Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E ATTIVITA ISPETTIVA DIVISIONE XIII ACCORDO CON LE OO.SS A LIVELLO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA SULLE PROCEDURE DI MOBILITA VOLONTARIA INTERNA E RELATIVI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MOBILITA. Addì , alle ore 18.00, presso i locali di Via Flavia n. 6 - II piano, si incontrano i rappresentanti dell'amministrazione ed i rappresentanti delle OO.SS. a livello nazionale: CGIL/ FP CISL/FPS UIL/PA SALL/UNSA/CONFSAL - UGL/STAT/ANDCD RDB STATALI FAS/CISAL - FAS. Sono presenti per l'amministrazione: Dr.ssa Paola Chiari Direttrice Generale della Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva Dr. Alessandro Falco Dirigente Div. XIII della Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva Dr.ssa Anna Maria Belguardi - Dirigente Div. V della Dir. Gen. aa.gg., risorse umane e attività ispettiva Sono presenti per le OO.SS. : CGIL/FP : Roberto Giordano; CISL/FPS: Claudio Palmisciano, Paolo Ricci, Paola Raparelli;
2 UIL/STATO: Paolo Castaldi, Valentino Gabriele, Grimaldi Orlando; SALL/UNSA/CONFSAL: assente; UGL/STAT/ANDCD: Maurizio Pisani, Michele Cavaliere; RDB/STATALI: Cataldo Di Napoli, Angelo Maio; FAS/CISAL - FAS: assente. 2 Svolgono compiti di segreteria: Rossella Viaggio, Antonella Paris, Gabriella Magrì, Marco Mancini, Daniela Corallo In applicazione dell art. 14 del CCNI di amministrazione, sottoscritto in data , concernente l individuazione dei principi generali di regolamentazione del fenomeno della mobilità volontaria interna all Amministrazione ed alla luce delle risultanze dei lavori dalla Commissione di mobilità istituita con D.D. del e successiva modificazione, ai sensi dell art. 2, punto 8, del sopraccitato CCNI - con il presente accordo si intendono definire i criteri ed i punteggi utili per la disciplina dei processi di mobilità interna volontaria del personale in servizio presso il Ministero del Lavoro. Nel rispetto del principio di massima trasparenza ed al fine di contemperare le esigenze organizzative e gestionali dell Amministrazione con le specifiche esigenze personali e familiari dei dipendenti, si concorda sull istituzione di due distinte graduatorie nazionali: - la prima speciale da riservare, in ragione della specifica tutela accordata dalla Legge 104/92 ai portatori di handicap, alle istanze di mobilità presentate ai sensi di tale Legge, art. 3, comma 3, ed art. 21, da predisporre secondo i criteri di punteggio indicati nello schema A di seguito riportato; - la seconda generale per tutte le altre istanze di mobilità interna, da redigere secondo i criteri di punteggio indicati nello schema B di seguito riportato. Le parti concordano, inoltre, sull istituzione di graduatorie da predisporre anche in sede regionale per la disciplina della mobilità in tale ambito, per le quali troveranno applicazione i criteri e le modalità operative definiti nel presente Accordo per la mobilità volontaria a livello nazionale. Vengono fatte salve in ogni caso le particolari situazioni contemplate dalla Legge 100/87, riguardanti il trasferimento del personale militare. CRITERI GENERALI Nel ritenere che debba essere attribuita priorità assoluta alle situazioni tutelate dalla
3 3 Legge n. 104/92 - art. 3, comma 3, ed art per le quali si conviene sull istituzione di una apposita graduatoria, le parti concordano sull individuazione di determinate situazioni di seguito indicate, per ciascuna delle quali è stato attribuito un determinato punteggio riportato negli schemi A e B. Tali situazioni, correlate allo status del soggetto interessato e rilevanti per la particolare gravità, concorrono alla formazione delle predette graduatorie: a) Ricongiungimento al nucleo familiare E previsto nel caso in cui il dipendente desideri avvicinarsi al coniuge (che lavora ed è impossibilitato al trasferimento o che non lavora) e/o a figli minori d età. Tale fattore si considera di grande rilievo e forza portante. b) Motivi di salute (solo schema B) Nel fattore in questione, relativo tanto al dipendente quanto ai familiari così come individuati dall art. 18, comma 1 del CCNL, Comparto Ministeri 1994/97: coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado - sono da ricomprendere tanto le patologie gravi e croniche documentate da certificazione A.U.S.L. (previste dal D.M. 28/5/1999 n. 329 del Ministero della Sanità recante Norme di individuazione delle malattie croniche ed invalidanti ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), quanto quelle situazioni di handicap individuate dalla Legge n. 104/92, ad esclusione di quelle di cui all art. 3, comma 3, e all art. 21, rientranti nella graduatoria speciale. Le parti convengono sull attribuire anche a tale fattore un particolare rilievo. c) Carichi di famiglia Si concorda nel prendere in considerazione le persone che risultano a carico del dipendente secondo i criteri definiti ai fini fiscali. d) Anzianità Le parti ritengono che, con riferimento a tale fattore, sia da considerare rilevante tanto l anzianità di servizio, corrispondente all anzianità maturata dalla data di immissione in servizio presso la nostra Amministrazione compresi i periodi pre-ruolo, quanto l anzianità di sede, corrispondente all anzianità maturata nella sede di servizio dalla quale si chiede il trasferimento.
4 4 e) Motivi di studio del dipendente Si stabilisce di attribuire rilevanza e punteggio a tutte quelle situazioni in cui il dipendente chieda d essere trasferito per poter frequentare corsi di laurea o corsi di specializzazione post-laurea, di durata almeno biennale, esclusivamente nei casi in cui la relativa sede universitaria non sia ubicata nell ambito territoriale ove il dipendente presti servizio. Le situazioni sopra elencate, con esclusione di quelle previste al punto b) per le quali è richiesta specifica certificazione rilasciata dalla competente A.U.S.L., possono essere autocertificate ai sensi del D.P.R , n.455, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. PUNTEGGI SCHEMA A - PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA SPECIALE DI MOBILITA VOLONTARIA INTERNA, AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 (art. 3 co. 3, e art. 21) Il punteggio è ripartito su base RICONGIUNGIMENTO AL NUCLEO FAMILIARE punteggio massimo 30 A. CONIUGE - Coniuge che lavora impossibilitato al trasferimento 20 punti - coniuge che non lavora 5 punti B. FIGLI MINORI 10 punti 2 - CARICHI FAMILIARI punteggio massimo 20 A. Dipendente con 4 o più persone a carico ai fini fiscali 20 punti B. Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali 15 punti C. Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali 10 punti D. Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali 5 punti 3 - ANZIANITA punteggio massimo 15 A. DI SERVIZIO da 2 anni a 5 anni 1 punto da 6 anni a 10 anni 5 punti da 11anni a 14 anni 8 punti da 15 anni e oltre 10 punti B. DI SEDE da 2 anni a 5 anni 2 punti da 6 anni a 10 anni 9 punti da 11anni a 14 anni 12 punti da 15 anni e oltre 15 punti
5 Gli anni di servizio si intendono interamente compiuti MOTIVI DI STUDIO punteggio massimo 5 Corsi di laurea e di specializzazione post-laurea di durata almeno biennale 5 punti A parità di punteggio costituisce diritto di precedenza la data di presentazione dell istanza di mobilità. SCHEMA B - PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE DI MOBILITA VOLONTARIA INTERNA Il punteggio è ripartito su base RICONGIUNGIMENTO AL NUCLEO FAMILIARE punteggio massimo 30 A. CONIUGE - coniuge che lavora impossibilitato al trasferimento 20 punti - coniuge che non lavora 5 punti B. FIGLI MINORI 10 punti 2- MOTIVI DI SALUTE punteggio massimo 30 A. DEL DIPENDENTE 30 punti B. DEL NUCLEO FAMILIARE 20 punti I punteggi relativi ai motivi di salute non sono cumulabili tra loro 3 - CARICHI FAMILIARI punteggio massimo 20 A. Dipendente con 4 o più persone a carico ai fini fiscali 20 punti B. Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali 15 punti C. Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali 10 punti D. Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali 5 punti 4 - ANZIANITA punteggio massimo 15 A. DI SERVIZIO da 2 anni a 5 anni 1 punto da 6 anni a 10 anni 5 punti da 11anni a 14 anni 8 punti da 15 anni e oltre 10 punti B. DI SEDE da 2 anni a 5 anni 2 punti da 6 anni a 10 anni 9 punti da 11anni a 14 anni 12 punti da 15 anni e oltre 15 punti Gli anni di servizio si intendono interamente compiuti 5 - MOTIVI DI STUDIO punteggio massimo 5 A. Corsi di laurea e di specializzazione post-laurea di durata almeno biennale 5 punti
6 A parità di punteggio costituiscono diritto di precedenza: 6 1) la sussistenza delle situazioni di Handicap individuate dalla L. 104/92 ad esclusione di quelle di cui agli artt. 3, co.3, e 21; 2) la data di presentazione dell istanza di mobilità. MODALITA OPERATIVE In merito alla definizione delle modalità operative delle procedure di mobilità volontaria interna, nell ambito della disciplina già indicata dall art. 14 del CCNI di Amministrazione, le parti individuano le seguenti linee procedimentali: a) periodicità di aggiornamento della graduatoria speciale ex lege 104/92 con cadenza mensile; b) periodicità di aggiornamento della graduatoria generale, al massimo semestrale (fino a quando la competente struttura dell Amministrazione non sarà fornita di adeguato sistema di elaborazione informatizzato), procedendo comunque, con cadenza mensile, all inserimento nella graduatoria stessa delle nuove istanze pervenute; c) il dipendente che intende presentare istanza di trasferimento, oltre alla sede richiesta, ne può indicare una in alternativa; d) relativamente alle istanze che confluiscono nella graduatoria generale, il trasferimento può essere effettuato solo in presenza di vacanze in organico nella sede di destinazione e purché le carenze dell ufficio di appartenenza non superino il 30% degli organici teorici (dotazioni organiche in vigore). Le carenze e le vacanze di organico vanno riferite all area professionale a cui appartiene il lavoratore interessato; e) la Commissione di mobilità mantiene i propri compiti di osservazione, verifica e monitoraggio sui fenomeni di mobilità tanto a livello nazionale quanto a livello regionale. FASE TRANSITORIA Al fine di favorire massimamente l avvio della nuova disciplina della mobilità e di garantirne nel tempo la regolare attuazione ed in considerazione dell articolato contesto operativo
7 7 che vede l esistenza sul territorio di una situazione di distacchi oramai consolidata nel tempo, le parti concordano nel procedere alla regolarizzazione degli stessi, mediante l istituto del trasferimento, da attivarsi, previo consenso del personale interessato, per tutte le situazioni per le quali sussista un provvedimento di distacco emanato in data non successiva al 19/09/2001 (data della definizione dei criteri proposti dalla Commissione di mobilità). Si recepisce, infine, la proposta della Commissione di mobilità di trasferire il personale le cui domande erano state già accolte dalla precedente Commissione dei Trasferimenti e non più perfezionate. Il personale ancora interessato è stato quantificato in due unità. PER L'AMMINISTRAZIONE PER LE OO.SS. CGIL/FP: CISL/FPS: UIL/P.A: SALL/UNSA/CONF.S.A.L.: UGL/STAT/ANDCD: RdB FAS/CISAL - FAS
8 RV/GM/pf/6/M/Acc.mobilità2 8
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