultimo che, com è noto, se non esercitato entro un quinquennio cade in prescrizione. Espletati gli accertamenti di cui sopra e tenuto conto che gli interessi spettano, come detto, solo dal 1 gennaio 1992, si potranno verificare le seguenti due fattispecie: 1) si è verificata prescrizione, evenienza questa per la quale essendosi prescritto il diritto alla percezione non si darà luogo al pagamento di interessi; 2) non si è verificata prescrizione, per cui occorrerà computare gli interessi per l intero periodo intercorrente tra il dies a quo (che per l effetto che qui interessa non può essere anteriore al 1 gennaio 1992) e la

7 7 data in cui è avvenuto il pagamento del credito principale o, se non ancora effettuato, fino alla data di emissione del titolo di pagamento del medesimo credito principale. Rimane da chiarire che, ove si prenda in considerazione una fattispecie pensionistica per la quale non sia stato provveduto all accensione di una partita di pensione provvisoria, le Sedi periferiche computeranno, se constatata la messa in pagamento del trattamento definitivo oltre i termini procedimentali, gli interessi sugli interi emolumenti spettanti. Giova altresì precisare che l erogazione di interessi su prestazioni pensionistiche deve aver corso in ogni caso di ritardo nella corresponsione delle prestazioni dovute, indipendentemente dalla causa che lo ha generato e che non abbia consentito il rispetto dei termini stabiliti per la conclusione del procedimento. A tal proposito, rimane fin d ora impregiudicata la facoltà per questo Istituto di intraprendere un eventuale azione di rivalsa nei confronti dell ente datore di lavoro che abbia concorso al ritardato pagamento, a ristoro del maggior onere accessorio del credito eventualmente corrisposto al pensionato, tenendo tuttavia conto dei tempi e delle procedure fino ad oggi adottate per le liquidazioni dei provvedimenti definitivi di pensione. Non è infine inopportuno sottolineare che, a seguito dell entrata in vigore della legge 23/12/1998, n. 448, ex art. 26 commi 4 e 5, le somme liquidate in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1991 non daranno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria. Esecuzione di sentenze passate in giudicato La circolare ministeriale n. 83 del 23 dicembre 1998, in ordine al comportamento da seguire in presenza di sentenze passate in cosa giudicata e non ancora eseguite, dispone esplicitamente che ove le stesse riconoscano entrambi gli istituti, e cioè interessi legali e rivalutazione monetaria, le amministrazioni sono tenute all applicazione del regolamento 1 settembre 1998, n.352. In proposito, è opportuno ricordare come la costante giurisprudenza abbia invece ritenuto che sussista un vero e proprio obbligo per la Pubblica Amministrazione nel conformarsi al giudicato, senza alcun potere discrezionale circa la valutazione del provvedimento da adottare. Da ciò discende che un provvedimento della Pubblica Amministrazione non conforme alla statuizione giurisdizionale passata in giudicato debba considerarsi nullo per carenza di potere. Pertanto, un eventuale liquidazione parziale degli emolumenti accessori legittimerebbe il ricorrente ad agire in sede di ottemperanza, con scontato esito a lui favorevole e con ulteriore aggravio di spese per questo Istituto. A ciò occorre aggiungere che, proprio alla luce della più recente giurisprudenza, non è consentito in sede di esecuzione di giudicato attribuire rilievo a norme giuridiche sopravvenute, anche se interpretative e a carattere retroattivo (Consiglio di Stato in Ad. Plen. Sent. N. 4/1993 e n. 2/1998). Dalle considerazioni che precedono deriva che le modalità di calcolo degli emolumenti accessori, contenute nel citato D.M. n.352/1998 e nella Circolare Ministeriale n. 83/1998 (normativa secondaria di attuazione dell art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 e non dell art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991), dovranno interpretarsi in connessione sistematica con quanto disposto dall art. 45, comma 6, L. n. 449/1998, in merito al dies a quo circa l obbligo di corrispondere gli stessi emolumenti, ovvero dalla data del

8 8 Inoltre, in ossequio ai principi costituzionali in tema di garanzie giurisdizionali delle situazioni giuridiche soggettive (artt. 24, 103 e 113 Cost.) e di intangibilità del giudicato, i criteri contenuti nel decreto ministeriale e nella relativa circolare esplicativa potranno ritenersi applicabili per quelle fattispecie ove la decisione giurisdizionale abbia stabilito la sussistenza del diritto agli emolumenti accessori, senza precisare, in concreto, i meccanismi di computo. Resta inteso che le decisioni di condanna al pagamento dei soli interessi legali - che vanno eseguite - esulano dalla previsione contemplata dalla normativa ministeriale sopra richiamata. Riliquidazioni E noto che i provvedimenti di riliquidazione hanno il loro presupposto in una variazione della situazione giuridico-economica del dipendente che abbia riflesso sull assegno pensionistico già in godimento. Fra le cause che generano il provvedimento di rideterminazione, quelle che ricorrono più frequentemente si possono identificare nell applicazione di miglioramenti economici disposti dal contratto di comparto (in particolare per i dipendenti cessati nell arco della vigenza contrattuale), nel riconoscimento di una maggiore anzianità contributiva e nell esecuzione di favorevole giudicato amministrativo intentato dal dipendente nei confronti dell ente datore di lavoro. Non è infrequente, peraltro, il caso in cui questa Amministrazione, avendo cognizione della non definitività degli elementi certificati dall ente datore di lavoro, pur dando corso al provvedimento di prima liquidazione per motivi di correntezza amministrativa, vi apponeva annotazione di riserva di riliquidazione con contestuale avvio dell attività istruttoria necessaria nella circostanza. E tale fatto ha una particolare rilevanza, come meglio si dirà in seguito. Analogamente ai provvedimenti di prima liquidazione anche per quelli di che trattasi erano stati stabiliti, ai sensi dell art. 2 della legge 241/1990, dei tempi procedimentali per l adozione del provvedimento che, se non rispettati, danno titolo con effetto sempre dal 1 gennaio 1992 al computo di interessi, salvo il verificarsi della prescrizione. Detti tempi tecnici sono del tutto uguali a quelli riportati per i provvedimenti di prima liquidazione, per cui si rimanda allo specifico quadro all uopo predisposto, con l avvertenza, che il momento iniziale da cui calcolare il tempo per l adozione del provvedimento coincide con la data di arrivo a questa Amministrazione della documentazione che comporta la riliquidazione stessa. In ordine alla corresponsione dei maggiori ratei di pensione che scaturiscono da un provvedimento di riliquidazione e degli eventuali interessi collegati al ritardato pagamento del provvedimento stesso, è prioritario accertare l eventuale prescrizione che, anche per i casi in esame, è di durata quinquennale. A tal fine, risulta essenziale l identificazione del momento iniziale in cui comincia a decorrere la prescrizione che, in base al principio generale sancito dall art del codice civile, è da ricollegarsi al giorno in cui il diritto può essere fatto valere dal titolare. Così, ad esempio, per quanto concerne i miglioramenti economici di carattere generale, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è il giorno in cui il credito retributivo è sorto ( Cass., sez. unite, 12/04/1976 n.1268 e Cass. 08/08/1978, n.3876 ), con la conseguenza che esso sarà senz altro da individuarsi nella data di pubblicazione nella G.U. del contratto di comparto che fissa importo e decorrenza del beneficio.

9 9 Più generalmente, in relazione alle casistiche che danno titolo alla riliquidazione del trattamento pensionistico, potrà aversi il seguente schema di massima: causa della riliquidazione inizio della prescrizione a) aumenti del trattamento economico aventi dalla data di pubblicazione nella carattere generale G.U. del contratto di comparto che li stabilisce; b) benefici retributivi di carattere individuale dalla data d esecutività del prov- (es. promozione di livello) vedimento che li sanziona; c) esito favorevole di ricorsi amm.vi dalla data della sentenza passata intentati nei confronti dell ente in giudicato; datore di lavoro d) maggiori servizi utili o benefici non dalla data del decreto di prima liricompresi nella prima liquidazione quidazione se il servizio o beneficio in questione non era rilevabile dalla documentazione allora in atti ovvero, ove tale condizione non sussistesse, dalla data in cui si conclude l iter istruttorio che ne sanziona la valutabilità. Qualora sia trascorso un quinquennio dai termini iniziali più sopra indicati (che se non direttamente rilevabili andranno eventualmente accertati con idonea istruttoria) e l ex dipendente non abbia interposto atti o comportamenti interruttivi della prescrizione ovvero vi sia stato il riconoscimento del debito da parte di questa Amministrazione, il diritto soggettivo dell interessato alla percezione dei pregressi maggiori ratei di pensione, derivanti dalla riliquidazione, si è estinto. Ne consegue che, non spetteranno neppure interessi, stante la loro natura meramente accessoria. E di tutta evidenza che oggetto di prescrizione sono i soli arretrati derivanti dalla riliquidazione, fermo rimanendo il diritto dell ex dipendente a vedersi adeguato l assegno pensionistico in funzione della più favorevole situazione giuridico-economica raggiunta non dalla decorrenza originaria, ma con effetto dal primo giorno del mese successivo all arrivo a questo Istituto della domanda di riliquidazione o, se essa manchi per invio d ufficio della certificazione, di quella di ricezione della documentazione tendente ad ottenere la riliquidazione stessa. Nell ipotesi invece che non si sia verificata prescrizione, si avrà il pieno titolo dell interessato a percepire i pregressi maggiori ratei di pensione che scaturiscono dalla riliquidazione, cui verrà dato effetto con decorrenza originaria. Conseguentemente, l interessato avrà diritto ai relativi interessi.

10 10 Prima di esaminare la procedura di calcolo da seguire per gli interessi, è bene porre nella dovuta evidenza che l apposizione da parte dell Amministrazione su un decreto di pensione definitiva della dicitura con riserva di riliquidazione viene giuridicamente a configurarsi come implicito riconoscimento del debito verso il pensionato-creditore, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. In ordine al calcolo degli interessi, ove spettanti, anche per i provvedimenti di riliquidazione è necessario stabilire con esattezza il dies a quo. Esso coinciderà col primo giorno successivo allo spirare dei tempi tecnici per l adozione del provvedimento di rideterminazione del trattamento pensionistico. L individuazione del dies ad quem non presenta, anche in questo caso, soverchie difficoltà consistendo nella data in cui è avvenuto o avverrà il pagamento del credito principale. Gli interessi, se dovuti, andranno quindi computati per il periodo intercorrente fra il dies a quo (che, si rammenta, anche per l effetto che qui interessa non può essere anteriore al 1 gennaio 1992) e la data in cui è avvenuto il pagamento del credito principale (provvedimento di riliquidazione) o, se non ancora avvenuto, fino alla data di emissione del titolo di pagamento del medesimo credito principale. Ovviamente saranno solo i valori monetari differenziali fra i due trattamenti, e cioè il primo provvedimento e la riliquidazione, ad essere assunti a base del calcolo degli interessi. IL DIRETTORE GENERALE f.f. (Dr. Antonino GRASSO) f.to Antonino Grasso

11 11 Allegato 1 LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412 Art. 16, comma 6: Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l adozione del provvedimento sulla domanda. L importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per le diminuzione del valore del suo credito.

12 12 Allegato 2 LEGGE 23 dicembre 1994, N. 724 Art. 22, comma 36: Omissis... L articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono emanati con decreto del Ministero del Tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13 13 Allegato 3 LEGGE 23 dicembre 1998, N. 448 Art. 45 comma 6: Le disposizioni di cui all art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forma di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni d invalidità erogate dallo Stato. DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29 Art. 1, comma 2: Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

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